FAQ

TRATTENUTE AI PENSIONATI CHE LAVORANO


 

Sono titolare di pensione ferroviaria di anzianita' con 40 anni di contribuzione al 31.121994. Ho comprato una casa agricola con annesso vigneto i cui prodotti vorrei cedere ad una cantina sociale. Quest'ultima richiede che i soci abbiano una partita IVA. Posso cumulare totalmente la pensione con i redditi di questa seconda attivita?

Il pensionato di anzianita' con 40 anni di contributi entro il 31.12.1994 puo' cumulare totalmente la pensione di anzianita' con i redditi di lavoro autonomo.


Ho maturato 36 anni di anzianita' contributiva a febbraio 1998. Ho 52 anni di eta' e avendo cominciato a lavorare all'eta' di 15 anni dovrei maturare il diritto alla pensione di anzianita' dal 1 gennaio 1999. Mi e' stato offerto dall'azienda nella quale lavoro, una eventuale collaborazione occasionale (non continuativa) di consulenza. Qual'e' il limite del compenso annuo per la cumulabilita' con la futura pensione di anzianita'?

Nel caso in questione scattera' il cumulo parziale della pensione di anzianita' con i redditi derivanti da lavoro autonomo: La quota incumulabile e' costituita dalla meta' della differenza fra l'importo della pensione e il minimo. Ad esempio per un pensionato di anzianita' INPS, con decorrenza 1998 e con 35 milioni di pensione e 20 milioni di reddito da lavoro autonomo la quota incumulabile della pensione di anzianita' e' pari a L. 12.964.950. Ecco lo sviluppo contabile: 35.000.000 (importo annuo della pensione) meno 9.070.100 (importo annuo del trattamento minimo 1998) uguale a L. 25.929.900. Diviso due fanno L. 12.964.950 (quota della pensione di anzianita' incumulabile con i redditi di lavoro autonomo). Il pensionato del nostro esempio intaschera' solo L. 7.035.050 dei 20 milioni di redditi di lavoro autonomo.


Sono un pensionato (anzianita') dal 1.1.1997 con meno di 35 anni (33 anni e 10 mesi) al 31.12.1994. Sono nato il 23.8.1941. Svolgo attivita' autonoma con cumulo parziale. A quale data la pensione di anzianita' sara' equivalente a quella di vecchiaia con possibilita' di cumulare pensione e redditi da lavoro autonomo?

Il cumulo parziale con i redditi di lavoro dipendente e autonomo scattera' nei confronti del pensionato dal primo giorno del mese successivo a quello di compimento del 65° anno di eta' (equiparazione della pensione di anzianita' a quella di vecchiaia


Ho 58 anni e 39 di effettivo servizio alle dipendenze dello Stato come docente. Ho presentato istanza di pensionamento prima del 15.3.1997 e sono stato bloccato. Considerato che al 30.9.1996 ho maturato 37 anni di contributi e 56 anni di eta' scatta la cumulabilita' tra pensione e reddito di dottore commercialista visto che andro' in pensione il 1.9.1998?

La riforma Prodi (legge 449/97), per le pensioni di anzianita' con decorrenza dal 1.1.1998 in poi, ha stabilito il divieto di cumulo parziale con i redditi di lavoro autonomo. (50% della parte eccedente il T.M.)

Il trattamento piu' favorevole (cumulo totale tra pensione di anzianita' e redditi di lavoro autonomo) e' stato garantito, sotto determinate condizioni, ai titolari di pensione di anzianita' aventi decorrenza anteriore al 1.1.1998.


Ho 53 anni di eta' e il 31.7.1997 ho maturato 35 anni di contributi. Chiedendo il pensionamento, fruendo della finestra del 1.4.1998, e volendo intraprendere un'attivita' di collaborazione coordinata e continuativa, la pensione subira' il divieto di cumulo?

Nei confronti del titolare di pensione di anzianita' con decorrenza 1.4.1998, scatta il divieto di cumulo parziale con i redditi di lavoro autonomo.

L'incumulabilita' della pensione di anzianita' con i redditi di lavoro autonomo e' pari, cioe', alla meta' della differenza tra' l'importo della pensione e il trattamento minimo.

Si devono ritenere compresi nei redditi da lavoro autonomo tutti i redditi comunque ricollegabili ad attivita' di lavoro svolte senza vincolo di subordinazione, prodotti sia in Italia sia all'estero. Come dire non solo i redditi prodotti dai coltivatori diretti, coloni, mezzadri, imprenditori a titolo principale ma anche ogni altro compenso percepito per attivita' di lavoro autonomo, anche occasionale, indipendentemente dalle modalita' di dichiarazione ai fini fiscali (circolare 91 del 31.3.1995 e msg n. 59 del 12.3.1997 e n. 9333 del 15.5.1997)

Ecco una serie di redditi da considerare da lavoro autonomo ai fini del cumulo:

  • i compensi percepiti per l'esercizio di arti e professioni;

  • i redditi di impresa connessi ad attivita' di lavoro;

  • le partecipazioni agli utili derivanti da contratti di associazione in partecipazione quando l'apporto e' costituito dalla prestazione di lavoro;

  • i compensi percepiti per rapporti di collaborazione, come quelli derivanti dagli uffici di amministratore, sindaco e revisore di societa' ed enti, dalla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili, dalle attivita' riguardanti incarichi di presidente di enti o associazioni, dei componenti dei rispettivi consigli o comitati e cosi via;

  • le indennita' percepite per gli incarichi di presidente e di membro di organi collegiali;

Il comma 173-ter, aggiunto all'articolo 1 della legge 23.12.1996, n. 662 dall'articolo 10 della legge 28.2.1997, n. 20, stabilisce che le indennita' percepite dagli amministratori locali in applicazione della legge 27.12.1985, n. 816, non costituiscono reddito da lavoro ai fini del cumulo con la pensione.

Del pari tutte le indennita' comunque connesse a cariche pubbliche elettive (e, quindi ad esempio, le indennita' per i presidenti ei membri dei comitati regionali, quelle dei parlamentari nazionali ed europei) non costituiscono redditi da lavoro ai fini del cumulo con la pensione (V. circolare n. 58 del 10.3.1998, p. 2.1).


L'incumulabilita' totale o parziale della pensione di anzianita' con il lavoro autonomo e' perenne o limitata nel tempo?

La quota di incumulabilita' della pensione di anzianita' con i redditi di lavoro autonomo scatta in presenza di redditi di lavoro autonomo con la pensione. Questo significa che una volta cessati i redditi da lavoro autonomo incumulabile con la pensione scomparira' anche il divieto di cumulo.


Pensione di anzianita' (Inpdai) dal 1.7.1997 avendo maturato i seguenti requisiti: 35 anni di contributi al 30.9.1996, anzianita' massima contributiva prevista e 57 anni di eta'. Quale tipo di cumulo tra pensione di anzianita' e redditi da lavoro autonomo e' previsto?

Il titolare di pensione di anzianita' con decorrenza dal 1.7.1997, con 35 anni di contributi e 52 anni di eta' al 30.9.1996 ma anche 35 anni di contributi entro il 31.121994, scatta il cumulo parziale tra pensione di anzianita' e redditi di lavoro autonomo.


Ho lasciato l'azienda di credito dove lavoraro, all'eta' di 57 anni, con decorrenza 1.7.1997, avendo maturato 1894 contributi settimanali; quindi al 30.9.1996 ero gia' in possesso del requisito contributivo minimo di 35 anni e di 52 anni di eta'. Per beneficiare della totale cumulabilita' di un eventuale reddito di lavoro autonomo con la pensione di anzianita' dell'INPS, devo possedere anche l'ulteriore requisito di 35 anni di contributi maturati entro il 31.12.1994?

Il titolare di pensione di anzianita' con decorrenza 1.7.1997 non puo' ottenere la cumulabilita' totale tra la pensione di anzianita' e i redditi derivanti da lavoro autonomo, in quanto non puo' valere almeno 35 anni di contributi entro il 31.12.1994. Il requisito minimo contributivo dei 35 anni entro il 31.12.1994 deve essere fatto valere sia nel caso del possesso di 35 anni di contributi e 52 anni di eta' entro il 30.9.1996 sia in quello del possesso sempre entro il 30.9.1996, di almeno 36 anni di contribuzione. Nel caso presente scatta il cumulo parziale.


Ho maturato un periodo di servizio di 40 anni e 8 mesi con contribuzione assicurativa presso l'INPS. Nato il 1.12.1936 e dovendo cessare l'attivita' lavorativa entro il 1998 chiedo:

  1. posso intraprendere un'attivita' di lavoro autonomo con regolare partita IVA;

  2. se gli onorari percepiti saranno cumulabili con la pensione e con la riforma Prodi e si mi verra' ridotta la pensione fino al raggiungimento del 65° anno di eta'.

Faccio presente che al 31.12.1994 avevo gia' un'anzianita' contributiva di 36 anni.

Dopo il pensionamento di anzianita' con decorrenza nel corso del 1998, puo' svolgere attivita' di lavoro autonomo con regolare partita IVA. Naturalmente, l'interessato incappera' nel divieto di cumulo parziale con i redditi da lavoro autonomo (incumulabilita' della pensione di anzianita' con i redditi da lavoro autonomo pari alla meta' della differenza tra pensione e trattamento minimo fino al compimento del 65° anno di eta').

Dal mese successivo al compimento dei 65 anni di eta' la pensione di anzianita' viene equiparata a tutti gli effetti alla pensione di vecchiaia con l'effetto favorevole all''interessato della cumulabilita' totale della pensione con i redditi di lavoro autonomo.


Titolare di pensione di anzianita' INPS dal 1.7.1997, con 37 anni di contributi e 61 anni di eta', puo' aver reddito autonomo (collaborazione coordinata e continuativa) senza decurtazione della pensione, anche per incarichi svolti nel 1998.

Nel caso, titolare di pensione di anzianita' con decorrenza 1.7.1997, 37 anni di contributi e 61 anni di eta' ma non ancora 35 anni di contributi entro il 31.12.1994, scatta il divieto di cumulo parziale.