Sono titolare di pensione
ferroviaria di anzianita' con 40 anni di contribuzione al
31.121994. Ho comprato una casa agricola con annesso vigneto i
cui prodotti vorrei cedere ad una cantina sociale. Quest'ultima
richiede che i soci abbiano una partita IVA. Posso cumulare
totalmente la pensione con i redditi di questa seconda attivita?
Il pensionato di anzianita' con 40 anni di
contributi entro il 31.12.1994 puo' cumulare totalmente la
pensione di anzianita' con i redditi di lavoro autonomo.
Ho maturato 36 anni di
anzianita' contributiva a febbraio 1998. Ho 52 anni di eta' e
avendo cominciato a lavorare all'eta' di 15 anni dovrei maturare
il diritto alla pensione di anzianita' dal 1 gennaio 1999. Mi e'
stato offerto dall'azienda nella quale lavoro, una eventuale
collaborazione occasionale (non continuativa) di consulenza.
Qual'e' il limite del compenso annuo per la cumulabilita' con la
futura pensione di anzianita'?
Nel caso in questione scattera' il cumulo
parziale della pensione di anzianita' con i redditi derivanti da
lavoro autonomo: La quota incumulabile e' costituita dalla meta'
della differenza fra l'importo della pensione e il minimo. Ad
esempio per un pensionato di anzianita' INPS, con decorrenza 1998
e con 35 milioni di pensione e 20 milioni di reddito da lavoro
autonomo la quota incumulabile della pensione di anzianita' e'
pari a L. 12.964.950. Ecco lo sviluppo contabile: 35.000.000
(importo annuo della pensione) meno 9.070.100 (importo annuo del
trattamento minimo 1998) uguale a L. 25.929.900. Diviso due fanno
L. 12.964.950 (quota della pensione di anzianita' incumulabile
con i redditi di lavoro autonomo). Il pensionato del nostro
esempio intaschera' solo L. 7.035.050 dei 20 milioni di redditi
di lavoro autonomo.
Sono un pensionato
(anzianita') dal 1.1.1997 con meno di 35 anni (33 anni e 10 mesi)
al 31.12.1994. Sono nato il 23.8.1941. Svolgo attivita' autonoma
con cumulo parziale. A quale data la pensione di anzianita' sara'
equivalente a quella di vecchiaia con possibilita' di cumulare
pensione e redditi da lavoro autonomo?
Il cumulo parziale con i redditi di lavoro
dipendente e autonomo scattera' nei confronti del pensionato dal
primo giorno del mese successivo a quello di compimento del 65°
anno di eta' (equiparazione della pensione di anzianita' a quella
di vecchiaia
Ho 58 anni e 39 di effettivo
servizio alle dipendenze dello Stato come docente. Ho presentato
istanza di pensionamento prima del 15.3.1997 e sono stato
bloccato. Considerato che al 30.9.1996 ho maturato 37 anni di
contributi e 56 anni di eta' scatta la cumulabilita' tra pensione
e reddito di dottore commercialista visto che andro' in pensione
il 1.9.1998?
La riforma Prodi (legge 449/97), per le
pensioni di anzianita' con decorrenza dal 1.1.1998 in poi, ha
stabilito il divieto di cumulo parziale con i redditi di lavoro
autonomo. (50% della parte eccedente il T.M.)
Il trattamento piu' favorevole (cumulo totale
tra pensione di anzianita' e redditi di lavoro autonomo) e' stato
garantito, sotto determinate condizioni, ai titolari di pensione
di anzianita' aventi decorrenza anteriore al 1.1.1998.
Ho 53 anni di eta' e il
31.7.1997 ho maturato 35 anni di contributi. Chiedendo il
pensionamento, fruendo della finestra del 1.4.1998, e volendo
intraprendere un'attivita' di collaborazione coordinata e
continuativa, la pensione subira' il divieto di cumulo?
Nei confronti del titolare di pensione di
anzianita' con decorrenza 1.4.1998, scatta il divieto di cumulo
parziale con i redditi di lavoro autonomo.
L'incumulabilita' della pensione di anzianita'
con i redditi di lavoro autonomo e' pari, cioe', alla meta' della
differenza tra' l'importo della pensione e il trattamento minimo.
Si devono ritenere compresi nei redditi da
lavoro autonomo tutti i redditi comunque ricollegabili ad
attivita' di lavoro svolte senza vincolo di subordinazione,
prodotti sia in Italia sia all'estero. Come dire non
solo i redditi prodotti dai coltivatori diretti, coloni,
mezzadri, imprenditori a titolo principale ma anche ogni altro
compenso percepito per attivita' di lavoro autonomo, anche
occasionale, indipendentemente dalle modalita' di dichiarazione
ai fini fiscali (circolare 91 del 31.3.1995 e msg n. 59 del
12.3.1997 e n. 9333 del 15.5.1997)
Ecco una serie di redditi da considerare da
lavoro autonomo ai fini del cumulo:
-
i compensi percepiti per l'esercizio di
arti e professioni;
-
i redditi di impresa connessi ad attivita'
di lavoro;
-
le partecipazioni agli utili derivanti da
contratti di associazione in partecipazione quando
l'apporto e' costituito dalla prestazione di lavoro;
-
i compensi percepiti per rapporti di
collaborazione, come quelli derivanti dagli uffici di
amministratore, sindaco e revisore di societa' ed enti,
dalla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e
simili, dalle attivita' riguardanti incarichi di
presidente di enti o associazioni, dei componenti dei
rispettivi consigli o comitati e cosi via;
-
le indennita' percepite per gli incarichi
di presidente e di membro di organi collegiali;
Il comma 173-ter, aggiunto all'articolo 1 della
legge 23.12.1996, n. 662 dall'articolo 10 della legge 28.2.1997,
n. 20, stabilisce che le indennita' percepite dagli
amministratori locali in applicazione della legge 27.12.1985, n.
816, non costituiscono reddito da lavoro ai fini del cumulo con
la pensione.
Del pari tutte le indennita' comunque connesse
a cariche pubbliche elettive (e, quindi ad esempio, le indennita'
per i presidenti ei membri dei comitati regionali, quelle dei
parlamentari nazionali ed europei) non costituiscono redditi da
lavoro ai fini del cumulo con la pensione (V. circolare n. 58 del
10.3.1998, p. 2.1).
L'incumulabilita' totale o
parziale della pensione di anzianita' con il lavoro autonomo e'
perenne o limitata nel tempo?
La quota di incumulabilita' della pensione di
anzianita' con i redditi di lavoro autonomo scatta in presenza di
redditi di lavoro autonomo con la pensione. Questo significa che
una volta cessati i redditi da lavoro autonomo incumulabile con
la pensione scomparira' anche il divieto di cumulo.
Pensione di anzianita'
(Inpdai) dal 1.7.1997 avendo maturato i seguenti requisiti: 35
anni di contributi al 30.9.1996, anzianita' massima contributiva
prevista e 57 anni di eta'. Quale tipo di cumulo tra pensione di
anzianita' e redditi da lavoro autonomo e' previsto?
Il titolare di pensione di anzianita' con
decorrenza dal 1.7.1997, con 35 anni di contributi e 52 anni di
eta' al 30.9.1996 ma anche 35 anni di contributi entro il
31.121994, scatta il cumulo parziale tra pensione di anzianita' e
redditi di lavoro autonomo.
Ho lasciato l'azienda di
credito dove lavoraro, all'eta' di 57 anni, con decorrenza
1.7.1997, avendo maturato 1894 contributi settimanali; quindi al
30.9.1996 ero gia' in possesso del requisito contributivo minimo
di 35 anni e di 52 anni di eta'. Per beneficiare della totale
cumulabilita' di un eventuale reddito di lavoro autonomo con la
pensione di anzianita' dell'INPS, devo possedere anche
l'ulteriore requisito di 35 anni di contributi maturati entro il
31.12.1994?
Il titolare di pensione di anzianita' con
decorrenza 1.7.1997 non puo' ottenere la cumulabilita' totale tra
la pensione di anzianita' e i redditi derivanti da lavoro
autonomo, in quanto non puo' valere almeno 35 anni di contributi
entro il 31.12.1994. Il requisito minimo contributivo dei 35 anni
entro il 31.12.1994 deve essere fatto valere sia nel caso del
possesso di 35 anni di contributi e 52 anni di eta' entro il
30.9.1996 sia in quello del possesso sempre entro il 30.9.1996,
di almeno 36 anni di contribuzione. Nel caso presente scatta il
cumulo parziale.
Ho maturato un periodo di
servizio di 40 anni e 8 mesi con contribuzione assicurativa
presso l'INPS. Nato il 1.12.1936 e dovendo cessare l'attivita'
lavorativa entro il 1998 chiedo:
-
posso intraprendere
un'attivita' di lavoro autonomo con regolare partita
IVA;
-
se gli onorari
percepiti saranno cumulabili con la pensione e con la
riforma Prodi e si mi verra' ridotta la pensione fino al
raggiungimento del 65° anno di eta'.
Faccio presente che al
31.12.1994 avevo gia' un'anzianita' contributiva di 36 anni.
Dopo il pensionamento di anzianita' con
decorrenza nel corso del 1998, puo' svolgere attivita' di lavoro
autonomo con regolare partita IVA. Naturalmente, l'interessato
incappera' nel divieto di cumulo parziale con i redditi da lavoro
autonomo (incumulabilita' della pensione di anzianita' con i
redditi da lavoro autonomo pari alla meta' della differenza tra
pensione e trattamento minimo fino al compimento del 65° anno di eta').
Dal mese successivo al compimento dei 65 anni
di eta' la pensione di anzianita' viene equiparata a tutti gli
effetti alla pensione di vecchiaia con l'effetto favorevole
all''interessato della cumulabilita' totale della pensione con i
redditi di lavoro autonomo.
Titolare di pensione di
anzianita' INPS dal 1.7.1997, con 37 anni di contributi e 61 anni
di eta', puo' aver reddito autonomo (collaborazione coordinata e
continuativa) senza decurtazione della pensione, anche per
incarichi svolti nel 1998.
Nel caso, titolare di pensione di anzianita'
con decorrenza 1.7.1997, 37 anni di contributi e 61 anni di eta'
ma non ancora 35 anni di contributi entro il 31.12.1994, scatta
il divieto di cumulo parziale.
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