TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO

Sezione Lavoro

Ricorso per provvedimento d’urgenza ex artt.414-669bis-700 c.p.c.

Nell’interesse dei signori: .....................

 tutti assistiti e difesi dagli avvocati Ferdinando Perone e Andrea Bordone ed elettivamente domiciliati presso il loro studio in Varese, via Donizetti 17, come da mandati a margine del presente atto,

contro

AIR EUROPE SPA, corrente in Gallarate, via Carlo Noè 3,

in punto di: illegittimità dei licenziamenti ex art.4, comma 9, legge 223/91 intimato ai ricorrenti con lettera del 24 ottobre 2003, licenziamenti che con il presente atto si contestano e impugnano a ogni effetto di legge in via cautelare per i seguenti

motivi

In fatto

1. Tutti i ricorrenti sono stati licenziati con lettera dello scorso 24 ottobre, con effetto dal successivo giorno 31, per riduzione del personale nell’ambito della procedura ex art. 4, comma 9, legge 223/91, attivata dall’azienda con comunicazione del 3 luglio 2003, riferita all’esodo programmato di 116 dipendenti e successivamente attuata per un numero di 66 lavoratori (doc.1-4).

2. Prima di entrare nel merito del provvedimento espulsivo, per rilevarne l’assoluta infondatezza e illegittimità, al fine di consentire al giudice di effettuare una corretta e complessiva valutazione di ogni aspetto della vicenda che ci occupa, appare preliminarmente opportuna una breve esposizione della storia della società convenuta e delle dinamiche lavorative nel tempo succedutesi in seno alla Compagnia.

3. Air Europe, affermata compagnia aerea che operava da oltre dieci anni nel settore charter di lungo raggio, dall’agosto del 2000 costituisce, unitamente a Volare Airlines, un nuovo gruppo denominato Volare Group.

Come risulta dalla documentazione che si produce sin da allora le due compagnie hanno sempre operato sotto un’unica direzione, essendo gestite e amministrate, dal punto di vista societario, commerciale, logistico, strategico, operativo e finanziario da un unico centro di imputazione giuridico – economica (doc.5-24).

4. In tale contesto vanno lette le vicende relative in particolare alle tre successive procedure per la riduzione del personale dipendente di Air Europe, che si espongono ai punti di seguito articolati, anche al fine di evidenziare che si tratta di vicende relative a periodi di tempo durante i quali il gruppo è stato in costante espansione e crescita quanto a fatturato, numero di dipendenti, numero di aeromobili, numero di voli, eccetera.

5. In data 2 novembre 2000 venne comunicata alle OO.SS. l’apertura di una procedura di riduzione del personale ex L. 223/91, per un numero complessivo di 197 dipendenti (doc.25); a fronte della motivazione formalmente addotta, era noto alle OO.SS. che in realtà Volare Group aveva deliberato di trasferire alcuni aeromobili a Volare Airlines, al fine di indurre i dipendenti Air Europe che formavano i relativi equipaggi ad accettare una novazione del rapporto in capo a Volare Airlines.

Ciò avrebbe consentito al gruppo di applicare a tali dipendenti i contratti aziendali Volare Airlines, a discapito di quelli vigenti presso Air Europe, i quali erano di maggior favore dal punto vita sia economico che normativo.

6. La reazione del sindacato e dei lavoratori a tale comunicazione ex L.223/91 innescò una serie di scioperi, incontri e trattative, che provocò inizialmente la sospensione della procedura e successivamente portò alla sottoscrizione prima del verbale d’intesa del 19 dicembre 2000, con cui le parti convennero di procedere a un piano di incentivazione all’esodo volontario, anche a fronte della manifesta volontà dell’azienda di mantenere in seno a Air Europe l’attività di lungo raggio, e poi dell’accordo del 18 gennaio 2001, in cui tra l’altro si precisò che: “eventuali variazioni di ingresso o uscita di aeromobili determineranno le condizioni per il riesame dell’accordo” (doc. 26-27).

7. Successivamente, nella primavera del 2001, iniziò a farsi strada l’ipotesi che il gruppo Volare intendesse nuovamente tentare un’operazione analoga a quella dell’autunno 2000, trasferendo l’intestazione dei tre Boeing 767 della Air Europe a Volare Airlines e conseguentemente intendendo imporre a un consistente numero di dipendenti le dimissioni da Air Europe e nuove assunzioni alle dipendenze di Volare Airlines.

In tale prospettiva il gruppo iniziò a inviare assistenti di volo di Volare Airlines in addestramento sui Boeing 767 Air Europe (doc.28), e soprattutto concluse un accordo integrativo al contratto aziendale applicato ai dipendenti di Volare Airlines in relazione ai voli di lungo raggio, ovviamente non contemplati dal contratto aziendale Volare Airlines, per la banale ragione che la compagnia si occupava allora esclusivamente del corto e medio raggio (doc.29).

L’intero progetto venne esposto nei dettagli dal dott. Sebasti, capo del personale di tutte le società del gruppo (Volare Group, Air Europe e Volare Airlines), ai sindacalisti ANVA (Associazione Naviganti Volare Airlines), che ne fecero un analitico resoconto a tutti i colleghi, inviando loro la e-mail  prodotta sub doc.18.

8. Il successivo 7 novembre, nel corso dell’incontro previsto dalla legge in materia di sciopero nei servizi pubblici essenziali, il dott. Sebasti, alla presenza anche dei funzionari del ministero, manifestò espressamente la necessità del gruppo Volare di addivenire ad un contratto di lavoro da applicarsi a tutti i dipendenti del gruppo e a fronte di questa dichiarazione i membri della RSA e della FILT presenti chiesero allo stesso direttore del personale di sospendere ogni iniziativa, al fine di valutare congiuntamente e preliminarmente ogni aspetto della questione. Tale richiesta venne tuttavia respinta dal dott. Sebasti, il quale sostenne di non poter fermare il passaggio dei Boeing 767 a Volare Airlines e il conseguente licenziamento collettivo (doc.30-31).

9. Che i vertici aziendali avessero intenzione di assumere iniziative volte ad ottenere dimissioni “spontanee” da dipendenti Air Europe, a fronte di proposte di assunzione in Volare Airlines, con la rinuncia a ogni diritto conseguente e connesso all’attuale rapporto di lavoro e con la piena accettazione del contratto aziendale Volare Airlines, risulta dal resoconto della riunione tenutasi il 13 novembre 2001 tra il direttore del personale e ben 21 rappresentanti della struttura aziendale, prodotta sub doc.19.

10. Infatti con comunicazione ex art. 4 L.223/91 del 16 novembre 2001 la società convenuta dichiarò di voler ridurre il proprio personale di 183 dipendenti (doc.32).

11. Lo stesso giorno il dott. Sebasti, firmandosi come direttore del personale del Volare Group, inviò a tutti i dipendenti del gruppo la lettera prodotta sub doc.20, dal contenuto illuminante, in particolare nella parte in cui si affermò che “a tutto il personale navigante Air Europe in esubero verrà garantita l’assunzione in Volare Airlines”.

12. Successivamente, a seguito della promozione da parte della FILT-CGIL di una azione per condotta antisindacale nei confronti di Air Europe, il 1° febbraio 2002 le parti sottoscrissero il verbale di conciliazione che si produce, in cui tra l’altro venne manifestata la volontà di stipulare un “contratto collettivo di gruppo da applicarsi ai dipendenti delle diverse società facenti capo alla Volare Group S.p.A. (Air Europe S.p.A. – Volare Airlines S.p.A.)”, impegnandosi a dar corso immediatamente al relativo confronto (doc.33).     

13. Lo stesso giorno si tenne un incontro tra la Air Europe e la Volare Airlines (entrambe rappresentate dal dott. Sebasti) da una parte e la FILT-CGIL e la RSA Air Europe dall’altra, al fine dell’esame congiunto previsto dalla legge 428/90, al cui esito, conclamato nel relativo verbale di incontro sottoscritto dalle parti, venne tra l’altro confermata la necessità di aprire una trattativa volta alla eventuale stipulazione di un contratto collettivo aziendale di gruppo (doc.34).

14. Tuttavia, la società convenuta attivò successivamente una nuova procedura di riduzione del personale ex legge 223/91, conclusasi con l’adozione di n. 49 licenziamenti (doc.35).

15. L’iniziativa provocò l’immediata reazione degli assistenti di volo interessati, una considerevole parte dei quali (tra cui quasi tutti gli odierni ricorrenti), impugnati in via di urgenza i provvedimenti di licenziamento, venne successivamente riammessa in servizio a seguito della intervenuta conciliazione della lite (doc. 36-37).

16. Rasserenatosi dunque il clima delle relazioni industriali in seno all’azienda, il 27 febbraio 2003 Volare Group da un lato e la FILT CGIL dall’altro stipularono il contratto collettivo aziendale unificato per gli assistenti di volo Air Europe e Volare Airlines, con efficacia dal successivo 1° marzo e scadenza al 31 dicembre 2006, sottoscrivendo il medesimo giorno un accordo sindacale con cui, nel prendere atto dell’entrata in vigore del suddetto nuovo CCLA unificato, pattuirono:

- l’erogazione a ogni assistente di volo in forza a Air Europe alla data del 28 febbraio 2003 e agli interessati dal verbale di conciliazione richiamato al punto che precede, di un assegno ad personam di importo variabile secondo la qualifica detenuta;

- la conservazione, per gli stessi lavoratori, del monte ferie di cui al CCLA Air Europe 14.05.2001 nonché dell’anzianità pregressa maturata, compresi gli scatti di anzianità;

- l’impegno a sottoscrivere con ogni singolo assistente di volo un atto di conciliazione di contenuto analogo all’accordo sindacale;

- l’impegno da parte dell’amministratore delegato del gruppo Volare a illustrare entro il mese di marzo 2003 i programmi aziendali;

- la previsione, in attesa della definizione dei programmi aziendali, di impiego del personale su tratte di lungo raggio anche mediante il ricorso al distacco (doc.38).

17. Il successivo 17 aprile, nell’ambito del sopra richiamato incontro con l’amministratore delegato del gruppo Volare, le stesse parti sottoscrissero un ulteriore verbale di accordo con cui l’azienda, illustrato il piano industriale da adottare a medio termine, assicurò “...l’allocazione di 6 aeromobili (2 A330 e 4 A320) presso la compagnia Air Europe, con la permanenza presso Volare Airlines delle restanti macchine (24)”, precisando che “il progressivo inserimento delle macchine presso Air Europe inizierà a partire da giugno 2003 a causa degli adempimenti necessari per la standardizzazione totale dei due vettori e sarà completato entro dicembre 2003”; inoltre nel medesimo documento vennero recepite le previsioni di impiego di personale Air Europe su aeromobili Volare Airlines e su voli di lungo raggio, puntualizzando che “...le turnazioni del personale navigante PE su aeromobili Volare sarà programmato in omogeneità, tenuto conto del vettore di appartenenza, dando priorità per impieghi di lungo raggio al personale che ne faccia richiesta come da accordo del 27.01.03” e che “in conformità del punto 7 dell’accordo 27.02.03 l’azienda favorirà l’impiego degli AV PE...su voli di lungo raggio nelle mansioni di AV di zona(doc.39).

18. Nel frattempo si diede esecuzione all’accordo del 27 febbraio, sia attraverso la sottoscrizione di conformi verbali individuali di conciliazione in sede sindacale sia mediante l’effettivo ricorso all’istituto del distacco temporaneo di assistenti di volo Air Europe presso Volare Airlines – oltretutto utilizzato, come risulta dal relativo provvedimento prodotto agli atti, anche in periodi successivi alla data (3 luglio) di formale attivazione della procedura di licenziamento per cui è causa (doc. 40-42).

19. Ciò doverosamente riportato, la decisione di licenziare i ricorrenti non può in alcun modo essere ricondotta alla asserita situazione di esubero del personale ma si rivela al contrario dettata, per ammissione degli stessi vertici aziendali, da intenti che non sarebbe esagerato definire punitivi e comunque del tutto estranei e inconferenti rispetto ai dedotti motivi di licenziamento, come risulta comprovato dai seguenti illuminanti documenti:

- lettera dell’amministratore delegato di Volare Group inviata ai dipendenti in concomitanza con l’adozione dei provvedimenti espulsivi, dove si legge testualmente che la decisione di adottare i licenziamenti del personale navigante Air Europe “è stata determinata dal fatto che una parte dei piloti e degli assistenti di volo Air Europe volevano mantenere una situazione di privilegio rispetto ai loro colleghi...In particolare...gli assistenti di volo...hanno chiesto di mantenere delle disuguaglianze economiche rispetto ai colleghi di Volare, cosa che è e sempre sarà inaccettabile...Sono pertanto dispiaciuto di dovervi comunicare che abbiamo deciso di procedere con i licenziamenti in Air Europe, ma allo stesso tempo confermo a tutti gli assistenti di volo che apprezzano le condizioni economiche e contrattuali di Volare, il mio impegno e quello dell’azienda ad assumerli in Volare, garantendo dunque il posto di lavoro, ma non la base di armamento fissa.” E ancora: “È vero, i flussi di cassa determinano problemi finanziari, ma tute le realtà del trasporto aereo hanno problemi finanziari, con la differenza che i nostri competitors hanno anche drammatici problemi strutturali, mentre il nostro Gruppo no, non ne ha...Vi assicuro che non mancano soggetti di altissimo profilo che sono molto interessati a noi e con i quali stiamo dialogando ormai da mesi...la nostra efficienza, in termini di organizzazione dei costi, gli altri se la sognano, e non la recupereranno nemmeno in trent’anni...Non è mai stata nostra intenzione mandare a casa le persone, dobbiamo però eliminare i privilegi di pochi che altrimenti intaccherebbero il futuro di tutti” (doc. 43).  

- lettera del presidente e dell’amministratore delegato di Volare Group ai dipendenti del 31 ottobre 2003, dove si informa che “è stato raggiunto in queste ore un importantissimo accordo con uno dei più prestigiosi istituti finanziari italiani che si è impegnato a sottoscrivere un prestito obbligazionario molto importante...In questi tempi difficili per le aziende in generale e per quelle del traposto aereo in particolare, Volare è riuscita a distinguersi e ad attirare su di sé l’attenzione di nuovi partner e dei capitali necessari a proseguire nella straordinaria impresa che abbiamo avviato con i voli low cost” (doc. 44).

20. In tale contesto risulta: da una parte che da giugno a settembre la flotta di gruppo si è incrementata di altri tre aeromobili (Airbus A320), come si rileva dal confronto delle riviste di bordo di Volare Group di giugno-luglio e agosto settembre 2003 nella parte relativa alla composizione flotta (doc. 45-46 – pag.92); dall’altra che Volare Group, proprio tramite Air Europe, ha di recente programmato l’inserimento in servizio di 120 nuovi assistenti di volo, come emerge dalla relativa nota redazionale pubblicata sul Giornale di Ostia, sezione Concorsi & Lavoro, del 22 ottobre 2003 (doc. 47).

21. Infine occorre rilevare che in occasione dell’incontro del 26 settembre 2003 avanti il Ministero del lavoro la società propose per definire la procedura di riduzione del personale, rinunciando ai licenziamenti, la parificazione economica con gli assistenti di Volare Airlines e il riconoscimento “dell’ebitdar del gruppo” (cfr. doc. 2).

In diritto

Dalla esposizione in fatto che precede emerge con evidenza come i licenziamenti intimati ai ricorrenti appaiano contrari alle norme di legge che regolano la materia in discussione e si segnalino per la loro assoluta illegittimità – se non per l’evidente pretestuosità.

Si presenta pertanto la necessità di una pronuncia che in via cautelare preservi i diritti di ciascuno dei ricorrenti, considerato che nel caso di specie sussistono entrambi i requisiti di proponibilità del ricorso e della conseguente adozione del provvedimento d’urgenza.

 

Fumus boni iuris

Le circostanze in cui è maturata la decisione di licenziare i ricorrenti depongono certamente nel senso della lamentata pretestuosità, infondatezza e illegittimità del licenziamento collettivo, che si profila viziato sotto diversi aspetti.

In proposito verranno subito poste in evidenza le insanabili violazioni che affliggono la procedura di riduzione de personale per cui è causa, di per se stesse sufficienti ai fini della lamentata illegittimità e comunque inefficacia dei singoli provvedimenti di licenziamento.

Di seguito, per doverosa completezza difensiva, verranno ribadite anche le ulteriori molteplici ragioni poste a sostegno dell’assunto dei ricorrenti, con particolare riferimento alla peculiare situazione societaria della compagnia convenuta creatasi a seguito della creazione di Volare Group S.p.A. -  ragioni che per quanto già esposte nel ricorso agli atti relativo alla procedura d’urgenza instaurata lo scorso anno avanti questo stesso Tribunale (da intendersi in ogni caso espressamente richiamato per quanto di ragione) risultano alla luce degli accordi intervenuti successivamente alla revoca dell’ultima procedura di licenziamento collettivo ancora più attuali e significative ai fini del decidere.

I. INSUSSISTENZA E/O IRRILEVANZA DEI MOTIVI PRESUPPOSTI – VIOLAZIONE E/O INADEMPIMENTO ACCORDI SINDACALI E INDIVIDUALI

Innanzitutto si eccepiscono l’attualità e l’effettività delle ragioni poste a sostegno della procedura di riduzione del personale, come indicate dall’azienda nella relativa comunicazione di apertura ex art. 24, l.223/91, del 3 luglio 2003.

Ci sia consentita un prima, sintetica ma significativa considerazione. Ci troviamo al cospetto della quarta procedura di riduzione del personale attivata negli ultimi tre anni, dopo la rinuncia o la revoca da parte dell’azienda delle precedenti tre: la circostanza denota senz’altro un utilizzo distorto e abnorme dello strumento approntato dalla legge 223/91, in quanto evidentemente dettato da finalità non soltanto estranee a effettive esigenze di carattere organizzativo o tecnico-produttivo ma soprattutto riconducibili a una logica e a una pratica di continua pressione, se non di sistematica intimidazione, nei confronti di quella parte del personale (si noti che le varie procedure di riduzione del personale hanno sempre interessato in pratica gli stessi soggetti) meno disposta, diciamo così, a soggiacere alle imposizioni aziendali in tema di adeguamenti o modifiche contrattuali ovvero più attenta alla difesa dei propri diritti in quanto minati da operazioni tutte interne al gruppo societario di appartenenza, nient’affatto dovute a difficoltà gestionali o commerciali ma anzi palesemente indirizzate al consolidamento e all’incremento delle altre compagnie del gruppo a discapito di Air Europe.

Se ciò induce di per sé a ritenere inammissibili e comunque infondati i motivi sottesi all’ennesima procedura di licenziamento collettivo in esame, viene da chiedersi se il comportamento aziendale non assuma anche aspetti rilevanti da un punto di vista penale, traducendosi in sostanza nel tentativo di ottenere, attraverso il costante ricorso a provvedimenti di licenziamento, il consenso dei lavoratori ad accettare condizioni di lavoro diverse (e peggiorative) nell’ambito del medesimo contesto societario. 

Tanto doverosamente evidenziato, la procedura in esame, e i licenziamenti che ne sono conseguiti, risultano in ogni caso manifestamente viziati per i seguenti motivi.

Rilevato in primo luogo che la motivazione formalmente addotta a giustificazione del provvedimento – grave difficoltà in cui versa il trasporto aereo in questo momento – appare di per se stessa talmente generica da non consentire la valida instaurazione sul punto del necessario confronto istituzionale, oltre che di un adeguato controllo sindacale, l’illegittimità dei licenziamenti trova in ogni caso conferma nelle vicende contrattuali perfezionatesi poco prima della sua attivazione nonché dei correlati patti all’epoca (e tuttora) vigenti tra le parti, che si ritiene opportuno di nuovo richiamare ed evidenziare:    

-          stipula del contratto collettivo aziendale unificato per gli assistenti di volo Air Europe e Volare Airlines, con efficacia 1° marzo2003/31 dicembre 2006;

-          accordo sindacale del 27 febbraio 2003, contenente tra l’altro la previsione del distacco di assistenti di volo Air Europe presso Volare Airlines;

-          accordo del 17 aprile 2003, relativo alla “...allocazione di 6 aeromobili (2 A330 e 4 A320) presso la compagnia Air Europe, con la permanenza presso Volare Airlines delle restanti macchine (24)...a partire da giugno 2003”e completamento “entro dicembre 2003“ nell’ambito della “standardizzazione totale dei due vettori”, con esplicito recepimento delle condizioni di utilizzo del personale Air Europe fissate dall’accordo del 27 febbraio;

-          esecuzione dei predetti accordi attraverso la sottoscrizione di conformi verbali individuali di conciliazione in sede sindacale e mediante l’effettivo ricorso all’istituto del distacco temporaneo di assistenti di volo Air Europe presso Volare Airlines.

Tale essendo il contesto di riferimento contrattuale entro il quale si è inserita la decisione di licenziare i ricorrenti, appare chiara l’assoluta infondatezza, nonché illegittimità, delle ragioni poste a sostegno della pretesa riduzione di personale, in quanto in aperta contraddizione e insanabile violazione degli impegni formalmente assunti dall’azienda nei confronti dei singoli lavoratori in ordine sia al mantenimento del livello occupazionale in seno a Air Europe, attraverso l’allocazione di nuovi aeromobili e il conseguente riposizionamento organizzativo del vettore rispetto a Volare Airlines nell’ambito del gruppo, sia al previsto utilizzo degli assistenti di volo Air Europe in distacco presso la compagnia consociata. Oltretutto, in proposito a tale previsione va sottolineato che la relativa obbligazione venne assunta anche dalla stessa Volare Group con l’accordo del 17 aprile, come risulta evidente dalla lettura del relativo verbale laddove ogni riferimento alla azienda, si intende ovviamente fatto a questo soggetto, unico firmatario dell’accordo.

Emerge dunque chiara dalla documentazione richiamata l’insussistenza della attualità e della effettività dell’asserito esubero di personale, dal momento che le prestazioni di lavoro interessate dalla procedura, lungi dall’essere divenute inesigibili, erano di fatto inserite - oltretutto, come detto, in forza di validi e inequivocabili atti negoziali individuali - in un contesto organizzativo e produttivo più ampio rispetto alle semplici esigenze gestionali di Air Europe, riferite com’erano anche all’attività dell’altra compagnia del gruppo Volare, e addirittura, come si legge nell’accordo del 17 aprile, alle “esigenze operative aziendali” della stessa Volare Group, sicché sotto questo profilo, per essere in ipotesi attuale, il progetto di riduzione del personale avrebbe dovuto senz’altro contemplare il nuovo assetto organizzativo scaturito dai predetti accordi, anche soltanto in funzione della loro preventiva denuncia, mai notificata agli interessati.

D’altra parte che i motivi dei licenziamenti fossero altri rispetto a quelli formalmente addotti risulta comprovato, come anticipato in fatto, dalle ammissioni dei vertici aziendali (cui va riconosciuta se non altro l’estrema sincerità) contenute nelle lettere ai dipendenti prodotte agli atti e sopra sottolineate, che per quanto le si possa ritenere rilevanti su un piano di dialettica più induttiva che strettamente giuridica, si rivelano tanto chiare ed esaustive rispetto alla reale natura dell’operazione sottesa ai licenziamenti da meritare di essere tenute in adeguata considerazione.

Preliminarmente occorre senz’altro stigmatizzare la pretesa aziendale di qualificare in termini di “privilegio” il riconoscimento al personale Air Europe di un diverso trattamento economico, attribuzione non certo caduta dal cielo (ci si perdoni l’indelicata metafora...) ma al contrario legittima espressione degli accordi intervenuti poco tempo prima tra le parti ovvero frutto, fino a prova contraria, del corretto esercizio di libere e serene relazioni industriali.

Detto questo, va rimarcata in primo luogo la manifesta sconfessione del carattere strutturale della riduzione di personale in esame, richiamata a sostegno dell’attivazione della relativa procedura ma poi smentita dallo stesso amministratore delegato di Volare: “i nostri competitors hanno anche drammatici problemi strutturali, mentre il nostro Gruppo (quindi anche Air Europe, ndr) no, non ne ha”.          

Inoltre risulta evidente, ancora una volta, che la vera e unica ragione dei provvedimenti di licenziamento non risiede affatto, per quanto tali farraginosi argomenti possano ritenersi sufficienti, “nella grave difficoltà del trasporto aereo” e nell’impossibilità “di perseguire programmi alternativi di ricostituzione flotta”, ma invece deve essere esclusivamente ricondotta, per esplicita ammissione della dirigenza aziendale, alla ben precisa finalità di applicare, potremmo dire manu militari, “...le condizioni economiche e contrattuali di Volare”, tanto da assicurare “il mio impegno e quello dell’azienda ad assumerli (i licenziati, ndr) in Volare”.

Unite ai dati di indiscutibile rilevanza giuridica rappresentati dal contratto di lavoro unificato e dagli accordi sindacali e individuali agli atti, tali petizioni aziendali rivelano la pretestuosità dei motivi di licenziamento, disvelando l’insussistenza del reclamato esubero di personale e smascherando, se ce ne fosse stato bisogno, la natura squisitamente strumentale della presente procedura, che se non trova giustificazione alcuna alla luce della descritta situazione organizzativa e gestionale aziendale, si traduce semplicemente in una indebita forzatura mirata a provocare il passaggio della forza lavoro direttamente alle dipendenze della compagnia consociata, non solo in violazione di specifici accordi vigenti in materia tra le parti ma anche in spregio delle elementari norme di leale confronto contrattuale e sindacale.

I.i. INSUSSISTENZA E/O IRRILEVANZA DEI MOTIVI PRESUPPOSTI - RICHIAMO

Ferme restando le osservazioni sopra esposte, e per quanto, come diremo in seguito, si contesti l’autonoma rilevanza della sfera operativa di Air Europe, in merito all’eccepita inesistenza dell’esubero di personale che ha determinato l’apertura della procedura di mobilità sottesa ai licenziamenti dei ricorrenti, occorre anche ribadire gli ulteriori argomenti rassegnati sul punto in occasione dell’ultimo procedimento d’urgenza promosso nei confronti della stessa compagnia.

In particolare, integralmente richiamate, per opportuna brevità e per quanto di pertinenza, le relative osservazioni contenute nel ricorso d’urgenza agli atti, unitamente ai corrispondenti documenti, è sufficiente ripetere che il patrimonio aziendale di una compagnia aerea è costituito, oltre che dagli aeromobili, principalmente dalla disponibilità e dalla titolarità delle rotte e dello slot, ovvero della banda oraria definita come “il tempo programmato d’arrivo o di partenza disponibile o assegnato per un movimento aeronavale ad una data determinata in un aeroporto”, vale a dire dalla effettiva possibilità di movimentare gli aeromobili sotto l’egida della propria sigla aeronavale nell’ambito di un tempo predefinito in un determinato aeroporto. In sostanza è il dominio su tali diritti, e la sua ampiezza, a rappresentare il dato tecnico-organizzativo di riferimento al fine di stabilire come e in quale misura la compagnia aerea sia in grado di restare sul mercato.

L’assunto è confermato dalla normativa comunitaria relativa all’assegnazione di bande orarie negli aeroporti della Comunità (Regolamento CEE n.95/93 del 18.01.1993 - doc.48), la quale definisce, stabilisce e disciplina in sostanza a quali condizioni e in quali termini una Compagnia è autorizzata o abilitata a esercitare l’attività del trasporto aereo, sottolineando in particolare come a tal fine sia indispensabile essere assegnatari delle bande orarie di decollo e di atterraggio, senza la cui disponibilità un vettore è impossibilitato a operare.

Le modalità e i meccanismi di assegnazione e di esercizio degli slots sono illustrati nel breve saggio prodotto sub. doc.49; in proposito, è importante ancora una volta sottolineare come in virtù della sua regolamentazione e delle sue caratteristiche essenziali lo slot non solo si afferma come lo strumento indispensabile alla “realizzazione e soddisfazione dell’interesse collettivo al trasporto (servizio) aereo” mediante il suo “diretto uso e la (sua) fruizione regolamentata” ma inoltre si fregia di “un livello di tutela giuridica…sia dal lato pubblicistico che da quello privatistico” tale da poter essere ricondotto al “medesimo requisito di tutela giuridica che contribuisce alla determinazione del concetto di “bene” in senso giuridico”.

Ne consegue che ai fini dell’indagine circa la effettiva sussistenza del reclamato programma di ridimensionamento aziendale la tematica relativa alla disponibilità e alla titolarità degli slots in capo alla Compagnia convenuta deve ritenersi centrale e decisiva, in quanto dirimente rispetto alla verifica della veridicità, per non dire della stessa esistenza, delle ragioni poste a sostegno dei licenziamenti.      

Tuttavia nulla di tutto questo è mai stato oggetto di informazione da parte dell’azienda e tanto meno di conseguente confronto, sicché, anche per le ragioni che ci apprestiamo a esporre, i provvedimenti impugnati si devono ritenere viziati.      

II. VIOLAZIONE DI LEGGE – INFORMAZIONE E TRASPARENZA - INEFFICACIA

I medesimi argomenti finora svolti valgono ad affermare l’illegittimità e l’inefficacia dei provvedimenti espulsivi anche per manifesta violazione degli obblighi di informazione e trasparenza richiesti in materia di licenziamento collettivo dall’art.4 della legge 223/91.

È infatti evidente che l’azienda ha omesso in fase di attivazione, di prosecuzione e di definizione della procedura di riduzione del personale di informare adeguatamente gli interlocutori istituzionali della reale situazione in cui versava la compagnia, con particolare riferimento all’entrata in vigore del contratto aziendale unificato e al contenuto degli accordi intervenuti dall’inizio del corrente anno, vale a dire in sintesi: impiego di personale in distacco; modulazione delle sinergie di gruppo; ricomposizione della flotta di gruppo attraverso l’allocazione di aeromobili tra le compagnie;  mantenimento delle rotte; titolarità dei diritti aeroportuali; programmato incremento della forza lavoro mediante il ricorso a nuove assunzioni di assistenti; previsto ingresso di nuovi capitali e finanziamenti.

Tali omissioni hanno sicuramente inciso in modo essenziale sulla corretta e legittima individuazione ed esternazione dei criteri di selezione del personale eccedente, risolvendosi in insanabili vizi inerenti al contenuto degli obblighi di comunicazione, informazione e trasparenza che caratterizzano la procedura in discussione.

In questo senso, come efficacemente rilevato dalle Sezioni Unite della Cassazione, è stata senza dubbio compromessa la funzione, propria della relativa disposizione di legge, di assicurare “la tutela degli interessi dei lavoratori in relazione alla crisi dell’impresa”, risultando investito un elemento essenziale, e non meramente formale o marginale, della fattispecie legale in parola, il cui scopo, anche in termini di garanzia procedimentale, si risolve nel rendere trasparente e verificabile la scelta del datore di lavoro in funzione appunto di tutela di quei lavoratori che, subendo la scelta suddetta, si trovano in una posizione di mera soggezione (cfr. Cass. Sezioni Unite Civili, n.302 dell’11 maggio 2000; nello stesso senso, di recente, Cass. civ., sez. lav., 25 ottobre 2003, n. 16075; Cass. civ., sez. lav., 8 gennaio 2003, n.86).

Ne consegue, sotto questo aspetto, certamente l’inefficacia degli intimati licenziamenti, che ricorre sempre nel caso di violazione della normativa in materia di mobilità e licenziamenti collettivi, trattandosi di disciplina finalizzata alla tutela soprattutto dei singoli lavoratori coinvolti nella procedura (cfr. giurisprudenza sopra citata).

Per altro verso, va segnalato che in materia analoga alla presente, vale a dire in tema di trasferimento d’azienda e dei conseguenti obblighi in comunicazione e informazione, il legislatore si è già dimostrato sensibile all’evenienza che il trasferimento sia in concreto riferibile a una impresa controllante, disponendo in tal caso, come recita l’art.47, comma 4, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, come modificato dall’art.2 del D. L.vo 2 febbraio 2001, n. 18, che “la mancata trasmissione da parte di quest’ultima delle informazioni necessarie non giustifica l’inadempimento dei predetti obblighi”.

Nel caso che ci occupa, poiché risulta evidente che la presunta eccedenza di organico oggetto della procedura in esame non può essere in ogni caso confinata nel solo ambito societario di Air Europe ma riguarda a tutti gli effetti le dinamiche operative e organizzative di tutto il complesso della flotta aeronavale di Volare Group, come avremo modo di meglio illustrare, si deve concludere, anche per analogia con la sopra richiamata disciplina in materia di trasferimento d’azienda, per la violazione degli obblighi di comunicazione, informazione e trasparenza di cui alla legge 223/91, stanti non solo l’assoluta carenza e insufficienza delle comunicazioni e delle informazioni rese in tal senso dalla società formalmente (e astrattamente) interessata dal preteso esubero, cioè Air Europe, ma anche per la palese assenza di qualsivoglia informazione da parte di Volare Group S.p.A., quale società controllante della prima e soprattutto quale soggetto giuridico interessato in concreto dalla attivata procedura, in termini di reale e sostanziale dominus sia degli assetti tecnico - organizzativi implicati nell’avvicendamento di macchine all’interno della flotta del gruppo che del conseguente assestamento della forza lavoro di navigazione.

III. ERRONEA APPLICAZIONE DEI CRITERI DI SCELTA

Anche sotto una diversa visuale i licenziamenti in discussione si rivelano illegittimi per violazione e/o non corretta applicazione dei criteri di scelta di cui all’art.5 della L.233/1991.

Come evidenziato anche in occasione della procedura d’urgenza dello scorso anno, non può essere condivisa la pretesa aziendale di individuare il personale ritenuto in esubero soltanto con riferimento a determinate qualifiche lavorative e non invece, come sarebbe dovuto avvenire, avendo riguardo alla categoria professionale di appartenenza (Assistenti di Volo) considerata nel suo complesso.

Richiamate, per quanto di ragione, tutte le osservazioni svolte sul punto nel ricorso agli atti relativo al precedente giudizio cautelare, nel ricordare che la qualifica di assistente di volo è unica e inscindibile per il personale navigante diverso dai piloti, tanto che gli assistenti di volo si differenziano al loro interno sulla base di mere qualifiche nominali, la cui acquisizione si perfeziona attraverso automatismi contrattuali svincolati dal contenuto della mansione, si deve ritenere che la scelta del datore di lavoro di selezionare il personale da sacrificare enucleando ai fini della procedura due diversi profili contrattuali nell’ambito degli assistenti volo, si sia tradotta nell’esercizio distorto e illegittimo della facoltà di individuazione in concreto dei lavoratori colpiti dal provvedimento espulsivo.

Va in questo senso ribadito che in giurisprudenza si afferma costantemente che i criteri di scelta del personale da assoggettare alla misura espulsiva devono essere riferiti da una parte all’intero complesso aziendale e dall’altra non già all’inquadramento formale del lavoratore ma al ruolo effettivo da questi svolto all’interno dell’organizzazione aziendale. In particolare si afferma che l’individuazione dei dipendenti da licenziare deve avvenire “in applicazione dei principi di correttezza e buona fede che, nel momento di gestione della crisi dell’impresa, costituiscono una clausola generale di trasparenza e di garanzia per la valutazione dei comportamenti imprenditoriali”, sicché essa “va effettuata…non tanto in funzione di astratti livelli o classificazioni contrattuali, quanto in conformità alle reali fasce professionali e al contenuto oggettivo delle mansioni concretamente svolte” (Cass., sez. lav., 3 febbraio 2000, n.1198, in Rivista Italiana di Diritto del lavoro, 2001, 4, 771, con nota di Pilati).

Dunque il preteso esubero di personale non poteva che riguardare la categoria degli assistenti di volo nel suo complesso, ovvero intesa nella sua effettiva unicità di compiti e mansioni, senza che al suo interno potessero essere introdotte distinzioni di livello sulla base di mere articolazioni contrattuali, oltretutto dal carattere oggettivo e automatico, della medesima fascia professionale di appartenenza, anche perché “in caso contrario sarebbe possibile finalizzare i criteri di scelta (eventualmente in collegamento con preventivi spostamenti del personale) ad esigenze imprenditoriali non esclusivamente tecnico produttive e all’espulsione di elementi non graditi al datore di lavoro, senza concrete possibilità di difesa da parte degli interessati  (Cass., sez. lav., 4 novembre 1997, n.10832, richiamata di recente da Cass., sez. lav., 10 maggio 2003, n.7169).

Tra l’altro operando in questo modo Air Europe ha di fatto disapplicato, se non eluso, il criterio di legge dell’anzianità di servizio, privilegiando, a dispetto della ratio della disciplina legale in materia, i più giovani assistenti di volo a discapito di quelli più anziani, sui quali non poteva che ricadere la scelta in forza dell’acquisizione contrattuale automatica dei gradi superiori interessarti dalla procedura ma che invece, nell’ambito di una corretta comparazione tra tutti gli assistenti di volo, non sarebbero stati colpiti dal provvedimento espulsivo.

Ciò doverosamente precisato, la condotta della società convenuta si rivela scorretta e illegittima anche sotto ulteriori profili.     

Risulta innanzitutto che alcuni lavoratori sono stati inseriti nella lista dei licenziati sulla base di una errata applicazione dei criteri di scelta. Ci si riferisce in particolare ai casi di Francesca Airoldi, Claudia Cella e Monia Novelli, le quali in considerazione dei rispettivi carichi familiari non sarebbero potute essere computate tra il personale in esubero (Airoldi è lavoratrice madre, Cella ha due figli a carico e Novelli ha un figlio a carico al 100%, considerato invece al 50%). Inoltre la dipendente Alessandra Fusè, a quanto consta senza contratto a tempo indeterminato ancora nel mese di aprile 2001 e senza carichi di famiglia, quindi presumibilmente candidata all’esclusione, è invece rientrata nel novero del personale “salvato” (forse, ma è solo un’illazione, perché moglie dell’addetto stampa di Volare).

Per quanto sul punto l’onere della prova incomba su controparte, tali circostanze, che potranno essere facilmente riscontrata anche nell’ambito del presente giudizio sommario, inficiano di per se stesse l’intera procedura di riduzione del personale, rendendo inefficaci gli intimati licenziamenti.       

Non può nemmeno essere condivisa la pretesa aziendale di individuare gli ultimi tre lavoratori esclusi dall’esubero sulla base, come si legge nella comunicazione ex art.4, comma 9, l.223/91, dello scorso 24 ottobre, “della sola lista delle esigenze tecnico produttive”.

L’adozione di tale criterio di scelta non solo non è stata in alcun modo spiegata e men che meno giustificata dall’azienda ma in ogni caso va ritenuta apertamente contraria al dettato legislativo e ai principi che regolano la materia, esulando da siffatta (arbitraria) decisione la necessaria e dovuta valutazione anche degli altri criteri legali ai fini della corretta disamina della posizione dei lavoratori interessati. Ne consegue, anche in questo caso, l’inefficacia dei licenziamenti adottati.

IV. CONFIGURAZIONE DI UN UNICO CENTRO DI IMPUTAZIONE DEI RAPPORTI IN CAPO A VOLARE GROUP

Vale la pena di riassumere brevemente anche gli argomenti spesi nel ricorso presentato lo scorso anno, cui comunque si rimanda per completezza di esposizione, in ordine alla effettiva imputabilità giuridica dei rapporti di lavoro per cui è causa (cfr. doc.36).

Si diceva allora, e si ribadisce a maggior ragione adesso, che la documentazione prodotta agli atti relativa alle società del gruppo Volare, con riferimento alla composizione delle rispettive compagini societarie, alla commistione dei gruppi dirigenti e alla natura dei loro rapporti di carattere commerciale, amministrativo, gestionale e operativo, presenta un livello di compenetrazione tale da rendere senz’altro inesigibili i motivi addotti a sostegno dei comminati licenziamenti.

Sul punto va preliminarmente ripetuto che la più attenta giurisprudenza di merito, e sempre più frequentemente anche di legittimità, attribuisce rilevanza al gruppo societario, sia in relazione al regime applicabile in caso di licenziamento individuale che in ipotesi di licenziamenti collettivi, ogniqualvolta sussistano elementi tali - quali ad esempio: identità dei componenti dell’organo amministrativo o del personale dirigente, uso promiscuo del personale, coordinamento della gestione e integrazione delle attività economiche, utilizzazione della medesima struttura aziendale, compenetrazione di interessi economici, finanziari e commerciali - da far ritenere che il gruppo societario sia il vero e unico centro di imputazione economica e giuridica delle singole società che lo compongono, e ciò anche a prescindere da intenti fraudolenti o elusivi di norme contrattuali o di legge (Cass.civ, sez. lav., 23 agosto 2000, n.11033; Cass. civ., sez. lav., 19 giugno 1998, n.6137; Trib. Milano, 24 aprile 1998, in Rivista Critica di Diritto del Lavoro, 1998, 729, con nota di Scorcelli; Pret. Milano, 19 gennaio 1998, ivi 1998, 728; Pret. Milano, 7 gennaio 1998, ivi 1998, 379; Pret. Nola, sez. Acerra, 6 agosto 1997, ivi 1998, 170; Pret La Spezia 28 febbraio 1997, ivi 1997, 591; Pret. Pistoia, 25 settembre 1995, ivi 1996, 511, con nota di Ghinoy).

Si ritiene dunque che nel caso di specie sia senz’altro ravvisabile un unico complesso aziendale riconducibile a tutti gli effetti a Volare Group S.p.A., soggetto che non solo appare ma si comporta come il vero e unico centro di imputazione dei diritti, degli obblighi e delle decisioni riguardanti solo formalmente le singole società affiliate.

In effetti, il collegamento tra Air Europe e Volare Airlines è caratterizzato da un vincolo economico, gestionale e funzionale di intensità tale da far ritenere che le singole società, ancorché dotate di autonoma personalità giuridica, altro non rappresentano che mere articolazioni del gruppo stesso, non suscettibili in realtà di autonoma considerazione giuridica.

In proposito assumono decisiva rilevanza, oltre ovviamente ai documenti e alle circostanze elencate nel precedente ricorso cautelare, tutti prodotti agli atti e come tali da ritenersi parte integrante del presente atto, le successive vicende che specificamente hanno riguardato e interessano sotto il profilo in esame la procedura di riduzione del personale in esame, vale a dire, innanzitutto l’entrata in vigore del contratto collettivo aziendale unificato per gli assistenti di volo Air Europe e Volare Airlines, e poi il fatto, non meno rilevante e anzi dirimente rispetto alla reclamata effettiva titolarità dei rapporti di lavoro per cui è causa, che l’accordo 17 aprile 2003, in cui si richiama espressamente e addirittura si recepiscono le previsioni e condizioni di impiego del personale Air Europe su aeromobili Volare Airlines e su voli di lungo raggio di cui al precedente accordo del 27 febbraio, è stipulato direttamente dall’amministratore delegato del Gruppo Volare, quale soggetto cui esplicitamente si riferiscono gli impegni assunti tanto da essere individuato in alcuni passaggi, semplicemente ma significativamente, come “l’azienda” (“in conformità del punto 7 dell’accordo 27.02.03 l’azienda - ossia Volare Group, firmataria dell’accordo -  favorirà l’impiego degli AV PE...su voli di lungo raggio nelle mansioni di AV di zona”; e ancora: “resta inteso che l’avvio alle funzioni seguirà le esigenze operative aziendali”).

A ciò si aggiunga il rilievo che nel verbale di rinvio della seduta avanti il Ministero del lavoro del 26 settembre 2003 la società propose non solo la parificazione economica con gli assistenti di Volare Airlines ma anche il riconoscimento “dell’ebitdar del gruppo”  - ipotesi queste ovviamente percorribili soltanto assumendo che Air Europe in quella sede agiva e si determinava d fatto come mera articolazione di Volare Group e alla stregua di un suo “portavoce”.    

Tale essendo il contesto entro cui si inserisce la riduzione del personale che ha condotto all’adozione dei provvedimenti espulsivi qui impugnati, appare evidente la strumentalizzazione e la pretestuosità dei relativi motivi di licenziamento, in quanto riferiti a un assetto societario affatto differente, sia dal punto di vista materiale che da quello giuridico, rispetto alle allegazioni di controparte.

Ci troviamo in altre parole di fronte a un’operazione che, lungi dal potere essere ricondotta alla semplice organizzazione tecnico-produttiva di Air Europe, deve in realtà essere rapportata e collegata alle dinamiche organizzative e gestionali del gruppo societario considerato nel suo complesso, ovvero di Volare Group, vero e unico centro di imputazione giuridica-economica dei rapporti di lavoro interessati dalla procedura espulsiva.

In tale contesto è ovvio che è del tutto inaccettabile l’atteggiamento assunto dall’azienda la quale, mentre da una parte agisce e si relaziona, sia verso l’esterno - e non solo nei confronti dei passeggeri ma anche come si è visto degli interlocutori istituzionali – sia rispetto ai propri dipendenti, come una mera articolazione operativa di Volare Group priva di sostanziale autonomia amministrativa, gestionale, economica e finanziaria, dall’altra si trincera dietro lo schermo formale della propria personalità giuridica all’atto dell’apertura della procedura di licenziamento collettivo, pretendendo, ci si passi il termine, di “disfarsi” di parte del personale senza che in alcun modo si tenga conto della intima compenetrazione di interessi tra essa azienda e il gruppo in cui è inserita ai fini del mantenimento o meno del livello occupazionale. 

Così delineata la cornice all’interno della quale osservare l’effettiva titolarità dei rapporti di lavoro in discussione, o comunque la loro concreta riconducibilità alla società capogruppo quale effettivo soggetto titolare del potere di indirizzo e di direzione della politica e dell’organizzazione aziendale, è giocoforza concludere per l’inesistenza dei motivi di carattere oggettivo addotti da Air Europe a sostegno dei licenziamenti intimati.

Per altro verso, come si accennava nelle pagine precedenti, è evidente che anche da questo punto di vista la motivazione addotta nella comunicazione ex legge 223/91 deve ritenersi non veritiera, reticente e comunque contraria agli obblighi di correttezza e buona fede cui la società era tenuta a conformarsi, per avere omesso di fornire ogni informazione relativa alla concreta riferibilità dell’operazione alle dinamiche organizzative del gruppo, anche con riferimento alla reale titolarità, in termini di gestione commerciale e operativa, della flotta complessiva in capo al gruppo Volare e quindi alla effettiva dimensione del dato occupazionale eventualmente interessato dal preteso esubero di personale.

Nel caso di specie gli indicatori sopra richiamati dell’effettiva titolarità del rapporto in capo alla capo gruppo sussistono certamente, come si evince dalle circostanze sopra elencate; di più, appare anche configurabile, sulla scorta delle vicende societarie ricordate nell’esposizione in fatto nonché del sistematico tentativo, da una parte di lucrare la posizione di mercato e di diritti aeroportuali acquisita nel tempo da Air Europe e dall’altra di intaccare nel contempo la sua compagine lavorativa a vantaggio di Volare Airlines, un intento elusivo di norme imperative o comunque di cogente carattere contrattuale, tale da rendere il fenomeno sicuramente emendabile.

* * * * *

In conclusione è evidente che la scelta di risolvere il rapporto di lavoro in essere con i ricorrenti non poteva e non può rispondere, in concreto, ad alcuna effettiva esigenza tecnico-produttiva e organizzativa dell’azienda, sicché ne risulta inficiata la legittimità del recesso operato dalla datrice di lavoro, sia in quanto difforme e non corrispondente a tale esigenza, anche in relazione alle dinamiche societarie di gruppo evidenziate, sia in quanto i licenziamenti risultano assunti in violazione o errata applicazione dei criteri costituiti dall’anzianità di servizio e dai carichi familiari dei prestatori sacrificati, come tali radicalmente viziati in quanto contrari a norme imperative di legge.

Quanto alle conseguenze della illegittimità dei provvedimenti espulsivi in esame, la legge 223/1991, all’art.5 comma 3, delinea un quadro assolutamente esauriente ricollegando letteralmente al licenziamento attuato in violazione dei criteri di scelta la sanzione della annullabilità. La stessa norma inoltre ricollega espressamente a tale forma di invalidità la conseguente applicabilità dell’art.18 dello statuto dei lavoratori, norma sicuramente applicabile al caso di specie, ragione per cui può disporsi in via d’urgenza la riammissione dei ricorrenti nei rispettivi posti di lavoro.

Periculum in mora

È di tutta evidenza che la posizione assunta dal datore di lavoro è suscettibile di arrecare ai ricorrenti un pregiudizio imminente e irreparabile, tanto più ingiustificato se considerato alla luce della suddetta descrizione della vicenda.

In primo luogo deve evidenziarsi che la giurisprudenza più attenta ravvisa nella perdita del posto di lavoro una privazione solo parzialmente emendabile attraverso il ristoro economico, in quanto incide direttamente e profondamente anche sulla sfera relazionale e psicologica della persona, nonché sui diritti fondamentali di ciascuno, come sanciti dalla Costituzione.

Tale orientamento appare pienamente condivisibile, tanto più in ipotesi di licenziamento collettivo, atteso che la fattispecie, per la sua stessa natura, ha di per sé gravi effetti e conseguenze sul piano sociale e occupazionale, come lo stesso legislatore ha riconosciuto introducendo la disciplina imperativa che regola la materia.

È di tutta evidenza che l’eventuale accoglimento della domanda svolta da ciascuno dei lavoratori solo ad esito di un giudizio ordinario, non potrebbe porre rimedio alla grave violazione dei diritti rivendicati individualmente, la cui rilevanza è intrinsicamente di portata generale.

Sul punto non si può nemmeno sottocere che siamo in presenza di una operazione dalle caratteristiche tali da far ritenere che i principi stessi della materia siano stati violati in maniera così macroscopica, che l’eventuale diniego di una immediata riammissione al lavoro renderebbe il diritto di ciascuno insuscettibile di adeguato ristoro dal punto di vista economico e comporterebbe, nella sostanza, anche in considerazione del numero delle persone interessate, il presumibile abbandono per i ricorrenti della loro professione.

Si aggiunga inoltre che nel caso di specie, come risulta dalla stessa dichiarazione dell’azienda in occasione dell’apertura della procedura ex L.223/91, per i dipendenti addetti al comparto aeronavale non è previsto il trattamento stabilito dall’art. 7 della medesima legge, ragione per cui i lavoratori licenziati sono sforniti in tal senso di ammortizzatori sociali, non potendo fruire dell’indennità di mobilità.

Ciò precisato, ritenuto che per queste sole ragioni sia ravvisabile nel caso di specie la necessità di una pronuncia che in via cautelare preservi i diritti dei lavoratori licenziati, valgano a ulteriore sostegno del requisito dell’urgenza i riscontri documentali riferiti alle situazioni economiche, personali e familiari di ciascuno dei ricorrenti, cui si rinvia per la loro disamina, senza peraltro mancare di sottolinearne la rilevanza ai fini del presente procedimento (tutti sub doc.50).

In definitiva, va ribadito che il corso di una causa ordinaria, nel caso di specie aggravato dal necessario decorso dei termini per l’esperimento del  tentativo obbligatorio di conciliazione, costituirebbe per i lavoratori un grave e irreparabile pregiudizio sotto il profilo sia professionale che strettamente economico, innanzitutto perché li depriverebbe dell’unico mezzo di sostentamento rappresentato dalla retribuzione, vale a dire dagli alimenti che spetterebbero loro in caso di esito positivo del giudizio, e inoltre perché graverebbe oltremodo ognuno di essi, e in ipotesi le rispettive famiglie, degli oneri economici e finanziari allegati da ciascuno.     

Tutto ciò premesso

i signori ....... , come sopra rappresentati e difesi, stante l’urgenza di assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione sul merito ed evitare che la stessa sia inutiliter data,

chiedono

ciascuno per quanto di propria ragione, che l’Ill.mo sig. Presidente del Tribunale, inaudita altera parte o, se ritenuto opportuno, previa comparizione delle parti, voglia emettere i provvedimenti idonei del caso, in particolare ordinando l’immediata riammissione di ciascuno di essi nei rispettivi posti di lavoro, con conseguente ripresa degli obblighi retributivi e contributivi a carico del datore di lavoro, anche disponendo l’adempimento degli accordi vigenti tra le parti, richiamati in narrativa, con particolare riferimento all’utilizzo del distacco degli assistenti di volo Air Europe presso Volare Airlines.

In via istruttoria: chiedono, occorrendo, di essere ammessi a sommarie informazioni sulle circostanze di cui al presente ricorso, anche come articolate, sia in fatto che in diritto precedute dalla locuzione “Vero che”, espunte eventuali parti valutative o irrilevanti.

Indicano sin d’ora quali informatori i signori .... , nonché i signori ...., il primo c/o FILT – CGIL della Provincia di Varese, il secondo c/o FILT – CGIL nazionale. Con riserva di indicarne altri.

Producono:

 

1)       Comunicazione ex art.24 L.223/91 03.07.03

2)       Verbale di rinvio 26.09.03

3)       Verbale di esame congiunto Regione Lombardia 14.10.03

4)       Comunicazione ex 4 L. 223/91 24.10.03 con allegati lista licenziati e lettera licenziamento

5)       Visura camerale Air Europe S.p.A.

6)       Visura camerale Volare Group S.p.A.

7)       Visura camerale Volare Airlines S.p.A.

8)       Pagine web Volare Group novembre 2001

9)       Pagine web Volare Group ottobre 2002

10)   Opuscolo Volare Group

11)   Flash info 20.10.00

12)   Comunicato stampa Ministero Trasporti 15.11.00

13)   Flash info 16.11.00

14)   Biglietto da visita Volare Group

15)   Comunicazione interna direzione personale Volare Group 03.05.01

16)   Contratto collettivo di gruppo per i dipendenti di terra

17)   Comunicato Ministero del Lavoro 07.11.01

18)   E-mail ANVA 02.11.01

19)   Dichiarazione Elisa Mander 15.11.01

20)   Comunicazione dipendenti direttore personale Volare Group 16.11.01

21)   Verbale di riunione 07.03.02

22)   Comunicato Direzione del Personale – GAV

23)   Pagina web – composizione holding

24)   Pagina web – assetto societario, fatturato, passeggeri, flotta, ecc

25)   Comunicazione ex L. 223/91 02.11.00

26)   Verbale intesa Ministero dei Trasporti, 19.12.00

27)   Accordo di sotto impiego 18.01.01

28)   Schede addestramento

29)   Accordo lungo raggio Volare Airlines

30)   Indizione sciopero 30.10.01

31)   Comunicato Ministero del Lavoro 07.11.01

32)   Comunicazione ex L. 223/91 16.11.01

33)   Verbale di conciliazione 01.02.02

34)   Verbale incontro ex L. 428/90 01.02.02

35)   Comunicazione ex L. 223/91 11.04.02

36)   Ricorso ex art. 700 c.p.c. 20.10.02

37)   Verbali di conciliazione 03.12.02

38)   Verbale di accordo 27.02.03

39)   Verbale di accordo 17.04.03

40)   Verbale di conciliazione 28.05.03

41)   Comunicazione distacco 09.06.03

42)   Comunicazione termine distacco 07.07.03

43)   Lettera amministratore delegato 24.10.03

44)   Lettera amministratore delegato 31.10.03

45)   Rivista di bordo giugno/luglio 2003

46)   Rivista di bordo agosto/settembre 2003

47)   Estratto "Il Giornale di Ostia" 22.10.03

48)   Regolamento CEE n. 95/93

49)   Appunti slots aeroportuali

50)   Documenti lavoratori

Varese, 13 novembre 2003