Statuto dell'associazione Ulisse - 27-09-03 - Associazione Ulisse |
STATUTO DELL’ ASSOCIAZIONE ”ULISSE“ ART. 1 - DENOMINAZIONE E' costituita un'Associazione politico-culturale di impegno civile denominata "Ulisse ". L’associazione ha sede in Telese Terme (BN) alla via Roma 214. L'Associazione si ispira ai valori di democrazia, legalità, tolleranza e solidarietà. Può iscriversi all’Associazione chiunque, anche se iscritto ad altra formazione politica . ART. 2 - SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE L’Associazione, quale laboratorio politico-culturale ha lo scopo di promuovere la ricerca, il dibattito, la divulgazione di temi riguardanti la politica, la cultura, l'economia, l'ambiente, la società, con particolare riferimento alle problematiche della comunità di Telese Terme, nel rapporto con le istituzioni comunali, provinciali, regionali e nazionali . L’Associazione, promuove e partecipa ad incontri, conferenze e ad ogni altra manifestazione pubblica, organizzate in ambito locale e nazionale volte allo sviluppo economico e sociale di Telese Terme ed in tale ottica realizza patti e accordi con altri soggetti politici, forze sociali, associazioni imprenditoriali, liberi professionisti, società civile, ecc. L’associazione intende – in particolare – dar vita ad un osservatorio sulla situazione locale e ad un centro permanente di informazione e formazione, promuovendo l’organizzazione di convegni, seminari, lezioni o corsi di carattere informativo e formativo rivolti alla generalità dei cittadini o a settori specialistici. Svolge, inoltre, formazione professionale rivolta ai propri associati e non, avvalendosi anche di finanziamenti della Regione, dello Stato e della Unione Europea. ART. 3 - FINALITA’ l’Associazione, persegue le sue finalità attraverso: a) l’istituzione e la gestione di un sito Internet aperto a tutti i cittadini: fulcro principale della sua attività di discussione , di confronto e di decisione; b) la collaborazione con altre organizzazioni ed enti allo scopo di potenziare le attività istituzionali; c) la pubblicazione di libri, riviste e produzioni multimediali con intenti culturali e politici; d)l'ideazione, la realizzazione, l’allestimento di mostre e similari; e) l'organizzazione di meetings, convegni, conferenze, chat, videoconferenze e simili di argomento culturale e politico; f) più in generale, ma non subordinatamente, la realizzazione diretta o partecipata a qualsiasi tipo di iniziativa culturale e/o politica. ART. 4 – VOLONTARIATO L'Associazione non ha scopo di lucro ed è a tempo indeterminato. L'attività svolta dall’associato è prestata in modo personale, continuativo e non temporaneo, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà. Nell'effettuazione delle manifestazioni organizzate dall’Associazione si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, gratuite e volontarie dei propri associati. L'Associazione, non avendo scopi di lucro, non intende avere per oggetto in via esclusiva o principale l'esercizio di attività commerciale ed intende essere retta e regolata, oltre che dalle norme del Codice Civile, dai disposti del D.P.R. n.917 del 22 dicembre 1986 articoli 108,109,110,111. ART. 5 - FONDO COMUNE Per il raggiungimento dei suoi scopi, l'Associazione dispone di un fondo comune, costituito: a) dalle quote associative b) dalle entrate derivanti da attività di formazione o partecipazione ad essa; c) da contributi, elargizioni o proventi, destinati all'attuazione degli scopi statutari; d) dagli eventuali beni acquistati per il raggiungimento degli scopi associativi. ART. 6 - ESERCIZI SOCIALI L'esercizio finanziario si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio comprende l'esercizio sociale dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno e deve essere presentato all'Assemblea per la sua approvazione entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale. Il primo esercizio sociale si chiude il 31dicembre 2003. E' vietato all'Assemblea distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. Art.7 – Soci Sono soci dell'Associazione "Ulisse" tutte le persone fisiche che, aderendo liberamente agli ideali ed alle finalità dell'Associazione, ne facciano domanda versando la relativa quota associativa. I soci hanno diritto di partecipare a tutte le iniziative e attività dell'Associazione ed hanno pari diritto di accedere alle cariche sociali. Ogni socio ha diritto di parola e di voto nelle assemblee. Il Consiglio direttivo può conferire la qualifica di socio onorario a persone che per meriti o pubblico riconoscimento si siano distinte nell'ambito della educazione, della formazione e della cultura sociale e civile. I soci onorari sono esentati dal versamento di qualsiasi contribuzione. La qualità di socio si perde per recesso, per mancato versamento della quota e per violazione degli obblighi statutari. L'esclusione è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo. Il numero dei soci è illimitato. Per essere ammessi all'Associazione è necessario presentare la domanda al Consiglio Direttivo con l'osservanza delle seguenti modalità: Indicare:nome, cognome, luogo, data di nascita, professione, residenza, esibendo su richiesta un documento d'identità; dichiarare di attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni degli organi sociali. Le attività e le riunioni dell'associazione avranno luogo presso la sede sociale o presso altre sedi. I soci sono tenuti: al pagamento della quota annuale; all'osservanza dello Statuto, del regolamento interno e delle deliberazioni prese dagli Organi Sociali. La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile. E' fatta salva la possibilità del suo trasferimento a causa di morte. E' esclusa comunque espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Il socio può in ogni momento recedere dall'Associazione dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo, il recesso ha effetto immediato. L'associato che per qualsiasi motivo cessi di far parte dall'Associazione perde qualsiasi diritto sul patrimonio sociale. ART. 8 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE 8. Gli organi dell'Associazione sono: a) l'Assemblea dei soci b) il Consiglio Direttivo c) il Presidente dell'Associazione; d) il Comitato dei Garanti; e) il Collegio dei Revisori dei conti se istituito ART. 9 – ASSEMBLEA DEI SOCI L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione ed ha il compito: - Di eleggere ogni tre esercizi il Consiglio Direttivo e i Revisori dei conti se lo riterrà necessario ed opportuno. - Di deliberare eventuali modifiche al presente Statuto che siano state proposte dal Consiglio Direttivo - Di approvare le linee generali del programma per l'anno sociale e del regolamento interno se istituito. Essa è convocata in via ordinaria ogni anno dal Presidente dell'Associazione e in via straordinaria ogni qual volta lo reputi necessario il Consiglio Direttivo o ne faccia richiesta almeno un quinto degli associati. L’Assemblea definisce gli indirizzi politici e programmatici dell’Associazione, elegge il Consiglio Direttivo ed eventualmente il Collegio dei revisori dei conti, approva il bilancio consuntivo, delibera le modifiche dello Statuto e delibera sull’eventuale scioglimento dell’Associazione. E’ presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento dal Vice Presidente e in caso di assenza e/o impedimento di entrambi dal Segretario. La convocazione dell’Assemblea deve essere effettuata in forma scritta, con ogni mezzo abituale di comunicazione quali lettera, fax, telegramma, per mezzi telematici, ecc. La comunicazione sarà inviata almeno quindici giorni prima dell’adunanza, con l’indicazione delle materie all’ordine del giorno. L’Assemblea è valida con la presenza di almeno la metà degli aventi diritto di voto, in prima convocazione; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. La prima e la seconda convocazione possono essere fissate per lo stesso giorno. Essa delibera con la maggioranza dei voti dei presenti aventi diritto al voto. Per l’elezione del Consiglio Direttivo e per le modifiche statutarie occorre il voto favorevole della maggioranza dei due terzi degli aventi diritto al voto in prima convocazione e in seconda convocazione, con la sola maggioranza dei presenti. Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio palese quando ne faccia richiesta 1/10 dei presenti. Non è ammesso il voto per corrispondenza. E' ammesso in assemblea l'intervento per delega, da conferirsi esclusivamente ad altro socio; è vietato il cumulo delle deleghe in numero superiore a tre. Ogni associato ha diritto ad un voto. Per l'elezione delle cariche degli organi dell'Associazione la votazione avverrà a scrutinio palese. Le deliberazioni adottate dall'assemblea dovranno essere riportate su apposito libro dei verbali. ART.10 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre (3) ad un massimo di undici (11) membri che potranno cooptare altri soci secondo delibera assembleare; i Consiglieri devono essere associati e dureranno in carica tre esercizi. Partecipa di diritto alle riunioni del Consiglio Direttivo con diritto di voto il Presidente della Commissione di garanzia. Il Consiglio elegge nel proprio seno il Presidente, il Vicepresidente e il Segretario, fissa le responsabilità dei Consiglieri in merito alle attività svolte dalla associazione per il conseguimento dei propri fini sociali. Le funzioni dei membri del Consiglio Direttivo e dei Revisori dei Conti (se previsti) sono gratuite. Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente ogni tre mesi e straordinariamente ogni qualvolta lo ritenga necessario il Presidente o ne facciano richiesta un terzo dei consiglieri; in assenza del presidente la riunione sarà presieduta dal Vice-Presidente, ed in caso di impedimento e/o di assenza di entrambi sarà presieduta dal Segretario. Il Consiglio svolge, inoltre, le seguenti funzioni: a) amministrative dell'Associazione, predispone il bilancio preventivo e quello consuntivo e la relazione annuale che saranno presentati all'assemblea per l'approvazione. b) sviluppa le indicazioni operative dei programmi stabiliti dall'assemblea e ne cura l'attuazione; c) provvede all'attività ordinaria dell'Associazione ad eccezione di quanto è di competenza del Presidente, come detto nell'art.12; d) delibera sulla domande di adesione e sull'ammissione di nuovi associati; e) propone all’Assemblea l'ammontare della quota associativa; f) delibera sulla perdita delle qualità di associato di cui all'art.11; g) designa al proprio interno i consiglieri, in numero non superiore a 3 (tre) che andranno a costituire uno o più Comitati di lavoro cui sarà affidata l'elaborazione dei programmi e degli studi nonché la gestione delle attività sociali o di alcune di esse. A tale scopo potrà avvalersi della collaborazione gratuita di singoli associati o di soggetti esterni salvo il rimborso delle spese necessarie e debitamente documentate. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta ogni tre mesi, con convocazioni fissate di volta in volta dal Consiglio stesso; potrà essere inoltre convocato ogni volta che il presidente ne ravvisi l'opportunità e che ne venga fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti. Convocazione ed ordine del giorno saranno comunicati ai membri almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione. In caso di necessità e urgenza la convocazione potrà essere fatta anche a mezzo telefono, telegramma, fax o posta elettronica con preavviso anche di sole 12 ore. Per la validità delle riunioni è richiesta, in prima convocazione, la presenza della maggioranza dei componenti, in seconda convocazione la presenza di almeno un terzo degli stessi. Il Consiglio Direttivo delibera con voto favorevole della maggioranza dei partecipanti. In caso di parità, sarà determinante il voto del Presidente. Ai fini di un miglior coordinamento delle attività dell'Associazione il Consiglio Direttivo potrà avvalersi della collaborazione di esperti e tecnici che potranno, per determinati argomenti, e con funzioni meramente consultive, partecipare alle riunioni del Consiglio stesso. I componenti del Consiglio Direttivo decadono dall’incarico nel caso in cui cessino di appartenere all’Associazione per una delle cause previste dall’art.Art.11. Art. 11- RECESSO - CESSAZIONE - DECADENZA DEL RAPPORTO ASSOCIATIVO Gli associati cessano di appartenere all'Associazione, oltre che per morte, per dimissione o decadenza. Il recesso dell'associato può avvenire in ogni momento; la dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto al Consiglio direttivo ed ha effetto immediato. La decadenza è pronunciata dal Consiglio Direttivo con delibera motivata nei confronti degli associati: a) che non eseguono in tutto o in parte il versamento delle quote sociali e ogni altro versamento richiesto dal Consiglio Direttivo e/o dall'Assemblea per il conseguimento dell'oggetto sociale; b) che non partecipano alla vita dell'Associazione ovvero che tengono comportamenti contrari agli scopi dell'Associazione; c) che non adempiono i doveri inerenti alla qualità di associato o gli impegni assunti verso l'Associazione. Tale provvedimento dovrà essere comunicato all’ associato dichiarato decaduto, il quale, entro trenta giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'Assemblea mediante raccomandata inviata al Presidente dell'Associazione. L'associato che per qualsiasi motivo cessi di far parte dall'Associazione perde qualsiasi diritto sul patrimonio sociale. ART.12 – IL PRESIDENTE Il Presidente ha la rappresentanza e la firma sociale. In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le di lui mansioni spettano al Vice Presidente e, in assenza di entrambi, al Segretario. Il Presidente: a) rappresenta legalmente l'Associazione di fronte a terzi e in giudizio e può nominare avvocati, rappresentanti legali e periti; b) convoca e presiede le riunioni dell'assemblea; c) convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo; d) cura l'attuazione dei programmi dell'Associazione; e) ha piena facoltà di incassare somme per qualsiasi importo e rilasciare quietanza liberatoria, aprire conti correnti, bancari e postali e operare su di essi. Egli può delegare il potere di firma al Vice Presidente, se nominato, ovvero – nel caso di assenza o di impedimento di quest’ultimo – al Segretario. Il Presidente esegue la deliberazione dell'assemblea. ART. 13 – IL VICE PRESIDENTE Il Vice Presidente, se nominato, sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento, assumendone i poteri. ART. 14 - IL SEGRETARIO Il Segretario, se nominato, sostituisce il Presidente e il Vice Presidente in caso di assenza di entrambi e/o di impedimento, assumendone i poteri. Redige inoltre i verbali di riunione del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea dei soci. ART.15 – IL TESORIERE Viene eletto dall’Assemblea dei soci, “non partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo”. Se eletto, ha piena facoltà di incassare somme per qualsiasi importo e rilasciare quietanza liberatoria, aprire conti correnti, bancari e postali e operare su di essi. ART. 16 - IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI Il Collegio dei Revisori dei Conti se nominato, è composto da tre membri eletti dall'Assemblea. Il Collegio: a) elegge nel proprio seno il presidente; b) esamina il piano previsionale e il conto consuntivo, redigendo apposita relazione scritta all'assemblea e da presentare all'atto della loro approvazione; c) compie ogni verifica necessaria ad assicurare il regolare andamento della gestione finanziaria ed amministrativa dell'Associazione, riferendone all'Assemblea; d) esercitare la vigilanza sulla regolare tenuta dei libri sociali e delle scritture contabili e sull'osservanza delle leggi e del presente statuto. ART. 17 - IL COMITATO DI GARANZIA Il Comitato di Garanzia, composto da tre membri eletti dall’Assemblea per la durata di anni quattro, sovrintende e controlla la gestione e l'andamento dell'Associazione in tutte le sue manifestazioni ed il rispetto delle norme dettate dal presente statuto e dell'eventuale regolamento attuativo. Ad esso è devoluta la soluzione di eventuali controversie che dovessero sorgere in seno all'Associazione. Il comitato elegge al suo interno un Presidente che partecipa di diritto “con funzione deliberativa” alle riunioni del Consiglio Direttivo. In caso di cessazione di uno dei componenti “il Comitato di Garanzia” nel corso dell'esercizio sociale, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione fino alla prossima Assemblea. IL Comitato di Garanzia deve vigilare sull'attività del Consiglio Direttivo per assicurare il rispetto della legge e delle finalità specifiche dell'Associazione: a tale scopo il Presidente del Comitato di Garanzia può presenziare alle riunioni del Consiglio Direttivo, con voto deliberativo. Il Comitato di Garanzia deve riferire annualmente all'assemblea dei soci sull'attività svolta nel corso dell'anno. L'associazione ed i soci di ogni ordine e grado sono obbligati a rimettere alla decisione del Comitato di Garanzia la risoluzione di tutte le controversie interne. Il Comitato di Garanzia decide secondo equità sulle controversie quali arbitri amichevoli compositori, con dispensa di ogni formalità in modo irrituale, nel rispetto del principio del contraddittorio. L'arbitrato sarà irrituale, di natura negoziale e non giurisdizionale. La decisione del Comitato di Garanzia sarà ritenuta dalla parti vincolante e come espressione della loro stessa volontà. Tale decisione non sarà impugnabile e non deve essere depositata in Pretura per la sua esecuzione. ART. 18 - SCIOGLIMENTO La decisione di scioglimento deve essere presa in seno all’assemblea dalla maggioranza dei soci pari ad almeno ai 3/5 degli associati. In caso di scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica autorità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n.662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge. ART. 19 - Rinvio Per tutto quanto non è stato previsto nel presente Statuto si fa espresso rinvio alle norme del Codice Civile ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano. ART. 20 Il presente statuto può essere modificato dalla maggioranza assoluta dell'Assemblea dei Soci e potrà essere integrato da un regolamento interno dell'Associazione. ART. 21 - Regolamento interno Particolari e specifiche norme di funzionamento e di esecuzione del presente Statuto potranno essere eventualmente disposte con regolamento interno da elaborarsi a cura del Consiglio Direttivo e soggetto all'approvazione dell'Assemblea dei Soci. ART. 22 - Norme di attuazione Fino alla elezione degli organismi associativi previsti dallo Statuto la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione è devoluta ai soci che sottoscrivono l'atto costitutivo dell'Associazione "Ulisse" che assumono così la qualifica di soci fondatori e provvedono a designare il Presidente I Soci Fondatori
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