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18/02/03

AL MINISTRO DELLA SALUTE
Prof. Girolamo Sirchia

P.C. Al Direttore del Centro Trapianto Nazionale.
Dr. Nanni Costa

All'Assessorato Alla Sanità Regionale Pugliese
Dr. Salvatore Mazzaracchio

Al Coordinatore Regionale Regione Puglia
Prof. Paolo Schena


Oggetto: assenze lavoratori per donazione dì organo, o porzione di esso.

Gentile sig. Ministro

Il recente episodio occorso ad una signora costretta dal proprio datore di lavoro a ricorrere alle ferie per poter donare un rene al proprio caro, ha prepotentemente riproposto il vuoto normativo che vige in tale materia,

Com'è noto, l'art. 5, primo periodo, della legge n.458 del 26 Giugno 1967 che regola il trapianto del rene tra persone viventi. Così recita: " Per l'intervento chirurgico del prelievo del rene, il donatore è ammesso a godere dei benefici previsti dalle leggi vigenti per i lavoratori autonomi o subordinati in stato di infermità

E'chiaro che le giornate di assenza prima, durante e dopo l'intervento chirurgico vadano considerate nell'ambìto del regime di "malattia e non nel regime dì ferie".

Lo stato dì "malattia" pero, in cui vena il lavoratore NON riguarda i "BENEFICI" previsti dall'art. 5, ma l'ordinaria tutela dei "diritti alla salute". Per il "beneficio", invece, sì intende, ad esempio, quanto previsto dall'art. 13, L. 04/05/1990 n.107 che sostituendo l'art. della legge n.584 del 3 luglio 1967, riconosce ai donatori di sangue il diritto ad astenersi dal lavoro per l'intera giornata in cui effettua la donazione, conservando la normale retribuzione per l'intera giornata lavorativa

Identicamente, per `beneficio" deve intendersi la norma Prevista dall'art. 5 della legge n.52 del 6/03/01 che tutela adeguatamente i lavoratori che intendono donare sangue e midollo. Si riconosce loro, infatti, il diritto a permessi retribuiti per sottoporsi ai prelievi nonché il diritto alta conservazione della retribuzione per le giornate di degenza necessarie per il prelievo e per le giornate successive alla donazione, con accreditamento dei relativi contributi previdenziali.
>Questi benefici non sono previsti né per il donatore di rene da vivente, né per il donatore parziale di fegato la cui relativa disciplina (comma 2, arte. 1, legge 16 Dicembre 1999 n. 483), rimanda alle disposizioni della legge n.458/67.

Ed ancora, al donatore di rene da vivente ed il donatore parziale di fegato, NON e garantita l'assicurazione contro i "rischi mediati e futuri inerenti all'intervento operatorio e alla menomazione subita" (2" periodo dell'art. 5, L. 5/8/67).

Il regolamento attutivo della legge 458, che avrebbe reso operativa tale garanzia, NON è stato MAI emanato dal Ministero della Salute, nonostante l'art. 8 decisamente affermi che "Il Ministero per la sanità, di concerto con il Ministero per il lavoro e la previdenza sociale emanerà il regolamento di esecuzione della presente Legge entro sei mesi dalla sua entrata in vigore".

SONO TRASCORSI TRENTASEI ANNI DI VIGENZA DELLA LEGGE!

Nella scorsa legislatura è stata varata una correzione di cui Lei, sig. Ministro, è stato uno dei componenti che approfondisse le problematiche inerenti la donazione di rene tra persone viventi. Le conclusioni a cui essa è pervenuta nella fattispecie (anche con il contributo dell' A.N.D.V.O. Associazione Nazionale Donatori Organi tra Viventi, rappresentante in tale consesso del Forum Nazionale Trapiantati), sono le seguenti: " occorre prevedere per il donatore di rene da vivente il diritto di assenza sul lavoro nel periodo corrispondente agli accertamenti e all'intervento chirurgico SENZA. IL COMPUTO NEL PERIODO DI MALATTIA ed adeguate COPERTURE ASSICURATIVE in caso di danno per la salute causato dalla donazione".

Come di sovente accade, i buoni proponimenti sono rimasti lettera morta!

Le rivolgiamo, dunque un appello, sig. Ministro, affinché sia colmato questo vuoto normativo attraverso l'assunzione, da parte del ministero da Lei diretto, di un provvedimento la cui veste giuridico/formale codesto Ministero vorrà ritenere all'uopo più, confacente.

Pio Bove
Coordinatore FORUM Nazionale


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