Demani  e  Usi  Civici

 



l'importanza

 

il demanio e gli usi civici

La Svolta decisiva

La legge regionale del 28 gennaio 1998

 

         

Michele TRANASI, La Nascita della Proprietà Privata, Leone Editrice, Foggia, 2002.

     Il libro ha partecipato al Premio Capitanata 2003, classificandosi al 2° posto e ottenendo un attestato di merito per “le particolari qualità scientifiche”.

    Ha avuto recensioni favorevoli sui giornali locali, ma anche su un importante quotidiano nazionale come l’Avvenire (15 giugno 2003).

    Esso è la continuazione di un precedente lavoro dell’autore (1994), riferito alla prima metà dell’800.

      Per acquistare il libro inviare richiesta all'indirizzo: Tranamiky@alice.it

     Costo del volume (pagg. 232): 15 euro. (Spese di spedizione a carico del richiedente). 

 

L’IMPORTANZA

     Il libro tratta della nascita della proprietà privata.

     Ripercorre la storia di un vasto territorio del promontorio del Gargano (FG), comprendente principalmente i comuni di Monte Sant’Angelo e Mattinata, dall’Uniità ad oggi. Ma in essa molti altri comuni della Regione e dell'Italia meridionale potranno riconoscersi e dire a se stessi: de te fabula narratur.

     Si occupa delle terre comunali, o civiche, che, insieme a quelle del Demanio Regio, costituivano la fetta più consistente delle campagne dell'area su citata. 

     Un lavoro originale, indispensabile per seguire il processo di privatizzazione della terra. Tanto più se si pensa che sulla complessa e intricata "questione demaniale" non esiste, almeno a livello regionale, un'indagine specifica.  

 

IL  DEMANIO  E  GLI  USI  CIVICI

      Il demanio civico apparteneva, iure domini, alla collettività, i cui membri lo godevano uti singuli. Il Comune aveva il ruolo di amministratore, che agiva per conto della collettività, come suo rappresentante (quoad iurisdictionem), e non come dominus (quoad dominium). Nella realtà il Comune gestiva le terre civiche come voleva: tagliava i boschi, vendeva la ghianda, regolamentava i pascoli, imponeva i pesi fiscali, ecc.     

     Dalle terre demaniali i cittadini ritraevano le risorse naturali per il loro sostentamento, che andavano sotto il nome di usi civici: pascolo, legna, ghianda, semina, funghi, caccia, pesca, acqua, sassi, ecc.

     Un nesso inscindibile esisteva da secoli fra le terre demaniali e gli usi civici. Era ius receptum il principio per il quale un terreno demaniale, per sua natura, era necessariamente gravato da usi civici. In tempi più recenti questo principio fu sancito dalla massima n. 6 della Commissione Feudale, che recitava: ubi feuda ibi demania, ubi demania ibi usus

Gli usi civici erano, per la giurisprudenza napoletana, dei diritti naturali e, in quanto tali, inalienabili e imprescrittibili. Essi erano la vita stessa dei cittadini, ai quali spettavano iure gentium, come uomini, ne fame pereant nec vitam inermem ducant. I diritti civici non potevano essere soppressi (nec per legem nec per regem tolli possunt), se non ad una sola condizione: che nessun cittadino vi si opponesse, nemine discrepante.

Proprio per il loro ruolo insostituibile per la sopravvivenza delle comunità locali, le terre demaniali non potevano mutare la loro destinazione agro-silvo-pastorale. 

 

LA  SVOLTA  DECISIVA 

     La svolta, nella marcia verso la privatizzazione della terra, che iniziò parecchi secoli fa, si ebbe con il decennio napoleonico (1806-1815). Le leggi sull’eversione della feudalità e sulla divisione dei demani scardinarono il vecchio sistema, creando le condizioni per la nascita della proprietà privata.

La privatizzazione subì una battuta d’arresto sotto la monarchia borbonica restaurata, per riprendere a pieno ritmo in epoca unitaria. Aiutata anche dal passaggio in mano privata delle terre confiscate agli enti ecclesiastici.

Un ruolo determinante, nell’affermazione della proprietà privata, ebbero le occupazioni, che segnarono la storia delle campagne meridionali negli ultimi due secoli. Grazie a loro un’ampia fetta di territorio pubblico, soprattutto comunale, passò nelle mani dei privati.

     Il fatto nuovo dell'Italia unita fu la legittimazione delle terre occupate, che verranno a costituire la quota più grande delle terre private. Gli strumenti che portarono alla privatizzazione della terra, soprattutto nei primi decenni unitari, furono sostanzialmente quattro: la conciliazione, la quotizzazione e lo scioglimento della promiscuità per le terre comunali, l’alienazione per quelle del demanio statale.

     La conciliazione fu sicuramente la misura più importante nella zona presa in esame. Essa portava alla legittimazione, che consisteva nella concessione della terra abusivamente occupata, dietro corresponsione di un canone annuo.

Il saggio analizza, attraverso documenti d’archivio, le tappe che hanno portato alla scomparsa di gran parte del demanio e alla sua privatizzazione, soffermandosi sulle fasi salienti del passaggio dal regime di “proprietà condominiale” a quello privato. Evidenzia, altresì, i mutamenti che avvenivano nella struttura della proprietà fondiaria, nei rapporti di produzione, nella dinamica colturale, nella disciplina dei pascoli, nel paesaggio agrario, ecc.   

L’indagine si snoda attraverso la miriade di occupazioni e le svariate sanatorie che si sono susseguite nei primi decenni unitari, per approdare alla legge regionale 28 gennaio 1998, che si occupa del riordino delle terre civiche

 

LA  LEGGE  REGIONALE  28  GENNAIO  1998

       La legge regionale 28 gennaio 1998, emanata in attuazione della legge 16 giugno 1927 e del regio decreto 26 febbraio 1928, è scaturita dall’esigenza della regione Puglia di dotarsi di uno strumento legislativo proprio e di strutture più snelle per meglio rispondere alle aspettative delle popolazioni in merito alla tutela dei beni di uso civico. Interessa il 25 % circa dell’intero territorio regionale, ma per l’area garganica la percentuale è di gran lunga superiore, più del 50%, qualcosa come 100000 ettari !

     La via d’uscita dall’annoso problema delle terre civiche occupate è l’alienazione, previa declassificazione delle stesse dal patrimonio civico.

     L’affrancazione del canone enfiteutico o di natura enfiteutica, costituito sui beni civici, si opera mediante il pagamento di una somma pari a venti volte l’ammontare dello stesso, rivalutato con gli interessi legali degli ultimi cinque anni (art. 10).

     Una trattazione a parte (art. 11) è riservata ai parchi della provincia di Foggia, sui quali viene decretato lo scioglimento dei diritti promiscui, con la divisione delle aree al 50 % fra il Comune ed il possessore. L' affare dei parchi, che si trascina da 2 secoli, è trattato ampiamente nel libro.

     La legge è stata modificata in più punti nel corso degli anni. Qui si segnala la delibera della Giunta Regionale dell’8 giugno 2001, che, riaffermando la “validità della distinzione tra Parchi ghiandiferi e Parchi erbiferi del Gargano”, dispone “l’apertura dei Parchi ghiandiferi all’uso della popolazione e lo scioglimento delle promiscuità dei Parchi erbiferi del Gargano”. Di fatto, questo significa lasciare le cose come stanno.