
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
12 novembre 2009 , n. 203
Regolamento concernente il riordino dell'Unione nazionale ufficiali in congedo
d'Italia (UNUCI), a norma dell'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
(10G0005) (G.U. n. 12 del 16/01/2010)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive
modificazioni;
Visto il regio decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2352, convertito dalla legge 12
febbraio 1928, n. 261, concernente la costituzione dell'Unione nazionale
ufficiali in congedo d'Italia (UNUCI);
Vista la legge 24 dicembre 1928, n. 3242, sul riordino dell'UNUCI;
Visto il regio decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1697, convertito dalla legge
17 dicembre 1934, n. 2137, concernente modificazioni alla legge 24 dicembre
1928, n. 3242;
Visto il regio decreto-legge 2 agosto 1943, n. 704, ed in particolare l'articolo
5, con il quale l'UNUCI e' stata posta alle dipendenze del Ministero della
guerra;
Vista la legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 marzo 1979, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 113 del 24 aprile 1979, con il quale l'UNUCI e' stata
dichiarata non assoggettabile alla procedura di cui all'articolo 113 del decreto
del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° luglio 1981, n. 735,
concernente l'approvazione del nuovo statuto dell'UNUCI;
Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, concernente il riordino
del sistema degli enti pubblici nazionali a norma degli articoli 11 e 14 della
legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97,
emanato a norma della legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive modificazioni;
Visto l'articolo 2, commi 634 e 635, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
Visto l'articolo 26 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
Considerato che, con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e
l'innovazione e del Ministro per la semplificazione normativa in data 19
novembre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22 gennaio 2009,
adottato ai sensi e per gli effetti dell'articolo 26 del decreto-legge n. 112
del 2008, l'UNUCI
e' stato confermato quale ente pubblico;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 6 marzo 2009;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per
gli atti normativi nell'Adunanza del 7 maggio 2009;
Visto l'articolo 17, comma 2, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102;
Acquisito il parere della Commissione parlamentare di cui all'articolo 14, comma
19, della legge 28 novembre 2005, n. 246;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del
18 settembre 2009;
Sulla proposta del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri per la
pubblica amministrazione e l'innovazione, per la semplificazione normativa, per
l'attuazione del programma di Governo e dell'economia e delle finanze;
E m a n a
il seguente regolamento:
Art. 1
Natura e finalità dell'ente
1. L'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia, di seguito denominata:
«UNUCI», costituita e dotata di personalità giuridica propria con regio
decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2352, convertito dalla legge 12 febbraio 1928,
n. 261, e' riordinato quale ente di diritto pubblico a base associativa, avente
lo scopo di concorrere alla formazione morale e professionale del personale
militare di ogni ruolo e grado delle categorie in congedo, nonché alle connesse
attività divulgative e informative, per il loro impiego nell'ambito delle forze
di completamento delle unità militari in vita. A tale fine, svolge le seguenti
funzioni:
a) collabora con le competenti autorità militari, anche su base convenzionale,
all'addestramento e alla preparazione fisica e sportiva del citato personale,
che abbia prestato adesione al reimpiego in servizio nelle forze di
completamento;
b) mantiene rapporti con organizzazioni internazionali fra ufficiali in congedo
per lo svolgimento di programmi addestrativi per il pronto inserimento dei
riservisti nelle formazioni militari, e opera in vari contesti internazionali
anche con finalità culturali e promozionali;
c) promuove i valori di difesa e sicurezza della Patria, la fedeltà alle
istituzioni democratiche, rafforzando i vincoli di solidarietà fra il mondo
militare e la società civile;
d) sensibilizza l'opinione pubblica sulle questioni della difesa e della
sicurezza nazionale, sul ruolo e l'importanza dei riservisti, sulla cultura
della sostenibilità ambientale e sociale, sugli interventi di difesa e
protezione civile;
e) realizza, nell'ambito delle proprie disponibilità, assistenza morale e
materiale nei confronti degli iscritti.
Avvertenza:
II testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione
competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione
delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della
Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato
il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui
trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87 della Costituzione, tra l'altro, conferisce al Presidente della
Repubblica il potere di promulgare le
leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
- Il testo dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina
dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), pubblicata nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, e' il
seguente:
«2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei Ministri, sentito il
Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie,
non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le
quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà
regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della
materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata
in vigore delle norme regolamentari.».
- Il regio decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2352 (Costituzione della «Unione
nazionale ufficiali in congedo
d'Italia» ed approvazione dello statuto relativo) e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 27 gennaio 1927, n. 21.
- La legge 12 febbraio 1928, n. 261 (Conversione in legge del regio
decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2352
concernente la costituzione della «Unione nazionale
ufficiali in congedo d'Italia») e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 1° marzo 1928, n. 51.
- La legge 24 dicembre 1928, n. 3242 (Riordinamento dell'Unione nazionale
ufficiali in congedo d'Italia) e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 9 febbraio 1929, n. 34.
- Il regio decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1697
(Modificazioni alla legge 24 dicembre 1928, n. 3242, sul riordinamento
dell'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia) e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 29 ottobre 1934, n. 254.
- Il regio decreto-legge 2 agosto 1943, n. 704 (Soppressione del Partito
nazionale fascista), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 agosto 1943, n.
180.
- La legge 20 marzo 1975, n. 70 (Disposizioni sul riordinamento degli enti
pubblici e del rapporto di lavoro
del personale dipendente), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 2 aprile 1975,
n. 87.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 9 marzo 1979 e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 24 aprile 1979, n. 113.
- L'art. 113 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616
(Attuazione della delega
di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382), pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale 29 agosto 1977, n. 224, concerne disposizioni in materia di
trasferimento di funzioni degli pubblici alle regioni e agli enti locali.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 1° luglio 1981, n. 735
(Approvazione del nuovo Statuto dell'Unione nazionale ufficiali in congedo
d'Italia), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 dicembre 1981, n. 341.
- Il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419 (Riordinamento del sistema
degli enti pubblici nazionali, a
norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59), e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 15 novembre 1999, n. 268.
- Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento
del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), e' pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97
(Regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici
di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70) e' pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 6 maggio 2003, n. 103.
- Il testo dell'art. 2, commi 634 e 635 della legge 24 dicembre 2007, n. 244
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2008), pubblicata nel supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale 28 dicembre 2007, n. 300, e' il seguente:
«634. Al fine di conseguire gli obiettivi di stabilità e crescita, di ridurre il
complesso della spesa di funzionamento delle amministrazioni pubbliche, di
incrementare l'efficienza e di migliorare la qualità dei
servizi, con uno o più regolamenti, da emanare entro il 31 ottobre 2009, ai
sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del
Ministro o dei Ministri interessati, di concerto con il Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione, il Ministro per la semplificazione normativa,
il Ministro per l'attuazione del programma di Governo e il Ministro
dell'economia e delle finanze sentite le organizzazioni sindacali in relazione
alla destinazione del personale, sono riordinati, trasformati o soppressi e
messi in liquidazione, enti ed organismi pubblici statali, nonché strutture
pubbliche statali o partecipate dallo Stato, anche in forma associativa, nel
rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) fusione di enti, organismi e strutture pubbliche comunque denominate che
svolgono attività analoghe o
complementari, con conseguente riduzione della spesa complessiva e
corrispondente riduzione del contributo statale di funzionamento;
b) trasformazione degli enti ed organismi pubblici che non svolgono funzioni e
servizi di rilevante interesse
pubblico in soggetti di diritto privato, ovvero soppressione e messa in
liquidazione degli stessi secondo
le modalità previste dalla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, e successive
modificazioni, fermo restando quanto previsto dalla lettera e) del presente
comma, nonché dall'art. 9, comma 1-bis, lettera c), del decreto-legge 15 aprile
2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112;
c) fusione, trasformazione o soppressione degli enti che svolgono attività in
materie devolute alla competenza legislativa regionale ovvero attività relative
a funzioni amministrative conferite alle regioni o agli enti locali;
d) razionalizzazione degli organi di indirizzo amministrativo, di gestione e
consultivi e riduzione del numero dei componenti degli organi collegiali almeno
del 30 per cento, con salvezza della funzionalità dei predetti
organi;
e) previsione che, per gli enti soppressi e messi in liquidazione, lo Stato
risponde delle passività nei limiti
dell'attivo della singola liquidazione in conformità alle norme sulla
liquidazione coatta amministrativa;
f) abrogazione delle disposizioni legislative che prescrivono il finanziamento,
diretto o indiretto, a carico
del bilancio dello Stato o di altre amministrazioni pubbliche, degli enti ed
organismi pubblici soppressi e
posti in liquidazione o trasformati in soggetti di diritto privato ai sensi
della lettera b);
g) trasferimento, all'amministrazione che riveste preminente competenza nella
materia, delle funzioni di
enti, organismi e strutture soppressi;
h) la riduzione del numero degli uffici dirigenziali esistenti presso gli enti
con corrispondente riduzione
degli organici del personale dirigenziale e non dirigenziale ed il contenimento
delle spese relative alla
logistica ed al funzionamento;
i) la riduzione da parte delle amministrazioni vigilanti del numero dei propri
uffici dirigenziali con
corrispondente riduzione delle dotazioni organiche del personale dirigenziale e
non dirigenziale nonché il
contenimento della spesa per la logistica ed il funzionamento.
635. Gli schemi dei regolamenti di cui al comma
634sono trasmessi al Parlamento per l'acquisizione del parere della Commissione
di cui all'art. 14, comma 19, della legge28 novembre 2005, n. 246. Il parere e'
espresso entro trenta giorni dalla data di trasmissione degli schemi di
regolamento, salva la richiesta di proroga ai sensi del comma 23 del medesimo
art. 14. Trascorso tale termine, eventualmente prorogato, il parere si intende
espresso favorevolmente.».
- Il testo dell'art. 26, commi da 1 a 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la
competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione
tributaria), pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 25
giugno 2008, n. 147, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n.
133, e successive modificazioni, e' il seguente:
«Art. 26 (Taglia-enti). –
1.
Gli enti pubblici non economici con una dotazione organica inferiore alle 50
unità, con esclusione degli ordini professionali e loro federazioni, delle
federazioni sportive e degli enti non inclusi nell'elenco ISTAT pubblicato in
attuazione del comma 5 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, degli
enti la cui funzione consiste nella conservazione e nella trasmissione della
memoria della Resistenza e delle deportazioni, anche con riferimento alle leggi
20 luglio 2000, n. 211, istitutiva della Giornata della memoria, e 30 marzo
2004, n. 92, istitutiva del Giorno del ricordo, nonché delle Autorità portuali,
degli enti parco e degli enti di ricerca, sono soppressi al novantesimo giorno
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
ad eccezione di quelli confermati con decreto dei Ministri per la pubblica
amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa, da emanarsi
entro il predetto termine. Sono, altresì, soppressi tutti gli enti pubblici non
economici, per i quali, alla scadenza del 31 ottobre 2009, non siano stati
emanati i regolamenti di riordino ai sensi del comma 634 dell'art. 2 della legge
24 dicembre 2007, n. 244. Il termine di cui al secondo periodo si intende
comunque rispettato con l'approvazione preliminare del Consiglio dei Ministri
degli schemi dei regolamenti di riordino. Nei successivi novanta giorni i
Ministri vigilanti comunicano ai Ministri per la pubblica amministrazione e
l'innovazione
e per la semplificazione normativa gli enti che risultano soppressi ai sensi del
presente comma.
2. Le funzioni esercitate da ciascun ente soppresso sono attribuite
all'amministrazione vigilante ovvero, nel
caso di pluralità di amministrazioni vigilanti, a quella titolare delle maggiori
competenze nella materia che ne e' oggetto. L'amministrazione così individuata
succede a titolo universale all'ente soppresso, in ogni rapporto, anche
controverso, e ne acquisisce le risorse finanziarie, strumentali e di personale.
I rapporti di lavoro a tempo determinato, alla prima scadenza successiva alla
soppressione dell'ente, non possono essere rinnovati o prorogati.
3. Il comma 636 dell'art. 2 e l'allegato A della legge 24 dicembre 2007, n. 244,
nonché i commi da 580 a 585
dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono abrogati.».
- La legge 6 agosto 2008, n. 133 (Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo
sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la
stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), e'
pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 21 agosto 2008, n.
195.
- L'art. 17 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 (Provvedimenti anticrisi,
nonché proroga di termini), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1° luglio 2009,
n. 150, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, ha tra
l'altro introdotto modifiche all'art. 26 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e
all'art. 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.».
- La legge 3 agosto 2009, n. 102 (Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, recante provvedimenti anticrisi nonché
proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali),
e' pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 4 agosto 2009,
n. 179.
Note all'art. 1:
- Per il regio decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2352, si veda nelle note alle
premesse.
- Per la legge 12 febbraio 1928, n. 261, si veda nelle note alle premesse.
Art. 2
Soci ordinari
1. Possono fare parte dell'UNUCI, in qualità di soci ordinari, gli ufficiali in
congedo dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica, dell'Arma dei
carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, dei Corpi ausiliari delle Forze
armate della Croce rossa italiana, del Sovrano ordine militare di Malta, i
cappellani militari, nonché gli ufficiali dei disciolti Corpi, ad ordinamento
militare, della polizia di Stato, degli agenti di custodia e della giustizia
militare.
Art. 3
Organi centrali
l. Sono organi dell'UNUCI:
a) il presidente nazionale;
b) il consiglio nazionale;
c) il consiglio di amministrazione;
d) il collegio dei revisori.
2. Il presidente e' tratto dai soci dell'UNUCI provenienti
dalle Forze armate e nominato, su proposta del Ministro della difesa, secondo le
modalità previste dall'articolo 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
successive modificazioni. E' coadiuvato da un vicepresidente nazionale, nominato
con le modalità di cui al comma 4.
3. Il consiglio nazionale delibera in ordine alle scelte strategiche, alle
politiche generali di pianificazione e alle verifiche delle attività dell'ente.
E' composto dal presidente nazionale, che lo presiede, dal vicepresidente
nazionale e dai delegati regionali designati dalle sezioni di cui all'articolo
5.
4. Il consiglio di amministrazione ha poteri di indirizzo, programmazione e
controllo strategico. E' composto dal presidente nazionale, che lo presiede, e
da cinque consiglieri, tratti dai soci dell'UNUCI in modo che sia assicurata la
presenza di un ufficiale per l'Esercito, la Marina, l'Aeronautica, l'Arma dei
carabinieri e il Corpo della Guardia di finanza. In caso di parità di voti,
prevale quello del presidente. Ciascuno dei cinque consiglieri e' designato dal
consiglio nazionale, sulla base di una terna proposta dal presidente dell'ente,
e nominato con decreto del Ministro della difesa. Uno dei consiglieri,
appartenente a Forza armata diversa da
quella di provenienza del presidente, e' nominato vice presidente nazionale con
decreto del Ministro della difesa, previo parere delle commissioni permanenti
parlamentari di cui alla legge 24 gennaio 1978, n. 14, su proposta del medesimo
presidente.
5. Il collegio dei revisori dei conti e' costituito da tre membri effettivi e un
supplente, di cui uno designato dal Ministero dell'economia e delle finanze, che
svolge le funzioni di presidente, e i restanti designati dal consiglio
nazionale. I componenti del collegio sono nominati con decreto del Ministro
della difesa.
6. I componenti degli organi di cui al presente articolo svolgono le proprie
funzioni a titolo gratuito, fatti salvi i rimborsi di cui all'articolo 4,
restano in carica per cinque anni e possono essere confermati una sola volta per
un ulteriore mandato.
Note all'art. 3:
- Il testo dell'art. 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita'
di Governo e ordinamento
della Presidenza del Consiglio dei Ministri), pubblicata nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale 12
settembre 1988, n. 214, e' il seguente:
«Art. 3 (Nomine alla presidenza di enti, istituti o aziende di competenza
dell'amministrazione statale).
-
1. Le nomine alla presidenza di enti, istituti o aziende di carattere nazionale,
di competenza dell'amministrazione statale, fatta eccezione per le nomine
relative agli enti pubblici creditizi, sono effettuate con decreto del
Presidente della Repubblica emanato su proposta del Presidente del Consiglio dei
Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata su proposta
del Ministro competente. ---2. Resta ferma la vigente disciplina in ordine
all'acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari.».
- La legge 24 gennaio 1978, n. 14 (Norme per il controllo parlamentare sulle
nomine negli enti pubblici),
e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 1° febbraio 1978, n. 31.
Art. 4
Statuto
1. L'organizzazione e il funzionamento dell'UNUCI sono disciplinati con statuto
redatto in base ai principi contenuti nell'articolo 13 del decreto legislativo
29 ottobre 1999, n. 419, e nel decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
successive modificazioni, nonché al presente regolamento. Lo statuto e'
deliberato dal
consiglio nazionale, su proposta del consiglio di amministrazione, e approvato
con decreto del Ministro della difesa.
2. Lo statuto, tra l'altro, definisce, secondo criteri di efficacia, efficienza,
economicità e semplificazione:
a) le categorie di soci;
b) i compiti e il funzionamento degli organi di cui all'articolo 3;
c) le modalità di svolgimento dell'attivita' di istituto;
d) eventuali rimborsi spese per lo svolgimento di incarichi istituzionali e di
collaborazioni su base volontaria;
e) la costituzione, l'organizzazione e le modalità di
funzionamento delle sezioni;
f) i compiti di direzione e controllo degli organi centrali dell'UNUCI nei
confronti delle sezioni, nonché le modalità di versamento delle entrate alla
gestione nazionale e di erogazione delle spese anche per le esigenze delle
articolazioni territoriali;
g) criteri di amministrazione del patrimonio complessivo, la cui titolarità e'
attribuita agli organi centrali con possibilità di delegare la gestione alle
sezioni.
Note all'art. 4:
- Il testo dell'art. 13 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419
(Riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali, a norma degli articoli
11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
15 novembre 1999, n. 268, e' il seguente:
«Art. 13 (Revisione statutaria). - 1. Le amministrazioni dello Stato che
esercitano la vigilanza sugli enti pubblici cui si applica il presente decreto
promuovono, con le modalità stabilite per ogni ente dalle norme vigenti, la
revisione degli statuti. La revisione adegua gli statuti stessi alle seguenti
norme generali,
regolatrici della materia:
a) attribuzione di poteri di programmazione, indirizzo e relativo controllo
strategico:
1) al presidente dell'ente, nei casi in cui il carattere monocratico dell'organo
e' adeguato alla dimensione organizzativa e finanziaria o rispondente al
prevalente carattere tecnico dell'attivita' svolta o giustificato dall'inerenza
di quest'ultima a competenze conferite a regioni o enti locali;
2) in mancanza dei presupposti di cui al n. 1), ad un organo collegiale,
denominato consiglio di amministrazione, presieduto dal presidente dell'ente e
composto da un numero di membri variabile da due a otto, in relazione al rilievo
ed alle dimensioni organizzative e finanziarie dell'ente, fatta salva l'ipotesi
della
gratuità degli incarichi;
b) previsione della nomina dei componenti del consiglio di amministrazione
dell'ente, con decreto del
Ministro vigilante, tra esperti di amministrazione o dei settori di attività
dell'ente, con esclusione di
rappresentanti del Ministero vigilante o di altre amministrazioni pubbliche, di
organizzazioni imprenditoriali e sindacali e di altri enti esponenziali;
c) ridefinizione dei poteri di vigilanza secondo criteri idonei a garantire
l'effettiva autonomia dell'ente, ferma restando l'attribuzione all'autorita' di
vigilanza del potere di approvazione dei bilanci e rendiconti, nonché, per gli
enti finanziati in misura prevalente con trasferimenti a carico di bilanci
pubblici, di approvazione dei programmi di attività;
d) previsione, quando l'ente operi in materia inerente al sistema regionale o
locale, di forme di
intervento degli enti territorialmente interessati, o della Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, ovvero della Conferenza unificata di cui al decreto
egislativo 28 agosto 1997, n. 281, tali comunque da assicurare una
adeguata presenza, negli organi collegiali, di esperti designati dagli enti
stessi e dalla Conferenza;
e) eventuale attribuzione di compiti di definizione del quadro programmatico
generale o di sorveglianza, ovvero di funzioni consultive, a organi assembleari,
composti da esperti designati da amministrazioni e organizzazioni direttamente
interessate all'attivita' dell'ente, ovvero, per gli enti a vocazione
scientifica o culturale, composti in prevalenza da docenti o esperti del
settore;
f) determinazione del compenso eventualmente spettante ai componenti degli
organi di amministrazione, ordinari o straordinari, con decreto del Ministro
competente, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, sulla base di eventuali direttive del Presidente del
Consiglio dei Ministri; determinazione, con analogo decreto, di gettoni di
presenza per i componenti dell'organo assembleare, salvo rimborso delle spese di
missione;
g) attribuzione al presidente dell'ente di poteri di rappresentanza esterna e,
negli enti con organo di vertice collegiale, di poteri di convocazione del
consiglio di amministrazione; previsione, per i soli enti di grande rilievo o di
rilevante dimensione organizzativa o finanziaria e fatta salva l'ipotesi della
gratuità degli incarichi, di un vice-presidente, designato tra i componenti del
consiglio; previsione che il presidente possa restare in carica, di norma, il
tempo corrispondente a non più di due mandati;
h) previsione di un collegio dei revisori composto di tre membri, ovvero cinque
per gli enti di notevole rilievo o dimensione organizzativa o finanziaria, uno
dei quali in rappresentanza di autorità ministeriale e gli altri scelti tra
iscritti al registro dei revisori contabili o tra persone in possesso di
specifica professionalità; previsione di un membro supplente, ovvero due negli
enti di notevole rilievo o dimensione organizzativa o finanziaria;
i) esclusione del direttore generale dal novero degli organi dell'ente ed
attribuzione allo stesso, nonché ad altri dirigenti dell'ente, di poteri
coerenti al principio di distinzione tra attivita' di indirizzo e attivita' di
gestione, di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni; previsione della responsabilità dei predetti dirigenti per il
conseguimento dei risultati previsti dal consiglio di amministrazione, o organo
di vertice, con riferimento, ove possibile, all'assegnazione delle relative
risorse finanziarie (budget di spesa) predeterminate nell'ambito del bilancio;
l) istituzione, in aggiunta all'organo di revisione, di un sistema di controlli
interni, coerente con i principi fissati dal decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 286;
m) istituzione di un ufficio per le relazioni con il pubblico, ai sensi
dell'art. 12 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni;
n) determinazione del numero massimo degli uffici dirigenziali e dei criteri
generali di organizzazione dell'ente, in coerenza alle esigenze di speditezza,
efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa,
rinviando la disciplina dei residui profili organizzativi, in funzione anche
delle dimensioni dell'ente, a regolamenti interni, eventualmente soggetti
all'approvazione dell'autorità di vigilanza, ovvero ad altri atti organizzativi;
o) facoltà dell'ente di adottare regolamenti di contabilità ispirati a principi
civilistici e recanti, ove necessario, deroghe, anche in materia contrattuale,
alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979,
n. 696, e successive modificazioni; i predetti regolamenti sono soggetti
all'approvazione dell'autorita' di vigilanza, di concerto con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica;
p) previsione della facoltà di attribuire, per motivate esigenze ed entro un
limite numerico predeterminato, incarichi di collaborazione ad esperti delle
materie di competenza istituzionale;
q) previsione delle ipotesi di commissariamento dell'ente e dei poteri del
commissario straordinario, nominato dall'autorità di vigilanza, ovvero, per gli
enti di notevole rilievo o dimensione organizzativa e finanziaria, con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dell'autorità di
vigilanza;
previsione, per i soli enti di notevole rilievo o dimensione organizzativa o
finanziaria, della possibilità di nominare uno o più sub-commissari; previsione
di termini perentori di durata massima del commissariamento, a pena di
scioglimento dell'ente.
2. Nella revisione di cui al comma 1, sono fatte salve le specifiche e motivate
esigenze connesse alla natura ed all'attività di singoli enti, con particolare
riferimento a quelli ad alto tasso di autonomia finanziaria in funzione della
prevalenza delle entrate proprie su quelle attinenti a trasferimenti a carico di
bilanci pubblici, nonché le esigenze specifiche degli enti a struttura
associativa, ai quali, in particolare, non si applicano i criteri di cui alle
lettere a) ed e) del comma 1 ed ai quali i criteri di cui alla lettera b) del
medesimo comma si applicano solo se coerenti con la natura e l'attività dei
singoli enti e per motivate esigenze degli stessi.
3. Agli enti di cui al presente articolo, relativamente ai quali la revisione
statutaria non sia intervenuta alla data del 30 giugno 2001, si applicano, con
effetto dal 1° gennaio 2002, le seguenti disposizioni:
a) i consigli di amministrazione sono sciolti, salvo che risultino composti in
conformità ai criteri di cui al comma 1, lettera a); il presidente dell'ente
assume, sino a che il regolamento non e' emanato e i nuovi organi non sono
nominati, i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria, salva la
possibilità dell'autorità di vigilanza di nominare un commissario straordinario;
b) i collegi dei revisori, ove non conformi ai criteri di cui al comma 1,
lettera h), sono sciolti e le
relative competenze sono esercitate, sino alla nomina del nuovo collegio, dai
soli rappresentanti del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica e dell'autorità di vigilanza, ove presenti, ovvero, in
caso contrario, dal solo presidente del collegio.
4. Negli enti di cui al presente articolo per i quali la revisione statutaria
risulti intervenuta alla data del 30 giugno 2001, il funzionamento degli organi
preesistenti é prorogato sino alla nomina di quelli di nuova istituzione. ».
- Per il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, si veda nelle note alle
premesse.
Art. 5
Articolazioni territoriali
1. Le sezioni sono articolazioni territoriali dell'UNUCI, dotate di
organizzazione amministrativa e gestionale definita con lo statuto di cui
all'articolo 4, secondo criteri di semplificazione e principi di diritto
privato.
Art. 6
Entrate
1. Le entrate dell'UNUCI sono costituite da:
a) quote dei soci;
b) rendite patrimoniali;
c) corrispettivi per servizi resi;
d) donazioni, liberalità e lasciti, previa accettazione
deliberata dal consiglio di amministrazione;
e) eventuali contributi pubblici;
f) entrate eventuali e diverse.
Art. 7
Amministrazione e contabilità
1. La gestione amministrativa, contabile e finanziaria, la tenuta delle
scritture, nonché la predisposizione dei documenti contabili preventivi e
consuntivi sono disciplinati con regolamento di amministrazione e contabilità
adottato ai sensi dell'articolo 2, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della
Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97.
2. Il regolamento di cui al comma 1 recepisce le disposizioni del citato decreto
del Presidente della Repubblica n. 97 del 2003 e le integra in ragione
dell'assetto e delle esigenze dell'UNUCI.
Note all'art. 7:
- Il testo dell'art. 2, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica
27 febbraio 2003, n. 97
(Regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici
di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70), pubblicato nel supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale 6 maggio 2003, n. 103, e' il seguente:
«Art. 2 (Ambito di applicazione). - 2 Gli enti destinatari, in ragione
dell'assetto dimensionale ed organizzativo, integrano con proprio regolamento,
adottato in armonia con le disposizioni contenute nella legge 7 agosto 1990, n.
241 e nel decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni,
l'amministrazione e la contabilità nelle materie non specificatamente
disciplinate dal presente regolamento.
3. Il regolamento di contabilità, deliberato dall'organo di vertice, e'
trasmesso all'amministrazione vigilante ed al Ministero dell'economia e delle
finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.».
Art. 8
Disposizioni transitorie e finali
1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
regolamento e' adottato lo statuto di cui all'articolo 4.
2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
regolamento, il consiglio nazionale e' convocato dal presidente dell'UNUCI, in
carica alla data di entrata in vigore del presente regolamento, per procedere
alla designazione dei componenti del consiglio di amministrazione, a norma
dell'articolo 3, comma 4.
3. Fino alla nomina del consiglio di amministrazione, e' confermato nelle
funzioni il comitato centrale di amministrazione, ivi compresi i vicepresidenti
in carica, di cui all'articolo 17 dello statuto dell'UNUCI, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 1° luglio 1981, n. 735.
4. Il presidente nazionale e il collegio dei revisori in carica alla data di
entrata in vigore del presente regolamento sono confermati nelle funzioni, fino
al completamento della durata del mandato ovvero dell'eventuale rinnovo, secondo
le condizioni di cui all'articolo 3, comma 6.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. E' fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 12 novembre 2009
NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
La Russa, Ministro della difesa
Brunetta, Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione
Calderoli, Ministro per la
semplificazione normativa
Rotondi, Ministro per l'attuazione
del programma di Governo
Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Alfano
Registrato alla Corte dei conti il 31 dicembre 2009
Ministeri istituzionali, registro n. 11, foglio n. 193
Note all'art. 8:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 1° luglio 1981, n. 735
(Approvazione del nuovo Statuto dell'Unione nazionale ufficiali in congedo
d'Italia), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 dicembre 1981, n. 341.
