UNIVERSITA' DELLA TERZA ETA'
UNITRE - UNIVERSITA' DELLE TRE ETA'

SEDE DI BUTTIGLIERA ALTA
web master: Capella Ugo
2017 - 2018
XXVIII Anno Accademico

I N D I C E

NOTIZIE GENERALI

REGOLAMENTO

STATUTO

DIRETTIVO

SEGRETERIA

ISCRIZIONI

ATTIVITA' (Sommario)

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ASSOCIAZIONE NAZIONALE UNIVERSITÀ DELLA TERZA ETÀ
U N I T R E (UNIVERSITÀ DELLE TRE ETÀ)

STATUTO
Art. 1 – Denominazione
E’ costituita la Sede locale dell’UNITRE di Buttigliera Alta, Associazione di promozione sociale e culturale senza scopo di lucro, basata sul volontariato e aderente all’Associazione Nazionale delle Università della Terza Età, avente sede in Torino, Corso Francia n 5. L’Associazione, assume la denominazione di “Università della Terza Età – Buttigliera Alta”, siglabile UNITRE, Università delle Tre Età, con Sede legale in Piazza del Popolo, n. 5, 10090 Buttigliera Alta – telefono 0119321345.

Art. 2 – Riconoscimento
L’Associazione, avendo ottenuto in data 09.10.1993 il riconoscimento ufficiale da parte dell’Associazione Nazionale, ai sensi dell’art. 5 dello Statuto Nazionale, ne utilizza la denominazione, la sigla e il marchio e si impegna a rispettare i principi dello Statuto stesso.

Art. 3 – Finalità
Le finalità dell’Associazione sono quelle previste dall’art. 2 dello Statuto Nazionale e più precisamente:
  • contribuire alla formazione culturale e sociale degli Associati mediante l’attivazione di incontri, corsi e laboratori su argomenti specifici e la realiz- zazione di altre attività affini, predisponendo ed attuando iniziative concrete;
  • - promuovere, attuare e sostenere studi, ricerche e altre iniziative culturali e sociali per realizzare un aggiornamento permanente degli Associati, anche attraverso il confronto tra culture e generazioni diverse;
  • - sviluppare le attività di volontariato, di promozione sociale, ricreative e assistenziali proposte dagli Associati, al fine di realizzare una “Accademia di Umanità” al servizio del territorio.
Art. 4 – Adesioni
Le adesioni all’Associazione avvengono senza alcuna distinzione di etnia, religione, nazionalità, condizione sociale, convinzione politica e nel pieno rispetto dei principi di democrazia, apartiticità ed aconfessionalità.

Art. 5 – Associati

1.) Sono Associati:
  • a) gli Associati Fondatori, che hanno dato vita all’Associazione firmando I’atto costitutivo della stessa nell’anno 1993.
  • b) gli Associati Ordinari, che sono tutti gli Associati che, avendo raggiunto la maggiore età, chiedono di frequentare i corsi, i laboratori ed altre eventuali attività
  • c) gli Associati Onorari, nominati secondo la procedura stabilita dal Regolamento e scelti fra persone che per professionalità competenza o particolari benemerenze possono concorrere al prestigio, alla crescita ed all’efficienza dell’Associazione;
  • d) gli Associati Docenti che fanno richiesta di adesione all’Associazione.
2.) indipendentemente dalle loro qualifiche, partecipano alla vita sociale ed esercitano i diritti conseguenti, solo gli Associati che sono in regola con la quota associativa annuale.
3.) Si perde la qualifica di Associato per decesso o dimissioni, mentre la decadenza per indegnità é deliberata dal Consiglio Direttivo e deve essere ratificata dall’Assemblea generale degli Associati.

Art. 6 – Organi dell’Associazione

Sono Organi dell’Associazione:
  • a) l’Assemblea generale degli Associati,
  • b) il Consiglio Direttivo,
  • c) il Presidente,
  • d) due Vice Presidenti,
  • e) il Direttore dei Corsi ed un Vice Direttore,
  • f) il Segretario,
  • g) il Tesoriere,
  • h) quattro Consiglieri,
  • i) il Collegio dei Revisori dei Conti.
Art. 7 – Composizione e competenze dell’Assemblea Generale degli Associati
- 1.) L’Assemblea generale degli Associati, in seguito chiamata Assemblea, è formata da tutti gli Associati.
- 2.) Elegge, con votazione segreta, scegliendo tra gli Associati, i componenti del Consi- glio Direttivo ed il Collegio dei Revisori dei Conti. Tutte le cariche associative hanno una durata di tre anni accademici e sono rin- novabili.
- 3.) L’Assemblea é convocata dal Presidente di norma almeno una volta all’anno. Si riunisce in via straordinaria quando lo ritiene necessario il Presidente, il Consi- glio Direttivo o su richiesta di almeno un terzo dei componenti l’Assemblea. In quest’ultimo caso il Presidente deve convocare l’Assemblea entro quindici giorni dalla richiesta.
- 4.) L’avviso di convocazione dell’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, deve essere inviato con lettera indicante la data, l’ora, il luogo della riunione e l’ordine del giorno, almeno venti giorni prima della data fissata oppure con avviso esposto in bacheca e nelle aule dei Corsi.
- 5.) L’Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di almeno il 50% più uno dei suoi componenti in prima convocazione e con almeno 1/3 in seconda convoca- zione, da tenersi almeno un’ora dopo. Sono ammesse due deleghe per partecipan- te.
- 6.) Ha il compito di decidere e verificare, previa discussione, gli orientamenti e le fasi operative concrete dell’Associazione, al fine di garantire l’attuazione del presente Statuto ed una coerente vita associativa. A tale scopo:
  • a) discute e delibera l’approvazione dello Statuto e del Regolamento interno della Associazione e le eventuali modifiche;
  • b) delibera l’adesione all’Associazione Nazionale;
  • c) elegge le cariche sociali, precisandone la composizione numerica, ove neces- sario;
  • d) delibera il rendiconto preventivo e quello consuntivo dell’esercizio finanziario. Il consuntivo deve essere approvato entro quattro mesi dalla chiusura dell’anno finanziario, secondo quanto previsto dalla legge vigente;
  • e) delibera le quote associative annuali proposte dal Consiglio Direttivo;
  • f ) delibera la costituzione di Sezioni dipendenti dall’Associazione da proporre alla Presidenza Nazionale, a norma dell’art. 2 del Regolamento Nazionale;
  • g) ratifica i provvedimenti disciplinari deliberati dal Consiglio Direttivo;
  • h) nomina gli Associati Onorari;
  • i ) delibera su ogni altro argomento che non sia di esclusiva competenza del Con- siglio Direttivo o del Presidente.
7.) L’Assemblea delibera di norma a maggioranza dei votanti presenti. Per le delibere relative a modifiche statutarie si richiede la maggioranza assoluta, cioè il 50% più uno degli aventi diritto a votare.

Art. 8 – Composizione e competenze del Consiglio Direttivo
1.) E’ composto da:
  • a) il Presidente,
  • b) due Vice Presidenti,
  • c) il Direttore dei Corsi ed un Vice Direttore,
  • d) iI Segretario,
  • e) iI Tesoriere,
  • f ) quattro Consiglieri.
2.) Il Consiglio Direttivo, che opera in base agli orientamenti e delibere dell’Assemblea generale degli Associati, è tenuto a:
  • a) proporre all’Assemblea le quote sociali annuali;
  • b) curare la formazione dei rendiconti preventivo e consuntivo da sottoporre alla Assemblea;
  • c) deliberare le spese e gestire l’ordinaria e la straordinaria amministrazione, nel rispetto della normativa vigente;
  • d) formulare il programma dei corsi e dei laboratori informandone l’Assemblea;
  • e) nominare i Delegati per l’Assemblea Nazionale;
  • f ) elaborare proposte di modifica dello Statuto e del Regolamento interno della Associazione;
  • g) adottare, in caso di eccezionale urgenza, deliberazioni di competenza della Assemblea, sottoponendole alla ratifica nella prima riunione dell’Assemblea stessa;
  • h) disporre, secondo la gravità di fatti individuati, l’adozione a carico degli Asso- ciati e di coloro che prestano volontaria collaborazione con l’Associazione, di provvedimenti disciplinari da far ratificare all’Assemblea.
3.) Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza di almeno la metà dei componenti e le deliberazioni devono essere prese a maggioranza assoluta (50% più uno dei componenti). In caso di parità, nelle votazioni palesi, prevale il voto del Presidente.

Art. 9 – II Presidente II Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione ed ha il compito di:
  • a) convocare e presiedere l’Assemblea e il Consiglio Direttivo, dirigendone i lavori;
  • b) proporre gli argomenti da sottoporre all’Assemblea e formulare l’ordine del giorno del Consiglio Direttivo;
  • c) prendere le iniziative ed adottare i provvedimenti indispensabili per il buon fun- zionamento dell’Associazione in attuazione delle deliberazioni dell’ Assemblea e del Consiglio Direttivo;
  • d) attribuire, in accordo con il Consiglio Direttivo, incarichi specifici, delegando compiti particolari ai componenti del Direttivo e agli Associati competenti in materia;
  • e) aprire conti e depositi bancari e/o postali. L’accensione e l’utilizzo di tali conti e/o depositi intestati all’Associazione avverranno con firma singola del Presidente;
  • f) d’intesa con il Consiglio Direttivo delega il Tesoriere alla firma singola e/o congiun- ta degli atti di ordinaria amministrazione contabile e bancaria.
Art. 10 – Il Vice Presidente Il Vice Presidente collabora con il Presidente e lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento. Nell’ipotesi che siano stati eletti più Vicepresidenti, uno di questi assume le funzioni di vicario su delibera del Consiglio Direttivo.

Art. 11 – II Direttore dei Corsi II Direttore dei Corsi coordina l’attività culturale e didattica dell’Associazione, sovraintende al regolare svolgimento dei corsi e laboratori decisi dal Consiglio Direttivo nonché ogni altra attività didattica e culturale, avvalendosi della collaborazione del Vice Direttore e dei Coordinatori dei Corsi e dei Docenti.

Art. 12 – II Segretario
- 1) Redige i verbali dell’Assemblea degli Associati e del Consiglio Direttivo, sottoscri- vendoli assieme al Presidente. Dai verbali devono risultare le deliberazioni adot- tate e l’esito delle votazioni. - 2) Svolge le mansioni amministrative necessarie al buon funzionamento dell’Ufficio di Segreteria.

Art. 13 – Il Tesoriere Ha la competenza della gestione economica dell’Associazione e a tale scopo:
- 1) redige i registri contabili e l’inventario dei beni, verifica e cura la relativa documen- tazione a supporto nonché l’inventario dei beni di proprietà dell’Associazione;
- 2) predispone i rendiconto preventivo e consuntivo da presentare in tempo utile al Consiglio Direttivo;
- 3) predispone la relazione finanziaria che accompagna il consuntivo illustrandola agli Organi competenti;
- 4) firma gli atti di ordinaria amministrazione contabili e bancari, su delega del Presidente.

Art. 14 – Il Collegio dei Revisori dei Conti II Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre Membri effettivi. Ha il compito di verificare e controllare l’andamento economico dell’Associazione e in particolare il rendiconto consuntivo dell’esercizio sociale e la corretta corrispondente documentazione, ivi compreso l’inventario dei beni. A tale scopo redige la relazione che deve accompagnare il documento contabile consuntivo. I Revisori dei Conti non possono far parte del Consiglio Direttivo.

Art. 15 – Sezioni L’Associazione può proporre l’apertura di Sezioni alla Presidenza Nazionale. I rapporti organizzativi, gestionali, contabili e didattici tra le Sezioni e l’Associazione di appartenenza sono disciplinati con apposito regolamento, tenendo comunque conto che la Sezione ha una propria autonomia finanziaria. Le Sezioni che raggiungono una sufficiente autonomia funzionale possono chiedere alla Presidenza Nazionale di essere riconosciute come Sedi locali, richiedendo il riconoscimento ufficiale di cui all’art. 2 del Regolamento allo Statuto Nazionale.

Art. 16 – Rendiconto economico finanziario
- 1) L’anno finanziario ha inizio il 1° luglio e si chiude il 30 giugno dell’anno successivo.
- 2) E’ fatto obbligo di redigere un rendiconto sottoscritto dal Tesoriere e dal Presidente da far approvare dal Consiglio Direttivo e successivamente dall’Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio.
- 3) L’Associazione è senza fine di lucro ed è quindi fatto divieto di distribuire dei proventi agli Associati anche in forma indiretta. Eventuali avanzi di gestione devono essere reinvestiti nelle attività istituzionali e in favore degli scopi previsti dallo Statuto.

Art. 17 – Patrimonio
1.) II Patrimonio dell’Associazione é costituito:
  • a) dalle quote sociali;
  • b) da contributi o sovvenzioni di Enti Pubblici e/o privati per la realizzazione di obiettivi conformi agli scopi dell’Associazione;
  • c) dai beni mobili ed immobili acquisiti;
  • d) da ogni altra entrata consentita dalla legge e accettata dall’Associazione. Gli avanzi di bilancio non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli Associati, anche in forme indirette e devono essere destinati unicamente al conseguimento delle finalità dell’Associazione.
2.) L’uso del patrimonio è previsto unicamente nel rispetto dei fini previsti dallo Statuto dell’Associazione.

Art. 18 – Gratuità delle prestazioni Lo svolgimento delle cariche, delle funzioni e dei compiti previsti dal presente Statuto avviene gratuitamente, salvo l’eventuale rimborso delle spese documentate ed effettivamente sostenute e preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo.

Art. 19 – Recesso dall’Associazione Nazionale L’Associazione può recedere dall’Associazione Nazionale con deliberazione dell’Assemblea Generale degli Associati assunta a maggioranza assoluta dei Componenti, dandone comunicazione scritta alla Presidenza Nazionale.

Art. 20 - Scioglimento dell’Associazione
1) Lo scioglimento dell’Associazione é deliberato dall’Assemblea con la maggioranza assoluta dei componenti. Il Patrimonio viene devoluto all’Associazione Nazionale o ad un’Associazione che persegua finalità di utilità sociale, secondo quanto deciderà l’Assemblea al momento dello scioglimento.
2) In caso di scioglimento dell’Associazione i verbali e la documentazione più importante devono essere trasmessi alla Segreteria Nazionale.

Art. 21 - Norme finali Per quanto non contemplato nel presente Statuto si fa rinvio al Codice Civile e alle Leggi nazionali e regionali vigenti in materia e allo Statuto dell’Associazione Nazionale.

Approvato dall’Assemblea generale degli Associati in data 25 Novembre 2009.