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   Unione Italiana Lavoratori della Chimica dell'Energia e del Manifatturiero 

 

REGOLAMENTO PER L’INTERVENTO A FAVORE DELLE PERSONE IN SITUAZIONE DI EMERGENZA SOCIALE

 

 

1.       Il FISDE eroga, a favore delle persone che si trovano in situazione di  emergenza sociale, individuate al successivo comma, servizi e prestazioni  finalizzate al superamento della situazione di emergenza sociale.

 2.       Beneficiari

Possono fruire delle prestazioni e dei servizi i soci ordinari, i soci straordinari ed i loro familiari a carico - per i quali hanno diritto alle detrazioni  IRPEF in conformità a quanto disposto dallo Statuto - che presentano le  seguenti forme di patologia o di disadattamento sociale:

a)     tossicodipendenza

b)     alcolismo

c)      disabilità di apprendimento

d)     disturbi psichiatrici dell’età evolutiva

e)     disturbi psichiatrici dell’adulto

f)      disturbi del comportamento

 3.       L’elenco dei disturbi considerati dal FISDE nell’ambito delle emergenze sociali potrà essere aggiornato in funzione dei diversi scenari sociali e culturali che emergeranno in futuro.    

4.       Le domande di inserimento nel programma di recupero dalle emergenze Sociali dovranno essere corredate dalla seguente documentazione:

- Relazione tecnico - scientifica del Consulente Territoriale, approvata dal Consulente Scientifico Nazionale;

- Specifico piano o programma di reinserimento, della durata massima di due anni, predisposto da medici specialisti nella branca corrispondente alla patologia dell’assistito, con l’indicazione e la scansione temporale dei costi presunti. 

5.       L’accoglimento della domanda sarà deliberato dal Consiglio di Amministrazione, che approverà ed autorizzerà il relativo piano di reinserimento.

6.       Il Consiglio di Amministrazione delibererà, avvalendosi dell’apporto del Consulente Scientifico Nazionale, il rimborso quale contributo ai costi dei singoli piani di reinserimento, nella misura massima dell’80% della spesa.

      Per la psicoterapia il contributo massimo annuo è pari ad Euro 1.500,00. 

7.       Le domande di rimborso, da presentare nel rispetto dei termini di cui al  comma successivo, dovranno essere compilate sugli appositi moduli e  dovranno riportare gli estremi dell’autorizzazione deliberata dal Consiglio  di Amministrazione e il parere di congruità del Consulente Territoriale.

 8.       Il termine ultimo per la presentazione delle domande di rimborso, corredate dalla relativa documentazione di spesa (fatture o ricevute fiscali), è fissato - a pena di decadenza - entro il mese successivo a quello della  data dei giustificativi di spesa.

9.       Controlli e sanzioni

Il Consiglio di Amministrazione effettuerà verifiche tese ad accertare il rispetto del piano di reinserimento autorizzato.

Il socio che produca documentazione non veritiera al fine di ottenere i contributi, sarà soggetto alle sanzioni previste all’art. 12 del Regolamento per l’Handicap.

 10.   Decorrenza

Il presente Regolamento entra in vigore il 1^ gennaio 2003.

Tutte le iscrizioni in corso rimarranno in vigore sino al 31 dicembre 2002.

 

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Webmaster  Ugo D'Accardi  -  Aggiornato  il  24 ottobre, 2002

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