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Capo IV

Circolazione in ambito internazionale

Sezione I

Uscita e ingresso nel territorio nazionale

 

Articolo 65

Divieto di uscita dal territorio nazionale

(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 35, sostituito dal decreto legge 5 luglio 1972, n. 288, art.1, convertito con  modificazioni nella legge 8 agosto 1972, n. 487 e dalla  legge 30  marzo 1998, n. 88, art. 17; decreto legge 5 luglio 1972, n. 288, art. 2, convertito con  modificazioni  nella legge 8 agosto 1972, n. 487)

1.  È vietata, se costituisce danno per il patrimonio storico e culturale nazionale, l’uscita dal territorio della Repubblica dei beni indicati nell’articolo 2 e di quelli indicati nell’articolo 3, comma 1, lettere d),  e) ed  f),  salvo quanto previsto all’articolo 69, comma 9.

2.  E' comunque vietata l'uscita:

     a)  dei beni dichiarati  a norma dell’articolo 6;

     b)  di determinate categorie di beni indicati  nel comma 1 in relazione alle loro caratteristiche oggettive, alla loro provenienza od appartenenza, quando l’esportazione di singoli beni, rientranti in dette categorie, costituisce danno per il patrimonio nazionale tutelato da questo Titolo. Il divieto di uscita è disposto, in via preventiva e per periodi definiti, dal Ministro, sentito il competente comitato di settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali.

 

Articolo 66

Attestato di libera circolazione

(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 36, sostituito dalla legge 30 marzo 1998, n. 88, art. 18)

1.   Chi intenda far uscire dal territorio della Repubblica beni culturali indicati nell’articolo 65 deve farne denuncia e presentarli ai competenti uffici di esportazione, indicando, contestualmente e per ciascuno di essi, il valore venale, al fine di ottenere l’attestato di libera circolazione.

2.   L’ufficio di esportazione, entro tre giorni dall’avvenuta presentazione del bene, ne dà notizia al competente ufficio dell’amministrazione centrale, che può, entro i successivi dieci giorni, inibire il rilascio dell’attestato di libera circolazione.

3.  L’ufficio di esportazione, accertata la congruità del valore indicato, rilascia o nega, con motivato giudizio, l’attestato di libera circolazione.

4.  L’attestato di libera circolazione è rilasciato dall’ufficio di esportazione non prima di quindici giorni e comunque non oltre quaranta giorni dalla presentazione del bene.

5.    Nella valutazione circa il rilascio o il rifiuto dell’attestato di libera circolazione gli uffici di esportazione si attengono a indirizzi di carattere generale stabiliti dal competente comitato di settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali.

6.    L’attestato di libera circolazione ha validità triennale ed è redatto in tre originali dei quali:

     a)  uno è depositato agli atti d’ufficio;

     b) un secondo è consegnato all’interessato e deve accompagnare la circolazione del bene;

     c) un terzo è trasmesso all’ufficio centrale del Ministero per la formazione del registro ufficiale degli attestati.

7.    In caso di diniego, i beni sono sottoposti al regime previsto dall’articolo 6.  

8.    Per i beni culturali di proprietà della Regione o di enti sottoposti alla sua vigilanza, l’ufficio di esportazione sente la Regione, il cui parere è reso nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta e, se negativo, è vincolante.

9.   Restano ferme le competenze delegate alle regioni in materia di esportazione dei beni indicati all’articolo 2, comma 2, lettera c).

 

Articolo 67

Ricorso

(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 37, sostituito dal decreto legge 5 luglio 1972, n. 288, art. 6, convertito nella legge 8 agosto 1972, n. 487 e dalla legge 30 marzo 1998, n. 88, art. 19; decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, art. 16, sostituito dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, art. 11; decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, art. 4)

1.   Avverso il diniego dell’attestato, l’interessato può presentare, entro i successivi trenta giorni, ricorso al direttore generale.

2.  Copia del ricorso è contestualmente inviata all’ufficio di     esportazione interessato.

3.  Il direttore generale, sentito il competente comitato di settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, decide sul ricorso entro il termine di novanta giorni dalla presentazione dello stesso.

4.  Qualora il direttore generale accolga il ricorso, l’ufficio di esportazione, nei venti giorni successivi, rilascia l’attestato di libera circolazione.

 

Articolo 68

Acquisto coattivo

(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 39, sostituito dalla  legge 30  marzo 1998, n. 88, art. 20)

1.   L’ufficio di esportazione può proporre al Ministero e alla Regione l'acquisto coattivo del bene per il quale è richiesto l'attestato di libera circolazione, dandone contestuale comunicazione all'interessato. In tal caso il termine per il rilascio dell'attestato è prorogato di sessanta giorni.

2.    Entro il termine di novanta giorni dalla denuncia, il Ministero o la Regione nel cui territorio si trova l’ufficio di esportazione hanno la facoltà di acquistare il bene per il valore indicato nella denuncia.

 

Articolo 69

Uscita temporanea

(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 40, sostituito dalla legge 30 marzo 1998, n. 88, art. 22; legge 2 aprile 1950, n. 328, artt. 1, 2, 3, 4 e 5; legge 8 ottobre 1997, n. 352, art. 2)

1.     I beni culturali per i quali operi il divieto previsto  dall’articolo 65, commi 1 e 2 possono uscire temporaneamente dal territorio nazionale per manifestazioni, mostre o esposizioni d’arte di alto interesse culturale, sempre che ne siano garantite l'integrità e la sicurezza.

2.     Non possono comunque uscire:

     a) i beni suscettibili di subire danni nel trasporto o nella permanenza in condizioni ambientali sfavorevoli;

     b) i beni che costituiscano il fondo principale o una determinata ed organica sezione di un museo, pinacoteca, galleria, archivio o biblioteca o di una collezione artistica o bibliografica.

3.   Al fine dell’uscita disciplinata dal comma 1, l’interessato chiede l’assenso del Ministero, indicando il responsabile della custodia del bene all’estero.

4.    Il Ministero rilascia o nega l'assenso, dettando le prescrizioni necessarie. Il provvedimento di assenso indica il termine massimo per il rientro del bene, comunque non superiore a un anno dall’uscita dal territorio nazionale. Il termine indicato nel provvedimento è prorogabile su richiesta dell’interessato,  fermo restando il termine massimo di cui sopra.

5.    L'assenso è sempre subordinato all’assicurazione delle opere da parte dell'interessato, per il valore stabilito dal Ministero.

6.    Per le mostre e le manifestazioni promosse all’estero dal Ministero o, con la partecipazione statale, da enti pubblici, dagli istituti italiani di cultura all’estero, o da organismi sovranazionali, l’assicurazione può essere sostituita dall’assunzione dei relativi rischi da parte dello Stato.

7.    Il rilascio della garanzia statale avviene con decreto del Ministero, adottato di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

8.    L’uscita del bene è garantita mediante cauzione, costituita anche da polizza fideiussoria, per un importo superiore del dieci per cento al valore stimato del bene, rilasciata da un istituto bancario o da una società di assicurazione. La cauzione è incamerata dall’amministrazione ove gli oggetti ammessi alla temporanea esportazione non rientrino nel territorio nazionale nel termine stabilito. Non si applica la cauzione per i beni appartenenti allo Stato e alle amministrazioni pubbliche. Il Ministero può esonerare dall'obbligo della cauzione istituzioni di particolare importanza culturale.

9.    I mezzi di trasporto aventi più di settantacinque anni possono uscire temporaneamente dal territorio nazionale per partecipare a mostre e raduni internazionali. Ad essi non si applicano i commi precedenti, salvo che presentino l'interesse previsto dall'articolo 2.

 

Articolo 70

Ingresso nel territorio nazionale

(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 39-bis, aggiunto dalla  legge 30  marzo 1998, n. 88, art. 21)

1.   La spedizione in Italia da uno Stato membro dell’Unione europea o l’importazione da un Paese terzo dei beni indicati nell'articolo 65 è certificata, a domanda, dall’ufficio di esportazione.

2.  Il certificato di avvenuta importazione è rilasciato osservando le procedure e modalità stabilite dal regolamento.

3.  Il certificato di avvenuta spedizione è rilasciato in base a documentazione idonea alla identificazione della cosa e a comprovarne la provenienza, fornita o autenticata da una autorità dello Stato membro di spedizione.

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