» Home page » Indice T.U. » Indice
Leggi Fondamentali
Beni di enti pubblici e privati
Legge 1 giugno 1939, n. 1089,artt. 4 e 58; decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 3, art. 9, comma 1, lettera a)
1. Le regioni, le province, i comuni, gli altri enti pubblici e
le persone giuridiche private senza fine di lucro presentano al Ministero
l’elenco descrittivo delle cose indicate all’articolo 2, comma 1, lettera a)
di loro spettanza.
2. I predetti enti e persone giuridiche hanno l’obbligo
di denunciare le cose non comprese nella prima elencazione nonché quelle che in
seguito verranno ad aggiungersi per qualsiasi titolo al loro patrimonio,
inserendole nell’elenco.
3. Gli elenchi e i successivi aggiornamenti nella parte
concernente i beni indicati all’articolo 2, comma 1, lettera e), sono
comunicati dal Ministero alla Regione competente.
4. In caso di omessa presentazione ovvero di omesso
aggiornamento dell’elenco, il Ministero assegna all’ente un termine perentorio
per provvedere. Qualora l’ente non provveda nel termine assegnato, il Ministero
dispone la compilazione dell’elenco a spese dell’ente medesimo.
5. I beni elencati nell’articolo 2, comma 1, lettera a)
che appartengono ai soggetti indicati al comma 1 sono comunque sottoposti alle
disposizioni di questo Titolo anche se non risultano compresi negli elenchi e
nelle denunce previste dai commi 1 e 2.
Articolo 6
Dichiarazione
(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, artt. 2, comma 1; 3, comma 1; 5, comma 1; decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, art. 36, comma 1; decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 3, art. 9, comma 1, lettera b)
1. Salvo quanto disposto dal comma 4, il Ministero dichiara
l’interesse particolarmente importante delle cose indicate all’articolo 2,
comma 1, lettera a) appartenenti a soggetti diversi da quelli indicati
all’articolo 5, comma 1.
2. Il Ministero dichiara altresì l’interesse particolarmente
importante delle cose indicate all’articolo 2, comma 1, lettera b),
l’eccezionale interesse delle collezioni o serie di oggetti indicati
all’articolo 2, comma 1, lettera c) e il notevole interesse storico dei
beni indicati all’articolo 2, comma 4, lettera c).
3. Gli effetti della dichiarazione sono stabiliti
dall’articolo 10.
4. La Regione competente per territorio dichiara l’interesse
particolarmente importante delle cose indicate nell’articolo 2, comma 2,
lettera c) di proprietà privata. In caso di inerzia della Regione, il
Ministero procede a norma dell’art. 9, comma 3, del decreto del Presidente
della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 3.
Articolo 7
Procedimento di dichiarazione
(Legge 7 agosto 1990, n. 241, artt. 7, comma 1; 8)
1. Il Ministero avvia il procedimento di dichiarazione
previsto dall’articolo 6 direttamente o su proposta formulata dal
soprintendente, anche su richiesta della Regione, della Provincia o del Comune,
dandone comunicazione al proprietario, possessore o detentore.
2. La comunicazione ha per oggetto gli elementi identificativi
del bene e la sua valutazione risultante dall’atto di iniziativa o dalla
proposta, l’indicazione degli effetti previsti dal comma 4 nonché l’indicazione
del termine, comunque non inferiore a trenta giorni, per la presentazione di
eventuali osservazioni.
3. Allorché il procedimento riguardi complessi immobiliari, la comunicazione
è inviata anche al Comune interessato.
4. La comunicazione comporta l’applicazione, in via
cautelare, delle disposizioni previste dalla sezione I del Capo II e dalla
sezione I del Capo III di questo Titolo.
5. Gli effetti indicati al comma 4 cessano alla scadenza del
termine del procedimento di dichiarazione che il Ministero stabilisce a
norma dell’articolo 2, comma 2,
della legge 7 agosto 1990, n. 241.
6. Le regioni applicano le disposizioni indicate ai commi
precedenti nell’esercizio delle funzioni indicate all’articolo 6, comma 4.
Articolo 8
Notificazione della dichiarazione
(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, artt. 2 e 3, comma 1)
1. La dichiarazione prevista dall’articolo 6 è notificata
al proprietario, possessore o detentore delle cose che ne formano oggetto.
2. Ove si tratti di cose soggette a pubblicità immobiliare la
dichiarazione, su richiesta del Ministero, è trascritta nei registri
immobiliari ed ha efficacia nei confronti di ogni successivo proprietario, possessore
o detentore a qualsiasi titolo.
3. Le dichiarazioni adottate dalle regioni a
norma dell’articolo 6, comma 4,
sono trasmesse al Ministero.
Articolo 9
Accertamento dell'esistenza di beni archivistici
(Decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, art. 37, commi 1 e 2)
1. I privati proprietari, possessori o detentori a qualsiasi
titolo di archivi dei quali facciano parte documenti anteriori all’ultimo
settantennio sono tenuti, entro novanta giorni dall’acquisizione, a farne denuncia
al soprintendente archivistico.
2. Il soprintendente archivistico accerta d’ufficio
l’esistenza di archivi o di singoli documenti, anche di data più recente, dei
quali siano proprietari, possessori o detentori, a qualsiasi titolo, i privati
e di cui sia presumibile il notevole interesse storico.