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Sezione III

Disposizioni generali e transitorie

 

Articolo 10

Ambito di applicazione

1.   Le disposizioni dei Capi seguenti di questo Titolo si applicano:

    a) alle cose e ai beni indicati nell’articolo 2, comma 1, lettera a), salvo il disposto del comma 2 del presente articolo;

    b) alle cose indicate nell’articolo 2, comma 1, lettere b) e c), dichiarate a norma dell’articolo 6, comma 2;

   c) ai beni archivistici;

    d) ai beni librari.

2.   Le disposizioni del  Capo II, sezioni  I e II,  e del Capo III, sezioni  I e II, di questo Titolo si applicano alle cose indicate nell’articolo 2, comma 1, lettera a) di proprietà privata, nonché ai beni indicati nell’articolo 2, comma 4, lettera c), solo se sia intervenuta la notifica della dichiarazione prevista dall’articolo 6.

Articolo 11

Coordinamento con funzioni e competenze di regioni ed enti locali

1.   Restano ferme:

    a)  le competenze attribuite in tutte le materie disciplinate da questo Testo Unico alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e Bolzano dai rispettivi statuti e  dalle relative norme di attuazione;

    b) le funzioni attribuite alle regioni a statuto ordinario dal  decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 3;

    c)  le funzioni e le competenze attribuite alle regioni e agli enti locali dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

 

Articolo 12

Regolamento

(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 73;decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, art. 73)

1.  Con decreto del Presidente della Repubblica, adottato a norma dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è emanato il regolamento per l’attuazione delle disposizioni di questo Titolo.

2.  Fino all’emanazione del regolamento previsto al comma 1 restano in vigore, in quanto applicabili, le disposizioni dei regolamenti approvati con regi decreti 2 ottobre 1911, n. 1163 e 30 gennaio 1913, n. 363 e ogni altra disposizione regolamentare attinente alle norme contenute in questo Titolo.

3.  In questo Titolo si intende per “regolamento” il provvedimento emanato a norma  del comma 1.

 

Articolo 13

Notificazioni effettuate a norma della legislazione precedente

(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 71)

1.  Nel termine stabilito dal regolamento, il Ministero procede alla dichiarazione di bene culturale nei confronti dei beni immobili indicati nell’articolo 2 per i quali non siano state rinnovate e trascritte le notifiche precedentemente effettuate a norma delle leggi 20 giugno 1909, n. 364 e 11 giugno 1922, n. 778.

2.   Le notifiche indicate al comma 1 restano comunque valide, agli effetti di questo Titolo, fino alla scadenza del termine prescritto dallo stesso  comma 1.

3.   Le notificazioni eseguite a norma degli articoli 2, 3 e 5 della legge 1 giugno 1939, n. 1089 e le dichiarazioni adottate a norma dell’articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n.1409 conservano piena efficacia.

 

Articolo 14

Raccolte ex-fidecommissarie

(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 72)

1.  Restano salve le disposizioni relative alle raccolte artistiche ex-fidecommissarie, impartite con legge 28 giugno 1871, n. 286, legge 8 luglio 1883, n. 1461, regio decreto 23 novembre 1891, n. 653 e legge 7 febbraio 1892, n. 31.

 

Articolo 15

Vigilanza e cooperazione

(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art.6; decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 3,

art. 9, comma 1, lettera a; decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, artt. 148-155)

 

1.   La vigilanza sui beni culturali compete al Ministero e, per quanto concerne i beni oggetto di delega di funzioni amministrative, anche alle regioni.

2.   Il Ministero esercita la vigilanza anche con la cooperazione delle regioni.

3.   Il Ministero e le regioni cooperano altresì all’impostazione e alla definizione delle modalità d’attuazione, anche in collaborazione con le università, di programmi concernenti studi, ricerche ed iniziative scientifiche in tema di catalogazione, inventariazione e restauro.

 

Articolo 16

Catalogazione

(Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, art. 149, comma 4, lettera e)

1. Il Ministero assicura la catalogazione dei beni culturali per il censimento del patrimonio storico ed artistico nazionale.

2.  Le regioni, le province e i comuni curano la catalogazione dei beni culturali loro appartenenti e, informatone il Ministero, degli altri beni culturali presenti sul proprio territorio. I dati affluiscono al catalogo nazionale dei beni culturali.

3. La catalogazione è effettuata secondo le procedure e con le modalità stabilite dal regolamento, previa definizione, con la cooperazione delle regioni, di metodologie comuni per la raccolta e l’elaborazione dei dati a livello nazionale e la integrazione in rete delle banche dati regionali o locali.

4.  I dati concernenti le dichiarazioni a norma dell’articolo 6 e gli elenchi previsti dall’articolo 5 affluiscono nella catalogazione e sono trattati separatamente dagli altri; la loro consultabilità è disciplinata in modo da garantire la sicurezza dei beni e la tutela della riservatezza .

 

Articolo 17

Funzione consultiva

(Decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, art. 8)

1.  I comitati di settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali sono facoltativamente consultati in relazione ai provvedimenti di tutela e di valorizzazione previsti da questo Titolo che investono problemi di speciale importanza.

2.   Il parere dei comitati indicati al comma 1 è obbligatorio per i provvedimenti che comportano spese superiori alle soglie stabilite con decreto del Ministro, udito il Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali.

 

Articolo 18

Provvedimenti legislativi particolari

(Decreto del Presidente della Repubblica  20 settembre 1973, n. 791)

1.  Sono fatte salve le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 791 per gli interventi di restauro e di risanamento conservativo in Venezia insulare, nelle isole della laguna e nel centro storico di Chioggia, ed ogni altra disposizione di legge speciale avente ad oggetto singole città, complessi architettonici, siti od aree di interesse storico, artistico od archeologico.

 

Articolo 19

Beni culturali di interesse religioso

(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 8)

1.   Quando si tratti di beni culturali di interesse religioso appartenenti ad enti ed istituzioni della Chiesa Cattolica o di altre confessioni religiose, il Ministero e, per quanto di competenza, le regioni provvedono, relativamente alle esigenze del culto, d’accordo con le rispettive autorità.

2.   Si osservano, altresì, le disposizioni stabilite dalle intese concluse a norma dell’articolo 12 dell’Accordo di modificazione del Concordato lateranense firmato il 18 febbraio 1984, ratificato e reso esecutivo con legge 25 marzo 1985, n. 121, ovvero dalle leggi emanate sulla base delle intese sottoscritte, a norma dell’articolo 8, comma 3, della Costituzione, con le confessioni religiose diverse dalla cattolica.

 

Articolo 20

Convenzioni internazionali

1.   L’attività di tutela e valorizzazione dei beni culturali si conforma ai principi di cooperazione tra Stati, anche nell’ambito di organizzazioni internazionali, stabiliti dalle convenzioni rese esecutive in Italia  in materia di protezione del patrimonio culturale mondiale e dei patrimoni  nazionali.

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