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Capo II

Conservazione

Sezione I

Controlli

Articolo 21

Obblighi di conservazione

(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, artt. 5, comma 2; 11, commi 1 e 2;12, comma 1; decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, artt. 38,lett. g e 42, comma 1; decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 3, art. 9, comma 1, lett. a)

1.  I beni culturali non possono essere demoliti o modificati senza l’autorizzazione del Ministero.

2.   Essi non possono essere adibiti ad usi non compatibili con il loro carattere storico od artistico oppure tali da creare pregiudizio alla loro conservazione o integrità.

3.   Le collezioni non possono, per qualsiasi titolo, essere smembrate senza l’autorizzazione prescritta al comma 1.

4.   Gli archivi non possono essere smembrati, a qualsiasi titolo, e devono essere conservati nella loro organicità. Il trasferimento di complessi organici di documentazione di archivi di persone giuridiche a soggetti diversi dal proprietario, possessore o detentore è subordinato ad autorizzazione del soprintendente.

5.   Lo scarto di documenti degli archivi di enti pubblici e degli archivi privati di notevole interesse storico è subordinato ad autorizzazione del soprintendente archivistico.

 

Articolo 22

Collocazione

(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, artt. 11, commi 1 e 3; 12, comma 2)

1.    I beni culturali non possono essere rimossi senza l’autorizzazione del Ministero.

2.  I beni appartenenti agli enti contemplati dall’articolo 5 sono fissati al luogo di loro destinazione nel modo indicato dalla soprintendenza.

3.  Nel caso in cui il trasporto di beni mobili appartenenti a privati, dichiarati a norma dell’articolo 6, avvenga in dipendenza del cambiamento di dimora del detentore, questi ne dà notizia alla soprintendenza, la quale può prescrivere le misure che ritenga necessarie perché i beni medesimi non subiscano danno.

4.    Le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano agli archivi correnti degli enti pubblici e degli organi amministrativi e giudiziari dello Stato.

 

Articolo 23

Approvazione dei progetti di opere

(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 18, comma 1; decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, art. 38, comma 1, lettera d)

1.    I proprietari, possessori o detentori, a qualsiasi titolo, dei beni culturali indicati all’articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c) hanno l’obbligo di sottoporre alla soprintendenza i progetti delle opere di qualunque genere che intendano eseguire, al fine di ottenerne la preventiva approvazione.

2.    Il provvedimento di approvazione sostituisce l’autorizzazione prevista all’articolo 21.

 

 

Articolo 24

Interventi di edilizia

(Legge 15 maggio 1997, n.127, art. 12, comma 5)

1.    L’approvazione prevista dall’articolo 23 relativa ad interventi in materia di edilizia pubblica e privata è rilasciata entro il termine di novanta giorni dalla presentazione della richiesta, restando comunque impregiudicato quanto disposto dagli articoli 25 e 26.

2.   Qualora la soprintendenza chieda chiarimenti o elementi integrativi di giudizio, il termine indicato al comma 1 è sospeso fino al ricevimento della documentazione.

3.  Ove la soprintendenza proceda ad accertamenti di natura tecnica, dandone preventiva comunicazione al richiedente, il termine è sospeso fino all’acquisizione delle risultanze degli accertamenti d’ufficio e comunque non oltre trenta giorni. Decorso tale termine, previa diffida a provvedere nei successivi trenta giorni, le richieste di approvazione si intendono accolte.

 

Articolo 25

Conferenza di servizi

(Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 81; legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 2, comma 14; decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383, art. 3; legge 7 agosto 1990, n. 241, artt. 14, 14-bis,14-ter, 14-quater come modificati ed introdotti dalla legge 15 maggio 1997, n.127, art. 17)

1.    Nei procedimenti relativi ad opere pubbliche incidenti su beni culturali assoggettati alle disposizioni di questo Titolo, ove si ricorra alla conferenza di servizi, l’approvazione prevista dall’articolo 23 è rilasciata in quella sede dal Ministero con dichiarazione motivata, acquisita al verbale della conferenza, contenente le eventuali  prescrizioni al progetto.

2.  Qualora il Ministero esprima motivato dissenso l’amministrazione procedente può richiedere, purché non vi sia stata una precedente valutazione di impatto ambientale negativa,, la determinazione di conclusione del procedimento al Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.

3.  L’amministrazione che provvede all’esecuzione dei lavori informa il Ministero dell’adempimento delle condizioni dell’approvazione.

 

Articolo 26

Valutazione di impatto ambientale

(Legge 8 luglio 1986, n. 349, art. 6; legge 1 giugno 1939,  n. 1089, art. 20)

1.  Per i progetti di opere comunque soggetti a valutazione di impatto ambientale a norma dell’articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, l’approvazione prevista dall’articolo 23 è rilasciata da parte del Ministero in sede di concerto  sulla compatibilità ambientale, sulla base del progetto definitivo da presentarsi ai fini della valutazione di impatto ambientale medesima.

2.   Qualora dall’esame del progetto effettuato a norma  del comma 1 risulti che l’opera non è in alcun modo compatibile con le esigenze conservative del bene culturale sul quale essa è destinata ad incidere il Ministero si pronuncia negativamente, dandone comunicazione al Ministero dell’ambiente. In tal caso, ovvero qualora vi sia una valutazione contraria del progetto da parte del Ministero dell’ambiente, la procedura di valutazione di impatto ambientale si considera conclusa negativamente.

3.   Se nel corso dei lavori risultino comportamenti contrastanti con l’approvazione, tali da porre in pericolo l’integrità degli immobili soggetti a tutela, il Ministero ordina la sospensione dei lavori.

 

Articolo 27

Lavori provvisori urgenti

(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 19)

1.   Nel caso di assoluta urgenza possono essere eseguiti i lavori provvisori indispensabili per evitare danni notevoli al bene tutelato, purché ne sia data immediata comunicazione alla soprintendenza, alla quale sono inviati nel più breve tempo i progetti dei lavori definitivi per l’approvazione.

 

Articolo 28

Sospensione dei lavori

(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art 20)

1.  Il soprintendente può ordinare la sospensione dei lavori iniziati contro il disposto degli articoli 23, 26 e 27 ovvero condotti in difformità dall’approvazione .

2.   La stessa facoltà spetta al soprintendente per i lavori relativi alle cose indicate nell’articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c), anche quando non sia intervenuta la dichiarazione  a norma dell’articolo 6.

3.   Nel caso previsto al comma 2 l’avvio del procedimento di dichiarazione è comunicato non oltre trenta giorni dall’ordine di sospensione: se entro tale termine non è effettuata la comunicazione, l’ordine di sospensione si intende revocato.

 

Articolo 29

Vigilanza sui beni culturali

(decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,  artt. 148-155)

1.   I beni culturali di proprietà dello Stato sono sottoposti alla vigilanza del Ministero per quanto riguarda la loro conservazione, da chiunque siano tenuti in uso o in consegna.

2.     Per l’applicazione degli articoli 21, 22 e 23 nei riguardi delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici territoriali, il Ministero può procedere mediante accordi ed intese.

 

Articolo 30

Vigilanza  sugli archivi delle amministrazioni statali e versamenti agli Archivi di Stato

(Decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n.1409 artt. 23, 24, 25, 27, 32; decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1478, art. 47;decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1975, n. 854, artt. 1 e 3)

1.   Gli organi giudiziari e amministrativi dello Stato versano all’archivio centrale dello Stato e agli archivi di Stato i documenti relativi agli affari esauriti da oltre quarant’anni, unitamente agli strumenti che ne garantiscono la consultazione. Le liste di leva e di estrazione sono versate settant’anni dopo l’anno di nascita della classe cui si riferiscono. Gli archivi notarili versano gli atti notarili ricevuti dai notai che cessarono l’esercizio professionale anteriormente all’ultimo centennio.

2.   Il soprintendente all’archivio centrale dello Stato e i direttori degli archivi di Stato possono accettare versamenti di documenti più recenti, quando vi sia pericolo di dispersione o di danneggiamento.

3.   Nessun versamento può essere ricevuto se non sono state effettuate le operazioni di scarto. Le spese per il versamento sono a carico delle amministrazioni versanti.

4.   Gli archivi degli uffici statali soppressi e degli enti pubblici estinti sono versati all’archivio centrale dello Stato e agli archivi di Stato, a meno che non se ne renda necessario il trasferimento, in tutto o in parte, ad altri enti.

5.  Presso gli organi indicati nel comma 1 sono istituite commissioni, delle quali fanno parte rappresentanti del Ministero e del Ministero dell’interno, con il compito di vigilare sulla corretta tenuta degli archivi correnti e di deposito, di collaborare alla definizione dei criteri di organizzazione, gestione e conservazione dei documenti, di proporre gli scarti di cui al comma 3, di curare i versamenti previsti al comma 1, di identificare gli atti di natura riservata. La composizione e il funzionamento delle commissioni sono disciplinati con regolamento. Gli scarti sono autorizzati dal Ministero.

6.   Le disposizioni del presente articolo non si applicano al Ministero per gli affari esteri; non si applicano altresì agli stati maggiori dell’esercito, della marina e dell’aeronautica per quanto attiene la documentazione di carattere militare e operativo.

 

Articolo 31

Archivi storici di organi costituzionali

(Legge 3 febbraio 1971, n.147; legge 13 novembre 1997, n. 395)

1.  La Presidenza della Repubblica conserva i suoi atti presso il proprio archivio storico, secondo le determinazioni assunte dal Presidente della Repubblica, con proprio decreto, su proposta del Segretario generale della Presidenza della Repubblica. Con lo stesso decreto sono stabilite le modalità di consultazione e di accesso agli atti conservati presso l'archivio storico della Presidenza della Repubblica.

2.   La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica conservano i loro atti presso il proprio archivio storico, secondo le determinazioni dei rispettivi uffici di presidenza.

3.  La Corte Costituzionale conserva i suoi atti presso il proprio archivio storico, secondo le disposizioni stabilite con regolamento adottato a norma dell’articolo 14 della legge 11 marzo 1953, n. 87, come sostituito dall’articolo 4 della legge 18 marzo 1958, n. 265.

 

Articolo 32  

Ispezione

(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art 9; decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, art. 38, comma 1, lettera i)

1.   I soprintendenti possono in ogni tempo, in seguito a preavviso, procedere ad ispezioni per accertare l’esistenza e lo stato di conservazione e di custodia dei beni culturali.

 

Articolo 33

Controllo sui beni librari

(Decreto del Presidente della Repubblica  14 gennaio 1972, n. 3, art. 9, comma 1, lettera a)

1.   I controlli conservativi previsti dalle disposizioni della presente sezione che riguardano i beni indicati all’articolo 2, comma 2, lettera c) sono esercitati dalla Regione competente per territorio. In caso di inerzia della Regione, il Ministero procede a norma dell’art. 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 3.

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