- -STATUTO-
- della Associazione
- «Associazione Toscana di Studi
Mineralogici»
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- Articolo 1 – Si è costituita oggi martedì 2 Settembre 2003 a
Pontassieve, in provincia di Firenze, ad opera di Margherita Amicucci,
Stefano Bartolozzi e Francesco Innocenti una Associazione culturale e
scientifica denominata «Associazione Toscana di Studi Mineralogici».
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- Articolo 2 – La «Associazione Toscana di Studi
Mineralogici» si propone lo studio e la divulgazione della
Mineralogia e degli aspetti culturali legati ad essa anche in collaborazione
con gli Enti preposti alla ricerca scientifica e con Associazioni similari.
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- Articolo 3 – La «Associazione Toscana di Studi
Mineralogici» è estranea a qualsiasi tendenza politica e religiosa.
- E’ una Associazione autonoma, senza scopo di lucro e senza distribuzione
di utili in qualsiasi forma.
- Potrà ricevere contributi, a titolo di donazioni, e di legato
testamentario sia dagli associati che da Enti o terze persone.
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- Articolo 4 – L’iscrizione alla «Associazione Toscana di
Studi Mineralogici» è libera a tutte le persone che accettano
integralmente i principi del presente Statuto, di cui ricevono copia al
momento dell’iscrizione, ed avverrà con semplice firma sul Libro degli
Associati unita al versamento della eventuale quota annua di associazione la
quale verrà stabilita anno per anno dall’Assemblea degli Associati.
- La quota è personale e non è trasferibile ad altri.
- L’iscrizione di minorenni dovrà avvenire mediante la firma anche della
persona che ne ha la rappresentanza legale.
- L’iscrizione entro il 30 Settembre ha effetto per il residuo anno
sociale in corso.
- L’iscrizione nell’ultimo trimestre dell’anno ha effetto per l’anno
successivo.
- La cancellazione dal Libro degli Associati avverrà per recesso
dell’interessato, decesso oppure per grave o gravi inosservanze alle norme
del presente Statuto accertate in sede di riunione ordinaria o straordinaria
della Assemblea degli Associati.
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- Articolo 5 – L’Assemblea degli Associati è l’organo deliberante.
- L’assemblea ordinaria annuale, senza ulteriore convocazione degli
associati, è fissata ogni anno, e salvo diversa tempestiva comunicazione,
presso la Sede Sociale della «Associazione Toscana di Studi
Mineralogici», alle ore 21:30 del 1° giovedì di Febbraio, per
deliberare:
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a)
relazione sull’attività svolta nell’anno precedente;
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b)
approvazione del bilancio e rendiconto economico dell’anno solare
precedente;
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c)
elezione, ogni triennio, dei componenti il Consiglio della
Associazione;
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d)
programma delle attività per il nuovo anno.
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- Assemblee straordinarie potranno essere convocate, anche in sedi diverse,
su iniziativa del Consiglio o su richiesta di almeno la metà più uno degli
Associati; in questo caso, a cura del Presidente, dovrà essere diramato almeno
dieci giorni prima avviso di convocazione a tutti gli associati con l’ordine
del giorno.
- L’Assemblea è presieduta dal Presidente, o, in assenza di questi, dal
Segretario, e subordinatamente dal Tesoriere: l’assemblea provvede alla nomina
di un suo Segretario.
- Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti, qualunque sia il numero
degli associati presenti durante l’assemblea.
- Le elezioni avverranno con voto segreto e scrutinio palese.
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- Le modifiche statutarie dovranno essere deliberate con la maggioranza di
due terzi degli associati, è comunque esclusa qualsiasi modifica statutaria
agli articoli 2 – 3 – 4 – 11 – 12.
- Per tutte le deliberazioni che comportino spese, dovranno essere precisate
le fonti di finanziamento.
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- Articolo 6 – Il Consiglio della «Associazione Toscana di
Studi Mineralogici» è composto da:
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a)
un Presidente che rappresenta la Associazione presso i terzi, anche in
sede giudiziaria, e presso le Associazioni similari, coordina e presiede le
riunioni di Consiglio, vigila sull’osservanza dello Statuto.
- A lui potranno essere delegati tutti o in
parte i poteri del Consiglio, potrà compiere le operazioni finanziarie
necessarie per la normale attività della Associazione, potrà rilasciare
deleghe e procure speciali. Il presidente può esser revocato dalla
carica prima della scadenza naturale del suo mandato con il voto della
maggioranza dei 2/3 dei soci iscritti.
- Carica ricoperta pro tempore da Francesco Innocenti fino alla prima
riunione della Assemblea degli Associati secondo le modalità espresse
nell’articolo 5 del presente Statuto.
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b)
Un Segretario che tiene e cura i verbali delle riunioni dell’Assemblea
e del Consiglio, il Libro degli Associati, il Giornale di tutte le attività
svolte dalla Associazione ed il Registro degli Atti della Associazione.
- Carica ricoperta pro tempore da Stefano
Bartolozzi fino alla prima riunione della Assemblea degli Associati secondo le
modalità espresse nell’articolo 5 del presente Statuto.
-
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c)
Un Tesoriere, responsabile della contabilità della parte finanziaria
della Associazione.
- Carica ricoperta pro tempore da Margherita
Amicucci fino alla prima riunione della Assemblea degli Associati secondo le
modalità espresse nell’articolo 5 del presente Statuto.
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- Le cariche ai punti a), b) e c) risultano elette ogni triennio
dall’Assemblea degli Associati a maggioranza semplice, con votazione segreta e
scrutinio palese. Oltre a tali persone, potranno fare parte del Consiglio gli
eventuali responsabili incaricati delle varie attività settoriali della
Associazione, designati annualmente per cooptazione a tali cariche dai tre
Consiglieri nella prima riunione dell’anno di riferimento. La cooptazione
dovrà scaturire dall’unanimità dei tre consiglieri eletti.
- Se nel corso del triennio viene a mancare uno dei Consiglieri eletti, il
Consiglio provvede alla sua sostituzione con un altro associato con
deliberazione presa a maggioranza di due terzi.
- I nominati restano in carica sino alla prima assemblea ordinaria nella
quale è previsto il rinnovo delle cariche sociali.
- I Consiglieri possono essere rieletti.
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- Articolo 7 – Il Consiglio della Associazione determina e delibera
sulle attività da svolgere.
- Le decisioni sono prese a maggioranza semplice e con voto palese dei
presenti alle riunioni di Consiglio, in caso di parità il voto del Presidente
determina la maggioranza.
- Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della metà
più uno degli incaricati delle attività ed almeno uno dei tre componenti il
Consiglio.
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- Articolo 8 – La «Associazione Toscana di Studi Mineralogici»
terrà riunioni periodiche durante le quali, pur non rivestendo queste ultime
carattere assembleare, potrà formulare programmi di attuazione rientranti
negli scopi associativi, purchè non in contrasto con le norme statutarie.
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- Articolo 9 – L’esercizio sociale chiude al 31 Dicembre di ogni
anno, il primo esercizio al 31 Dicembre 2003.
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- Articolo 10 – In caso di scioglimento della «Associazione
Toscana di Studi Mineralogici» il patrimonio residuo, dopo la liquidazione
dei crediti e l’estinzione delle obbligazioni, sarà devoluto gratuitamente ad
una Istituzione pubblica che provvederà alla sua tutela e conservazione. In
ogni caso tale patrimonio sarà devoluto a fini di utilità sociale.
- Lo scioglimento dell’associazione potrà
avvenire per decisione unanime degli associati, o in caso di mancanza di
associati.
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- Articolo 11 – La «Associazione Toscana di Studi Mineralogici»
ed i singoli soci non potranno percepire alcun utile commerciale dalle
attività di ricerca svolte in collaborazione con gli Enti preposti alla
ricerca scientifica. Nessun membro potrà avvalersi della appartenenza alla
Associazione per fini di lucro o di interesse personale. Eventuali avanzi di
gestione saranno reinvestiti nella realizzazione delle attività istituzionali
previste in questo statuto.
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- Articolo 12 – Il simbolo della «Associazione Toscana di Studi
Mineralogici» è un cristallo esagonale stilizzato sormontato da un
albero con tre fronde, anch’esse stilizzate, racchiuso in un ottagono
irregolare allungato in senso verticale sul cui contorno vi è riportata la
scritta “ASSOCIAZIONE TOSCANA DI STUDI MINERALOGICI”.
- Il tratto è verde in campo bianco.
- Viene scelto il verde come colore sociale.
- Simbolo della Associazione e sua denominazione non potranno essere
utilizzati al di fuori delle attività della stessa e non potranno
rappresentare i singoli soci.
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- Articolo 13 – Viene istituito un Registro degli Atti della
«Associazione Toscana di Studi Mineralogici», dove verranno registrate
e conservate le comunicazioni e la corrispondenza interna e/o esterna con
Enti, Associazioni similari e singoli.
- Le comunicazioni dovranno essere approvate in sede di Consiglio e messe
agli atti.
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- Articolo 14 – Gli associati si distinguono in:
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a)
Soci Fondatori,
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b)
Soci Ordinari,
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c)
Soci Sostenitori,
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d)
Soci Onorari.
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- La nomina dei Soci Sostenitori e dei Soci Onorari viene decisa dal
Consiglio.
- La nomina a Socio Onorario comporta l’esenzione a vita del pagamento della
quota sociale.
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- Articolo 15 – Per quanto non previsto dal presente Statuto si
applicano le disposizioni di Legge del Codice Civile.
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