Community
 
Aggiungi lista preferiti Aggiungi lista nera Invia ad un amico
------------------
Crea
Profilo
Blog
Video
Sito
Foto
Amici
   
 
 
Home Atto Costitutivo Statuto Regolamento Simbolo

-STATUTO-

 

della Associazione

 

«Associazione Toscana di Studi Mineralogici»

 

 
Articolo 1 – Si è costituita oggi martedì 2 Settembre 2003 a Pontassieve, in provincia di Firenze, ad opera di Margherita Amicucci, Stefano Bartolozzi e Francesco Innocenti una Associazione culturale e scientifica denominata «Associazione Toscana di Studi Mineralogici».
 
Articolo 2 – La «Associazione Toscana di Studi Mineralogici» si propone lo studio e la divulgazione della Mineralogia e degli aspetti culturali legati ad essa anche in collaborazione con gli Enti preposti alla ricerca scientifica e con Associazioni similari.
 
Articolo 3 – La «Associazione Toscana di Studi Mineralogici» è estranea a qualsiasi tendenza politica e religiosa.
E’ una Associazione autonoma, senza scopo di lucro e senza distribuzione di utili in qualsiasi forma.
Potrà ricevere contributi, a titolo di  donazioni, e di legato testamentario sia dagli associati che da Enti o terze persone.
 
Articolo 4 – L’iscrizione alla «Associazione Toscana di Studi Mineralogici» è libera a tutte le persone che accettano integralmente i principi del presente Statuto, di cui ricevono copia al momento dell’iscrizione, ed avverrà con semplice firma sul Libro degli Associati unita al versamento della eventuale quota annua di associazione la quale verrà stabilita anno per anno dall’Assemblea degli Associati.
La quota è personale e non è trasferibile ad altri.
L’iscrizione di minorenni dovrà avvenire mediante la firma anche della persona che ne ha la rappresentanza legale.
L’iscrizione entro il 30 Settembre ha effetto per il residuo anno sociale in corso.
L’iscrizione nell’ultimo trimestre dell’anno ha effetto per l’anno successivo.
La cancellazione dal Libro degli Associati avverrà per recesso dell’interessato, decesso oppure per grave o gravi inosservanze alle norme del presente Statuto accertate in sede di riunione ordinaria o straordinaria della Assemblea degli Associati.
 
Articolo 5 – L’Assemblea degli Associati è l’organo deliberante.
L’assemblea ordinaria annuale, senza ulteriore convocazione degli associati, è fissata ogni anno, e salvo diversa tempestiva comunicazione, presso la Sede Sociale della «Associazione Toscana di Studi Mineralogici», alle ore 21:30 del 1° giovedì di Febbraio, per deliberare:
 
a)      relazione sull’attività svolta nell’anno precedente;
 
b)      approvazione del bilancio e rendiconto economico dell’anno solare precedente;
 
c)      elezione, ogni triennio, dei componenti il Consiglio della Associazione;
 
d)      programma delle attività per il nuovo anno.
 
Assemblee straordinarie potranno essere convocate, anche in sedi diverse, su iniziativa del Consiglio o su richiesta di almeno la metà più uno degli Associati; in questo caso, a cura del Presidente, dovrà essere diramato almeno dieci giorni prima avviso di convocazione a tutti gli associati con l’ordine del giorno.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente, o, in assenza di questi, dal Segretario, e subordinatamente dal Tesoriere: l’assemblea provvede alla nomina di un suo Segretario.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti, qualunque sia il numero degli associati presenti durante l’assemblea.
Le elezioni avverranno con voto segreto e scrutinio palese.
 
Le modifiche statutarie dovranno essere deliberate con la maggioranza di due terzi degli associati, è comunque esclusa qualsiasi modifica statutaria agli articoli 2 – 3 – 4 – 11 – 12.
Per tutte le deliberazioni che comportino spese, dovranno essere precisate le fonti di finanziamento.
 
Articolo 6 – Il Consiglio della «Associazione Toscana di Studi Mineralogici» è composto da:
 
a)      un Presidente che rappresenta la Associazione presso i terzi, anche in sede giudiziaria, e presso le Associazioni similari, coordina e presiede le riunioni di Consiglio, vigila sull’osservanza dello Statuto.
A lui potranno essere delegati tutti o in parte i poteri del Consiglio, potrà compiere le operazioni finanziarie necessarie per la normale attività della Associazione, potrà rilasciare deleghe e procure speciali. Il presidente può esser revocato dalla carica prima della scadenza naturale del suo mandato con il  voto della maggioranza dei 2/3 dei soci iscritti.
Carica ricoperta pro tempore da Francesco Innocenti fino alla prima riunione della Assemblea degli Associati secondo le modalità espresse nell’articolo 5 del presente Statuto.
 
b)      Un Segretario che tiene e cura i verbali delle riunioni dell’Assemblea e del Consiglio, il Libro degli Associati, il Giornale di tutte le attività svolte dalla Associazione ed il Registro degli Atti della Associazione.
Carica ricoperta pro tempore da Stefano Bartolozzi fino alla prima riunione della Assemblea degli Associati secondo le modalità espresse nell’articolo 5 del presente Statuto.
 
c)      Un Tesoriere, responsabile della contabilità della parte finanziaria della Associazione.
Carica ricoperta pro tempore da Margherita Amicucci fino alla prima riunione della Assemblea degli Associati secondo le modalità espresse nell’articolo 5 del presente Statuto.
 
Le cariche ai punti a), b) e c) risultano elette ogni triennio dall’Assemblea degli Associati a maggioranza semplice, con votazione segreta e scrutinio palese. Oltre a tali persone, potranno fare parte del Consiglio gli eventuali responsabili incaricati delle varie attività settoriali della Associazione, designati annualmente per cooptazione a tali cariche dai tre Consiglieri nella prima riunione dell’anno di riferimento. La cooptazione dovrà scaturire dall’unanimità dei tre consiglieri eletti.
Se nel corso del triennio viene a mancare uno dei Consiglieri eletti, il Consiglio provvede alla sua sostituzione con un altro associato con deliberazione presa a maggioranza di due terzi.
I nominati restano in carica sino alla prima assemblea ordinaria nella quale è previsto il rinnovo delle cariche sociali.
I Consiglieri possono essere rieletti.
 
Articolo 7 – Il Consiglio della Associazione determina e delibera sulle attività da svolgere.
Le decisioni sono prese a maggioranza semplice e con voto palese dei presenti alle riunioni di Consiglio, in caso di parità il voto del Presidente determina la maggioranza.
Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della metà più uno degli incaricati delle attività ed almeno uno dei tre componenti il Consiglio.
 
Articolo 8 – La «Associazione Toscana di Studi Mineralogici» terrà riunioni periodiche durante le quali, pur non rivestendo queste ultime carattere assembleare, potrà formulare programmi di attuazione rientranti negli scopi associativi, purchè non in contrasto con le norme statutarie.
 
Articolo 9 – L’esercizio sociale chiude al 31 Dicembre di ogni anno, il primo esercizio al 31 Dicembre 2003.
 
Articolo 10 – In caso di scioglimento della «Associazione Toscana di Studi Mineralogici» il patrimonio residuo, dopo la liquidazione dei crediti e l’estinzione delle obbligazioni, sarà devoluto gratuitamente ad una Istituzione pubblica che provvederà alla sua tutela e conservazione. In ogni caso tale patrimonio sarà devoluto a fini di utilità sociale.
Lo scioglimento dell’associazione potrà avvenire per decisione unanime degli associati, o in caso di mancanza di associati.
 
Articolo 11 – La «Associazione Toscana di Studi Mineralogici» ed i singoli soci non potranno percepire alcun utile commerciale dalle attività di ricerca svolte in collaborazione con gli Enti preposti alla ricerca scientifica. Nessun membro potrà avvalersi della appartenenza alla Associazione per fini di lucro o di interesse personale. Eventuali avanzi di gestione saranno reinvestiti nella realizzazione delle attività istituzionali previste in questo statuto.
 
Articolo 12 – Il simbolo della «Associazione Toscana di Studi Mineralogici» è un cristallo esagonale stilizzato sormontato da un albero con tre fronde, anch’esse stilizzate, racchiuso in un ottagono irregolare allungato in senso verticale sul cui contorno vi è riportata la scritta “ASSOCIAZIONE TOSCANA DI STUDI MINERALOGICI”.
Il tratto è verde in campo bianco. 
Viene scelto il verde come colore sociale.
Simbolo della Associazione e sua denominazione non potranno essere utilizzati al di fuori delle attività della stessa e non potranno rappresentare i singoli soci.
 
Articolo 13 – Viene istituito un Registro degli Atti della «Associazione Toscana di Studi Mineralogici», dove verranno registrate e conservate le comunicazioni e la corrispondenza interna e/o esterna con Enti, Associazioni similari e singoli.
Le comunicazioni dovranno essere approvate in sede di Consiglio e messe agli atti.
 
Articolo 14 – Gli associati si distinguono in:
 
a)      Soci Fondatori,
 
b)      Soci Ordinari,
 
c)      Soci Sostenitori,
 
d)      Soci Onorari.
 
La nomina dei Soci Sostenitori e dei Soci Onorari viene decisa dal Consiglio.
La nomina a Socio Onorario comporta l’esenzione a vita del pagamento della quota sociale.
 
Articolo 15 – Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni di Legge del Codice Civile.
 

Home Atto Costitutivo Statuto Regolamento Simbolo