Art. 1. Campo di applicazione
Art. 2. Definizioni
Art. 3. Obblighi del committente o del
responsabile dei lavori
Art. 4. Obblighi del coordinatore per la
progettazione
Art. 5. Obblighi del coordinatore per
l'esecuzione dei lavori
Art. 6. Responsabilita' dei committenti e dei
responsabili dei lavori
Art. 7. Obblighi dei lavoratori autonomi
Art. 8. Misure generali di tutela
Art. 9. Obblighi dei datori di lavoro
Art. 10. Requisiti professionali del
coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l'esecuzione dei
lavori
Art. 11. Notifica preliminare
Art. 12. Piano di sicurezza e di coordinamento
Art. 13. Obblighi di trasmissione
Art. 14 Consultazione dei rappresentanti per la
sicurezza
Art. 15. Coordinamento della consultazione e
partecipazione dei lavoratori
Art. 16. Modalita' di attuazione della
valutazione del rumore
Art. 17. Modalita' attuative di particolari
obblighi
Art. 18. Aggiornamento degli allegati
Art. 19. Norme transitorie
Art. 20. Sanzioni relative agli obblighi dei
commitenti o dei responsabili dei lavori
Art. 21. Contravvenzioni commessedai
coordinatori
Art. 22. Sanzioni relative agli obblighi dei
datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti
Art. 23. Contravvenzioni commesse dai lavoratori
autonomi
Art. 23-bis. Estinzione delle contravvenzioni
Art. 24. Oneri
Art. 25. Entrata in vigore
ALLEGATO I - ELENCO DEI LAVORI EDILI O
DI INGEGNERIA CIVILE DI CUI ALL'ARTICOLO 2, LETTERA A).
ALLEGATO II - ELENCO DEI LAVORI
COMPORTANTI RISCHI PARTICOLARI PER LA SICUREZZA E LA SALUTE DEI
LAVORATORI DI CUI ALL'ARTICOLO 11, COMMA 1.
ALLEGATO III - CONTENUTO DELLA NOTIFICA
PRELIMINARE DI CUI ALL'ARTICOLO 11.
ALLEGATO IV - Prescrizioni di sicurezza
e di salute per i cantieri.
ALLEGATO V - CORSO DI FORMAZIONE PER LA
SICUREZZA DEL LAVORO NEL SETTORE EDILE.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 22 febbraio 1994, n. 146;
Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, ed in
particolare l'articolo 6, comma 3;
Vista la direttiva 92/57/CEE, del Consiglio del
24 giugno 1992, concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da
attuare nei cantieri temporanei o mobili (ottava direttiva particolare, ai
sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE);
Visto il decreto legislativo 19 settembre 1994,
n. 626
, cosė
come modificato dal decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio
dei Ministri, adottata nella riunione del 12 luglio 1996;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni
permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
Vista la deliberazione del Consiglio dei
Ministri, adottata nella riunione dell'8 agosto 1996;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei
Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con
i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro, della
sanita', dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'interno e per
la funzione pubblica e gli affari regionali;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1. Campo di applicazione
1. Il presente decreto legislativo prescrive
misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori nei
cantieri temporanei o mobili quali definiti all'articolo 2, comma 1, lettera
a).
2. Le disposizioni del decreto legislativo 19 settembre 1994, n.626, cosė
come modificato dal decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242, di seguito
denominato decreto legislativo n. 626/1994, e della vigente legislazione in
materia di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro si applicano al
settore di cui al comma 1, fatte salve le specifiche disposizioni contenute
nel presente decreto legislativo.
3. Le disposizioni del presente decreto non si
applicano:
a) ai lavori di prospezione, ricerca e
coltivazione delle sostanze minerali;
b) ai lavori svolti negli impianti connessi
alle attivita' minerarie esistenti entro il perimetro dei permessi di
ricerca, delle concessioni o delle autorizzazioni;
c) ai lavori svolti negli impianti che
costituiscono pertinenze della miniera ai sensi dell'articolo 23 del regio
decreto 29 luglio 1927, n. 1443, anche se ubicati fuori del perimetro delle
concessioni;
d) ai lavori di frantumazione, vagliatura,
squadratura e lizzatura dei prodotti delle cave ed alle operazioni di
caricamento di tali prodotti dai piazzali;
e) alle attivita' di prospezione, ricerca,
coltivazione e stoccaggio degli idrocarburi liquidi e gassosi nel territorio
nazionale, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale e nelle
altre aree sottomarine comunque soggette ai poteri dello Stato.
e-bis) ai lavori svolti in mare;
e-ter) alle attivita' svolte in studi
teatrali, cinematografici, televisivi o in altri luoghi nei quali si
effettuino riprese, purche' tali attivita' non implichino l'allestimento di
un cantiere temporaneo o mobile.
Art. 2. Definizioni
1. Agli effetti delle disposizioni di cui al
presente decreto si intendono per:
a) cantiere temporaneo o mobile, in appresso
denominato "cantiere" : qualunque luogo nel quale si effettuano lavori edili
o di ingegneria civile il cui elenco e' riportato all'allegato I;
b) committente: il soggetto per conto del
quale l'intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali
frazionamenti della sua realizzazione. Nel caso di appalto di opera
pubblica, il committente e' il soggetto titolare del potere decisionale e di
spesa relativo alla gestione dell'appalto;
c) responsabile dei lavori: soggetto che puo'
essere incaricato dal committente ai fini della progettazione o della
esecuzione o del controllo dell'esecuzione dell'opera. Nel caso di appalto
di opera pubblica, il responsabile dei lavori e' il responsabile unico del
procedimento ai sensi dell'articolo 7 della legge 11 febbraio 1994, n. 109,
e successive modifiche;
d) lavoratore autonomo: persona fisica la cui
attivita' professionale concorre alla realizzazione dell'opera senza vincolo
di subordinazione;
e) coordinatore in materia di sicurezza e di
salute durante la progettazione dell'opera, di seguito denominato
coordinatore per la progettazione: soggetto incaricato, dal committente o
dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo
4;
f) coordinatore in materia di sicurezza e di
salute durante la realizzazione dell'opera, di seguito denominato
coordinatore per l'esecuzione dei lavori: soggetto, diverso dal datore di
lavoro dell'impresa esecutrice, incaricato, dal committente o dal
responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 5.
f-bis) uomini-giorno: entita' presunta del
cantiere rappresentata dalla somma delle giornate lavorative prestate dai
lavoratori, anche autonomi, previste per la realizzazione dell'opera;
f-ter) piano operativo di sicurezza: il
documento che il datore di lavoro dell'impresa esecutrice redige, in
riferimento al singolo cantiere interessato, ai sensi dell'articolo 4 del
decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e successive modifiche.
Art. 3. Obblighi del committente o del
responsabile dei lavori
1. Il committente o il responsabile dei
lavori, nella fase di progettazione dell'opera, ed in particolare al momento
delle scelte tecniche, nell'esecuzione del progetto e nell'organizzazione
delle operazioni di cantiere, si attiene ai principi e alle misure generali
di tutela di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 626 del 1994. Al
fine di permettere la pianificazione dell'esecuzione in condizioni di
sicurezza dei lavori o delle fasi di lavoro che si debbono svolgere
simultaneamente o successivamente tra loro, il committente o il responsabile
dei lavori prevede nel progetto la durata di tali lavori o fasi di lavoro.
2. Il committente o il responsabile dei
lavori, nella fase della progettazione dell'opera, valuta i documenti di cui
all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b).
3. Nei cantieri nei quali e' prevista la
presenza di piu' imprese, anche non contemporanea, il committente o il
responsabile dei lavori, contestualmente all'affidamento dell'incarico di
progettazione, designa il coordinatore per la progettazione in ognuno dei
seguenti casi:
a) nei cantieri la cui entita' presunta e'
pari o superiore a 200 uomini-giorno;
b) nei cantieri i cui lavori comportano i
rischi particolari elencati nell'allegato II.
4. Nei casi di cui al comma 3, il committente
o il responsabile dei lavori, prima dell'affidamento dei lavori, designa il
coordinatore per l'esecuzione dei lavori, che deve essere in possesso dei
requisiti di cui all'articolo 10.
4-bis. La disposizione di cui al comma 4 si
applica anche caso in cui, dopo l'affidamento dei lavori a un'unica impresa,
l'esecuzione dei lavori o di parte di essi sia affidata a una o piu'
imprese.
5. Il committente o il responsabile dei
lavori, qualora in possesso dei requisiti di cui all'articolo 10, puo'
svolgere le funzioni sia di coordinatore per la progettazione sia di
coordinatore per l'esecuzione dei lavori.
6. il committente o il responsabile dei lavori
comunica alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi il nominativo del
coordinatore per la progettazione e quello del coordinatore per l'esecuzione
dei lavori; tali nominativi debbono essere indicati nel cartello di
cantiere.
7. Il committente o il responsabile dei lavori
puo' sostituire in qualsiasi momento, anche personalmente se in possesso dei
requisiti di cui all'articolo 10, i soggetti designati in attuazione dei
commi 3 e 4.
8. Il committente o il responsabile dei lavori,
anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa:
a) verifica l'idoneita' tecnico-professionale
delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da
affidare, anche attraverso l'iscrizione alla camera di commercio, industria
e artigianato;
b) chiede alle imprese esecutrici una
dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata
dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale
della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione
infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonche' una dichiarazione
relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali
comparativamente piu' rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti.
Art. 4. Obblighi del coordinatore per la
progettazione
1. Durante la progettazione dell'opera e
comunque prima della richiesta di presentazione delle offerte, il
coordinatore per la progettazione:
a) redige il piano di sicurezza e di
coordinamento di cui all'articolo 12, comma 1;
b) predispone un fascicolo contenente le
informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi
cui sono esposti i lavoratori, tenendo conto delle specifiche norme di buona
tecnica e dell'allegato II al documento UE 26/05/93. Il fascicolo non e'
predisposto nel caso di lavori di manutenzione ordinaria di cui all'articolo
31, lettera a), della legge 5 agosto 1978, n. 457.
2. Il fascicolo di cui al comma 1, lettera b),
e' preso in considerazione all'atto di eventuali lavori successivi
sull'opera.
3. Con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio
e dell'artigianato, della sanita' e dei lavori pubblici, sentita la
commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e per
l'igiene del lavoro di cui all'articolo 393 del decreto del Presidente della
Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, come sostituito e modificato dal decreto
legislativo n. 626 del 1994, in seguito denominata "commissione prevenzione
infortuni", sono definiti i contenuti del fascicolo di cui al comma 1,
lettera b).
Art. 5. Obblighi del coordinatore per
l'esecuzione dei lavori
1. Durante la realizzazione dell'opera, il
coordinatore per l'esecuzione dei lavori provvede a:
a) verificare, con opportune azioni di
coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici
e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel
piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 12 e la corretta
applicazione delle relative procedure di lavoro;
b) verificare l'idoneita' del piano operativo
di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano
di sicurezza e coordinamento di cui all'articolo 12, assicurandone la
coerenza con quest'ultimo, e adeguare il piano di sicurezza e coordinamento
e il fascicolo di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), in relazione
all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando
le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in
cantiere, nonche' verificare che le imprese esecutrici adeguino, se
necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza;
c) organizzare tra i datori di lavoro, ivi
compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle
attivita' nonche' la loro reciproca informazione;
d) verificare l'attuazione di quanto previsto
negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento
tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della
sicurezza in cantiere;
e) segnalare al committente o al responsabile
dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori
autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli articoli 7, 8
e 9, e alle prescrizioni del piano di cui all'articolo 12 e proporre la
sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori
autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui il
committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in
merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore
per l'esecuzione provvede a dare comunicazione dell'inadempienza alla
azienda unita' sanitaria locale territorialmente competente e alla direzione
provinciale del lavoro;
f) sospendere in caso di pericolo grave e
imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla
verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.
1-bis. Nei casi di cui all'articolo 3, comma
4-bis, il coordinatore per l'esecuzione, oltre a svolgere i compiti di cui
al comma 1, redige il piano di sicurezza e di coordinamento e predispone il
fascicolo, di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b).
[2. Entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore del presente decreto legislativo, con decreto del Ministro del lavoro
e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, della sanita' e dei lavori pubblici, sentita
la commissione prevenzione infortuni e' emanato l'elenco delle inosservanze
da ritenersi gravi agli effetti dell'applicazione di quanto previsto al
comma 1, lettera e).]
[3. Fino all'emanazione del decreto di cui al
comma 2, la proposta di cui al comma 1, lettera e), e' comunque obbligatoria
in caso di reiterata inosservanza di norme la cui violazione e' punita con
la sanzione dell'arresto fino a sei mesi.]
Art. 6. Responsabilita' dei committenti e dei
responsabili dei lavori
1. Il committente e' esonerato dalle
responsabilita' connesse all'adempimento degli obblighi limitatamente
all'incarico conferito al responsabile dei lavori.
2. La designazione del coordinatore per la
progettazione e del coordinatore per l'esecuzione, non esonera il
committente o il responsabile dei lavori dalle responsabilita' connesse alla
verifica dell'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 4, comma 1, e
5, comma 1, lettera a).
Art. 7. Obblighi dei lavoratori autonomi
1. I lavoratori autonomi che esercitano
direttamente la propria attivita' nei cantieri:
a) utilizzano le attrezzature di lavoro in
conformita' alle disposizioni del titolo III del decreto legislativo n.
626/1994;
b) utilizzano i dispositivi di protezione
individuale conformemente a quanto previsto dal titolo IV del decreto
legislativo n. 626/1994;
c) si adeguano alle indicazioni fornite dal
coordinatore per l'esecuzione dei lavori, ai fini della sicurezza.
Art. 8. Misure generali di tutela
1. I datori di lavoro delle imprese
esecutrici, durante l'esecuzione dell'opera osservano le misure generali di
tutela di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 626 del 1994, e
curano, ciascuno per la parte di competenza, in particolare:
a) il mantenimento del cantiere in condizioni
ordinate e di soddisfacente salubrita';
b) la scelta dell'ubicazione di posti di
lavoro tenendo conto delle condizioni di accesso a tali posti, definendo vie
o zone di spostamento o di circolazione;
c) le condizioni di movimentazione dei vari
materiali;
d) la manutenzione, il controllo prima
dell'entrata in servizio e il controllo periodico degli impianti e dei
dispositivi al fine di eliminare i difetti che possono pregiudicare la
sicurezza e la salute dei lavoratori;
e) la delimitazione e l'allestimento delle
zone di stoccaggio e di deposito dei vari materiali, in particolare quando
si tratta di materie e di sostanze pericolose;
f) l'adeguamento, in funzione dell'evoluzione
del cantiere, della durata effettiva da attribuire ai vari tipi di lavoro o
fasi di lavoro;
g) la cooperazione tra datori di lavoro e
lavoratori autonomi;
h) le interazioni con le attivita' che
avvengono sul luogo, all'interno o in prossimita' del cantiere.
Art. 9. Obblighi dei datori di lavoro
1. I datori di lavoro delle imprese
esecutrici, anche nel caso in cui nel cantiere operi un'unica impresa, anche
familiare o con meno di dieci addetti:
a) adottano le misure conformi alle
prescrizioni di cui all'allegato IV;
b) curano le condizioni di rimozione dei
materiali pericolosi, previo, se del caso, coordinamento col committente o
il responsabile dei lavori;
c) curano che lo stoccaggio e l'evacuazione
dei detriti e delle macerie avvengano correttamente.
c-bis) redigono il piano operativo di
sicurezza di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f-ter);
2. L'accettazione da parte di ciascun datore
di lavoro delle imprese esecutrici del piano di sicurezza e di coordinamento
di cui all'articolo 12 e la redazione del piano operativo di sicurezza
costituiscono, limitatamente al singolo cantiere interessato, adempimento
alle disposizioni di cui all'articolo 4, commi 1, 2 e 7, e all'articolo 7,
comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 626 del 1994.
Art. 10. Requisiti professionali del
coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l'esecuzione dei
lavori
1. Il coordinatore per la progettazione e il
coordinatore per l'esecuzione dei lavori debbono essere in possesso dei
seguenti requisiti:
a) diploma di laurea in ingegneria,
architettura, geologia, scienze agrarie o scienze forestali, nonche'
attestazione da parte di datori di lavoro o committenti comprovante
l'espletamento di attivita' lavorativa nel settore delle costruzioni per
almeno un anno;
b) diploma universitario in ingegneria o
architettura nonche' attestazione da parte di datori di lavoro o committenti
comprovante l'espletamento di attivita' lavorative nel settore delle
costruzioni per almeno due anni;
c) diploma di geometra o perito industriale o
perito agrario o agrotecnico nonche' attestazione da parte di datori di
lavoro o committenti comprovante l'espletamento di attivita' lavorativa nel
settore delle costruzioni per almeno tre anni.
2. I soggetti di cui al comma 1, devono
essere, altresi', in possesso di attestato di frequenza a specifico corso in
materia di sicurezza organizzato dalle regioni, mediante le strutture
tecniche operanti nel settore della prevenzione e della formazione
professionale, o, in via alternativa, dall'ISPESL, dall'INAIL, dall'Istituto
italiano di medicina sociale, dai rispettivi ordini o collegi professionali,
dalle universita', dalle associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei
lavoratori o dagli organismi paritetici istituiti nel settore dell'edilizia.
3. Il contenuto e la durata dei corsi di cui
al comma 2 devono rispettare almeno le prescrizioni di cui all'allegato V.
4. L'attestato di cui comma 2 non e' richiesto
per i dipendenti in servizio presso pubbliche amministrazioni che esplicano
nell'ambito delle stesse amministrazioni le funzioni di coordinatore.
5. L'attestato di cui al comma 2 non e'
richiesto per coloro che, non piu' in servizio, abbiano svolto attivita'
tecnica in materia di sicurezza nelle costruzioni, per almeno cinque anni,
in qualita' di pubblici ufficiali o di incaricati di pubblico servizio e per
coloro che producano un certificato universitario attestante il superamento
di uno o piu' esami del corso o diploma di laurea, equipollenti ai fini
della preparazione conseguita col corso di cui all'allegato V o l'attestato
di partecipazione ad un corso di perfezionamento universitario con le
medesime caratteristiche di equipollenza.
6. Le spese connesse con l'espletamento dei
corsi di cui al comma 2 sono a totale carico dei partecipanti.
7. Le regioni determinano la misura degli
oneri per il funzionamento dei corsi di cui al comma 2, da esse organizzati,
da porsi a carico dei partecipanti.
Art. 11. Notifica preliminare
1. Il committente o il responsabile dei
lavori, prima dell'inizio dei lavori, trasmette all'azienda unita' sanitaria
locale e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti
la notifica preliminare elaborata conformemente all'allegato III nonche' gli
eventuali aggiornamenti nei seguenti casi:
a) cantieri di cui all'articolo 3, comma 3;
b) cantieri che, inizialmente non soggetti
all'obbligo di notifica, ricadono nelle categorie di cui alla lettera a) per
effetto di varianti sopravvenute in corso d'opera;
c) cantieri in cui opera un'unica impresa la
cui entita' presunta di lavoro non sia inferiore a duecento uomini-giorno.
2. Copia della notifica deve essere affissa in
maniera visibile presso il cantiere e custodita a disposizione dell'organo
di vigilanza territorialmente competente.
3. Gli organismi paritetici istituiti nel
settore delle costruzioni in attuazione dell'articolo 20 del decreto
legislativo n. 626/1994 hanno accesso ai dati relativi alle notifiche
preliminari presso gli organi di vigilanza.
Art. 12. Piano di sicurezza e di coordinamento
1. Il piano contiene l'individuazione,
l'analisi e la valutazione dei rischi, e le conseguenti procedure, gli
apprestamenti e le attrezzature atti a garantire, per tutta la durata dei
lavori, il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la
tutela della salute dei lavoratori, nonche' la stima dei relativi costi che
non sono soggetti al ribasso nelle offerte delle imprese esecutrici. Il
piano contiene altresi' le misure di prevenzione dei rischi risultanti dalla
eventuale presenza simultanea o successiva di piu' imprese o dei lavoratori
autonomi ed e' redatto anche al fine di prevedere, quando cio' risulti
necessario, l'utilizzazione di impianti comuni quali infrastrutture, mezzi
logistici e di protezione collettiva. Il piano e' costituito da una
relazione tecnica e prescrizioni correlate alla complessita' dell'opera da
realizzare ed alle eventuali fasi critiche del processo di costruzione. In
particolare il piano contiene, in relazione alla tipologia del cantiere
interessato, i seguenti elementi:
a) modalita' da seguire per la recinzione del
cantiere, gli accessi e le segnalazioni;
b) protezioni o misure di sicurezza contro i
possibili rischi provenienti dall'ambiente esterno;
c) servizi igienico-assistenziali;
d) protezioni o misure di sicurezza connesse
alla presenza nell'area del cantiere di linee aeree e condutture
sotterranee;
e) viabilita' principale di cantiere;
f) impianti di alimentazione e reti principali
di elettricita', acqua, gas ed energia di qualsiasi tipo;
g) impianti di terra e di protezione contro le
scariche atmosferiche;
h) misure generali di protezione contro il
rischio di seppellimento da adottare negli scavi;
i) misure generali da adottare contro il
rischio di annegamento;
l) misure generali di protezione da adottare
contro il rischio di caduta dall'alto;
m) misure per assicurare la salubrita'
dell'aria nei lavori in galleria;
n) misure per assicurare la stabilita' delle
pareti e della volta nei lavori in galleria;
o) misure generali di sicurezza da adottare
nel caso di estese demolizioni o manutenzioni, ove le modalita' tecniche di
attuazione siano definite in fase di progetto;
p) misure di sicurezza contro i possibili
rischi di incendio o esplosione connessi con lavorazioni e materiali
pericolosi utilizzati in cantiere;
q) disposizioni per dare attuazione a quanto
previsto dall'articolo 14;
r) disposizioni per dare attuazione a quanto
previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera c);
s) valutazione, in relazione alla tipologia
dei lavori, delle spese prevedibili per l'attuazione dei singoli elementi
del piano;
t) misure generali di protezione da adottare
contro gli sbalzi eccessivi di temperatura.
2. Il piano di sicurezza e coordinamento e'
parte integrante del contratto di appalto.
3. I datori di lavoro delle imprese esecutrici
e i lavoratori autonomi sono tenuti ad attuare quanto previsto nel piano di
cui al comma 1 e nel piano operativo di sicurezza.
4. I datori di lavoro delle imprese esecutrici
mettono a disposizione dei rappresentanti per la sicurezza copia del piano
di sicurezza e di coordinamento e del piano operativo di sicurezza almeno
dieci giorni prima dell'inizio dei lavori.
5. L'impresa che si aggiudica i lavori puo'
presentare al coordinatore per l'esecuzione proposte di integrazione al
piano di sicurezza e di coordinamento, ove ritenga di poter meglio garantire
la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza. In nessun
caso le eventuali integrazioni possono giustificare modifiche o adeguamento
dei prezzi pattuiti.
6. Le disposizioni del presente articolo non
si applicano ai lavori la cui esecuzione immediata e' necessaria per
prevenire incidenti imminenti o per organizzare urgenti misure di
salvataggio.
Art. 13. Obblighi di trasmissione
1. Il committente o il responsabile dei lavori
trasmette il piano di sicurezza e di coordinamento a tutte le imprese
invitate a presentare offerte per l'esecuzione dei lavori. In caso di
appalto di opera pubblica si considera trasmissione la messa a disposizione
del piano a tutti i concorrenti alla gara di appalto.
2. Prima dell'inizio dei lavori l'impresa
aggiudicataria trasmette il piano di cui al comma 1 alle imprese esecutrici
e ai lavoratori autonomi.
3. Prima dell'inizio dei rispettivi lavori
ciascuna impresa esecutrice trasmette il proprio piano operativo di
sicurezza al coordinatore per l'esecuzione.
Art. 14 Consultazione dei rappresentanti per
la sicurezza
1. Prima dell'accettazione del piano di
sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 12 e delle modifiche
significative apportate allo stesso, il datore di lavoro di ciascuna impresa
esecutrice consulta il rappresentante per la sicurezza e gli fornisce
eventuali chiarimenti sul contenuto del piano. Il rappresentante per la
sicurezza puo' formulare proposte al riguardo.
[2. I rappresentanti per la sicurezza sono
consultati preventivamente sulle modifiche significative da apportarsi ai
piani di cui agli articoli 12 e 13.]
Art. 15. Coordinamento della consultazione e
partecipazione dei lavoratori
[1. Nei cantieri ove si svolgono i lavori di
cui all'articolo 13, comma 1, in cui siano presenti piu' imprese, il
coordinatore per l'esecuzione dei lavori verifica l'attuazione di quanto
previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di assicurare il
coordinamento tra i rappresentanti per la sicurezza finalizzato al
miglioramento della sicurezza in cantiere. ]
Art. 16. Modalita' di attuazione della
valutazione del rumore
1. L'esposizione quotidiana personale di un
lavoratore al rumore puo' essere calcolata in fase preventiva facendo
riferimento ai tempi di esposizione e ai livelli di rumore standard
individuati da studi e misurazioni la cui validita' e' riconosciuta dalla
commissione prevenzione infortuni.
2. Sul rapporto di valutazione di cui
all'articolo 40 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, va riportata
la fonte documentale cui si e' fatto riferimento.
3. Nel caso di lavoratori adibiti lavorazioni
e compiti che comportano una variazione notevole dell'esposizione quotidiana
al rumore da una giornata lavorativa all'altra puo' essere fatto
riferimento, ai fini dell'applicazione della vigente normativa, al valore
dell'esposizione settimanale relativa alla settimana di presumibile maggiore
esposizione nello specifico cantiere, calcolata in conformita' a quanto
previsto dall'articolo 39 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277.
Art. 17. Modalita' attuative di particolari
obblighi
1. Nei cantieri la cui durata presunta dei
lavori e' inferiore ai 200 giorni lavorativi, l'adempimento di quanto
previsto dall'articolo 14 costituisce assolvimento dell'obbligo di riunione
di cui all'articolo 11 del decreto legislativo n. 626 del 1994, salvo
motivata richiesta del rappresentante per la sicurezza.
2. Nei cantieri la cui durata presunta dei
lavori e' inferiore ai 200 giorni lavorativi, e ove sia prevista la
sorveglianza sanitaria di cui al titolo I, capo IV, del decreto legislativo
n. 626 del 1994, la visita del medico competente agli ambienti di lavoro in
cantieri aventi caratteristiche analoghe a quelli gia' visitati dallo stesso
medico competente e gestiti dalle stesse imprese, puo' essere sostituita o
integrata, a giudizio del medico competente, con l'esame di piani di
sicurezza relativi ai cantieri in cui svolgono la loro attivita' i
lavoratori soggetti alla sua sorveglianza.
3. Fermo restando l'articolo 22 del decreto
legislativo n. 626/1994, i criteri e i contenuti per la formazione dei
lavoratori e dei loro rappresentanti possono essere definiti dalle parti
sociali in sede di contrattazione nazionale di categoria.
4. I datori di lavoro, quando e' previsto nei
contratti di affidamento dei lavori che il committente o il responsabile dei
lavori organizzi apposito servizio di pronto soccorso, antincendio ed
evacuazione dei lavoratori, sono esonerati da quanto previsto dall'articolo
4, comma 5, lettera a), del decreto legislativo n.626/1994.
Art. 18. Aggiornamento degli allegati
1. Con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale di concerto col Ministro della sanita', sentita
eventualmente la Commissione prevenzione infortuni, i provvede ad adeguare
gli allegati I, II, III e IV in conformita' a modifiche adottate in sede
comunitaria.
Art. 19. Norme transitorie
1. In sede di prima applicazione del presente
decreto i requisiti di cui all'articolo 10, commi 1 e 2, non sono richiesti
per le persone che alla data di entrata in vigore del presente decreto:
a) sono in possesso di attestazione,
comprovante il loro inquadramento in qualifiche che consentono di
sovraintendere altri lavoratori e l'effettivo svolgimento di attivita'
qualificata in materia di sicurezza sul lavoro nelle costruzioni per almeno
quattro anni, rilasciata da datori di lavoro pubblici o privati;
l'attestazione e' accompagnata da idonea
documentazione comprovante il regolare versamento dei contributi
assicurativi per i periodi di svolgimento dell'attivita';
b) dimostrano di avere svolto per almeno
quattro anni funzioni di direttore tecnico di cantiere, documentate da
certificazioni di committenti pubblici o privati e in tal caso vidimate
dalle autorita' che hanno rilasciato la concessione o l permesso di
esecuzione dei lavori.
2. I soggetti di cui al comma 1 devono, entro
tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, frequentare
il corso di cui all'articolo 10, comma 2, la cui durata e' fissata in 60
ore.
3. Copia degli attestati di cui al comma 1,
lettere a) e b), deve essere trasmessa all'organo di vigilanza
territorialmente competente.
Art. 20. Sanzioni relative agli obblighi dei
committenti o dei responsabili dei lavori
1. Il committente o il responsabile dei lavori
sono puniti:
a) con l'arresto da tre a sei mesi o con
l'ammenda da lire tre milioni a lire otto milioni per la violazione degli
articoli 3, commi 1, secondo periodo, 3, 4 e 4-bis; 6, comma 2;
b) con l'arresto da due a quattro mesi o con
l'ammenda da lire un milione a lire cinque milioni per la violazione
dell'articolo 3, comma 8, lettera a);
c) con la sanzione amministrativa pecuniaria
da lire un milione a lire sei milioni per la violazione degli articoli 11,
comma 1; 13, comma 1.
Art. 21. Contravvenzioni commesse dai
coordinatori
1. Il coordinatore per la progettazione e'
punito con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a
lire otto milioni per la violazione dell'articolo 4, comma 1.
2. Il coordinatore per l'esecuzione dei lavori
e' punito:
a) con l'arresto da tre a sei mesi o con
l'ammenda da lire tre milioni a lire otto milioni per la violazione
dell'articolo 5, comma 1, lettere a), b), c), e) ed f), e comma 1-bis;
b) con l'arresto da due a quattro mesi o con
l'ammenda da lire un milione a lire cinque milioni per la violazione
dell'articolo 5, comma 1, lettera d).
Art. 22. Sanzioni relative agli obblighi dei
datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti
1. I datori di lavoro delle imprese esecutrici
e, nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze, i dirigenti e i
preposti che dirigono o sovrintendono le attivita' delle imprese stesse,
sono tenuti all'osservanza delle pertinenti disposizioni del presente
decreto.
2. Il datore di lavoro e' punito con l'arresto
da due a quattro mesi o con l'ammenda da due a cinque milioni per la
violazione dell'articolo 14, comma 1, primo periodo.
3. Il datore di lavoro e il dirigente sono
puniti:
a) con l'arresto da tre a sei mesi o con
l'ammenda da lire tre milioni a lire otto milioni per la violazione degli
articoli 9, comma 1, lettera a); 12, comma 3;
b) con la sanzione amministrativa pecuniaria
da lire un milione a lire sei milioni per la violazione degli articoli 12,
comma 4; 13, commi 2 e 3.
4. I preposti sono puniti con l'arresto sino a
due mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni per la
violazione degli articoli 9, comma 1, lettera a), 12, comma 3.
Art. 23. Contravvenzioni commesse dai
lavoratori autonomi
1. I lavoratori autonomi sono puniti con
l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da lire trecentomila a lire un
milione per la violazione degli articoli 7, comma 1, e 12, comma 3.
Art. 23-bis. Estinzione delle contravvenzioni
1. Alle contravvenzioni di cui agli articoli
20, comma 1, lettere a) e b); 21, commi 1 e 2; 22, commi 2, 3, lettera a), e
4; 23, comma 1, si applicano le disposizioni del capo II del decreto
legislativo 19 dicembre 1994, n. 758.
Art. 24. Oneri
1. Agli oneri derivanti dagli obblighi di
adeguamento per le pubbliche amministrazioni si fara' fronte con le
ordinarie risorse di bilancio di ciascuna amministrazione.
Art. 25. Entrata in vigore
1. Le disposizioni del presente decreto
entrano in vigore sei mesi dopo la data della sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
ALLEGATO I - ELENCO DEI LAVORI EDILI O DI INGEGNERIA CIVILE DI CUI
ALL'ARTICOLO 2, LETTERA A).
1. I lavori di costruzione, manutenzione,
riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o
equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di
opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in
metallo, in legno o in altri materiali, comprese le linee elettriche, le
parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie,
idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta
lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione
forestale e di sterro.
2. Sono, inoltre, lavori di costruzione edile
o di ingegneria civile gli scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di
elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di
ingegneria civile
ALLEGATO II - ELENCO DEI LAVORI COMPORTANTI
RISCHI PARTICOLARI PER LA SICUREZZA E LA SALUTE DEI LAVORATORI DI CUI
ALL'ARTICOLO 11, COMMA 1.
1. Lavori che espongono i lavoratori a rischi
di seppellimento o di sprofondamento a profondita' superiore a m 1,5 o di
caduta dall'alto da altezza superiore a m 2, se particolarmente aggravati
dalla natura dell'attivita' o dei procedimenti attuati oppure dalle
condizioni ambientali del posto di lavoro o dell'opera.
2. Lavori che espongono i lavoratori a
sostanze chimiche o biologiche le quali presentano rischi particolari per la
sicurezza e la salute dei lavoratori oppure comportano un'esigenza legale di
sorveglianza sanitaria.
3. Lavori con radiazioni ionizzanti che
esigono la designazione di zone controllate o sorvegliate come definite
dalla vigente normativa in materia di protezione dei lavoratori dalle
radiazioni ionizzanti.
4. Lavori in prossimita' di linee elettriche
aeree a conduttori nudi in tensione.
5. Lavori che espongono ad un rischio di
annegamento.
6. Lavori in pozzi, sterri sotterranei e
gallerie.
7. Lavori subacquei con respiratori.
8. Lavori in cassoni ad aria compressa.
9. Lavori comportanti l'impiego di esplosivi.
10. Lavori di montaggio o smontaggio di
elementi prefabbricati pesanti.
ALLEGATO III - CONTENUTO DELLA NOTIFICA PRELIMINARE DI CUI ALL'ARTICOLO 11.
1. Data della comunicazione.
2. Indirizzo del cantiere.
3. Committente (i) nome (i) e indirizzo (i).
4. Natura dell'opera.
5. Responsabile (i) dei lavori, (nome (i) e
indirizzo (i)).
6. Coordinatore (i) per quanto riguarda la
sicurezza e la salute durante la progettazione dell'opera (nome (i) e
indirizzo (i)).
7. Coordinatore (i) per quanto riguarda la
sicurezza e la salute durante la realizzazione dell'opera (nome (i) e
indirizzo (i)).
8. Data presunta d'inizio dei lavori in
cantiere.
9. Durata presunta dei lavori in cantiere.
10. Numero massimo presunto dei lavoratori sul
cantiere.
11. Numero previsto di imprese e di lavoratori
autonomi sul cantiere.
12. Identificazione delle imprese gia'
selezionate.
13. Ammontare complessivo presunto dei lavori.
ALLEGATO IV - Prescrizioni di sicurezza e di
salute per i cantieri.
(Articolo 9)
1. I luoghi di lavoro al servizio dei cantieri edili devono rispondere
alle norme di cui al Titolo II del decreto legislativo n. 626/1994.
Prescrizioni specifiche per i posti di lavoro
nei cantieri
1. I posti di lavoro nei quali si esercita l'attivita'
di costruzione devono soddisfare alle disposizioni previste dalla legislazione
vigente e a quelle indicate nelle Sezioni I e II.
Sezione I - Posti di lavoro nei cantieri all'interno dei locali.
1. Porte di emergenza.
1.1. Le porte di emergenza devono aprirsi
verso l'esterno.
1.2. Le porte di emergenza non devono essere
chiuse in modo tale da non poter essere aperte facilmente e immediatamente
da ogni persona che abbia bisogno di utilizzarle in caso di emergenza.
1.3. Le porte scorrevoli e le porte a bussola
sono vietate come porte di emergenza.
2. Areazione.
2.1. Qualora vengano impiegati impianti di
condizionamento d'aria o di ventilazione meccanica, essi devono funzionare
in modo tale che i lavoratori non vengano esposti a correnti d'aria moleste.
2.2. Ogni deposito e accumulo di sporcizia che
possono comportare immediatamente un rischio per la salute dei lavoratori a
causa dell'inquinamento dell'aria respirata devono essere eliminati
rapidamente.
3. Illuminazione naturale e artificiale.
3.1. I luoghi di lavoro devono disporre, nella
misura del possibile, di sufficiente luce naturale ed essere dotati di
dispositivi che consentano un'adeguata illuminazione artificiale per
tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori.
4. Pavimenti, pareti e soffitti dei locali.
4.1. I pavimenti dei locali non devono
presentare protuberanze, cavita' o piani inclinati pericolosi; essi devono
essere fissi, stabili e antisdrucciolevoli.
4.2. Le superifici dei pavimenti, delle pareti
e dei soffitti nei locali devono essere tali da poter essere pulite e
intonacate per ottenere condizioni appropriate di igiene.
4.3 Le pareti trasparenti o translucide, in
particolare le pareti interamente vetrate nei locali o nei pressi dei posti
di lavoro e delle vie di circolazione devono essere chiaramente segnalate ed
essere costituite da materiali di sicurezza ovvero essere separate da detti
posti di lavoro e vie di circolazione, in modo tale che i lavoratori non
possano entrare in contatto con le pareti stesse, ne' essere feriti qualora
vadano in frantumi.
5. Finestre e lucernari dei locali.
5.1. Le finestre, i lucernari e i dispositivi
di ventilazione devono poter essere aperti, chiusi, regolati e fissati dai
lavoratori in maniera sicura. Quando sono aperti essi non devono essere
posizionati in modo da costituire un pericolo per i lavoratori.
5.2. Le finestre e i lucernari devono essere
progettati in maniera congiunta con le attrezzature ovvero essere dotati di
dispositivi che ne consentano la pulitura senza rischi per i lavoratori che
effettuano questo lavoro nonche' per i lavoratori presenti.
6. Porte e portoni.
6.1. La posizione, il numero, i materiali
impiegati e le dimensioni delle porte e dei portoni sono determinati dalla
natura e dall'uso dei locali.
6.2. Un segnale deve essere apposto ad altezza
d'uomo sulle porte trasparenti.
6.3. Le porte ed i portoni a vento devono
essere trasparenti o essere dotati di pannelli trasparenti.
6.4. Quando le superfici trasparenti o
translucide delle porte e dei portoni sono costituite da materiale di
sicurezza e quando c'e' da temere che i lavoratori possano essere feriti se
una porta o un portone va in frantumi, queste superfici devono essere
protette contro lo sfondamento.
7. Vie di circolazione.
7.1. Quando l'uso e l'attrezzatura dei locali
lo richiedano per assicurare la protezione dei lavoratori, il tracciato
delle vie di circolazione deve essere messo in evidenza.
8. Misure specifiche per le scale e i
marciapiedi mobili.
8.1. Le scale ed i marciapiedi mobili devono
funzionare in modo sicuro.
8.2. Essi devono essere dotati dei necessari
dispositivi di sicurezza.
8.3. Essi devono essere dotati di dispositivi
di arresto di emergenza facilmente identificabili e accessibili.
Sezione II - Posti di lavoro nei cantieri
all'esterno dei locali
1. Caduta di oggetti.
1.1. I materiali e le attrezzature devono
essere disposti o accatastati in modo da evitarne il crollo o il
ribaltamento.
2. Lavori di demolizione.
2.1. Quando la demolizione di un edificio o di
una struttura puo' presentare un pericolo, i lavori devono essere progettati
e intrapresi soltanto sotto la sorveglianza di una persona competente.
3. Paratoie e cassoni.
3.1. Paratoie e cassoni devono essere:
a) ben costruiti, con materiali appropriati e
solidi dotati di resistenza sufficiente;
b) provvisti dell'attrezzatura adeguata per
consentire ai lavoratori di ripararsi in caso di irruzione d'acqua e di
materiali.
3.2. La costruzione, la sistemazione, la
trasformazione o lo smantellamento di una paratoia o di un cassone devono
essere effettuati soltanto sotto la sorveglianza di una persona competente.
3.3. Tutte le paratoie e i cassoni devono
essere ispezionati ad intervalli regolari da una persona competente.
ALLEGATO V - Corso di formazione per la
sicurezza del lavoro nel settore edile.
(Articolo 10)
1. Durata del corso 120 ore.
2. Argomenti:
a) la legislazione vigente in materia di
sicurezza e salute sul luogo di lavoro;
b) malattie professionali;
c) statistiche sulle violazioni delle norme
nei cantieri;
d) analisi dei rischi;
e) norme di buona tecnica e criteri per
l'organizzazione dei cantieri e l'effettuazione dei lavori in sicurezza (uso
delle macchine, dei DPI, ponteggi e opere provvisionali etc);
f) metodologie per l'elaborazione di piani di
sicurezza e coordinamento.