IL DIRITTO ALLO SCIOPERO


Art. 40.
"Il diritto di sciopero si esercita nell'ambito delle leggi che lo regolano."

Lo sciopero è una forma di protesta dei lavoratori che la Costituzione riconosce come un diritto,
infatti con l'esspressione "il diritto di sciopero si esrcita..." non ha fatto altro che prendere atto dell'esistenza del diritto stesso.

Lo sciopero è un astensione volataria e collettiva dal lavoro per ottenere condizioni retributive più vantaggiose in occasione del rinnovo dei contratti collettivi di lavoro.
Il riconoscimento del diritto sta a singificare che i rapporti tra rapporti il lavoratore il datori di lavoro possono essere conflittuali.
Duarnte lo sciopero il rapporto di lavoro è sospeso e quindi, di conseguenza, anche la prestazione lavorativa da parte del lavoratore e la retribuzione da parte del datore di lavoro.

LA LICEITA' DELLO SCIOPERO

Lo sciopero è lecito purchè sia:

• un astensione dal lavoro collettiva, dichiarata da un'organizzazione sindacale;
• un astensione volontaria;

Nell'1990, affinchè il diritto all'astensione dal lavoro non limitasse altre libertà come la salute e la circolazione,
è stato regolamentato per la prima volta il diritto allo sciopero dei lavoratori addetti ai servizi pubblici essenziali.
La legge prevedeva che in questi settori lo sciopero potesse essere esercitato solo osservando precisi obblighi e
garentendo prestzioni minime indispensabili.
Se gli scioperanti non rispettavano gli obblighhi previsti dalla legge venivano assoggettati alla precettazione.
La parola Precettazione intende quel provvedimento mediante il quale il Ministero di competenza con la quale può emanare
un'ordinaza imponendo ad un certo numero di lavoratori di interrompere lo sciopero per garantire il funzionamento dei servizi pubblici essenziali.


La serrata è la chiusura temporanea, simmetrica allo sciopero, da parte del datore di lavoro o esercizio commerciale;
a differenza dello sciopero, la serrata non è prevista dalla Costituzione della Repubblica Italiana.

TIPOLOGIE


Esistono diverse modalità di svolgimento dello sciopero. Esistono molte definizioni di sciopero a seconda delle modalità:
uno sciopero è generale quando riguarda tutti i lavoratori di un paese, settoriale se interessa un solo
settore economico o una categoria di lavoratori (metalmeccanici, chimici, ecc.), locale se sono interessati i lavoratori di una certa zona.
Si parla di sciopero bianco quando i lavoratori anziché astenersi dal lavoro applicano alla lettera i regolamenti, causando disagi.
Vi sono poi i cosiddetti "scioperi articolati" di cui fanno parte:

1. Lo sciopero a singhiozzo è caratterizzato da interruzioni brevi (10 minuti ogni ora).
2. Lo sciopero a scacchiera in cui vi è un'astensione dal lavoro effettuata in tempi
diversi da diversi gruppi di lavoratori le cui attività siano interdipendenti nell'organizzazione del lavoro.
Queste due forme di sciopero sono volte ad alterare i nessi funzionali che collegano i vari elementi dell'organizzazione
in modo da produrre il massimo danno per la controparte con la minima perdita di retribuzione per gli scioperanti.

Lo sciopero con corteo interno indica invece uno sciopero in cui i manifestanti, anziché organizzare picchetti agli
ingressi del luogo di lavoro, si muovono in formazione all'interno bloccando i vari reparti che attraversano.

ASPETTI LEGALI


Il diritto di sciopero è garantito dalla Costituzione italiana e, con riferimento ai servizi di pubblica utilità
(come trasporti e sanità), è regolamentato dalla legge che stabilisce le modalità e i tempi dello sciopero sanzionando
eventuali violazioni. In alcuni servizi di interesse pubblico lo sciopero può essere annullato di fatto tramite la
precettazione da parte delle autorità di pubblica sicurezza, dei Trasporti o della Sanità.
Per lo Statuto dei Lavoratori, assumere personale per sostituire gli scioperanti, decurtare la paga degli scioperanti più
del salario giornaliero oppure aumentarla ai non aderenti, per ridurre le adesioni allo sciopero, sono forme di condotta
antisindacale. Le pratiche dette in precedenza sono illecite anche quando lo sciopero è stato vietato dalla precettazione del Ministero competente.
Il mancato rispetto della precettazione è un reato di interruzione di pubblico servizio, ma non è "giusta causa" di licenziamento.
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