Comunitaria [Aggiornamento alle Gazzette Ufficiali Serie L e C del 4 settembre 2001]
 AGRICOLTURA
 CITES
 LIFE AMBIENTE
 LIFE NATURA
 PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI
 SVILUPPO SOSTENIBILE
 PROGRAMMA COMUNITARIO
 
 
 
Statale [Aggiornamento dalla GU n. 111/2001 alla GU n. 197 del 25 agosto 2001]

 ABUSIVISMO EDILIZIO

 ACQUE MINERALI

ANIMALI PERICOLOSI

 AREE PROTETTE

 BALNEABILITA

BENI AMBIENTALI E PAESAGGISTICI 

 SVILUPPO SOSTENIBILE

 CAVE - MINIERE

 CITES

CONTRATTI DAREA

 DIRETTIVA SEVESO

 ELETTROMAGNETISMO

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA

 TRASPORTI

 GUIDA ALLA REDAZIONE DELLE LEGGI

 INCENDI BOSCHIVI

 LIFE AMBIENTE

MINISTERO AMBIENTE

 MOBILITA SOSTENIBILE

 ONLUS

 

 ORGANISMI GENETICAMENTE MODIFICATI

PROCEDIMENTO

AMMINISTRATIVO

 RIFIUTI

 RISPARMIO ENERGETICO

 RUMORE

 SUOLO

 

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Comunitaria
 
Selezione curata da Gigi Ghedin del WWF Veneto
 

AGRICOLTURA

Regolamento (CE) n. 1557/2001 della Commissione del 30 luglio 2001 che stabilisce le modalit di applicazione del regolamento (CE) n. 814/2000 del Consiglio relativo alle azioni di informazione riguardanti la politica agricola comune.

Guce serie L250 del 31 luglio 2001

 

Invito a presentare proposte dal titolo, Sostegno a favore di azioni di informazione nel settore della politica agricola comune.

Guce serie C215 del 01 agosto 2001

Sono previsti contributi sino al 50% della spesa ammissibile che salgono al 75% in casi particolari (seminari, ecc.)

 

CITES

Regolamento (CE) N.1579/2001 della Commissione del 1 agosto 2001 che modifica il regolamento (CE) n.338/97 del Consiglio relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio.

GUCE serie L209 del 2 agosto 2001

Questo Regolamento si reso necessario in quanto le note sulle interpretazioni degli allegati A, B, C e D riportate nell'allegato del regolamento (CE)n.338/97dovevano essere modificate in modo da inserirvi alcuni termini della risoluzione 11.10 relativi alle definizioni di sabbia corallina e i frammenti di corallo in conformit della definizione di esemplari data all'articolo 2, lettera t), del regolamento (CE) n.338/97.

Sono state apportate modifiche all'appendice III della convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e i fauna selvatiche minacciate di estinzione ora inserite nell'allegato C del regolamento (CE)n.338/97.

 

LIFE AMBIENTE

LIFE 2002 - invito a presentare proposte per i programmi LIFE-Ambiente e LIFE-Paesi terzi.

Guce serie C188 del 4 luglio 2001

Le tipologie di progetti ammissibili al finanziamento LIFE sono le seguenti:

Ambiente: progetti di dimostrazione che contribuiscono allo sviluppo di tecniche e metodi innovativi e integrati e all'ulteriore sviluppo della politica comunitaria dell'ambiente e che - integrano considerazioni sull'ambiente e sullo sviluppo sostenibile nella pianificazione e nella valorizzazione del territorio, incluse le zone urbane e costiere, oppure - promuovono la gestione sostenibile delle acque freatiche e di superficie, oppure - riducono al minimo l'impatto ambientale delle attivit economiche, in particolare mediante lo sviluppo di tecnologie pulite e ponendo l'accento sulla prevenzione, compresa la riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra, oppure permettono di prevenire, riutilizzare, recuperare e riciclare i rifiuti di tutti i tipi e di gestire razionalmente il flusso di rifiuti, oppure - riducono l'impatto ambientale dei prodotti mediante una strategia integrata agli stadi della produzione, della distribuzione, del consumo e del trattamento al termine del loro ciclo di vita, compreso lo sviluppo di prodotti rispettosi dell'ambiente.

Le proposte devono essere redatte utilizzando gli appositi moduli. I pacchetti informativi relativi alle procedure e ai criteri di ammissibilit e i necessari moduli di domanda possono essere ottenuti sul sito web della Commissione al seguente indirizzo:

LIFE-Ambiente:

http://www.europa.eu.int/comm/life/envir/infopk/index-en.htm

 

LIFE NATURA

LIFE-Natura 2001-2002 Invito alla presentazione di proposte.

Guce serie C172 del 16 giugno 2001

La Commissione invita persone fisiche o giuridiche dell'Unione Europea, o dei paesi candidati associati a LIFE, a presentare proposte per la selezione LIFE-Natura 2002.

Progetti eleggibili al finanziamento LIFE-Natura riguardano la conservazione degli habitat naturali e

della fauna e flora selvatica di interesse comunitario.

Le proposte devono essere compilate su specifici formulari di presentazione. Il fascicolo di candidatura che contiene le informazioni dettagliate relativamente all'eleggibilit ed alle procedure e i necessari formulari per la presentazione delle proposte pu essere ottenuto presso le autorit nazionali competenti (cfr. allegati) che saranno in grado di fornire le informazioni necessarie riguardo ai siti Natura 2000 designati/proposti oppure attraverso il sito web della Commissione all'indirizzo seguente:

http://www.europa.eu.int/comm/life/home.htm

Tutti i progetti saranno presentati alle competenti autorit nazionali al massimo entro il 30 settembre 2001.

 

PIANI E PROGRAMMI PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che prevede la partecipazione dei cittadini alla stesura di determinati piani e programmi in materia ambientale e modifica le direttive 85/337/CEE e 96/61/CE del Consiglio.

Guce serie C154 del 29 maggio 2001

A tal fine, gli Stati membri dovranno provvedere affinch:

a) i cittadini siano informati, attraverso un pubblico avviso oppure in altra forma adeguata, di eventuali proposte relative a tali piani o programmi o al loro riesame e affinch le informazioni relative a tali proposte siano rese accessibili ai cittadini stessi;

b) i cittadini possano esprimere osservazioni e pareri prima che vengano adottate decisioni sui piani e sui programmi;

c) nelle decisioni si tenga debitamente conto delle risultanze della partecipazione dei cittadini.

 

Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente.

Guce serie L 197 del 21 luglio

La presente direttiva ha l'obiettivo di garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e di contribuire all'integrazione di considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione e dell'adozione di piani e programmi al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile,assicurando che,ai sensi della presente direttiva, venga effettuata la valutazione ambientale di determinati piani e programmi che possono avere effetti significativi sull'ambiente.

In questo contesto rientrano anche i Piani e i Programmi che interessano siti di importanza comunitaria ai sensi degli articoli 6 e 7 della direttiva 92/43/CEE.

La direttiva entrer in vigore con il varo delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri prima del 21 luglio 2004.

 

 

PROGRAMMA COMUNITARIO

Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma comunitario di azione in materia di ambiente 2001-2010.

Guce serie C154 del 29 maggio 2001

Tale programma decorre dal 1 o gennaio 2001 e si conclude il 31 dicembre 2010.

Scopo e obiettivi globali:

1. Il programma istituisce i principali obiettivi e priorit ambientali della Comunit attuale e futura, dopo l'allargamento, che contribuiranno a realizzare la strategia comunitaria in materia di sviluppo sostenibile, che sar fondata sulla valutazione dello stato dell'ambiente e delle tendenze in atto e sull'individuazione dei problemi ambientali persistenti che impongono alla Comunit di assumere un ruolo di traino.

2. Il programma agevola la totale integrazione delle disposizioni in materia di protezione dell'ambiente in altre politiche comunitarie e garantisce al contempo che le misure a favore dell'ambiente proposte e adottate tengano conto degli obiettivi economici e sociali dello sviluppo sostenibile e valutino tutte le possibilit e gli strumenti disponibili; esso inoltre basato sul pi ampio dialogo e su solide conoscenze scientifiche.

3. Il programma punta a stabilizzare le concentrazioni atmosferiche dei gas di serra ad un livello tale da non causare variazioni innaturali del clima terrestre. A tal fine sar necessario fare progressi verso il raggiungimento del traguardo a lungo termine istituito dal Gruppo intergovernativo per il cambiamento climatico (IPCC), vale a dire la riduzione delle emissioni dei gas di serra del 70 % rispetto ai livelli del 1990, al fine di realizzare i seguenti obiettivi:

- ratifica del protocollo di Kyoto e rispetto del traguardo di una riduzione delle emissioni pari all'8 % nel periodo 2008-2012 rispetto ai valori del 1990 per gli attuali Stati membri;

- garanzia che la Comunit conquisti una credibilit tale che le consenta di insistere sulla conclusione di un accordo internazionale sulla definizione di un nuovo obiettivo per il periodo successivo a quello stabilito a Kyoto, che tenda a ridurre sensibilmente le emissioni.

4. Il programma destinato a tutelare e a ripristinare il funzionamento dei sistemi naturali e ad arrestare la perdita di biodiversit nell'Unione europea e su scala mondiale, con i seguenti obiettivi:

- protezione dell'ambiente naturale contro i danni delle emissioni inquinanti;

- protezione dei suoli contro l'erosione e l'inquinamento;

- protezione della diversit biologica, compatibilmente con la strategia comunitaria per la diversit biologica;

- tutela del patrimonio rappresentato dalla biodiversit e dal paesaggio nelle zone rurali della Comunit.         

 

SVILUPPO SOSTENIBILE

Decisione n. 1411/2001/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente un quadro comunitario di cooperazione per lo sviluppo sostenibile dell'ambiente urbano.

Guce serie L 191 del 13 luglio

Viene istituito un quadro comunitario di cooperazione inteso a fornire un aiuto finanziario e tecnico a reti di enti locali organizzate in almeno quattro Stati membri e comprendenti eventualmente citt dei paesi di cui all'articolo 8, allo scopo di incoraggiare la concezione,lo scambio e l'applicazione di buone prassi nei seguenti settori:

attuazione a livello locale della normativa ambientale dell'Unione europea nel settore dell'ambiente,

sviluppo urbano sostenibile,

agenda 21 a livello locale.

I principali partecipanti sono la Commissione,le reti di enti locali,le organizzazioni urbane portatrici di interessi plurimi,le reti a livello di comunit quali le ONG,le universit e altri soggetti organizzati a livello europeo.


Statale

 

Selezione curata da Gigi Ghedin del WWF Veneto

 

ABUSIVISMO EDILIZIO

Decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n.181

Regolamento recante istituzione della direzione generale per il sostegno agli interventi contro l'abusivismo edilizio presso il Ministero dei lavori pubblici.

GU n. 115 del 19 maggio 2001

Presso il Ministero dei lavori pubblici viene istituito un Ufficio di livello dirigenziale generale denominato: "Direzione generale per il sostegno agli interventi conto l'abusivismo edilizio Competenze.

A tale Direzione generale sono attribuiti i seguenti compiti:

a) svolge funzioni di monitoraggio del fenomeno delle trasformazioni edilizie abusive;

b) riceve i rapporti riguardanti opere o lottizzazioni realizzate abusivamente di cui all'articolo 7 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, al fine di acquisire i dati relativi agli adempimenti effettuati;

c) a richiesta, supporta gli enti locali nella predisposizione degli atti relativi ai provvedimenti di individuazione e demolizione degli immobili abusivi e collabora con le amministrazioni regionali in caso di inadempienze o ritardi anche promuovendo, d'intesa con gli organi competenti, la richiesta di intervento del Genio militare e curando il coordinamento dell'attivit delle Commissioni di cui all'articolo 2, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

d) raccoglie le segnalazioni di soggetti pubblici e privati in ordine a iniziative, attivit e manufatti abusivi con priorit nelle aree di primario interesse per l'incolumit e la sicurezza di persone e beni;

e) segnala agli enti competenti i ritardi nella adozione degli eventuali provvedimenti repressivi e nell'esercizio dei poteri sostitutivi;

f) promuove intese istituzionali, accordi di programma e conferenze dei servizi tra amministrazioni interessate per l'esame delle situazioni concernenti immobili abusivi realizzate sul demanio dello Stato ovvero che interferiscano con le infrastrutture di competenza dello Stato o di interesse nazionale (viarie, per il trasporto aereo, elettrico, idrico, ecc.);

g) promuove le azioni giudiziarie e la costituzione di parte civile da parte dello Stato ovvero fornisce supporto alle iniziative delle regioni e degli enti locali in materia di violazioni dei vincoli idrogeologici, sismici e di quelli a tutela delle infrastrutture statali, fatto salvo quanto previsto in materia di danno ambientale;

h) fornisce, a richiesta degli enti locali, supporto nella predisposizione degli atti relativi ai piani di recupero e di riabilitazione territoriale di aree edificate abusivamente;

i) svolge l'attivit di ricerca e di proposizione legislativa in materia di repressione degli abusi edilizi e formula i pareri dell'amministrazione sulla legittimit costituzionale delle norme di emanazione regionale;

j) istruisce i ricorsi straordinari al Capo dello Stato in materia di abusivismo edilizio.

La Direzione generale, sulla scorta dei dati dalla stessa acquisiti, verifica che per le opere realizzate in aree sottoposte a vincoli previsti da leggi statali, e non suscettibili di sanatoria l'autorit che esercita le competenze urbanistiche abbia provveduto a disporre la repressione delle violazioni stesse. Per i vincoli di carattere paesaggistico e culturale la Direzione generale procede coordinandosi con i competenti uffici del Ministero per i beni e le attivit culturali e con gli organismi di gestione delle aree protette.

 

ACQUE MINERALI

Decreto del Ministero della Sanit 31 maggio 2001

Modificazioni al decreto 12 novembre 1992, concernente il regolamento recante i criteri di valutazione delle caratteristiche delle acque minerali naturali.

GU n. 147 del 27 giugno 2001

Il Decreto si adegua alle osservazioni formulate dalla Commissione europea in merito ai valori dei limiti di concentrazione fissati per alcune sostanze elencate nell'art. 6 del decreto n. 542/1992;

 

ANIMALI PERICOLOSI

Decreto del Ministero dellambiente 26 aprile 2001

Modifiche dell'allegato A del decreto interministeriale 19 aprile 1996, in materia di animali pericolosi.

GU n. 111 del 15 maggio 2001

Riguarda lordine: Crocodylia;

 

AREE PROTETTE

Decreto del Ministero dellambiente 6 febbraio 2001

Istituzione della riserva naturale statale Gola del Furlo.

GU n. 134 del 12 giugno 2001

 

Decreto del mInistero dellambiente 23 aprile 2001

Rettifica della superficie della zona umida Diaccia Botrona, riportata nel decreto ministeriale 6 febbraio 1991.

GU n. 185 del 10 agosto 2001

 

BALNEABILITA

Legge 2 luglio 2001, n. 249

Conversione in legge del decreto-legge 3 maggio 2001, n. 159, recante proroga dei termini in materia di acque di balneazione.

GU n. 152 del 3 luglio 2001

 

BENI AMBIENTALI E PAESAGGISTICI

Accordo del 19 aprile 2001 della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano.

Accordo tra il Ministro per i beni e le attivit culturali e le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sull'esercizio dei poteri in materia di paesaggio.

GU n. 114 del 18 maggio 2001

Laccordo si basa sui seguenti principi generali:

       Le pubbliche amministrazioni che hanno competenza in materia di paesaggio provvedono, sino all'approvazione della legge di ratifica della convenzione europea del paesaggio, all'esercizio delle loro attribuzioni attenendosi ai principi della convenzione stessa.

       La pianificazione paesistica di cui all'art. 149 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, attuata secondo i criteri e le modalit previste dal presente accordo.

       Il Ministero favorisce il ricorso alle forme di collaborazione previste dall'art. 150, comma 3, del testo unico per la redazione della pianificazione paesistica.

       Le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 definiscono le politiche di tutela e valorizzazione del paesaggio italiano tenendo conto anche degli studi, delle analisi e delle proposte formulati dall'Osservatorio nazionale per la qualit del paesaggio, istituito con decreto del Ministro per i beni e le attivit culturali nonch dagli osservatori costituiti in ogni regione con le medesime finalit.

       Restano ferme le competenze attribuite alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano.

 

Decreto del Ministero per i beni e le attivit culturali 12 dicembre 2000

Rettifica al decreto ministeriale 18 luglio 1994 relativo alla dichiarazione di notevole interesse pubblico di unarea ricadente nel comune di Baschi.

GU n. 193 del 21 agosto 2001

 

Decreto del Ministero per i beni e le attivit culturali 15 maggio 2001

Dichiarazione di notevole interesse pubblico ai sensi dellart. 144 del titolo II del decreto legislativo 29 ottobre 1999, in Montappone.

GU n. 193 del 21 agosto 2001

Decreto del Ministero per i beni e le attivit culturali 5 aprile 2001

Inclusione dellarea comprendente il Fosso di Tor Tre Teste, Casa Mistica, Casa Calda e Torre Angela, ricadente nel comune di Roma fra le zone di interesse archeologico di cui allart. 146, comma 1, lettera m), del decreto legislativo, 29 ottobre 1999, n. 490.

GU n. 196 del 24 agosto 2001

 

CAVE - MINIERE

Accordo del 24 aprile 2001 della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano.

Accordo fra il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e i presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano sulle modalit procedimentali in materia di funzioni amministrative relative a prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi in terraferma, ivi comprese quelle di polizia mineraria per il perfezionamento dell'intesa prevista dall'art. 29, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, come modificato dall'art. 3, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 443.

GU n. 113 del 17 maggio 2001

Tra laltro vengono trasferite alle regioni e prov. Autonome le funzioni amministrative relative a prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi in terraferma ivi comprese quelle di polizia mineraria.

Le funzioni amministrative in materia di titoli minerari consistono:

       nel conferimento dei titoli minerari, con la contestuale approvazione dei programmi di lavoro, per la prospezione, la ricerca e la coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi;

       nel rilascio delle proroghe di vigenza dei titoli minerari;

       nell'approvazione delle variazioni dei programmi di lavoro della delimitazione delle aree oggetto del conferimento;

       nelle revoche dei titoli minerari di cui alla lettera a).

Le funzioni amministrative di polizia mineraria, da svolgere d'intesa con le amministrazioni regionali interessate, consistono nel rilascio delle autorizzazioni:

       per l'esecuzione delle prospezioni geofisiche, per la perforazione dei pozzi di ricerca o di coltivazione;

       per la costruzione degli impianti destinati alla produzione, trasporto, raccolta e trattamento degli idrocarburi;

       per la sistemazione finale delle aree di cantiere ad attivit lavorativa cessata.

 

CITES

Decreto del Ministero dellambiente 3 maggio 2001

Istituzione del registro di detenzione degli esemplari di specie di animali e vegetali.

GU n. 112 del 16 maggio 2001

Viene istituito il registro di detenzione degli esemplari di specie animali e vegetali previsto dall'art. 5, comma 5-bis della legge 7 febbraio 1992, n. 150. Il registro si riferisce agli esemplari vivi o morti, di specie animali e vegetali e alle parti di specie animali, inclusi negli allegati A e B del regolamento (CE) 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni cos come definiti dall'art. 8-sexies della legge 7 febbraio 1992 n. 150 e dall'art. 2 del regolamento (CE) 338/97 del consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, con l'esclusione di esemplari di specie vegetali riprodotte artificialmente incluse nell'allegato B del regolamento (CE) 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni.

 

Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n.275

Riordino del sistema sanzionatorio in materia di commercio di specie animali e vegetali protette, a norma dell'articolo 5 della legge 21 dicembre 1999, n. 526.

GU n. 159 del 11 luglio 2001

 

CONTRATTI DAREA

Deliberazione 4 aprile 2001 del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica

Nuove disposizioni in materia di contratti d'area e di protocolli aggiuntivi. (Deliberazione n. 53/2001).

GU n. 183 dell8 agosto 2001

 

DIRETTIVA SEVESO

Decreto del Ministero dellinterno 10 maggio 2001

Depositi di G.P.L. in serbatoi fissi, di capacit complessiva superiore a 5 m3, siti in stabilimenti a rischio di incidente rilevante soggetti all'obbligo di presentazione del rapporto di sicurezza.

GU n. 118 del 23 maggio 2001

 

Decreto del Ministero dei lavori pubblici 9 maggio 2001

Requisiti minimi di sicurezza in materia di pianificazione urbanistica e territoriale per le zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante.

Supplemento n. 151 alla GU n. 138 del 16 giugno 2001

Si tratta di 6 articoli con allegati i criteri guida e tabelle in attuazione della Direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose.

 

Decreto del Ministero dellambiente 16 maggio 2001, n.293

Regolamento di attuazione della direttiva 96/82/CE, relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose.

GU n. 165 del 18 luglio 2001

Il presente regolamento detta la normativa applicabile ai porti industriali e petroliferi ai fini della prevenzione degli incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose e ai fini della limitazione delle loro conseguenze per l'uomo e per l'ambiente, in adempimento al disposto dell'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334.

 

ELETTROMAGNETISMO

Decreto Legislativo 9 maggio 2001, n. 257

Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 241, recante attuazione della direttiva 96/29/Euratom in materia di protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti.

GU n. 153 del 4 luglio 2001

 

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA

Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 325

Testo unico delle disposizioni legislative in materia di espropriazione per pubblica utilit. (Testi A, B e C).

Supplemento ordinario n. 211 alla GU n. 189 del 16 agosto 2001

Il presente testo unico disciplina l'espropriazione, anche a favore di privati, dei beni immobili o di diritti relativi ad immobili per l'esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilit.

Si considera opera pubblica o di pubblica utilit anche la realizzazione degli interventi necessari per l'utilizzazione da parte della collettivit di beni o di terreni, o di un loro insieme, di cui non e' prevista la materiale modificazione o trasformazione.

Le disposizioni entrano in vigore a decorrere dal 1 gennaio 2002.

 

GUIDA ALLA REDAZIONE DELLE LEGGI

Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri 2 maggio 2001, n. 1/1.1.26/10888/9.92.

Guida alla redazione dei testi normativi.

Supplemento ordinario alla GU n. 101 del 3 maggio 2001

La guida fissa alcuni criteri a cui si devono attenere le amministrazioni che producono le norme. Lo schema vale anche per i contratti di istituto. La guida contiene indicazioni sul titolo, l'organizzazione della materia e la terminologia da utilizzare, allo scopo di ottenere maggiore chiarezza nei testi.

 

INCENDI BOSCHIVI

Decreto del mInistero delleconomia e delle finanze 1 agosto 2001

Ripartizione del finanziamento di lire 20 miliardi recato, per ciascuno degli anni 2000 e 2001, dallart. 12, comma 2, della legge 21 novembre 2000, n. 353, per lo svolgimento delle funzioni conferite alle regioni ai fini della conservazione e della difesa dagli incendi del patrimonio boschivo nazionale.

GU n. 197 del 25 agosto 2001

 

LIFE AMBIENTE

Decreto del Ministero dellambiente e della tutela del territorio 12 luglio 2001

Modalit di presentazione delle proposte relative al programma finanziario europeo Life - Ambiente per l'annualit 2002.

GU n. 185 del 10 agosto 2001

Il termine per la presentazione al Ministero dell'ambiente delle proposte di finanziamento relative al programma comunitario Life - Ambiente per l'annualit 2002 e' fissato al 15 ottobre 2001.

Le proposte dovranno essere redatte secondo le istruzioni contenute nell'opuscolo informativo edito dalla Commissione europea e pervenire entro le ore 20 del giorno 15 ottobre 2001 al seguente indirizzo: divisione II - servizio per lo sviluppo sostenibile - Ministero dell'ambiente, via Cristoforo Colombo n. 44 -

00147 Roma.

L'opuscolo informativo e' disponibile presso la divisione II - servizio per lo sviluppo sostenibile - Ministero dell'ambiente via Cristoforo Colombo, 44 - 00147 Roma e sul sito Internet all'indirizzo

http://europea.eu.int/comm/life/envir/infopk/index-en.htm.

 

MINISTERO DELLAMBIENTE

Decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2001, n. 245

Regolamento dellorganizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dellambiente.

GU n. 148 del 28 giugno 2001

 

MOBILITA SOSTENIBILE

Comunicato del Ministero dellambiente, Campagna "Week-end a piedi 2001".

GU n. 142 del 21 giugno 2001

Con decreto ministeriale DEC/SvS/01/67 del 29 marzo 2001, registrato alla Corte dei conti il 24 aprile 2001, registro n. 1, pag. 313, pervenuto a questo servizio il 18 maggio 2001, il Ministero dell'ambiente ha indetto la campagna "Week-end a piedi 2001", per il cofinanziamento di iniziative presentate dai comuni e finalizzate alla sensibilizzazione e informazione dei cittadini sulle tematiche della mobilit sostenibile ed al pi efficace svolgimento della campagna "Week-end a piedi 2001".

Nella stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n173 del 27/07/2001 il decreto che fissa nel 10 Ottobre 2001 il nuovo termine di scadenza per la presentazione dei progetti di mobilit sostenibile da parte dei Comuni. Il testo del decreto e le istruzioni per compilare le domande sono pubblicate sul sito del ministero dell'ambiente.

http://www.minambiente.it/Sito/settori_azione/iar/legislazione/decreti/programmi_radicali.asp

La nuova scadenza dei termini per la presentazione delle istanze di cofinanziamento e' fissata in settantacinque giorni a partire dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.

 

ONLUS

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 marzo 2001, n.329

Regolamento recante norme per l'Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilit social.

GU n. 190 del 17 agosto 2001

Il Decreto stabilisce ruolo e poteri dellAgenzia

 

ORGANISMI GENETICAMENTE MODIFICATI

Decreto Legislativo 12 aprile 2001, n.206

Attuazione della direttiva 98/81/CE che modifica la direttiva 90/219/CE, concernente l'impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati.

Suppl. Ordinario n.133 alla GU n. 126 del 1 giugno 2001

 

PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 marzo 2001, n.197

Regolamento di attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241, in materia di termini, partecipazione e responsabilit del procedimento amministrativo.

GU n. 121 del 26 maggio 2001

Il presente regolamento si applica ai procedimenti amministrativi, sia ad iniziativa di parte sia promossi d'ufficio, di competenza degli uffici del Dipartimento per i servizi tecnici nazionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri (Ufficio Affari Amministrativi, Servizio Geologico Nazionale, Servizio Idrografico e Mareografico Nazionale e relative sedi periferiche).

 

RIFIUTI

Legge 20 agosto 2001, n.335

Conversione in legge del decreto-legge 16 luglio 2001, n. 286, recante differimento di termini in materia di smaltimento di rifiuti.

GU n. 193 del 21 agosto 2001

Viene differita, con proroga di un anno, la scadenza, prevista per il 17 luglio 2001, relativa al conferimento in discarica di rifiuti, quindi dal 21 agosto 2002 nelle discariche dovrebbero essere conferiti solo rifiuti inerti.

 

RISPARMIO ENERGETICO

Decreto 5 aprile 2001 del Ministero dellambiente

Contributi diretti ai cittadini per l'acquisto di veicoli elettrici, a metano e GPL e per l'installazione di impianti a metano e GPL.

GU n. 117 del 22 maggio 2001

 

Decreto 24 aprile 2001 del Ministero dellIndustria, del Commercio e dellArtigianato

Individuazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili di cui all'art. 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164.

Suppl. Ordinario n.125 alla GU n. 117 del 22 maggio

Il presente decreto:

a) determina, in coerenza con gli impegni previsti dal protocollo di Kyoto, gli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili che devono essere perseguiti dalle imprese di distribuzione di gas naturale;

b) stabilisce i principi di valutazione dell'ottenimento dei risultati di misure e interventi di risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili;

c) definisce le modalit per il controllo della attuazione delle suddette misure e interventi.

 

Decreto 24 aprile 2001 del Ministero dellIndustria, del Commercio e dellArtigianato

Individuazione degli obiettivi quantitativi per l'incremento dell'efficienza energetica negli usi finali ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.

Suppl. Ordinario n.125 alla GU n. 117 del 22 maggio 2001

Il presente decreto:

a) determina gli obiettivi quantitativi nazionali di incremento dell'efficienza energetica degli usi finali di energia, nonch le modalit per la determinazione degli obiettivi specifici da inserire in ciascuna concessione per l'attivit' di distribuzione di energia elettrica;

b) stabilisce i criteri generali per la progettazione e l'attuazione di misure e interventi per il conseguimento degli obiettivi generali e specifici di incremento dell'efficienza energetica negli usi finali di energia;

c) definisce le modalit per il controllo della attuazione delle suddette misure e interventi.

 

RUMORE

Decreto del Presidente della Repubblica 3 aprile 2001, n. 304

Regolamento recante disciplina delle emissioni sonore prodotte nello svolgimento delle attivit motoristiche, a norma dellarticolo 11 della legge 26 novembre 1995, n. 447.

GU n. 172 del 26 luglio 2001

 

SUOLO

Deliberazione dellAutorit di Bacino del fiume Tevere 31 maggio 2001

Piano di bacino del Tevere II stralcio funzionale per il lago Trasimeno. (Deliberazione n. 9).

GU n. 133 dell11 giugno 2001

 

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 maggio 2001

Modifica delle tabelle A, C ed E "Opere pubbliche - Spese di funzionamento, risorse umane, ripartizione per ambiti territoriali provinciali del personale del Magistrato alle acque e delle opere marittime", allegate al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 dicembre 2000, recante: "Trasferimento dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative per l'esercizio delle funzioni conferite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, alla regione Veneto ed agli enti locali della regione".

GU n. 141 del 20 giugno 2001

 

Autorit di bacino del fiume Reno

Adozione del progetto di piano di stralcio di bacino per lassetto idrogeologico.

GU n. 147 del 27 giugno 2001-09-05

 

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 maggio 2001

Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino idrografico del fiume Po.

GU n. 183 dell8 agosto 2001

E' approvato il piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino idrografico del fiume Po (brevemente denominato PAI), adottato con la deliberazione del Comitato istituzionale dell'autorit di bacino del fiume Po n. 18 del 26 aprile 2001.

 

Deliberazione dellAutorit di Bacino del fiume Po 14 giugno 2001

Modificazioni al piano stralcio delle fasce fluviali approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 luglio 1998. (Deliberazione n. 75/2001).

GU n. 185 del 10 agosto 2001

Questa modifica riguarda gli interventi di messa in sicurezza del sito Enea-Eurex di Saluggia che devono essere progettati e realizzati in conformit alle prescrizioni idrauliche contenute in questo decreto.

Inoltre la delimitazione della fascia di esondazione - fascia B - di cui al Piano stralcio delle fasce fluviali approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 luglio 1998, e' modificata come rappresentato nella tavola allegata al decreto.

 

Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n.331

Ripartizione dei fondi finalizzati al finanziamento degli interventi in materia di difesa del suolo per il quadriennio 2000-2003.

Supplemento ordinario n. 213 alla GU n. 191 del 18 agosto 2001

Le somme erogate in attuazione del presente decreto sono iscritte in un apposito capitolo di bilancio delle regioni interessate, a norma dell'articolo 12, comma 8-quinquies, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, ovvero trasferite nella contabilit speciale delle autorit di bacino. Le autorit di bacino e le regioni trasmettono al Ministero dei lavori pubblici, entro il 31 dicembre di ogni anno, una relazione sullo stato di attuazione del programma corredata di schede per ciascun intervento o studio finanziato, ivi inclusi quelli per la pianificazione di bacino, secondo il formato unificato, gi in uso, adottato dal Ministero dei lavori pubblici.

 

Decreto del Presidente3 del Consiglio dei mInistri 24 maggio 2001

Piano stralcio per lassetto idrogeologico del bacino idrografico del fiume Po.

GU n. 183 dell8 agosto 2001

 

Decreto dellAgenzia del territorio 19 luglio 2001

Accertamento del periodo di mancato funzionamento del servizio di pubblicit immobiliare dellufficio del territorio di Lecco.

GU n. 183 dell8 agosto 2001

 

Decreto dellAutorit di bacino del fiume Sele 3 agosto 2001

Progetto di piano stralcio per la tutela del rischio idrogeologico.

GU n. 187 del 13 agosto 2001

 

SVILUPPO SOSTENIBILE

Accordo del 19 aprile 2001 della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano

Accordo Stato-Regioni per lo sviluppo di attivit di supporto alle politiche, alle strategie e alle scelte in termini di sviluppo sostenibile.

GU n. 114 del 18 maggio 200

Il Ministero dell'ambiente, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano si impegnano a dare concreta attuazione al dettato dell'art. 69 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 12, che prevede un'azione condivisa nel campo dello sviluppo sostenibile, e al principio di integrazione relativo all'armonizzazione con l'ambiente di piani ed azioni di sviluppo territoriale, urbanistico, infrastrutturale ed economico.

 

Comunicato del Ministero dellambiente

Istituzione della commissione di valutazione dei progetti di programmi di sviluppo sostenibile e di attuazione di Agende 21 locali.

GU n. 134 del 12 giugno 2001

Con decreto del Ministero dell'ambiente in data 2 marzo 2001 stata istituita presso il Ministero dell'ambiente la commissione per la valutazione dei progetti di programmi di sviluppo sostenibile e di attuazione di Agende 21 locali, al fine dell'assegnazione di un cofinanziamento.

 

Comunicato del Ministero dellambiente

Integrazione della commissione di valutazione dei progetti di programmi di sviluppo sostenibile e di attuazione di Agende 21 locali.

GU n. 134 del 12 giugno 2001

Con decreto del Ministero dell'ambiente in data 5 aprile 2001 stata integrata la composizione della commissione per la valutazione dei progetti di programmi di sviluppo sostenibile e di attuazione di Agende 21 locali.

 

Decreto del Ministero dei lavori pubblici 28 marzo 2001

Ammissione al finanziamento di ulteriori 28 programmi riqualificazione urbana e di sviluppo sostenibile del territorio (PRUSST).

GU n. 164 del 17 luglio 2001

 

Decreto del Ministero dei lavori pubblici 11 aprile 2001

Approvazione della graduatoria relativamente ai programmi di iniziativa comunitaria concernenti la rivitalizzazione economica e sociale delle citt e delle zone adiacenti in crisi, per promuovere uno sviluppo urbano sostenibile.

GU n. 164 del 17 luglio 2001

Sono ammessi al finanziamento, a valere sulle disponibilit di cui all'art. 1 del decreto 19 luglio 2000, i primi quattro programmi che hanno conseguito il punteggio pi elevato ricadenti nelle regioni interessate dal quadro comunitario di sostegno per le regioni italiane dell'obiettivo 1 per il periodo 2000-2006, i primi quattro programmi ricadenti nelle restanti regioni, nonch i primi due ammessi e valutati, utilmente collocati nella graduatoria generale.

Sono altres ammessi al finanziamento, a valere sulle disponibilit di cui all'art. 145, comma 86, della legge n. 388/2000, i successivi venti programmi, ammessi e valutati, utilmente collocati nella graduatoria generale, in aggiunta a quelli di cui al comma 2.

 

TRASPORTI

Decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione 13 marzo 2001

Norme attuative ed esplicative del decreto ministeriale 15 febbraio 2001, n. 28T, in materia di trasporto combinato.

GU n. 118 del 23 maggio 2001

                                    

Decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001

Nuovo piano generale dei trasporti e della logistica.

Supplemento straordinario alla GU n. 163 del 16 luglio 2001

Il Decreto segue la delibera del CIPE del 1 febbraio 2001 con la quale il Comitato ha espresso parere favorevole sui testi definitivi dei documenti che compongono il piano generale dei trasporti e della logistica. Il documento composto da oltre 600 pagine che individuano in modo dettagliato gli interventi previsti dal Piano.

 

Decreto Legislativo 24 maggio 2001, n.299

Attuazione della direttiva 96/48/CE relativa all'interoperabilit del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocit.

GU n. 168 del 21 luglio 2001

Il presente decreto di recepimento della direttiva 96/48/CE del Consiglio del 23 luglio 1996 stabilisce le condizioni necessarie a realizzare l'interoperabilit del sistema ferroviario nazionale ad alta velocit con il corrispondente sistema ferroviario transeuropeo.

 

Comunicato del Ministero dellambiente e della tutela del territorio

GU n. 178 del 2 agosto 2001

Comunicato relativo all'istituzione della commissione incaricata di valutare gli interventi di cui all'art. 4, comma 6, ed all'art. 5, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1998, n. 459 "Regolamento recante norme di esecuzione dell'art. 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario.