Comunitaria [Aggiornamento alle
Gazzette Ufficiali Serie L e C del 4 settembre 2001]
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AGRICOLTURA
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CITES
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LIFE
AMBIENTE
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LIFE
NATURA
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PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI
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SVILUPPO
SOSTENIBILE
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PROGRAMMA
COMUNITARIO
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Statale [Aggiornamento dalla GU n. 111/2001
alla GU n. 197 del 25 agosto 2001]
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Regolamento (CE) n. 1557/2001
della Commissione del 30 luglio 2001 che stabilisce le modalit di applicazione
del regolamento (CE) n. 814/2000 del Consiglio relativo alle azioni di
informazione riguardanti la politica agricola comune.
Guce serie L250 del 31 luglio
2001
Invito a presentare proposte
dal titolo, Sostegno a favore di azioni di informazione nel settore della
politica agricola comune.
Guce serie C215 del
01 agosto 2001
Sono previsti contributi sino al
50% della spesa ammissibile che salgono al 75% in casi particolari (seminari,
ecc.)
Regolamento (CE)
N.1579/2001 della Commissione del 1 agosto 2001 che modifica il regolamento
(CE) n.338/97 del Consiglio relativo alla protezione di specie della flora e
della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio.
GUCE serie L209 del 2
agosto 2001
Questo
Regolamento si reso necessario in quanto le note sulle interpretazioni degli
allegati A, B, C e D riportate nell'allegato del regolamento
(CE)n.338/97dovevano essere modificate in modo da inserirvi alcuni termini
della risoluzione 11.10 relativi alle definizioni di sabbia corallina e i frammenti
di corallo in conformit della definizione di esemplari data all'articolo 2,
lettera t), del regolamento (CE) n.338/97.
Sono
state apportate modifiche all'appendice III della convenzione sul commercio
internazionale delle specie di flora e i fauna selvatiche minacciate di
estinzione ora inserite nell'allegato C del regolamento (CE)n.338/97.
LIFE 2002 - invito a
presentare proposte per i programmi LIFE-Ambiente e LIFE-Paesi terzi.
Guce serie
C188 del 4 luglio 2001
Le tipologie di progetti ammissibili al finanziamento
LIFE sono le seguenti:
Ambiente: progetti di dimostrazione che contribuiscono
allo sviluppo di tecniche e metodi innovativi e integrati e all'ulteriore
sviluppo della politica comunitaria dell'ambiente e che - integrano
considerazioni sull'ambiente e sullo sviluppo sostenibile nella pianificazione
e nella valorizzazione del territorio, incluse le zone urbane e costiere,
oppure - promuovono la gestione sostenibile delle acque freatiche e di
superficie, oppure - riducono al minimo l'impatto ambientale delle attivit
economiche, in particolare mediante lo sviluppo di tecnologie pulite e ponendo
l'accento sulla prevenzione, compresa la riduzione delle emissioni di gas ad
effetto serra, oppure permettono di prevenire, riutilizzare, recuperare e
riciclare i rifiuti di tutti i tipi e di gestire razionalmente il flusso di
rifiuti, oppure - riducono l'impatto ambientale dei prodotti mediante una
strategia integrata agli stadi della produzione, della distribuzione, del
consumo e del trattamento al termine del loro ciclo di vita, compreso lo
sviluppo di prodotti rispettosi dell'ambiente.
Le proposte devono essere redatte utilizzando gli
appositi moduli. I pacchetti informativi relativi alle procedure e ai criteri
di ammissibilit e i necessari moduli di domanda possono essere ottenuti sul
sito web della Commissione al seguente indirizzo:
LIFE-Ambiente:
http://www.europa.eu.int/comm/life/envir/infopk/index-en.htm
LIFE-Natura 2001-2002 Invito alla presentazione di proposte.
Guce serie C172 del 16
giugno 2001
La
Commissione invita persone fisiche o giuridiche dell'Unione Europea, o dei
paesi candidati associati a LIFE, a presentare proposte per la selezione
LIFE-Natura 2002.
Progetti
eleggibili al finanziamento LIFE-Natura riguardano la conservazione degli
habitat naturali e
della
fauna e flora selvatica di interesse comunitario.
Le
proposte devono essere compilate su specifici formulari di presentazione. Il
fascicolo di candidatura che contiene le informazioni dettagliate relativamente
all'eleggibilit ed alle procedure e i necessari formulari per la presentazione
delle proposte pu essere ottenuto presso le autorit nazionali competenti
(cfr. allegati) che saranno in grado di fornire le informazioni necessarie
riguardo ai siti Natura 2000 designati/proposti oppure attraverso il sito web
della Commissione all'indirizzo seguente:
http://www.europa.eu.int/comm/life/home.htm
Tutti i
progetti saranno presentati alle competenti autorit nazionali al massimo entro
il 30 settembre 2001.
PIANI
E PROGRAMMI PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI
Proposta di direttiva
del Parlamento europeo e del Consiglio che prevede la partecipazione dei
cittadini alla stesura di determinati piani e programmi in materia ambientale e
modifica le direttive 85/337/CEE e 96/61/CE del Consiglio.
Guce serie C154 del 29
maggio 2001
A tal
fine, gli Stati membri dovranno provvedere affinch:
a) i
cittadini siano informati, attraverso un pubblico avviso oppure in altra forma
adeguata, di eventuali proposte relative a tali piani o programmi o al loro
riesame e affinch le informazioni relative a tali proposte siano rese
accessibili ai cittadini stessi;
b) i
cittadini possano esprimere osservazioni e pareri prima che vengano adottate
decisioni sui piani e sui programmi;
c)
nelle decisioni si tenga debitamente conto delle risultanze della
partecipazione dei cittadini.
Direttiva
2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001
concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi
sull'ambiente.
Guce
serie L 197 del 21 luglio
La presente direttiva ha l'obiettivo di garantire un
elevato livello di protezione dell'ambiente e di contribuire all'integrazione di
considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione e dell'adozione di piani e
programmi al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile,assicurando che,ai
sensi della presente direttiva, venga effettuata la valutazione ambientale di
determinati piani e programmi che possono avere effetti significativi
sull'ambiente.
In questo contesto rientrano anche i Piani e i Programmi
che interessano siti di importanza comunitaria ai sensi degli articoli 6 e 7
della direttiva 92/43/CEE.
La direttiva entrer in vigore con il varo delle
disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri
prima del 21 luglio 2004.
Proposta di decisione
del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma comunitario
di azione in materia di ambiente 2001-2010.
Guce serie C154 del 29
maggio 2001
Tale
programma decorre dal 1 o gennaio 2001 e si conclude il 31 dicembre 2010.
Scopo e
obiettivi globali:
1. Il
programma istituisce i principali obiettivi e priorit ambientali della
Comunit attuale e futura, dopo l'allargamento, che contribuiranno a realizzare
la strategia comunitaria in materia di sviluppo sostenibile, che sar fondata
sulla valutazione dello stato dell'ambiente e delle tendenze in atto e
sull'individuazione dei problemi ambientali persistenti che impongono alla
Comunit di assumere un ruolo di traino.
2. Il
programma agevola la totale integrazione delle disposizioni in materia di
protezione dell'ambiente in altre politiche comunitarie e garantisce al
contempo che le misure a favore dell'ambiente proposte e adottate tengano conto
degli obiettivi economici e sociali dello sviluppo sostenibile e valutino tutte
le possibilit e gli strumenti disponibili; esso inoltre basato sul pi ampio
dialogo e su solide conoscenze scientifiche.
3. Il
programma punta a stabilizzare le concentrazioni atmosferiche dei gas di serra
ad un livello tale da non causare variazioni innaturali del clima terrestre. A
tal fine sar necessario fare progressi verso il raggiungimento del traguardo a
lungo termine istituito dal Gruppo intergovernativo per il cambiamento
climatico (IPCC), vale a dire la riduzione delle emissioni dei gas di serra del
70 % rispetto ai livelli del 1990, al fine di realizzare i seguenti obiettivi:
-
ratifica del protocollo di Kyoto e rispetto del traguardo di una riduzione
delle emissioni pari all'8 % nel periodo 2008-2012 rispetto ai valori del 1990
per gli attuali Stati membri;
-
garanzia che la Comunit conquisti una credibilit tale che le consenta di
insistere sulla conclusione di un accordo internazionale sulla definizione di
un nuovo obiettivo per il periodo successivo a quello stabilito a Kyoto, che
tenda a ridurre sensibilmente le emissioni.
4. Il
programma destinato a tutelare e a ripristinare il funzionamento dei sistemi
naturali e ad arrestare la perdita di biodiversit nell'Unione europea e su
scala mondiale, con i seguenti obiettivi:
-
protezione dell'ambiente naturale contro i danni delle emissioni inquinanti;
-
protezione dei suoli contro l'erosione e l'inquinamento;
-
protezione della diversit biologica, compatibilmente con la strategia
comunitaria per la diversit biologica;
-
tutela del patrimonio rappresentato dalla biodiversit e dal paesaggio nelle
zone rurali della
Comunit.
Viene istituito un quadro comunitario di cooperazione
inteso a fornire un aiuto finanziario e tecnico a reti di enti locali
organizzate in almeno quattro Stati membri e comprendenti eventualmente citt
dei paesi di cui all'articolo 8, allo scopo di incoraggiare la concezione,lo
scambio e l'applicazione di buone prassi nei seguenti settori:
attuazione a livello locale della normativa ambientale
dell'Unione europea nel settore dell'ambiente,
sviluppo urbano sostenibile,
agenda 21 a livello locale.
I principali
partecipanti sono la Commissione,le reti di enti locali,le organizzazioni
urbane portatrici di interessi plurimi,le reti a livello di comunit quali le
ONG,le universit e altri soggetti organizzati a livello europeo.
Selezione curata da Gigi Ghedin del WWF Veneto
Regolamento
recante istituzione della direzione generale per il sostegno agli interventi
contro l'abusivismo edilizio presso il Ministero dei lavori pubblici.
GU n. 115 del 19 maggio
2001
Presso il Ministero dei lavori pubblici viene istituito
un Ufficio di livello dirigenziale generale denominato: "Direzione
generale per il sostegno agli interventi conto l'abusivismo edilizio
Competenze.
A tale Direzione generale sono attribuiti i seguenti
compiti:
a) svolge funzioni di monitoraggio del fenomeno delle
trasformazioni edilizie abusive;
b) riceve i rapporti riguardanti opere o lottizzazioni
realizzate abusivamente di cui all'articolo 7 della legge 28 febbraio 1985, n.
47, al fine di acquisire i dati relativi agli adempimenti effettuati;
c) a richiesta, supporta gli enti locali nella
predisposizione degli atti relativi ai provvedimenti di individuazione e
demolizione degli immobili abusivi e collabora con le amministrazioni regionali
in caso di inadempienze o ritardi anche promuovendo, d'intesa con gli organi
competenti, la richiesta di intervento del Genio militare e curando il
coordinamento dell'attivit delle Commissioni di cui all'articolo 2, comma 56,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
d) raccoglie le segnalazioni di soggetti pubblici e
privati in ordine a iniziative, attivit e manufatti abusivi con priorit nelle
aree di primario interesse per l'incolumit e la sicurezza di persone e beni;
e) segnala agli enti competenti i ritardi nella adozione
degli eventuali provvedimenti repressivi e nell'esercizio dei poteri
sostitutivi;
f) promuove intese istituzionali, accordi di programma e
conferenze dei servizi tra amministrazioni interessate per l'esame delle
situazioni concernenti immobili abusivi realizzate sul demanio dello Stato
ovvero che interferiscano con le infrastrutture di competenza dello Stato o di
interesse nazionale (viarie, per il trasporto aereo, elettrico, idrico, ecc.);
g) promuove le azioni giudiziarie e la costituzione di
parte civile da parte dello Stato ovvero fornisce supporto alle iniziative
delle regioni e degli enti locali in materia di violazioni dei vincoli
idrogeologici, sismici e di quelli a tutela delle infrastrutture statali, fatto
salvo quanto previsto in materia di danno ambientale;
h) fornisce, a richiesta degli enti locali, supporto
nella predisposizione degli atti relativi ai piani di recupero e di
riabilitazione territoriale di aree edificate abusivamente;
i) svolge l'attivit di ricerca e di proposizione
legislativa in materia di repressione degli abusi edilizi e formula i pareri
dell'amministrazione sulla legittimit costituzionale delle norme di emanazione
regionale;
j) istruisce i ricorsi straordinari al Capo dello Stato
in materia di abusivismo edilizio.
La Direzione generale, sulla scorta dei dati dalla stessa
acquisiti, verifica che per le opere realizzate in aree sottoposte a vincoli
previsti da leggi statali, e non suscettibili di sanatoria l'autorit che
esercita le competenze urbanistiche abbia provveduto a disporre la repressione
delle violazioni stesse. Per i vincoli di carattere paesaggistico e culturale
la Direzione generale procede coordinandosi con i competenti uffici del
Ministero per i beni e le attivit culturali e con gli organismi di gestione
delle aree protette.
Modificazioni al decreto 12 novembre 1992, concernente il
regolamento recante i criteri di valutazione delle caratteristiche delle acque
minerali naturali.
GU n. 147 del 27 giugno 2001
Il Decreto si adegua alle
osservazioni formulate dalla Commissione europea in merito ai valori dei limiti
di concentrazione fissati per alcune sostanze elencate nell'art. 6 del decreto
n. 542/1992;
Modifiche dell'allegato A del decreto interministeriale
19 aprile 1996, in materia di animali pericolosi.
GU n. 111 del 15 maggio 2001
Riguarda lordine: Crocodylia;
Decreto del Ministero
dellambiente 6 febbraio 2001
Istituzione della riserva naturale statale Gola del
Furlo.
GU n. 134 del 12 giugno 2001
Decreto del mInistero
dellambiente 23 aprile 2001
Rettifica della superficie della zona umida Diaccia
Botrona, riportata nel decreto ministeriale 6 febbraio 1991.
GU n. 185 del 10 agosto 2001
BALNEABILITA
Legge 2 luglio 2001, n. 249
Conversione in legge del decreto-legge 3 maggio 2001, n. 159,
recante proroga dei termini in materia di acque di balneazione.
GU n. 152 del 3 luglio 2001
BENI AMBIENTALI E PAESAGGISTICI
Accordo del 19 aprile
2001 della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province
Autonome di Trento e Bolzano.
Accordo
tra il Ministro per i beni e le attivit culturali e le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano sull'esercizio dei poteri in materia di paesaggio.
GU n. 114 del 18 maggio
2001
Laccordo si basa sui seguenti principi generali:
Le
pubbliche amministrazioni che hanno competenza in materia di paesaggio
provvedono, sino all'approvazione della legge di ratifica della convenzione
europea del paesaggio, all'esercizio delle loro attribuzioni attenendosi ai
principi della convenzione stessa.
La
pianificazione paesistica di cui all'art. 149 del decreto legislativo 29
ottobre 1999, n. 490, attuata secondo i criteri e le modalit previste dal
presente accordo.
Il
Ministero favorisce il ricorso alle forme di collaborazione previste dall'art.
150, comma 3, del testo unico per la redazione della pianificazione paesistica.
Le
pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 definiscono le politiche di tutela
e valorizzazione del paesaggio italiano tenendo conto anche degli studi, delle
analisi e delle proposte formulati dall'Osservatorio nazionale per la qualit
del paesaggio, istituito con decreto del Ministro per i beni e le attivit
culturali nonch dagli osservatori costituiti in ogni regione con le medesime
finalit.
Restano
ferme le competenze attribuite alle regioni a statuto speciale e alle province
autonome di Trento e Bolzano.
Rettifica
al decreto ministeriale 18 luglio 1994 relativo alla dichiarazione di notevole
interesse pubblico di unarea ricadente nel comune di Baschi.
GU
n. 193 del 21 agosto 2001
Dichiarazione
di notevole interesse pubblico ai sensi dellart. 144 del titolo II del decreto
legislativo 29 ottobre 1999, in Montappone.
GU n. 193 del 21 agosto
2001
Inclusione
dellarea comprendente il Fosso di Tor Tre Teste, Casa Mistica, Casa Calda e
Torre Angela, ricadente nel comune di Roma fra le zone di interesse
archeologico di cui allart. 146, comma 1, lettera m), del decreto legislativo,
29 ottobre 1999, n. 490.
GU n. 196 del 24 agosto
2001
Accordo del 24 aprile
2001 della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le
Province Autonome di Trento e Bolzano.
Accordo
fra il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e i presidenti
delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano sulle modalit
procedimentali in materia di funzioni amministrative relative a prospezione,
ricerca e coltivazione di idrocarburi in terraferma, ivi comprese quelle di
polizia mineraria per il perfezionamento dell'intesa prevista dall'art. 29,
comma 2, lettera b), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, come
modificato dall'art. 3, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 29 ottobre
1999, n. 443.
Tra laltro vengono trasferite alle regioni e prov.
Autonome le funzioni amministrative relative a prospezione, ricerca e
coltivazione di idrocarburi in terraferma ivi comprese quelle di polizia
mineraria.
Le funzioni amministrative in materia di titoli minerari
consistono:
nel
conferimento dei titoli minerari, con la contestuale approvazione dei programmi
di lavoro, per la prospezione, la ricerca e la coltivazione degli idrocarburi
liquidi e gassosi;
nel
rilascio delle proroghe di vigenza dei titoli minerari;
nell'approvazione
delle variazioni dei programmi di lavoro della delimitazione delle aree oggetto
del conferimento;
nelle
revoche dei titoli minerari di cui alla lettera a).
Le funzioni amministrative di polizia mineraria, da
svolgere d'intesa con le amministrazioni regionali interessate, consistono nel
rilascio delle autorizzazioni:
per
l'esecuzione delle prospezioni geofisiche, per la perforazione dei pozzi di
ricerca o di coltivazione;
per
la costruzione degli impianti destinati alla produzione, trasporto, raccolta e
trattamento degli idrocarburi;
per
la sistemazione finale delle aree di cantiere ad attivit lavorativa cessata.
Decreto del Ministero
dellambiente 3 maggio 2001
Istituzione del registro di detenzione degli esemplari di
specie di animali e vegetali.
GU n. 112 del 16 maggio 2001
Viene istituito il registro di detenzione degli esemplari
di specie animali e vegetali previsto dall'art. 5, comma 5-bis della legge 7
febbraio 1992, n. 150. Il registro si riferisce agli esemplari vivi o morti, di
specie animali e vegetali e alle parti di specie animali, inclusi negli
allegati A e B del regolamento (CE) 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e
successive attuazioni e modificazioni cos come definiti dall'art. 8-sexies
della legge 7 febbraio 1992 n. 150 e dall'art. 2 del regolamento (CE) 338/97
del consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, con
l'esclusione di esemplari di specie vegetali riprodotte artificialmente incluse
nell'allegato B del regolamento (CE) 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996,
e successive attuazioni e modificazioni.
Riordino del sistema sanzionatorio in materia di
commercio di specie animali e vegetali protette, a norma dell'articolo 5 della
legge 21 dicembre 1999, n. 526.
GU n. 159 del 11 luglio 2001
Deliberazione 4 aprile
2001 del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica
Nuove
disposizioni in materia di contratti d'area e di protocolli aggiuntivi.
(Deliberazione n. 53/2001).
GU n. 183 dell8 agosto
2001
Depositi
di G.P.L. in serbatoi fissi, di capacit complessiva superiore a 5 m3, siti in stabilimenti
a rischio di incidente rilevante soggetti all'obbligo di presentazione del
rapporto di sicurezza.
GU n. 118 del 23 maggio
2001
Requisiti
minimi di sicurezza in materia di pianificazione urbanistica e territoriale per
le zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante.
Supplemento n. 151 alla
GU n. 138 del 16 giugno 2001
Si
tratta di 6 articoli con allegati i criteri guida e tabelle in attuazione della
Direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti
connessi con determinate sostanze pericolose.
Decreto del Ministero dellambiente 16 maggio 2001,
n.293
Regolamento
di attuazione della direttiva 96/82/CE, relativa al controllo dei pericoli di
incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose.
GU n.
165 del 18 luglio 2001
Il presente regolamento detta la
normativa applicabile ai porti industriali e petroliferi ai fini della prevenzione
degli incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose e ai
fini della limitazione delle loro conseguenze per l'uomo e per l'ambiente, in
adempimento al disposto dell'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 17
agosto 1999, n. 334.
Disposizioni
integrative e correttive del decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 241,
recante attuazione della direttiva 96/29/Euratom in materia di protezione
sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i rischi derivanti dalle
radiazioni ionizzanti.
GU n. 153 del 4 luglio
2001
Testo unico delle disposizioni legislative in materia di
espropriazione per pubblica utilit. (Testi A, B e C).
Supplemento ordinario n. 211 alla GU n. 189 del 16
agosto 2001
Il presente testo unico
disciplina l'espropriazione, anche a favore di privati, dei beni immobili o di
diritti relativi ad immobili per l'esecuzione di opere pubbliche o di pubblica
utilit.
Si considera opera pubblica o di
pubblica utilit anche la realizzazione degli interventi necessari per
l'utilizzazione da parte della collettivit di beni o di terreni, o di un loro
insieme, di cui non e' prevista la materiale modificazione o trasformazione.
Le disposizioni entrano in
vigore a decorrere dal 1 gennaio 2002.
Circolare della
Presidenza del Consiglio dei Ministri 2 maggio 2001, n. 1/1.1.26/10888/9.92.
Guida alla
redazione dei testi normativi.
Supplemento ordinario
alla GU n. 101 del 3 maggio 2001
La
guida fissa alcuni criteri a cui si devono attenere le amministrazioni che
producono le norme. Lo schema vale anche per i contratti di istituto. La guida
contiene indicazioni sul titolo, l'organizzazione della materia e la
terminologia da utilizzare, allo scopo di ottenere maggiore chiarezza nei
testi.
Ripartizione
del finanziamento di lire 20 miliardi recato, per ciascuno degli anni 2000 e
2001, dallart. 12, comma 2, della legge 21 novembre 2000, n. 353, per lo
svolgimento delle funzioni conferite alle regioni ai fini della conservazione e
della difesa dagli incendi del patrimonio boschivo nazionale.
GU n. 197 del 25 agosto
2001
Modalit
di presentazione delle proposte relative al programma finanziario europeo Life
- Ambiente per l'annualit 2002.
GU n. 185 del 10 agosto
2001
Il
termine per la presentazione al Ministero dell'ambiente delle proposte di
finanziamento relative al programma comunitario Life - Ambiente per l'annualit
2002 e' fissato al 15 ottobre 2001.
Le proposte dovranno essere redatte secondo le istruzioni
contenute nell'opuscolo informativo edito dalla Commissione europea e pervenire
entro le ore 20 del giorno 15 ottobre 2001 al seguente indirizzo: divisione II
- servizio per lo sviluppo sostenibile - Ministero dell'ambiente, via
Cristoforo Colombo n. 44 -
00147 Roma.
L'opuscolo informativo e' disponibile presso la divisione
II - servizio per lo sviluppo sostenibile - Ministero dell'ambiente via
Cristoforo Colombo, 44 - 00147 Roma e sul sito Internet all'indirizzo
http://europea.eu.int/comm/life/envir/infopk/index-en.htm.
Regolamento
dellorganizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro
dellambiente.
GU n. 148 del 28 giugno
2001
Comunicato del Ministero dellambiente, Campagna "Week-end a piedi
2001".
GU n. 142 del 21 giugno
2001
Con
decreto ministeriale DEC/SvS/01/67 del 29 marzo 2001, registrato alla Corte dei
conti il 24 aprile 2001, registro n. 1, pag. 313, pervenuto a questo servizio
il 18 maggio 2001, il Ministero dell'ambiente ha indetto la campagna
"Week-end a piedi 2001", per il cofinanziamento di iniziative
presentate dai comuni e finalizzate alla sensibilizzazione e informazione dei
cittadini sulle tematiche della mobilit sostenibile ed al pi efficace
svolgimento della campagna "Week-end a piedi 2001".
Nella
stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n173 del 27/07/2001 il decreto che
fissa nel 10 Ottobre 2001 il nuovo termine di scadenza per la presentazione dei
progetti di mobilit sostenibile da parte dei Comuni. Il testo del decreto e le
istruzioni per compilare le domande sono pubblicate sul sito del ministero
dell'ambiente.
http://www.minambiente.it/Sito/settori_azione/iar/legislazione/decreti/programmi_radicali.asp
La nuova scadenza dei termini per la presentazione delle
istanze di cofinanziamento e' fissata in settantacinque giorni a partire dalla
data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.
Regolamento recante norme per l'Agenzia per le
organizzazioni non lucrative di utilit social.
GU n. 190 del 17 agosto 2001
Il Decreto stabilisce ruolo e poteri dellAgenzia
Attuazione
della direttiva 98/81/CE che modifica la direttiva 90/219/CE, concernente
l'impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati.
Suppl. Ordinario n.133
alla GU n. 126 del 1 giugno 2001
Regolamento di attuazione della legge 7 agosto 1990, n.
241, in materia di termini, partecipazione e responsabilit del procedimento
amministrativo.
GU n. 121 del 26 maggio 2001
Il presente regolamento si applica ai procedimenti
amministrativi, sia ad iniziativa di parte sia promossi d'ufficio, di
competenza degli uffici del Dipartimento per i servizi tecnici nazionali della Presidenza
del Consiglio dei Ministri (Ufficio Affari Amministrativi, Servizio Geologico
Nazionale, Servizio Idrografico e Mareografico Nazionale e relative sedi
periferiche).
Conversione in legge del decreto-legge 16 luglio 2001, n.
286, recante differimento di termini in materia di smaltimento di rifiuti.
GU n. 193 del 21 agosto 2001
Viene
differita, con proroga di un anno, la scadenza, prevista per il 17 luglio 2001,
relativa al conferimento in discarica di rifiuti, quindi dal 21 agosto 2002
nelle discariche dovrebbero essere conferiti solo rifiuti inerti.
Contributi
diretti ai cittadini per l'acquisto di veicoli elettrici, a metano e GPL e per
l'installazione di impianti a metano e GPL.
GU n. 117 del 22 maggio
2001
Individuazione
degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico e sviluppo delle
fonti rinnovabili di cui all'art. 16, comma 4, del decreto legislativo 23
maggio 2000, n. 164.
Suppl. Ordinario n.125
alla GU n. 117 del 22 maggio
Il presente decreto:
a) determina, in coerenza con gli impegni previsti dal
protocollo di Kyoto, gli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio
energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili che devono essere perseguiti
dalle imprese di distribuzione di gas naturale;
b) stabilisce i principi di valutazione dell'ottenimento
dei risultati di misure e interventi di risparmio energetico e sviluppo delle
fonti rinnovabili;
c) definisce le modalit per il controllo della
attuazione delle suddette misure e interventi.
Decreto 24 aprile 2001 del
Ministero dellIndustria, del Commercio e dellArtigianato
Individuazione degli obiettivi quantitativi per
l'incremento dell'efficienza energetica negli usi finali ai sensi dell'art. 9,
comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.
Suppl. Ordinario n.125 alla GU n. 117 del 22 maggio
2001
Il presente decreto:
a) determina gli obiettivi quantitativi nazionali di
incremento dell'efficienza energetica degli usi finali di energia, nonch le
modalit per la determinazione degli obiettivi specifici da inserire in
ciascuna concessione per l'attivit' di distribuzione di energia elettrica;
b) stabilisce i criteri generali per la progettazione e
l'attuazione di misure e interventi per il conseguimento degli obiettivi
generali e specifici di incremento dell'efficienza energetica negli usi finali
di energia;
c) definisce le modalit per il controllo della
attuazione delle suddette misure e interventi.
Regolamento
recante disciplina delle emissioni sonore prodotte nello svolgimento delle attivit
motoristiche, a norma dellarticolo 11 della legge 26 novembre 1995, n. 447.
GU n. 172 del 26 luglio
2001
Piano
di bacino del Tevere II stralcio funzionale per il lago Trasimeno.
(Deliberazione n. 9).
GU n. 133 dell11
giugno 2001
Modifica
delle tabelle A, C ed E "Opere pubbliche - Spese di funzionamento, risorse
umane, ripartizione per ambiti territoriali provinciali del personale del
Magistrato alle acque e delle opere marittime", allegate al decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 dicembre 2000, recante:
"Trasferimento dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e
organizzative per l'esercizio delle funzioni conferite dal decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 112, alla regione Veneto ed agli enti locali della
regione".
GU n. 141 del 20 giugno
2001
Adozione
del progetto di piano di stralcio di bacino per lassetto idrogeologico.
GU n. 147 del 27 giugno
2001-09-05
Piano
stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino idrografico del fiume Po.
GU n. 183 dell8 agosto
2001
E' approvato il piano stralcio per l'assetto
idrogeologico del bacino idrografico del fiume Po (brevemente denominato PAI),
adottato con la deliberazione del Comitato istituzionale dell'autorit di
bacino del fiume Po n. 18 del 26 aprile 2001.
Modificazioni
al piano stralcio delle fasce fluviali approvato con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 24 luglio 1998. (Deliberazione n. 75/2001).
GU n. 185 del 10 agosto
2001
Questa modifica riguarda gli interventi di messa in
sicurezza del sito Enea-Eurex di Saluggia che devono essere progettati e
realizzati in conformit alle prescrizioni idrauliche contenute in questo
decreto.
Inoltre la delimitazione della fascia di esondazione -
fascia B - di cui al Piano stralcio delle fasce fluviali approvato con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 luglio 1998, e' modificata come
rappresentato nella tavola allegata al decreto.
Ripartizione dei fondi finalizzati al finanziamento degli
interventi in materia di difesa del suolo per il quadriennio 2000-2003.
Supplemento ordinario n. 213 alla GU n. 191 del 18
agosto 2001
Le somme erogate in attuazione
del presente decreto sono iscritte in un apposito capitolo di bilancio delle
regioni interessate, a norma dell'articolo 12, comma 8-quinquies, del
decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 dicembre 1993, n. 493, ovvero trasferite nella contabilit speciale
delle autorit di bacino. Le autorit di bacino e le regioni trasmettono al
Ministero dei lavori pubblici, entro il 31 dicembre di ogni anno, una relazione
sullo stato di attuazione del programma corredata di schede per ciascun
intervento o studio finanziato, ivi inclusi quelli per la pianificazione di
bacino, secondo il formato unificato, gi in uso, adottato dal Ministero dei
lavori pubblici.
Decreto del
Presidente3 del Consiglio dei mInistri 24 maggio 2001
Piano stralcio per lassetto
idrogeologico del bacino idrografico del fiume Po.
GU n. 183 dell8 agosto 2001
Decreto
dellAgenzia del territorio 19 luglio 2001
Accertamento del periodo di
mancato funzionamento del servizio di pubblicit immobiliare dellufficio del
territorio di Lecco.
GU n. 183 dell8 agosto 2001
Decreto
dellAutorit di bacino del fiume Sele 3 agosto 2001
Progetto di piano stralcio per
la tutela del rischio idrogeologico.
GU n. 187 del 13 agosto 2001
Accordo del 19 aprile
2001 della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le
Province Autonome di Trento e Bolzano
Accordo
Stato-Regioni per lo sviluppo di attivit di supporto alle politiche, alle
strategie e alle scelte in termini di sviluppo sostenibile.
GU n. 114 del 18 maggio
200
Il Ministero dell'ambiente, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano si impegnano a dare concreta attuazione al dettato
dell'art. 69 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 12, che prevede un'azione
condivisa nel campo dello sviluppo sostenibile, e al principio di integrazione
relativo all'armonizzazione con l'ambiente di piani ed azioni di sviluppo
territoriale, urbanistico, infrastrutturale ed economico.
Istituzione
della commissione di valutazione dei progetti di programmi di sviluppo
sostenibile e di attuazione di Agende 21 locali.
GU n. 134 del 12 giugno
2001
Con
decreto del Ministero dell'ambiente in data 2 marzo 2001 stata istituita
presso il Ministero dell'ambiente la commissione per la valutazione dei
progetti di programmi di sviluppo sostenibile e di attuazione di Agende 21
locali, al fine dell'assegnazione di un cofinanziamento.
Integrazione
della commissione di valutazione dei progetti di programmi di sviluppo
sostenibile e di attuazione di Agende 21 locali.
GU n. 134 del 12 giugno
2001
Con decreto del Ministero dell'ambiente in data 5 aprile
2001 stata integrata la composizione della commissione per la valutazione dei
progetti di programmi di sviluppo sostenibile e di attuazione di Agende 21
locali.
Ammissione al finanziamento di ulteriori 28 programmi riqualificazione
urbana e di sviluppo sostenibile del territorio (PRUSST).
GU n. 164 del 17 luglio 2001
Decreto del Ministero dei lavori pubblici 11 aprile
2001
Approvazione
della graduatoria relativamente ai programmi di iniziativa comunitaria concernenti
la rivitalizzazione economica e sociale delle citt e delle zone adiacenti in
crisi, per promuovere uno sviluppo urbano sostenibile.
GU n.
164 del 17 luglio 2001
Sono ammessi al finanziamento, a
valere sulle disponibilit di cui all'art. 1 del decreto 19 luglio 2000, i
primi quattro programmi che hanno conseguito il punteggio pi elevato ricadenti
nelle regioni interessate dal quadro comunitario di sostegno per le regioni
italiane dell'obiettivo 1 per il periodo 2000-2006, i primi quattro programmi
ricadenti nelle restanti regioni, nonch i primi due ammessi e valutati,
utilmente collocati nella graduatoria generale.
Sono altres ammessi al
finanziamento, a valere sulle disponibilit di cui all'art. 145, comma 86,
della legge n. 388/2000, i successivi venti programmi, ammessi e valutati,
utilmente collocati nella graduatoria generale, in aggiunta a quelli di cui al
comma 2.
Norme
attuative ed esplicative del decreto ministeriale 15 febbraio 2001, n. 28T, in
materia di trasporto combinato.
GU n. 118 del 23 maggio
2001
Nuovo piano generale dei trasporti e della logistica.
Supplemento straordinario alla GU n. 163 del 16 luglio
2001
Il Decreto segue la delibera del
CIPE del 1 febbraio 2001 con la quale il Comitato ha espresso parere favorevole
sui testi definitivi dei documenti che compongono il piano generale dei
trasporti e della logistica. Il documento composto da oltre 600 pagine che
individuano in modo dettagliato gli interventi previsti dal Piano.
Attuazione della direttiva 96/48/CE relativa
all'interoperabilit del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocit.
GU n. 168 del 21 luglio 2001
Il presente decreto di
recepimento della direttiva 96/48/CE del Consiglio del 23 luglio 1996
stabilisce le condizioni necessarie a realizzare l'interoperabilit del sistema
ferroviario nazionale ad alta velocit con il corrispondente sistema
ferroviario transeuropeo.
GU n. 178 del 2 agosto
2001
Comunicato
relativo all'istituzione della commissione incaricata di valutare gli
interventi di cui all'art. 4, comma 6, ed all'art. 5, comma 4 del decreto del
Presidente della Repubblica 18 novembre 1998, n. 459 "Regolamento recante
norme di esecuzione dell'art. 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, in
materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario.