Direzione Centrale Cartografia, Catasto e Pubblicità Immobiliare
Area Servizi catastali
Ufficio metodologie operative catastali
Prot. N° 15232
Allegati
Rif. nota del
Prot. n°
Roma, 21 febbraio 2002
OGGETTO: Casi particolari di intestazioni catastali e disposizioni
inerenti le categorie fittizie F/3 e F/4.
Premessa
Come è noto, questa Direzione centrale, nell'ambito del processo di
miglioramento della qualità delle banche dati catastali, ha introdotto,
con la circolare n. 9, emanata in data 26 novembre 2001, innovate
modalità in merito alla registrazione negli atti del catasto dei diritti
reali di godimento. Si è tentato, per quanto possibile, considerati i
diversi impianti normativi che regolano la conservazione dei registri
immobiliari e del catasto, di allineare le metodologie di aggiornamento
delle titolarità da iscrivere negli atti catastali, privilegiando la
prassi in uso per la redazione delle formalità.
In catasto sono iscritti alcuni diritti specifici la cui gestione può
determinare incertezze nell'operato del professionista incaricato,
considerata l'elevata codificazione introdotta con la circolare sopra
citata. Si ritiene utile, pertanto, proporre di seguito alcune
intestazioni catastali particolari, scelte tra quelle più diffuse.
1) Unità immobiliari
composte da due o più porzioni, sulle quali gravano diritti reali non
omogenei
Un esempio esplicativo è quello
di un immobile appartenente ad un soggetto che acquista, in un secondo
tempo, un'ulteriore porzione di fabbricato in comunione dei beni con il
proprio coniuge, al fine di ampliare l'unità originaria.
Poiché la normativa catastale prescrive che la fusione tra porzioni di
immobili possa avvenire solo qualora i diritti reali di possesso siano
omogenei (cioè solo se tutti i beni da fondere appartengano alla stessa
ditta e vi sia quindi coincidenza di soggetti, titoli e quote) è evidente
che in presenza di disomogeneità di diritti reali non è possibile
fondere le due distinte parti.
I beni, pertanto, mantengono ciascuno i propri identificativi che ne hanno
consentito l'individuazione e la successiva iscrizione in atti, con le
titolarità di competenza.
Nell'esempio in esame, in catasto risultano iscritte sia un'unità a nome
di uno dei coniugi, sia una porzione acquistata successivamente da
entrambi in comunione legale, debitamente volturata, ed a cui è
attribuita la categoria fittizia F/4. Per procedere nell'iscrizione in
catasto dei beni, che di fatto costituiscono, dopo i necessari lavori di
adeguamento, una nuova ed unica unità immobiliare, il professionista
incaricato deve redigere due dichiarazioni di variazione distinte, con
causale "5-altre", in luogo della fusione.
Mediante ciascuna dichiarazione di variazione ogni porzione è iscritta
autonomamente in banca dati con causale di presentazione "5 -
Altre", nel cui campo descrittivo è riportata la dizione
"DICHIARAZIONE DI PORZIONE DI U. I.". Ai fini del classamento,
ad entrambi i beni è attribuita la categoria e classe più appropriata,
considerando le caratteristiche proprie dell'unità immobiliare intesa nel
suo complesso (cioè derivante dalla fusione di fatto delle due porzioni),
mentre la rendita di competenza viene associata a ciascuna di dette
porzioni, in ragione della relativa consistenza.
Si precisa che, qualora una delle
porzioni, che costituiscono l'unità immobiliare, presenti una consistenza
minima inferiore ad un vano, la consistenza stessa deve essere sempre
arrotondata, per eccesso, al vano intero.
Nel riquadro "Note relative al documento" è posta la dizione
"Porzione di u. i. u. unita di fatto con quella di Foglio xxx Part.
yyy Sub. zzzz. Rendita attribuita alla porzione di u.i.u. ai fini
fiscali".
Nelle planimetrie di ciascuna
porzione è peraltro rappresentata l'intera unità immobiliare, con
l'avvertenza di utilizzare il tratto continuo per la parte associata a
ciascuna titolarità e quello tratteggiato per la parte rimanente. Un
tratteggio a linea e punto è riportato nella planimetria per meglio
distinguere e delimitare ciascuna delle parti da associare alla ditta
avente diritto.
L'Ufficio, immediatamente dopo l'inserimento agli atti delle
dichiarazioni, provvede - mediante l'applicazione interna "Funzioni
d'ausilio" - ad inserire, come annotazione relativa alla U.I.U., la
citata dizione "Porzione di u. i. u. unita di fatto con quella di
Foglio xxx Part. yyy Sub. zzzz. Rendita attribuita alla porzione di u.i.u.
ai fini fiscali", per ogni porzione di immobile iscritta
autonomamente in atti.
2) Nuovo accatastamento con
mod. 3 SPC riportante a pagina 3 una ditta priva di titolo legale reso
pubblico
Questa fattispecie si presenta
esclusivamente nel caso in cui la ditta da intestare al catasto urbano sia
dichiarata, dalle parti interessate, priva di titolo legale reso pubblico.
Tale dichiarazione può avvenire barrando l'ultima casella del mod. 3 SPC,
in terza pagina, ovvero con apposita attestazione.
La dichiarazione di accatastamento deve riportare, nel campo
"Eventuale specificazione del diritto", la dicitura "Ris 1
- Ditta priva di titolo legale reso pubblico".
L'Ufficio provvede, dopo la registrazione della dichiarazione, ad inserire
la "Ris. atti pass. interm. non esist." ed a cancellare nel
contempo l'annotazione riportata dal tecnico nel campo "Eventuale
specificazione del diritto".
Per provvedere a tale adempimento l'Ufficio può operare con le
applicazioni disponibili, compilando una nota di voltura mediante la
procedura "Aggiorna" (causale VUF), oppure generandola
automaticamente utilizzando le "Funzioni d'Ausilio" .
Ovviamente le risultanze iscritte
negli atti del catasto vanno notificate a cura dell'Ufficio al domicilio
fiscale dei soggetti risultanti iscritti negli atti catastali, come
ordinariamente previsto per le volture, ai sensi dell'art. 8 del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650.
3) Fabbricato costruito su
particelle con intestazioni diverse (senza un atto reso pubblico
disciplinante il diritto di superficie)
Nell'eventualità di un
fabbricato costruito su due o più particelle con intestazioni diverse, è
necessario procedere a distinte dichiarazioni di nuova costruzione,
ciascuna con la corretta intestazione e con la quota parte dell'unità
immobiliare associata a ciascuna ditta (principio dell'accessione).
A tal fine è possibile utilizzare l'opzione "ditta x di n"
presente nel quadro A del mod. D e come specificato nelle immagini
seguenti.
Per la redazione delle planimetrie, per la compilazione dei modelli e per
le attività a carico dell'Ufficio si devono seguire le medesime modalità
indicate nell'esempio n. 1.
4) Fabbricato ricostruito
in condominio con diritti reali non precisamente determinati
Questo caso si può verificare a
seguito di demolizione (per eventi sismici o similari) e ricostruzione di
un fabbricato composto da più unità, già iscritte singolarmente in
catasto con intestazioni diverse. La successiva riedificazione sulla
stessa area, con caratteristiche anche non conformi all'originale, può
avvenire senza che preliminarmente siano precisati i corretti diritti
reali di possesso.
La procedura da seguire con il programma "Docfa 3.0" prevede che
le unità immobiliari siano denunciate singolarmente, ma con la stessa
dichiarazione di nuova costruzione e con la stessa intestazione, che deve
comprendere tutti i possessori di diritti reali (associando ai soggetti
interessati il codice titolo in modo codificato), come già iscritti
precedentemente in catasto o come risultanti da atto legale reso pubblico.
Le quote da indicare devono essere quelle relative alle carature
millesimali, ove presenti. In loro mancanza, tali quote sono dichiarate
dalle parti, ovvero in misura uguale tra tutti gli aventi diritto.
Nel campo "Eventuale specificazione del diritto" è apposta la
dicitura "Quote provvisorie da definire con atto legale".
Inoltre, il quadro D della procedura Docfa, al punto "Note relative
al documento" deve riportare una annotazione analoga alle seguenti
"Fabbricato ricostruito su stessa area. Quote e diritti indicati in
via provvisoria", ovvero, "Quote individuate dalle parti,
proporzionali al diritto vantato sull'area di sedime da ciascun soggetto
".
5) Unità immobiliare
costruita da una ditta su terreno di terzi
La fattispecie più comune è
rappresentata dalla cabina elettrica costruita su un terreno, di
proprietà di altra ditta, sul quale mediante atto è data facoltà di
edificare una costruzione, un impianto, che di fatto rimane di proprietà
del soggetto che lo ha edificato.
L'intestazione corretta della denuncia di accatastamento prevede che la
ditta proprietaria dell'area sia indicata con il codice del titolo 1T e le
quote, espresse in millesimi, vengano specificate nel campo
"Eventuale specificazione del diritto" (non è possibile infatti
indicare le quote di possesso nel campo specifico "Quote", che
è riservato ai diritti gravanti sul fabbricato), con la dicitura
"CONCEDENTE" racchiusa tra due parentesi.
La ditta proprietaria del fabbricato va indicata con il codice del titolo
1S e le relative quote immesse nel campo "Quota". Nel campo
"Eventuale specificazione del diritto" va inserita la dicitura
"PER IL FABBRICATO".
Si precisa che qualora sull'area
sia costituito un ordinario diritto di superficie, a favore della società
di distribuzione di energia, si riportano nella dichiarazione in catasto,
in luogo di quelli precedentemente menzionati, il diritto del
superficiario e quello del nudo proprietario, secondo la prassi corrente.
6) Unità immobiliari
edificate su terreni per i quali è in corso la procedura di esproprio
Le unità immobiliari devono
essere cointestate sia ai proprietari risultanti in Catasto, con le quote
e i titoli di competenza (utilizzando i codici previsti), sia
all'Amministrazione espropriante, selezionando il titolo codificato 10
(oneri) ed inserendo nel campo "Eventuale specificazione del
diritto" la dicitura "Esproprio in corso di
perfezionamento".
Nelle annotazioni del quadro D
(Note relative al documento e relazione tecnica) vanno indicati gli
estremi del decreto di occupazione d'urgenza, che devono essere riportati
dall'Ufficio in atti, utilizzando le procedure disponibili.
Chiarimenti sulle Unità
fittizie F/3 e F/4
Si coglie l'occasione, inoltre,
per formulare alcune considerazioni in merito al corretto utilizzo della
causale di variazione "Frazionamento per trasferimento di
diritti".
Come già specificato con la predetta circolare n. 9/2001, tale causale,
che comporta l'attribuzione della categoria F/4 alla porzione di unità
soggetta al successivo trasferimento di diritti, deve essere usata
esclusivamente nel caso in cui una delle parti in cui si divide l'unità
immobiliare non presenti autonomia reddituale e funzionale.
Si ricorda, altresì, che la categoria F/4, che comporta la non
attribuzione di rendita, deve rappresentare uno stadio temporaneo
dell'unità immobiliare. Infatti, una permanenza prolungata negli atti
catastali di tale categoria può concorrere a favorire, anche se
involontariamente, comportamenti tesi all'elusione fiscale.
Pertanto, si invitano gli Uffici a controllare che tale fattispecie sia
limitata nel tempo, ritenendo fisiologica una permanenza della categoria
F/4 negli atti del Catasto non superiore ai sei mesi.
Nel caso, invece, che detta circostanza si protraesse oltre tale periodo,
gli Uffici dovranno invitare le parti interessate a regolarizzare le
iscrizioni catastali delle unità immobiliari coinvolte, intervenendo
d'ufficio in caso di mancata risposta, anche attraverso opportuni
sopralluoghi, ed irrogando, quando ne ricorra il caso, le previste
sanzioni.
Ovviamente, le risultanze dell'intervento dell'Ufficio, come ad esempio un
eventuale annullamento degli effetti della denuncia di variazione,
dovranno essere motivate adeguatamente e notificate a tutte le parti
interessate.
Analoga attenzione dovrà essere posta anche nel caso di attribuzione
della categoria F/3, tenendo presente che è tollerabile la presenza in
atti di tale qualificazione per un intervallo di tempo maggiore.
Le Direzioni Compartimentali sono
invitate a trasmettere la presente nota agli uffici operativi
dell'Agenzia, posti nella circoscrizione territoriale di competenza.
La Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi, che legge per
conoscenza, è pregata di rendere noto il contenuto della presente,
mediante pubblicazione sul sito Internet, nella pagina dedicata alla
procedura "Docfa 3.0".
IL DIRETTORE CENTRALE
(dott. ing. Carlo CANNAFOGLIA)
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