On.Barbieri, 2 comunicati stampa - 24-03-03 - Rosario Lavorgna |
Segreteria Politica COMUNICATO STAMPA
Lo scorso 19 marzo l'onorevole Antonio Barbieri ha interrogato i Ministri delle finanze e dei trasporti in merito all'annosa questione dei fermi amministrativi delle auto.
"Fonti interne all'Agenzia delle entrate - ha ribadito Barbieri - rivelano che mediante tale sistema gli incassi per le imposte in oggetto sono aumentate del 40%".
Il Capo Ufficio Stampa __________________________
Lo scorso 18 marzo l'onorevole Antonio Barbieri ha presentato alla Camera dei Deputati una nuova proposta di legge sulle "Norme in favore delle vittime di gravi reati".
Con queste parole l'onorevole Barbieri ha relazionato in aula, sottolineando che l'obiettivo della sua proposta di legge è quello di "attenuare, per quanto possibile, gli effetti del reato, assicurando alla vittima od ai prossimi congiunti in caso di decesso della stessa, la salvaguardia della propria dignità personale".
"Si tratta, quindi - ha spiegato Barbieri - di benefici che rappresentano un atto di solidarietà che lo Stato deve offrire a quanti colpiti da efferati delitti hanno subito gravi lutti o menomazioni fisiche.
E' più che mai urgente - ha ribadito il parlamentare sannita - che il nostro Paese si doti di un sistema in grado di assicurare un'adeguata tutela a favore delle vittime di reati efferati, una problematica fino ad oggi trascurata sia a livello legislativo che giudiziario".
In questo senso la proposta di legge dell'onorevole Barbieri, in linea con quanto affermato in sede europea, segna una svolta significativa perché nasce dalla consapevolezza della necessità di tutelare le vittime dei reati e costituisce un segnale forte per costruire una società civile più attenta ai diritti fondamentali della persona.
Nello specifico la proposta di legge di si compone di 16 articoli, riassunti come di seguito: L'articolo 1 prevede l'ambito di applicazione della presente proposta di legge che si riferisce alle vittime di gravi reati ed in caso di decesso della vittima ai prossimi congiunti a carico. L'articolo 2 stabilisce i casi di elargizione con la condizione che il soggetto non deve avere concorso alla commissione degli atti criminosi. L'articolo 3 prevede l'opzione, in luogo dell'elargizione unica, per l'assegno vitalizio. L'articolo 4, prevede che i benefici siano concessi anche al coniuge od ai prossimi congiunti della vittima che , ai sensi dell'articolo 5, possono optare per un assegno vitalizio personale. L'articolo 7 prevede i criteri per la decisione che deve assumere il Comitato di cui all'articolo 15. L'articolo 8 prevede la rivalutazione dei benefici sulla base dei dati ufficiali ISTAT e l'esenzione dall'IRPEF per gli stessi. Gli articoli 9, 10 e 11 prevedono disposizioni riguardanti le condizioni per la fruizione dei benefici , l'autonomia del beneficio ed il concorso dei benefici. L'articolo 12 prevede la costituzione del Fondo per la elargizione dei benefici economici previsti dalla presente proposta di legge nei limiti di disponibilità del Fondo. L'articolo 13 prevede la tipologia dei delitti per cui sono previsti i benefici. Si tratta di reati di forte allarme sociale e di particolare gravità. L'articolo 14 prevede la costituzione di un Comitato che valuterà la concessione dei benefici o la loro eventuale revoca sulla base delle disposizioni della presente proposta di legge.
Gli articoli 15 e 16 riguardano il
regolamento e la norma finanziaria. Roma, 22.3.2003
Il Capo Ufficio Stampa
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