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Nell'
aprile del 2001 il governo di centro- sinistra istituì l'
"Osservatorio per le Vittime di Reato"che iniziò a lavorare ad
una Legge in favore delle vittime con la finalità di adeguare il nostro
paese agli standard vigenti in materia in Europa.
Successivamente, col cambiamento di direzione politica, l' Osservatorio si
è trasformato in una "Commissione sui problemi e sul sostegno delle
vittime dei reati". Al di là dei nomi e delle etichette ( che pure
hanno un senso) quella che segue è la proposta di Legge elaborata, una
Legge che semplicemente cerca di restituire alla figura della vittima la
dignità che le è consona e che , a tutt'oggi, invece é vilipesa
da disposizioni - anche economiche , non ci vergogniamo assolutamente a
dirlo- che la offendono e la rendono vittima una seconda volta. |
LEGGE QUADRO PER L’ASSISTENZA, IL SOSTEGNO E LA TUTELA
DELLE VITTIME
DEI REATI
Art. 1
(Ambito di applicazione della legge)
1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle vittime di tutti i reati commessi nel territorio dello Stato, cittadini e stranieri, nei limiti e alle condizioni in essa stabilite.
2. Si
intende per “vittima” la persona offesa dal reato e, quando questa sia deceduta
in conseguenza del reato, i suoi prossimi congiunti, chi è legato alla persona
offesa dal vincolo di adozione e chi, pur non essendo suo coniuge, come tale
conviveva stabilmente con essa.
Art. 2
(Vittime a tutela rafforzata)
Restano salve, se più
favorevoli, le disposizioni emanate a tutela delle vittime di determinati reati
dalle seguenti leggi:
- l. 20 ottobre 1990, n.
302, contenente “Norme a favore delle vittime del terrorismo e della
criminalità organizzata”;
- l. 8 agosto 1995, n. 340,
contenente “Estensione dei benefici di cui agli articoli 4 e 5 della legge 20
ottobre 1990, n. 302, al familiari delle vittime del disastro aereo di Ustica
del 27 giugno 1980”;
- l. 7 marzo 1996, n. 108,
contenente “disposizioni in materia di usura”;
- l. 31 marzo 1998, n. 70,
contenente “Benefici per le vittime della cosiddetta “banda della Uno bianca”;
- l. 23 novembre 1998, n.
407, contenente “Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e della
criminalità organizzata”;
- l. 23 febbraio 1999, n.
44, contenente “Disposizioni concernenti il Fondo di solidarietà per le vittime
delle richieste estorsive e dell’usura”;
- l. 22 dicembre 1999, n.
512, concernente l’”Istituzione del Fondo di rotazione per la solidarietà alle
vittime dei reati di tipo mafioso”.
Art. 3
(Contenuto e obiettivi della disciplina)
1.
Lo Stato, le Regioni e le autonomie locali promuovono, organizzano e curano
l’assistenza, pronta e gratuita, delle vittime di tutti i reati mediante le
informazioni indicate nell’art. 4 e fornendo loro, a seconda del tipo di reato
subito, il necessario sostegno psicologico, morale, sanitario, legale e finanziario
con personale specializzato, attrezzato e sensibilizzato ai loro problemi,
specie a livello di polizia giudiziaria e di operatori del settore della
giustizia, nei limiti e alle condizioni previste dalla presente legge.
2.
Lo Stato e gli enti di cui al comma 1, secondo le rispettive attribuzioni:
1) promuovono e sviluppano
presidi e servizi pubblici di assistenza a favore della vittima in funzione
delle sue specifiche necessità, tenendo conto della sua eventuale condizione di
particolare vulnerabilità;
2) favoriscono l’attività di
associazioni di volontariato, coordinandola con quella dei servizi pubblici,
con specifico riguardo alle vittime particolarmente vulnerabili o
traumatizzate;
3) incentivano sistemi
assicurativi adeguati;
3. Lo Stato, in particolare:
1) garantisce la necessaria
protezione della sicurezza personale della vittima, quando esiste una seria
minaccia di atti di ritorsione o di intromissione nella sfera della sua vita
privata, nonché della sua riservatezza;
2) assicura l’assistenza
giudiziaria prevista dalla l. 30 luglio 1990 n. 217, recante istituzione del
patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti, e successive modifiche ed
integrazioni, alle condizioni stabilite dall’art. 5 n. 2 della presente legge;
3) predispone procedure
giudiziarie ed extragiudiziarie per consentire entro tempi ragionevoli la
riparazione del danno patrimoniale o non patrimoniale cagionato dal reato, sia
da parte dell’autore del reato che da parte di appositi organismi pubblici
quando la persona offesa non può ottenere il risarcimento ad altro titolo;
4) incoraggia prima o
durante il processo penale procedure di mediazione e di conciliazione tra la
vittima e l’autore del reato, anche ai fini del risarcimento del danno da parte
del suo autore per i reati perseguibili a querela, per i reati commessi da
minorenni e per i reati in relazione ai quali tali procedure si rivelino idonee
alla concreta tutela degli interessi della vittima.
Art. 4
(Diritto di informazione)
1. Al
fine di rispondere tempestivamente alle sue necessità e di salvaguardare con
efficacia i suoi interessi, la persona offesa dal reato, anche se residente in
un altro Stato, ha il diritto di essere informata:
1) dei tempi, modi e luoghi
relativi alla presentazione della denuncia o della querela;
2) delle forme di assistenza
che può ricevere e degli organismi ai quali può rivolgersi per ottenerle, anche
per quanto attiene l’assistenza legale e il patrocinio a spese dello Stato per
i non abbienti, nonché delle modalità di risarcimento dei danni patrimoniali o
non patrimoniali subiti da parte dell’autore del reato e dei benefici da parte
dello Stato di cui all’art. 7 della presente legge;
3) delle condizioni e delle
misure poste a protezione della vita privata e della incolumità fisica sua e
dei suoi familiari, ogni volta se ne ravvisi la necessità, in funzione della
qualità di persona informata sui fatti o di testimone che può assumere nel
processo;
4) dei risultati delle
indagini, quando ne abbia fatto espressa richiesta e non pregiudichi la
corretta prosecuzione di esse.
2. La
persona offesa dal reato residente in un altro Stato ha diritto di sporgere
denuncia dinanzi alle autorità competente dello Stato di residenza, che, se non
ritiene di dover esercitare la sua competenza, è tenuto a trasmetterla senza
ritardo all’autorità giudiziaria italiana territorialmente competente. La
persona offesa dal reato, residente in uno Stato membro dell’Unione Europea,
può chiedere che le sue dichiarazioni vengano raccolte a mezzo di
videoconferenza e/o di teleconferenza, secondo le disposizioni di cui agli
artt. 10 e 11 della Convenzione del 29 maggio 2000 relativa all’assistenza
giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell’Unione Europea per
l’audizione delle vittime residenti all’estero.
3. L’informazione
spetta alla polizia giudiziaria, all’autorità giudiziaria e allo Sportello di
cui all’art. 10 della presente legge, nell’ambito delle rispettive
attribuzioni.
Art. 5
(Modifiche al codice di
procedura penale)
Al fine di consentire alla
persona offesa dal reato l’esercizio dei poteri necessari alla tutela dei suoi
interessi in tutte le fasi processuali, indipendentemente dalla sua
costituzione in giudizio come parte civile:
1) dopo l’art. 79 comma 3 è
inserito il seguente:
“3-bis. Se la persona offesa da uno dei reati di cui all’art. 7
comma 1 si costituisce parte civile, il giudice fa notificare al Comitato per
l’assistenza e il sostegno alle vittime
dei reati il relativo verbale”.
2) all’art. 90, il comma 3, dopo le parole “sono esercitate” va
aggiunto: “dai prossimi congiunti, da chi è legato alla persona offesa dal
vincolo di adozione e da chi, pur non essendo suo coniuge, conviveva
stabilmente con essa”.
3) Dopo l’art. 98 è inserito
il seguente:
“1-bis. Alla persona offesa dal reato si applicano le disposizioni
della l. 30 luglio 1990 n. 217, recante istituzione del patrocinio a spese
dello Stato per i non abbienti, e successive modificazioni ed integrazioni,
fatta eccezione per la norma dell’art. 3 relativa alle condizioni per
l’ammissione ad esso quando si tratti delle vittime a tutela rafforzata di cui
all’art. 2 della presente legge”.
4) all’art. 293, il coma 3,
dopo le parole “al difensore” dell’ultimo periodo è aggiunto: “dell’imputato e
della persona offesa dal reato”.
5) Dopo l’art. 306 comma 1 è inserito il seguente:
“1-bis. L’ordinanza che dispone la liberazione della persona sottoposta alle
indagini o dell’imputato è comunicata alla persona offesa da uno dei reati di
cui all’art. 7 comma 1 della presente legge”.
6) agli artt. 392 comma 1,
1-bis e 2 e 393 comma 4, le parole “il pubblico ministero” sono sostituite con
le parole “la persona sottoposta alle indagini e la persona offesa dal reato”.
7) nell’art. 396 comma 1,
dopo le parole “il pubblico ministero” è inserito “la persona sottoposta alle
indagini ovvero la persona offesa dal reato”.
8) L’art. 394 è abrogato.
9) nell’art. 396 comma 2,
dopo le parole “persona sottoposta alle indagini” sono inserite le parole “o
della persona offesa dal reato” nella prima parte e “la persona offesa dal
reato” nella seconda parte.
10) nell’art. 397 comma 1,
dopo le parole “dalla persona sottoposta alle indagini” sono inserite le parole
“o dalla persona offesa dal reato”.
11) all’art. 408 comma 3 la
parola “dieci” è sostituita dalla seguente: “venti”.
12) L’art. 410 comma 1 è
sostituito dal seguente:
“Con l’opposizione alla
richiesta di archiviazione la persona offesa dal reato chiede al giudice di
provvedere ai sensi ai sensi dell’art. 409 comma 5, ovvero chiede la
prosecuzione delle indagini preliminari, indicando, a pena di inammissibilità,
l’oggetto dell’investigazione suppletiva e i relativi elementi di prova”.
13) nell’art. 412 comma 1 e
nell’art. 413 comma 2 le parole “trenta giorni” sono sostituite con le parole
“sessanta giorni”.
14) nell’art. 415-bis comma 1, le parole “alla persona
sottoposta alle indagini e al difensore” sono sostituite con le parole “alla
persona sottoposta alle indagini, alla persona offesa e ai loro difensori”.
Nello stesso articolo, al comma 2, le parole “l’indagato e il suo difensore”
sono sostituite con le parole “l’indagato, la persona offesa e i loro
difensori”.
15) nell’art. 548 comma 3,
dopo le parole “al procuratore generale presso la corte di appello” sono
aggiunte le parole “nonché alla persona offesa dal reato che ne abbia fatto
richiesta nel corso del procedimento”.
16) All’art. 666, dopo il
comma 3, è inserito:
“3-bis. Nel caso previsto dall’art. 682, l’avviso è comunicato anche
alla persona offesa da uno dei reati di cui all’art. 7 comma 1 della presente
legge”.
Art. 6
(Fondo di assistenza alle vittime dei reati)
1. E’
istituito presso il Ministero della Giustizia il Fondo di assistenza alle
vittime dei reati, di seguito denominato “Fondo”.
2. Il
Fondo è alimentato:
a) da un contributo fisso
dello Stato pari a euro........
annui;
b) dagli introiti derivanti
dall’applicazione di un’aliquota dell’imposta di bollo sugli atti giudiziari,
in una percentuale variabile tra....... e........ per cento, fissata
annualmente dal Ministro dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il
Ministro della Giustizia;
c) dagli introiti derivanti
dall’irrogazione della pena pecuniaria della multa, in una percentuale
variabile tra......e ..... per cento, fissata annualmente con decreto del Ministro
della Giustizia, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze,
d) dagli introiti derivanti
dalla specifica destinazione di un’aliquota delle ritenute erariali, operate
sulle retribuzioni dei detenuti ammessi al lavoro interno ed esterno agli
istituti di prevenzione e pena, a norma della l. n. 26 luglio 1956 n. 354 e
successive modifiche, in una percentuale variabile tra.... e.... per cento,
fissata annualmente con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, di
concerto con il Ministro della Giustizia e con il Ministro del Lavoro e delle
Politiche Sociali;
e) dalle economie di
gestione realizzate nel corso di ogni anno in relazione agli indennizzi non
corrisposti o revocati, alle somme
provenienti da azioni di rivalsa, per l’intero o per la differenza,
nonchè dalle somme provenienti dall’esercizio.......;
f) da donazioni e lasciti da
chiunque effettuati.
3. Il
Fondo ha carattere sussidiario ed è surrogato, quanto alle somme corrisposte
agli aventi diritto, nei diritti della persona offesa costituitasi parte civile
o che abbia proposto l’azione civile davanti al giudice civile verso il
condannato al risarcimento del danno.
4. L’elargizione
è concessa in relazione ai delitti indicati nell’art. 7 comma 3 e copre in via
equitativa la perdita di entrate
anche conseguenti ad invalidità temporanea o permanente, le spese mediche ed
ospedaliere, le spese funerarie e, per le persone a carico, la perdita degli
alimenti.
5.
L’elargizione è erogata indipendentemente dalle condizioni economiche e
dall’età della persona offesa dal reato o dei soggetti beneficiari e dal
diritto al risarcimento del danno ad essi spettante nei confronti del
condannato.
6. L’elargizione
è corrisposta, nei limiti della dotazione del Fondo, in misura proporzionale
all’ammontare del danno e comunque non superiore a 1.500.000 euro. Se il danno è coperto, anche in
parte, da contratto di assicurazione o per lo stesso danno sia stato ottenuto
un rimborso a qualsiasi titolo da altra amministrazione pubblica, l’elargizione
è concessa per la sola parte che eccede la somma liquidata o che può essere
liquidata altrimenti.
7. L’elargizione
è esente dal pagamento dell’imposta sul reddito delle persone fisiche.
8. In
casi motivati di bisogno urgente di assistenza economica della persona offesa
dal reato, il Fondo può provvedere a corrispondere un’anticipazione fino al
massimo di un quarto della somma presumibilmente spettante, quando sia
intervenuta una sentenza penale di condanna anche non definitiva e la persona offesa
si sia costituita parte civile o abbia comunque proposto azione civile davanti
al giudice civile. In tal caso il Fondo si surroga nei suoi diritti per
l’ammontare delle somme anticipate, ovvero ne chiede la restituzione quando il
risarcimento non sia stato ottenuto altrimenti.
Art. 7
(Presupposti e condizioni per l’accesso al Fondo)
1.
Ha diritto di accesso al Fondo, entro i limiti delle disponibilità finanziarie
annuali dello stesso, la persona offesa che non abbia potuto conseguire il
risarcimento del danno patrimoniale o non patrimoniale cagionato dal reato
ovvero la rifusione delle spese e degli onorari di costituzione di parte civile
e di difesa, quando è deceduto o, successivamente alla sentenza irrevocabile di
condanna, si è sottratto all’adempimento delle obbligazioni civili o è rimasto
ignoto o è stato prosciolto per prescrizione l’autore dei seguenti reati
consumati:
a) devastazione, saccheggio
e strage allo scopo di attentare alla sicurezza dello Stato (art. 285 c.p.);
b) sequestro di persona a
scopo di terrorismo o di eversione (art. 289-bis c.p.);
c) strage (art. 422 c.p.);
d) omicidio semplice (art.
575 c.p.) o aggravato (artt. 575, 576, 577 c.p.);
e) lesioni personali
gravissime, aggravate dall’uso delle armi (artt. 582, 583, 585 c.p.);
f) omicidio
preterintenzionale nei casi preveduti dall’art. 585 c.p. (art. 584 c.p.);
g) violenza sessuale
semplice (art. 609-bis c.p.) o
aggravata (art. 609-ter c.p.), atti
sessuali con minorenni (art. 609-quater
c.p.), corruzione di minorenni (art. 609-quinquies),
violenza sessuale di gruppo (art. 609-octies
c.p.);
h) sequestro di persona a
scopo di estorsione (art. 630 c.p.).
2. L’elargizione
è concessa a domanda della persona offesa ovvero, in caso di morte della
persona offesa, di uno dei soggetti indicati nel successivo comma 4.
3. La
domanda deve essere presentata allo Sportello di cui all’art. 10, a pena di
decadenza, entro il termine di un anno dalla data del deposito della sentenza
irrevocabile o dell’ordinanza di archiviazione di cui all’articolo 8 comma 5
lett. a)..
4. Se
in conseguenza dei delitti previsti nel comma 3 la persona offesa perde la
vita, l’accesso al Fondo è concesso, secondo le statuizioni della sentenza di
condanna:
a) al coniuge e ai figli;
b) ai genitori;
c) ai fratelli e alle
sorelle;
d) al convivente more uxorio
e agli altri soggetti indicati nell’art. 1, se conviventi nei tre anni
precedenti la morte.
5. Fermo
restando l’ordine indicato nel comma 4, nell’ambito delle categorie di soggetti
previste dalle lettere a), b) e c) , l’elargizione è ripartita, in caso
di concorso di più soggetti, secondo le disposizioni sulle successioni
legittime previste dal codice civile, alle medesime condizioni stabilite per la
persona deceduta.
6. L’elargizione
è rifiutata o, se concessa, è revocata:
a) se si accerta
l’insussistenza dei presupposti della stessa;
b) se si accerta che la
persona offesa o uno dei superstiti indicati nel comma 4 abbia concorso alla
commissione del reato che dà accesso al Fondo ovvero di reati che siano
connessi col medesimo ai sensi dell’art. 12 del codice di procedura
penale;
c) se nei confronti della
persona offesa o dei superstiti indicati nel comma 4, alla data di
presentazione della domanda, è in corso un procedimento o è stata pronunciata
sentenza irrevocabile di condanna per uno dei reati di cui all’art. 407 comma 2
c.p.p. o è in corso un procedimento per l’applicazione di una misura di
prevenzione o è stata applicata in via definitiva una misura di prevenzione
personale prevista dalla l. 27 dicembre 1956 n. 1423, modificata dalla l. 3
agosto 1988 n. 327, diversa dall’avviso orale, o una misura di prevenzione
personale prevista dalla l. 31 maggio 1965 n. 575 e successive modificazioni;
d) se l’elargizione ottenuta
viene destinata dall’avente diritto a finalità contrarie al buon costume o
all’ordine pubblico.
7. L’elargizione
è revocata in tutto o in parte se, dopo la sua concessione, sono effettuati per
il medesimo danno risarcimenti o rimborsi a qualunque titolo ad opera di
imprese assicuratrici o amministrazioni pubbliche.
Art. 8
(Comitato per l’assistenza e il sostegno delle vittime dei reati)
1. Presso
il Ministero della Giustizia è istituito il Comitato per l’assistenza e il
sostegno delle vittime dei reati, di seguito denominato “Comitato”.
Il Comitato è presieduto dal
Ministro della Giustizia o, per sua delega, da un sottosegretario.
Il Comitato è composto:
a) da un rappresentante del
Ministero della Giustizia;
b) da un rappresentante del
Ministero dell’Interno;
c) da un rappresentante del
Ministero dell’economia e delle finanze;
d) da un rappresentante del
Ministero della Salute;
e) da un avvocato, designato
dal Consiglio Nazionale Forense, scelto tra professionisti di comprovata
esperienza nell’attività di solidarietà nei confronti delle vittime;
f) da uno psicologo,
designato dal Consiglio Nazionale degli psicologi, scelto con gli stessi
criteri indicati sub e);
g) da un esperto di
vittimologia, designato dalla Società italiana di Vittimologia;
h) da un docente di diritto
penale e da un docente di diritto processuale penale;
i) da due esponenti delle
autonomie locali territoriali designati dalla Conferenza Stato-Regione , di
concerto con la Conferenza Stato-Città e l’ANCI;
l) da sei membri delle
associazioni per la assistenza e il sostegno delle vittime, di cui tre
appartenenti alle associazioni delle vittime a tutela rafforzata e gli altri
tre scelti dalle associazioni più rappresentative delle altre categorie di
vittime, nominati dal Ministro della Giustizia, assicurando la rotazione tra le
diverse associazioni, su indicazione delle associazioni medesime;
m) da un rappresentante
della Concessionaria di servizi assicurativi pubblici Spa (CONSAP), senza
diritto di voto.
2. I
componenti del Comitato durano in carica per quattro anni e l’incarico non è
rinnovabile per più di una volta.
3.
La gestione del Fondo è attribuita alla CONSAP, che vi provvede per conto del
Ministero della Giustizia sulla base di apposita concessione, a decorrere dalla
data di entrata in vigore del regolamento previsto dall’art. 12.
4.
Gli organi preposti alla gestione del Fondo e i relativi uffici di supporto
tecnico-amministrativo sono tenuti al segreto circa i soggetti interessati
all’accesso e alle procedure di elargizione.
5. La
corresponsione delle elargizioni richieste ai sensi dell’art. 6 è disposta con
delibera del Comitato nel termine di centoventi giorni dalla presentazione
della domanda, previa verifica:
a) dell’esistenza di una
sentenza irrevocabile di condanna o di un’ordinanza di archiviazione per
estinzione del reato per morte o perché è ignoto l’autore del reato e della
legittimazione attiva del richiedente;
b) della inesistenza, alla
data di presentazione della domanda, di una delle situazioni previste dall’art.
7 commi 6 e 7.
6. Se
necessario ai fini della completezza dei documenti posti a base della richiesta
di accesso al Fondo, il Comitato invita l’interessato a fornire documentazione
integrativa e può ottenere dall’autorità giudiziaria competente, anche in
deroga al divieto stabilito dall’art. 329 c.p.p., copie di atti di procedimenti
penali e informazioni scritte sul loro contenuto ritenute indispensabili per la
decisione. L’autorità giudiziaria provvede senza ritardo e può rigettare la
richiesta con decreto motivato. Le copie e le informazioni acquisite sono
coperte dal segreto di ufficio e sono custodite e trasmesse in forme idonee ad assicurare la massima riservatezza.
Art. 9
(Attribuzioni del Comitato)
Il Comitato indicato
nell’articolo 8:
a) assicura l’osservanza
delle norme poste a tutela dei diritti della persona offesa dal reato;
b) acquisisce i dati
relativi alle necessità delle vittime e ai tassi di vittimizzazione dei gruppi
più deboli per poter programmare interventi adeguati nel settore anche mediante
inchieste e ricerche atte a prevenire la vittimizzazione;
c) indica le linee di
indirizzo e di programma per le attività degli sportelli di cui all’art. 10 e
delle istituzioni pubbliche e private di assistenza alle vittime operanti sul
territorio dello Stato, differenziando i relativi servizi a seconda del tipo di
reato subito;
d) delibera sulle domande di
elargizione con le modalità indicate nell’art. 6 commi 3 e 5, fissandone il
relativo ammontare, tenendo conto dell’entità del danno patrimoniale e non
patrimoniale subito dalla persona offesa dettagliatamente documentato, delle
eventuali priorità in funzione delle sue necessità immediate, di eventuali
altri risarcimenti o rimborsi da lui ottenuti a qualunque titolo per i medesimi
danni, stabilendo altresì se l’elargizione
debba essere corrisposta in una o più soluzioni;
e) delibera sulla
concessione della anticipazione prevista dall’art. 6 comma 4;
f) delibera sulla revoca
delle elargizioni nei casi previsti dall’art. 7 commi 6 e 7;
g) promuove, sviluppa e
assicura la cooperazione con gli altri Stati ai fini di una più efficace tutela
degli interessi della vittima non residente nel territorio dello Stato.
Art. 10
(Sportello per le vittime dei reati)
1. Presso
ogni Ufficio territoriale di Governo è istituito uno Sportello per le vittime
dei reati, di seguito denominato “Sportello”.
2. Lo
Sportello attua le linee di indirizzo e di programma del Comitato.In
particolare:
a) coordina le attività
delle istituzioni pubbliche e private operanti nel settore sul territorio;
b) fornisce i dati relativi
alle necessità delle vittime e ai tassi di vittimizzazione rilevati
periodicamente nel territorio;
c) fornisce adeguata
informazione sui diritti delle vittime a norma dell’art. 3, predisponendo le
opportune iniziative e misure sul
territorio per prevenire la vittimizzazione e favorire la tutela e la
solidarietà nei confronti delle vittime e dei soggetti a rischio di
vittimizzazione;
d) trasmette al Comitato le
domande di accesso al Fondo, corredandole, se necessario, degli elementi
essenziali alla decisione e segnalando le integrazioni documentali necessarie.
Art. 11
(Giornata della memoria)
Al fine di assicurare la
conservazione della memoria delle vittime degli eventi delittuosi che hanno
destato maggior allarme sociale, è istituito un “giorno della memoria”, da
celebrare nelle scuole di ogni ordine e grado il 12 dicembre di ogni anno.
Art. 12
(Regolamento di attuazione)
1. Con
regolamento da emanare entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, ai sensi dell’art. 17 comma 1 della l. 23 agosto
1988, n. 400, il Governo adotta norme per:
a) disciplinare gli aspetti
connessi alla riservatezza del procedimento;
b) individuare, nel rispetto
della disposizione dell’art. 6, le modalità di gestione del Fondo;
c) stabilire i principi cui
dovrà uniformarsi il rapporto concessorio tra il Ministero della Giustizia e la
CONSAP in relazione a quanto previsto dall’art. 8 comma 3, individuando,
nell’ambito dello stesso Ministero, gli uffici preposti alla gestione di tale
rapporto e di supporto al Comitato;
d) razionalizzare ed
armonizzare le procedure di informazione, assistenza e sostegno delle vittime
per garantire loro l’effettiva fruizione dei benefici previsti dalla presente
legge;
e) disciplinare il contenuto
della domanda e la documentazione a corredo della stessa, nonché l’istruttoria
e i termini del procedimento, compresi i casi di sospensione del procedimento
stesso;
f) definire i criteri per la
corresponsione delle elargizioni dovute in modo che, in caso di disponibilità
finanziarie insufficienti nell’anno di riferimento a soddisfarle, sia possibile
per glia venti diritto un accesso al Fondo in quota proporzionale e
l’integrazione delle somme non percepite dal Fondo negli anni successivi, senza
interessi, rivalutazioni ed oneri aggiuntivi;
g) regolare la procedura e
le modalità di surrogazione del Fondo nei diritti della persona offesa
costituitasi parte civile o che ha promosso azione civile davanti al giudice
civile verso il condannato al risarcimento del danno, ovvero nel recupero delle
somme corrisposte a titolo di anticipazione;
h) dettare le norme
necessarie per l’organizzazione e il funzionamento del Comitato degli Sportelli
e dell’ufficio di supporto al Comitato, indicando i criteri di individuazione
delle associazioni più rappresentative di cui all’art. 8 lett. l), i membri supplenti di tutte le
associazioni ivi previste, nonché l’entità dei compensi spettanti ai singoli
componenti e le modalità di finanziamento della relativa attività.
2. Lo
schema di regolamento di cui al comma 1 è trasmesso entro il quarantacinquesimo
giorno anteriore alla scadenza del termine di cui al medesimo comma 1 alla
Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l’espressione del parere
da parte delle competenti Commissioni parlamentari. Trascorsi trenta giorni
dalla data di trasmissione, il regolamento è emanato anche in mancanza del
parere.
Art. 13
(Disposizioni particolari a favore delle vittime a tutela rafforzata)
1. L’importo
dell’assegno vitalizio previsto dall’art. 2 comma 1 l. 23 novembre 1998, n.
407, è elevato da lire 500.000 mensili a euro 1.000 mensili.
2. L’importo
dell’elargizione prevista dall’art. 1 comma 1 l. 20 ottobre 1990, n. 302, è
elevato da lire 150.000.000 a euro 500.000.
3. Gli
importi già corrisposti a titolo di speciali elargizioni previsto dall’art. 3
comma 2 lett. b) della legge 23
novembre 1998, n. 407, sono soggetti a riliquidazione in base alla disposizione
di cui al comma 2 del presente articolo.
4. Il
valore del punto percentuale di invalidità previsto dall’art. 1 comma 1 l. 20
ottobre 1990, n. 302, è elevato da lire 1.500.000 a euro 5000.
5. Tutte
le predette variazioni decorrono dal 1° gennaio 1963.
Art. 14
(Relazione al Parlamento)
Il Ministro della Giustizia
presenta ogni anno al Parlamento una relazione sulle iniziative e le misure
adottate a favore delle vittime dei reati.
Art. 15
(Copertura finanziaria)
All’onere derivante
dall’attuazione della presente legge, pari a ........