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Nell' aprile del 2001 il governo di centro- sinistra istituì l' "Osservatorio per le Vittime di Reato"che iniziò a lavorare ad una Legge in favore delle vittime con la finalità di adeguare il nostro paese agli standard vigenti  in materia  in  Europa. Successivamente, col cambiamento di direzione politica, l' Osservatorio si è trasformato in una "Commissione sui problemi e sul sostegno delle vittime dei reati". Al di là dei nomi e delle etichette ( che pure hanno un senso) quella che segue è la proposta di Legge elaborata, una Legge che semplicemente cerca di restituire alla figura della vittima la dignità che le è consona e che , a tutt'oggi,  invece é vilipesa da disposizioni - anche economiche ,  non ci vergogniamo assolutamente a dirlo- che la offendono e la rendono vittima una seconda volta.
In uno stato garantista è giusto che i diritti dei vari " Caino" vengano tutelati, ma , per quello che ci riguarda, il nostro compito è cercare di proteggere i tanti "Abele", i tanti martiri innocenti, i morti, ma anche i feriti, di cui spesso ci si dimentica, che non si nominano uno per uno nelle manifestazioni ufficiali, che diventano un numero collettivo, ma la cui vita è stata compromessa per sempre da atti di violenza stragista ignominiosi dei quali erano del tutto inconsapevoli e ai quali erano del tutto estranei.
 In questo ultimo periodo, sia nella Conferenza Stampa del 26 maggio 2003 a Firenze, che nel recente incontro col Presidente della Camera Casini a Roma ( 9 giugno 2003 ), la nostra Associazione, all'interno dell' Unione Nazionale Vittime delle Stragi, ha continuato a riproporre all' attenzione dell'opinione pubblica e delle più alte cariche dello Stato questa Legge, affinché  essa riemerga dal cassetto recondito in cui sembra , al momento, dimenticata e faccia il suo corso . 
                                                 Anche questa è Giustizia, anche questa è Verità.

 


LEGGE QUADRO PER L’ASSISTENZA, IL SOSTEGNO E LA TUTELA 
DELLE VITTIME DEI REATI

 

  Art. 1

(Ambito di applicazione della legge)

 

1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle vittime di tutti i reati commessi nel territorio dello Stato, cittadini e stranieri, nei limiti e alle condizioni in essa stabilite.

 2. Si intende per “vittima” la persona offesa dal reato e, quando questa sia deceduta in conseguenza del reato, i suoi prossimi congiunti, chi è legato alla persona offesa dal vincolo di adozione e chi, pur non essendo suo coniuge, come tale conviveva stabilmente con essa.

 

Art. 2

(Vittime a tutela rafforzata)

 

Restano salve, se più favorevoli, le disposizioni emanate a tutela delle vittime di determinati reati dalle seguenti leggi:

- l. 20 ottobre 1990, n. 302, contenente “Norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata”;

- l. 8 agosto 1995, n. 340, contenente “Estensione dei benefici di cui agli articoli 4 e 5 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, al familiari delle vittime del disastro aereo di Ustica del 27 giugno 1980”;

- l. 7 marzo 1996, n. 108, contenente “disposizioni in materia di usura”;

- l. 31 marzo 1998, n. 70, contenente “Benefici per le vittime della cosiddetta “banda della Uno bianca”;

- l. 23 novembre 1998, n. 407, contenente “Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata”;

- l. 23 febbraio 1999, n. 44, contenente “Disposizioni concernenti il Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell’usura”;

- l. 22 dicembre 1999, n. 512, concernente l’”Istituzione del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso”.

 

 

Art. 3

(Contenuto e obiettivi della disciplina)

 

1. Lo Stato, le Regioni e le autonomie locali promuovono, organizzano e curano l’assistenza, pronta e gratuita, delle vittime di tutti i reati mediante le informazioni indicate nell’art. 4 e fornendo loro, a seconda del tipo di reato subito, il necessario sostegno psicologico, morale, sanitario, legale e finanziario con personale specializzato, attrezzato e sensibilizzato ai loro problemi, specie a livello di polizia giudiziaria e di operatori del settore della giustizia, nei limiti e alle condizioni previste dalla presente legge.

 

2. Lo Stato e gli enti di cui al comma 1, secondo le rispettive attribuzioni:

1) promuovono e sviluppano presidi e servizi pubblici di assistenza a favore della vittima in funzione delle sue specifiche necessità, tenendo conto della sua eventuale condizione di particolare vulnerabilità;

2) favoriscono l’attività di associazioni di volontariato, coordinandola con quella dei servizi pubblici, con specifico riguardo alle vittime particolarmente vulnerabili o traumatizzate;

3) incentivano sistemi assicurativi adeguati;

 

 3. Lo Stato, in particolare:

1) garantisce la necessaria protezione della sicurezza personale della vittima, quando esiste una seria minaccia di atti di ritorsione o di intromissione nella sfera della sua vita privata, nonché della sua riservatezza;

2) assicura l’assistenza giudiziaria prevista dalla l. 30 luglio 1990 n. 217, recante istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti, e successive modifiche ed integrazioni, alle condizioni stabilite dall’art. 5 n. 2 della presente legge;

3) predispone procedure giudiziarie ed extragiudiziarie per consentire entro tempi ragionevoli la riparazione del danno patrimoniale o non patrimoniale cagionato dal reato, sia da parte dell’autore del reato che da parte di appositi organismi pubblici quando la persona offesa non può ottenere il risarcimento ad altro titolo;

4) incoraggia prima o durante il processo penale procedure di mediazione e di conciliazione tra la vittima e l’autore del reato, anche ai fini del risarcimento del danno da parte del suo autore per i reati perseguibili a querela, per i reati commessi da minorenni e per i reati in relazione ai quali tali procedure si rivelino idonee alla concreta tutela degli interessi della vittima.

 

 

Art. 4

(Diritto di informazione)

 

1. Al fine di rispondere tempestivamente alle sue necessità e di salvaguardare con efficacia i suoi interessi, la persona offesa dal reato, anche se residente in un altro Stato, ha il diritto di essere informata:

1) dei tempi, modi e luoghi relativi alla presentazione della denuncia o della querela;

2) delle forme di assistenza che può ricevere e degli organismi ai quali può rivolgersi per ottenerle, anche per quanto attiene l’assistenza legale e il patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti, nonché delle modalità di risarcimento dei danni patrimoniali o non patrimoniali subiti da parte dell’autore del reato e dei benefici da parte dello Stato di cui all’art. 7 della presente legge;

3) delle condizioni e delle misure poste a protezione della vita privata e della incolumità fisica sua e dei suoi familiari, ogni volta se ne ravvisi la necessità, in funzione della qualità di persona informata sui fatti o di testimone che può assumere nel processo;

4) dei risultati delle indagini, quando ne abbia fatto espressa richiesta e non pregiudichi la corretta prosecuzione di esse.

 

2. La persona offesa dal reato residente in un altro Stato ha diritto di sporgere denuncia dinanzi alle autorità competente dello Stato di residenza, che, se non ritiene di dover esercitare la sua competenza, è tenuto a trasmetterla senza ritardo all’autorità giudiziaria italiana territorialmente competente. La persona offesa dal reato, residente in uno Stato membro dell’Unione Europea, può chiedere che le sue dichiarazioni vengano raccolte a mezzo di videoconferenza e/o di teleconferenza, secondo le disposizioni di cui agli artt. 10 e 11 della Convenzione del 29 maggio 2000 relativa all’assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell’Unione Europea per l’audizione delle vittime residenti all’estero.

 

3. L’informazione spetta alla polizia giudiziaria, all’autorità giudiziaria e allo Sportello di cui all’art. 10 della presente legge, nell’ambito delle rispettive attribuzioni.

   

Art. 5

 (Modifiche al codice di procedura penale)

 

Al fine di consentire alla persona offesa dal reato l’esercizio dei poteri necessari alla tutela dei suoi interessi in tutte le fasi processuali, indipendentemente dalla sua costituzione in giudizio come parte civile:

1) dopo l’art. 79 comma 3 è inserito il seguente:

3-bis. Se la persona offesa da uno dei reati di cui all’art. 7 comma 1 si costituisce parte civile, il giudice fa notificare al Comitato per l’assistenza  e il sostegno alle vittime dei reati il relativo verbale”.

2) all’art. 90, il comma 3, dopo le parole “sono esercitate” va aggiunto: “dai prossimi congiunti, da chi è legato alla persona offesa dal vincolo di adozione e da chi, pur non essendo suo coniuge, conviveva stabilmente con essa”.

3) Dopo l’art. 98 è inserito il seguente:

1-bis. Alla persona offesa dal reato si applicano le disposizioni della l. 30 luglio 1990 n. 217, recante istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti, e successive modificazioni ed integrazioni, fatta eccezione per la norma dell’art. 3 relativa alle condizioni per l’ammissione ad esso quando si tratti delle vittime a tutela rafforzata di cui all’art. 2 della presente legge”. 

4) all’art. 293, il coma 3, dopo le parole “al difensore” dell’ultimo periodo è aggiunto: “dell’imputato e della persona offesa dal reato”.

5) Dopo l’art. 306 comma 1 è inserito il seguente:

“1-bis. L’ordinanza che dispone la liberazione della persona sottoposta alle indagini o dell’imputato è comunicata alla persona offesa da uno dei reati di cui all’art. 7 comma 1 della presente legge”.

6) agli artt. 392 comma 1, 1-bis e 2 e 393 comma 4, le parole “il pubblico ministero” sono sostituite con le parole “la persona sottoposta alle indagini e la persona offesa dal reato”.

7) nell’art. 396 comma 1, dopo le parole “il pubblico ministero” è inserito “la persona sottoposta alle indagini ovvero la persona offesa dal reato”.

8) L’art. 394 è abrogato.

9) nell’art. 396 comma 2, dopo le parole “persona sottoposta alle indagini” sono inserite le parole “o della persona offesa dal reato” nella prima parte e “la persona offesa dal reato” nella seconda parte.

10) nell’art. 397 comma 1, dopo le parole “dalla persona sottoposta alle indagini” sono inserite le parole “o dalla persona offesa dal reato”.

11) all’art. 408 comma 3 la parola “dieci” è sostituita dalla seguente: “venti”.

12) L’art. 410 comma 1 è sostituito dal seguente:

“Con l’opposizione alla richiesta di archiviazione la persona offesa dal reato chiede al giudice di provvedere ai sensi ai sensi dell’art. 409 comma 5, ovvero chiede la prosecuzione delle indagini preliminari, indicando, a pena di inammissibilità, l’oggetto dell’investigazione suppletiva e i relativi elementi di prova”.

13) nell’art. 412 comma 1 e nell’art. 413 comma 2 le parole “trenta giorni” sono sostituite con le parole “sessanta giorni”.

14) nell’art. 415-bis comma 1, le parole “alla persona sottoposta alle indagini e al difensore” sono sostituite con le parole “alla persona sottoposta alle indagini, alla persona offesa e ai loro difensori”. Nello stesso articolo, al comma 2, le parole “l’indagato e il suo difensore” sono sostituite con le parole “l’indagato, la persona offesa e i loro difensori”.

15) nell’art. 548 comma 3, dopo le parole “al procuratore generale presso la corte di appello” sono aggiunte le parole “nonché alla persona offesa dal reato che ne abbia fatto richiesta nel corso del procedimento”.

16) All’art. 666, dopo il comma 3, è inserito:

3-bis. Nel caso previsto dall’art. 682, l’avviso è comunicato anche alla persona offesa da uno dei reati di cui all’art. 7 comma 1 della presente legge”.

 

  

Art. 6

(Fondo di assistenza alle vittime dei reati)

 

1. E’ istituito presso il Ministero della Giustizia il Fondo di assistenza alle vittime dei reati, di seguito denominato “Fondo”.

 

2. Il Fondo è alimentato:

a) da un contributo fisso dello Stato pari a euro........ annui;

b) dagli introiti derivanti dall’applicazione di un’aliquota dell’imposta di bollo sugli atti giudiziari, in una percentuale variabile tra....... e........ per cento, fissata annualmente dal Ministro dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro della Giustizia;

c) dagli introiti derivanti dall’irrogazione della pena pecuniaria della multa, in una percentuale variabile tra......e ..... per cento, fissata annualmente con decreto del Ministro della Giustizia, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze,

d) dagli introiti derivanti dalla specifica destinazione di un’aliquota delle ritenute erariali, operate sulle retribuzioni dei detenuti ammessi al lavoro interno ed esterno agli istituti di prevenzione e pena, a norma della l. n. 26 luglio 1956 n. 354 e successive modifiche, in una percentuale variabile tra.... e.... per cento, fissata annualmente con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro della Giustizia e con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali;

e) dalle economie di gestione realizzate nel corso di ogni anno in relazione agli indennizzi non corrisposti o revocati, alle somme  provenienti da azioni di rivalsa, per l’intero o per la differenza, nonchè dalle somme provenienti dall’esercizio.......;

f) da donazioni e lasciti da chiunque effettuati.   

 

3. Il Fondo ha carattere sussidiario ed è surrogato, quanto alle somme corrisposte agli aventi diritto, nei diritti della persona offesa costituitasi parte civile o che abbia proposto l’azione civile davanti al giudice civile verso il condannato al risarcimento del danno.

 

4. L’elargizione è concessa in relazione ai delitti indicati nell’art. 7 comma 3 e copre in via equitativa la perdita di entrate anche conseguenti ad invalidità temporanea o permanente, le spese mediche ed ospedaliere, le spese funerarie e, per le persone a carico, la perdita degli alimenti.

 

5. L’elargizione è erogata indipendentemente dalle condizioni economiche e dall’età della persona offesa dal reato o dei soggetti beneficiari e dal diritto al risarcimento del danno ad essi spettante nei confronti del condannato.

 

6. L’elargizione è corrisposta, nei limiti della dotazione del Fondo, in misura proporzionale all’ammontare del danno e comunque non superiore a 1.500.000         euro. Se il danno è coperto, anche in parte, da contratto di assicurazione o per lo stesso danno sia stato ottenuto un rimborso a qualsiasi titolo da altra amministrazione pubblica, l’elargizione è concessa per la sola parte che eccede la somma liquidata o che può essere liquidata altrimenti.

 

7. L’elargizione è esente dal pagamento dell’imposta sul reddito delle persone fisiche.

 

8. In casi motivati di bisogno urgente di assistenza economica della persona offesa dal reato, il Fondo può provvedere a corrispondere un’anticipazione fino al massimo di un quarto della somma presumibilmente spettante, quando sia intervenuta una sentenza penale di condanna anche non definitiva e la persona offesa si sia costituita parte civile o abbia comunque proposto azione civile davanti al giudice civile. In tal caso il Fondo si surroga nei suoi diritti per l’ammontare delle somme anticipate, ovvero ne chiede la restituzione quando il risarcimento non sia stato ottenuto altrimenti.

 

  

Art. 7

(Presupposti e condizioni per l’accesso al Fondo)

 

1. Ha diritto di accesso al Fondo, entro i limiti delle disponibilità finanziarie annuali dello stesso, la persona offesa che non abbia potuto conseguire il risarcimento del danno patrimoniale o non patrimoniale cagionato dal reato ovvero la rifusione delle spese e degli onorari di costituzione di parte civile e di difesa, quando è deceduto o, successivamente alla sentenza irrevocabile di condanna, si è sottratto all’adempimento delle obbligazioni civili o è rimasto ignoto o è stato prosciolto per prescrizione l’autore dei seguenti reati consumati:

a) devastazione, saccheggio e strage allo scopo di attentare alla sicurezza dello Stato (art. 285 c.p.);

b) sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289-bis c.p.);

c) strage (art. 422 c.p.);

d) omicidio semplice (art. 575 c.p.) o aggravato (artt. 575, 576, 577 c.p.);

e) lesioni personali gravissime, aggravate dall’uso delle armi (artt. 582, 583, 585 c.p.);

f) omicidio preterintenzionale nei casi preveduti dall’art. 585 c.p. (art. 584 c.p.);

g) violenza sessuale semplice (art. 609-bis c.p.) o aggravata (art. 609-ter c.p.), atti sessuali con minorenni (art. 609-quater c.p.), corruzione di minorenni (art. 609-quinquies), violenza sessuale di gruppo (art. 609-octies c.p.);

h) sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.).

 

2. L’elargizione è concessa a domanda della persona offesa ovvero, in caso di morte della persona offesa, di uno dei soggetti indicati nel successivo comma 4.

 

3. La domanda deve essere presentata allo Sportello di cui all’art. 10, a pena di decadenza, entro il termine di un anno dalla data del deposito della sentenza irrevocabile o dell’ordinanza di archiviazione di cui all’articolo 8 comma 5 lett. a)..

 

4. Se in conseguenza dei delitti previsti nel comma 3 la persona offesa perde la vita, l’accesso al Fondo è concesso, secondo le statuizioni della sentenza di condanna:

a) al coniuge e ai figli;

b) ai genitori;

c) ai fratelli e alle sorelle;

d) al convivente more uxorio e agli altri soggetti indicati nell’art. 1, se conviventi nei tre anni precedenti la morte.

 

5. Fermo restando l’ordine indicato nel comma 4, nell’ambito delle categorie di soggetti previste dalle lettere a), b) e c) , l’elargizione è ripartita, in caso di concorso di più soggetti, secondo le disposizioni sulle successioni legittime previste dal codice civile, alle medesime condizioni stabilite per la persona deceduta.

 

6. L’elargizione è rifiutata o, se concessa, è revocata:

a) se si accerta l’insussistenza dei presupposti della stessa;

b) se si accerta che la persona offesa o uno dei superstiti indicati nel comma 4 abbia concorso alla commissione del reato che dà accesso al Fondo ovvero di reati che siano connessi col medesimo ai sensi dell’art. 12 del codice di procedura penale; 

c) se nei confronti della persona offesa o dei superstiti indicati nel comma 4, alla data di presentazione della domanda, è in corso un procedimento o è stata pronunciata sentenza irrevocabile di condanna per uno dei reati di cui all’art. 407 comma 2 c.p.p. o è in corso un procedimento per l’applicazione di una misura di prevenzione o è stata applicata in via definitiva una misura di prevenzione personale prevista dalla l. 27 dicembre 1956 n. 1423, modificata dalla l. 3 agosto 1988 n. 327, diversa dall’avviso orale, o una misura di prevenzione personale prevista dalla l. 31 maggio 1965 n. 575 e successive modificazioni;

d) se l’elargizione ottenuta viene destinata dall’avente diritto a finalità contrarie al buon costume o all’ordine pubblico.

 

7. L’elargizione è revocata in tutto o in parte se, dopo la sua concessione, sono effettuati per il medesimo danno risarcimenti o rimborsi a qualunque titolo ad opera di imprese assicuratrici o amministrazioni pubbliche.

  

Art. 8

(Comitato per l’assistenza e il sostegno delle vittime dei reati)

 

1. Presso il Ministero della Giustizia è istituito il Comitato per l’assistenza e il sostegno delle vittime dei reati, di seguito denominato “Comitato”.

Il Comitato è presieduto dal Ministro della Giustizia o, per sua delega, da un sottosegretario.

Il Comitato è composto:

a) da un rappresentante del Ministero della Giustizia;

b) da un rappresentante del Ministero dell’Interno;

c) da un rappresentante del Ministero dell’economia e delle finanze;

d) da un rappresentante del Ministero della Salute;

e) da un avvocato, designato dal Consiglio Nazionale Forense, scelto tra professionisti di comprovata esperienza nell’attività di solidarietà nei confronti delle vittime;

f) da uno psicologo, designato dal Consiglio Nazionale degli psicologi, scelto con gli stessi criteri indicati sub e);

g) da un esperto di vittimologia, designato dalla Società italiana di Vittimologia;

h) da un docente di diritto penale e da un docente di diritto processuale penale;

i) da due esponenti delle autonomie locali territoriali designati dalla Conferenza Stato-Regione , di concerto con la Conferenza Stato-Città e l’ANCI;

l) da sei membri delle associazioni per la assistenza e il sostegno delle vittime, di cui tre appartenenti alle associazioni delle vittime a tutela rafforzata e gli altri tre scelti dalle associazioni più rappresentative delle altre categorie di vittime, nominati dal Ministro della Giustizia, assicurando la rotazione tra le diverse associazioni, su indicazione delle associazioni medesime;

m) da un rappresentante della Concessionaria di servizi assicurativi pubblici Spa (CONSAP), senza diritto di voto.

 

2. I componenti del Comitato durano in carica per quattro anni e l’incarico non è rinnovabile per più di una volta.

 

3. La gestione del Fondo è attribuita alla CONSAP, che vi provvede per conto del Ministero della Giustizia sulla base di apposita concessione, a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento previsto dall’art. 12.

 

4. Gli organi preposti alla gestione del Fondo e i relativi uffici di supporto tecnico-amministrativo sono tenuti al segreto circa i soggetti interessati all’accesso e alle procedure di elargizione.

 

5. La corresponsione delle elargizioni richieste ai sensi dell’art. 6 è disposta con delibera del Comitato nel termine di centoventi giorni dalla presentazione della domanda, previa verifica:

a) dell’esistenza di una sentenza irrevocabile di condanna o di un’ordinanza di archiviazione per estinzione del reato per morte o perché è ignoto l’autore del reato e della legittimazione attiva del richiedente;

b) della inesistenza, alla data di presentazione della domanda, di una delle situazioni previste dall’art. 7 commi 6 e 7.

 

6. Se necessario ai fini della completezza dei documenti posti a base della richiesta di accesso al Fondo, il Comitato invita l’interessato a fornire documentazione integrativa e può ottenere dall’autorità giudiziaria competente, anche in deroga al divieto stabilito dall’art. 329 c.p.p., copie di atti di procedimenti penali e informazioni scritte sul loro contenuto ritenute indispensabili per la decisione. L’autorità giudiziaria provvede senza ritardo e può rigettare la richiesta con decreto motivato. Le copie e le informazioni acquisite sono coperte dal segreto di ufficio e sono custodite e  trasmesse in forme idonee ad assicurare la massima riservatezza.

 

 

Art. 9

(Attribuzioni del Comitato)

 

Il Comitato indicato nell’articolo 8:

a) assicura l’osservanza delle norme poste a tutela dei diritti della persona offesa dal reato;

b) acquisisce i dati relativi alle necessità delle vittime e ai tassi di vittimizzazione dei gruppi più deboli per poter programmare interventi adeguati nel settore anche mediante inchieste e ricerche atte a prevenire la vittimizzazione;

c) indica le linee di indirizzo e di programma per le attività degli sportelli di cui all’art. 10 e delle istituzioni pubbliche e private di assistenza alle vittime operanti sul territorio dello Stato, differenziando i relativi servizi a seconda del tipo di reato subito;

d) delibera sulle domande di elargizione con le modalità indicate nell’art. 6 commi 3 e 5, fissandone il relativo ammontare, tenendo conto dell’entità del danno patrimoniale e non patrimoniale subito dalla persona offesa dettagliatamente documentato, delle eventuali priorità in funzione delle sue necessità immediate, di eventuali altri risarcimenti o rimborsi da lui ottenuti a qualunque titolo per i medesimi danni,  stabilendo altresì se l’elargizione debba essere corrisposta in una o più soluzioni;

e) delibera sulla concessione della anticipazione prevista dall’art. 6 comma 4;

f) delibera sulla revoca delle elargizioni nei casi previsti dall’art. 7 commi 6 e 7; 

g) promuove, sviluppa e assicura la cooperazione con gli altri Stati ai fini di una più efficace tutela degli interessi della vittima non residente nel territorio dello Stato.

  

 

Art. 10

(Sportello per le vittime dei reati)

 

1. Presso ogni Ufficio territoriale di Governo è istituito uno Sportello per le vittime dei reati, di seguito denominato “Sportello”.

 

2. Lo Sportello attua le linee di indirizzo e di programma del Comitato.In particolare:

a) coordina le attività delle istituzioni pubbliche e private operanti nel settore sul territorio;

b) fornisce i dati relativi alle necessità delle vittime e ai tassi di vittimizzazione rilevati periodicamente nel territorio;

c) fornisce adeguata informazione sui diritti delle vittime a norma dell’art. 3, predisponendo le opportune iniziative e  misure sul territorio per prevenire la vittimizzazione e favorire la tutela e la solidarietà nei confronti delle vittime e dei soggetti a rischio di vittimizzazione;

d) trasmette al Comitato le domande di accesso al Fondo, corredandole, se necessario, degli elementi essenziali alla decisione e segnalando le integrazioni documentali necessarie.

 

  

Art. 11

(Giornata della memoria)

 

Al fine di assicurare la conservazione della memoria delle vittime degli eventi delittuosi che hanno destato maggior allarme sociale, è istituito un “giorno della memoria”, da celebrare nelle scuole di ogni ordine e grado il 12 dicembre di ogni anno.

  

 

Art. 12

(Regolamento di attuazione)

 

1. Con regolamento da emanare entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell’art. 17 comma 1 della l. 23 agosto 1988, n. 400, il Governo adotta norme per:

a) disciplinare gli aspetti connessi alla riservatezza del procedimento;

b) individuare, nel rispetto della disposizione dell’art. 6, le modalità di gestione del Fondo;

c) stabilire i principi cui dovrà uniformarsi il rapporto concessorio tra il Ministero della Giustizia e la CONSAP in relazione a quanto previsto dall’art. 8 comma 3, individuando, nell’ambito dello stesso Ministero, gli uffici preposti alla gestione di tale rapporto e di supporto al Comitato;

d) razionalizzare ed armonizzare le procedure di informazione, assistenza e sostegno delle vittime per garantire loro l’effettiva fruizione dei benefici previsti dalla presente legge;

e) disciplinare il contenuto della domanda e la documentazione a corredo della stessa, nonché l’istruttoria e i termini del procedimento, compresi i casi di sospensione del procedimento stesso;

f) definire i criteri per la corresponsione delle elargizioni dovute in modo che, in caso di disponibilità finanziarie insufficienti nell’anno di riferimento a soddisfarle, sia possibile per glia venti diritto un accesso al Fondo in quota proporzionale e l’integrazione delle somme non percepite dal Fondo negli anni successivi, senza interessi, rivalutazioni ed oneri aggiuntivi;

g) regolare la procedura e le modalità di surrogazione del Fondo nei diritti della persona offesa costituitasi parte civile o che ha promosso azione civile davanti al giudice civile verso il condannato al risarcimento del danno, ovvero nel recupero delle somme corrisposte a titolo di anticipazione;

h) dettare le norme necessarie per l’organizzazione e il funzionamento del Comitato degli Sportelli e dell’ufficio di supporto al Comitato, indicando i criteri di individuazione delle associazioni più rappresentative di cui all’art. 8 lett. l), i membri supplenti di tutte le associazioni ivi previste, nonché l’entità dei compensi spettanti ai singoli componenti e le modalità di finanziamento della relativa attività.

 

2. Lo schema di regolamento di cui al comma 1 è trasmesso entro il quarantacinquesimo giorno anteriore alla scadenza del termine di cui al medesimo comma 1 alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l’espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari. Trascorsi trenta giorni dalla data di trasmissione, il regolamento è emanato anche in mancanza del parere.

 

  

Art. 13

(Disposizioni particolari a favore delle vittime a tutela rafforzata)

 

1. L’importo dell’assegno vitalizio previsto dall’art. 2 comma 1 l. 23 novembre 1998, n. 407, è elevato da lire 500.000 mensili a euro 1.000 mensili.

 

2. L’importo dell’elargizione prevista dall’art. 1 comma 1 l. 20 ottobre 1990, n. 302, è elevato da lire 150.000.000 a euro 500.000.

 

3. Gli importi già corrisposti a titolo di speciali elargizioni previsto dall’art. 3 comma 2 lett. b) della legge 23 novembre 1998, n. 407, sono soggetti a riliquidazione in base alla disposizione di cui al comma 2 del presente articolo.

 

4. Il valore del punto percentuale di invalidità previsto dall’art. 1 comma 1 l. 20 ottobre 1990, n. 302, è elevato da lire 1.500.000 a euro 5000.

 

5. Tutte le predette variazioni decorrono dal 1° gennaio 1963.

 

 

 

Art. 14

(Relazione al Parlamento)

 

Il Ministro della Giustizia presenta ogni anno al Parlamento una relazione sulle iniziative e le misure adottate a favore delle vittime dei reati.

 

Art. 15

(Copertura finanziaria)

 

All’onere derivante dall’attuazione della presente legge, pari a ........