PESCA MARITTIMA
Legge quadro: D.L.vo 9 gennaio 2012 n. 4, concernente misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'articolo 28 della Legge 4 giugno 2010 n. 96, che ha abrogato la vecchia Legge 14 luglio 1965 n. 963 e successive modifiche (tra cui la Legge 25 agosto 1988 n. 381).
Regolamento di esecuzione: D.P.R. 2 ottobre 1968 n. 1639 (ancora in vigore, tranne l'articolo 7).
Leggi collegate:
R.D. 08.10.1931 nr. 1604, Testo Unico delle Leggi sulla Pesca.
D.M. 06.08.1982, sulla pesca sportiva.
D.M. 05.05.1986, sulle licenze di pesca (solo per quanto riguarda gli articoli 10 e 12; il resto del decreto è stato abrogato dal D.M. 26/07/1995).
D.M. 20.10.1986, sulla pesca subacquea professionale.
D.M. 01.06.1987 n. 249, sulla pesca subacquea.
D.M. 03.05.1989, sulla disciplina delle pesche speciali di cetacei, testuggini e storioni.
D.M. 18.09.1989, sulla pesca a strascico nelle tre miglia dalla costa nei compartimenti da Rimini a Monfalcone.
D.M. 06.06.1991, sulle reti da posta derivanti (integrato dai D.M. 22/05/1991 e D.M. 06/08/1991).
D.M. 12.01.1995, sulla pesca del riccio di mare.
D.M. 12.01.1995 n. 44, sui consorzi di pesca.
D.M. 20.07.1995, sulla pesca della cappasanta.
D.M. 26.07.1995, sul rilascio delle licenze di pesca. Esiste dal gennaio 2000 una sperimentazione del rilascio delle licenze di pesca attraverso l'informatizzazione delle procedure di rilascio (a cura della Direzione Generale della Pesca e dell'Acquacoltura del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali).
D.M. 01.04.1998, sulla pesca dei pesci pelagici.
Legge 21.05.1998 n. 164, sull'acquacoltura.
D.P.R. 20.10.1998 n. 395, sul regolamento delle norme di attuazione della Direttiva 95/70/CE in materia di misure minime di lotta contro talune malattie dei molluschi bivalvi.
D.M. 16.10.1998, sul divieto per la pesca, detenzione e commercio del dattero di mare e del dattero bianco (sino al 30 settembre 2007).
D.M. 13.04.1999 n. 293, sulla disciplina della pesca turismo.
D.L.vo 27.07.1999 n. 271, sulla sicurezza e salute dei lavoratori marittimi.
D.L.vo
27.07.1999 n. 272, sull'adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute
dei lavoratori nell'espletamento di operazioni e servizi portuali, nonché di
operazioni di manutenzione, riparazione e trasformazione delle navi in ambito
portuale, a norma della legge 31 dicembre 1998, n. 485.
D.M. 14.09.1999, sulla disciplina della piccola pesca. Per piccola pesca si intende la pesca artigianale esercitata per mezzo di imbarcazioni aventi lunghezza inferiore a 12 metri tra le perpendicolari e comunque di stazza inferiore alle 10 tsl. e 15 gt.
D.M. 11.02.2000, sulla pesca dei fasolari e delle vongole nei compartimenti marittimi di Monfalcone, venezia e Chioggia, modificato dal D.M. 05/07/2002 (che ha modificato gli articoli 9, 1° e 3° comma, e la lettera c) dell'art. 10).
D.M. 27.07.2000, sulla determinazione dei criteri di ripartizione delle quote di pesca del tonno rosso. Il decreto rivoluziona la disciplina della pesca sportiva del tonno rosso, disponendo l'iscrizione in un apposito registro dei natanti che esercitano la pesca sportiva del tonno. Inoltre, dispone l'utilizzo di un modello statistico "TR" da compilare ad ogni cattura e fissa il periodo di pesca del tonno dal 1° maggio al 30 settembre.
D.M. 22.12.2000, sulla pesca dei molluschi bivalvi. Il decreto fissa le prescrizioni per l'esercizio della pesca dei molluschi bivalvi, con particolare riferimento alle zone di sbarco del prodotto, i divieti di pesca, i periodi di pesca, gli orari di pesca e di sbarco, le quantità massime giornaliere di prodotto pescato.
D.M. 28.03.2001, sulla disciplina della pesca dei fasolari e delle vongole nei compartimenti marittimi di Monfalcone, Venezia e Chioggia.
D.M. 27.03.2002, sull'etichettatura dei prodotti ittici e sistema di controllo.
D.M. 05.07.2002, modifiche alla disciplina della pesca dei molluschi bivalvi nei Compartimenti marittimi di Monfalcone, Venezia e Chioggia.
D.M. 10.06.2004, sulla delle reti da posta fisse.
D.L.vo 26 maggio 2004 n. 153, concernente l'attuazione della Legge 7 marzo 2003 n. 38, in materia di pesca marittima, che ha abrogato alcuni articoli della Legge n. 963/1965 (con particolare riferimento a quelli relativi alla licenza di pesca - artt. 1, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 30 e 33), ampiamente riscritti dal decreto.
D.Lvo 26 maggio 2004 n. 154, concernente modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38.
Provvedimento 09-02-2006 della Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome, sull'Igiene dei prodotti alimentari (anche nella sua forma completa).
Decreto 1 luglio 2006, concernente trasferimento agli armatori degli oneri blue box.
Decreto Legge 8 aprile 2008, n. 59, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee, convertito in Legge 6 giugno 2008 n. 101.
D.Lvo 4 agosto 2008 n. 148, concernente l'attuazione della direttiva 2006/88/CE relativa alle condizioni di polizia sanitaria applicabili alle specie animali d'acquacoltura e ai relativi prodotti, nonchè alla prevenzione di talune malattie degli animali acquatici e alle misure di lotta contro tali malattie.
Legge 23 luglio 2009, n. 99, concernente disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonchè in materia di energia.
Circolare MIPAAF n. 3430 del 4 marzo 2010, concernente Nuova dimensione minima delle maglie delle reti trainate.
Circolare MIPAAF n. 3476 del 4 marzo 2010, concernente il Regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio.
D.M. 5 marzo 2010, sulla denominazione delle specie ittiche.
Dispacci del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto n. 229 del 17 febbraio 2010 e n. 23980 del 12 marzo 2010, concernenti la Pesca a Strascico e Distanze dalla Costa.
Documento n. 79/csr del 8 luglio 2010, concernente Intesa Stato-Regioni trasporto vongole: Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano concernente linee guida per l'applicazione del Regolamento (CE) 854/2004 e del Regolamento (CE) 853/2004 nel settore dei molluschi bivalvi.
Legge 30 luglio 2010 n. 122, di conversione del D.L. 31 maggio 2010 n. 78, sulla Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) a sostituzione della Dichiarazione di Inizio Attività (DIA) nei procedimenti amministrativi connessi alle registrazioni ai sensi del Regolamento (CE) n. 852/2004.
Raccomandazione MIPAAF n. 21766 del 23 settembre 2010, relativa al periodo di fermo della pesca del pesce spada.
Circolare n. 23847 del 14 ottobre 2010, relativa al utilizzabilità del rastrello da natante entro una distanza di 0,3 miglia dalla costa (interpretazione del Regolamento CE n. 1967/2006 del Consiglio del 21 dicembre 2006).
Decreto 26 Novembre 2010, concernente quota di cattura del tonno rosso attribuita per la campagna di pesca nell'anno 2011 (GU n. 289 del 11-12-2010); il decreto prevede l'arresto definitivo delle unità da pesca autorizzate, con permesso speciale, ad effettuare la pesca del tonno rosso.
D.M. 6 dicembre 2010, concernente la rilevazione della consistenza della pesca sportiva e ricreativa in mare (pubblicato sul numero 24 del 31 gennaio della Gazzetta Ufficiale). Il Decreto istituisce la Comunicazione obbligatoria per la pratica della pesca sportiva e ricreativa in mare. Sul sito del Ministero è stato attivato il servizio di Comunicazione online. Ci sono tre mesi di tempo a decorrere dal 31 gennaio 2011 per effettuare la Comunicazione, quindi a partire dal prossimo primo di maggio per pescare in mare sarà necessario averla effettuata ed esibirla in caso di controllo. La procedura online rende disponibile la ricevuta della Comunicazione su un file in formato pdf da stampare. La stampa costituisce "titolo" per l'esercizio della pesca sportiva e ricreativa in mare.
Decreto del 23 Dicembre 2010, concernente nuove denominazioni, modifiche e integrazioni al D.M. del 31 gennaio 2008, come successivamente modificato e integrato dal D.M. del 5 marzo 2010. Il nuovo aggiornamento del MIPAF del 23 Dicembre 2010 da la denominazione obbligatoria a numerose specie ittiche importate dal mercato del sud est asiatico ed in vendita principalmente sul mercato italiano nei negozi gestiti da pachistani e cinesi dedicati, al momento, soprattutto ad una clientela di extracomunitari. Sono aumentati i controlli delle Autorità competenti relativamente a questo tipo di attività, sia nell’ambito del commercio al dettaglio, che della ristorazione. Su quest’ultima si sono riscontrate negli ultimi mesi del 2010 numerose non conformità di tipo commerciale e sanitario che hanno portato, in una discreta percentuale di casi, alla chiusura temporanea della stessa. Un commento va anche al richiamo effettuato nell’art. 3 della presente normativa relativamente all’attenzione verso le specie appartenenti alla famiglia dei Gempylidae (in particolare il Ruvettus pretiosus e il Lepidocybium flavobrunneum), al fine che siano commercializzati esclusivamente confezionati o imballati e comunque etichettati in modo da comunicare la potenziale presenza di tossine al consumatore finale come già definito dal Reg. 853/2004.
D.M. 12 gennaio 2011, concernente la disciplina della pesca e della commercializzazione del novellame di anguilla della specie Anguilla Anguilla (CECA).
Decreto Legislativo 16 febbraio 2011, n. 18, concernente attuazione della direttiva 2009/17/CE concernente la modifica della direttiva 2002/59/CE relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio del traffico navale e di informazione.
Decreto 23 maggio 2011, relativo alla chiusura della pesca al tonno a decorrere dall'affissione del provvedimento all'albo delle Capitanerie di Porto degli Uffici Dipendenti (Chiusura pesca Tonno Rosso con palangaro (LL) - Lettera Mifaap DM 23 Maggio 2011).
Decreto Ministeriale del 1° Luglio 2011, relativo all'utilizzo dei sistemi a palangaro e ferrettare. Il decreto norma la detenzione dei due sistemi "palangari e ferrettare" e obbliga gli interessati a stilare apposita dichiarazione alle Autorità Marittime sull'attrezzatura detenuta a bordo.
Circolare Ministeriale n. 25340 del 5 luglio 2011, relativa alla dimensione minima delle maglie delle reti da traino (Articolo 9 del Reg. (CE) n 01967/2006. Prosecuzione: Circolare n 03430 del 04/03/2010; Circolare n 09150 del 07/05/2010). Con riferimento a due diverse circolari emanate a riguardo, si comunica l'abrogazione di una e la conferma della validità dell'altra, in adempimento ad una richiesta di ritiro giunta dalla UE. Nella sostanza, ne deriva che in nessuna parte della rete la dimensione della maglia può essere inferiore a quella del sacco. Ritirata poi la circolare 9150 del 2010, che prevedeva che le nuove misure delle maglie si applicassero esclusivamente al sacco lasciando invariate le rimanenti parti della rete.
Decreto Ministeriale 15 luglio 2011, concernente integrazione al D.M. 6 dicembre 2010 relativo alla rilevazione della consistenza della pesca sportiva e ricreativa in mare (Pubblicato in G.U. n. 237 dell’11 ottobre 2011). Il decreto modifica l'art. 2 del D.M. 6 dicembre 2010:
"4. Le disposizione del
presente articolo non si applicano ai pescatori ricreativi che effettuano
l'attività di pesca da terra.
5. Nel periodo intercorrente dal 15 giugno al 15 settembre di ciascun anno sono
sospese le attività di controllo nei confronti dei pescatori ricreativi che
praticano l'attività con imbarcazioni senza motore o di lunghezza inferiore a
sei metri.".
Decreto Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali 12 Agosto 2011, concernente l'attribuzione della denominazione in lingua italiana di alcune specie ittiche (11A11626)(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 208 del 7 settembre); il decreto è relativo all'aggiornamento con le nuove denominazioni obbligatorie di alcune specie ittiche, ed integra e modifica l’elenco allegato al decreto ministeriale del 31 gennaio 2008, come successivamente modificato e integrato dal decreto ministeriale del 23 dicembre 2010.
Decreto Ministeriale 21 settembre 2011, concernente nuove modalità tecniche per l'utilizzo dell'attrezzo "ferrettara".
Decreto Legislativo 8 ottobre 2011 n. 176, concernente l'attuazione della direttiva 2009/54/CE, sull'utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali (11G0218).
Decreto Ministeriale 10 novembre 2011, relativo al controllo della commercializzazione ai sensi del Reg. (CE) n. 1224/09 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 304 del 31 dicembre 2011).
Circolare n. 0041807 del 22 novembre 2011, concernente la marcatura ed identificazione dei pescherecci e degli attrezzi da pesca (Regolamento UE 404/2011 recante "Modalità di applicazione regolamento (UE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca". La circolare in parola reca l'interpretazione delle norme in vigore dal 1° gennaio 2012, circa la marcatura dei pescherecci, la marcatura degli attrezzi da pesca e l'identificazione delle boe segnaletiche.
In particolare ed in breve:
a) marcatura dei pescherecci: i pescherecci devono riportare le lettere del porto di immatricolazione, nonchè il numero di matricola su entrambi i lati della prua, più in alto possibile rispetto al livello dell'acqua, in colore contrastante con il fondo; il regolamento poi detta le misure per le lettere, sia per i pescherecci di l.f.t. tra 10 e 17 metri (altezza almeno 25 cm - spessore della linea almeno 4 cm), sia per i pescherecci di l.f.t. pari o superiore a 17 metri (altezza almeno 45 cm - spessore della linea almeno 6 cm);
b) marcatura degli attrezzi da pesca: gli attrezzi detenuti a bordo o utilizzati per la pesca devono riportare una apposita targhetta la sigla di iscrizione ed il numero di matricola dell'unità cui appartengono (sfogliare, reti, lenze e parangali, nasse e trappole);
c) identificazione delle boe segnaletiche: gli attrezzi fissi devono essere individuati tramite due boe segnaletiche situate alle estremità e per mezzo di boe intermedie, contrassegnate con le informazioni relative al peschereccio.
Legge 15 dicembre 2011, n. 217, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2010 (12G0001). Sono contenute nell'art 13 della Legge 15 dicembre 2011, n. 217 le misure per l'inasprimento delle sanzioni per i casi di violazione del bando europeo contro le reti derivanti spadare, modificando l'art. 27 della Legge n. 963/1965. L'articolo 13 (Adeguamento alla sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 29 ottobre 2009, resa nella causa C-249/08) dice:
1. Al fine di adeguare la
normativa nazionale alla sentenza della Corte di giustizia delle Comunità
europee del 29 ottobre 2009, resa nella causa C-249/08, all'articolo 27 della
legge 14 luglio 1965, n. 963, e successive modificazioni, sono apportate le
seguenti modifiche:
a) al comma 1, alinea, dopo le parole: «dell'articolo 15, lettere a) e b),»
sono inserite le seguenti: «e dell'articolo 26, comma 8,»;
b) al comma 1, lettera b), dopo le parole: «apparecchi di pesca usati»
sono inserite le seguenti: «ovvero detenuti»;
c) al comma 1, dopo la lettera c-bis) e' aggiunta la seguente: «c-ter) la
sospensione della licenza di pesca per un periodo da tre mesi a sei mesi e, in
caso di recidiva, il ritiro della medesima licenza nei confronti del titolare
dell'impresa di pesca quale obbligato in solido, anche ove non venga emessa
l'ordinanza-ingiunzione, in caso di violazione delle disposizioni relative alla
detenzione a bordo ovvero alle modalità tecniche di utilizzo di rete da posta
derivante».
Decreto Direttoriale 28 dicembre 2011, n. 155, recante procedure e modalità attuative degli adempimenti connessi alle disposizioni del D.M. 10 novembre 2011 relativamente al controllo della commercializzazione dei prodotti ittici ai sensi del Reg. (CE)n. 1224/09 (pubblicato in G.U. n. 237 dell’11 ottobre 2011).
Il decreto individua le
procedure e le modalità attuative degli obblighi previsti dal D.M. 10 novembre
2011, relativamente alla suddivisione in partite dei prodotti della pesca e
dell'acquacoltura ed alla registrazione degli operatori che acquistano i
prodotti della pesca messi in prima vendita al fine di assicurarne la
rintracciabilità in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della
distribuzione dalla cattura o raccolta alla vendita al dettaglio. Sono stati
adottati, altresì, i modelli cartacei dei documenti previsti dallo stesso D.M.
10 novembre 2011:
- Dichiarazione assunzione in carico;
- Note di vendita;
- Documento di trasporto.
D.L.vo 9 gennaio 2012 n. 4, concernente misure per il riassetto della
normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'articolo 28 della
Legge 4 giugno 2010 n. 96.
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Il decreto, entrato in vigore il 2 febbraio 2012, ridefinisce tutta la normativa sulla pesca e sull'acquacoltura, abrogando la vecchia Legge n. 963/1965. In breve:
- definisce l'imprenditore ittico
(art. 4);
- definisce la pesca non professionale (art. 6);
- definisce le nuove contravvenzioni (art. 7), le sue pene (art. 8) e le sue
pene accessorie (art. 9);
- definisce i nuovi illeciti amministrativi (art. 10), le sue sanzioni
amministrative (art. 11) e le sue sanzioni accessorie (art. 12);
- istituisce il nuovo sistema di punti per infrazioni gravi (art. 14 e ss.);
- definisce le norme per la vigilanza e controllo (art. 22);
- abroga la Legge 14 luglio 1965 n. 963 (la vecchia normativa sulla pesca
marittima).
Per
maggiore semplicità e per un pronto impiego operativo, in attesa
dell'aggiornamento dei prontuari, si inseriscono nel sito (vedi sotto):
- tavola comparativa tra Legge 963/1965 e D.L.vo 4/2012, parte contravvenzioni;
- tavola comparativa tra Legge 963/1965 e D.L.vo 4/2012, parte illeciti
amministrativi;
- fac-simile del verbale di accertamento per violazione generica;
- fac-simile del verbale di sequestro e rigetto in mare.
Decreto Ministeriale 26 gennaio 2012, concernente adeguamento alle disposizioni comunitarie in materia di licenze di pesca.
Decreti recanti il sistema di punti per infrazioni gravi applicato alla licenza di pesca ed al comandante del peschereccio.
- Decreto Ministeriale 29 febbraio 2012, concernente l'istituzione del sistema a punti per i titoli professionali dei comandanti;
- Decreto Ministeriale 29 febbraio 2012,
concernente l'istituzione del sistema a punti per la licenza dei pescherecci.
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Regolamenti CE:
Regolamento (CE) n. 2847/1993 del Consiglio del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca.
Regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio del 17 dicembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura.
Regolamento (CE) n. 2065/2001 della Commissione del 22 ottobre 2001, che stabilisce le modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio, per quanto concerne l'informazione dei consumatori nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura.
Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi ed i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l?Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare.
Regolamento (CE) n. 2244/2003 della Commissione del 18 dicembre 2003, che stabilisce disposizioni dettagliate per quanto concerne i sistemi di controllo dei pescherecci via satellite.
Regolamento (CE) n. 853/2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (in particolare, all'Allegato II, Sezione VII, stabilisce requisiti specifici applicabili ai molluschi bivalvi vivi).
Regolamento (CE) n. 854/2004, che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano (in particolare, all'Allegato III, stabilisce norme riguardanti i controlli ufficiali sui molluschi bivalvi vivi).
Regolamento (CE) n. 882/2004, che regolamente i controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti alle norme sulla salute e sul benessere degli animali.
Regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio del 21 dicembre 2006, relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel mar Mediterraneo e recante modifica del regolamento (CEE) n. 2847/93 e che abroga il regolamento (CE) n. 1626/94. Fermi restando i divieti e le limitazioni di cui alla vigente normativa in materia di conservazione delle risorse del mare e tutela biologica e/o ambientale, in deroga al paragrafo 2 dell’articolo 13 del Reg. (CE) n. 1967/2006, negli specchi acquei antistanti i compartimenti marittimi di Milazzo, Messina, Catania, Augusta, Siracusa, Trapani e Palermo, ricompresi nella fascia tra 0.7 ed 1.5 miglia nautiche dalla linea di costa, è consentito per le unità da pesca iscritte nei predetti compartimenti l’uso di reti a strascico, a condizione che la profondità del fondale non sia inferiore all’isobata dei 50 metri. Ben 430 pescherecci in Sicilia usufruiscono di questo beneficio.
Regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 marzo 2006, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen).
Regolamento (CE) n. 517/2008 della Commissione del 10 giugno 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 850/98 del Consiglio per quanto riguarda la determinazione dell’apertura di maglia e dello spessore del filo ritorto delle reti da pesca.
Regolamento (CE) n. 530/2008 della Commissione del 12 giugno 2008, che istituisce misure di emergenza per quanto riguarda le tonniere con reti a circuizione dedite alla pesca del tonno rosso nell'Oceano Atlantico, ad est di 45 ° di longitudine O, e nel Mar Mediterraneo.
Regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio del 29 settembre 2008, che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, che modifica i regolamenti (CEE) n. 2897/1993, (CE) n. 1936/2001 e (CE) n. 601/2004 e che abroga i regolamenti (CE) n. 1093/1994 e (CE) n. 1447/1999; il Reg. (CE) n. 1005/2008, ai suoi articoli 5, 6, 7 e 8, ha previsto anche il divieto di accesso ai porti comunitari ai pescherecci di paesi terzi che non rispondono ai requisiti previsti. La determinazione die porti autorizzati e delle autorità è stata fatta con Circolare MIPAAF n. 0003476 del 04.03.2010 (Trieste, venezia, Ravenna, Ancona, Brindisi, Taranto, Reggio Calabria, Gioia Tauro, Trapani Palermo, Salerno, Napoli, Fiumicino, Civitavecchia, Livorno, La Spezia, Genova, Olbia).
Regolamento (CE) n. 1077/2008 della Commissione del 3 novembre 2008, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1966/2006 del Consiglio concernente la registrazione e la trasmissione elettronica dei dati sulle attività di pesca e i sistemi di telerilevamento e che abroga il regolamento (CE) n. 1566/2007.
Regolamento (CE) n. 302/2009 del Consiglio del 6 aprile 2009, concernente un piano pluriennale di ricostituzione del tonno rosso nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo, che modifica il regolamento (CE) n. 43/2009 e che abroga il regolamento (CE) n. 1559/2007.
Regolamento (CE) n. 1010/2009 della Commissione del 22 ottobre 2009, recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata.
Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006.
In vigore dal primo gennaio 2010 il Reg. (CE) n. 1224/2009, che prevede numerose integrazione nell’etichettatura dei prodotti ittici. Ma quali sono le integrazioni principali? Come sono partiti i controlli in merito? Novità soprattutto in merito all’ art. 58 del regolamento 1224/2009 CE. Le informazioni che vanno aggiunte sono: numero di identificazione di ogni partita; numero di identificazione esterno e nome del peschereccio o nome dell’unità di produzione in acquacoltura; codice FAO alfa 3 di ogni specie; data delle catture o data di produzione; quantitativi di ciascuna specie in chilogrammi di peso netto o, se del caso, numero di individui; nome e indirizzo dei fornitori. Da notare che il Titolo II, Capo III (Marcatura ed identificazione dei pescherecci dell'Unione e dei loro attrezzi), il Titolo IV, Capo I (Tracciabilità), il Titolo VII (Sistema di Punti per infrazioni gravi), entreranno in vigore a partire dal 1° Gennaio 2012 (come da Regolamento di esecuzione (UE) N. 404/2011 della Commissione dell'8 aprile 2011).
Regolamento (CE) n. 86/2010 del Consiglio del 20 gennaio 2010, recante modifica all'Allegato I del Regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, per quanto riguarda la definizione dei prodotti della pesca e del Regolamento (CE) n. 1010/2009 della Commissione, per quanto riguarda lo scambio di informazioni sulle ispezioni condotte su pescherecci di paesi terzi e le disposizioni amministrative in materia di certificati di cattura.
Regolamento (UE) n. 640/2010 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 luglio 2010, che istituisce un programma di documentazione delle catture di tonno rosso (Thunnus thynnus) e modifica il Regolamento (CE) n. 1984/2003 del Consiglio.
Regolamento (UE) n. 10/2011 (Regolamento PIM - Plastic Implementation Measure), relativo alle materie plastiche utilizzate a contatto con gli alimenti. Il 15 gennaio 2011 è stato pubblicato sulla GUUE, serie L 12, il nuovo Regolamento (UE) n. 10/2011, relativo alle materie plastiche utilizzate a contatto con gli alimenti, e che interessa anche i prodotti ittici. Il Regolamento abroga la Direttiva 2002/72/CE del 6 agosto 2002 e le relative modifiche. Tra le novità: estensione delle disposizioni comunitarie alle materie plastiche utilizzate anche in combinazione con altri materiali (cosiddetti multistrato multimateriali); la pubblicazione di un unico elenco di sostanze autorizzate per la produzione di materie plastiche per il contatto alimentare comprendente monomeri, sostanze di partenza, additivi - esclusi i coloranti - sostanze ausiliarie della polimerizzazione - esclusi i solventi - macromolecole ottenute per fermentazione microbiologica; l’introduzione di nuovi simulanti per le prove di migrazione e l’inclusione tra le prove per la migrazione specifica della simulazione del contatto con gli alimenti secchi (sinora esclusi); la pubblicazione di tabelle per la designazione specifica del simulante per ciascuna categoria di alimenti e delle modalità di conduzione delle prove di conformità specifiche e globali; la possibilità di utilizzare approcci di screening per determinare la conformità ai limiti di migrazione. Il Regolamento è entrato in vigore a partire dal 1° maggio 2011. Sono previste disposizioni transitorie (ad esempio per i documenti giustificativi).
Regolamento (UE) n. 15/2011 della Commissione del 10 gennaio 2011, che modifica il regolamento (CE) n. 2074/2005 per quanto riguarda i metodi di analisi riconosciuti per la rilevazione delle biotossine marine nei molluschi bivalvi vivi (Testo rilevante ai fini del SEE). Con la decisione del 10 Gennaio 2011, la Commissione Europea ha approvato il Regolamento (UE) 15/2011 che modifica il Regolamento (CE) 2074/2005 per quanto riguarda i metodi di analisi riconosciuti per la rilevazione delle biotossine marine nei molluschi bivalvi vivi. Il test biologico per rilevare le biotossine marine DSP -responsabili della Sindrome Diarroica da Molluschi Bivalvi- all’interno di cozze, vongole, ostriche e capesante sarà sostituito da un test chimico che garantirà una maggiore protezione della sicurezza del consumatore. Nel 2006 l’Agenzia di Sicurezza Alimentare Europea (EFSA) aveva concluso, infatti, che il biotest sui topi (MBA) e quello sui ratti (RBA), ossia i metodi ufficiali di rilevazione delle biotossine lipofile, presentano alcune lacune e non possono essere considerati uno strumento di controllo adeguato a causa dell’elevata variabilità dei risultati, della loro insufficiente capacità di rilevazione e della loro limitata specificità. Da allora sono stati messi a punto e verificati metodi alternativi, tra i quali quello di cromatografia liquida-spettrometria di massa (LC-MS/MS), convalidato con il coordinamento del laboratorio di riferimento dell’Unione Europea per le biotossine marine. Il Regolamento 15/2011 stabilisce ora che questo metodo venga applicato come metodo di riferimento per la rilevazione delle tossine lipofile e sistematicamente utilizzato sia per i controlli ufficiali in ogni fase della catena alimentare, sia per autocontrolli di operatori del settore alimentare. Per permettere agli Stati Membri di adeguare i propri metodi al metodo chimico, gli Stati Membri continueranno ad autorizzare l’uso dei metodi biologici per un periodo di tempo limitato (e comunque entro il 31 dicembre 2014), al termine del quale questi metodi non potranno più essere utilizzati sistematicamente, ma solo nel corso del monitoraggio periodico delle zone di produzione volto alla rilevazione di tossine marine nuove o sconosciute. La Commissione ritiene che l’uso dei test chimici risparmierà la vita a circa 300.000 topi all’anno: va ricordato infatti che il metodo biologico prevede che i topi vengano iniettati con una soluzione contenente estratto di mollusco e, se le tossine sono presenti, il roditore muore. Dal momento che il topo non può essere utilizzato due volte per questo tipo di test, la procedura prevede che venga comunque sottoposto a eutanasia, anche se la biotossina non è stata trovata (Fonte: Zootecnews).
Regolamento (UE) n. 57/2011 del Consiglio del 18 gennaio 2011, che stabilisce, per il 2011, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'UE e, per le navi dell'UE, in determinate acque non UE (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 27 gennaio 2011).
Regolamento (UE) n. 202/2011 della Commissione del 1° marzo 2011, concernente modifiche dell’allegato I del regolamento (CE) n. 1005/2008, e del regolamento (CE) n. 1010/2009 (regolamento (CE) n. 1005/2008, per quanto riguarda la definizione dei prodotti della pesca; regolamento (CE) n. 1010/2009 della Commissione, per quanto riguarda i moduli di notifica preventiva, i parametri per le ispezioni in porto e i sistemi di documentazione delle catture adottati dalle organizzazioni regionali di gestione della pesca).
Regolamento (UE) n. 420/2011 della Commissione del 29 aprile 2011, che modifica il regolamento (CE) n. 1881/2006 che definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 30 aprile 2011).
Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2011 della Commissione dell’11 agosto 2011, che modifica il regolamento (CE) n. 2074/2005 per quanto riguarda la documentazione di accompagnamento dei prodotti della pesca congelati importati direttamente da una nave frigorifero.
Regolamento (UE) n. 931/2011 della Commissione del 19 settembre 2011, relativo ai requisiti di rintracciabilità fissati dal regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio per gli alimenti di origine animale.
Regolamento (UE) n. 1225/2010 del Consiglio del 13 dicembre 2010, che stabilisce, per il 2011 e il 2012, le possibilità di pesca delle navi dell’UE per gli stock ittici di determinate specie di acque profonde.
Rettifica del Regolamento (UE) n. 1225/2010 del Consiglio del 13 dicembre 2010, che stabilisce, per il 2011 e il 2012, le possibilità di pesca delle navi dell’UE per gli stock ittici di determinate specie di acque profonde.
Regolamento (UE) n. 76/2011 della Commissione del 28 gennaio 2011, recante divieto di pesca del pesce sciabola nero nelle acque comunitarie e nelle acque non soggette alla sovranità o alla giurisdizione di paesi terzi delle zone VIII, IX e X per le navi battenti bandiera spagnola.
Regolamento di esecuzione (UE) n. 297/2011 della Commissione del 25 marzo 2011, che impone condizioni speciali per l'importazione di alimenti per animali e prodotti alimentari originari del Giappone o da esso provenienti, a seguito dell'incidente alla centrale nucleare di Fukushima.
Regolamento (UE) n. 304/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011, recante modifica del regolamento (CE) n. 708/2007 del Consiglio relativo all’impiego in acquacoltura di specie esotiche e di specie localmente assenti.
Decisione della Commissione del 29 marzo 2011, che istituisce un programma specifico di controllo ed ispezione relativo alla ricostituzione del tonno rosso nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo. Nel 2006 la Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell’Atlantico (ICCAT) ha adottato un piano pluriennale di ricostituzione del tonno rosso nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo; il suddetto piano è stato recepito nella legislazione dell'Unione con il regolamento (CE) n. 1559/2007.
Regolamento (UE) n. 404/2011 della Commissione del 8 aprile 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Unione Europea del 30 Aprile 2011). Entrato in vigore a partire dal 7 maggio 2011, ad eccezione di: Titolo II, Capo III (Marcatura ed identificazione dei pescherecci dell'Unione e dei loro attrezzi), Titolo IV, Capo I (Tracciabilità), Titolo VII (Sistema di Punti per infrazioni gravi), che entreranno in vigore a partire dal 1° Gennaio 2012. Con rettifica [Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 404-2011 della Commissione, del 8 aprile 2011].
Importante. Il Regolamento suddetto ha disciplinato, tra l'altro, la marcatura dei pescherecci, la marcatura degli attrezzi da pesca, l'identificazione delle boe segnaletiche, ed ha istituito la c.d. "licenza di pesca a punti", già prevista dall'Art. 92 del Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio del 20 novembre 2009)("Sistema di punti per infrazioni gravi", in vigore dal 1° gennaio 2012).
Regolamento (UE) n. 552/2011 della Commissione del 10 giugno 2011, recante divieto di pesca del pesce sciabola nero nelle acque dell'UE e nelle acque internazionali delle zone V, VI, VII e XII per le navi battenti bandiera tedesca.
Decisione di esecuzione della Commissione del 27 giugno 2011, che modifica le decisioni 2008/603/CE, 2008/691/CE e 2008/751/CE, per quanto concerne la proroga delle deroghe temporanee alle norme di origine di cui all’allegato II del regolamento (CE) n. 1528/2007 del Consiglio, in considerazione della particolare situazione della Repubblica di Mauritius, delle Seychelles e del Madagascar, con riguardo al tonno ed ai filetti di tonno.
Regolamento (UE) n. 730/2011 della Commissione del 20 luglio 2011, recante divieto di pesca del pesce sciabola nero nelle acque dell'UE e nelle acque internazionali delle zone V, VI, VII e XII per le navi battenti bandiera spagnola.
Regolamento (UE) n. 931/2011 della Commissione del 19 settembre 2011, relativo ai requisiti di rintracciabilità fissati dal regolamento (CE) n. 178/2002 del parlamento Europeo e del Consiglio per gli alimenti di origine animale.
Regolamento (UE) n. 988/2011 della Commissione del 4 ottobre 2011, recante la deroga al regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio per quanto concerne la distanza minima dalla costa e la profondità minima per le sciabiche da natante utilizzate per la pesca del rossetto (Aphia minuta) in talune acque territoriali dell'Italia.
Regolamento (UE) n. 1031/2011 della Commissione del 13 ottobre 2011, recante divieto di pesca del pesce sciabola nero nelle acque UE e nelle acque internazionali delle zone VIII, IX e X per le navi battenti bandiera spagnola.
- Approfondimenti
normativi - Esperienze Operative:
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- TABELLA: Limiti di taglia pesci-molluschi
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- CODICE FAO ALFA-3 - Denominazioni
- CODICE DEGLI ATTREZZI E DELLE OPERAZIONI DI PESCA
- CODICE PRESENTAZIONE PRODOTTO ALFA-3
- ISSCFV (International Standard Statistical Classification of Fishery Vessels)
- Tavola
comparativa tra Legge 963/1965 e D.L.vo 4/2012, parte contravvenzioni
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- Tavola comparativa tra Legge 963/1965 e D.L.vo 4/2012, parte illeciti
amministrativi
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- Fac-simile del verbale di accertamento per violazione generica
(vedi, Pagina
Verbalizzazione)
- Fac-simile del verbale di sequestro e rigetto in mare
(vedi, Pagina
Verbalizzazione)
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