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SMART PUBBLICITARIE

 
Ci sono moltissime leggende a riguardo alle Smart pubblicitarie e molte rimangono tali. Abbiamo trovato pero' diverse societa' che trattano questo servizio. Le potete trovare nella sezione delle NEWS dove si parla di SMART GRATIS.
Di seguito riportiamo due testi che vi danno delle delucidazioni a riguardo.


Estratto da «CAR carrozzeria» - del 5/05/01 - Aiutati che Dio ti aiuta

Al comma 1, ultimo paragrafo dell'art. 57 del Regolamento di attuazione si legge "sulle autovetture ad uso privato è consentito unicamente di apporre il marchio e la ragione sociale del proprietario del veicolo [..]". Poiché l'art. 23 del Codice, comma 11, prevede una sanzione amministrativa da circa 600.000 lire a 2 milioni e mezzo il rischio che corrono gli automobilisti disinformati è piuttosto rilevante. La soluzione del problema è una trasformazione ponderale del veicolo che consenta di classificare il medesimo quale autoveicolo ad uso speciale "pubblicitario". In questo modo, il mezzo non viene più immatricolato come autovettura e pertanto può essere regolarmente pubblicizzato, a patto di pagare la relativa tassa comunale.

Estratto da «Il Sole 24 ore» - L'esperto risponde del 20/12/99 - La detraibilità dell'auto Omologata per uso ufficio


I casi di detraibilità oggettiva dell'IVA relativa all'acquisto, all'importazione e alle spese di impiego degli autoveicoli e delle autovetture strumentali costituiscono oggetto di numerosi e differenziati quesiti. Si rende opportuno, pertanto, rappresentare il quadro generale delle ipotesi di indetraibilità, evidenziando i punti per i quali l'intricata materia (regolata da norme non solo fiscali) richiede particolari approfondimenti. Occorre premettere che l'articolo 6, comma 7, della legge 13 maggio 1999 n. 133 (collegato ordinamentale della Finanziaria 1999) in vigore dalla data del 18 maggio 1999, ha soppresso la lettera d) della tabella B allegata al DPR 633/72. La soppressione di questa lettera comporta l'esistenza dei seguenti regimi:
Regime in vigore fino al 17 maggio 1999. Facendo riferimento all'attuale articolo 19 bis-1 del DPR 633/72 (che, comunque, non ha modificato il pre vigente regime concernente le ipotesi di indetraibilità dell'IVA sugli acquisti e sulle importazioni delle autovetture e degli autoveicoli), è possibile individuare tre ipotesi di indetraibilità oggettiva.
Prima ipotesi (primo comma, lettera a): l'indetraibilità prevista in questa ipotesi si riferisce agli autoveicoli indicati alla lettera e) della tabella B (cioè la ex tabella relativa ai beni di lusso) allegata al DPR 633/72. Si tratta quindi degli 'autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone o di cose carrozzati a pianale o a cassone con cabina profonda o a furgone anche fenestrato con motore di cilindrata superiore a 2000 centimetri cubici o con motore diesel superiore a 2500 centimetri cubici'.
Per questi beni la detrazione dell'IVA sull'acquisto o l'importazione:
é riconosciuta solo se gli stessi costituiscono oggetto dell'attività propria dell'impresa o se sono destinati ad essere utilizzati come strumentali nell'attività medesima;
- è sempre esclusa per gli esercenti arti e professioni.
Seconda ipotesi (primo comma, lettera b): l'indetraibilità prevista in questa ipotesi si riferisce agli altri veicoli elencati nella medesima tabella B (autovetture ed autoveicoli di cilindrata superiore ai 2000 c.c. elevati a 2500 se diesel) per i quali la detrazione dell'IVA:
- è ammessa a condizione che i beni formino oggetto dell'attività propria dell'impresa;
- è sempre esclusa per gli esercenti arti e professioni;
Terza ipotesi (primo comma, lettera c): l'indetraibilità prevista in questa ipotesi si riferisce alle autovetture e agli autoveicoli che non hanno le caratteristiche per essere considerati di lusso, aventi cioè cilindrata compreso entro i 2000 c.c. elevati a 2500 se diesel.
Le autovetture e gli autoveicoli rientranti in questa previsione normativa sono quelli indicati nella lettera a) e c) del 1° comma dell'articolo 54 del Nuovo codice della strada (Dlgs 30 aprile 1992 n. 285) e cioè:
- le autovetture destinate al trasporto di persone capaci di contenere al massimo nove posti compreso quello del conducente;
- gli autoveicoli per trasporto promiscuo di persone e cose, di peso complessivo a pieno carico fino a 35 quintali, capaci di contenere al massimo nove posti compreso quello del conducente;
Per questi beni la detrazione dell'IVA sull'acquisto o sull'importazione è ammessa solo se gli stessi formano oggetto dell'attività propria dell'impresa o se risultano acquistati da agenti o rappresentanti di commercio.
Autoveicoli per uso speciale. Oltre ai veicoli di cui alle suddette lettere a) e c) occorre rilevare che l'articolo 54 distingue altre categorie di autoveicoli classificati in base a specifiche caratteristiche.
Una di queste categorie, contrassegnata con la lettera g), è rappresentata dagli autoveicoli per uso speciale.
A norma dell'articolo 203 del DPR 495 del 16 dicembre 1992 (regolamento Nuovo codice della strada) sono classificati per uso speciale ventotto tipologie di autoveicoli (dalle gru alle ambulanze, dai furgoni carrozzati per trasporto detenuti ai veicoli per soccorso stradale).
Pertanto, tra gli autoveicoli per uso speciale, come osserva il lettore, sono compresi anche i «BusinessCar» (autoveicoli per uso ufficio).
Per questi veicoli, quindi, non operano limitazioni oggettive alla detraibilità dell'IVA, a condizione però che:
- siano omologati come auto per uso ufficio;
- risultino muniti permanentemente di speciali attrezzature;
- siano utilizzati esclusivamente per il trasporto del personale e dei materiali connessi con il ciclo operativo delle attrezzature e delle persone o cose connesse alla destinazione d'uso delle attrezzature stesse.
Regime in vigore dal 18 maggio 1999. L'articolo 6, comma 7 della legge 13 maggio 1999 n. 133, in vigore dal 18 maggio 1999, ha soppresso la lettera d) della tabella B allegata al DPR 633/72, dove sono indicati gli autoveicoli e le autovetture di cui all'articolo 26, lettere a) e c) del DPR 15 giugno 1959, n. 393, (ora contemplati nell'articolo 54, lettere a) e c) del Dlgs 30 aprile 1992 n. 285) con motore di cilindrata superiore a 2000 c.c., esclusi quelli adibiti ad uso pubblico e quelli con motore diesel fino a 2500 c.c. Questi beni, in quanto compresi nella tabella B rientravano tra quelli considerati di lusso (soggetti all'aliquota del 38%, soppressa dal comma 5 dell'articolo 36 del DI 331/93). La soppressione della lettera d) dalla tabella B, comporta; come è agevole intuire, modifiche della portata delle disposizioni contenute nell'articolo 19-bis 1, del DPR 633/72. In particolare su quelle previste dalla lettera c) del comma 1, dove, come già detto, è prevista l'assoluta indetraibilità per l'acquisto e l'importazione di autovetture e autoveicoli che non hanno le caratteristiche per essere considerati di lusso, salvo i casi in cui gli stessi formino oggetto dell'attività propria dell'impresa o risultino acquistati da agenti o rappresentanti di commercio. Con la soppressione della lettera d) della tabella B allegata al DPR 633/72 è venuto meno il limite di detraibilità previsto per gli automezzi di maggiore cilindrata (oltre 2000 c.c. se alimentati a benzina o 2500 se diesel) con la conseguenza che, per i suddetti contribuenti, fermi restando gli ulteriori limiti prescritti dall'articolo 19 bis-1) e sussistendo i requisiti previsti dal precedente articolo 19, dovrà considerarsi detraibile sia l'imposta assolta per l'acquisto o l'importazione di autoveicoli di qualsiasi cilindrata, sia quella pagata per le relative spese di manutenzione, riparazione e utilizzo.
Trattamento dell'IVA indetraibile ai fini delle imposte dirette. L'IVA indetraibile assume rilevanza ai fini dell'imposizione diretta. Nel caso di indetraibilità soggettiva parziale per effetto del prorata, l'IVA assume la natura di spesa generale (ministero delle Finanze, risoluzione 19 gennaio 1980, n.9/869). L'impostazione di cui sopra può essere superata quando l'indetraibilità soggettiva parziale può riferirsi ad uno specifico bene patrimoniale (es. unico bene acquistato). In questo caso, per il ministero dell Finanze (circolare 137/e del 15 maggio 1997) l'IVA indetraibile può essere imputata al bene come onere diretta imputazione, a norma dell'articolo 76, comma 1, lettera b), del Tuir. Per contro, nei casi di limitazioni oggettive al diritto di detrazione. L'IVA pagata per l'acquisto del bene costituisce sempre un onere di diretta imputazione. Quindi nei casi di acquisto di un'auto strumentale con IVA indetraibile, l'imposta dovrà essere portata in aumento del costo del bene, ai sensi già citato articolo 76. Il costo complessivo così determinato costituirà la base per procedere al calcolo delle quote di ammortamento secondo le specifiche regole fissate dall'articolo 121-bis del Tuir. L'IVA non detratta per effetto del pro-rata pari a 0 (è il caso dei tassisti) deve essere portata in aumento del costo dell'auto alla stregua di quella indetraibile per limitazione oggettiva.