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IMMATRICOLAZIONI DALL'ESTERO

 Nazionalizzazione dei veicoli Esteri

NAZIONALIZZARE UN VEICOLO ESTERO SIGNIFICA ASSEGNARE AL VEICOLO TARGHE E DOCUMENTI ITALIANI. I CASI PIU' FREQUENTI DI NAZIONALIZZAZIONE DI VEICOLI RIGUARDANO I CITTADINI ITALIANI CHE ACQUISTANO UN VEICOLO NUOVO O USATO ALL'ESTERO O I CITTADINI ITALIANI O STRANIERI CHE ACQUISISCONO LA RESIDENZA IN ITALIA E HANNO QUINDI LA NECESSITA' DI CAMBIARE LE TARGHE AL LORO VEICOLO.

LA PROCEDURA E' MOLTO SEMPLICE PER I VEICOLI PROVENIENTI DA PAESI MEMBRI DELLA COMUNITA' EUROPEA AI QUALI VIENE RICHIESTA LA TRADUZIONE DEI DOCUMENTI DI CIRCOLAZIONE E UNA SCHEDA TECNICA RILASCIATA DAL COSTRUTTORE, MENTRE E' PIU' COMPLESSA PER QUELLI PROVENIENTI DA PAESI EXTRACOMUNITARI DOVE A SECONDA DELLO STATO DI PROVENIENZA E' RICHIESTA UNA DIFFERENTE DOCUMENTAZIONE ED UN COLLAUDO PRESSO LA MOTORIZZAZIONE.

  • Cosa ne dice l'A.C.I.
  • Se voleste trasferire in Italia un'auto o una moto acquistata all'estero dovrete provvedere dapprima all'immatricolazione del veicolo e successivamente all'iscrizione dello stesso presso il P.R.A. Per poter adempiere a questi obblighi occorre essere in possesso dell'originale (o copia conforme) della carta di circolazione estera da depositare presso l'Ispettorato della Motorizzazione Civile.

    Immatricolazione di veicoli nuovi di provenienza UE

    Per i veicoli di provenienza UE non si provvede a collaudo tecnico e le procedure di immatricolazione sono semplificate. Dal 1° gennaio 1996 per i veicoli privati (cioè i veicoli a motore destinati al trasporto di persone, aventi al massimo otto posti a sedere oltre quello del conducente) è divenuta obbligatoria l'omologazione UE, che è valida in tutti gli Stati membri. Se si acquista in uno Stato membro un veicolo nuovo con omologazione UE, si può immatricolarlo in un altro stato membro senza che sia necessario sottoporre il mezzo ad alcuna prova di collaudo circa le sue caratteristiche tecniche. Anche nel caso di acquisto di un veicolo nuovo che non è dotato di omologazione UE ma di omologazione nazionale, l'immatricolazione ha luogo senza particolari formalità. Se invece l'omologazione nazionale è stata ottenuta nello Stato in cui si procede all'acquisto e non in quello di destinazione, si deve soltanto richiedere al rappresentante del costruttore nello Stato di destinazione un certificato attestante che il veicolo è simile al tipo omologato nello Stato di destinazione, salvo che per alcuni dettagli (ad esempio è a tre e non a cinque porte) che non incidano sulla sicurezza: l'immatricolazione sulla base di tale documento deve essere immediatamente concessa.

    Immatricolazione di veicoli usati di provenienza UE

    I veicoli usati, quelli cioè immatricolati in via definitiva con targa civile in uno stato membro della UE, dal momento che sono già stati autorizzati a circolare in un paese comunitario, hanno i requisiti per circolare in un qualsiasi altro stato della Comunità. L'immatricolazione in Italia costituisce pertanto una reimmatricolazione sulla base del documento di circolazione definitivo rilasciato dall'autorità del paese da cui il veicolo proviene.
    In base a recenti disposizioni non è più necessario sottoporre il veicolo usato all'accertamento dei requisiti di idoneitàalla circolazione (collaudo) previsti dall' art. 75 del C.d.S se dalla documentazione risulta la validità dell'ultimo controllo tecnico effettuato. Se quest'ultimo, invece, è scaduto di validità il veicolo deve essere sottoposto a visita e prova.

    Quindi lo Stato di destinazione può esigere un controllo tecnico solo se questo è previsto, alle stesse condizioni e in circostanze analoghe (ad esempio in ragione dell'età del veicolo) per i veicoli già immatricolati nel suo territorio. Come regola generale è da tenere presente che gli Stati membri non possono opporsi all'immatricolazione di un veicolo precedentemente immatricolato in altro Stato membro se non per motivi attinenti gravi rischi alla salute ed alla vita delle persone o per esigenze imperative che spetta loro precisare e motivare. Tuttavia tale favorevole trattamento subisce delle deroghe nei seguenti casi particolari:

    veicoli provenienti da paesi terzi e immatricolati in altro Stato della UE prima della richiesta di immatricolazione in Italia. In questo caso, se dalla documentazione prodotta risulta che la precedente immatricolazione è avvenuta in deroga alle direttive comunitarie in materia di omologazione e caratteristiche tecniche e di sicurezza, è molto probabile che la Motorizzazione richieda un esame tecnico molto più approfondito;

    veicoli cancellati dal P.R.A. in Italia, esportati e immatricolati in altro Stato e per i quali si richiede la reimmatricolazione in Italia. In questo caso se la precedente cancellazione è avvenuta "per esportazione", la reimmatricolazione potrà essere eseguita senza difficoltà. Se invece la precedente cancellazione dal P.R.A. è avvenuta "per demolizione" la reimmatricolazione sarà subordinata alla verifica della esistenza dei requisiti tecnici e di sicurezza in vigore al momento della richiesta di reimmatricolazione in Italia. Tale verifica sarà eseguita dalla Motorizzazione. Se la precedente cancellazione dal P.R.A. è avvenuta "per rottamazione", godendo quindi degli incentivi statali, la reimmatricolazione verrà bloccata e il caso segnalato alla Guardia di Finanza.

    Immatricolazione di un autoveicolo importato da un paese extracomunitario

    Vi rientrano i casi di autovetture, anche nuove di fabbrica, non munite però dalla casa costruttrice di dichiarazione di conformità ad un tipo omologato in Italia in quanto non destinate al mercato italiano. In questi casi per poter essere immatricolato il veicolo d'importazione deve essere prima sottoposto a collaudo da parte della Motorizzazione Civile, in modo da ottenerne l'autorizzazione alla circolazione in Italia. Se però il veicolo può essere ritenuto assimilabile ad un tipo omologato in Italia, allora è sufficiente un controllo della sua corrispondenza al tipo omologato relativamente alle caratteristiche essenziali. Si fa anche riferimento a quanto dichiarato dal costruttore (ad es. rispondenza di determinati dispositivi alla normativa UE) o in sua vece, da altro soggetto debitamente autorizzato. Deve essere cura dell'interessato produrre tutta la documentazione volta a facilitare e snellire la procedura di immatricolazione. Il primo passo da compiere è quindi quello di recarsi, munito del certificato di origine rilasciato dalla fabbrica costruttrice e, qualora sia possibile, della dichiarazione di rispondenza alle norme UE rilasciata dal costruttore presso gli uffici della Motorizzazione Civile che, a seconda dei casi, procederanno ad un controllo tecnico effettivo oppure semplicemente documentale sul veicolo e in caso di esito positivo, provvederanno a restituire all'utente la documentazione, completa del proprio visto, e a rilasciare targhe e carta di circolazione come per ogni nuova immatricolazione.

    Iscrizione al P.R.A.

    Con i documenti rilasciati dalla Motorizzazione, occorre successivamente recarsi presso gli uffici del P.R.A. ed effettuare la prima iscrizione del veicolo (considerata, in questo caso, come prima iscrizione di veicolo usato).

  • La libera circolazione dei beni in Europa.
  • Automobile Club Brescia. Servizi.
  • Cosa dice www.mcts.it (Motorizzazione di Trieste)
  • Ancora Trieste...
  • Cosa dicono a Trento??
  • Un altro sito web.


Su autorizzazione di TIZIANO DAL FARRA e tratto dal sito www.wineathomeit.com