APPROVATO DALL'ASSEMBLEA DEL 9 DICEMBRE 2005

STATUTO

DELLA SOCIETA' GINNASTICA TRIESTINA - NAUTICA

A.S.D

Articolo 1- E' costituita a Trieste, con Sede Pontile Istria n. 6, l'associazione sportiva dilettantistica:

SOCIETA' GINNASTICA TRIESTINA - NAUTICA - A.S.D

Detta società è la continuazione diretta di una delle sezioni che nel 1863 fondarono la Società Ginnastica Triestina; e cioè la Sezione Remiganti in seguito denominata Sezione Nautica, la cui prima sede era ubicata su un galleggiante ormeggiato al Molo Sartorio. Nel 1888 la Sezione Nautica divenne finanziariamente e amministrativamente autonoma.

L'attuale Sede di Pontile Istria, eretta nel 1955 con finanziamento in parte pubblico ed in parte della stessa Sezione Nautica, è stata a norma di legge, acquisita dal Demanio Marittimo dello Stato, che ne concede l'uso continuato ed esclusivo alla Società Ginnastica Triestina - Nautica.

La Società Ginnastica Triestina - Nautica, aderisce alla Federazione Italiana Canottaggio, ed è affiliata ad altre federazioni di sport nautici.

Essa non ha fini di lucro ed ha durata illimitata.

Articolo 2- I colori sociali, per tradizione storica, sono quelli biancocelesti. Spetta alla direzione la scelta dei distintivi sociali, nonché le divise sociali ufficiali per i soci e per gli atleti.

I remi delle imbarcazioni sociali hanno la pala a fondo celeste, con in mezzo una banda bianca a forma di " V " rovesciata con la punta diretta verso l'impugnatura del remo.

Articolo 3- Fin dal 1863 la società ha come scopo la promozione e sviluppo, senza fini di lucro, di sport nautici, con prevalenza del canottaggio, con finalità di educazione fisica e formazione morale, sia a livello agonistico che diportistico. Il patrimonio sociale deve essere utilizzato a questi scopi. La società mette a disposizione dei soci l'inventario sociale, e cioè imbarcazioni e relative attrezzature, nonché i necessari ambienti, organizza e concorre a regate, promuove gite ed altre manifestazioni sportive, ricreativo/conviviali, organizza gite familiari.

Articolo 4- La Società Ginnastica Triestina-Nautica è un'associazione apartitica. Essa tuttavia riafferma la sua fedeltà a quei valori morali, civili e patriottici che hanno costruito i tradizionali principi ai quali si è ispirata la Società Ginnastica Triestina dal 1863.

Articolo 5 - Il patrimonio sociale è costituito da:

  1. Eventuale immobile - sede nautica;
  2. Parco natante ed impianti di proprietà sociale;
  3. Trofei aggiudicati definitivamente in competizioni agonistiche;
  4. Materiali ed attrezzi di lavoro ed in genere quelle universalità di beni mobili che costituiscono le pertinenze di destinazione;
  5. Eventuali residui attivi e/o accantonamenti di bilancio;
  6. Eventuali altri beni mobili e/o i mobili appartenenti alla società;
  7. Donazioni, eredità.

Dei Soci

articolo 6- La società è costituita da:

  1. Soci onorari;
  2. soci ordinari (dai 18 anni d'età in poi);
  3. Soci allievi (dai 10 ai 18 anni di età).

Soci onorari possano essere nominati unicamente dalle Assemblee generali, cittadini italiani e stranieri d'ambo i sessi, che abbiano acquisito speciali benemerenze nei confronti della società.

I soci onorari possono essere esonerati dal versare i canoni sociali e godono degli stessi diritti dei soci ordinari.

I cittadini italiani e stranieri di ambo i sessi, possano essere ammessi a far parte della società previa accettazione da parte della Direzione. Un socio ordinario della Società Ginnastica Triestina - Nautica non può rivestire cariche sociali, né ricoprire incarichi in altre società sportive che hanno oggetto l'attività del canottaggio, se non previa autorizzazione da parte della Direzione.

Articolo 7 - il socio ordinario deve aver compiuto gli anni 18, paga il canone annuo deciso dall'Assemblea dei Soci, ha diritto a tutti i servizi e/o benefici offerti dalla società, vota nelle assemblee, è eleggibile a cariche direttive dopo due anni di anzianità.

Il socio ordinario, all'atto dell'ammissione, è tenuto al pagamento della tassa di iscrizione.

Articolo 8 - la Direzione ha facoltà di concedere ai soci studenti (iscritti in scuole pubbliche, private, Atenei) entro i limiti dei corsi di studio o di laurea, ed a soci meritevoli, la riduzione del canone. Sono esonerati dalla tassa di iscrizione coloro che già in precedenza hanno fatto parte della società quali soci ordinari, e che, senza dare le dimissioni, hanno fruito della sospensione del canone di frequenza. Coloro invece che, già soci ordinari, avessero dato le dimissioni, dovranno corrispondere, all'atto della loro riassunzione, la tassa di iscrizione vigente ridotta alla metà.

Articolo 9 - Il socio è responsabile dei danni arrecati al patrimonio sociale ed è obbligato al risarcimento.

Sulla quantificazione dello stesso decide la direzione, la quale si atterrà alle norme in materia del codice civile, di quello della navigazione, ed agli usi nautici.

Su richiesta del socio il danno potrà essere inappellabilmente quantificato da due periti, l'uno designato dalla Direzione e l'altra dal socio, quest'ultimo a sue spese.

Articolo 10 - I soci che non fossero in regola con i canoni sociali ed eventuali contribuzioni straordinarie, saranno privati del voto deliberativo nelle Assemblee generali. La partecipazione associativa è intrasmissibile. Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative. È espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Ammissioni e dimissioni di Soci

Articolo 11 - Le domande per essere ammessi come soci ordinari ed allievi devono comprendere le generalità, occupazione e domicilio dell'aspirante socio, essere presentate per iscritto alla Direzione controfirmate da due soci ordinari proponenti, con almeno due anni di anzianità.

Articolo 12 - La domanda di ammissione del socio viene accolta dalla Direzione previa esposizione del suo nominativo e foto all'albo sociale per 10 giorni, la condiziona solamente che da parte dei soci vi siano obiezioni scritte ritenute valide dalla Direzione.

L'appartenenza alla società decorre dal giorno del mese in cui viene accolta la domanda di ammissione ed è obbligatoria sino alla fine dell'anno sociale in corso, salvo che la Direzione, in casi particolari, non disponga diversamente.

Il socio versa, all'atto dell'accoglimento della domanda, una quota di iscrizione ed il canone mensile, fissati dalle Assemblee generali.

I soci che utilizzano i posti barca, pagheranno un canone aggiuntivo il cui ammontare è determinato dall'Assemblea generale. La Direzione predisporrà apposito Regolamento, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea,  per la gestione dei posti barca.

I canoni sociali si pagano in rate mensili anticipate entro i primi cinque giorni del mese. I contributi straordinari vengono versati secondo le modalità ed i termini previsti dall'Assemblea che li delibera. In caso di inadempienza saranno applicate le penalità previste dal Regolamento Sociale.

Articolo 13 - La Direzione comunica per iscritto all'aspirante socio l'accoglimento della domanda e lo invita a frequentare i locali sociali ed a prendere parte agli esercizi di voga, per conoscere i soci e farsi conoscere da loro.

La Direzione comunica altresì per iscritto all'aspirante socio la mancata accettazione della domanda, senza obbligo di motivazione.

Articolo 14 - A carico dei soci la cui condotta costituisce ostacolo al buon andamento della società o in genere che non osservino le norme del presente Statuto, del Regolamento Interno, del vivere civile, la Direzione, qualora non ritenga di proporre il provvedimento dell'espulsione di cui all'articolo dal 18 al 22, o di demandare per altre decisioni al Collegio dei probiviri, potrà adottare, secondo la gravità dell'infrazione, i provvedimenti disciplinari previsti dal regolamento.

Articolo 15 - Il socio che intenda dimettersi, deve darne comunicazione scritta alla Direzione, a mezzo lettera raccomandata, almeno due mesi prima della scadenza dell'anno sociale.

Il socio dimissionario è comunque tenuto al pagamento dei canoni e altre contribuzioni arretrate, nonché dei canoni contributi straordinari e relativi a tutto l'anno sociale in corso.

Articolo 16 - Il socio dimissionario, radiato o espulso, è responsabile per tutti gli obblighi da lui contratti verso la società, e dei canoni arretrati non corrisposti.

Articolo 17 - L'anno sociale ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ciascun anno solare.

Esclusione della Società

Articolo 18 - Il socio rimasto per 6 mesi in arretrato col pagamento dei canoni, e/o delle altre contribuzioni straordinarie e/o risarcimento danni, potrà venire radiato dal novero dei soci.

Trascorsi trenta giorni dal ricevimento della diffida, da inviarsi con lettera raccomandata A. R.

La radiazione non pregiudica il diritto della società di ottenere dal socio, anche attraverso vie legali, il pagamento di quanto dovuto.

Articolo 19 - Potrà venire espulso dalla società, per deliberato del Collegio dei Probiviri, chiunque compromettesse il decoro, il buon e sereno andamento della società, tenesse una condotta poco corretta, commettesse una azione disonorevole, ledesse lo statuto ed regolamento interno o non osservasse i deliberati delle Assemblee e/o della Direzione. La proposta di espulsione, diritto ed obbligo di tutti i soci, se sussistono validi motivi, dovrà essere avanzata alla Direzione. La motivata richiesta di espulsione da presentare alla Direzione dovrà essere sottoscritta da almeno dieci soci in regola con il pagamento dei canoni sociali.

Articolo 20 - Il Presidente della società convocherà il Collegio dei Probiviri, il quale, vagliate accuratamente tutte le circostanze, accetterà o reigetterà la proposta. In caso di accettazione, la proposta per l'espulsione verrà integralmente e riservatamente comunicata per iscritto al socio per il quale viene formulata. Il socio potrà chiede di esporre le sue difese verbalmente in presenza del Collegio, oppure formularle pre iscritto, entro dieci giorni dalla notifica della proposta di esclusione. Le difese verbali del socio dovranno essere messe a verbale, che sarà firmato dal Presidente del Collegio dei probiviri, dal socio incolpato e dal verbalizzante. Il Collegio dei Probiviri, con sollecitudine, prenderà le sue decisioni motivate, che saranno comunicate per iscritto all'interessato.

Articolo 21 - L'espulsione del socio non pregiudica il diritto della società di ottenere dallo stesso, anche attraverso le vie legali, il pagamento di quanto dovuto.

Articolo 22 - La radiazione e/o l'espulsione dovranno essere comunicate per iscritto dalla Direzione alla Federazione Italiana di Canottaggio ed alle Società consorelle regionali; la relativa delibera sarà esposta all'Albo Sociale per la durata di quindici giorni.

Un socio radiato e/o espulso non potrà di regola essere riammesso.

Assemblea dei Soci

Articolo 23 - L'Assemblea dei Soci è ordinaria e straordinaria.

L'Assemblea generale ordinaria deve venir convocata entro la fine del secondo mese dell'anno sociale; l'invito alla stessa, con incluso l'ordine del giorno, verrà comunicata ai soci per iscritto, almeno 10 giorni prima.

Articolo 24 - Per la convocazione dell'Assemblea straordinaria, valgono le medesime modalità previste per l'Assemblea ordinaria, salvo casi di urgenza in cui una Assemblea straordinaria può essere comunicata a mezzo della stampa locale. (per esempio su " Il piccolo" di Trieste).

Articolo 25 - Le Assemblee generali possono prendere deliberazioni solamente sui punti posti espressamente all'ordine del giorno.

Articolo 26 - All'Assemblea ordinaria viene presentata e discussa la relazione morale del Presidente ed il resoconto di cassa predisposto dal tesoriere e approvato dai revisori ed eventuali altre relazioni di altri delegati.

L'assemblea ordinaria delibera in merito al bilancio consuntivo e preventivo, approva l'operato della Direzione, elegge i membri della Direzione, nomina i soci onorari; delibera in merito a spese di particolare entità, a contributi straordinari, nonché ad eventuali apporti, contribuzioni, donazioni ed eredità di un certo rilievo.

Articolo 27 - Le assemblee inoltre vengono convocate:

  1. Quando la Direzione lo reputa necessario;
  2. Quando il Collegio dei Revisori lo richiede motivatamente alla Direzione;
  3. Quando un quarto dei soci ordinari presentano alla Direzione domanda motivata per iscritto.

In tutti i casi la convocazione dovrà farsi con le modalità di cui agli artt. 23 e seguenti.

Articolo 28 - Le Assemblee generali saranno valide in prima convocazione con la presenza di almeno metà dei soci aventi diritto di voto, altrimenti l'Assemblea risulterà deserta. In tal caso l'Assemblea sarà tenuta in seconda convocazione non prima del giorno dopo o seguenti e sarà valida con un qualsiasi numero di soci presenti.

I soci aventi diritto al voto hanno facoltà di farsi rappresentare da un altro socio avente diritto al voto mediante delega scritta, da presentarsi all'Assemblea al momento dell'apertura. Le deleghe ad un socio non possono essere più di una. Possono votare solamente i soci in regola con i canoni sociali ed eventuali contribuzioni straordinarie.

Articolo 29 - L'Assemblea elegge dal suo seno il Presidente ed il Segretario. I deliberati di un'Assemblea vengono presi a maggioranza semplice dei voti, fatta eccezione per i casi contemplati agli articoli 44 e 45, e sono vincolanti per tutti i soci anche per quelli non presenti. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente d'Assemblea emettendo un secondo voto.

Articolo 30 - Di ogni assemblea viene redatto un verbale che deve contenere, oltre al numero dei presenti, i deliberati presi con indicazione del numero dei voti e che, dopo la firma del Presidente e del Segretario dell'Assemblea, deve venir letto ed approvato al principio dell'Assemblea successiva.

Della Direzione

 

Articolo 31 - La Direzione è composta da 9 membri e precisamente: Presidente, Vicepresidente, Economo, Capocanottiera, due Vice capocanottiera, Tesoriere, Segretario, Direttore Sportivo.

La Direzione rimane in carica per un biennio.

I componenti della Direzione non hanno diritto ad alcun compenso. I componenti della direzione hanno però diritto al rimborso delle spese sostenute nell'esercizio del mandato, documentate e previamente approvate dalla direzione stessa.

Articolo 32 - L'Assemblea generale elegge l'intera Direzione dal novero dei soci ordinari con due anni di anzianità.

Per le facilitare l'elezione della Direzione nei tre mesi precedenti all'Assemblea generale, la Direzione in carica costituirà un Comitato Elettorale composto da almeno tre soci ordinari, non aventi cariche sociali, il quale compilerà una o più liste di soci ordinarie eleggibili, disposti a candidarsi, specificando altresì per quale incarico direzionale. Potranno essere ammesse altre liste, in contrasto con quelle predisposte dal Comitato Elettorale, se presentate da almeno un terzo dei soci. Le liste dei candidati dovranno essere presentate entro il 25 gennaio.

La votazione per le elezioni alle cariche direzionali avviene per scrutinio segreto con scheda tipo, sulla quale il votante segna i nomi dei prescelti alle singole cariche.

A Capocanottiera possono venire nominati soltanto quei soci che abbiano comprovata capacità di voga, di conoscenza e tenuta delle imbarcazioni.

Articolo 33 - Il Presidente rappresenta ed impegna la Società verso terzi (Autorità Costituite, Enti e privati), dirige l'amministrazione, appone il visto ai verbali delle sedute della Direzione e ai bilanci, autentica i diplomi e le tessere.

Articolo 34 - Il Vicepresidente coadiuva il Presidente e lo sostituisce in caso di assenza e/o impedimento.

Articolo 35 - La Direzione è competente in tutti gli argomenti non espressamente riservati alla deliberazione delle Assemblee generali.

Articolo 36 - Tutti i membri della Direzione, accettando le cariche loro affidate, hanno l'obbligo di adempiere alle mansioni con il massimo impegno sino all'esaurimento del mandato.

Articolo 37 - Se per un caso eccezionale uno o due membri della Direzione, eccetto il Presidente, dovessero assegnare le proprie dimissioni nel corso dell'anno sociale, il Presidente, con delibera e accordo con gli altri membri della Direzione, potrà chiamare al posto resosi vacante uno dei soci ordinari eleggibili. Tale nomina verrà ratificata dall'Assemblea ordinaria immediatamente successiva.

Qualora si trattasse però delle dimissioni del Presidente o di più di tre membri della Direzione simultaneamente o successivamente, dovrà essere convocata un'Assemblea generale straordinaria.

Il presidente o il vice presidente devono condurre l'ordinaria amministrazione fino alla nomina della nuova Direzione.

Collegio dei Probiviri

Articolo 39 - Il Collegio dei Probiviri è composto da cinque membri di cui tre effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea generale per due anni fra i soci ordinari non facenti parte della Direzione; essi sono rieleggibili. La Direzione demanda al Collegio dei Probiviri decisioni in merito all'espulsione di un socio nonché la regolazione di quelle controversie, anche tra soci, che non siano contemplate nello Statuto e Regolamento interno.

Articolo 40 - Il Collegio dei Probiviri elegge nel suo seno un Presidente ed un Segretario. La votazione è segreta, per la validità della deliberazione di espulsione è necessaria la presenza di tutti i membri effettivi.

Il Collegio dei Probiviri, a suo insindacabile giudizio, laddove non ritenga di dover applicare il provvedimento di espulsione del socio, può proporre alla Direzione l'erogazione di sanzioni con la sospensione fino a un anno.

La deliberazione di espulsione è decisa all'unanimità. Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono inappellabili.

Le decisioni relative all'esclusione del socio verranno attuate dalla Direzione tempestivamente e di un tanto dovrà essere informata l'Assemblea generale.

Composizione e attribuzioni del Collegio dei Revisori

Articolo 41 - Il Collegio dei Revisori è composto da cinque membri, tre effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea dei Soci contemporaneamente al Consiglio Direttivo; tali membri restano in carica due anni e sono rieleggibili. Il Collegio elegge nel suo seno il Presidente.

Il Collegio dei Revisori può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, sorveglia la gestione e la tenuta dei registri contabili, revisiona e firma il bilancio consuntivo accompagnandolo con una relazione, ha obbligo di presentare una relazione scritta all'Assemblea. Controlla inoltre che il bilancio di previsione sia rispettato.

Bilanci

Articolo 42 - L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Entro il mese di febbraio di ciascun anno la Direzione sottoporrà all'Assemblea il rendiconto economico consuntivo dell'attività sociale relativa all'anno precedente ed il rendiconto preventivo relativo all'anno successivo.

Devono altresì essere evidenziati con ragionevole precisione i crediti non ancora riscossi al 31 dicembre, i debiti non ancora pagati e comunque tutti gli impegni facenti carico alla società alla data di cui sopra.

Elezioni

Articolo 43 - Le elezioni sono regolate e dirette dal Presidente dell'Assemblea generale, il quale nomina fra i soci presenti due scrutatori per lo spoglio delle schede.

Il risultato delle elezioni nelle Assemblee generali, con indicazione dei voti riportati dai singoli candidati, sarà proclamato seduta stante e ne sarà redatto verbale a parte da allegarsi a quello dell' Assemblea.

Mutamento dello scopo e scioglimento della Società

Articolo 44 - Modificazioni allo Statuto sociale possono venire proposte dalla Direzione o da almeno un decimo dei soci ordinari in regola con i canoni sociali e con le eventuali contribuzioni straordinarie. Per le modifiche statutarie occorre la presenza di almeno un terzo degli associati ed il voto favorevole di due terzi dei presenti.

Articolo 45 - Lo scioglimento della Società può essere deciso soltanto da una Assemblea generale straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci iscritti aventi diritto al voto ed in regola con i canoni sociali.

In caso di scioglimento della Società, per qualunque causa, il patrimonio sarà devoluto ad altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, numero 662, e salva diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento. E' fatto obbligo di devolvere il patrimonio sociale ai soli fini sportivi.

Articolo 46 - E' compito della Direzione redigere, integrare e/o modificare il Regolamento interno, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, che dovrà, al pari del presente Statuto, essere vincolante per tutti i soci.

Una copia dello Statuto e del Regolamento interno dovranno essere sempre a disposizione dei soci nella sede sociale.