REGOLAMENTO DELLA SOCIETA’ GINNASTICA TRIESTINA NAUTICA

 

 

 

Art. 1

La Società Ginnastica Triestina Nautica assolve i compiti previsti dallo Statuto.

 

 

 

SEDE SOCIALE

 

Art. 2

La sede della Società è situata nell’edificio di Pontile “Istria” ove pure hanno deposito i materiali e le attrezzature.

 

 

 

SOCI

 

Art. 3

Per partecipare all’attività della Società Ginnastica Triestina Nautica si deve inoltrare domanda di ammissione alla Direzione, estesa sopra apposito modulo a stampa e firmata da due soci ordinari che garantiranno la serietà e la solubilità del richiedente.

Il richiedente dovrà assicurare di saper nuotare.

Inoltre per gli allievi e per i nuovi soci di età inferiore agli anni 18, è obbligatoria, nella domanda di ammissione, la firma dell’esercente la potestà genitoriale.

 

Art. 4

La Direzione esamina e decide sulle domande di ammissione attenendosi alle valutazioni di ordine tecnico (difetto di cassetti disponibili nello spogliatoio o manifesta inidoneità all’uscita in mare), esponendo all’uopo la domanda nell’albo dei soci per la durata di 15 giorni consecutivi, previa relativa dichiarazione liberatoria del richiedente.

Dell’accoglimento della domanda verrà data comunicazione scritta all’interessato.

Per le domande non accolte la Direzione è tenuta ad indicarne il motivo in via riservata al solo richiedente.

 

Art. 5

L’appartenenza del socio alla Società Ginnastica Triestina Nautica è finanziariamente obbligatoria per tutto l’anno sociale (1 gennaio – 31 dicembre) e si riterrà tacitamente riconfermata per l’anno successivo quando alla Direzione non pervengano entro il 31 ottobre le dimissioni, mediante lettera raccomandata.

 

Art. 6

I soci ordinari e gli allievi pagano un canone annuo nella misura e con le modalità determinate, anno per anno, dall’Assemblea Ordinaria dei soci col disposto di cui agli artt. 8 e 12, ultima parte dello Statuto.

I nuovi soci, all’atto della loro ammissione, pagheranno una volta sola il contributo di iscrizione nella misura e con le modalità di cui al comma precedente.

Tale contributo di iscrizione è ridotto alla metà per gli allievi e negli altri casi previsti dall’art. 8 dello Statuto.

 

Art. 7

I soci saranno inoltre tenuti a corrispondere i contributi straordinari per casi di assoluta e motivata necessità nella misura stabilita dall’assemblea dei Soci, su proposta della Direzione o dei Soci stessi, anno per anno.

 

Art.8

In caso di chiamata o di rientro alle armi per adempiere agli obblighi militari, i soci, a loro richiesta, saranno considerati sospesi e dall’atto della ripresa dell’attività sociale non saranno tenuti a corrispondere il contributo d’iscrizione di cui al penultimo comma dell’art. 6 del presente regolamento.

 

Art. 9

I soci in arretrato col pagamento dei canoni non possono prendere parte all’attività sociale.

 

Art. 10

Il socio che si iscrive durante l’anno è tenuto al pagamento del canone dal mese in cui ha presentato la domanda di ammissione a socio.

In caso di dimissioni rassegnate dal socio nel corso dell’anno e fuori dal termine previsto dall’art. 5 del presente regolamento, a meno che non siano causate dal trasferimento di residenza o per adempiere agli obblighi militari o per cause di forza maggiore, valgono le disposizioni di cui all’art. 12 dello Statuto.

 

Art. 11

Ai soci verrà rilasciata la tessera di riconoscimento.

 

Art. 12

La tessera di all’art. precedente da diritto di partecipare alle attività promosse dalla società.

 

Art. 13

I soci provvedono, a proprie spese, all’acquisto della divisa sociale, secondo le previsioni di cui all’art. 12 dello Statuto. Alla divisa è fatto divieto di apportare modifiche ad iniziativa dei soci stessi. L’osservanza è demandata al capo canottiera.

 

Art. 14

Il socio riceverà, in quanto ve ne siano disponibili, un cassetto nello spogliatoio con l’obbligo di restituirlo in perfetto stato quando cesserà di far parte della Società.

Non sono consentite modificazioni, nel cambio dei cassetti in consegna, salvo autorizzazione dell’economo.

 

Art. 15

I soci si distinguono in tre categorie:

1)      Soci Allievi (di età inferiore ad anni 18 - senza comando)

2)      Soci ordinari

3)      Soci atleti

 

I Soci ordinari si dividono in:

a)      Soci Nuovi – senza comando

b)      Soci di Primo Comando

c)      Soci di Secondo Comando

d)      Soci di Terzo Comando

 

I comandi vengono attribuiti dalla Direzione su proposta del Capo Canottiera.

 

Art. 16

I soci hanno diritto di frequentare la sede e di partecipare alle attività della Società.

I soci hanno diritto di partecipare alle Assemblee della Società, di avanzare proposte e prendere parte alle discussioni.

I soci, esclusi gli allievi, con almeno un anno di appartenenza alla Società, hanno diritto di prendere parte alle deliberazioni o votazioni.

Per essere eletti alle cariche sociali (componenti la Direzione, Collegio dei Probiviri e Revisori) i soci con almeno due anni di anzianità, devono essere maggiorenni.

 

Art. 17

I diritti e gli obblighi dei soci cessano:

a)      per dimissioni presentate, ai sensi dell’art. 5 del presente regolamento

b)      per morosità

c)       per espulsione.

 

Il socio dimissionario o espulso deve comunque ottemperare agli obblighi di cui all’art. 16 dello Statuto.

In merito all’espulsione si fa rinvio agli artt. 18 e seguenti dello Statuto.

 

 


 

DIREZIONE

 

 

Art. 18

La Società è amministrata dalla Direzione.

 

Art. 19

La Direzione è costituita dal Presidente e dai seguenti componenti:

un Vice Presidente

un Segretario

un Tesoriere

un Direttore Sportivo

un Capo-Canottiera

un Economo

due Vice-Canottiera.

 

Art. 20

Il Presidente ed i candidati alle cariche sociali di cui all’articolo precedente, vengono eletti dall’Assemblea Ordinaria dei Soci

 

Art. 21

I componenti la Direzione restano in carica due anni.

Ogni componente è rieleggibile.

 

Art. 22

Il Presidente è responsabile del buon andamento morale e material e della Società.

Convoca il Direttivo e ne presiede le sedute;

convoca le Assemblee dei Soci, realizza le deliberazioni prese dalla Direzione e dalle Assemblee.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento con le medesime funzioni.

Il Segretario redige i verbali delle sedute, coadiuva il Presidente nel disbrigo della corrispondenza, tiene aggiornato l’elenco dei soci e in genere disbriga le pratiche di segreteria.

Il Tesoriere cura l’incasso dei canoni sociali, tiene aggiornati i libri e i registri contabili della Società, compila i bilanci consuntivi e preventivi e le statistiche inerenti alla Società stessa.

Il Direttore Sportivo si assume il compito della conduzione tecnica e disciplinare degli atleti e della formazione degli equipaggi di regata, fissa orari d’istruzione e designa gli istruttori che lo coadiuvano.

L’Economo provvede a mantenere in efficienza la sede sociale ed il materiale di pertinenza, accerta danni e manchevolezze in genere, informando la Direzione.

Tiene l’inventario del patrimonio della Società, prende in consegna i nuovi acquisti, ha la sorveglianza dello spogliatoio e della pulizia della Sede sociale e del materiale, assegna gli stipetti ai soci, controlla il personale dipendente del personale sociale nelle sue mansioni, verifica le fatture ed assieme al Presidente le controfirma per il pagamento.

Il Capo-Canottiera regola l’andamento generale della canottiera e dell’attività dei soci. Cura l’istruzione dei nuovi soci e degli allievi, fissa gli orari d’istruzione e propone alla direzione l’assegnazione dei comandi ai soci idonei.

Il Vice-Capo-Canottiera svolge in sottordine le stesse mansioni del Capo-canottiera.

 

Art. 23

La Direzione si riunisce secondo le modalità stabilite nella sua prima riunione.

Le sue sedute sono valide quando siano presenti almeno 5 componenti incluso il Presidente o il Vice Presidente.

I deliberati sono assunti a maggioranza di voti.

I componenti la Direzione, che non partecipino, senza giustificato motivo a tre sedute consecutive, possono, con provvedimento del Presidente, venir esonerati dall’incarico e sostituiti con altri soci in cooptazione.

Copia dei verbali delle Assemblee dei Soci e delle sedute della Direzione saranno depositati a cura del Segretario presso la Segreteria.

 


 

REVISORI DEI CONTI

 

Art. 24

I Revisori dei Conti della Società sono 5 (tre effettivi e due supplenti), non debbono far parte della Direzione e durano in carica due anni.

I Revisori dei Conti vengono eletti dall’Assemblea ordinaria e sono rieleggibili.

I Revisori dei Conti hanno l’incarico di rivedere e firmare i bilanci, di compiere saltuariamente ispezioni a tutti i registri e libri amministrativi e contabili, controllando la regolarità delle registrazioni e operazioni, la consistenza di cassa e quant’altro disposto dall’art. 41 dello Statuto.

 

 

 

PROBIVIRI

 

Art. 25

Il Collegio dei Probiviri è composto da 5 soci di cui tre effettivi e due supplenti, nomina nel suo seno un Presidente, e rimane in carica per due anni.

I componenti del Collegio dei Probiviri vengono eletti dall’Assemblea Ordinaria dei Soci e sono rieleggibili.

Esso giudica inappellabilmente, sentite le parti interessate:

a)     sui ricorsi dei soci contro i provvedimenti inflitti dalla Direzione;

b)      sui ricorsi dei soci contro le decisioni della Direzione relative alle valutazioni per il risarcimento dei danni arrecati alle attrezzature ed al materiale sociale in genere;

c)       sulle controversie sorte tra soci o tra loro e la Direzione.

 

Si fa richiamo agli artt. 16, 18, 19, 20, 21 e 22 dello Statuto.

Il Collegio dei Probiviri ha inoltre funzione di “Giurì d’Onore” per controversie fra soci, semprechè i detti soci ne richiedano l’intervento.

L’intervento dev’essere richiesto o avallato, da tutti i contendenti che si impegnino ad accettare la decisione del “Giurì d’Onore” senza ricorrere ad altra forma di giurisdizione pena l’espulsione dalla Società.

Il Collegio dei Probiviri provvede altresì ai sensi dell’art. 40 dello Statuto e dell’art. 9 del Regolamento Elettorale.

 

 

 

AMMINISTRAZIONE

 

 

Art. 26

Con riferimento a quanto stabilito dall’art. 1 del presente regolamento, la società tiene una propria contabilità con idonei registri e scritture.

 

Art. 27

L’elenco nominativo dei soci eletti alle cariche sociali (componenti la Direzione, il Collegio dei Probiviri e Revisori dei Conti) sarà reso noto ai soci mediante affissione all’albo sociale.

 

 

 


 

RISARCIMENTO DEI DANNI

 

 

Art. 28

I danni arrecati alle attrezzature ed al materiale sociale in genere, quando dovuti a imperizia, trascuratezza o negligenza e, comunque, a colpa del socio, vanno risarciti.

Sulla valutazione dei danni è competente la Direzione.

Nella valutazione per il risarcimento dei danni si terrà conto dei costi effettivi e del deperimento sofferto dal materiale.

Nessuna decisione sul risarcimento dei danni potrà essere presa senza che gli interessati siano stati sentiti, o invitati, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, a dare spiegazioni scritte entro un termine di 15 giorni, trascorso il quale potrà senz’altro essere provveduto ai sensi dei commi precedenti.

Contro la decisione della Direzione sulla valutazione dei danni è ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri entro un termine di 15 giorni dalla comunicazione del provvedimento, e ciò ai sensi dell’art. 39 dello Statuto sociale.

 

 

SANZIONI DISCIPLINARI

 

 

Art. 29

I soci che contravvengono allo Statuto sociale, al presente regolamento ed alle altre norme che la Direzione riterrà utile fissare nell’interesse della società e che, comunque, serbino un contegno indecoroso e indisciplinato, potranno incorrere nei seguenti provvedimenti disciplinari:

a)      l’ammonizione;

b)      la censura;

c)       la sospensione a tempo determinato dall’attività sociale e all’accesso alla Sede;

d)      la espulsione, nei casi previsti dall’art. 19 dello Statuto.

 

Saranno invece radiati dalla Società, ai sensi dell’art. 18 dello Statuto, i soci resisi morosi.

Nessun provvedimento disciplinare definitivo potrà essere applicato senza che l’interessato sia stato sentito, o invitato, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno a dare spiegazioni scritte entro un termine di 15 giorni, trascorso il quale potrà senz’altro essere provveduto.

I provvedimento disciplinari vengono applicati dalla Direzione.

Contro i provvedimenti disciplinari è ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri entro un termine di 15 giorni dal ricevimento della comunicazione.

 

 

RICORSI

 

 

Art. 30

I ricorsi al Collegio dei Probiviri, previsti dagli artt. 28 e 29 del presente regolamento, devono essere motivati e presentati entro il termine prescritto a pena della decadenza, alla segreteria della Direzione od inviati a mezzo lettera raccomandata.

 

 

ATTIVITA’ SOCIALE

 

 

Art. 31

La Direzione stabilisce le giornate e l’orario per la frequentazione della sede e per la partecipazione all’attività sociale.

Spetta alla Direzione la facoltà di limitare e di sospendere l’uso della sede e l’attività per un determinato periodo di tempo per cause di impedimento che saranno rese note.

 

 


 

Art. 32

I nuovi soci e gli allievi per l’istruzione preliminare dovranno rivolgersi al Capo-Canottiera o ai suoi sostituti, ai quali incombe il compito di decidere in merito alla loro attività sportiva.

 

Art. 33

I nuovi soci e gli allievi non possono usare delle imbarcazioni, se non accompagnati da soci rivestiti da idoneo comando.

 

Art. 34

La Direzione stabilisce per ogni categoria le rispettive imbarcazioni.

Le imbarcazioni di tipo JOLE di terzo comando, oltre ai soci rivestiti dell’adeguato comando, possono venir completate con soci di secondo e di primo comando.

La Direzione stabilisce quali imbarcazioni debbano rimanere riservate agli equipaggi di regata, e, per usarle, sarà necessaria l’autorizzazione della direzione stessa.

 

Art. 35

L’elenco delle imbarcazioni, divise per categoria, sarà affisso nella sede sociale, in posizione ben visibile ai soci.

 

Art. 36

Il comando spetta al socio più elevato in grado, ed a parità di grado, al più anziano nel grado stesso.

Costituitosi l’equipaggio per l’uscita, il socio cui spetta il comando, lo assume apponendo la firma sul libro di bordo, e con ciò egli si rende responsabile verso la Direzione e le Autorità Portuali dell’osservanza delle norme speciali e dei regolamenti marittimi. I componenti l’equipaggio dovranno attenersi alle sue disposizioni. Prima dell’imbarco il comandante annoterà, controfirmando, nel libro di bordo, i dati riguardanti l’uscita (data, numero progressivo dell’uscita, nome dell’imbarcazione, nome dei soci componenti l’equipaggio, luogo di destinazione e l’ora dell’uscita); rientrando registrerà l’ora, rilevando inoltre gli eventuali danni arrecati al materiale sociale durante l’esercitazione nonchè eventuali episodi o fatti di rilievo.

I soci hanno l’obbligo di tener con la massima cura il libro di bordo, evitando tassativamente osservazioni, scritte ed annotazioni che non siano indispensabili.

 

Art. 37

Al comandante spetta di stabilire la formazione dell’armo, di verificare se l’imbarcazione è convenientemente allestita, e se, in caso di sbarco, l’equipaggio dispone della relativa divisa sociale.

In caso di maltempo, egli curerà nel modo migliore l’incolumità dell’equipaggio e del materiale sociale.

 

Art. 38

I soci hanno l’obbligo, al rientro in canottiera, di pulire scrupolosamente l’imbarcazione ed i remi e di rimettere ogni cosa al suo posto.

 

Art. 39

Nel caso di gite, il socio che intende assicurarsi una imbarcazione per le giornate festive, previa autorizzazione della Direzione, dovrà provvedere alla regolare prenotazione, indicando i nomi dei componenti l’equipaggio, il nome dell’imbarcazione, il luogo di destinazione e l’ora della partenza.

Qualora due equipaggi richiedano la stessa imbarcazione, sarà data la preferenza, a parità di comandi, alla priorità della richiesta.

Quando l’equipaggio non fosse presente nel giorno e all’ora prestabilita, e cioè mezz’ora dopo, ed in ogni caso non più tardi delle ore 8.00, la prenotazione si riterrà annullata e l’imbarcazione sarà assegnata ad altri soci richiedenti.

Le prenotazioni valgono, in genere, per i giorni interamente festivi.

 

Art. 40

Ai sensi delle vigenti disposizioni marittime, le imbarcazioni, che non dispongono di fanale, devono rientrare al più tardi mezz’ora dopo il tramonto del sole.

 

Art. 41

Non è permesso lo sbarco con lo “Skuller”, le cui uscite sono limitate a un’ora e mezza.

E proibito lo sbarco con il “Doppio-Skuller”, le cui uscite sono limitate a due ore.

Lo sbarco è pure proibito con tutte le imbarcazioni di tipo libero.

 

Art. 42

E’ necessario il permesso del Presidente per le uscite della durata di più di una giornata, e per le uscite con equipaggi ed imbarcazioni di altre società consorelle.

Analogo permesso dovrà essere richiesto per l’imbarco di persone non appartenenti alla società, comunque componenti l’equipaggio.

 

Art. 43

Durante i mesi di attività remiera, nelle ore di esercizio, giornalmente, il responsabile di turno sorveglierà e regolerà il movimento nella sede sociale. E’ compito dello stesso di adoperarsi, perché i soci trovino imbarco, di vietare l’uscita in caso di maltempo o di prevedibile peggioramento del tempo e di accordare,  in via eccezionale, speciali permessi di comando.

In caso di constatata infrazione al presente regolamento, egli dovrà, quando tale misura si renda indispensabile al mantenimento della disciplina, vietare l’uscita dell’imbarcazione, o dei soci indisciplinati. Potrà, se necessario, sospendere provvisoriamente dalle esercitazioni, con effetto immediato, il socio che abbia commesso l’infrazione, e di tale misura egli darà tempestivamente comunicazione al Presidente che convocherà la Direzione per le ulteriori deliberazioni.

 

Art. 44

In linea di massima, i soci che non abbiano commesso infrazioni al presente regolamento e che non abbiano danneggiato le attrezzature ed il materiale sociale in genere, potranno, dopo ogni anno di effettiva esplicata attività remiera, chiedere la promozione al comando superiore. La Direzione esaminerà ogni singola domanda con facoltà di decidere in merito dopo aver sentito il parere del Capo-Canottiera, che avrà sottoposto a esame teorico e pratico il socio richiedente.

 

Art. 45

Norme tecniche, consigli ed insegnamenti ai soci sono raccolti in un prontuario che sarà distribuito gratuitamente ai soci stessi.

Il prendere buona nota delle norme contenute nel prontuario potrà giovare al socio per la sicurezza propria e altrui. La Direzione, ove lo ritenga necessario, potrà sottoporre a esame pratico il socio, che non dia affidamento di elementare perizia, e, al caso sospenderlo dalla promozione quando dia prova negativa.

 

 

REGATE

 

 

Art. 46

I soci che intendono partecipare alle regate, sono tenuti a sottostare all’allenamento e alle disposizioni che il Direttore Sportivo o il Capo-Canottiera e l’allenatore intenderanno fissare. Costituito l’equipaggio di regata, i soci, che accettano di farne parte, non potranno più ritirarsi una volta iniziato l’allenamento, se non per motivi riconosciuti giustificati dalla Direzione.

Al socio che si sottrae da tali obblighi, potranno essere applicate le disposizioni di cui all’art. 29 del presente regolamento.

 

Art. 47

La Direzione, sentito il parere del Direttore Sportivo o del Capo-Canottiera, delibera quali equipaggi debbano partecipare alle regate per difendere i colori della Società.

La Direzione ha, naturalmente, la facoltà di indire prove a cronometro prima di decidere sulla designazione degli equipaggi.

 

Art. 48

Allo scopo di tener desto lo spirito agonistico dei soci, la Direzione, possibilmente ogni anno, indirà una regata sociale da disputarsi con le stesse norme che regolano le regate di classifica.

 

 


 

IMBARCAZIONI PRIVATE

 

 

Art. 49

La Direzione può accordare ai soci ordinari con almeno 3 anni di anzianità che ne facciano domanda scritta, il permesso di tenere nelle acque della sede sociale, imbarcazioni private purchè di stazza e di dimensioni adeguate.

Per ogni imbarcazione privata, i soci proprietari pagheranno inoltre per la concessione dell’uso dello specchio d’acqua sociale, un canone annuo aggiuntivo, ai sensi dell’art. 12 dello Statuto sociale e dell’art. 5 commi 1 e 2 del regolamento specifico.

La Direzione potrà revocare le concessioni per motivate ragioni assegnando tempi idonei per l’allontanamento dei natanti.

In caso di cessazione d’uso dello specchio d’acqua, i soci proprietari dei natanti dovranno dare comunicazione della loro interruzione, mediante lettera raccomandata alla Direzione con preavviso di almeno un mese.

La materia è disciplinata da specifico regolamento.

 

Art. 50

E’ tassativamente vietato di tener nella sede sociale qualsiasi materiale privato.

 

 

ASSEMBLEE

 

 

Art. 51

Il Presidente convoca in assemblea ordinaria i soci, ai sensi dell’art. 23 e seguenti dello Statuto.

I singoli componenti la Direzione possono fungere da relatori particolari nell’ambito della carica da loro ricoperta.

 

Art. 52

Il Presidente potrà convocare in Assemblea Straordinaria i soci, in regola con i canoni, ai sensi dell’art., 24 dello Statuto.

 

Art. 53

Sono di competenza dell0’Assemblea Ordinaria:

1)      l’elezione delle cariche sociali (componenti la Direzione, il Collegio dei Probiviri ed i Revisori dei Conti), previa nomina di 3 o più scrutatori;

2)      l’approvazione dei Bilanci della Società e della relazione morale e finanziaria;

3)      la fissazione della misura del canone sociale annuo, di quello aggiuntivo per le imbarcazioni private, del contributo speciale annuo, per spese di riscaldamento, del contributo di iscrizione e di eventuali altri contributi;

4)      le decisioni su altri argomenti o quesiti, sottoposti al suo esame dalla Direzione o comunque iscritti all’Ordine del Giorno.

 

Art. 54

Le modifiche al regolamento sono di competenza dell’assemblea straordinaria che delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i 2/3 dei votanti.

Le assemblee sono valide con l’osservanza delle disposizioni statutarie (artt. 23 e seguenti).

 

Art. 55

Le assemblee Ordinarie e Straordinarie sono presiedute da un Presidente eletto a maggioranza semplice dall’assemblea stessa trai suoi componenti non facenti parte della Direzione, del Collegio dei Probiviri e dei Revisori dei Conti.

L’assemblea elegge inoltre un segretario con le stesse modalità.

I soci possono farsi rappresentare in assemblea a mezzo delega. E’ ammessa una sola delega per socio.

 

 


 

DISPOSIZIONI SPECIALI

 

 

Art. 56

Per il funzionamento di singoli rami dell’attività sociale saranno stabilite apposite norme dalla Direzione la quale avrà pure la facoltà di modificarle.

Alle esigenze giornaliere e di carattere provvisorio la Direzione provvederà per mezzo di comunicazioni scritte che verranno esposte nell’albo della sede sociale.

 

Art. 57

Il regolamento e le disposizioni della Direzione dovranno portare, nel testo originale, la firma del Presidente e del Segretario.

Tanto il regolamento quanto le disposizioni della Direzione dovranno essere esposti nella sede sociale per un periodo di 15 giorni, trascorsi i quali gli originali verranno conservati in segreteria, previa annotazione dell’avvenuta esposizione.

Il regolamento e le altre disposizioni della Direzione, entreranno in vigore subito dopo la loro approvazione.

 

Art. 58

Per regolare il funzionamento di qualche ramo dell’attività sociale, la Direzione avrà la facoltà di nominare appositi Comitati, i cui compiti saranno stabiliti da specifiche disposizioni.

In generale tali comitati saranno composti di 3 soci ordinari con almeno due anni di anzianità, nominati dalla Direzione.

Le decisioni dei Comitati, approvate dalla Direzione, verranno pubblicate all’albo sociale e saranno impegnative e obbligatorie per tutti i soci.

 

 

 

DISPOSIZIONI GENERALI

 

 

Art. 59

I canoni dei soci e tutti gli altri proventi che affluiscono nelle casse della società, vanno impiegati a vantaggio esclusivo della medesima.

 

Art. 60

L’edificio, le attrezzature ed il materiale sociale esistenti e quanto in seguito in nome e per conto della società stessa dovesse essere acquisito o altrimenti incorporato, è e resta di esclusiva proprietà della Ginnastica Triestina Nautica.

In caso di cessazione dell’attività sociale valgono le disposizioni di cui all’art. 45 dello Statuto

 

Art. 61

Per quanto non contemplato nel presente regolamento e nello Statuto, valgono le relative disposizioni del Codice Civile, i Codici ed il Regolamento della Federazione Italiana di Canottaggio e delle altre Federazioni Nautiche affiliate al C.O.N.I.

 

Art. 62

Il presente regolamento entra integralmente in vigore alla data dell’approvazione dell’Assemblea e tutti i soci sono tenuti ad osservarlo scrupolosamente.