REGOLAMENTO ELETTORALE

 

 

 

Art. 1

 

Entro il 30 novembre di ciascun anno possono formarsi, ad iniziativa dei soci, uno o più Comitati Elettorali, composti di tre soci con almeno due anni di anzianità.

I soci allievi non possono costituire, né essere componenti di Comitati.

Il Comitato si intende costituito quando ne sia data comunicazione scritta a firma dei suoi componenti, alla segreteria della Società entro la data sopra indicata.

Il Comitato elettorale nella sua prima riunione nomina la persona che assumerà la funzione di Presidente del Comitato dandone comunicazione alla Direzione.

Ogni socio può costituire, o essere componente di un solo Comitato Elettorale.

 

 

 

Art. 2

 

I soci di età inferiore ad anni 18 non possono assumere la funzione di Presidente di Comitato Elettorale.

I componenti la Direzione, nella loro qualità di soci, possono costituire o essere componenti di Comitati Elettorali.

I soci componenti il Collegio dei Probiviri e i Revisori dei Conti della Società non possono costituire, nè essere componenti di Comitati Elettorali.

 

 

 

Art. 3

 

Se nessun Comitato si costituisce spontaneamente entro il 30 novembre, la Direzione, sentito il Collegio dei Probiviri, entro il 20 dicembre nomina un Comitato Elettorale Ufficiale.

Al Comitato Elettorale Ufficiale non possono appartenere i soci componenti la Direzione.

I Comitati Elettorali devono comunicare alla Direzione, per l’affissione all’albo sociale, i giorni e le ore di ciascuna settimana in cui sono a disposizione dei soci per eventuali consultazioni.

 

 

 

Art. 4

 

Entro il 20 gennaio i Comitati Elettorali devono presentare le proprie liste dei candidati, di cui agli artt. 19, 24 e 25 del Regolamento Sociale, controfirmate da almeno 20 soci con diritto di voto. Tali firme non sono necessarie per la lista presentata dal Comitato Elettorale Ufficiale.

I candidati alle cariche sociali (componenti la Direzione, il Collegio dei Probiviri e i Revisori dei Conti) sono scelti tenendo presente gli eventuali desideri espressi dai soci nelle consultazioni di cui all’ultimo comma dell’art. precedente.

Il socio non può controfirmare più di una lista dei candidati di agli artt. 19, 24 e 25 del Regolamento Sociale.

Le liste dei candidati devono contenere tanti nomi quanti sono i componenti la Direzione, il Collegio dei Probiviri ed i Revisori dei Conti da eleggere.

 

 

 

Art. 5

 

Le schede elettorali devono aver a fianco del nome di ciascun candidato lo spazio necessario per eventuali sostituzioni con altri candidati di scelta del socio votante.

Ogni elettore può cancellare con o senza sostituzione i nomi dei candidati non graditi.

Sono ammessi al voto i soci in regola con il canone sociale e altri eventuali contributi aggiuntivi che si presentino muniti di documento di identificazione e di tessera sociale o che siano conosciuti personalmente da almeno uno dei soci presenti con diritto di voto.

 

 

 

Art. 6

 

L’elenco dei soci con diritto al voto, portante in ordine alfabetico, il cognome, il nome e la data di nascita del singolo socio, viene aggiornato dalla Direzione entro il 30 novembre di ciascun anno.

Esso è sempre visibile dai soci presso la Sede Sociale.

 

 

 

Art. 7

 

Entro il 31 gennaio i vari Comitati Elettorali possono riunirsi e accordarsi sulla scelta dei rappresentati di lista, che hanno il compito di collaborare all’organizzazione e vigilare sulla regolarità delle operazioni elettorali.

 

 

 

Art. 8

 

I soci componenti il Comitato Elettorale non possono presentarsi candidati da eleggere alle cariche sociali (componenti la Direzione, il Collegio dei Probiviri ed i Revisori dei Conti), nella lista formulata dal Comitato stesso.

 

 

 

Art. 9

 

Il Collegio dei Probiviri, sentiti i Revisori dei Conti, controlla se le liste dei candidati presentati dai Comitati Elettorali sono conformi alle disposizioni del Regolamento Sociale e del presente Regolamento Elettorale, e in caso di riscontrata irregolarità, invita il Comitato presentatore ad ovviarvi entro 5 giorni pena l’esclusione della lista dalle operazioni elettorali.

 

 

 

Art. 10

 

Il presente Regolamento Elettorale entra in vigore alla data dell’approvazione dell’Assemblea e fa parte integrante del Regolamento Sociale.

 

 

 

 

 

 

 

 

Approvato dall’Assemblea Generale dei Soci in Trieste, li …….