IMBARCAZIONI PRIVATE

 

 

 

 

 

 

 

R E G O L A M E N T O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 1 – Richiesta del posto barca

Art. 2 – Concessione

Art. 3 – Esercizio della concessione

Art. 4 – Impianti di ormeggio

Art. 5 – rapporti tra Società e Concessionari

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Art. 1

 

 

RICHIESTA DI POSTO BARCA

 

Il socio che intende ottenere un ormeggio per la propria imbarcazione deve presentare apposita domanda a mezzo lettera raccomandata A/R nella quale, oltre alle proprie generalità, dovrà dimostrare l’iscrizione alla Società da almeno tre anni, e indicare le caratteristiche dell’eventuale imbarcazione.

 

 

 

Art. 2

 

CONCESSIONE

 

 

a)      la Direzione, qualora si rendesse libero un posto d’ormeggio, provvederà ad assegnarlo al richiedente primo della lista d’attesa. Nel caso che il posto disponibile non fosse ritenuto tecnicamente idoneo all’ormeggio dell’imbarcazione del richiedente, sarà presa in esame la domanda successiva della lista.

In questo caso, il richiedente primo della lista conserverà il suo posto in graduatoria con diritto di priorità fino alla disponibilità di adeguato ormeggio.

 

b)      Nel caso che il socio, cui è stato assegnato un ormeggio non dia accettazione scritta entro 15 giorni dalla data di ricevimento della lettera di assegnazione, verrà conseguentemente escluso dalla graduatoria.

 

c)   In caso di trasferimento della proprietà “mortis causa”, è facoltà dell’erede di mantenere l’imbarcazione nello specchio d’acqua sociale, purchè questi sia socio della S,G,T, NAUTICA o provveda ad associarsi secondo le modalità vigenti entro 3 mesi dall’apertura della successione, ed abbia presentato nello stesso termine, la documentazione attestante la sua completa proprietà.

 

 

 

 

Art. 3

 

 

ESERCIZIO DELLA CONCESSIONE

 

 

Il periodo di “non uso continuato” della Concessione (assenza dell’imbarcazione dall’ormeggio) per il quale il codice della navigazione (art. 47 lettera “b”) prevede la decadenza della concessione è fissato in giorni 180 nell’arco di 12 mesi.

In caso di assenza dall’ormeggio per periodi superiori a 30 giorni consecutivi, il concessionario è tenuto a darne comunicazione scritta specificando i motivi ed i termini temporali.

Durante il “non uso della concessione” per qualsiasi motivo o periodo, è vietata la cessione a terzi dell’uso dell’ormeggio, anche se a titolo gratuito, pena la decadenza della concessione.

Il socio, qualora voglia sostituire la propria imbarcazione con un’altra, dovrà prima chiedere autorizzazione alla Direzione specificandone le nuove caratteristiche.

Il socio – che intende vendere anche solo in parte la sua imbarcazione- dovrà lasciar libero l’ormeggio entro 30 giorni.

 


 

Art. 4

 

 

IMPIANTI D‘ORMEGGIO

 

 

Per impianto d’ormeggio si intende:

-    corpo morto

-    catenario

-    gavitello

-    cime d’ormeggio.

 

Scalette o pontiletti di facile rimozione sono ammessi previa autorizzazione della Direzione.

L’assegnatario, dopo il disbrigo delle pratiche amministrative (vedi art. 2 – punto “b”), dovrà prendere possesso del posto barca entro 30 giorni provvedendo a sua cura e spese alla perfetta esecuzione dell’impianto adottando tutte le precauzioni onde evitare danni alle opere portuali.

L sua imbarcazione dovrà essere munita di parabordi sistemati in modo da evitare danneggiamenti alle imbarcazioni vicine, inoltre, dovrà preoccuparsi personalmente o per mezzo di un suo incaricato dell’efficienza dell’ormeggio in caso di maltempo.

In caso di necessità e/o urgenza, la Direzione, senza obbligo di preavviso al socio assegnatario, è autorizzata a disporre per eventuali interventi (di sostituzione, riparazioni o rafforzamenti degli ormeggi, ecc.).

Le spese incontrate verranno addebitate al socio assegnatario.

La Direzione può disporre lo scambio degli ormeggi al fine di una migliore e più razionale distribuzione degli ormeggi stessi.

I soci assegnatari hanno, pertanto, l’obbligo di attenersi alle decisioni e di agevolare le operazioni suddette.

La Società non risponde in alcun modo dei danni che si verificassero per qualsiasi motivo tra imbarcazioni dei soci o di terzi.

Il posto di ormeggio può essere revocato dalla Direzione in caso di palese trascuratezza dell’imbarcazione o degli ormeggi.

E’ ammesso ricorso del socio al Collegio dei Probiviri.

 

 

Art. 5

 

RAPPORTI TRA SOCIETA’ E CONCESSIONARI

 

 

I soci ai quali è stato concesso di tenere, nelle acque assegnate alla sede sociale, le loro imbarcazioni, pagheranno un canone annuo aggiuntivo stabilito dall’assemblea dei soci (Statuto, art. 12 e art. 49 comma 2 reg.) con eventuali aumenti che dovranno essere proporzionati a quelli stabiliti per i canoni sociali approvati dall’assemblea, ed in rapporto alle imposizioni demaniali.

 Il pagamento del canone posto-barca deve avvenire contestualmente al canone sociale.

Il materiale inerente all’armamento delle imbarcazioni stesse non potrà essere depositato nel magazzino delle imbarcazioni sociali, e così pure è fatto divieto di depositare nella sede sociale carburante o altri materiali infiammabili (vedasi art. 50 Regolamento).

La sosta delle imbarcazioni alle zattere non potrà protrarsi oltre il tempo necessario.

Nessuna manutenzione o assistenza è dovuta da parte del personale dipendente della società alle imbarcazioni private dei soci alle quali dovranno provvedere direttamente o tramite terze persone alle quali sarà concesso l’accesso alla sede sociale limitatamente all’esterno del magazzino delle imbarcazioni sociali.

E’ sottointeso che nessuna imbarcazione privata potrà essere ormeggiata alle zattere sociali in assenza del proprietario.

Per eventuali piccole manutenzioni, le imbarcazioni potranno sostare alle zattere nei giorni e nelle ore in cui sono sospese le uscite delle imbarcazioni sociali, previa autorizzazione della Direzione.

La radiazione, l’espulsione o le dimissioni di un socio assegnatario di un posto-barca dalla Società Ginnastica Triestina Nautica comporta automaticamente l’annullamento della concessione dello specchio d’acqua.

In tal caso il prioritario dovrà provveder all’allontanamento dell’imbarcazione entro il termine di 30 giorni.

Il presente regolamento è stato approvato… ed ha decorrenza con pari data.