Alto
Rischio
Il
D.Lgs 17 agosto 1999, n. 334 (in Suppl. Ord. n. 177/L G.U. 28 settembre 1999, n.
228) che ha come oggetto l'attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al
controllo dei pericoli di incidenti rilevanti commessi con determinate sostanze
pericolose, nell'art. 7 prevede da parte del gestore dello stabilimento la
redazione di un documento che definisca la propria politica di prevenzione degli
incidenti rilevanti, allegando allo stesso il programma adottato per
l'attuazione del Sistema di Gestione della Sicurezza.
Il Sistema di Gestione della Sicurezza per attività a rischio elevato,
può essere attuato e certificato secondo la norma UNI 10617 (Impianti di
processo a rischio rilevante. Sistemi di Gestione della Sicurezza. Requisiti
essenziali).
Nell'ambito
del quadro generale per i Sistemi di Gestione della Sicurezza, come definito
dalla norma sopra citata, gli elementi fondamentali per la gestione della
sicurezza nella progettazione e nell'esercizio degli impianti di processo a
rischio di incidente rilevante sono definiti rispettivamente nelle Norme UNI
10672 e UNI 10616.
ATTESTAZIONE SOA
Premessa
sulle SOA
Dal primo gennaio 2002 possono partecipare alle gare di appalto pubbliche
dal valore superiore ai 150mila euro solo le imprese in possesso della
certificazione SOA, come previsto dal Decreto del Presidente della
Repubblica n. 34 del 25 gennaio 2000.
In Italia, sono 59 le Società Organismo di Attestazione che hanno lo
scopo di dimostrare l'esistenza dei requisiti di capacità tecnica,
finanziaria e gestionale delle imprese ai fini del loro affidamento di
lavori pubblici da parte degli enti che indicono gare.
Le Soa, in questo ruolo, si sono sostituite al vecchio Albo Nazionale
Costruttori nell'attestare la affidabilità e l'efficienza delle imprese
di costruzione affinchè esse possano partecipare a gare pubbliche per
l'affidamento di appalti.
Questo ruolo di preminenza delle Soa nell'ambito del sistema degli appalti
è sentito anche in Parlamento dove tutte le disposizioni in tema di Soa e
appalti sono prese allo scopo di incentivare e spingere le imprese a
conseguire l'attestazione che assolve per esse un ruolo di vero e proprio
lascia passare per l'esecuzione di lavori pubblici.
Dati sulle
imprese attestate e da attestare
Le imprese attestate invece sono circa 13mila. Di
queste circa l'8,8 (pari a 1140 imprese) hanno il certificato SOA che
attesta sia la loro capacità di progettazione che quella di costruzione.
Dai grafici diffusi dall'Authority inoltre emerge che la distribuzione
delle imprese attestate nell'ambito del territorio nazionale è piuttosto
omogenea nel senso che vi è una sostanziale parità fra Nord e Sud. (le
percentuali di imprese attestate sono Nord 41,08%, Sud 38,67%, Centro
20,25%). Si ritiene comunque che questo numero sia destinato a salire nei
prossimi mesi.
In riferimento alle imprese che posseggono sia l'attestazione di
progettazione che quella di costruzione (le 1140 imprese di cui sopra), si
constata che questa da sola non sarà sicuramente sufficiente a
determinare la capacità di operare da general contractor, essendo
comunque necessario dimostrare di saper gestire tale ruolo, nuovo nel
mercato italiano, nella realtà operativa.
E' da segnalare che con l'ottenimento dell'attestazione non terminano i
doveri delle imprese che partecipano alle gare; queste devono infatti
dimostrare ad ogni gara i requisiti generalmente richiesti. Le imprese
all'atto di partecipazione all'appalto sono soggette alla verifica di cui
all'articolo 2 del DPR 412/2000 per il quale non possono partecipare alle
gare le imprese che si trovano in stato di fallimento o in liquidazione
coatta o amministrazione controllata o di concordato preventivo o il cui
titolare o direttore tecnico abbia subito una condanna penale passata in
giudicato.
Rinnovo
dell'attestazione
Decorsi cinque anni (prima erano 3) da quando
l'impresa ha ottenuto l'attestato è necessario procedere ad una nuova
qualificazione, fermo restando che il nuovo contratto con le SOA deve
essere stipulato almeno tre mesi prima che scada il vecchio.
Questo sistema prevede che l'impresa proceda alla riqualificazione
esattamente come se fosse la prima non essendo consentito il rinnovo per
mezzo di una verifica di alcuni parametri di ordine meramente economico.
Inoltre l'art. 15 comma 6 del DPR 34/2000 consente che le imprese
rinnovino l'attestazione per estendere o aumentare la propria
qualificazione anche se non sono ancora trascorsi i cinque anni (fermo
restando che devono essere trascorsi almeno tre mesi dal rilascio del
precedente certificato).
Laddove l'attestazione sia stata incrementata o estesa, il periodo di
validità della qualificazione viene automaticamente prorogato dato che il
tempo ricomincia a decorrere da quel momento.
Ci sono comunque delle variazioni che non determinano e costituiscono un
rinnovo vero e proprio, nel senso che non producono effetti diretti sulle
categorie, classifiche e sulla durata dell'attestazione che rimane
invariata.
Queste variazioni sono per esempio quelle che determinano un cambiamento
di sede, direzione tecnica, ragione, denominazione sociale ecc.
Inoltre l'art. 18 comma 4 del Dpr 34/2000 stabilisce che se l'impresa ha
ottenuto la qualificazione avvalendosi dell'esperienza maturata da un
direttore tecnico, se questo successivamente all'acquisizione della
qualificazione viene a mancare, deve essere necessariamente sostituito con
uno di analoga esperienza oppure è necessario verificare se nel frattempo
l'impresa ha raggiunto il numero e il livello dei requisiti richiesti tali
da consentire il mantenimento della qualificazione.
La conseguenza nel caso quest'ultimo accertamento risultasse negativo
sarebbe la perdita della qualificazione ottenuta per mezzo del direttore
tecnico.
Altri dati sulle Soa
Per quanto concerne il costo della qualificazione si
ritiene che questo nei prossimi anni sia destinato a salire in quanto è
necessario compensare alle SOA la perdita che subiscono dall'aumento degli
anni di validità dell'attestato (da tre a cinque).
Infatti nel Collegato alle infrastrutture, che è stato appena approvato
dall Parlamento, è stato inserito un emendamento che concede alle SOA un
adeguamento delle tariffe minime e massime obbligatorie per la attività
di attestazione fissate dal DPR 34/2000 per la qualificazione.
Sono molto intensi anche i controlli dell'Autorità per la vigilanza sui
lavori pubblici per trovare tutte le imprese in possesso di attestazioni
Soa irregolari.
In pochi mesi L'Autority ha scovato otto imprese con certificati falsi ma
è stato accertato che solo tre di queste hanno commesso delle vere e
proprie infrazioni, le altre sono risultate vittime di truffe messe a
punto da soggetti che si dichiaravano funzionari di Soa autorizzate.
Fino ad oggi dunque le irregolarità riscontrate in questo campo sono
state di due tipi; da una parte vi è il raggiro commesso da falsi
funzionari Soa a danno delle imprese. Dall'altra vi è la presentazione di
documenti falsi che le imprese fanno alle Soa allo scopo di ottenere
l'attestazione.
La prima ipotesi si è verificata in Sicilia dove tre imprese hanno
presentato false documentazioni alle SOA allo scopo di ottenere un gran
numero di categorie abilitate.
In questi casi l'Autorità ha inflitto alle imprese delle sanzioni dopo
aver annullato la falsa attestazione. La sanzione è stata quella di
vietare a queste imprese la partecipazione alle gare al di sopra dei
150mila euro, non potendo - le imprese - per dodici mesi stipulare nuovi
contratti con le Soa per fare l'attestazione.
Nella seconda ipotesi di truffa di cui sopra, le imprese non sono state
protagoniste della truffa ma vittime di falsi funzionari Soa che le hanno
convinte a firmare falsi contratti di attestazione.
In questo caso non sono state applicate sanzioni né alle imprese vittime
della truffa né alle società Soa del cui nome i truffatori si sono
serviti.
Segnaliamo comunque che i controlli da parte dall'Autorità sia nei
confronti delle imprese che si vogliono attestare che nei confronti delle
Soa si fanno sempre più numerose e le infrazioni che vengono riscontrate
sono di vario tipo, da meramente formali sanabili senza alcuna grave
conseguenza a infrazioni più serie che possono portare, per le imprese
l'annullamento della attestazione e per le Soa la chiusura della attività.