per informazioni sgc.it@libero.it

Sicurezza
Qualità Ambiente Sicurezza SA 8000

 

SICUREZZA E IGIENE SUI LUOGHI DI LAVORO

L'introduzione del D.Lgs. 626/94 (riguardante il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro) ha imposto a tutte le Aziende di avviare programmi attuativi tesi a ridurre al minimo i rischi legati all'esecuzione dei lavori ed alla permanenza negli ambienti di lavoro. 
La Certificazione nel campo della Sicurezza secondo la linea guida BS 8800 (Guide to occupational health  and safety management systems) ed in riferimento allo standard OHSAS 18001 (Occupational Health and Safety Management Systems. Specification) strutturato secondo ISO 14001, consente, oltre il rispetto dei requisiti di legge, di agevolare l'integrazione con il Sistema di Gestione per la Qualità.

La GLOBAL CONSULTING progetta e realizza il Sistema di Gestione per la Sicurezza implementando le seguenti fasi:

valutazione dei rischi (con attenzione al recente D.lgs. 25/2002 sull’utilizzo degli agenti chimici), che consente di individuare le misure di prevenzione adeguate e di pianificarne, nel Documento della Sicurezza, l'attuazione ed il miglioramento;
monitoraggi ambientali (per sostanze volatili e rumore);
controllo sanitario dei lavoratori in funzione dei rischi specifici;
misure per gestire l'emergenza (Piano di emergenza; squadre per la lotta antincendio; esercitazioni di evacuazione ed uso mezzi antincendio);
ispezioni di conformità;
verifiche ispettive dell'efficacia/efficienza del sistema;
corsi di informazione/formazione.

Alto Rischio

Il D.Lgs 17 agosto 1999, n. 334 (in Suppl. Ord. n. 177/L G.U. 28 settembre 1999, n. 228) che ha come oggetto l'attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti commessi con determinate sostanze pericolose, nell'art. 7 prevede da parte del gestore dello stabilimento la redazione di un documento che definisca la propria politica di prevenzione degli incidenti rilevanti, allegando allo stesso il programma adottato per l'attuazione del Sistema di Gestione della Sicurezza. 
Il Sistema di Gestione della Sicurezza per attività a rischio elevato, può essere attuato e certificato secondo la norma UNI 10617 (Impianti di processo a rischio rilevante. Sistemi di Gestione della Sicurezza. Requisiti essenziali).

Nell'ambito del quadro generale per i Sistemi di Gestione della Sicurezza, come definito dalla norma sopra citata, gli elementi fondamentali per la gestione della sicurezza nella progettazione e nell'esercizio degli impianti di processo a rischio di incidente rilevante sono definiti rispettivamente nelle Norme UNI 10672 e UNI 10616.

 

ATTESTAZIONE SOA

Premessa sulle SOA

Dal primo gennaio 2002 possono partecipare alle gare di appalto pubbliche dal valore superiore ai 150mila euro solo le imprese in possesso della certificazione SOA, come previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 34 del 25 gennaio 2000.
In Italia, sono 59 le Società Organismo di Attestazione che hanno lo scopo di dimostrare l'esistenza dei requisiti di capacità tecnica, finanziaria e gestionale delle imprese ai fini del loro affidamento di lavori pubblici da parte degli enti che indicono gare.
Le Soa, in questo ruolo, si sono sostituite al vecchio Albo Nazionale Costruttori nell'attestare la affidabilità e l'efficienza delle imprese di costruzione affinchè esse possano partecipare a gare pubbliche per l'affidamento di appalti.
Questo ruolo di preminenza delle Soa nell'ambito del sistema degli appalti è sentito anche in Parlamento dove tutte le disposizioni in tema di Soa e appalti sono prese allo scopo di incentivare e spingere le imprese a conseguire l'attestazione che assolve per esse un ruolo di vero e proprio lascia passare per l'esecuzione di lavori pubblici.

Dati sulle imprese attestate e da attestare

Le imprese attestate invece sono circa 13mila. Di queste circa l'8,8 (pari a 1140 imprese) hanno il certificato SOA che attesta sia la loro capacità di progettazione che quella di costruzione.
Dai grafici diffusi dall'Authority inoltre emerge che la distribuzione delle imprese attestate nell'ambito del territorio nazionale è piuttosto omogenea nel senso che vi è una sostanziale parità fra Nord e Sud. (le percentuali di imprese attestate sono Nord 41,08%, Sud 38,67%, Centro 20,25%). Si ritiene comunque che questo numero sia destinato a salire nei prossimi mesi.
In riferimento alle imprese che posseggono sia l'attestazione di progettazione che quella di costruzione (le 1140 imprese di cui sopra), si constata che questa da sola non sarà sicuramente sufficiente a determinare la capacità di operare da general contractor, essendo comunque necessario dimostrare di saper gestire tale ruolo, nuovo nel mercato italiano, nella realtà operativa.
E' da segnalare che con l'ottenimento dell'attestazione non terminano i doveri delle imprese che partecipano alle gare; queste devono infatti dimostrare ad ogni gara i requisiti generalmente richiesti. Le imprese all'atto di partecipazione all'appalto sono soggette alla verifica di cui all'articolo 2 del DPR 412/2000 per il quale non possono partecipare alle gare le imprese che si trovano in stato di fallimento o in liquidazione coatta o amministrazione controllata o di concordato preventivo o il cui titolare o direttore tecnico abbia subito una condanna penale passata in giudicato
.

Rinnovo dell'attestazione

Decorsi cinque anni (prima erano 3) da quando l'impresa ha ottenuto l'attestato è necessario procedere ad una nuova qualificazione, fermo restando che il nuovo contratto con le SOA deve essere stipulato almeno tre mesi prima che scada il vecchio.
Questo sistema prevede che l'impresa proceda alla riqualificazione esattamente come se fosse la prima non essendo consentito il rinnovo per mezzo di una verifica di alcuni parametri di ordine meramente economico.
Inoltre l'art. 15 comma 6 del DPR 34/2000 consente che le imprese rinnovino l'attestazione per estendere o aumentare la propria qualificazione anche se non sono ancora trascorsi i cinque anni (fermo restando che devono essere trascorsi almeno tre mesi dal rilascio del precedente certificato).
Laddove l'attestazione sia stata incrementata o estesa, il periodo di validità della qualificazione viene automaticamente prorogato dato che il tempo ricomincia a decorrere da quel momento.
Ci sono comunque delle variazioni che non determinano e costituiscono un rinnovo vero e proprio, nel senso che non producono effetti diretti sulle categorie, classifiche e sulla durata dell'attestazione che rimane invariata.
Queste variazioni sono per esempio quelle che determinano un cambiamento di sede, direzione tecnica, ragione, denominazione sociale ecc.
Inoltre l'art. 18 comma 4 del Dpr 34/2000 stabilisce che se l'impresa ha ottenuto la qualificazione avvalendosi dell'esperienza maturata da un direttore tecnico, se questo successivamente all'acquisizione della qualificazione viene a mancare, deve essere necessariamente sostituito con uno di analoga esperienza oppure è necessario verificare se nel frattempo l'impresa ha raggiunto il numero e il livello dei requisiti richiesti tali da consentire il mantenimento della qualificazione.
La conseguenza nel caso quest'ultimo accertamento risultasse negativo sarebbe la perdita della qualificazione ottenuta per mezzo del direttore tecnico.



Altri dati sulle Soa

Per quanto concerne il costo della qualificazione si ritiene che questo nei prossimi anni sia destinato a salire in quanto è necessario compensare alle SOA la perdita che subiscono dall'aumento degli anni di validità dell'attestato (da tre a cinque).
Infatti nel Collegato alle infrastrutture, che è stato appena approvato dall Parlamento, è stato inserito un emendamento che concede alle SOA un adeguamento delle tariffe minime e massime obbligatorie per la attività di attestazione fissate dal DPR 34/2000 per la qualificazione.
Sono molto intensi anche i controlli dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici per trovare tutte le imprese in possesso di attestazioni Soa irregolari.
In pochi mesi L'Autority ha scovato otto imprese con certificati falsi ma è stato accertato che solo tre di queste hanno commesso delle vere e proprie infrazioni, le altre sono risultate vittime di truffe messe a punto da soggetti che si dichiaravano funzionari di Soa autorizzate.
Fino ad oggi dunque le irregolarità riscontrate in questo campo sono state di due tipi; da una parte vi è il raggiro commesso da falsi funzionari Soa a danno delle imprese. Dall'altra vi è la presentazione di documenti falsi che le imprese fanno alle Soa allo scopo di ottenere l'attestazione.
La prima ipotesi si è verificata in Sicilia dove tre imprese hanno presentato false documentazioni alle SOA allo scopo di ottenere un gran numero di categorie abilitate.
In questi casi l'Autorità ha inflitto alle imprese delle sanzioni dopo aver annullato la falsa attestazione. La sanzione è stata quella di vietare a queste imprese la partecipazione alle gare al di sopra dei 150mila euro, non potendo - le imprese - per dodici mesi stipulare nuovi contratti con le Soa per fare l'attestazione.
Nella seconda ipotesi di truffa di cui sopra, le imprese non sono state protagoniste della truffa ma vittime di falsi funzionari Soa che le hanno convinte a firmare falsi contratti di attestazione.
In questo caso non sono state applicate sanzioni né alle imprese vittime della truffa né alle società Soa del cui nome i truffatori si sono serviti.
Segnaliamo comunque che i controlli da parte dall'Autorità sia nei confronti delle imprese che si vogliono attestare che nei confronti delle Soa si fanno sempre più numerose e le infrazioni che vengono riscontrate sono di vario tipo, da meramente formali sanabili senza alcuna grave conseguenza a infrazioni più serie che possono portare, per le imprese l'annullamento della attestazione e per le Soa la chiusura della attività.


Normative ] Scrivici ] Link ] Studio Global Consulting ]                                       Ovale: SGC

Copyright © 2003 Studio Global Consulting
Aggiornato il: 05 dicembre 2003                        
  webmaster: dott. Vincenzo Pezzella