RIORDINO DEI CICLI
Regolamento, recante norme in materia di curricoli della scuola di base, ai sensi dell'articolo 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.275
IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
di concerto con
IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
VISTO l'articolo 17, commi 3 e 4 , della legge 23 agosto 1988,
n.400;
VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994 n.297, concernente il testo unico delle
disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione relative alle scuole di ogni
ordine e grado, ed in particolare l'articolo 205;
VISTO l'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n.59 e successive modificazioni;
VISTA la legge 20 gennaio 1999, n.9, contenente disposizioni urgenti per
l'elevamento dell'obbligo di istruzione ed il successivo Regolamento di attuazione
dell'art.1 della citata legge approvato con D.M. n.323/1999
VISTO il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni
scolastiche, ai sensi dell'articolo 21 della Legge 15 marzo 1997 n.59, emanato con Decreto
del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, ed in particolare l'articolo 8;
VISTA la legge 10 febbraio 2000, n.30 in materia di riordino dei cicli
dell'istruzione, ed in particolare gli articoli 3 e 6;
VISTO il Regolamento, recante norme in materia di curricoli nell'autonomia delle
istituzioni scolastiche, adottato con Decreto Ministeriale n°234 del 26 giugno 2000, ai
sensi dell'articolo 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n°275;
VISTO il programma quinquennale di progressiva attuazione della Legge n°30/2000 di
riordino dei cicli scolastici, trasmesso dal Governo alle Commissioni parlamentari in data
17 novembre 2000, ai sensi dell'articolo 6 comma 1 della citata Legge n°30/2000;
CONSIDERATO che la Camera dei Deputati con risoluzione n.6-00155 del 12 dicembre
2000 e il Senato della Repubblica con risoluzione n.6-00057 del 21 dicembre 2000,
impegnano il Governo ad attuare l'ipotesi che prevede, per le prime due classi della
scuola di base, l'inizio della riforma nell'anno scolastico 2001-2002
RITENUTA la necessità dare attuazione a partire dall'anno scolastico 2001/2002
agli impegni sui tempi e le modalità di attuazione della citata Legge n°30/2000,
previsti dalle citate Risoluzioni parlamentari, con conseguente e graduale soppressione
delle disposizioni emanate in materia dal Decreto n.234/2000 per i curricoli sperimentali
e di ordinamento funzionanti nelle scuole elementari, medie ed istituti comprensivi, ai
sensi dell'articolo del citato Decreto;
CONSIDERATO che le citate Risoluzioni parlamentari prevedono che la formulazione
degli indirizzi riferiti alle singole parti del programma quinquennale di attuazione
valgono, in fase di prima attuazione come parere sulle linee e gli indirizzi di cui
all'art.8 comma 1 del Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999 n.275,
richiamato dall'articolo 6, comma 6 ultima parte della Legge n°30/2000;
VISTO il parere del Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione espresso nella
adunanza del 2001;
SENTITO il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli
atti normativi nell'adunanza generale del 2001;
VISTA la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma
dell'art.17, comma3, della citata legge 400 del 1988 (nota n. del 2001)
ADOTTA
il seguente regolamento
ART. 1
(Obiettivi generali del processo formativo)
1. Il presente Regolamento definisce, ai sensi dell'articolo 8 del
Decreto del Presidente della Repubblica dell'8 marzo 1999 n.275 il curricolo della scuola
di base, che ha la durata di sette anni.
2. Ai sensi dell'articolo 3 della Legge 10 febbraio 2000 n.30 e per le finalità di
cui al comma 1 lettera a) dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica
n.275/99 gli obiettivi generali del processo formativo della scuola di base sono i
seguenti:
3. L'allegato documento, che costituisce parte integrante del presente Regolamento, contiene le indicazioni per l'attuazione del curricolo obbligatorio da parte di ciascuna istituzione scolastica.
ART. 2
(Orario obbligatorio dei curricoli)
1. L'orario obbligatorio annuale complessivo del curricolo della
scuola di base risulta dalla somma del monte ore previsto per gli ambiti disciplinari e le
singole discipline, di cui al successivo comma 3, dalle ore settimanali di insegnamento
della religione cattolica, di cui al comma 5, e dalle 200 ore annuali della quota
obbligatoria riservata alle istituzioni scolastiche.
2. In relazione a specifiche esigenze delle famiglie, socioculturali e didattiche,
il monte ore della quota annuale obbligatoria, riservata alle istituzioni scolastiche,
può essere incrementato fino a 330 ore.
3. Ai fini di cui all'articolo 8, comma 1 lettera c) del Decreto del Presidente
della Repubblica n.275/99 il monte ore annuale degli ambiti disciplinari e delle singole
discipline è articolato negli anni come segue:
4. Ai fini del progressivo sviluppo del curricolo, le istituzioni
scolastiche possono definire tempi diversi del graduale passaggio dagli ambiti
disciplinari alle singole discipline, tenuto conto delle caratteristiche dei differenti
saperi, dell'esigenza dell'individualizzazione dell'insegnamento e della valorizzazione
delle competenze dei docenti, anche in relazione alla dimensione collegiale dell'attività
didattica.
5. In attesa della necessaria revisione di taluni punti dell'Intesa tra l'autorità
scolastica italiana e la Conferenza Episcopale Italiana per l'insegnamento della religione
cattolica nelle scuole pubbliche del 14 dicembre 1985, resa esecutiva con Decreto del
Presidente della Repubblica del 16 dicembre 1985 n.751, modificata dalla successiva Intesa
del 13 giugno 1990, resa esecutiva con Decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno
1990 n.202 e della revisione dei curricoli per l'insegnamento della religione cattolica
nella scuola di base, a norma del punto 1.2 della suddetta Intesa, all'insegnamento della
religione cattolica nella scuola di base sono assegnate per i primi cinque anni due ore
settimanali e per gli ultimi due anni un'ora settimanale. Fino all'elaborazione dei
curricoli sopra citati le istituzioni scolastiche potranno adottare i programmi di
insegnamento sperimentati negli anni scolastici 1998-1999 e 1999-2000, in base alla
C.M.n.415 del 14 ottobre 1998.
ART. 3
(Obiettivi specifici di apprendimento)
1. Le istituzioni scolastiche perseguono gli obiettivi specifici di
apprendimento relativi alle competenze degli alunni definiti nell'allegato Documento.
2. Il perseguimento dei suddetti obiettivi si realizza attraverso percorsi di
studio e di apprendimento che l'istituzione scolastica adotta nella propria autonomia,
sulla base anche dei contenuti riportati nell'allegato Documento.
3. Le istituzioni scolastiche definiscono le discipline costituenti la quota
obbligatoria loro riservata in applicazione del presente decreto, garantendo il carattere
unitario del sistema d'istruzione e valorizzando il pluralismo culturale e territoriale.
ART. 4
(Limite della flessibilità di compensazione)
1. La flessibilità temporale per realizzare compensazione fra discipline della quota nazionale del curricolo è fissata nel limite di trentatre ore annuali.
ART. 5
(Curricolo obbligatorio delle scuole)
1. Ciascuna istituzione scolastica determina nel Piano dell'Offerta Formativa il proprio curricolo obbligatorio, nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 8 del Decreto del Presidente della Repubblica n.275/99 commi 2-3-4-5-e 6 e sulla base di quanto previsto dal presente regolamento e dall'allegato documento.
ART. 6
(Valutazione degli alunni)
1. La valutazione degli alunni si svolge con particolare
riferimento agli obiettivi specifici di apprendimento relativi alle competenze, secondo i
criteri riportati nell'allegato documento.
2. Il curricolo della scuola di base si conclude con un esame di stato dal quale
emerge anche una indicazione orientativa e non vincolante per il proseguimento degli
studi.
ART. 7
(Standard relativi alla qualità del servizio)
1. Gli standard di qualità del servizio delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 8, comma 1 lettera f) del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.275, sono periodicamente definiti dall'Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema di Istruzione , in attuazione della annuale Direttiva ministeriale, prevista dall'articolo 1 comma 1 del decreto legislativo del 20 luglio 1999 n.258.
ART. 8
(Organizzazione dei percorsi formativi per gli adulti)1. Con separato
provvedimento, dopo la definizione dei curricoli della scuola secondaria, sono stabiliti i
criteri generali per l'organizzazione dei percorsi formativi per gli adulti da attuare nel
sistema integrato di Istruzione, formazione, lavoro , previsti dall'articolo 8 comma 1
lettera h) del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.275.
ART. 9
(Scuola dell'infanzia)
1. Al fine di assicurare la continuità del curricolo, la scuola di
base si raccorda con la scuola dell'infanzia, di durata triennale, che costituisce parte
integrante del sistema educativo nazionale d'istruzione.
2. A partire dall'anno scolastico 2001-2002 e fino alla completa revisione degli
Orientamenti della scuola materna, in attuazione dell'articolo 8 del Decreto del
Presidente della Repubblica n.275 dell'8 marzo 1999, le istituzioni scolastiche
definiscono, nell'ambito del piano dell'offerta formativa, il curricolo per gli alunni
della scuola dell'infanzia, sulla base degli obiettivi generali di cui all'art.2 della
legge n.30/2000, degli Orientamenti delle attività educative, adottati con decreto del
Ministro della Pubblica Istruzione 3 giugno 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n.138 del 15 giugno 1991 e delle indicazioni contenute nell'allegato documento.
ART. 10
(Disposizioni di prima applicazione)
1. I curricoli della scuola di base entrano in vigore a partire dall'anno scolastico 2001-2002 per le prime due classi e si attuano nelle scuole elementari, nelle scuole medie e negli istituti comprensivi fino all'adozione dei regolamenti di attuazione di cui all'articolo 6 comma 6 della citata Legge 10 febbraio 2000, n°30.
ART. 11
(Disposizioni transitorie)
1. A partire dall'anno scolastico.2001-2002 e fino all'anno
scolastico 2006-2007 gli alunni che frequentano le classi successive alle prime due, salvo
quanto previsto dal successivo comma 2, continuano a seguire i programmi didattici per la
scuola primaria approvati con il Decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1985
n.104 ed i programmi per la scuola media approvati con Decreto 9 febbraio 1979.
2. Le scuole elementari, le scuole medie e gli istituti comprensivi possono,
nell'esercizio dei poteri di autonomia attribuiti dal citato Decreto del Presidente della
Repubblica n.275/99, riorganizzare i propri percorsi didattici secondo modalità fondate
su obiettivi specifici di apprendimento relativi alle competenze degli alunni. In tal caso
può essere consentito in sede di scrutinio a singoli o a gruppi di alunni il passaggio
anticipato alla classe successiva a quella di ammissione, secondo le modalità attuative
previste dall'annuale ordinanza per lo svolgimento degli scrutini. Resta fermo l'obbligo
di sostenere l'esame di licenza media.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta
ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Il Ministro del Tesoro, del Bilancio della Programmazione Economica
Il Ministro della Pubblica Istruzione