CONTRATTO 1994 - 1997

Gli articoli del contratto 1994/97 disapplicati nella sequenza contrattuale con l'Aran sono evidenziati nel testo che segue.
In particolare in questa parte sono stati disapplicati i seguenti articoli:

- artt.36 e 37 (valutazione e mobilità dei capi di istituto)


Parte prima - Disposizioni generali

Art. 1 - Campo di applicazione

  1. Il presente contratto collettivo nazionale si applica a tutto il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato dipendente dalla amministrazione scolastica ed appartenente al comparto di cui all'art. 9 del D.P.C.M. 30 dicembre 1993, n. 593.
    Il personale del comparto si articola nelle seguenti aree professionali:
    1. area dei servizi generali, tecnici e amministrativi;
    2. area della funzione docente;
    3. area della specifica dirigenza scolastica.
  2. Con successivo accordo di cui all'art. 79, le norme del presente contratto saranno raccordate con le disposizioni dello Statuto speciale della regione Trentino Alto Adige in materia di ordinamento scolastico delle province autonome di Trento e Bolzano e delle relative norme di attuazione.
  3. Con successivo accordo da stipularsi entro 60 giorni dalla sottoscrizione del presente CCNL saranno disciplinate:
    1. le specificazioni e le modalità applicative della normativa di cui al presente CCNL al personale educativo dipendente dalle istituzioni educative, con riferimento alle funzioni, alle attività di servizio, all'orario di lavoro, alla formazione ed aggiornamento, alla mobilità professionale e territoriale, al rapporto di lavoro a tempo parziale e a tempo determinato.
    2. le specificazioni e le modalità applicative del presente CCNL ai capi d'istituto e al personale docente e ATA in servizio nelle istituzioni scolastiche italiane all'estero in relazione alle particolari esigenze organizzative di queste.
  4. Nel testo del presente contratto, il riferimento al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni è riportato come D.Lgs. n.29 del 1993; il riferimento al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 è riportato come D.Lgs. n. 297 del 1994; il riferimento al decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 209 è riportato come D.P.R. 209 del 1987; il riferimento al decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 399 è riportato come D.P.R. n. 399 del 1988.

Art. 2 - Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto

  1. Il presente contratto concerne il periodo 1 gennaio 1994 - 31 dicembre 1997 per la parte normativa ed è valido dall'1 gennaio 1994 fino al 31 dicembre 1995 per la parte economica.
  2. Gli effetti giuridici decorrono dalla data di stipulazione, salvo diversa prescrizione del presente contratto. La stipulazione si intende avvenuta al momento della sottoscrizione del contratto da parte dei soggetti negoziali a seguito del perfezionamento delle procedure di cui all' art. 51, commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 29 del 1993.
  3. Gli istituti a contenuto economico e normativo con carattere vincolato ed automatico sono applicati dalle amministrazioni destinatarie del presente contratto entro 30 gg dalla data di stipulazione di cui al comma 2.
  4. Il presente contratto, alla scadenza, si rinnova tacitamente di anno in anno qualora non ne sia data disdetta da una delle parti con lettera raccomandata, almeno tre mesi prima di ogni singola scadenza. In caso di disdetta, le disposizioni contrattuali rimangono in vigore fino a quando non siano sostituite dal successivo contratto collettivo.
  5. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza della parte economica del presente contratto, ai dipendenti del comparto sarà corrisposta la relativa indennità, secondo le scadenze previste dall'accordo sul costo del lavoro del 23 luglio 1993.
    Per l' erogazione di detta indennità si applica la procedura dell'art. 52, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 29 del 1993.
  6. In sede di rinnovo biennale per la parte economica ulteriore punto di riferimento del negoziato sarà costituito dalla comparazione tra l'inflazione programmata e quella effettiva intervenuta nel precedente biennio, secondo quanto previsto dall'accordo tra Governo e parti sociali del 23 luglio 1993.

Sistema delle relazioni sindacali - Disposizioni generali

Art. 3 - Obiettivi e strumenti

  1. Il sistema delle relazioni sindacali, nel rispetto della distinzione dei ruoli e delle responsabilità dell' amministrazione scolastica e dei sindacati, è strutturato in modo coerente con l'obiettivo di contemperare l'interesse degli addetti al miglioramento delle condizioni di lavoro e allo sviluppo professionale con l'esigenza di incrementare e qualificare le prestazioni rese dal servizio scolastico.
  2. La condivisione dell'obiettivo predetto comporta la necessità di un sistema di relazioni sindacali stabile, basato sulla contrattazione collettiva, sulla partecipazione e sulla consultazione nei casi e nelle forme previste, improntato alla correttezza e trasparenza dei comportamenti delle parti, orientato alla prevenzione dei conflitti, anche mediante apposite procedure bilaterali - sempre nel rispetto, in caso di conflitto, della garanzia dei servizi essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146, - in grado di favorire la collaborazione tra le parti per il perseguimento delle finalità individuate dalle leggi, dai contratti collettivi e dai protocolli tra Governo e parti sociali.
  3. In coerenza con i commi 1 e 2, il sistema di relazioni sindacali si articola nei seguenti modelli relazionali:
    1. contrattazione collettiva; si svolge a livello nazionale ed a livello decentrato sulle materie, con i tempi e le procedure indicate rispettivamente dagli artt. 2 e 4 del presente contratto, secondo le disposizioni del D.Lgs n. 29 del 1993. La piena e corretta applicazione dei contratti collettivi nazionali e decentrati è garantita dalle parti anche mediante le procedure di risoluzione delle controversie interpretative previste dall'art. 17. In coerenza con il carattere privatistico della contrattazione, essa si svolge in conformità alle convenienze e ai distinti ruoli delle parti;
    2. esame; si svolge nelle materie per le quali la legge ed il presente contratto collettivo lo prevedono, a norma dell'art. 10 del D.Lgs. n. 29 del 1993 e dell'art. 8 e 9 del presente contratto, previa informazione ai soggetti sindacali di cui all'art. 6. In appositi incontri le parti confrontano i rispettivi punti di vista secondo le procedure indicate nell'art. 8;
    3. consultazione; si svolge sulle materie per le quali la legge o il presente contratto la prevedono. In tali casi l'amministrazione, previa adeguata informazione, acquisisce il parere dei soggetti sindacali;
    4. informazione; allo scopo di rendere più trasparente e costruttivo il confronto tra le parti a tutti i livelli del sistema delle relazioni sindacali, l' amministrazione scolastica informa i soggetti sindacali, quando lo richieda la legge o il presente contratto. L'informazione è fornita con la forma scritta ed in tempo utile, anche mediante l'utilizzo di supporti magnetici.
    5. conciliazione, mediazione dei conflitti e risoluzione delle controversie interpretative; procedure finalizzate al raffreddamento dei conflitti medesimi secondo le disposizioni di cui agli artt. 16 e 17.

Art. 4 - Tempi e procedure per la stipulazione o il rinnovo del contratto collettivo decentrato

  1. Le piattaforme per il rinnovo dei contratti collettivi decentrati sono presentate almeno un mese prima della scadenza del precedente contratto per la trattativa decentrata a livello nazionale e almeno quindici giorni prima per quella a livello periferico.
  2. Durante i suddetti periodi e per il mese successivo alla scadenza dei contratti decentrati, le parti non assumono iniziative unilaterali né procedono ad azioni dirette.
  3. L' Amministrazione della Pubblica Istruzione provvede a costituire la delegazione di parte pubblica abilitata alla trattativa entro 30 giorni dalla data di stipulazione del presente contratto, ai sensi dell'art. 2, comma 2, ed a convocare la delegazione sindacale di cui all'art. 6 per l'avvio del negoziato, entro 15 giorni dalla presentazione delle piattaforme.
  4. La contrattazione decentrata deve riferirsi solo agli istituti contrattuali rimessi a tale livello.
  5. Il contratto decentrato si attua entro trenta giorni dalla stipulazione, che si intende avvenuta con la sottoscrizione, al termine del perfezionamento delle procedure previste dall'articolo 51, terzo comma, del D.Lgs. n. 29 del 1993. I contratti decentrati devono contenere apposite clausole circa tempi, modalità e procedure di verifica della loro attuazione. Essi conservano la loro efficacia fino alla stipulazione dei successivi contratti.

Art. 5 - Livelli di contrattazione, materie e limiti della contrattazione decentrata

  1. Il sistema di contrattazione collettiva è strutturato su due livelli:
  1. La contrattazione decentrata riguarda le materie e gli istituti di cui ai commi 4 e 5 secondo le clausole di rinvio del presente articolo ed in conformità ai criteri e procedure indicate nell' art. 4.
  2. Qualora nella contrattazione decentrata sia necessario ripartire le materie demandate a tale livello devono essere evitate sovrapposizioni o frammentazioni nelle materie stesse e deve essere garantito il rispetto delle disponibilità economiche fissate a livello nazionale.
  3. La contrattazione decentrata si svolge in sede nazionale di Amministrazione della Pubblica istruzione nell'ambito degli obiettivi e dei programmi definiti ai sensi dell' art. 3, comma 1 del D.Lgs. n. 29 del 1993, sulle seguenti materie:
  1. Presso ciascun ufficio scolastico periferico, fermo restando quanto previsto dal D.Lgs. n. 29 del 1993, la trattativa decentrata si svolge sulle seguenti materie:
  1. I contratti decentrati non possono comportare né direttamente, né indirettamente, oneri aggiuntivi rispetto a quelli previsti dal presente contratto, anche a carico di esercizi successivi, e conservano la loro efficacia sino alla stipulazione dei successivi contratti.

Art. 6 - Composizione delle delegazioni

  1. Ai sensi dell'art. 45, comma 8 del D.Lgs. n. 29 del 1993, la delegazione trattante in sede decentrata è costituita:
  1. L'amministrazione scolastica può avvalersi, nella contrattazione collettiva decentrata, della attività di rappresentanza e di assistenza dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (A.RA.N.), alle cui direttive è tenuta in ogni caso a conformarsi, ai sensi dell'art. 50, comma 7 del D. Lgs n. 29 del 1993.

Art. 7 - Informazione

  1. L'amministrazione scolastica, nell'ambito della propria autonomia e delle proprie distinte responsabilità, fornisce informazioni ai soggetti sindacali di cui all'articolo precedente sulle misure inerenti la gestione del rapporto di lavoro.
  2. Nelle seguenti materie, individuate dal D.Lgs. n. 29 del 1993 e dal presente contratto, l'amministrazione fornisce un'informazione preventiva, consegnando tempestivamente la documentazione necessaria:
    1. criteri per la determinazione e la distribuzione dei carichi di lavoro per il personale ATA;
    2. criteri generali per la razionalizzazione della rete scolastica;
    3. criteri per la definizione e la distribuzione degli organici di tutto il personale , anche con riferimento a quanto previsto, per il personale ATA, dall' art. 31, comma 1, lettera c), del D.Lgs. n. 29 del 1993;
    4. strumenti e metodologie per la valutazione della produttività ed efficacia qualitativa del sistema scolastico, con riferimento a quanto previsto dall' art. 603 del D.Lgs. n. 297 del 1994;
    5. criteri e modalità organizzative per l' assunzione del personale a tempo determinato e indeterminato;
    6. documenti di previsione di bilancio relativi alle spese per il personale;
    7. interventi di progettazione di nuovi sistemi informativi o di modifica dei sistemi preesistenti concernenti i servizi amministrativi e di supporto dell'attività scolastica.
    8. programmi e progetti di intervento anche a carattere interistituzionale per la qualificazione dell' offerta formativa.
  3. Nelle seguenti materie l'informazione è successiva ed ha per oggetto gli atti di gestione adottati e i relativi risultati, riguardanti:
  1. Analoghi incontri sono effettuati presso ciascun ufficio scolastico periferico per assicurare una adeguata informazione sulle materie di cui ai commi precedenti.
  2. Il sistema informativo deve assicurare una adeguata tutela della riservatezza della sfera personale degli addetti.

Art. 8 - Esame

  1. Ciascuno dei soggetti di cui all'articolo 6, ricevuta l'informazione, ai sensi dell'art. 7, può chiedere, in forma scritta, un incontro, al rispettivo livello di contrattazione, per l'esame in particolare delle seguenti materie, ai sensi dell' articolo 10 del D.Lgs. n. 29 del 1993 :
    1. articolazione degli orari per il personale ATA;
    2. criteri per la determinazione e la distribuzione dei carichi di lavoro per il personale ATA;
    3. criteri per la definizione e la distribuzione degli organici di tutto il personale , anche con riferimento a quanto previsto, per il personale ATA, dall' art. 31, comma 1, lettera c), del D.Lgs. n. 29 del 1993;
    4. strumenti e metodologie per la valutazione della produttività ed efficacia qualitativa del sistema scolastico, con riferimento a quanto previsto dall' art. 603 del D.Lgs. n. 297 del 1994.

    Sono inoltre oggetto di consultazione, ai sensi dell' art. 3, comma 3, lett. c) del presente contratto, i criteri e le modalità organizzative per l' assunzione del personale a tempo determinato e indeterminato.

  2. Della richiesta di esame è data notizia alle altre organizzazioni sindacali di cui all' art. 6 del presente contratto.
  3. L'esame si svolge in appositi incontri, che iniziano, di norma, entro 5 giorni dalla data di ricezione della richiesta; durante il periodo di durata dell'esame le parti si adeguano, nei loro comportamenti, ai principi di responsabilità, correttezza e trasparenza.
  4. L'esame si conclude nel termine tassativo di giorni quindici dalla ricezione dell'informazione ovvero entro un termine più breve per oggettivi motivi di urgenza.
  5. Dell'esito dell'esame è redatto verbale dal quale risultino le posizioni delle parti nelle materie oggetto dell'esame. Resta ferma l'autonoma determinazione definitiva e la responsabilità dei dirigenti nelle stesse materie.
  6. Durante il periodo in cui si svolge l'esame gli organi dell' amministrazione scolastica non adottano provvedimenti unilaterali nelle materie oggetto dell'esame e le organizzazioni sindacali che vi partecipano non assumono sulle stesse iniziative conflittuali.

Art. 9 - Relazioni a livello di istituzione scolastica

  1. A livello di ogni istituzione scolastica, in coerenza con le prospettive di decentramento e di autonomia, nel rispetto delle competenze del capo di istituto e degli organi collegiali, sono attuate le modalità d'informazione e di esame previste dal presente articolo.
  2. Il capo di istituto fornisce ai soggetti sindacali di cui all'art. 14 un'informazione preventiva, consegnando l'eventuale documentazione sulle seguenti materie:
    1. modalità relative all'utilizzazione e all'articolazione dell'orario del personale ATA e del personale educativo, nel rispetto di quanto previsto dalla contrattazione decentrata provinciale, nonché i criteri per l'individuazione del personale A.T.A. ed educativo da utilizzare nelle attività retribuite con il fondo di istituto.
    2. modalità di applicazione dei criteri in materia di diritti sindacali, definiti in contrattazione decentrata a livello provinciale;
    3. attuazione delle normative relative all'igiene, alla sicurezza e prevenzione dell'ambiente scolastico, comprese le misure relative all'abbattimento delle barriere architettoniche per facilitare l'accesso dei disabili;
    4. utilizzazione dei servizi sociali;
  3. Sulle seguenti materie l'informazione è successiva:
    1. proposte di formazione delle classi e di determinazione degli organici della scuola;
    2. attuazione dei progetti ed attività retribuiti con il fondo d'istituto o con altre risorse derivanti da convenzioni ed accordi;
    3. nominativi del personale da utilizzare nei progetti ed attività retribuiti con il fondo di istituto;
    4. criteri di individuazione e modalità di utilizzazione del personale in progetti derivanti da specifiche disposizioni legislative, nonché da accordi di programma, convenzioni, intese, stipulate dalla singola istituzione scolastica o dall'Amministrazione scolastica periferica con altri enti e istituzioni;
    5. applicazione dei criteri, definiti in contrattazione decentrata a livello provinciale, per la fruizione dei permessi retribuiti per l'aggiornamento.

    L'informazione viene fornita in appositi incontri da concordare tra le parti.

  4. Ricevute le informazioni di cui al comma 2, lett. a) e c), ciascuno dei soggetti sindacali di cui all'art.6 può chiedere un esame dell'argomento oggetto di informazione. Il capo di istituto informa della richiesta ricevuta i soggetti sindacali presenti nella scuola e procede, entro tre giorni dalla richiesta, a convocare un apposito incontro, per l'esame che dovrà concludersi con la verbalizzazione delle relative posizioni entro i 5 giorni successivi alla ricezione delle informazioni. Per la materia di cui alla lett. c) del precedente comma 2, l'esame previsto dal presente comma si effettua fino alla definizione contrattuale delle modalità di attuazione del D.Lgs. n. 626 del 1994, per la relativa intesa.
  5. Durante il periodo in cui si svolge l'esame il capo di istituto non adotta provvedimenti unilaterali nelle materie oggetto di esame e i soggetti sindacali che vi partecipano non assumono sulle stesse iniziative conflittuali.
  6. Concluso l'esame, è fatta salva l'autonoma determinazione del capo di istituto.
  7. Le modalità di cui al comma 2 , lett. b) sono verificate in un apposito incontro con le organizzazioni sindacali.

Art. 10 - Pari opportunità

  1. Al fine di consentire una reale parità uomini-donne, è istituito, presso il Ministero della Pubblica Istruzione, con la presenza delle organizzazioni sindacali e con la partecipazione delle associazioni professionali, il Comitato per le pari opportunità, con il compito di proporre misure adatte a creare effettive condizioni di pari opportunità, secondo i principi definiti dalla legge 10 aprile 1991, n.125, con particolare riferimento all'art.1.
  2. Il Ministro assicura, mediante specifica disciplina, le condizioni e gli strumenti idonei al funzionamento del Comitato pari opportunità nazionale.
  3. Il Comitato propone piani pluriennali per l'attuazione delle pari opportunità in campo formativo con particolare riferimento alla formazione mirata del personale, ai progetti per l'orientamento scolastico, alla riformulazione dei contenuti d'insegnamento.
  4. Il Comitato relaziona almeno una volta l'anno, sulle condizioni oggettive in cui si trovano le lavoratrici rispetto allo sviluppo professionale, alla loro partecipazione ai corsi di formazione e di aggiornamento, e alla promozione di misure idonee a tutelarne la salute in relazione alla peculiarità psicofisiche e alla prevedibilità di rischi specifici per le donne con particolare attenzione alle situazioni di lavoro che possono rappresentare rischi per la salute riproduttiva.
  5. A livello di Amministrazione scolastica provinciale, su richiesta delle organizzazioni sindacali abilitate alla contrattazione decentrata, possono essere costituiti appositi comitati, entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente contratto, con composizione e compiti analoghi a quello nazionale e dei quali deve essere assicurato il funzionamento da parte dei Provveditori agli Studi, senza oneri per l'Amministrazione.
  6. In sede di contrattazione decentrata, a livello nazionale e territoriale, tenendo conto delle proposte formulate dal Comitato per le pari opportunità, anche ai fini delle azioni positive di cui alla legge 10 aprile 1991, n.125, saranno concordati interventi utili a promuovere:
  1. Gli effetti delle iniziative assunte dall'amministrazione scolastica a seguito degli accordi decentrati di cui al presente comma formeranno oggetto di valutazione nella relazione annuale del comitati di cui all'art. 33, comma 2, del D.P.R. 8 maggio 1987, n. 267.

Art. 11 - Consultazione

1. Gli organi dell' Amministrazione scolastica, con le modalità previste dall'art.3, comma 3, lett. c) , procedono alla consultazione:


Art. 12 - Forme di partecipazione

  1. Presso il Ministero della Pubblica Istruzione e presso ciascun Ufficio scolastico periferico sarà costituito un Osservatorio di rappresentanti dell' Amministrazione e delle organizzazioni sindacali abilitate alla contrattazione decentrata, che esaminerà almeno due volte l'anno le linee essenziali di indirizzo in materia di gestione dell' amministrazione scolastica, con particolare riguardo alle seguenti materie:
  1. La composizione degli organismi di cui al comma 1, che non hanno natura negoziale, è di norma paritetica.

Sistema delle relazioni sindacali - Diritti sindacali

Art. 13 - Assemblee

  1. Il personale del comparto scuola con rapporto di lavoro a tempo determinato e indeterminato ha diritto a partecipare, durante l'orario di lavoro, ad assemblee sindacali in locali scolastici concordati con i capi d'istituto o in altra sede, senza decurtazione della retribuzione, per 10 ore pro capite per anno scolastico. L'ordine del giorno delle assemblee deve riguardare materie d'interesse sindacale e del lavoro.
  2. Per il personale docente, in ciascuna scuola o istituto può essere tenuta di norma un'assemblea al mese, e comunque non più di due.
  3. Le assemblee sono indette singolarmente o congiuntamente da:
  1. Le assemblee coincidenti con l'orario di lezione si svolgono all'inizio o, di norma, al termine delle attività didattiche giornaliere di ogni scuola interessata all'assemblea. Le assemblee del personale direttivo ed ATA possono svolgersi in orario non coincidente con quello delle assemblee del personale docente, comprese le ore intermedie del servizio scolastico.
  2. Nei Conservatori di musica, nelle Accademie e - limitatamente al personale educativo - negli Istituti di educazione, le assemblee possono svolgersi in orario diverso da quello previsto al comma 4, secondo modalità stabilite con le procedure di cui all'art. 9 e con il vincolo di osservanza del minor disagio possibile per gli alunni.
  3. Ciascuna assemblea può avere una durata massima di 2 ore se si svolge a livello di singola istituzione scolastica; la durata massima delle assemblee dei capi di istituto e delle assemblee territoriali è definita in sede di contrattazione decentrata provinciale, in modo da tener conto dei tempi necessari per il raggiungimento della sede di assemblea e sempre nei limiti di cui al comma 1 del presente articolo.
  4. La convocazione dell'assemblea, la durata, la sede e l'eventuale partecipazione di dirigenti sindacali esterni sono rese note dai soggetti sindacali promotori almeno 6 giorni prima, con comunicazione scritta, fonogramma o fax, ai capi d'istituto delle scuole interessate all'assemblea o, per le assemblee dei capi di istituto, al Provveditore agli studi. La comunicazione deve essere affissa, nello stesso giorno in cui è pervenuta, all'albo del Provveditorato agli studi e in quello dell'istituzione scolastica o educativa interessata. Alla comunicazione va unito l'ordine del giorno.
    Nel termine delle successive quarantotto ore, altri organismi sindacali, purché ne abbiano diritto, possono presentare richiesta di assemblea per la stessa data e la stessa ora concordando una unica assemblea congiunta o - nei limiti consentiti dalla disponibilità di locali - assemblee separate. La comunicazione definitiva relativa all'assemblea - o alle assemblee - di cui al presente comma va affissa all'albo dell'istituzione prescelta entro il suddetto termine di quarantotto ore. In tal caso, per il personale docente, l'assemblea si considera unica ai fini di cui al comma 2.
  5. Contestualmente all'affissione all'albo il capo d'istituto o il Provveditore agli studi ne faranno oggetto di avviso, mediante circolare interna, al personale interessato all'assemblea al fine di raccogliere la dichiarazione individuale di partecipazione espressa in forma scritta del personale in servizio nell'orario dell'assemblea. Tale dichiarazione fa fede ai fini del computo del monte ore individuale ed è irrevocabile.
  6. Il capo d'istituto:
    1. per le assemblee in cui è coinvolto anche il personale docente, sospende le attività didattiche delle sole classi o sezioni di scuola materna i cui docenti hanno dichiarato di partecipare all'assemblea, avvertendo le famiglie interessate e disponendo gli eventuali adattamenti di orario, per le sole ore coincidenti con quelle dell'assemblea, del personale che presta regolare servizio;
    2. per le assemblee in cui è coinvolto anche il personale ATA, se la partecipazione è totale, stabilirà, d'intesa con i soggetti sindacali di cui all'art. 14 la quota e i nominativi del personale tenuto ad assicurare i servizi essenziali relativi alla vigilanza degli ingressi alla scuola, al centralino, ad altre attività indifferibili coincidenti con l'assemblea sindacale.
  7. Non possono essere svolte assemblee sindacali in ore concomitanti con lo svolgimento degli esami e degli scrutini finali.
  8. Per il personale docente, quanto previsto dai commi 1, 3, 5 e 8 si applica anche nel caso di assemblee indette in orario di servizio per attività funzionali all'insegnamento.
  9. Per le riunioni di scuola e territoriali indette al di fuori dell'orario di servizio del personale si applicano i commi 3 e 7 del presente articolo, fermo restando l'obbligo da parte dei soggetti sindacali di concordare con i capi d'istituto l'uso dei locali e la tempestiva affissione all'albo da parte del capo d'istituto e del Provveditore agli studi della comunicazione riguardante l'assemblea.

Art. 14 - Rappresentanze sindacali nei luoghi di lavoro

  1. Le forme di rappresentanza sindacale nei luoghi di lavoro, ferma restando l'applicazione dell'art. 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300, sono:
    1. le rappresentanze sindacali unitarie (R.S.U.) previste dai protocolli di intesa A.RA.N - Confederazioni sindacali del 20 aprile , 14 e 16 giugno e 22 settembre 1994, secondo quanto verrà previsto dallo stipulando protocollo d'intesa A.RA.N - Organizzazioni sindacali relativo al comparto scuola;
    2. i rappresentanti e le rappresentanze sindacali delle organizzazioni che non abbiano sottoscritto o non aderiscano ai protocolli di cui alla lettera a) e che posseggano il requisito della rappresentatività ai sensi del precedente art.6, comma 1.

Art. 15 - Diritti e libertà sindacali

  1. Le libertà sindacali sono disciplinate dagli artt. 54 e 55 del D.Lgs. n. 29 del 1993, e successive modificazioni, dalla legge 20 maggio 1970, n. 300, ivi richiamata, e dalle disposizioni del presente contratto, nel rispetto dell'art. 3, comma 31, della legge 24 dicembre 1993, n.537, del D.P.C.M. 27 ottobre 1994, n. 770 e dei relativi provvedimenti di attuazione.
  2. In particolare continuano a trovare applicazione gli artt. 24, 25, 26 - per i capi di istituto e per il personale docente -, 27, 28 e 29 del D.P.R. n. 209 del 1987.
  3. L' Amministrazione è tenuta ad operare le trattenute per contributo sindacale previste dalle deleghe rilasciate dai singoli associati ed a versare gli importi corrispondenti alle Organizzazioni Sindacali destinatarie, secondo le indicazioni fornite dalle Organizzazioni medesime. Conservano validità le deleghe sindacali rilasciate da data anteriore a quella di applicazione del presente CCNL ed in atto alla stessa data.
  4. Le trattenute per scioperi brevi restano disciplinate dall'art. 595 del D.Lgs. n. 297 del 1994, commi 1 e 2.
  5. Al fine di consentire l'effettivo espletamento dell'attività sindacale da parte di soggetti di cui ai commi 1, 2, e 3 dell'art. 3 del DPCM n. 770 del 1994, per i fini previsti dagli stessi commi, il Ministero della Pubblica Istruzione, sentite le OO.SS. di comparto aventi titolo ai permessi sindacali, definisce il riparto dei permessi medesimi, per ciascuna provincia e le modalità di utilizzo a livello di ciascuna scuola o a livello territoriale, dopo aver individuato una quota non inferiore al 15% per la partecipazione alle attività sindacali di livello nazionale.
  6. In attuazione di quanto previsto al comma precedente, il Provveditore agli Studi definisce, sulla base delle indicazioni delle organizzazioni sindacali aventi titolo, criteri e modalità per il riparto e l'assegnazione a livello di ciascun istituto, scuola o istituzione scolastica del monte ore disponibili per la fruizione dei permessi sindacali, tenendo conto dei principi di cui all'art. 3, comma 10, secondo periodo del DPCM n. 770 del 1994.
  7. Le parti daranno luogo ad appositi incontri per valutare le implicazioni della disciplina dei distacchi e permessi sindacali di cui al DPCM n. 770 del 1994 sul sistema delle relazioni sindacali regolate dal presente accordo.

Sistema delle relazioni sindacali - Procedure di raffreddamento dei conflitti

Art. 16 - Procedure per la conciliazione

  1. In caso di controversia su una delle materie di cui all'art. 9, ciascuno dei soggetti sindacali intervenuti in sede di esame può richiedere al Provveditore agli studi la convocazione delle parti per favorire la soluzione della controversia. La richiesta deve essere formulata in forma scritta e deve contenere una sintetica descrizione dei fatti.
  2. Alla procedura di conciliazione partecipano i rappresentanti delle organizzazioni sindacali abilitate alla contrattazione decentrata.
  3. Le parti vengono convocate entro 5 giorni dalla richiesta: il tentativo di conciliazione deve concludersi entro 15 giorni dalla convocazione delle parti.
  4. Le parti di cui all'art.14 e le organizzazioni sindacali territoriali non intraprenderanno alcuna iniziativa sindacale prima che si sia concluso il tentativo di conciliazione.

Art. 17 - Interpretazione autentica dei contratti.

  1. In attuazione dell'art. 53, del D.Lgs n. 29 del 1993, quando insorgano controversie sull'interpretazione dei contratti collettivi, le parti che li hanno sottoscritti si incontrano, entro 30 giorni dalla richiesta di cui al successivo comma 2, per definire consensualmente il significato della clausola controversa.
  2. Al fine di cui al comma 1 la parte interessata invia all'altra apposita richiesta scritta con lettera raccomandata . La richiesta deve contenere una sintetica descrizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si basa; essa deve comunque far riferimento a problemi interpretativi ed applicativi di rilevanza generale.
  3. L'eventuale accordo, stipulato con le procedure di cui all'articolo 51 del D.Lgs. n. 29 del 1993, sostituisce la clausola controversa sin dall'inizio della vigenza del contratto collettivo nazionale.
  4. Con le medesime modalità si procede, tra le parti che li hanno sottoscritti, quando insorgano controversie sull'interpretazione dei contratti decentrati. L'eventuale accordo, stipulato con le procedure di cui all'articolo 51, comma 3, del D.Lgs n. 29 del 1993, sostituisce la clausola controversa sin dall'inizio della vigenza del contratto decentrato.
  5. Gli accordi di interpretazione autentica di cui ai precedenti commi producono gli effetti previsti dall'art. 53, comma 2, del D.Lgs n. 29 del 1993.

Rapporto di lavoro - Norme comuni (parte prima)

Art. 18 - Contratto individuale di lavoro

  1. I rapporti individuali di lavoro a tempo indeterminato o determinato dei capi di istituto e del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico, ausiliario degli istituti e scuole statali di ogni ordine e grado, di cui all'articolo 1, comma 2 del D.Lgs. n. 29 del 1993 e all'art. 9 del D.P.C.M. 30 dicembre 1993, n. 593, sono costituiti e regolati da contratti individuali, nel rispetto delle disposizioni di legge, della normativa comunitaria e del presente contratto collettivo nazionale.
  2. Nel contratto di lavoro individuale, per il quale è richiesta la forma scritta, sono, comunque, indicati:
  1. Il contratto individuale specifica le cause che costituiscono le condizioni risolutive del contratto di lavoro. Il contratto di lavoro individuale specifica, altresì, che il rapporto di lavoro è regolato dalla disciplina del contratto collettivo di lavoro nel tempo applicabile anche per le cause che costituiscono le condizioni risolutive del contratto di lavoro. E' causa di risoluzione del contratto l'annullamento della procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto.
  2. L'assunzione può avvenire con rapporto di lavoro a tempo pieno o a tempo parziale. In quest'ultimo caso, il contratto individuale di cui al comma 1 indica anche l'articolazione dell'orario di lavoro.
  3. L'Amministrazione, all' atto della stipulazione del contratto di lavoro individuale ai fini dell'assunzione a tempo indeterminato, invita il destinatario a presentare entro 30 giorni la documentazione prescritta dalle disposizioni vigenti in materia, indicata nel bando di concorso o nelle ordinanze relative alla disciplina concernente il reclutamento del personale scolastico. Nello stesso termine il destinatario , sotto la sua responsabilità, deve dichiarare, salvo quanto previsto dagli artt. 46 e 52, di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall'art. 58 del D.Lgs. n. 29 del 1993 o dall' art. 508 del D.Lgs. n. 297 del 1994. In caso contrario, unitamente ai documenti, deve essere espressamente presentata la dichiarazione di opzione per la nuova amministrazione o per il nuovo rapporto di lavoro.
  4. Quanto previsto dal comma precedente si applica anche alle assunzioni a tempo determinato; in tali casi fino al successivo aggiornamento della graduatoria di cui all'art. 522 e all'art. 581 del D. Lgs. n. 297 del 1994, la documentazione prescritta deve essere presentata, nell'ambito della medesima provincia, solo in occasione del primo contratto stipulato.
  5. La mancata presentazione della documentazione di cui ai commi 5 e 6 nei termini e con le modalità prescritte comporta la mancata stipulazione del contratto, ovvero per i rapporti già instaurati l'immediata risoluzione dei medesimi. Comporta altresì l' immediata risoluzione del rapporto di lavoro la mancata assunzione del servizio nel termine assegnato, salvo i casi in cui in relazione alle vigenti disposizioni di legge sia impedita l'assunzione in servizio.
  6. Il contratto individuale di cui al comma 1 sostituisce i provvedimenti di nomina, con decorrenza dalla data di applicazione del presente contratto.

Art. 19 - Ferie

  1. Il dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato ha diritto, in ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie retribuito. Durante tale periodo al dipendente spetta la normale retribuzione, escluse le indennità previste per prestazioni di lavoro aggiuntivo o straordinario e quelle che non siano corrisposte per dodici mensilità.
  2. La durata delle ferie è di 32 giorni lavorativi comprensivi delle due giornate previste dall'art. 1, comma 1, lett. a), della legge 23 dicembre 1977, n. 937.
  3. I dipendenti neo assunti nella scuola dopo la stipulazione del presente contratto hanno diritto a 30 giorni lavorativi di ferie comprensivi delle due giornate previste dal comma 2.
  4. Dopo 3 anni di servizio, a qualsiasi titolo prestato, ai dipendenti di cui al comma 3 spettano i giorni di ferie previsti nel comma 2.
  5. In caso di distribuzione dell'orario di lavoro del personale A.T.A su cinque giorni, il sesto è comunque considerato lavorativo ai fini del computo delle ferie e i giorni di ferie goduti per frazioni inferiori alla settimana vengono calcolati in ragione di 1,2 per ciascun giorno.
  6. Nell'anno di assunzione o di cessazione dal servizio la durata delle ferie è determinata in proporzione dei dodicesimi di servizio prestato. La frazione di mese superiore a quindici giorni è considerata a tutti gli effetti come mese intero.
  7. Il dipendente che ha usufruito dei permessi retribuiti di cui all'art. 21 conserva il diritto alle ferie.
  8. Le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili, salvo quanto previsto nel comma 15. Esse devono essere richieste dal personale docente, educativo ed ATA al Capo di istituto, e dai capi di istituto al Provveditore agli studi. Le ferie sono fruite nel corso di ciascun anno scolastico, compatibilmente con le oggettive esigenze di servizio, tenuto conto delle richieste del dipendente.
  9. Le ferie devono essere fruite dai capi di istituto e dal personale docente ed educativo durante i periodi di sospensione delle attività didattiche; durante la rimanente parte dell'anno, la fruizione delle ferie è consentita al personale docente ed educativo per un periodo non superiore a sei giornate lavorative. Per il personale docente ed educativo, la fruibilità dei predetti sei giorni è subordinata alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale con altro personale in servizio nella stessa sede e, comunque, alla condizione che non vengano a determinarsi oneri aggiuntivi anche per l'eventuale corresponsione di compensi per ore eccedenti. Per i capi di istituto la fruizione delle ferie nel predetto periodo è consentita per un periodo non superiore a quindici giorni.
  10. In caso di particolari esigenze di servizio ovvero in caso di motivate esigenze di carattere personale, che abbiano impedito il godimento in tutto o in parte delle ferie nel corso dell'anno scolastico di competenza, le ferie stesse potranno essere fruite dal personale docente entro l'anno scolastico successivo nei periodi di sospensione dell'attività didattica. I capi di istituto possono fruire delle ferie non godute nell'anno di competenza anche nei periodi di normale attività, con esclusione del periodo di avvio dell'anno scolastico e di quelli riservati agli scrutini periodici e finali ed agli esami. In analoga situazione, il personale A.T.A. può fruire delle ferie non godute nell' anno scolastico successivo, non oltre il mese di dicembre se il rinvio è stato determinato da esigenze di carattere personale, e non oltre il mese di febbraio se il rinvio è dovuto ad esigenze di servizio.
  11. Compatibilmente con le esigenze di servizio, il personale A.T.A. può frazionare le ferie in più periodi. La fruizione delle ferie dovrà comunque essere effettuata nel rispetto dei turni prestabiliti, assicurando al dipendente il godimento di almeno 15 giorni lavorativi continuativi di riposo nel periodo 1 luglio-31 agosto.
  12. Qualora le ferie già in godimento siano interrotte o sospese per motivi di servizio, il dipendente ha diritto al rimborso delle spese documentate per il viaggio di rientro in sede e per quello di ritorno al luogo di svolgimento delle ferie medesime, nonché all'indennità di missione per la durata dei viaggi suddetti. Il dipendente ha, inoltre, diritto al rimborso delle spese sostenute per il periodo di ferie non goduto.
  13. Le ferie sono sospese da malattie adeguatamente e debitamente documentate che abbiano dato luogo a ricovero ospedaliero o si siano protratte per di più di 3 giorni. L'amministrazione deve essere posta in grado di accertarle con tempestiva informazione.
  14. Il periodo di ferie non è riducibile per assenze per malattia, anche se tali assenze si siano protratte per l'intero anno scolastico.
  15. All'atto della cessazione dal rapporto di lavoro, qualora le ferie spettanti a tale data non siano state fruite per documentate esigenze di servizio, si procede al pagamento sostitutivo delle stesse.

Art. 20 - Festività

  1. A tutti i dipendenti sono altresì attribuite 4 giornate di riposo ai sensi ed alle condizioni previste dalla legge n. 23 dicembre 1977, n. 937. E' altresì considerata giorno festivo la ricorrenza del Santo Patrono della località in cui il dipendente presta servizio, purché ricadente in giorno lavorativo.
  2. Le quattro giornate di riposo, di cui al comma 1, sono fruite nel corso dell' anno scolastico cui si riferiscono e, in ogni caso, dal personale docente esclusivamente durante il periodo tra il termine delle lezioni e degli esami e l'inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo, ovvero durante i periodi intrannuali di sospensione dell'attività didattica.

Art. 21 - Permessi retribuiti

  1. Al dipendente della scuola con contratto di lavoro a tempo indeterminato, sono concessi, sulla base di idonea documentazione, permessi retribuiti per i seguenti casi:
  1. A domanda del dipendente sono, inoltre, concessi nell'anno scolastico tre giorni di permesso retribuito per particolari motivi personali o familiari debitamente documentati; per gli stessi motivi sono fruibili i sei giorni di ferie durante le attività didattiche di cui al precedente art. 19, comma 9, indipendentemente dalla presenza delle condizioni previste in tale norma.
  2. Il dipendente ha, altresì, diritto ad un permesso di quindici giorni consecutivi in occasione del matrimonio.
  3. I permessi dei commi 1, 2 e 3 possono essere fruiti cumulativamente nel corso di ciascun anno scolastico, non riducono le ferie e sono valutati agli effetti dell'anzianità di servizio.
  4. Durante i predetti periodi al dipendente spetta l'intera retribuzione esclusi i compensi per attività aggiuntive e le indennità di cui al successivo art. 73, salvo quanto previsto dagli artt. 75 e 76.
  5. I permessi di cui all'art.33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.104 sono retribuiti come previsto dall'art.2, comma 3 ter, del decreto legge 27 agosto 1993, n. 324, convertito dalla legge 27 ottobre 1993 n. 423, non sono computati ai fini del raggiungimento del limite fissato dai precedenti commi e non riducono le ferie; essi devono essere possibilmente fruiti dai docenti in giornate di volta in volta diverse.
  6. Nell'ambito del periodo complessivo di astensione facoltativa dal lavoro previsto per le lavoratrici madri o, in alternativa, per i lavoratori padri dall'art. 7, comma 1 della legge n. 30 dicembre 1971, n.1204, integrata dalla legge 9 dicembre 1977, n. 903, fermo restando il trattamento economico del 30% previsto dalla legge per il restante periodo, i primi trenta giorni, fruibili anche frazionatamente, sono considerati permessi per i quali spetta il trattamento di cui ai commi 4 e 5. Dopo il compimento del primo anno di vita del bambino e fino al terzo anno, nei casi previsti dall'art.7, comma 2 della legge 1204 del 1971 alle lavoratrici madri ed ai lavoratori padri sono concessi, con le stesse modalità , gg. 30 per anno di permesso retribuito. Alle lavoratrici madri in astensione obbligatoria dal lavoro ai sensi dell'art. 4 della legge n. 1204 del 1971 spetta l'intera retribuzione fissa mensile nonché le quote di salario accessorio fisse e ricorrenti.
  7. Il dipendente ha diritto, inoltre, ove ne ricorrano le condizioni, ad altri permessi retribuiti previsti da specifiche disposizioni di legge.

Art. 22 - Permessi brevi

  1. Compatibilmente con le esigenze di servizio, al dipendente con contratto a tempo indeterminato e al personale con contratto a tempo determinato stipulato con il Provveditore agli studi, possono essere concessi, per particolari esigenze personali e a domanda, brevi permessi di durata non superiore alla metà dell'orario giornaliero individuale di servizio e, comunque, per il personale docente fino ad un massimo di due ore. Per il personale docente i permessi brevi si riferiscono ad unità orarie.
  2. I permessi complessivamente concessi non possono eccedere 36 ore nel corso dell'anno scolastico per il personale A.T.A.; per il personale docente il limite corrisponde al rispettivo orario settimanale di insegnamento.
  3. Entro i due mesi lavorativi successivi a quello della fruizione del permesso, il dipendente è tenuto a recuperare le ore non lavorate in una o più soluzioni in relazione alle esigenze di servizio, dando possibilmente priorità, il personale docente, alle supplenze o allo svolgimento di interventi didattici integrativi con precedenza nella classe ove avrebbe dovuto prestare servizio il docente in permesso.
  4. Nei casi in cui per motivi imputabili al dipendente non sia possibile il recupero, l'Amministrazione provvede a trattenere una somma pari alla retribuzione spettante al dipendente per il numero di ore non recuperate.
  5. Per il personale docente la concessione dei permessi è subordinata alla possibilità della sostituzione con personale in servizio.

Art. 23 - Assenze per malattia

  1. Il dipendente assente per malattia ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di diciotto mesi. Ai fini della maturazione del predetto periodo, si sommano, alle assenze dovute all'ultimo episodio morboso, le assenze per malattia verificatesi nel triennio precedente.
  2. Superato il periodo previsto dal comma 1, al lavoratore che ne faccia richiesta può essere concesso di assentarsi per un ulteriore periodo di 18 mesi in casi particolarmente gravi.
  3. Prima di concedere l'ulteriore periodo di assenza di cui al comma 2 l'amministrazione procede su richiesta del dipendente all'accertamento delle sue condizioni di salute, per il tramite della unità sanitaria locale competente ai sensi delle vigenti disposizioni, al fine di stabilire la sussistenza di eventuali cause di assoluta e permanente inidoneità fisica a svolgere qualsiasi proficuo lavoro.
  4. Superati i periodi di conservazione del posto previsti dai commi 1 e 2, oppure nel caso che, a seguito dell'accertamento disposto ai sensi del comma 3, il dipendente sia dichiarato permanentemente inidoneo a svolgere qualsiasi proficuo lavoro, l'amministrazione può procedere, salvo particolari esigenze, alla risoluzione del rapporto corrispondendo al dipendente l'indennità sostitutiva del preavviso.
  5. Il personale dichiarato inidoneo alla sua funzione per motivi di salute può a domanda essere collocato fuori ruolo e/o utilizzato in altri compiti tenuto conto della sua preparazione culturale e professionale. Tale utilizzazione è disposta dal Ministero della pubblica istruzione sulla base di criteri definiti in sede di contrattazione decentrata nazionale. Il personale ATA dichiarato inidoneo a svolgere le mansioni previste dal profilo di appartenenza viene utilizzato dall'amministrazione scolastica in mansioni parziali del profilo di appartenenza o in altro profilo, comunque coerenti.
  6. I periodi di assenza per malattia, salvo quelli previsti dal comma 2 del presente articolo, non interrompono la maturazione dell'anzianità di servizio a tutti gli effetti.
  7. Sono fatte salve le vigenti disposizioni di legge a tutela degli affetti da TBC, nonché da quanto previsto dalla legge 26 giugno 1990, n. 162 e dal D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Le modalità applicative saranno regolamentate dal successivo accordo di cui all'art. 79.
  8. Il trattamento economico spettante al dipendente, nel caso di assenza per malattia, è il seguente:
    1. intera retribuzione fissa mensile, con esclusione di ogni compenso accessorio, comunque denominato, per i primi nove mesi di assenza. Nell'ambito di tale periodo per le malattie superiori a 15 gg lavorativi o in caso di ricovero ospedaliero e per il successivo periodo di convalescenza post ricovero, al dipendente compete anche l'eventuale trattamento economico accessorio a carattere fisso e continuativo, come determinato ai sensi dell' art. 63, comma 1, lett. e), f).
    2. 90% della retribuzione di cui alla lett. a) per i successivi 3 mesi di assenza;
    3. 50% della retribuzione di cui alla lett. a) per gli ulteriori 6 mesi del periodo di conservazione del posto previsto nel comma 1.
  9. L'assenza per malattia, salva l'ipotesi di comprovato impedimento, deve essere comunicata all' istituto scolastico in cui il dipendente presta servizio, o, dai direttori didattici e dai presidi, al Provveditorato agli studi, tempestivamente e comunque non oltre l'inizio dell'orario di lavoro del giorno in cui essa si verifica, anche nel caso di eventuale prosecuzione di tale assenza.
  10. Il dipendente, salvo comprovato impedimento, è tenuto a recapitare o spedire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento il certificato medico di giustificazione dell'assenza con indicazione della sola prognosi entro i due giorni successivi all'inizio della malattia o alla eventuale prosecuzione della stessa. Qualora tale termine scada in giorno festivo esso è prorogato al primo giorno lavorativo successivo.
  11. L'istituzione scolastica o l'amministrazione di appartenenza dispone il controllo della malattia ai sensi delle vigenti disposizioni di legge fin dal primo giorno di assenza, attraverso la competente Unità Sanitaria Locale.
  12. Il dipendente, che durante l'assenza, per particolari motivi, dimori in luogo diverso da quello di residenza o del domicilio dichiarato all'amministrazione deve darne preventiva comunicazione, precisando l'indirizzo dove può essere reperito.
  13. Il dipendente assente per malattia, pur in presenza di espressa autorizzazione del medico curante ad uscire, è tenuto a farsi trovare nel domicilio comunicato all'amministrazione, in ciascun giorno, anche se domenicale o festivo, dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 17 alle ore 19.
  14. La permanenza del dipendente nel proprio domicilio durante le fasce orarie come sopra definite può essere verificata nell'ambito e nei limiti delle vigenti disposizioni di legge.
  15. Qualora il dipendente debba allontanarsi, durante le fasce di reperibilità, dall'indirizzo comunicato, per visite mediche, prestazioni o accertamenti specialistici o per altri giustificati motivi, che devono essere, a richiesta, documentati, è tenuto a darne preventiva comunicazione all'amministrazione con l'indicazione della diversa fascia oraria di reperibilità da osservare.
  16. Nel caso in cui l'infermità sia causata da colpa di un terzo, il risarcimento del danno da mancato guadagno da parte del terzo responsabile è versato dal dipendente all'amministrazione fino a concorrenza di quanto dalla stessa erogato durante il periodo di assenza ai sensi del comma 10, lettere a), b) e c), compresi gli oneri riflessi inerenti.
  17. Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano alle assenze per malattia iniziate successivamente alla data di stipulazione del contratto, dalla quale decorre il triennio previsto dal comma 1. Alle assenze per malattia in corso alla predetta data si applica la normativa vigente al momento dell'insorgenza della malattia per quanto attiene alle modalità di retribuzione, fatto salvo il diritto alla conservazione del posto ove più favorevole.

Art. 24 - Aspettativa per motivi di famiglia e di studio

  1. L'aspettativa per motivi di famiglia continua ad essere regolata dagli artt. 69 e 70 del T.U. approvato con D.P.R. n. 3 del 10 gennaio 1957 e dalle leggi speciali che a tale norma si richiamano. L'aspettativa può essere concessa dal capo di istituto al personale docente, educativo ed ATA e dal Provveditore agli Studi ai capi di istituto.
  2. Ai sensi della predetta norma il dipendente può essere collocato in aspettativa anche per motivi di studio e ricerca. Per gli incarichi e le borse di studio resta in vigore l'art. 453 del D.P.R. n. 297 del 1994.

Art. 25 - Ferie, permessi ed assenze del personale assunto a tempo determinato

  1. Al personale assunto a tempo determinato, al personale di cui all'art.3, comma 6, del D.P.R. n. 399 del 1988 e al personale non licenziabile di cui agli artt. 43 e 44 della legge 20 maggio 1982, n. 270, si applicano le disposizioni in materia di ferie, permessi ed assenze stabilite dal presente contratto per il personale assunto a tempo indeterminato, con le precisazioni di cui ai seguenti commi.
  2. Le ferie del personale assunto a tempo determinato sono proporzionali al servizio prestato. Qualora la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato sia tale da non consentire la fruizione delle ferie maturate, le stesse saranno liquidate al termine dell'anno scolastico e comunque dell'ultimo contratto stipulato nel corso dell'anno scolastico.
  3. Il personale docente, educativo ed ATA assunto con contratto a tempo determinato stipulato dal Provveditore agli studi per l'intero anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, nonché quello ad esso equiparato ai sensi delle vigenti disposizioni di legge che si trovi al secondo anno di servizio continuativo, assente per malattia, ha diritto alla conservazione del posto per un periodo non superiore a 9 mesi in un triennio scolastico.
  4. Fermo restando tale limite, in ciascun anno scolastico la retribuzione spettante al personale di cui al comma precedente è corrisposta per intero nel primo mese di assenza, nella misura del 50% nel secondo e terzo mese. Per il restante periodo il personale anzidetto ha diritto alla conservazione del posto senza assegni.
  5. Ai fini di cui ai precedenti commi 3 e 4, la continuità del servizio si intende realizzata nel caso in cui, nell'anno scolastico immediatamente precedente, il personale interessato abbia prestato servizio per almeno 180 giorni.
  6. Il personale docente assunto con contratto di incarico annuale per l'insegnamento della religione cattolica, secondo la disciplina di cui all'art. 309 del D.Lgs. n. 297 del 1994, e che non si trovi nelle condizioni previste dall'art. 3, comma 6, del D.P.R. n. 399 del 1988, assente per malattia, ha diritto alla conservazione del posto per un periodo non superiore a nove mesi in un triennio scolastico, con la retribuzione calcolata con le modalità di cui al comma 4.
  7. I periodi di assenza senza assegni interrompono la maturazione dell'anzianità di servizio a tutti gli effetti.
  8. Il personale di cui al comma 3, che si trovi al primo anno di servizio, assente per malattia, ha diritto alla conservazione del posto per un periodo non superiore a 30 giorni retribuiti al 50%.
  9. Le assenze per malattia parzialmente retribuite non interrompono la maturazione dell'anzianità di servizio a tutti gli effetti.
  10. Al personale docente, educativo e ATA assunto a tempo determinato, ivi compreso quello di cui al precedente comma 6, possono essere concessi permessi non retribuiti, per i motivi previsti dall'art. 21, commi 1 e 2, fino ad un massimo di 6 giorni, salvo il caso di matrimonio in cui si applicano i commi 14 e 15.
  11. I permessi di cui al comma precedente interrompono la maturazione dell'anzianità di servizio a tutti gli effetti.
  12. Nei casi di assenza dal servizio per malattia del personale docente educativo ed ATA, assunto con contratto a tempo determinato stipulato dal Capo di istituto, si applica l'art. 5 del D.L. 12 settembre 1983, n. 463 convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638. Tale personale ha comunque diritto, nei limiti di durata del contratto medesimo, alla conservazione del posto per un periodo non superiore a 30 giorni annuali, retribuiti al 50%.
  13. I periodi di assenza parzialmente retribuiti di cui al precedente comma 12 non interrompono la maturazione dell'anzianità di servizio a tutti gli effetti.
  14. Il personale docente, educativo ed ATA assunto a tempo determinato ha diritto, entro i limiti di durata del rapporto, ad un permesso retribuito di 15 giorni consecutivi in occasione del matrimonio.
  15. Il permesso di cui al comma precedente è computato nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti.
  16. Al personale di cui al presente articolo si applicano le norme per la tutela delle lavoratrici madri e dei padri lavoratori poste dalla legge n.1204 del 1971 e dalla legge n. 903 del 1977. Nei casi in cui al medesimo personale, in relazione alle vigenti disposizioni di legge, sia impedita l'assunzione del servizio, allo stesso è garantita, nei limiti di durata del rapporto di lavoro a tempo determinato, la conservazione del posto senza assegni.
  17. Il periodo di conservazione del posto ai sensi del comma 16 è computato nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti.
  18. Le parti, con il successivo accordo di cui all'art. 79, verificheranno la coerenza delle norme di cui al comma 3 rispetto a quelle del comma 6 del presente articolo, al fine di pervenire ad una armonizzazione delle discipline ivi previste.

Rapporto di lavoro - norme comuni (seconda parte)

Art. 26 - Infortunio sul lavoro e malattie dovute a causa di servizio.

  1. In caso di assenza dovuta ad infortunio sul lavoro, il dipendente ha diritto alla conservazione del posto fino a completa guarigione clinica. In tale periodo al dipendente spetta l'intera retribuzione di cui agli artt. 23, comma 8, lett. a) e art. 63, comma 1.
  2. Fuori dei casi previsti nel comma 1, se l'assenza è dovuta a malattia riconosciuta dipendente da causa di servizio, al lavoratore spetta l'intera retribuzione per tutto il periodo di conservazione del posto di cui all'art. 23, commi 1, 2 e 3.
  3. Nulla è innovato per quanto riguarda il procedimento previsto dalle vigenti disposizioni di legge per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle infermità, per la corresponsione dell'equo indennizzo e per la risoluzione del rapporto di lavoro in caso di inabilità permanente.

Art. 27 - Progressione professionale

  1. In corrispondenza allo sviluppo della professionalità del personale della scuola, conseguente sia al regolare svolgimento, nel tempo, delle funzioni di cui agli artt. 32. 38 e 49, sia alla partecipazione alle attività di formazione ed aggiornamento di cui al successivo art. 28, al personale medesimo è attribuito un trattamento economico differenziato per posizioni stipendiali.
  2. Il passaggio tra una posizione stipendiale e l'altra potrà essere acquisito al termine dei periodi previsti dall' allegata tabella B, sulla base dell'accertato utile assolvimento di tutti gli obblighi inerenti alla funzione, ivi compresa la partecipazione ad attività di formazione ed aggiornamento di cui al comma 1. Il servizio si intende reso utilmente qualora il dipendente, nel periodo di maturazione della posizione stipendiale, non sia incorso in sanzioni disciplinari definitive implicanti la sospensione dal servizio o dalla retribuzione. Gli obblighi relativi alla formazione si intendono assolti quando il personale, nel periodo considerato, abbia regolarmente frequentato attività formative per un numero di ore complessivo non inferiore a cento. Per il personale ATA inquadrato nelle qualifiche di collaboratore scolastico ed equiparate e di assistente amministrativo ed equiparate, il numero di ore deve essere non inferiore a sessanta. Per il passaggio alla seconda posizione stipendiale, il limite minimo delle attività formative è ridotto del 50 per cento; in tale limite sono comprese le attività di formazione iniziale previste per il periodo di prova. I periodi trascorsi in posizioni per le quali le leggi vigenti e le norme contrattuali prevedono la valutazione come servizio effettivo sono considerati utili ai fini di cui al presente articolo.
  3. Il passaggio alla posizione stipendiale superiore potrà essere ritardato per mancata maturazione dei requisiti richiesti, nelle fattispecie e per i periodi seguenti:
    1. due anni di ritardo in caso di sospensione dal servizio per una durata superiore ad un mese per i capi di istituto e per il personale docente e in caso di sospensione del lavoro di durata superiore a cinque giorni per il personale ATA;
    2. un anno di ritardo in caso di sanzione disciplinare di sospensione dal servizio e dalla retribuzione fino a un mese per i capi di istituto e per il personale docente e fino a cinque giorni per il personale ATA;
    3. in caso di mancato raggiungimento dei limiti minimi di formazione, il passaggio di posizione stipendiale decorre dall'inizio dell'anno scolastico successivo a quello in cui sono stati raggiunti detti minimi, al termine del periodo indicato nell'allegata tabella B.
  4. Il passaggio tra una fascia e l'altra potrà essere anticipato nel tempo per effetto della valutazione di ulteriori parametri ponderati secondo le specifiche tipologie professionali, quali:
    1. titoli accademici, professionali e culturali coerenti con il profilo professionale di appartenenza;
    2. crediti professionali oggettivamente certificabili, derivanti dalle esperienze di servizio e dalle attività di formazione;
    3. accertamento di particolari qualità dell'attività professionale, a richiesta dell'interessato;

Tali parametri possono dar luogo ad anticipazione esclusivamente dopo il primo biennio del periodo di maturazione della posizione stipendiale. La declaratoria puntuale dei predetti parametri, la loro combinazione, le modalità di accertamento e i criteri di valutazione verranno definiti tra le parti nel successivo accordo entro il 30 novembre 1995, con decorrenza dal 1.1.96


Art. 28 - Formazione

  1. La partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per i capi di istituto e per il personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario, in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle rispettive professionalità, anche in relazione agli istituti di progressione professionale previsti dal presente contratto.
  2. Essa costituisce, altresì, un obbligo di servizio per il medesimo personale in relazione alle iniziative organizzate o promosse dalle singole scuole o dall'Amministrazione nelle sue diverse articolazioni, in quanto funzionale a promuovere l'efficacia del sistema scolastico e la qualità dell'offerta formativa, in relazione anche all'evoluzione del contenuto dei diversi profili professionali.
  3. Con direttiva del Ministro della Pubblica Istruzione, da emanarsi entro il 31 ottobre antecedente a ciascun anno finanziario di riferimento, sulla base della contrattazione decentrata a livello nazionale di cui all'art. 5, vengono definiti:
    1. gli obiettivi formativi assunti come prioritari a livello nazionale, con particolare riguardo a quelli relativi alle iniziative di sostegno dei processi di innovazione;
    2. gli standard organizzativi e di costo da privilegiare per i diversi tipi di intervento formativo, in relazione alla congruità dei modelli prescelti rispetto alla specificità degli interventi da realizzare;
    3. indicazioni circa il monitoraggio, il supporto, l'assistenza e la valutazione degli interventi formativi;
    4. indicazioni circa l'utilizzazione di materiali formativi già prodotti e validati e circa le modalità per la loro eventuale implementazione, riproduzione e diffusione.
  4. I predetti elementi vanno definiti nell'ambito di una strategia pluriennale e sulla base delle disponibilità finanziarie previste dall'annuale disegno di legge relativo al bilancio, salve successive variazioni verificatesi nella definitiva approvazione della legge di bilancio. La programmazione degli anzidetti elementi deve altresì tener conto delle ulteriori iniziative di formazione e di aggiornamento previste sulla base di altre eventuali fonti di finanziamento, nella prospettiva di una programmazione integrata delle risorse.
  5. La contrattazione decentrata a livello nazionale di cui all'art. 5 è, altresì, finalizzata alla determinazione dei criteri di riparto delle disponibilità finanziarie per la formazione e l'aggiornamento previste dal disegno di legge di bilancio. Deve comunque essere assicurata la destinazione di risorse per la realizzazione delle iniziative formative a livello centrale e periferico. La direttiva diviene esecutiva subito dopo l'approvazione del bilancio dello Stato.
  6. Il riparto e le modalità di utilizzo delle risorse per le attività da programmarsi e da svolgersi a livello periferico, nonché le modalità di verifica dell'attuazione delle iniziative stesse, sono definiti dai dirigenti degli uffici periferici, a seguito di contrattazione decentrata provinciale, sulle materie di cui all'art. 5, comma 5, lett. d), da concludersi entro il 31 gennaio di ciascun anno finanziario di riferimento sulla base delle richieste delle singole scuole e degli ulteriori fabbisogni formativi che dovessero essere individuati a livello periferico. In tale ambito va data priorità alle iniziative progettate e realizzate da più scuole associate, anche in convenzione con IRRSAE, università, associazioni professionali o enti culturali e scientifici.
  7. Il piano delle singole scuole, per le attività di formazione e di aggiornamento destinate al personale docente è deliberato dal collegio dei docenti entro il 30 novembre antecedente a ciascun anno finanziario di riferimento, tenendo conto, oltre che dei contenuti della direttiva del Ministro e dei progetti autonomamente elaborati, della complessiva offerta formativa formulata dall'Amministrazione, nelle sue diverse articolazioni, dagli IRRSAE, dalle università, dalle associazioni professionali, dagli enti culturali e scientifici e preventivamente portata a conoscenza dei Collegi dei docenti. Il Piano di aggiornamento della singola scuola si articola in:
    1. iniziative prioritarie promosse dall'Amministrazione a livello nazionale e periferico;
    2. iniziative progettate dalla scuola e da reti di scuole autonomamente o in collaborazione con IRRSAE, Università, associazioni professionali, enti culturali e scientifici;
    3. iniziative progettate e realizzate da soggetti esterni, autorizzate dall'amministrazione, alle quali il collegio dei docenti aderisce, assumendole come attività alle quali far partecipare tutti o alcuni dei docenti;
    4. iniziative autorizzate dall'amministrazione, per le quali il collegio dei docenti riconosce la partecipazione individuale del singolo docente, anche al di fuori della pianificazione di istituto;
    5. iniziative realizzate autonomamente da docenti dell'Istituto sulla base di progetti deliberati dal collegio dei docenti, con particolare riferimento a quelle finalizzate alla sistematizzazione della pratica didattica, alla ricerca e alla produzione di materiale, all'acquisizione e alla sperimentazione di metodologie didattiche.
  8. Per tutte le attività devono essere documentate le modalità di realizzazione e di partecipazione e devono essere presentati al collegio dei docenti le documentazioni e i materiali prodotti.
  9. Il personale che partecipa ai corsi di formazione organizzati dall'Amministrazione è considerato in servizio a tutti gli effetti. i relativi oneri sono a carico dell'Amministrazione. Qualora i corsi si svolgano fuori sede, la partecipazione ad essi comporta, sussistendone i presupposti, il trattamento di missione ed il rimborso delle spese di viaggio.
  10. La partecipazione alle iniziative di aggiornamento comprese nel piano di cui al comma 7 è valida ai fini dell'assolvimento dell'obbligo dell'aggiornamento finalizzato alla progressione professionale e, ove si protraggano per oltre le 30 ore annue, dà diritto al compenso accessorio previsto dall'art. 43, comma 5.
  11. Il personale docente può usufruire di cinque giorni nel corso dell'anno scolastico per la partecipazione alle iniziative di aggiornamento autorizzate dall'amministrazione con l'esonero dal servizio previa sostituzione ai sensi della disciplina attualmente vigente.
  12. I capi di istituto possono partecipare, previa autorizzazione del Provveditore agli studi, in relazione alle esigenze di funzionamento del servizio, a iniziative formative o di aggiornamento organizzate dall'amministrazione o svolte da Università, IRRSAE o da enti e da associazioni professionali autorizzati dall'amministrazione medesima.
  13. Il personale amministrativo, tecnico e ausiliario, può partecipare, previa autorizzazione del capo d'istituto, in relazione alle esigenze di funzionamento del servizio, ad iniziative o di aggiornamento organizzate dall'amministrazione o svolte dall'Università, IRRSAE o da enti e da associazione professionali autorizzate dall'amministrazione medesima. La partecipazione alle iniziative di aggiornamento avviene nel limite di 20 ore annue, da utilizzare prioritariamente in relazione all'attuazione dei profili professionali. In quest'ultimo caso il numero di ore può essere aumentato secondo le esigenze.
  14. Le modalità di attuazione del disposto di cui ai commi 12 e 13 sono definiti in sede di contrattazione decentrata prevista dall'art. 5, assicurando in ogni caso il diritto-dovere del personale alle attività di formazione.

Art. 29 - Termini di Preavviso

  1. In tutti i casi in cui il presente contratto prevede la risoluzione del rapporto con preavviso o con corresponsione dell'indennità sostitutiva dello stesso, i relativi termini sono fissati come segue:

Art. 30 - Personale delle accademie e dei conservatori

  1. Per il personale dipendente delle accademie di belle arti, dell'accademia nazionale di danza, dell'accademia nazionale di arte drammatica e dei conservatori di musica nonché per i modelli viventi dei licei artistici, si provvede, col successivo accordo di cui all' art. 79 del presente CCNL, all' adeguamento delle norme previste dal contratto medesimo alle peculiarità delle relative prestazioni professionali. Per il predetto personale, che appartenga a ruoli nazionali, le norme relative a mobilità e trasferimenti di cui al presente CCNL e di cui al D.Lgs. n. 297 del 1994, si applicano con distinti accordi decentrati.
  2. Per quanto non previsto dal presente contratto, nei confronti dei direttori amministrativi dei conservatori di musica, delle accademie di belle arti, dell' accademia nazionale di danza e dell' accademia nazionale d'arte drammatica, già appartenente al comparto Ministeri, con il successivo accordo di cui all' art. 79 si procede all' adeguamento del relativo regime alle disposizioni previste nel presente contratto. Fino alla stipulazione dell' accordo successivo, al personale predetto continuano ad applicarsi le norme previgenti in materia di rapporto di lavoro.

Art. 31 - Orario ed organizzazione del lavoro del personale del comparto scuola comandato presso IRRSAE, CEDE E BDP.

  1. Gli obblighi di lavoro del personale del comparto scuola comandato presso gli Istituti regionali di ricerca, sperimentazione, aggiornamento educativi (IRRSAE), il Centro europeo di documentazione educativa (CEDE) e la Biblioteca di documentazione pedagogica (BDP) sono funzionali all'orario di servizio dell'ente e sono finalizzati allo svolgimento delle attività interne ed esterne, ivi incluso lo svolgimento di eventuali attività di ricerca, necessarie all'efficace attuazione della programmazione annuale deliberata dal Consiglio direttivo.
  2. L'orario di lavoro è di 36 ore settimanali e può essere articolato in modo flessibile e modulare anche su base plurisettimanale, con possibilità di turnazione in relazione anche all'orario di servizio dell'Ente.
  3. L'articolazione dell'orario e l'utilizzazione del personale sono oggetto di accordo decentrato a livello di singolo IRRSAE, CEDE, BDP. La delegazione trattante è così costituita:
  1. Sono, inoltre, oggetto di contrattazione le materie di cui all'art. 5 del presente contratto, per quanto compatibili.
  2. Ai sensi dell'art. 13 del presente contratto, il personale comandato presso IRRSAE, CEDE e BDP ha diritto a partecipare ad assemblee sindacali indette nell'ambito di ogni singolo Istituto secondo modalità attuative definite in sede di contrattazione decentrata di cui al comma 3, nell'ambito della quale sarà anche disciplinata l'eventuale partecipazione del personale ad assemblee territoriali indette ai sensi del comma 3 dell'art.13.
  3. Il predetto personale ha diritto ad un periodo di ferie retribuito, ai sensi dell'art. 19 del presente contratto. Le ferie sono fruite anche durante i periodi di sospensione delle attività didattiche, nel corso di ciascun anno scolastico, compatibilmente con le oggettive esigenze di servizio, tenuto conto delle richieste del dipendente. Esse devono essere richieste dal dipendente in posizione di comando al Presidente dell'Ente presso il quale presta servizio.
  4. Ai sensi dell'art. 22 del presente contratto, al medesimo personale possono essere concessi , per particolari esigenze personali e a domanda, brevi permessi di durata non superiore alla metà dell'orario giornaliero individuale di lavoro, anche se eccedenti il limite di due ore previsto per il personale docente dal predetto art. 22.
  5. Al personale comandato presso gli enti di cui al comma I si applicano le norme di cui agli artt. 20, 21, 23, 26, 27 del presente CCNL.

Rapporto di lavoro - Capi d'istituto

Art. 32 - Personale dirigente - area e funzioni

  1. Il personale regolato dalle disposizioni di cui alla presente sezione è collocato nella distinta area della specifica dirigenza scolastica nell'ambito del comparto scuola, non assimilabile alla dirigenza regolata dal D.Lgs. n. 29 del 1993.
  2. Rientrano in tale area i direttori didattici, i presidi delle scuole e istituti di istruzione secondaria e artistica, i rettori e vicerettori dei convitti nazionali, le direttrici e vicedirettrici degli educandati femminili, i direttori e i vicedirettori delle Scuole speciali dello Stato, i direttori dei Conservatori di Musica e delle Accademie nazionali di arte drammatica e di danza. A tal fine le predette qualifiche vengono indicate con l'unica dizione di dirigente scolastico.
  3. Ciascun dipendente appartenente a tale area è organo dell'amministrazione scolastica ed ha la rappresentanza dell'istituto. Esso assolve a tutte le funzioni previste dalla legge e dai contratti collettivi in ordine alla direzione e al coordinamento, alla promozione e alla valorizzazione delle risorse umane e professionali, nonché alla gestione delle risorse finanziarie e strumentali, con connesse responsabilità in relazione ai risultati. A tal fine esso assume le decisioni ed attua le scelte di sua competenza volte a promuovere e realizzare il progetto di istituto sia sotto il profilo didattico-pedagogico, sia sotto quello organizzativo e finanziario.
  4. Il capo di istituto assicura la gestione unitaria dell'istituzione scolastica nel perseguimento dell'obiettivo della qualità e dell'efficienza del servizio scolastico, anche in relazione ai principi contenuti nella Carta dei Servizi. Al capo di istituto può essere attribuito dall'Amministrazione lo svolgimento di attività di elaborazione, studio e ricerca nei settori organizzativo, amministrativo-gestionale e tecnico-scientifico, ovvero per l'elaborazione e realizzazione di progetti specifici, finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali e alla verifica dei relativi risultati in termini di effettivo miglioramento del servizio scolastico e della qualità dell'offerta formativa.

Art. 33 - Personale dirigente - incarichi ed attività aggiuntive

  1. Il capo di istituto, superato il periodo di prova, tenuto conto del tipo di istituto cui è preposto e secondo gli ambiti di applicazione professionale, ferme restando le incompatibilità previste da norme di legge, nei casi di riconosciuta esigenza può:
    1. assumere, nel rispetto dei limiti e con le modalità di cui all'art. 58 del D.Lgs. n. 29 del 1993 e successive modificazioni, incarichi a termine per il coordinamento di iniziative e progetti a livello provinciale e regionale, e incarichi di collaborazione in studi e ricerche, conferiti dalle amministrazioni pubbliche;
    2. assolvere a incarichi temporanei di reggenza di altra scuola, in caso di assenza o impedimento del titolare per periodi superiori a due mesi, ferme restando le norme sulla reggenza nella scuola elementare e sugli incarichi di presidenza nella scuola secondaria; ad incarichi di tutorato di capi di istituto in prova o al primo anno di incarico;
    3. assumere incarichi retribuiti da parte di enti locali e di terzi, nell'ambito di convenzioni aventi per oggetto prestazioni di servizi o utilizzo di strutture e di personale per progetti aperti al territorio, coerenti con le finalità di istituto;
    4. qualora sia preposto a scuole "polo", svolgere funzioni di coordinamento di progetti relativi a più scuole tra loro associate;
    5. svolgere funzioni di progettazione e direzione di corsi di formazione, riconversione e di aggiornamento del personale.
  2. Gli incarichi di cui al primo comma sono conferiti secondo criteri di economicità, di trasparenza, di razionalità e di efficienza, tenendo conto della compatibilità con l'assolvimento dei compiti di istituto, dei titoli professionali e di cultura posseduti dal personale interessato, nonché, ove possibile, della disponibilità del personale stesso. Gli incarichi conferiti da altre amministrazioni pubbliche o da terzi devono essere autorizzati dal Provveditore agli Studi.
  3. L'Amministrazione può affidare ai capi di istituto che abbiano maturato una qualificata esperienza professionale incarichi a termine di consulenza finalizzati al superamento di particolari difficoltà amministrative, didattiche e organizzative di singole istituzioni scolastiche.
  4. Gli incarichi conferiti dall'amministrazione scolastica, che non danno titolo a compensi ai sensi di specifiche disposizioni di legge, sono retribuiti nella misura che sarà definita in sede di contrattazione nazionale decentrata, ai sensi dell'art. 5 del presente contratto, restando a carico degli organi delle amministrazioni che conferiscono gli incarichi.

Art. 34 - Area dirigenti: orario di lavoro

  1. Il capo di istituto, in relazione alla posizione che ad esso spetta nell'istituzione scolastica e alla specificità delle funzioni e responsabilità assegnategli, organizza il proprio orario di lavoro nell'ambito dell'orario di servizio dell'istituzione secondo i criteri della flessibilità, sulla base delle esigenze connesse all' esercizio delle funzioni di competenza, garantendo la presenza tutte le volte che sia richiesta dalla natura delle attività affidate alla propria responsabilità. Detto personale assicura comunque una presenza ordinaria di 36 ore settimanali.

Art. 35 - Area dirigenti: norme specifiche per il periodo di prova

  1. Durante il periodo di prova, i capi di istituto sono tenuti alla frequenza dei corsi di formazione e delle altre iniziative appositamente promosse dall'amministrazione. In tale periodo il capo di istituto è assistito da altro capo di istituto, scelto dall'amministrazione tra quelli aventi specifiche capacità e riconosciuta esperienza professionale.

Art. 36 - Area dirigente: valutazione - (Disapplicato)

  1. L'attività del capo di istituto è oggetto di valutazione periodica. Il processo di valutazione è concluso dal Provveditore agli Studi sulla base del giudizio formulato da appositi nuclei di valutazione costituiti, in ciascun ambito provinciale, da personale appositamente individuato in relazione a specifiche esperienze nel settore ovvero appositamente formato alle tecniche di valutazione e di controllo di gestione. La composizione dei predetti nuclei, gli obiettivi, i criteri e le modalità procedurali della valutazione saranno definiti entro il 30 novembre 1995 mediante l'accordo di cui all'art. 79. Tale accordo stabilirà, inoltre, il numero massimo di unità di personale che potranno essere valutate da ciascun nucleo, nonchè le implicazioni sulla progressione professionale di cui all'art. 27, 4 comma, del presente CCNL.
  2. In relazione all'attuazione di quanto previsto dal comma 1, sono aboliti, nei confronti dei capi di istituto, i rapporti informativi e i giudizi complessivi annuali di cui all'art.17 della legge 11 luglio 1980, n. 312 e successive modificazioni.

Art. 37 - Mobilità dei capi di istituto - (Disapplicato)

  1. La mobilità dei capi di istituto deve essere finalizzata anche al più proficuo impiego del personale in relazione alle effettive esigenze del sistema formativo nonché delle singole istituzioni scolastiche ed educative.
  2. Mediante accordi a livello nazionale con le organizzazioni sindacali verranno disciplinati i rapporti tra la mobilità territoriale e la mobilità professionale, l'ordine di priorità fra le varie operazioni di mobilità, i criteri di formazione delle relative graduatorie, la formazione delle tabelle di valutazione dei titoli, nonché le condizioni e le modalità per l'esercizio dei diritti di precedenza. Gli stessi accordi definiranno criteri e modalità per i passaggi tra i diversi ordini di scuola.
  3. I predetti accordi dovranno tener conto comunque dei seguenti principi di carattere generale:
    • i passaggi di presidenza sono subordinati al possesso della idoneità conseguita in un concorso direttivo o, in mancanza, al possesso dei requisiti richiesti per l'accesso ai relativi concorsi, da valutare in relazione alle specifiche esigenze di diversi tipi di scuole;
    • la mobilità territoriale e professionale a domanda e d'ufficio si attua annualmente. Gli accordi di cui al comma 2 individueranno forme di incentivazione che favoriscano la permanenza del personale nella scuola di titolarità;
    • i rapporti tra i trasferimenti a domanda e quelli d'ufficio saranno definiti in modo da contemperare le esigenze di tutela del personale individuato come soprannumerario e del restante personale interessato comunque alla mobilità.
  1. Con gli stessi accordi saranno definite le modalità di applicazione delle agevolazioni previste dall'art. 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, per i capi di istituto portatori di handicap ovvero che siano familiari di portatori di handicap, e dalla legge 100/87 per i coniugi conviventi dei militari e del personale cui viene corrisposta l'indennità di pubblica sicurezza.
  2. Le operazioni di utilizzazione dei capi di istituto sono effettuate secondo criteri e modalità definiti mediante gli accordi di cui al comma 2, in base ai seguenti principi di carattere generale:
    • le operazioni di utilizzazione sono finalizzate esclusivamente alla sistemazione del personale individuato come soprannumerario, fatta salva la possibilità di utilizzazione a domanda per il personale trasferito d'ufficio, su posti comunque disponibili per l'intero anno scolastico nella provincia di provenienza.
    • le assegnazioni provvisorie sono consentite esclusivamente per le ipotesi di ricongiungimento al coniuge o alla famiglia per esigenza di assistenza ai figli minori o inabili ed ai genitori anziani o per gravi esigenze di salute previste dall'art. 475 del D.Lgs. n. 297 del 1994.
  1. Per eccezionali motivi di ordine pubblico e di sicurezza personale, su richiesta delle competenti autorità, il Ministro della Pubblica Istruzione può disporre trasferimenti o utilizzazioni del personale interessato, anche in altra provincia, in deroga alle disposizioni vigenti in materia di mobilità e di utilizzazione di cui al presente contratto.

Rapporto di lavoro - Area docenti

Art. 38 - Area e funzione docente

  1. Il personale docente ed educativo degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, ivi compresi i conservatori di musica, delle accademie di belle arti, dell'accademia nazionale di danza, dell' accademia nazionale d'arte drammatica, delle istituzioni educative e degli istituti e scuole speciali statali, è collocato nella distinta area professionale del personale docente.
  2. Rientrano in tale area i docenti della scuola materna; i docenti della scuola elementare; i docenti della scuola media; i docenti della scuola secondaria superiore diplomati e laureati; il personale educativo dei convitti e degli educandati femminili; i vicerettori aggiunti dei convitti; gli assistenti delle scuole speciali statali; gli assistenti delle accademie di belle arti e dei licei artistici; i docenti dei conservatori di musica, delle accademie di belle arti e dell'accademia nazionale di danza.
  3. La funzione docente realizza il processo di insegnamento/apprendimento volto a promuovere lo sviluppo umano, culturale, civile e professionale degli alunni, sulla base delle finalità e degli obiettivi previsti dagli ordinamenti scolastici definiti per i vari ordini e gradi dell'istruzione dalle leggi dello Stato e dagli altri atti di normazione primaria e secondaria.
  4. La funzione docente si fonda sull'autonomia culturale e professionale dei docenti, intesa nella sua dimensione individuale e collegiale.
  5. I docenti, nella loro dimensione collegiale, elaborano, attuano e verificano, per gli aspetti pedagogico-didattici, il progetto di istituto, adattandone l'articolazione alle differenziate esigenze degli alunni e tenendo conto del contesto socio economico e culturale di riferimento.
  6. Il profilo professionale dei docenti è costituito da competenze disciplinari, pedagogiche, metodologiche - didattiche, organizzativo - relazionali e di ricerca, tra loro correlate ed interagenti, che si sviluppano ed approfondiscono attraverso il maturare dell'esperienza didattica, l'attività di studio, di ricerca e di sistematizzazione della pratica didattica.
  7. Per adeguare il profilo professionale della funzione docente ai processi di affermazione dell'autonomia delle istituzioni scolastiche e di differenziazione dell'offerta formativa, le parti convengono sulla necessità di procedere ad una articolazione delle competenze e delle responsabilità all'interno di tale professione. Pertanto, la configurazione professionale del docente, ferma restando l'unicità della funzione, può essere articolata attraverso la definizione, al suo interno, di "figure di sistema" ovvero di particolari profili di specializzazione, relativi agli aspetti scientifici, didattici, pedagogici, organizzativi, gestionali e di ricerca.
  8. L'individuazione delle suddette articolazioni della professionalità docente è operata in una apposita fase negoziale sulla base di una istruttoria condotta da rappresentanti delle parti stipulanti il CCNL; l' istruttoria dovrà formulare, in tempo utile , proposte relative ai contenuti professionali, ai requisiti e modalità di accesso, alla quantificazione dei relativi contingenti, alle modalità di attuazione, anche sperimentale e graduata nel tempo, del nuovo sistema professionale nei diversi ordini e gradi di scuola, alle modalità di retribuzione del differenziale di professionalità dei docenti collocati nelle suddette articolazioni. Tali proposte saranno esaminate dalle parti in sede di negoziazione dell' accordo di cui all'ultimo comma del precedente articolo 27, ivi comprese le eventuali implicazioni sul sistema di progressione professionale del personale interessato.

Art. 39 - Attività di progettazione a livello di istituto

  1. Il progetto di istituto è deliberato dal collegio dei docenti per gli aspetti formativi, di organizzazione della didattica e pedagogici e dal Consiglio di istituto per gli aspetti finanziari ed organizzativi generali, entro la data di inizio delle lezioni. Con la stessa procedura il progetto potrà essere modificato, nel corso dell'anno scolastico, per far fronte ad eventuali esigenze sopravvenute.
  2. Al fine di avanzare proposte al consiglio di istituto per la definizione del progetto, il collegio dei docenti può articolarsi in dipartimenti, commissioni o gruppi di lavoro, individuandone i coordinatori sulla base delle competenze richieste.
  3. Sulla base degli indirizzi e delle scelte di carattere organizzativo e finanziario deliberate dal consiglio di istituto, il capo di istituto, avvalendosi degli apporti dei collaboratori e dei coordinatori di cui al comma 2, predispone il piano attuativo del progetto di istituto, per la parte pedagogico-didattica, quale documento che esplicita la pianificazione annuale dell' insieme delle attività formative, didattiche e pedagogiche e le modalità della loro attuazione e lo sottopone al collegio dei docenti per la relativa delibera.
  4. Per realizzare gli obiettivi sopra indicati, nei periodi intercorrenti tra l'inizio delle attività didattiche e l'avvio delle lezioni e tra la fine delle lezioni e la conclusione delle attività didattiche, il personale docente è impegnato nell'elaborazione e predisposizione del piano delle attività di cui al comma 3, ed in attività di verifica e valutazione dell'applicazione del piano stesso. Inoltre negli stessi periodi potranno essere attuati interventi didattici ed educativi integrativi, previsti dal progetto di istituto e da norme speciali, ed attività di formazione e di aggiornamento.
  5. Ai fini di quanto previsto al comma 1 del presente articolo, in relazione agli specifici aspetti di carattere generale e organizzativo inerenti il funzionamento dei servizi scolastici, il capo di istituto, prima dell'inizio dell'anno scolastico, previa convocazione di una apposita riunione, consulta il personale ATA della scuola.

Art. 40 - Area docente: obblighi di lavoro

  1. Gli obblighi di lavoro del personale docente sono funzionali all'orario del servizio stabilito dal piano di attività e sono finalizzati allo svolgimento delle attività di insegnamento e di tutte le ulteriori attività di programmazione, progettazione, ricerca, valutazione e documentazione necessarie all'efficace svolgimento dei processi formativi.
  2. A tal fine gli obblighi di lavoro del personale docente sono articolati in attività di insegnamento ed in attività funzionali alla prestazione dell'insegnamento. Possono altresì essere previste eventuali attività aggiuntive.

Art. 41 - Attività di insegnamento

  1. L'attività di insegnamento si svolge in 25 ore settimanali nella scuola materna, in 22 ore settimanali nella scuola elementare e in 18 ore settimanali nelle scuole e istituti di istruzione secondaria ed artistica, distribuite in non meno di cinque giornate settimanali.
  2. Alle 22 ore settimanali di insegnamento stabilite per gli insegnanti elementari, vanno aggiunte 2 ore da dedicare, anche in modo flessibile e su base plurisettimanale, alla programmazione didattica da attuarsi in incontri collegiali dei docenti di ciascun modulo, in tempi non coincidenti con l'orario delle lezioni. Nell'ambito delle 22 ore d'insegnamento, la quota oraria eventualmente eccedente l'attività frontale e di assistenza alla mensa viene destinata, previa programmazione, ad attività di arricchimento dell'offerta formativa e di recupero individualizzato o per gruppi ristretti di alunni con ritardo nei processi di apprendimento, anche con riferimento ad alunni stranieri, in particolare provenienti da paesi extracomunitari. Nel caso in cui il collegio dei docenti non abbia effettuato tale programmazione o non abbia impegnato totalmente la quota oraria eccedente l'attività frontale e di assistenza alla mensa, tali ore saranno destinate per supplenze in sostituzione di docenti assenti fino a un massimo di 5 giorni nell'ambito del proprio modulo o nel plesso di titolarità.
  3. Negli istituti e scuole di istruzione secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, i docenti, il cui orario di cattedra sia inferiore alle 18 ore settimanali, sono tenuti al completamento dell'orario di insegnamento da realizzarsi mediante la copertura di ore di insegnamento disponibili in classi collaterali non utilizzate per la costituzione di cattedre orario, in interventi didattici ed educativi integrativi, con particolare riguardo per la scuola dell'obbligo, alle finalità indicate al comma 2, nonché mediante l'utilizzazione in eventuali supplenze e, in mancanza, rimanendo a disposizione anche per attività parascolastiche e interscolastiche. Rimane fermo quanto disposto dal comma 7 ultimo periodo dell'art.14 del D.P.R n. 399 del 1988.
  4. Qualora siano state deliberate sperimentazioni autonome di ordinamento e struttura che comportino la riduzione della durata dell'unità oraria di lezione, i docenti completano l'orario d'obbligo con attività connesse alla sperimentazione o con le altre modalità previste dallo stesso progetto di sperimentazione.
  5. L'orario di insegnamento, anche con riferimento al completamento dell'orario d'obbligo ai sensi del comma 3 può essere articolato, sulla base della pianificazione annuale delle attività e nelle forme previste dai vigenti ordinamenti, in maniera flessibile su base plurisettimanale, in misura, di norma, non eccedente le quattro ore.
  6. Per il personale insegnante che opera per la vigilanza e l'assistenza degli alunni durante il servizio di mensa il tempo impiegato nelle predette attività rientra a tutti gli effetti nell'orario di attività didattica.

Art. 42 - Attività funzionali all'insegnamento

  1. L'attività funzionale all'insegnamento è costituita da ogni impegno inerente alla funzione docente previsto dai diversi ordinamenti scolastici. Essa comprende tutte le attività, anche a carattere collegiale di programmazione, progettazione, ricerca, valutazione e documentazione, compresa la preparazione dei lavori degli organi collegiali, la partecipazione alle riunioni e l'attuazione delle delibere adottate dai predetti organi. Rientra altresì nell'attività funzionale all'insegnamento la partecipazione, per non meno del numero di ore di formazione previste dall'art. 27, per il passaggio alle posizioni retributive successive - di cui all'allegata tabella B -, alle attività di formazione e di aggiornamento previste nell'ambito di organiche azioni definite a livello nazionale o provinciale, ovvero deliberate dal collegio dei docenti.
  2. Tra gli adempimenti individuali dovuti rientrano le attività relative :
  1. Le attività di carattere collegiale riguardanti tutti i docenti sono costituite da:
  1. Per assicurare un rapporto efficace con le famiglie e gli studenti, in relazione a quanto previsto nei diversi ordinamenti ed alle diverse modalità organizzative del servizio, il Consiglio di Istituto sulla base delle proposte del collegio dei docenti definisce le modalità e i criteri per lo svolgimento dei rapporti con le famiglie e gli studenti, assicurando la concreta accessibilità al servizio, pur compatibilmente con le esigenze di funzionamento dell'istituto e prevedendo idonei strumenti di comunicazione tra istituto e famiglie.
  2. Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi.

Art. 43 - Attività aggiuntive

  1. Le attività aggiuntive consistono in attività aggiuntive di insegnamento e attività aggiuntive funzionali all'insegnamento.
  2. Le attività aggiuntive di insegnamento, a qualunque titolo prestate, sono deliberate, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili, con le modalità previste dall'articolo 39, e possono consistere anche nello svolgimento di interventi didattici ed educativi integrativi o in ulteriori attività aggiuntive di insegnamento volte all'arricchimento e all'integrazione dell'offerta formativa, fino ad un massimo di 6 ore settimanali.
  3. Le attività aggiuntive funzionali all'insegnamento possono consistere in:
  1. Il compenso delle attività aggiuntive di insegnamento è fissato in maniera omogenea, nell'ambito di ciascun ordine e grado di scuola e corrisponde al compenso orario determinato in base alle allegate tabelle.
  2. Il compenso delle attività aggiuntive agli obblighi funzionali viene erogato in maniera forfettizzata per le funzioni di supporto organizzativo al capo di istituto ovvero sulla base del numero stimato di ore aggiuntive per le attività inerenti allo svolgimento di progetti e per le altre attività di cui al comma 3, lett. a), secondo quanto previsto all' art. 72 del presente CCNL.
  3. Il compenso per le attività di cui al comma 3, lettera d), è fissato nella stessa convenzione che disciplina le attività medesime.

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