CONTRATTO 1994 - 1997
Gli articoli del contratto 1994/97 disapplicati
nella sequenza contrattuale con l'Aran sono evidenziati nel testo che segue.
In particolare in questa parte sono stati disapplicati i seguenti articoli:
- artt.36 e 37 (valutazione e mobilità dei capi di istituto)
Parte prima - Disposizioni generali
Art. 1 - Campo di applicazione
Il presente contratto collettivo nazionale si applica a tutto il personale con rapporto
di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato dipendente dalla amministrazione
scolastica ed appartenente al comparto di cui all'art. 9 del D.P.C.M. 30 dicembre 1993, n.
593.
Il personale del comparto si articola nelle seguenti aree professionali:
area dei servizi generali, tecnici e amministrativi;
area della funzione docente;
area della specifica dirigenza scolastica.
Con successivo accordo di cui all'art. 79, le norme del presente contratto saranno
raccordate con le disposizioni dello Statuto speciale della regione Trentino Alto Adige in
materia di ordinamento scolastico delle province autonome di Trento e Bolzano e delle
relative norme di attuazione.
Con successivo accordo da stipularsi entro 60 giorni dalla sottoscrizione del presente
CCNL saranno disciplinate:
le specificazioni e le modalità applicative della normativa di cui al presente CCNL al
personale educativo dipendente dalle istituzioni educative, con riferimento alle funzioni,
alle attività di servizio, all'orario di lavoro, alla formazione ed aggiornamento, alla
mobilità professionale e territoriale, al rapporto di lavoro a tempo parziale e a tempo
determinato.
le specificazioni e le modalità applicative del presente CCNL ai capi d'istituto e al
personale docente e ATA in servizio nelle istituzioni scolastiche italiane all'estero in
relazione alle particolari esigenze organizzative di queste.
Nel testo del presente contratto, il riferimento al decreto legislativo 3 febbraio 1993,
n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni è riportato come D.Lgs. n.29 del 1993;
il riferimento al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 è riportato come D.Lgs. n.
297 del 1994; il riferimento al decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n.
209 è riportato come D.P.R. 209 del 1987; il riferimento al decreto del Presidente della
Repubblica 23 agosto 1988, n. 399 è riportato come D.P.R. n. 399 del 1988.
Art. 2 - Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto
Il presente contratto concerne il periodo 1 gennaio 1994 - 31 dicembre 1997 per la parte
normativa ed è valido dall'1 gennaio 1994 fino al 31 dicembre 1995 per la parte
economica.
Gli effetti giuridici decorrono dalla data di stipulazione, salvo diversa prescrizione
del presente contratto. La stipulazione si intende avvenuta al momento della
sottoscrizione del contratto da parte dei soggetti negoziali a seguito del perfezionamento
delle procedure di cui all' art. 51, commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 29 del 1993.
Gli istituti a contenuto economico e normativo con carattere vincolato ed automatico
sono applicati dalle amministrazioni destinatarie del presente contratto entro 30 gg dalla
data di stipulazione di cui al comma 2.
Il presente contratto, alla scadenza, si rinnova tacitamente di anno in anno qualora non
ne sia data disdetta da una delle parti con lettera raccomandata, almeno tre mesi prima di
ogni singola scadenza. In caso di disdetta, le disposizioni contrattuali rimangono in
vigore fino a quando non siano sostituite dal successivo contratto collettivo.
Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza della
parte economica del presente contratto, ai dipendenti del comparto sarà corrisposta la
relativa indennità, secondo le scadenze previste dall'accordo sul costo del lavoro del 23
luglio 1993.
Per l' erogazione di detta indennità si applica la procedura dell'art. 52, commi 1 e 2,
del D.Lgs. n. 29 del 1993.
In sede di rinnovo biennale per la parte economica ulteriore punto di riferimento del
negoziato sarà costituito dalla comparazione tra l'inflazione programmata e quella
effettiva intervenuta nel precedente biennio, secondo quanto previsto dall'accordo tra
Governo e parti sociali del 23 luglio 1993.
Sistema delle relazioni sindacali - Disposizioni generali
Art. 3 - Obiettivi e strumenti
Il sistema delle relazioni sindacali, nel rispetto della distinzione dei ruoli e delle
responsabilità dell' amministrazione scolastica e dei sindacati, è strutturato in modo
coerente con l'obiettivo di contemperare l'interesse degli addetti al miglioramento delle
condizioni di lavoro e allo sviluppo professionale con l'esigenza di incrementare e
qualificare le prestazioni rese dal servizio scolastico.
La condivisione dell'obiettivo predetto comporta la necessità di un sistema di
relazioni sindacali stabile, basato sulla contrattazione collettiva, sulla partecipazione
e sulla consultazione nei casi e nelle forme previste, improntato alla correttezza e
trasparenza dei comportamenti delle parti, orientato alla prevenzione dei conflitti, anche
mediante apposite procedure bilaterali - sempre nel rispetto, in caso di conflitto, della
garanzia dei servizi essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146, - in grado di
favorire la collaborazione tra le parti per il perseguimento delle finalità individuate
dalle leggi, dai contratti collettivi e dai protocolli tra Governo e parti sociali.
In coerenza con i commi 1 e 2, il sistema di relazioni sindacali si articola nei
seguenti modelli relazionali:
contrattazione collettiva; si svolge a livello nazionale ed a livello decentrato sulle
materie, con i tempi e le procedure indicate rispettivamente dagli artt. 2 e 4 del
presente contratto, secondo le disposizioni del D.Lgs n. 29 del 1993. La piena e corretta
applicazione dei contratti collettivi nazionali e decentrati è garantita dalle parti
anche mediante le procedure di risoluzione delle controversie interpretative previste
dall'art. 17. In coerenza con il carattere privatistico della contrattazione, essa si
svolge in conformità alle convenienze e ai distinti ruoli delle parti;
esame; si svolge nelle materie per le quali la legge ed il presente contratto collettivo
lo prevedono, a norma dell'art. 10 del D.Lgs. n. 29 del 1993 e dell'art. 8 e 9 del
presente contratto, previa informazione ai soggetti sindacali di cui all'art. 6. In
appositi incontri le parti confrontano i rispettivi punti di vista secondo le procedure
indicate nell'art. 8;
consultazione; si svolge sulle materie per le quali la legge o il presente contratto la
prevedono. In tali casi l'amministrazione, previa adeguata informazione, acquisisce il
parere dei soggetti sindacali;
informazione; allo scopo di rendere più trasparente e costruttivo il confronto tra le
parti a tutti i livelli del sistema delle relazioni sindacali, l' amministrazione
scolastica informa i soggetti sindacali, quando lo richieda la legge o il presente
contratto. L'informazione è fornita con la forma scritta ed in tempo utile, anche
mediante l'utilizzo di supporti magnetici.
conciliazione, mediazione dei conflitti e risoluzione delle controversie interpretative;
procedure finalizzate al raffreddamento dei conflitti medesimi secondo le disposizioni di
cui agli artt. 16 e 17.
Art. 4 - Tempi e procedure per la stipulazione o il rinnovo del contratto collettivo
decentrato
Le piattaforme per il rinnovo dei contratti collettivi decentrati sono presentate almeno
un mese prima della scadenza del precedente contratto per la trattativa decentrata a
livello nazionale e almeno quindici giorni prima per quella a livello periferico.
Durante i suddetti periodi e per il mese successivo alla scadenza dei contratti
decentrati, le parti non assumono iniziative unilaterali né procedono ad azioni dirette.
L' Amministrazione della Pubblica Istruzione provvede a costituire la delegazione di
parte pubblica abilitata alla trattativa entro 30 giorni dalla data di stipulazione del
presente contratto, ai sensi dell'art. 2, comma 2, ed a convocare la delegazione sindacale
di cui all'art. 6 per l'avvio del negoziato, entro 15 giorni dalla presentazione delle
piattaforme.
La contrattazione decentrata deve riferirsi solo agli istituti contrattuali rimessi a
tale livello.
Il contratto decentrato si attua entro trenta giorni dalla stipulazione, che si intende
avvenuta con la sottoscrizione, al termine del perfezionamento delle procedure previste
dall'articolo 51, terzo comma, del D.Lgs. n. 29 del 1993. I contratti decentrati devono
contenere apposite clausole circa tempi, modalità e procedure di verifica della loro
attuazione. Essi conservano la loro efficacia fino alla stipulazione dei successivi
contratti.
Art. 5 - Livelli di contrattazione, materie e limiti della contrattazione decentrata
Il sistema di contrattazione collettiva è strutturato su due livelli:
il contratto collettivo nazionale di comparto;
il contratto collettivo decentrato.
La contrattazione decentrata riguarda le materie e gli istituti di cui ai commi 4 e 5
secondo le clausole di rinvio del presente articolo ed in conformità ai criteri e
procedure indicate nell' art. 4.
Qualora nella contrattazione decentrata sia necessario ripartire le materie demandate a
tale livello devono essere evitate sovrapposizioni o frammentazioni nelle materie stesse e
deve essere garantito il rispetto delle disponibilità economiche fissate a livello
nazionale.
La contrattazione decentrata si svolge in sede nazionale di Amministrazione della
Pubblica istruzione nell'ambito degli obiettivi e dei programmi definiti ai sensi dell'
art. 3, comma 1 del D.Lgs. n. 29 del 1993, sulle seguenti materie:
i criteri di utilizzazione delle risorse attribuite a livello di Ministero della
Pubblica Istruzione e relative al Fondo di cui all' art. 71, comma 2 lett.a);
i criteri per l'attribuzione ai Provveditorati della quota del Fondo di cui all' art. 71
per interventi compensativi e progetti provinciali;
la mobilità di cui all' art.480 del D.Lgs. n. 297 del 1994; gli accordi di mobilità di
cui all' art. 35, comma 8, del D.Lgs. n. 29 del 1993;
la mobilità interna, ai sensi degli artt. 37, 48 e 55 del presente CCNL;
le linee di indirizzo per l'attività di formazione in servizio e per l'aggiornamento,
ivi compresi i piani di riconversione del personale in relazione alle situazioni di
esubero, nonché i criteri relativi alla ripartizione delle risorse ed alle modalità di
verifica dei risultati conseguiti;
le linee di indirizzo e i criteri per la tutela della salute nell'ambiente di lavoro;
determinazione dei compensi relativi agli incarichi ed attività aggiuntive dei capi di
istituto, di cui all'art. 33;
determinazione delle tabelle relative alle indennità di cui agli artt. 74 e 75 del
presente CCNL.
Presso ciascun ufficio scolastico periferico, fermo restando quanto previsto dal D.Lgs.
n. 29 del 1993, la trattativa decentrata si svolge sulle seguenti materie:
l' individuazione delle priorità e dei criteri di distribuzione delle risorse del Fondo
di cui all' art. 71, per la quota assegnata a tale livello e per le quote dei Fondi di
istituto eventualmente non utilizzate e non utilizzabili , ai sensi dell' art. 72, nonché
le modalità di verifica dei risultati conseguiti ;
i criteri di applicazione, con riferimento ai tempi ed alle modalità, delle normative
relative all'igiene, all'ambiente, sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro, nonché
l'individuazione delle misure necessarie per facilitare il lavoro dei dipendenti disabili;
l' utilizzazione del personale ai sensi dell' art. 48, commi 6 e segg. e art. 55 del
presente contratto ;
i criteri per l' attuazione delle iniziative di aggiornamento, formazione in servizio e
riconversione professionale e per la partecipazione del personale a tali attività;
i criteri per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio;
i criteri generali relativi all'utilizzazione del personale A.T.A., con riferimento agli
istituti previsti dagli articoli 35, 36 e 37 del D.P.R. n. 209 del 1987, e dall'art. 14,
comma 15 del D.P.R. n. 399 del 1988.
i criteri di attuazione delle norme relative ai diritti e alle relazioni sindacali
previste dal presente contratto, nonché, in tale quadro, allo sviluppo delle relazioni
sindacali a livello di singola istituzione scolastica;
i criteri di utilizzazione dei servizi sociali.
I contratti decentrati non possono comportare né direttamente, né indirettamente,
oneri aggiuntivi rispetto a quelli previsti dal presente contratto, anche a carico di
esercizi successivi, e conservano la loro efficacia sino alla stipulazione dei successivi
contratti.
Art. 6 - Composizione delle delegazioni
Ai sensi dell'art. 45, comma 8 del D.Lgs. n. 29 del 1993, la delegazione trattante in
sede decentrata è costituita:
I - A LIVELLO NAZIONALE DI AMMINISTRAZIONE
Per la parte pubblica:
dal Ministro o da un suo delegato;
da una rappresentanza dei dirigenti titolari degli uffici direttamente interessati alla
trattativa.
Per le organizzazioni sindacali: per la composizione della delegazione trattante di
parte sindacale si conferma la disciplina attualmente vigente fino alla definizione del
quadro normativo in materia di rappresentatività ed ai successivi accordi.
II - NEGLI UFFICI PERIFERICI DI LIVELLO DIRIGENZIALE
Per la parte pubblica: dal dirigente titolare del potere di rappresentanza
dell'amministrazione nell'ambito dell'ufficio o da un suo delegato, da due funzionari
dell' ufficio medesimo, di qualifica di norma non inferiore all' ottava. L'amministrazione
può avvalersi in qualità di consulenti di capi d'istituto e altro personale scolastico
esperto nella materia.
Per le organizzazioni sindacali: per la composizione della delegazione trattante di
parte sindacale relative alle strutture provinciali di organizzazione si conferma la
disciplina attualmente vigente fino alla definizione del quadro normativo in materia di
rappresentatività ed ai successivi accordi; relativamente alle altre strutture sindacali,
si rinvia allo stipulando protocollo d'intesa di cui all'art. 14.
L'amministrazione scolastica può avvalersi, nella contrattazione collettiva decentrata,
della attività di rappresentanza e di assistenza dell'Agenzia per la rappresentanza
negoziale delle pubbliche amministrazioni (A.RA.N.), alle cui direttive è tenuta in ogni
caso a conformarsi, ai sensi dell'art. 50, comma 7 del D. Lgs n. 29 del 1993.
Sistema delle relazioni sindacali - Informazioni e forme di partecipazione
Art. 7 - Informazione
L'amministrazione scolastica, nell'ambito della propria autonomia e delle proprie
distinte responsabilità, fornisce informazioni ai soggetti sindacali di cui all'articolo
precedente sulle misure inerenti la gestione del rapporto di lavoro.
Nelle seguenti materie, individuate dal D.Lgs. n. 29 del 1993 e dal presente contratto,
l'amministrazione fornisce un'informazione preventiva, consegnando tempestivamente la
documentazione necessaria:
criteri per la determinazione e la distribuzione dei carichi di lavoro per il personale
ATA;
criteri generali per la razionalizzazione della rete scolastica;
criteri per la definizione e la distribuzione degli organici di tutto il personale ,
anche con riferimento a quanto previsto, per il personale ATA, dall' art. 31, comma 1,
lettera c), del D.Lgs. n. 29 del 1993;
strumenti e metodologie per la valutazione della produttività ed efficacia qualitativa
del sistema scolastico, con riferimento a quanto previsto dall' art. 603 del D.Lgs. n. 297
del 1994;
criteri e modalità organizzative per l' assunzione del personale a tempo determinato e
indeterminato;
documenti di previsione di bilancio relativi alle spese per il personale;
interventi di progettazione di nuovi sistemi informativi o di modifica dei sistemi
preesistenti concernenti i servizi amministrativi e di supporto dell'attività scolastica.
programmi e progetti di intervento anche a carattere interistituzionale per la
qualificazione dell' offerta formativa.
Nelle seguenti materie l'informazione è successiva ed ha per oggetto gli atti di
gestione adottati e i relativi risultati, riguardanti:
utilizzo del personale e stato dell'occupazione e degli organici;
parametri e risultati concernenti la produttività ed efficacia qualitativa del sistema
scolastico;
distribuzione complessiva dei carichi di lavoro per il personale A.T.A.;
attuazione dei programmi di formazione del personale;
misure in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro;
andamento generale della mobilità del personale;
distribuzione complessiva dei fondi per i compensi accessori;
iniziative rivolte al miglioramento dei servizi sociali in favore del personale.
A tale scopo sono previsti specifici incontri in cui l'amministrazione scolastica
fornisce adeguate informazioni sulle predette materie alle organizzazioni sindacali
interessate.
Analoghi incontri sono effettuati presso ciascun ufficio scolastico periferico per
assicurare una adeguata informazione sulle materie di cui ai commi precedenti.
Il sistema informativo deve assicurare una adeguata tutela della riservatezza della
sfera personale degli addetti.
Art. 8 - Esame
Ciascuno dei soggetti di cui all'articolo 6, ricevuta l'informazione, ai sensi dell'art.
7, può chiedere, in forma scritta, un incontro, al rispettivo livello di contrattazione,
per l'esame in particolare delle seguenti materie, ai sensi dell' articolo 10 del D.Lgs.
n. 29 del 1993 :
articolazione degli orari per il personale ATA;
criteri per la determinazione e la distribuzione dei carichi di lavoro per il personale
ATA;
criteri per la definizione e la distribuzione degli organici di tutto il personale ,
anche con riferimento a quanto previsto, per il personale ATA, dall' art. 31, comma 1,
lettera c), del D.Lgs. n. 29 del 1993;
strumenti e metodologie per la valutazione della produttività ed efficacia qualitativa
del sistema scolastico, con riferimento a quanto previsto dall' art. 603 del D.Lgs. n. 297
del 1994.
Sono inoltre oggetto di consultazione, ai sensi
dell' art. 3, comma 3, lett. c) del presente contratto, i criteri e le modalità
organizzative per l' assunzione del personale a tempo determinato e indeterminato.
Della richiesta di esame è data notizia alle altre organizzazioni sindacali di cui all'
art. 6 del presente contratto.
L'esame si svolge in appositi incontri, che iniziano, di norma, entro 5 giorni dalla
data di ricezione della richiesta; durante il periodo di durata dell'esame le parti si
adeguano, nei loro comportamenti, ai principi di responsabilità, correttezza e
trasparenza.
L'esame si conclude nel termine tassativo di giorni quindici dalla ricezione
dell'informazione ovvero entro un termine più breve per oggettivi motivi di urgenza.
Dell'esito dell'esame è redatto verbale dal quale risultino le posizioni delle parti
nelle materie oggetto dell'esame. Resta ferma l'autonoma determinazione definitiva e la
responsabilità dei dirigenti nelle stesse materie.
Durante il periodo in cui si svolge l'esame gli organi dell' amministrazione scolastica
non adottano provvedimenti unilaterali nelle materie oggetto dell'esame e le
organizzazioni sindacali che vi partecipano non assumono sulle stesse iniziative
conflittuali.
Art. 9 - Relazioni a livello di istituzione scolastica
A livello di ogni istituzione scolastica, in coerenza con le prospettive di
decentramento e di autonomia, nel rispetto delle competenze del capo di istituto e degli
organi collegiali, sono attuate le modalità d'informazione e di esame previste dal
presente articolo.
Il capo di istituto fornisce ai soggetti sindacali di cui all'art. 14 un'informazione
preventiva, consegnando l'eventuale documentazione sulle seguenti materie:
modalità relative all'utilizzazione e all'articolazione dell'orario del personale ATA e
del personale educativo, nel rispetto di quanto previsto dalla contrattazione decentrata
provinciale, nonché i criteri per l'individuazione del personale A.T.A. ed educativo da
utilizzare nelle attività retribuite con il fondo di istituto.
modalità di applicazione dei criteri in materia di diritti sindacali, definiti in
contrattazione decentrata a livello provinciale;
attuazione delle normative relative all'igiene, alla sicurezza e prevenzione
dell'ambiente scolastico, comprese le misure relative all'abbattimento delle barriere
architettoniche per facilitare l'accesso dei disabili;
utilizzazione dei servizi sociali;
Sulle seguenti materie l'informazione è successiva:
proposte di formazione delle classi e di determinazione degli organici della scuola;
attuazione dei progetti ed attività retribuiti con il fondo d'istituto o con altre
risorse derivanti da convenzioni ed accordi;
nominativi del personale da utilizzare nei progetti ed attività retribuiti con il fondo
di istituto;
criteri di individuazione e modalità di utilizzazione del personale in progetti
derivanti da specifiche disposizioni legislative, nonché da accordi di programma,
convenzioni, intese, stipulate dalla singola istituzione scolastica o dall'Amministrazione
scolastica periferica con altri enti e istituzioni;
applicazione dei criteri, definiti in contrattazione decentrata a livello provinciale,
per la fruizione dei permessi retribuiti per l'aggiornamento.
L'informazione viene fornita in appositi incontri da
concordare tra le parti.
Ricevute le informazioni di cui al comma 2, lett. a) e c), ciascuno dei soggetti
sindacali di cui all'art.6 può chiedere un esame dell'argomento oggetto di informazione.
Il capo di istituto informa della richiesta ricevuta i soggetti sindacali presenti nella
scuola e procede, entro tre giorni dalla richiesta, a convocare un apposito incontro, per
l'esame che dovrà concludersi con la verbalizzazione delle relative posizioni entro i 5
giorni successivi alla ricezione delle informazioni. Per la materia di cui alla lett. c)
del precedente comma 2, l'esame previsto dal presente comma si effettua fino alla
definizione contrattuale delle modalità di attuazione del D.Lgs. n. 626 del 1994, per la
relativa intesa.
Durante il periodo in cui si svolge l'esame il capo di istituto non adotta provvedimenti
unilaterali nelle materie oggetto di esame e i soggetti sindacali che vi partecipano non
assumono sulle stesse iniziative conflittuali.
Concluso l'esame, è fatta salva l'autonoma determinazione del capo di istituto.
Le modalità di cui al comma 2 , lett. b) sono verificate in un apposito incontro con le
organizzazioni sindacali.
Art. 10 - Pari opportunità
Al fine di consentire una reale parità uomini-donne, è istituito, presso il Ministero
della Pubblica Istruzione, con la presenza delle organizzazioni sindacali e con la
partecipazione delle associazioni professionali, il Comitato per le pari opportunità, con
il compito di proporre misure adatte a creare effettive condizioni di pari opportunità,
secondo i principi definiti dalla legge 10 aprile 1991, n.125, con particolare riferimento
all'art.1.
Il Ministro assicura, mediante specifica disciplina, le condizioni e gli strumenti
idonei al funzionamento del Comitato pari opportunità nazionale.
Il Comitato propone piani pluriennali per l'attuazione delle pari opportunità in campo
formativo con particolare riferimento alla formazione mirata del personale, ai progetti
per l'orientamento scolastico, alla riformulazione dei contenuti d'insegnamento.
Il Comitato relaziona almeno una volta l'anno, sulle condizioni oggettive in cui si
trovano le lavoratrici rispetto allo sviluppo professionale, alla loro partecipazione ai
corsi di formazione e di aggiornamento, e alla promozione di misure idonee a tutelarne la
salute in relazione alla peculiarità psicofisiche e alla prevedibilità di rischi
specifici per le donne con particolare attenzione alle situazioni di lavoro che possono
rappresentare rischi per la salute riproduttiva.
A livello di Amministrazione scolastica provinciale, su richiesta delle organizzazioni
sindacali abilitate alla contrattazione decentrata, possono essere costituiti appositi
comitati, entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente contratto, con composizione
e compiti analoghi a quello nazionale e dei quali deve essere assicurato il funzionamento
da parte dei Provveditori agli Studi, senza oneri per l'Amministrazione.
In sede di contrattazione decentrata, a livello nazionale e territoriale, tenendo conto
delle proposte formulate dal Comitato per le pari opportunità, anche ai fini delle azioni
positive di cui alla legge 10 aprile 1991, n.125, saranno concordati interventi utili a
promuovere:
percorsi di formazione mirata del personale sulla cultura delle pari opportunità in
campo formativo;
azioni positive con particolare riferimento alle condizioni di accesso ai corsi di
formazione e aggiornamento e all'attribuzione d'incarichi o funzioni più qualificate;
iniziative volte ad attuare le direttive dell' Unione Europea per l'affermazione sul
lavoro della pari dignità delle persone, in particolare per rimuovere comportamenti
molesti.
Gli effetti delle iniziative assunte dall'amministrazione scolastica a seguito degli
accordi decentrati di cui al presente comma formeranno oggetto di valutazione nella
relazione annuale del comitati di cui all'art. 33, comma 2, del D.P.R. 8 maggio 1987, n.
267.
Art. 11 - Consultazione
1. Gli organi dell' Amministrazione scolastica, con le modalità previste dall'art.3,
comma 3, lett. c) , procedono alla consultazione:
delle rappresentanze di cui all'art. 6 nei casi previsti da disposizioni di legge o
contrattuali, nonché nel caso previsto dall'ottavo comma dell'art. 59 del D.Lgs. n. 29
del 1993, limitatamente al personale A.T.A.
del rappresentante per la sicurezza nei casi previsti dall'art. 19 del D.Lgs. 19
settembre 1994, n. 626.
Art. 12 - Forme di partecipazione
Presso il Ministero della Pubblica Istruzione e presso ciascun Ufficio scolastico
periferico sarà costituito un Osservatorio di rappresentanti dell' Amministrazione e
delle organizzazioni sindacali abilitate alla contrattazione decentrata, che esaminerà
almeno due volte l'anno le linee essenziali di indirizzo in materia di gestione dell'
amministrazione scolastica, con particolare riguardo alle seguenti materie:
edilizia scolastica;
situazione degli organici;
adeguamento dei medesimi per le nomine in ruolo del personale docente e A.T.A.,
mobilità di detto personale;
formazione delle graduatorie provinciali per il reclutamento del personale docente ed
A.T.A. con rapporto a tempo determinato e per le procedure di conferimento delle
supplenze;
rilevazione e prevenzione delle malattie professionali;
modalità di applicazione della legge del 5 febbraio 1992, n.104;
sistemi informativi automatizzati;
modalità di attuazione della legge n. 241 del 1990;
educazione degli adulti.
La composizione degli organismi di cui al comma 1, che non hanno natura negoziale, è di
norma paritetica.
Sistema delle relazioni sindacali - Diritti sindacali
Art. 13 - Assemblee
Il personale del comparto scuola con rapporto di lavoro a tempo determinato e
indeterminato ha diritto a partecipare, durante l'orario di lavoro, ad assemblee sindacali
in locali scolastici concordati con i capi d'istituto o in altra sede, senza decurtazione
della retribuzione, per 10 ore pro capite per anno scolastico. L'ordine del giorno delle
assemblee deve riguardare materie d'interesse sindacale e del lavoro.
Per il personale docente, in ciascuna scuola o istituto può essere tenuta di norma
un'assemblea al mese, e comunque non più di due.
Le assemblee sono indette singolarmente o congiuntamente da:
le strutture territoriali delle organizzazioni sindacali che organizzano su scala
nazionale il personale scolastico, di cui all'art.6, comma 1;
i soggetti sindacali di cui all'art. 14 relativamente alle assemblee indette nelle
singole istituzioni scolastiche.
Le assemblee coincidenti con l'orario di lezione si svolgono all'inizio o, di norma, al
termine delle attività didattiche giornaliere di ogni scuola interessata all'assemblea.
Le assemblee del personale direttivo ed ATA possono svolgersi in orario non coincidente
con quello delle assemblee del personale docente, comprese le ore intermedie del servizio
scolastico.
Nei Conservatori di musica, nelle Accademie e - limitatamente al personale educativo -
negli Istituti di educazione, le assemblee possono svolgersi in orario diverso da quello
previsto al comma 4, secondo modalità stabilite con le procedure di cui all'art. 9 e con
il vincolo di osservanza del minor disagio possibile per gli alunni.
Ciascuna assemblea può avere una durata massima di 2 ore se si svolge a livello di
singola istituzione scolastica; la durata massima delle assemblee dei capi di istituto e
delle assemblee territoriali è definita in sede di contrattazione decentrata provinciale,
in modo da tener conto dei tempi necessari per il raggiungimento della sede di assemblea e
sempre nei limiti di cui al comma 1 del presente articolo.
La convocazione dell'assemblea, la durata, la sede e l'eventuale partecipazione di
dirigenti sindacali esterni sono rese note dai soggetti sindacali promotori almeno 6
giorni prima, con comunicazione scritta, fonogramma o fax, ai capi d'istituto delle scuole
interessate all'assemblea o, per le assemblee dei capi di istituto, al Provveditore agli
studi. La comunicazione deve essere affissa, nello stesso giorno in cui è pervenuta,
all'albo del Provveditorato agli studi e in quello dell'istituzione scolastica o educativa
interessata. Alla comunicazione va unito l'ordine del giorno.
Nel termine delle successive quarantotto ore, altri organismi sindacali, purché ne
abbiano diritto, possono presentare richiesta di assemblea per la stessa data e la stessa
ora concordando una unica assemblea congiunta o - nei limiti consentiti dalla
disponibilità di locali - assemblee separate. La comunicazione definitiva relativa
all'assemblea - o alle assemblee - di cui al presente comma va affissa all'albo
dell'istituzione prescelta entro il suddetto termine di quarantotto ore. In tal caso, per
il personale docente, l'assemblea si considera unica ai fini di cui al comma 2.
Contestualmente all'affissione all'albo il capo d'istituto o il Provveditore agli studi
ne faranno oggetto di avviso, mediante circolare interna, al personale interessato
all'assemblea al fine di raccogliere la dichiarazione individuale di partecipazione
espressa in forma scritta del personale in servizio nell'orario dell'assemblea. Tale
dichiarazione fa fede ai fini del computo del monte ore individuale ed è irrevocabile.
Il capo d'istituto:
per le assemblee in cui è coinvolto anche il personale docente, sospende le attività
didattiche delle sole classi o sezioni di scuola materna i cui docenti hanno dichiarato di
partecipare all'assemblea, avvertendo le famiglie interessate e disponendo gli eventuali
adattamenti di orario, per le sole ore coincidenti con quelle dell'assemblea, del
personale che presta regolare servizio;
per le assemblee in cui è coinvolto anche il personale ATA, se la partecipazione è
totale, stabilirà, d'intesa con i soggetti sindacali di cui all'art. 14 la quota e i
nominativi del personale tenuto ad assicurare i servizi essenziali relativi alla vigilanza
degli ingressi alla scuola, al centralino, ad altre attività indifferibili coincidenti
con l'assemblea sindacale.
Non possono essere svolte assemblee sindacali in ore concomitanti con lo svolgimento
degli esami e degli scrutini finali.
Per il personale docente, quanto previsto dai commi 1, 3, 5 e 8 si applica anche nel
caso di assemblee indette in orario di servizio per attività funzionali all'insegnamento.
Per le riunioni di scuola e territoriali indette al di fuori dell'orario di servizio del
personale si applicano i commi 3 e 7 del presente articolo, fermo restando l'obbligo da
parte dei soggetti sindacali di concordare con i capi d'istituto l'uso dei locali e la
tempestiva affissione all'albo da parte del capo d'istituto e del Provveditore agli studi
della comunicazione riguardante l'assemblea.
Art. 14 - Rappresentanze sindacali nei luoghi di lavoro
Le forme di rappresentanza sindacale nei luoghi di lavoro, ferma restando l'applicazione
dell'art. 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300, sono:
le rappresentanze sindacali unitarie (R.S.U.) previste dai protocolli di intesa A.RA.N -
Confederazioni sindacali del 20 aprile , 14 e 16 giugno e 22 settembre 1994, secondo
quanto verrà previsto dallo stipulando protocollo d'intesa A.RA.N - Organizzazioni
sindacali relativo al comparto scuola;
i rappresentanti e le rappresentanze sindacali delle organizzazioni che non abbiano
sottoscritto o non aderiscano ai protocolli di cui alla lettera a) e che posseggano il
requisito della rappresentatività ai sensi del precedente art.6, comma 1.
Art. 15 - Diritti e libertà sindacali
Le libertà sindacali sono disciplinate dagli artt. 54 e 55 del D.Lgs. n. 29 del 1993, e
successive modificazioni, dalla legge 20 maggio 1970, n. 300, ivi richiamata, e dalle
disposizioni del presente contratto, nel rispetto dell'art. 3, comma 31, della legge 24
dicembre 1993, n.537, del D.P.C.M. 27 ottobre 1994, n. 770 e dei relativi provvedimenti di
attuazione.
In particolare continuano a trovare applicazione gli artt. 24, 25, 26 - per i capi di
istituto e per il personale docente -, 27, 28 e 29 del D.P.R. n. 209 del 1987.
L' Amministrazione è tenuta ad operare le trattenute per contributo sindacale previste
dalle deleghe rilasciate dai singoli associati ed a versare gli importi corrispondenti
alle Organizzazioni Sindacali destinatarie, secondo le indicazioni fornite dalle
Organizzazioni medesime. Conservano validità le deleghe sindacali rilasciate da data
anteriore a quella di applicazione del presente CCNL ed in atto alla stessa data.
Le trattenute per scioperi brevi restano disciplinate dall'art. 595 del D.Lgs. n. 297
del 1994, commi 1 e 2.
Al fine di consentire l'effettivo espletamento dell'attività sindacale da parte di
soggetti di cui ai commi 1, 2, e 3 dell'art. 3 del DPCM n. 770 del 1994, per i fini
previsti dagli stessi commi, il Ministero della Pubblica Istruzione, sentite le OO.SS. di
comparto aventi titolo ai permessi sindacali, definisce il riparto dei permessi medesimi,
per ciascuna provincia e le modalità di utilizzo a livello di ciascuna scuola o a livello
territoriale, dopo aver individuato una quota non inferiore al 15% per la partecipazione
alle attività sindacali di livello nazionale.
In attuazione di quanto previsto al comma precedente, il Provveditore agli Studi
definisce, sulla base delle indicazioni delle organizzazioni sindacali aventi titolo,
criteri e modalità per il riparto e l'assegnazione a livello di ciascun istituto, scuola
o istituzione scolastica del monte ore disponibili per la fruizione dei permessi
sindacali, tenendo conto dei principi di cui all'art. 3, comma 10, secondo periodo del
DPCM n. 770 del 1994.
Le parti daranno luogo ad appositi incontri per valutare le implicazioni della
disciplina dei distacchi e permessi sindacali di cui al DPCM n. 770 del 1994 sul sistema
delle relazioni sindacali regolate dal presente accordo.
Sistema delle relazioni sindacali - Procedure di raffreddamento dei conflitti
Art. 16 - Procedure per la conciliazione
In caso di controversia su una delle materie di cui all'art. 9, ciascuno dei soggetti
sindacali intervenuti in sede di esame può richiedere al Provveditore agli studi la
convocazione delle parti per favorire la soluzione della controversia. La richiesta deve
essere formulata in forma scritta e deve contenere una sintetica descrizione dei fatti.
Alla procedura di conciliazione partecipano i rappresentanti delle organizzazioni
sindacali abilitate alla contrattazione decentrata.
Le parti vengono convocate entro 5 giorni dalla richiesta: il tentativo di conciliazione
deve concludersi entro 15 giorni dalla convocazione delle parti.
Le parti di cui all'art.14 e le organizzazioni sindacali territoriali non
intraprenderanno alcuna iniziativa sindacale prima che si sia concluso il tentativo di
conciliazione.
Art. 17 - Interpretazione autentica dei contratti.
In attuazione dell'art. 53, del D.Lgs n. 29 del 1993, quando insorgano controversie
sull'interpretazione dei contratti collettivi, le parti che li hanno sottoscritti si
incontrano, entro 30 giorni dalla richiesta di cui al successivo comma 2, per definire
consensualmente il significato della clausola controversa.
Al fine di cui al comma 1 la parte interessata invia all'altra apposita richiesta
scritta con lettera raccomandata . La richiesta deve contenere una sintetica descrizione
dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si basa; essa deve comunque far
riferimento a problemi interpretativi ed applicativi di rilevanza generale.
L'eventuale accordo, stipulato con le procedure di cui all'articolo 51 del D.Lgs. n. 29
del 1993, sostituisce la clausola controversa sin dall'inizio della vigenza del contratto
collettivo nazionale.
Con le medesime modalità si procede, tra le parti che li hanno sottoscritti, quando
insorgano controversie sull'interpretazione dei contratti decentrati. L'eventuale accordo,
stipulato con le procedure di cui all'articolo 51, comma 3, del D.Lgs n. 29 del 1993,
sostituisce la clausola controversa sin dall'inizio della vigenza del contratto
decentrato.
Gli accordi di interpretazione autentica di cui ai precedenti commi producono gli
effetti previsti dall'art. 53, comma 2, del D.Lgs n. 29 del 1993.
Rapporto di lavoro - Norme comuni (parte prima)
Art. 18 - Contratto individuale di lavoro
I rapporti individuali di lavoro a tempo indeterminato o determinato dei capi di
istituto e del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico, ausiliario degli
istituti e scuole statali di ogni ordine e grado, di cui all'articolo 1, comma 2 del
D.Lgs. n. 29 del 1993 e all'art. 9 del D.P.C.M. 30 dicembre 1993, n. 593, sono costituiti
e regolati da contratti individuali, nel rispetto delle disposizioni di legge, della
normativa comunitaria e del presente contratto collettivo nazionale.
Nel contratto di lavoro individuale, per il quale è richiesta la forma scritta, sono,
comunque, indicati:
a)tipologia del rapporto di lavoro;
b)data di inizio del rapporto di lavoro;
c)data di cessazione del rapporto di lavoro per il personale a tempo determinato, salvo
risoluzione automatica del rapporto, senza preavviso, in caso di rientro anticipato del
titolare;
d)qualifica di inquadramento professionale e livello retributivo iniziale;
e)compiti e mansioni corrispondenti alla qualifica di assunzione;
f)durata del periodo di prova, per il personale a tempo indeterminato;
g)sede di prima destinazione, ancorché provvisoria, dell'attività lavorativa.
Il contratto individuale specifica le cause che costituiscono le condizioni risolutive
del contratto di lavoro. Il contratto di lavoro individuale specifica, altresì, che il
rapporto di lavoro è regolato dalla disciplina del contratto collettivo di lavoro nel
tempo applicabile anche per le cause che costituiscono le condizioni risolutive del
contratto di lavoro. E' causa di risoluzione del contratto l'annullamento della procedura
di reclutamento che ne costituisce il presupposto.
L'assunzione può avvenire con rapporto di lavoro a tempo pieno o a tempo parziale. In
quest'ultimo caso, il contratto individuale di cui al comma 1 indica anche l'articolazione
dell'orario di lavoro.
L'Amministrazione, all' atto della stipulazione del contratto di lavoro individuale ai
fini dell'assunzione a tempo indeterminato, invita il destinatario a presentare entro 30
giorni la documentazione prescritta dalle disposizioni vigenti in materia, indicata nel
bando di concorso o nelle ordinanze relative alla disciplina concernente il reclutamento
del personale scolastico. Nello stesso termine il destinatario , sotto la sua
responsabilità, deve dichiarare, salvo quanto previsto dagli artt. 46 e 52, di non avere
altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni
di incompatibilità richiamate dall'art. 58 del D.Lgs. n. 29 del 1993 o dall' art. 508 del
D.Lgs. n. 297 del 1994. In caso contrario, unitamente ai documenti, deve essere
espressamente presentata la dichiarazione di opzione per la nuova amministrazione o per il
nuovo rapporto di lavoro.
Quanto previsto dal comma precedente si applica anche alle assunzioni a tempo
determinato; in tali casi fino al successivo aggiornamento della graduatoria di cui
all'art. 522 e all'art. 581 del D. Lgs. n. 297 del 1994, la documentazione prescritta deve
essere presentata, nell'ambito della medesima provincia, solo in occasione del primo
contratto stipulato.
La mancata presentazione della documentazione di cui ai commi 5 e 6 nei termini e con le
modalità prescritte comporta la mancata stipulazione del contratto, ovvero per i rapporti
già instaurati l'immediata risoluzione dei medesimi. Comporta altresì l' immediata
risoluzione del rapporto di lavoro la mancata assunzione del servizio nel termine
assegnato, salvo i casi in cui in relazione alle vigenti disposizioni di legge sia
impedita l'assunzione in servizio.
Il contratto individuale di cui al comma 1 sostituisce i provvedimenti di nomina, con
decorrenza dalla data di applicazione del presente contratto.
Art. 19 - Ferie
Il dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato ha diritto, in ogni anno di
servizio, ad un periodo di ferie retribuito. Durante tale periodo al dipendente spetta la
normale retribuzione, escluse le indennità previste per prestazioni di lavoro aggiuntivo
o straordinario e quelle che non siano corrisposte per dodici mensilità.
La durata delle ferie è di 32 giorni lavorativi comprensivi delle due giornate previste
dall'art. 1, comma 1, lett. a), della legge 23 dicembre 1977, n. 937.
I dipendenti neo assunti nella scuola dopo la stipulazione del presente contratto hanno
diritto a 30 giorni lavorativi di ferie comprensivi delle due giornate previste dal comma
2.
Dopo 3 anni di servizio, a qualsiasi titolo prestato, ai dipendenti di cui al comma 3
spettano i giorni di ferie previsti nel comma 2.
In caso di distribuzione dell'orario di lavoro del personale A.T.A su cinque giorni, il
sesto è comunque considerato lavorativo ai fini del computo delle ferie e i giorni di
ferie goduti per frazioni inferiori alla settimana vengono calcolati in ragione di 1,2 per
ciascun giorno.
Nell'anno di assunzione o di cessazione dal servizio la durata delle ferie è
determinata in proporzione dei dodicesimi di servizio prestato. La frazione di mese
superiore a quindici giorni è considerata a tutti gli effetti come mese intero.
Il dipendente che ha usufruito dei permessi retribuiti di cui all'art. 21 conserva il
diritto alle ferie.
Le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili, salvo quanto previsto
nel comma 15. Esse devono essere richieste dal personale docente, educativo ed ATA al Capo
di istituto, e dai capi di istituto al Provveditore agli studi. Le ferie sono fruite nel
corso di ciascun anno scolastico, compatibilmente con le oggettive esigenze di servizio,
tenuto conto delle richieste del dipendente.
Le ferie devono essere fruite dai capi di istituto e dal personale docente ed educativo
durante i periodi di sospensione delle attività didattiche; durante la rimanente parte
dell'anno, la fruizione delle ferie è consentita al personale docente ed educativo per un
periodo non superiore a sei giornate lavorative. Per il personale docente ed educativo, la
fruibilità dei predetti sei giorni è subordinata alla possibilità di sostituire il
personale che se ne avvale con altro personale in servizio nella stessa sede e, comunque,
alla condizione che non vengano a determinarsi oneri aggiuntivi anche per l'eventuale
corresponsione di compensi per ore eccedenti. Per i capi di istituto la fruizione delle
ferie nel predetto periodo è consentita per un periodo non superiore a quindici giorni.
In caso di particolari esigenze di servizio ovvero in caso di motivate esigenze di
carattere personale, che abbiano impedito il godimento in tutto o in parte delle ferie nel
corso dell'anno scolastico di competenza, le ferie stesse potranno essere fruite dal
personale docente entro l'anno scolastico successivo nei periodi di sospensione
dell'attività didattica. I capi di istituto possono fruire delle ferie non godute
nell'anno di competenza anche nei periodi di normale attività, con esclusione del periodo
di avvio dell'anno scolastico e di quelli riservati agli scrutini periodici e finali ed
agli esami. In analoga situazione, il personale A.T.A. può fruire delle ferie non godute
nell' anno scolastico successivo, non oltre il mese di dicembre se il rinvio è stato
determinato da esigenze di carattere personale, e non oltre il mese di febbraio se il
rinvio è dovuto ad esigenze di servizio.
Compatibilmente con le esigenze di servizio, il personale A.T.A. può frazionare le
ferie in più periodi. La fruizione delle ferie dovrà comunque essere effettuata nel
rispetto dei turni prestabiliti, assicurando al dipendente il godimento di almeno 15
giorni lavorativi continuativi di riposo nel periodo 1 luglio-31 agosto.
Qualora le ferie già in godimento siano interrotte o sospese per motivi di servizio, il
dipendente ha diritto al rimborso delle spese documentate per il viaggio di rientro in
sede e per quello di ritorno al luogo di svolgimento delle ferie medesime, nonché
all'indennità di missione per la durata dei viaggi suddetti. Il dipendente ha, inoltre,
diritto al rimborso delle spese sostenute per il periodo di ferie non goduto.
Le ferie sono sospese da malattie adeguatamente e debitamente documentate che abbiano
dato luogo a ricovero ospedaliero o si siano protratte per di più di 3 giorni.
L'amministrazione deve essere posta in grado di accertarle con tempestiva informazione.
Il periodo di ferie non è riducibile per assenze per malattia, anche se tali assenze si
siano protratte per l'intero anno scolastico.
All'atto della cessazione dal rapporto di lavoro, qualora le ferie spettanti a tale data
non siano state fruite per documentate esigenze di servizio, si procede al pagamento
sostitutivo delle stesse.
Art. 20 - Festività
A tutti i dipendenti sono altresì attribuite 4 giornate di riposo ai sensi ed alle
condizioni previste dalla legge n. 23 dicembre 1977, n. 937. E' altresì considerata
giorno festivo la ricorrenza del Santo Patrono della località in cui il dipendente presta
servizio, purché ricadente in giorno lavorativo.
Le quattro giornate di riposo, di cui al comma 1, sono fruite nel corso dell' anno
scolastico cui si riferiscono e, in ogni caso, dal personale docente esclusivamente
durante il periodo tra il termine delle lezioni e degli esami e l'inizio delle lezioni
dell'anno scolastico successivo, ovvero durante i periodi intrannuali di sospensione
dell'attività didattica.
Art. 21 - Permessi retribuiti
Al dipendente della scuola con contratto di lavoro a tempo indeterminato, sono concessi,
sulla base di idonea documentazione, permessi retribuiti per i seguenti casi:
partecipazione a concorsi od esami: gg. 8 complessivi per anno scolastico, ivi compresi
quelli eventualmente richiesti per il viaggio;
lutti per perdita del coniuge, di parenti entro il secondo grado e di affini di primo
grado: gg. 3 consecutivi per evento.
I permessi sono concessi a domanda, da presentarsi al capo d'istituto da parte del
personale docente ed A.T.A. e al Provveditore agli Studi, da parte dei capi di istituto.
A domanda del dipendente sono, inoltre, concessi nell'anno scolastico tre giorni di
permesso retribuito per particolari motivi personali o familiari debitamente documentati;
per gli stessi motivi sono fruibili i sei giorni di ferie durante le attività didattiche
di cui al precedente art. 19, comma 9, indipendentemente dalla presenza delle condizioni
previste in tale norma.
Il dipendente ha, altresì, diritto ad un permesso di quindici giorni consecutivi in
occasione del matrimonio.
I permessi dei commi 1, 2 e 3 possono essere fruiti cumulativamente nel corso di ciascun
anno scolastico, non riducono le ferie e sono valutati agli effetti dell'anzianità di
servizio.
Durante i predetti periodi al dipendente spetta l'intera retribuzione esclusi i compensi
per attività aggiuntive e le indennità di cui al successivo art. 73, salvo quanto
previsto dagli artt. 75 e 76.
I permessi di cui all'art.33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.104 sono
retribuiti come previsto dall'art.2, comma 3 ter, del decreto legge 27 agosto 1993, n.
324, convertito dalla legge 27 ottobre 1993 n. 423, non sono computati ai fini del
raggiungimento del limite fissato dai precedenti commi e non riducono le ferie; essi
devono essere possibilmente fruiti dai docenti in giornate di volta in volta diverse.
Nell'ambito del periodo complessivo di astensione facoltativa dal lavoro previsto per le
lavoratrici madri o, in alternativa, per i lavoratori padri dall'art. 7, comma 1 della
legge n. 30 dicembre 1971, n.1204, integrata dalla legge 9 dicembre 1977, n. 903, fermo
restando il trattamento economico del 30% previsto dalla legge per il restante periodo, i
primi trenta giorni, fruibili anche frazionatamente, sono considerati permessi per i quali
spetta il trattamento di cui ai commi 4 e 5. Dopo il compimento del primo anno di vita del
bambino e fino al terzo anno, nei casi previsti dall'art.7, comma 2 della legge 1204 del
1971 alle lavoratrici madri ed ai lavoratori padri sono concessi, con le stesse modalità
, gg. 30 per anno di permesso retribuito. Alle lavoratrici madri in astensione
obbligatoria dal lavoro ai sensi dell'art. 4 della legge n. 1204 del 1971 spetta l'intera
retribuzione fissa mensile nonché le quote di salario accessorio fisse e ricorrenti.
Il dipendente ha diritto, inoltre, ove ne ricorrano le condizioni, ad altri permessi
retribuiti previsti da specifiche disposizioni di legge.
Art. 22 - Permessi brevi
Compatibilmente con le esigenze di servizio, al dipendente con contratto a tempo
indeterminato e al personale con contratto a tempo determinato stipulato con il
Provveditore agli studi, possono essere concessi, per particolari esigenze personali e a
domanda, brevi permessi di durata non superiore alla metà dell'orario giornaliero
individuale di servizio e, comunque, per il personale docente fino ad un massimo di due
ore. Per il personale docente i permessi brevi si riferiscono ad unità orarie.
I permessi complessivamente concessi non possono eccedere 36 ore nel corso dell'anno
scolastico per il personale A.T.A.; per il personale docente il limite corrisponde al
rispettivo orario settimanale di insegnamento.
Entro i due mesi lavorativi successivi a quello della fruizione del permesso, il
dipendente è tenuto a recuperare le ore non lavorate in una o più soluzioni in relazione
alle esigenze di servizio, dando possibilmente priorità, il personale docente, alle
supplenze o allo svolgimento di interventi didattici integrativi con precedenza nella
classe ove avrebbe dovuto prestare servizio il docente in permesso.
Nei casi in cui per motivi imputabili al dipendente non sia possibile il recupero,
l'Amministrazione provvede a trattenere una somma pari alla retribuzione spettante al
dipendente per il numero di ore non recuperate.
Per il personale docente la concessione dei permessi è subordinata alla possibilità
della sostituzione con personale in servizio.
Art. 23 - Assenze per malattia
Il dipendente assente per malattia ha diritto alla conservazione del posto per un
periodo di diciotto mesi. Ai fini della maturazione del predetto periodo, si sommano, alle
assenze dovute all'ultimo episodio morboso, le assenze per malattia verificatesi nel
triennio precedente.
Superato il periodo previsto dal comma 1, al lavoratore che ne faccia richiesta può
essere concesso di assentarsi per un ulteriore periodo di 18 mesi in casi particolarmente
gravi.
Prima di concedere l'ulteriore periodo di assenza di cui al comma 2 l'amministrazione
procede su richiesta del dipendente all'accertamento delle sue condizioni di salute, per
il tramite della unità sanitaria locale competente ai sensi delle vigenti disposizioni,
al fine di stabilire la sussistenza di eventuali cause di assoluta e permanente
inidoneità fisica a svolgere qualsiasi proficuo lavoro.
Superati i periodi di conservazione del posto previsti dai commi 1 e 2, oppure nel caso
che, a seguito dell'accertamento disposto ai sensi del comma 3, il dipendente sia
dichiarato permanentemente inidoneo a svolgere qualsiasi proficuo lavoro,
l'amministrazione può procedere, salvo particolari esigenze, alla risoluzione del
rapporto corrispondendo al dipendente l'indennità sostitutiva del preavviso.
Il personale dichiarato inidoneo alla sua funzione per motivi di salute può a domanda
essere collocato fuori ruolo e/o utilizzato in altri compiti tenuto conto della sua
preparazione culturale e professionale. Tale utilizzazione è disposta dal Ministero della
pubblica istruzione sulla base di criteri definiti in sede di contrattazione decentrata
nazionale. Il personale ATA dichiarato inidoneo a svolgere le mansioni previste dal
profilo di appartenenza viene utilizzato dall'amministrazione scolastica in mansioni
parziali del profilo di appartenenza o in altro profilo, comunque coerenti.
I periodi di assenza per malattia, salvo quelli previsti dal comma 2 del presente
articolo, non interrompono la maturazione dell'anzianità di servizio a tutti gli effetti.
Sono fatte salve le vigenti disposizioni di legge a tutela degli affetti da TBC, nonché
da quanto previsto dalla legge 26 giugno 1990, n. 162 e dal D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.
Le modalità applicative saranno regolamentate dal successivo accordo di cui all'art. 79.
Il trattamento economico spettante al dipendente, nel caso di assenza per malattia, è
il seguente:
intera retribuzione fissa mensile, con esclusione di ogni compenso accessorio, comunque
denominato, per i primi nove mesi di assenza. Nell'ambito di tale periodo per le malattie
superiori a 15 gg lavorativi o in caso di ricovero ospedaliero e per il successivo periodo
di convalescenza post ricovero, al dipendente compete anche l'eventuale trattamento
economico accessorio a carattere fisso e continuativo, come determinato ai sensi dell'
art. 63, comma 1, lett. e), f).
90% della retribuzione di cui alla lett. a) per i successivi 3 mesi di assenza;
50% della retribuzione di cui alla lett. a) per gli ulteriori 6 mesi del periodo di
conservazione del posto previsto nel comma 1.
L'assenza per malattia, salva l'ipotesi di comprovato impedimento, deve essere
comunicata all' istituto scolastico in cui il dipendente presta servizio, o, dai direttori
didattici e dai presidi, al Provveditorato agli studi, tempestivamente e comunque non
oltre l'inizio dell'orario di lavoro del giorno in cui essa si verifica, anche nel caso di
eventuale prosecuzione di tale assenza.
Il dipendente, salvo comprovato impedimento, è tenuto a recapitare o spedire a mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento il certificato medico di giustificazione
dell'assenza con indicazione della sola prognosi entro i due giorni successivi all'inizio
della malattia o alla eventuale prosecuzione della stessa. Qualora tale termine scada in
giorno festivo esso è prorogato al primo giorno lavorativo successivo.
L'istituzione scolastica o l'amministrazione di appartenenza dispone il controllo della
malattia ai sensi delle vigenti disposizioni di legge fin dal primo giorno di assenza,
attraverso la competente Unità Sanitaria Locale.
Il dipendente, che durante l'assenza, per particolari motivi, dimori in luogo diverso da
quello di residenza o del domicilio dichiarato all'amministrazione deve darne preventiva
comunicazione, precisando l'indirizzo dove può essere reperito.
Il dipendente assente per malattia, pur in presenza di espressa autorizzazione del
medico curante ad uscire, è tenuto a farsi trovare nel domicilio comunicato
all'amministrazione, in ciascun giorno, anche se domenicale o festivo, dalle ore 10 alle
ore 12 e dalle ore 17 alle ore 19.
La permanenza del dipendente nel proprio domicilio durante le fasce orarie come sopra
definite può essere verificata nell'ambito e nei limiti delle vigenti disposizioni di
legge.
Qualora il dipendente debba allontanarsi, durante le fasce di reperibilità,
dall'indirizzo comunicato, per visite mediche, prestazioni o accertamenti specialistici o
per altri giustificati motivi, che devono essere, a richiesta, documentati, è tenuto a
darne preventiva comunicazione all'amministrazione con l'indicazione della diversa fascia
oraria di reperibilità da osservare.
Nel caso in cui l'infermità sia causata da colpa di un terzo, il risarcimento del danno
da mancato guadagno da parte del terzo responsabile è versato dal dipendente
all'amministrazione fino a concorrenza di quanto dalla stessa erogato durante il periodo
di assenza ai sensi del comma 10, lettere a), b) e c), compresi gli oneri riflessi
inerenti.
Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano alle assenze per malattia
iniziate successivamente alla data di stipulazione del contratto, dalla quale decorre il
triennio previsto dal comma 1. Alle assenze per malattia in corso alla predetta data si
applica la normativa vigente al momento dell'insorgenza della malattia per quanto attiene
alle modalità di retribuzione, fatto salvo il diritto alla conservazione del posto ove
più favorevole.
Art. 24 - Aspettativa per motivi di famiglia e di studio
L'aspettativa per motivi di famiglia continua ad essere regolata dagli artt. 69 e 70 del
T.U. approvato con D.P.R. n. 3 del 10 gennaio 1957 e dalle leggi speciali che a tale norma
si richiamano. L'aspettativa può essere concessa dal capo di istituto al personale
docente, educativo ed ATA e dal Provveditore agli Studi ai capi di istituto.
Ai sensi della predetta norma il dipendente può essere collocato in aspettativa anche
per motivi di studio e ricerca. Per gli incarichi e le borse di studio resta in vigore
l'art. 453 del D.P.R. n. 297 del 1994.
Art. 25 - Ferie, permessi ed assenze del personale assunto a tempo determinato
Al personale assunto a tempo determinato, al personale di cui all'art.3, comma 6, del
D.P.R. n. 399 del 1988 e al personale non licenziabile di cui agli artt. 43 e 44 della
legge 20 maggio 1982, n. 270, si applicano le disposizioni in materia di ferie, permessi
ed assenze stabilite dal presente contratto per il personale assunto a tempo
indeterminato, con le precisazioni di cui ai seguenti commi.
Le ferie del personale assunto a tempo determinato sono proporzionali al servizio
prestato. Qualora la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato sia tale da non
consentire la fruizione delle ferie maturate, le stesse saranno liquidate al termine
dell'anno scolastico e comunque dell'ultimo contratto stipulato nel corso dell'anno
scolastico.
Il personale docente, educativo ed ATA assunto con contratto a tempo determinato
stipulato dal Provveditore agli studi per l'intero anno scolastico o fino al termine delle
attività didattiche, nonché quello ad esso equiparato ai sensi delle vigenti
disposizioni di legge che si trovi al secondo anno di servizio continuativo, assente per
malattia, ha diritto alla conservazione del posto per un periodo non superiore a 9 mesi in
un triennio scolastico.
Fermo restando tale limite, in ciascun anno scolastico la retribuzione spettante al
personale di cui al comma precedente è corrisposta per intero nel primo mese di assenza,
nella misura del 50% nel secondo e terzo mese. Per il restante periodo il personale
anzidetto ha diritto alla conservazione del posto senza assegni.
Ai fini di cui ai precedenti commi 3 e 4, la continuità del servizio si intende
realizzata nel caso in cui, nell'anno scolastico immediatamente precedente, il personale
interessato abbia prestato servizio per almeno 180 giorni.
Il personale docente assunto con contratto di incarico annuale per l'insegnamento della
religione cattolica, secondo la disciplina di cui all'art. 309 del D.Lgs. n. 297 del 1994,
e che non si trovi nelle condizioni previste dall'art. 3, comma 6, del D.P.R. n. 399 del
1988, assente per malattia, ha diritto alla conservazione del posto per un periodo non
superiore a nove mesi in un triennio scolastico, con la retribuzione calcolata con le
modalità di cui al comma 4.
I periodi di assenza senza assegni interrompono la maturazione dell'anzianità di
servizio a tutti gli effetti.
Il personale di cui al comma 3, che si trovi al primo anno di servizio, assente per
malattia, ha diritto alla conservazione del posto per un periodo non superiore a 30 giorni
retribuiti al 50%.
Le assenze per malattia parzialmente retribuite non interrompono la maturazione
dell'anzianità di servizio a tutti gli effetti.
Al personale docente, educativo e ATA assunto a tempo determinato, ivi compreso quello
di cui al precedente comma 6, possono essere concessi permessi non retribuiti, per i
motivi previsti dall'art. 21, commi 1 e 2, fino ad un massimo di 6 giorni, salvo il caso
di matrimonio in cui si applicano i commi 14 e 15.
I permessi di cui al comma precedente interrompono la maturazione dell'anzianità di
servizio a tutti gli effetti.
Nei casi di assenza dal servizio per malattia del personale docente educativo ed ATA,
assunto con contratto a tempo determinato stipulato dal Capo di istituto, si applica
l'art. 5 del D.L. 12 settembre 1983, n. 463 convertito con modificazioni dalla legge 11
novembre 1983, n. 638. Tale personale ha comunque diritto, nei limiti di durata del
contratto medesimo, alla conservazione del posto per un periodo non superiore a 30 giorni
annuali, retribuiti al 50%.
I periodi di assenza parzialmente retribuiti di cui al precedente comma 12 non
interrompono la maturazione dell'anzianità di servizio a tutti gli effetti.
Il personale docente, educativo ed ATA assunto a tempo determinato ha diritto, entro i
limiti di durata del rapporto, ad un permesso retribuito di 15 giorni consecutivi in
occasione del matrimonio.
Il permesso di cui al comma precedente è computato nell'anzianità di servizio a tutti
gli effetti.
Al personale di cui al presente articolo si applicano le norme per la tutela delle
lavoratrici madri e dei padri lavoratori poste dalla legge n.1204 del 1971 e dalla legge
n. 903 del 1977. Nei casi in cui al medesimo personale, in relazione alle vigenti
disposizioni di legge, sia impedita l'assunzione del servizio, allo stesso è garantita,
nei limiti di durata del rapporto di lavoro a tempo determinato, la conservazione del
posto senza assegni.
Il periodo di conservazione del posto ai sensi del comma 16 è computato nell'anzianità
di servizio a tutti gli effetti.
Le parti, con il successivo accordo di cui all'art. 79, verificheranno la coerenza delle
norme di cui al comma 3 rispetto a quelle del comma 6 del presente articolo, al fine di
pervenire ad una armonizzazione delle discipline ivi previste.
Rapporto di lavoro - norme comuni (seconda parte)
Art. 26 - Infortunio sul lavoro e malattie dovute a causa di servizio.
In caso di assenza dovuta ad infortunio sul lavoro, il dipendente ha diritto alla
conservazione del posto fino a completa guarigione clinica. In tale periodo al dipendente
spetta l'intera retribuzione di cui agli artt. 23, comma 8, lett. a) e art. 63, comma 1.
Fuori dei casi previsti nel comma 1, se l'assenza è dovuta a malattia riconosciuta
dipendente da causa di servizio, al lavoratore spetta l'intera retribuzione per tutto il
periodo di conservazione del posto di cui all'art. 23, commi 1, 2 e 3.
Nulla è innovato per quanto riguarda il procedimento previsto dalle vigenti
disposizioni di legge per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle
infermità, per la corresponsione dell'equo indennizzo e per la risoluzione del rapporto
di lavoro in caso di inabilità permanente.
Art. 27 - Progressione professionale
In corrispondenza allo sviluppo della professionalità del personale della scuola,
conseguente sia al regolare svolgimento, nel tempo, delle funzioni di cui agli artt. 32.
38 e 49, sia alla partecipazione alle attività di formazione ed aggiornamento di cui al
successivo art. 28, al personale medesimo è attribuito un trattamento economico
differenziato per posizioni stipendiali.
Il passaggio tra una posizione stipendiale e l'altra potrà essere acquisito al termine
dei periodi previsti dall' allegata tabella B, sulla base dell'accertato utile
assolvimento di tutti gli obblighi inerenti alla funzione, ivi compresa la partecipazione
ad attività di formazione ed aggiornamento di cui al comma 1. Il servizio si intende reso
utilmente qualora il dipendente, nel periodo di maturazione della posizione stipendiale,
non sia incorso in sanzioni disciplinari definitive implicanti la sospensione dal servizio
o dalla retribuzione. Gli obblighi relativi alla formazione si intendono assolti quando il
personale, nel periodo considerato, abbia regolarmente frequentato attività formative per
un numero di ore complessivo non inferiore a cento. Per il personale ATA inquadrato nelle
qualifiche di collaboratore scolastico ed equiparate e di assistente amministrativo ed
equiparate, il numero di ore deve essere non inferiore a sessanta. Per il passaggio alla
seconda posizione stipendiale, il limite minimo delle attività formative è ridotto del
50 per cento; in tale limite sono comprese le attività di formazione iniziale previste
per il periodo di prova. I periodi trascorsi in posizioni per le quali le leggi vigenti e
le norme contrattuali prevedono la valutazione come servizio effettivo sono considerati
utili ai fini di cui al presente articolo.
Il passaggio alla posizione stipendiale superiore potrà essere ritardato per mancata
maturazione dei requisiti richiesti, nelle fattispecie e per i periodi seguenti:
due anni di ritardo in caso di sospensione dal servizio per una durata superiore ad un
mese per i capi di istituto e per il personale docente e in caso di sospensione del lavoro
di durata superiore a cinque giorni per il personale ATA;
un anno di ritardo in caso di sanzione disciplinare di sospensione dal servizio e dalla
retribuzione fino a un mese per i capi di istituto e per il personale docente e fino a
cinque giorni per il personale ATA;
in caso di mancato raggiungimento dei limiti minimi di formazione, il passaggio di
posizione stipendiale decorre dall'inizio dell'anno scolastico successivo a quello in cui
sono stati raggiunti detti minimi, al termine del periodo indicato nell'allegata tabella
B.
Il passaggio tra una fascia e l'altra potrà essere anticipato nel tempo per effetto
della valutazione di ulteriori parametri ponderati secondo le specifiche tipologie
professionali, quali:
titoli accademici, professionali e culturali coerenti con il profilo professionale di
appartenenza;
crediti professionali oggettivamente certificabili, derivanti dalle esperienze di
servizio e dalle attività di formazione;
accertamento di particolari qualità dell'attività professionale, a richiesta
dell'interessato;
Tali parametri possono dar luogo ad anticipazione esclusivamente dopo il primo biennio
del periodo di maturazione della posizione stipendiale. La declaratoria puntuale dei
predetti parametri, la loro combinazione, le modalità di accertamento e i criteri di
valutazione verranno definiti tra le parti nel successivo accordo entro il 30 novembre
1995, con decorrenza dal 1.1.96
Art. 28 - Formazione
La partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto
per i capi di istituto e per il personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e
ausiliario, in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle rispettive
professionalità, anche in relazione agli istituti di progressione professionale previsti
dal presente contratto.
Essa costituisce, altresì, un obbligo di servizio per il medesimo personale in
relazione alle iniziative organizzate o promosse dalle singole scuole o
dall'Amministrazione nelle sue diverse articolazioni, in quanto funzionale a promuovere
l'efficacia del sistema scolastico e la qualità dell'offerta formativa, in relazione
anche all'evoluzione del contenuto dei diversi profili professionali.
Con direttiva del Ministro della Pubblica Istruzione, da emanarsi entro il 31 ottobre
antecedente a ciascun anno finanziario di riferimento, sulla base della contrattazione
decentrata a livello nazionale di cui all'art. 5, vengono definiti:
gli obiettivi formativi assunti come prioritari a livello nazionale, con particolare
riguardo a quelli relativi alle iniziative di sostegno dei processi di innovazione;
gli standard organizzativi e di costo da privilegiare per i diversi tipi di intervento
formativo, in relazione alla congruità dei modelli prescelti rispetto alla specificità
degli interventi da realizzare;
indicazioni circa il monitoraggio, il supporto, l'assistenza e la valutazione degli
interventi formativi;
indicazioni circa l'utilizzazione di materiali formativi già prodotti e validati e
circa le modalità per la loro eventuale implementazione, riproduzione e diffusione.
I predetti elementi vanno definiti nell'ambito di una strategia pluriennale e sulla base
delle disponibilità finanziarie previste dall'annuale disegno di legge relativo al
bilancio, salve successive variazioni verificatesi nella definitiva approvazione della
legge di bilancio. La programmazione degli anzidetti elementi deve altresì tener conto
delle ulteriori iniziative di formazione e di aggiornamento previste sulla base di altre
eventuali fonti di finanziamento, nella prospettiva di una programmazione integrata delle
risorse.
La contrattazione decentrata a livello nazionale di cui all'art. 5 è, altresì,
finalizzata alla determinazione dei criteri di riparto delle disponibilità finanziarie
per la formazione e l'aggiornamento previste dal disegno di legge di bilancio. Deve
comunque essere assicurata la destinazione di risorse per la realizzazione delle
iniziative formative a livello centrale e periferico. La direttiva diviene esecutiva
subito dopo l'approvazione del bilancio dello Stato.
Il riparto e le modalità di utilizzo delle risorse per le attività da programmarsi e
da svolgersi a livello periferico, nonché le modalità di verifica dell'attuazione delle
iniziative stesse, sono definiti dai dirigenti degli uffici periferici, a seguito di
contrattazione decentrata provinciale, sulle materie di cui all'art. 5, comma 5, lett. d),
da concludersi entro il 31 gennaio di ciascun anno finanziario di riferimento sulla base
delle richieste delle singole scuole e degli ulteriori fabbisogni formativi che dovessero
essere individuati a livello periferico. In tale ambito va data priorità alle iniziative
progettate e realizzate da più scuole associate, anche in convenzione con IRRSAE,
università, associazioni professionali o enti culturali e scientifici.
Il piano delle singole scuole, per le attività di formazione e di aggiornamento
destinate al personale docente è deliberato dal collegio dei docenti entro il 30 novembre
antecedente a ciascun anno finanziario di riferimento, tenendo conto, oltre che dei
contenuti della direttiva del Ministro e dei progetti autonomamente elaborati, della
complessiva offerta formativa formulata dall'Amministrazione, nelle sue diverse
articolazioni, dagli IRRSAE, dalle università, dalle associazioni professionali, dagli
enti culturali e scientifici e preventivamente portata a conoscenza dei Collegi dei
docenti. Il Piano di aggiornamento della singola scuola si articola in:
iniziative prioritarie promosse dall'Amministrazione a livello nazionale e periferico;
iniziative progettate dalla scuola e da reti di scuole autonomamente o in collaborazione
con IRRSAE, Università, associazioni professionali, enti culturali e scientifici;
iniziative progettate e realizzate da soggetti esterni, autorizzate
dall'amministrazione, alle quali il collegio dei docenti aderisce, assumendole come
attività alle quali far partecipare tutti o alcuni dei docenti;
iniziative autorizzate dall'amministrazione, per le quali il collegio dei docenti
riconosce la partecipazione individuale del singolo docente, anche al di fuori della
pianificazione di istituto;
iniziative realizzate autonomamente da docenti dell'Istituto sulla base di progetti
deliberati dal collegio dei docenti, con particolare riferimento a quelle finalizzate alla
sistematizzazione della pratica didattica, alla ricerca e alla produzione di materiale,
all'acquisizione e alla sperimentazione di metodologie didattiche.
Per tutte le attività devono essere documentate le modalità di realizzazione e di
partecipazione e devono essere presentati al collegio dei docenti le documentazioni e i
materiali prodotti.
Il personale che partecipa ai corsi di formazione organizzati dall'Amministrazione è
considerato in servizio a tutti gli effetti. i relativi oneri sono a carico
dell'Amministrazione. Qualora i corsi si svolgano fuori sede, la partecipazione ad essi
comporta, sussistendone i presupposti, il trattamento di missione ed il rimborso delle
spese di viaggio.
La partecipazione alle iniziative di aggiornamento comprese nel piano di cui al comma 7
è valida ai fini dell'assolvimento dell'obbligo dell'aggiornamento finalizzato alla
progressione professionale e, ove si protraggano per oltre le 30 ore annue, dà diritto al
compenso accessorio previsto dall'art. 43, comma 5.
Il personale docente può usufruire di cinque giorni nel corso dell'anno scolastico per
la partecipazione alle iniziative di aggiornamento autorizzate dall'amministrazione con
l'esonero dal servizio previa sostituzione ai sensi della disciplina attualmente vigente.
I capi di istituto possono partecipare, previa autorizzazione del Provveditore agli
studi, in relazione alle esigenze di funzionamento del servizio, a iniziative formative o
di aggiornamento organizzate dall'amministrazione o svolte da Università, IRRSAE o da
enti e da associazioni professionali autorizzati dall'amministrazione medesima.
Il personale amministrativo, tecnico e ausiliario, può partecipare, previa
autorizzazione del capo d'istituto, in relazione alle esigenze di funzionamento del
servizio, ad iniziative o di aggiornamento organizzate dall'amministrazione o svolte
dall'Università, IRRSAE o da enti e da associazione professionali autorizzate
dall'amministrazione medesima. La partecipazione alle iniziative di aggiornamento avviene
nel limite di 20 ore annue, da utilizzare prioritariamente in relazione all'attuazione dei
profili professionali. In quest'ultimo caso il numero di ore può essere aumentato secondo
le esigenze.
Le modalità di attuazione del disposto di cui ai commi 12 e 13 sono definiti in sede di
contrattazione decentrata prevista dall'art. 5, assicurando in ogni caso il diritto-dovere
del personale alle attività di formazione.
Art. 29 - Termini di Preavviso
In tutti i casi in cui il presente contratto prevede la risoluzione del rapporto con
preavviso o con corresponsione dell'indennità sostitutiva dello stesso, i relativi
termini sono fissati come segue:
2 mesi per dipendenti con anzianità di servizio fino a 5 anni;
3 mesi per dipendenti con anzianità di servizio fino a 10 anni;
4 mesi per dipendenti con anzianità di servizio oltre 10 anni;
Art. 30 - Personale delle accademie e dei conservatori
Per il personale dipendente delle accademie di belle arti, dell'accademia nazionale di
danza, dell'accademia nazionale di arte drammatica e dei conservatori di musica nonché
per i modelli viventi dei licei artistici, si provvede, col successivo accordo di cui all'
art. 79 del presente CCNL, all' adeguamento delle norme previste dal contratto medesimo
alle peculiarità delle relative prestazioni professionali. Per il predetto personale, che
appartenga a ruoli nazionali, le norme relative a mobilità e trasferimenti di cui al
presente CCNL e di cui al D.Lgs. n. 297 del 1994, si applicano con distinti accordi
decentrati.
Per quanto non previsto dal presente contratto, nei confronti dei direttori
amministrativi dei conservatori di musica, delle accademie di belle arti, dell' accademia
nazionale di danza e dell' accademia nazionale d'arte drammatica, già appartenente al
comparto Ministeri, con il successivo accordo di cui all' art. 79 si procede all'
adeguamento del relativo regime alle disposizioni previste nel presente contratto. Fino
alla stipulazione dell' accordo successivo, al personale predetto continuano ad applicarsi
le norme previgenti in materia di rapporto di lavoro.
Art. 31 - Orario ed organizzazione del lavoro del personale del comparto scuola
comandato presso IRRSAE, CEDE E BDP.
Gli obblighi di lavoro del personale del comparto scuola comandato presso gli Istituti
regionali di ricerca, sperimentazione, aggiornamento educativi (IRRSAE), il Centro europeo
di documentazione educativa (CEDE) e la Biblioteca di documentazione pedagogica (BDP) sono
funzionali all'orario di servizio dell'ente e sono finalizzati allo svolgimento delle
attività interne ed esterne, ivi incluso lo svolgimento di eventuali attività di
ricerca, necessarie all'efficace attuazione della programmazione annuale deliberata dal
Consiglio direttivo.
L'orario di lavoro è di 36 ore settimanali e può essere articolato in modo flessibile
e modulare anche su base plurisettimanale, con possibilità di turnazione in relazione
anche all'orario di servizio dell'Ente.
L'articolazione dell'orario e l'utilizzazione del personale sono oggetto di accordo
decentrato a livello di singolo IRRSAE, CEDE, BDP. La delegazione trattante è così
costituita:
per la parte pubblica: Presidente, segretario, n.1 rappresentante dei membri del
Consiglio direttivo
per le organizzazioni sindacali: per la composizione della delegazione trattante di
parte sindacale relativa alle strutture di organizzazione regionali o - per il CEDE e la
BDP - nazionali, è confermata la disciplina attualmente vigente fino alla definizione del
quadro normativo in materia di rappresentatività ed ai successivi accordi; relativamente
alle altre strutture sindacali, si rinvia a quanto previsto dall'art. 14.
Sono, inoltre, oggetto di contrattazione le materie di cui all'art. 5 del presente
contratto, per quanto compatibili.
Ai sensi dell'art. 13 del presente contratto, il personale comandato presso IRRSAE, CEDE
e BDP ha diritto a partecipare ad assemblee sindacali indette nell'ambito di ogni singolo
Istituto secondo modalità attuative definite in sede di contrattazione decentrata di cui
al comma 3, nell'ambito della quale sarà anche disciplinata l'eventuale partecipazione
del personale ad assemblee territoriali indette ai sensi del comma 3 dell'art.13.
Il predetto personale ha diritto ad un periodo di ferie retribuito, ai sensi dell'art.
19 del presente contratto. Le ferie sono fruite anche durante i periodi di sospensione
delle attività didattiche, nel corso di ciascun anno scolastico, compatibilmente con le
oggettive esigenze di servizio, tenuto conto delle richieste del dipendente. Esse devono
essere richieste dal dipendente in posizione di comando al Presidente dell'Ente presso il
quale presta servizio.
Ai sensi dell'art. 22 del presente contratto, al medesimo personale possono essere
concessi , per particolari esigenze personali e a domanda, brevi permessi di durata non
superiore alla metà dell'orario giornaliero individuale di lavoro, anche se eccedenti il
limite di due ore previsto per il personale docente dal predetto art. 22.
Al personale comandato presso gli enti di cui al comma I si applicano le norme di cui
agli artt. 20, 21, 23, 26, 27 del presente CCNL.
Rapporto di lavoro - Capi d'istituto
Art. 32 - Personale dirigente - area e funzioni
Il personale regolato dalle disposizioni di cui alla presente sezione è collocato nella
distinta area della specifica dirigenza scolastica nell'ambito del comparto scuola, non
assimilabile alla dirigenza regolata dal D.Lgs. n. 29 del 1993.
Rientrano in tale area i direttori didattici, i presidi delle scuole e istituti di
istruzione secondaria e artistica, i rettori e vicerettori dei convitti nazionali, le
direttrici e vicedirettrici degli educandati femminili, i direttori e i vicedirettori
delle Scuole speciali dello Stato, i direttori dei Conservatori di Musica e delle
Accademie nazionali di arte drammatica e di danza. A tal fine le predette qualifiche
vengono indicate con l'unica dizione di dirigente scolastico.
Ciascun dipendente appartenente a tale area è organo dell'amministrazione scolastica ed
ha la rappresentanza dell'istituto. Esso assolve a tutte le funzioni previste dalla legge
e dai contratti collettivi in ordine alla direzione e al coordinamento, alla promozione e
alla valorizzazione delle risorse umane e professionali, nonché alla gestione delle
risorse finanziarie e strumentali, con connesse responsabilità in relazione ai risultati.
A tal fine esso assume le decisioni ed attua le scelte di sua competenza volte a
promuovere e realizzare il progetto di istituto sia sotto il profilo didattico-pedagogico,
sia sotto quello organizzativo e finanziario.
Il capo di istituto assicura la gestione unitaria dell'istituzione scolastica nel
perseguimento dell'obiettivo della qualità e dell'efficienza del servizio scolastico,
anche in relazione ai principi contenuti nella Carta dei Servizi. Al capo di istituto può
essere attribuito dall'Amministrazione lo svolgimento di attività di elaborazione, studio
e ricerca nei settori organizzativo, amministrativo-gestionale e tecnico-scientifico,
ovvero per l'elaborazione e realizzazione di progetti specifici, finalizzate al
raggiungimento degli obiettivi istituzionali e alla verifica dei relativi risultati in
termini di effettivo miglioramento del servizio scolastico e della qualità dell'offerta
formativa.
Art. 33 - Personale dirigente - incarichi ed attività aggiuntive
Il capo di istituto, superato il periodo di prova, tenuto conto del tipo di istituto cui
è preposto e secondo gli ambiti di applicazione professionale, ferme restando le
incompatibilità previste da norme di legge, nei casi di riconosciuta esigenza può:
assumere, nel rispetto dei limiti e con le modalità di cui all'art. 58 del D.Lgs. n. 29
del 1993 e successive modificazioni, incarichi a termine per il coordinamento di
iniziative e progetti a livello provinciale e regionale, e incarichi di collaborazione in
studi e ricerche, conferiti dalle amministrazioni pubbliche;
assolvere a incarichi temporanei di reggenza di altra scuola, in caso di assenza o
impedimento del titolare per periodi superiori a due mesi, ferme restando le norme sulla
reggenza nella scuola elementare e sugli incarichi di presidenza nella scuola secondaria;
ad incarichi di tutorato di capi di istituto in prova o al primo anno di incarico;
assumere incarichi retribuiti da parte di enti locali e di terzi, nell'ambito di
convenzioni aventi per oggetto prestazioni di servizi o utilizzo di strutture e di
personale per progetti aperti al territorio, coerenti con le finalità di istituto;
qualora sia preposto a scuole "polo", svolgere funzioni di coordinamento di
progetti relativi a più scuole tra loro associate;
svolgere funzioni di progettazione e direzione di corsi di formazione, riconversione e
di aggiornamento del personale.
Gli incarichi di cui al primo comma sono conferiti secondo criteri di economicità, di
trasparenza, di razionalità e di efficienza, tenendo conto della compatibilità con
l'assolvimento dei compiti di istituto, dei titoli professionali e di cultura posseduti
dal personale interessato, nonché, ove possibile, della disponibilità del personale
stesso. Gli incarichi conferiti da altre amministrazioni pubbliche o da terzi devono
essere autorizzati dal Provveditore agli Studi.
L'Amministrazione può affidare ai capi di istituto che abbiano maturato una qualificata
esperienza professionale incarichi a termine di consulenza finalizzati al superamento di
particolari difficoltà amministrative, didattiche e organizzative di singole istituzioni
scolastiche.
Gli incarichi conferiti dall'amministrazione scolastica, che non danno titolo a compensi
ai sensi di specifiche disposizioni di legge, sono retribuiti nella misura che sarà
definita in sede di contrattazione nazionale decentrata, ai sensi dell'art. 5 del presente
contratto, restando a carico degli organi delle amministrazioni che conferiscono gli
incarichi.
Art. 34 - Area dirigenti: orario di lavoro
Il capo di istituto, in relazione alla posizione che ad esso spetta nell'istituzione
scolastica e alla specificità delle funzioni e responsabilità assegnategli, organizza il
proprio orario di lavoro nell'ambito dell'orario di servizio dell'istituzione secondo i
criteri della flessibilità, sulla base delle esigenze connesse all' esercizio delle
funzioni di competenza, garantendo la presenza tutte le volte che sia richiesta dalla
natura delle attività affidate alla propria responsabilità. Detto personale assicura
comunque una presenza ordinaria di 36 ore settimanali.
Art. 35 - Area dirigenti: norme specifiche per il periodo di prova
Durante il periodo di prova, i capi di istituto sono tenuti alla frequenza dei corsi di
formazione e delle altre iniziative appositamente promosse dall'amministrazione. In tale
periodo il capo di istituto è assistito da altro capo di istituto, scelto
dall'amministrazione tra quelli aventi specifiche capacità e riconosciuta esperienza
professionale.
Art. 36 - Area dirigente: valutazione -
(Disapplicato)
L'attività del capo di istituto è oggetto di valutazione periodica. Il processo di
valutazione è concluso dal Provveditore agli Studi sulla base del giudizio formulato da
appositi nuclei di valutazione costituiti, in ciascun ambito provinciale, da personale
appositamente individuato in relazione a specifiche esperienze nel settore ovvero
appositamente formato alle tecniche di valutazione e di controllo di gestione. La
composizione dei predetti nuclei, gli obiettivi, i criteri e le modalità procedurali
della valutazione saranno definiti entro il 30 novembre 1995 mediante l'accordo di cui
all'art. 79. Tale accordo stabilirà, inoltre, il numero massimo di unità di personale
che potranno essere valutate da ciascun nucleo, nonchè le implicazioni sulla progressione
professionale di cui all'art. 27, 4 comma, del presente CCNL.
In relazione all'attuazione di quanto previsto dal comma 1, sono aboliti, nei confronti
dei capi di istituto, i rapporti informativi e i giudizi complessivi annuali di cui
all'art.17 della legge 11 luglio 1980, n. 312 e successive modificazioni.
Art. 37 - Mobilità dei capi di istituto
- (Disapplicato)
La mobilità dei capi di istituto deve essere finalizzata anche al più proficuo impiego
del personale in relazione alle effettive esigenze del sistema formativo nonché delle
singole istituzioni scolastiche ed educative.
Mediante accordi a livello nazionale con le organizzazioni sindacali verranno
disciplinati i rapporti tra la mobilità territoriale e la mobilità professionale,
l'ordine di priorità fra le varie operazioni di mobilità, i criteri di formazione delle
relative graduatorie, la formazione delle tabelle di valutazione dei titoli, nonché le
condizioni e le modalità per l'esercizio dei diritti di precedenza. Gli stessi accordi
definiranno criteri e modalità per i passaggi tra i diversi ordini di scuola.
I predetti accordi dovranno tener conto comunque dei seguenti principi di carattere
generale:
i passaggi di presidenza sono subordinati al possesso della idoneità conseguita in un
concorso direttivo o, in mancanza, al possesso dei requisiti richiesti per l'accesso ai
relativi concorsi, da valutare in relazione alle specifiche esigenze di diversi tipi di
scuole;
la mobilità territoriale e professionale a domanda e d'ufficio si attua annualmente.
Gli accordi di cui al comma 2 individueranno forme di incentivazione che favoriscano la
permanenza del personale nella scuola di titolarità;
i rapporti tra i trasferimenti a domanda e quelli d'ufficio saranno definiti in modo da
contemperare le esigenze di tutela del personale individuato come soprannumerario e del
restante personale interessato comunque alla mobilità.
Con gli stessi accordi saranno definite le modalità di applicazione delle agevolazioni
previste dall'art. 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, per i capi di istituto
portatori di handicap ovvero che siano familiari di portatori di handicap, e dalla legge
100/87 per i coniugi conviventi dei militari e del personale cui viene corrisposta
l'indennità di pubblica sicurezza.
Le operazioni di utilizzazione dei capi di istituto sono effettuate secondo criteri e
modalità definiti mediante gli accordi di cui al comma 2, in base ai seguenti principi di
carattere generale:
le operazioni di utilizzazione sono finalizzate esclusivamente alla sistemazione del
personale individuato come soprannumerario, fatta salva la possibilità di utilizzazione a
domanda per il personale trasferito d'ufficio, su posti comunque disponibili per l'intero
anno scolastico nella provincia di provenienza.
le assegnazioni provvisorie sono consentite esclusivamente per le ipotesi di
ricongiungimento al coniuge o alla famiglia per esigenza di assistenza ai figli minori o
inabili ed ai genitori anziani o per gravi esigenze di salute previste dall'art. 475 del
D.Lgs. n. 297 del 1994.
Per eccezionali motivi di ordine pubblico e di sicurezza personale, su richiesta delle
competenti autorità, il Ministro della Pubblica Istruzione può disporre trasferimenti o
utilizzazioni del personale interessato, anche in altra provincia, in deroga alle
disposizioni vigenti in materia di mobilità e di utilizzazione di cui al presente
contratto.
Rapporto di lavoro - Area docenti
Art. 38 - Area e funzione docente
Il personale docente ed educativo degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, ivi
compresi i conservatori di musica, delle accademie di belle arti, dell'accademia nazionale
di danza, dell' accademia nazionale d'arte drammatica, delle istituzioni educative e degli
istituti e scuole speciali statali, è collocato nella distinta area professionale del
personale docente.
Rientrano in tale area i docenti della scuola materna; i docenti della scuola
elementare; i docenti della scuola media; i docenti della scuola secondaria superiore
diplomati e laureati; il personale educativo dei convitti e degli educandati femminili; i
vicerettori aggiunti dei convitti; gli assistenti delle scuole speciali statali; gli
assistenti delle accademie di belle arti e dei licei artistici; i docenti dei conservatori
di musica, delle accademie di belle arti e dell'accademia nazionale di danza.
La funzione docente realizza il processo di insegnamento/apprendimento volto a
promuovere lo sviluppo umano, culturale, civile e professionale degli alunni, sulla base
delle finalità e degli obiettivi previsti dagli ordinamenti scolastici definiti per i
vari ordini e gradi dell'istruzione dalle leggi dello Stato e dagli altri atti di
normazione primaria e secondaria.
La funzione docente si fonda sull'autonomia culturale e professionale dei docenti,
intesa nella sua dimensione individuale e collegiale.
I docenti, nella loro dimensione collegiale, elaborano, attuano e verificano, per gli
aspetti pedagogico-didattici, il progetto di istituto, adattandone l'articolazione alle
differenziate esigenze degli alunni e tenendo conto del contesto socio economico e
culturale di riferimento.
Il profilo professionale dei docenti è costituito da competenze disciplinari,
pedagogiche, metodologiche - didattiche, organizzativo - relazionali e di ricerca, tra
loro correlate ed interagenti, che si sviluppano ed approfondiscono attraverso il maturare
dell'esperienza didattica, l'attività di studio, di ricerca e di sistematizzazione della
pratica didattica.
Per adeguare il profilo professionale della funzione docente ai processi di affermazione
dell'autonomia delle istituzioni scolastiche e di differenziazione dell'offerta formativa,
le parti convengono sulla necessità di procedere ad una articolazione delle competenze e
delle responsabilità all'interno di tale professione. Pertanto, la configurazione
professionale del docente, ferma restando l'unicità della funzione, può essere
articolata attraverso la definizione, al suo interno, di "figure di sistema"
ovvero di particolari profili di specializzazione, relativi agli aspetti scientifici,
didattici, pedagogici, organizzativi, gestionali e di ricerca.
L'individuazione delle suddette articolazioni della professionalità docente è operata
in una apposita fase negoziale sulla base di una istruttoria condotta da rappresentanti
delle parti stipulanti il CCNL; l' istruttoria dovrà formulare, in tempo utile , proposte
relative ai contenuti professionali, ai requisiti e modalità di accesso, alla
quantificazione dei relativi contingenti, alle modalità di attuazione, anche sperimentale
e graduata nel tempo, del nuovo sistema professionale nei diversi ordini e gradi di
scuola, alle modalità di retribuzione del differenziale di professionalità dei docenti
collocati nelle suddette articolazioni. Tali proposte saranno esaminate dalle parti in
sede di negoziazione dell' accordo di cui all'ultimo comma del precedente articolo 27, ivi
comprese le eventuali implicazioni sul sistema di progressione professionale del personale
interessato.
Art. 39 - Attività di progettazione a livello di istituto
Il progetto di istituto è deliberato dal collegio dei docenti per gli aspetti
formativi, di organizzazione della didattica e pedagogici e dal Consiglio di istituto per
gli aspetti finanziari ed organizzativi generali, entro la data di inizio delle lezioni.
Con la stessa procedura il progetto potrà essere modificato, nel corso dell'anno
scolastico, per far fronte ad eventuali esigenze sopravvenute.
Al fine di avanzare proposte al consiglio di istituto per la definizione del progetto,
il collegio dei docenti può articolarsi in dipartimenti, commissioni o gruppi di lavoro,
individuandone i coordinatori sulla base delle competenze richieste.
Sulla base degli indirizzi e delle scelte di carattere organizzativo e finanziario
deliberate dal consiglio di istituto, il capo di istituto, avvalendosi degli apporti dei
collaboratori e dei coordinatori di cui al comma 2, predispone il piano attuativo del
progetto di istituto, per la parte pedagogico-didattica, quale documento che esplicita la
pianificazione annuale dell' insieme delle attività formative, didattiche e pedagogiche e
le modalità della loro attuazione e lo sottopone al collegio dei docenti per la relativa
delibera.
Per realizzare gli obiettivi sopra indicati, nei periodi intercorrenti tra l'inizio
delle attività didattiche e l'avvio delle lezioni e tra la fine delle lezioni e la
conclusione delle attività didattiche, il personale docente è impegnato
nell'elaborazione e predisposizione del piano delle attività di cui al comma 3, ed in
attività di verifica e valutazione dell'applicazione del piano stesso. Inoltre negli
stessi periodi potranno essere attuati interventi didattici ed educativi integrativi,
previsti dal progetto di istituto e da norme speciali, ed attività di formazione e di
aggiornamento.
Ai fini di quanto previsto al comma 1 del presente articolo, in relazione agli specifici
aspetti di carattere generale e organizzativo inerenti il funzionamento dei servizi
scolastici, il capo di istituto, prima dell'inizio dell'anno scolastico, previa
convocazione di una apposita riunione, consulta il personale ATA della scuola.
Art. 40 - Area docente: obblighi di lavoro
Gli obblighi di lavoro del personale docente sono funzionali all'orario del servizio
stabilito dal piano di attività e sono finalizzati allo svolgimento delle attività di
insegnamento e di tutte le ulteriori attività di programmazione, progettazione, ricerca,
valutazione e documentazione necessarie all'efficace svolgimento dei processi formativi.
A tal fine gli obblighi di lavoro del personale docente sono articolati in attività di
insegnamento ed in attività funzionali alla prestazione dell'insegnamento. Possono
altresì essere previste eventuali attività aggiuntive.
Art. 41 - Attività di insegnamento
L'attività di insegnamento si svolge in 25 ore settimanali nella scuola materna, in 22
ore settimanali nella scuola elementare e in 18 ore settimanali nelle scuole e istituti di
istruzione secondaria ed artistica, distribuite in non meno di cinque giornate
settimanali.
Alle 22 ore settimanali di insegnamento stabilite per gli insegnanti elementari, vanno
aggiunte 2 ore da dedicare, anche in modo flessibile e su base plurisettimanale, alla
programmazione didattica da attuarsi in incontri collegiali dei docenti di ciascun modulo,
in tempi non coincidenti con l'orario delle lezioni. Nell'ambito delle 22 ore
d'insegnamento, la quota oraria eventualmente eccedente l'attività frontale e di
assistenza alla mensa viene destinata, previa programmazione, ad attività di
arricchimento dell'offerta formativa e di recupero individualizzato o per gruppi ristretti
di alunni con ritardo nei processi di apprendimento, anche con riferimento ad alunni
stranieri, in particolare provenienti da paesi extracomunitari. Nel caso in cui il
collegio dei docenti non abbia effettuato tale programmazione o non abbia impegnato
totalmente la quota oraria eccedente l'attività frontale e di assistenza alla mensa, tali
ore saranno destinate per supplenze in sostituzione di docenti assenti fino a un massimo
di 5 giorni nell'ambito del proprio modulo o nel plesso di titolarità.
Negli istituti e scuole di istruzione secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli
istituti d'arte, i docenti, il cui orario di cattedra sia inferiore alle 18 ore
settimanali, sono tenuti al completamento dell'orario di insegnamento da realizzarsi
mediante la copertura di ore di insegnamento disponibili in classi collaterali non
utilizzate per la costituzione di cattedre orario, in interventi didattici ed educativi
integrativi, con particolare riguardo per la scuola dell'obbligo, alle finalità indicate
al comma 2, nonché mediante l'utilizzazione in eventuali supplenze e, in mancanza,
rimanendo a disposizione anche per attività parascolastiche e interscolastiche. Rimane
fermo quanto disposto dal comma 7 ultimo periodo dell'art.14 del D.P.R n. 399 del 1988.
Qualora siano state deliberate sperimentazioni autonome di ordinamento e struttura che
comportino la riduzione della durata dell'unità oraria di lezione, i docenti completano
l'orario d'obbligo con attività connesse alla sperimentazione o con le altre modalità
previste dallo stesso progetto di sperimentazione.
L'orario di insegnamento, anche con riferimento al completamento dell'orario d'obbligo
ai sensi del comma 3 può essere articolato, sulla base della pianificazione annuale delle
attività e nelle forme previste dai vigenti ordinamenti, in maniera flessibile su base
plurisettimanale, in misura, di norma, non eccedente le quattro ore.
Per il personale insegnante che opera per la vigilanza e l'assistenza degli alunni
durante il servizio di mensa il tempo impiegato nelle predette attività rientra a tutti
gli effetti nell'orario di attività didattica.
Art. 42 - Attività funzionali all'insegnamento
L'attività funzionale all'insegnamento è costituita da ogni impegno inerente alla
funzione docente previsto dai diversi ordinamenti scolastici. Essa comprende tutte le
attività, anche a carattere collegiale di programmazione, progettazione, ricerca,
valutazione e documentazione, compresa la preparazione dei lavori degli organi collegiali,
la partecipazione alle riunioni e l'attuazione delle delibere adottate dai predetti
organi. Rientra altresì nell'attività funzionale all'insegnamento la partecipazione, per
non meno del numero di ore di formazione previste dall'art. 27, per il passaggio alle
posizioni retributive successive - di cui all'allegata tabella B -, alle attività di
formazione e di aggiornamento previste nell'ambito di organiche azioni definite a livello
nazionale o provinciale, ovvero deliberate dal collegio dei docenti.
Tra gli adempimenti individuali dovuti rientrano le attività relative :
alla preparazione delle lezioni e delle esercitazioni;
alla correzione degli elaborati;
ai rapporti individuali con le famiglie;
Le attività di carattere collegiale riguardanti tutti i docenti sono costituite da:
partecipazione alle riunioni del collegio dei docenti, ivi compresa l'attività di
programmazione e verifica di inizio e fine anno e l'informazione alle famiglie sui
risultati degli scrutini trimestrali, quadrimestrali e finali e sull'andamento delle
attività educative nelle scuole materne e nelle istituzioni educative, per un totale di
40 ore annue;
la partecipazione alle attività collegiali dei consigli di classe, di interclasse, di
intersezione. Gli obblighi relativi a queste attività sono determinati dagli ordinamenti
dei diversi ordini di scuola e sono programmati secondo criteri stabiliti dal collegio dei
docenti; nella programmazione occorrerà tener conto degli oneri di servizio degli
insegnanti con un numero di classi superiore a sei in modo da prevedere di massima un
impegno non superiore alle quaranta ore annue.
lo svolgimento degli scrutini e degli esami, compresa la compilazione degli atti
relativi alla valutazione.
Per assicurare un rapporto efficace con le famiglie e gli studenti, in relazione a
quanto previsto nei diversi ordinamenti ed alle diverse modalità organizzative del
servizio, il Consiglio di Istituto sulla base delle proposte del collegio dei docenti
definisce le modalità e i criteri per lo svolgimento dei rapporti con le famiglie e gli
studenti, assicurando la concreta accessibilità al servizio, pur compatibilmente con le
esigenze di funzionamento dell'istituto e prevedendo idonei strumenti di comunicazione tra
istituto e famiglie.
Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a
trovarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita
degli alunni medesimi.
Art. 43 - Attività aggiuntive
Le attività aggiuntive consistono in attività aggiuntive di insegnamento e attività
aggiuntive funzionali all'insegnamento.
Le attività aggiuntive di insegnamento, a qualunque titolo prestate, sono deliberate,
nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili, con le modalità previste dall'articolo
39, e possono consistere anche nello svolgimento di interventi didattici ed educativi
integrativi o in ulteriori attività aggiuntive di insegnamento volte all'arricchimento e
all'integrazione dell'offerta formativa, fino ad un massimo di 6 ore settimanali.
Le attività aggiuntive funzionali all'insegnamento possono consistere in:
svolgimento di compiti relativi:
al coordinamento della progettazione, dell'attuazione , della verifica e valutazione del
progetto di istituto;
al supporto organizzativo al capo di istituto;
a particolari forme di coordinamento del collegio dei docenti e di eventuali
articolazioni dello stesso, quali dipartimenti, gruppi di ricerca e commissioni di lavoro,
nonchè particolari forme di coordinamento dei consigli di classe, interclasse o
intersezione;
al coordinamento o referenza o partecipazione a progetti che possono coinvolgere anche
altre istituzioni scolastiche e non;
all'assistenza tutoriale;
alla progettazione di interventi formativi;
alla produzione di materiali utili per la didattica finalizzati ad una utilizzazione
collegiale;
ogni altra attività regolarmente deliberata nell'ambito delle risorse esistenti.
attività di aggiornamento e formazione in servizio da svolgersi oltre le 30 ore annue,
senza esonero dagli altri obblighi di servizio.
partecipazione a progetti comunitari, nazionali o locali, mirati al miglioramento della
produttività dell'insegnamento e del servizio ed al sostegno dei processi di innovazione,
ad un maggior raccordo tra scuola e mondo del lavoro, ovvero ulteriori attività
funzionali all'attività scolastica, debitamente deliberate nell'ambito delle risorse
assegnate;
partecipazione ad attività realizzate sulla base di convenzioni con enti locali e con
terzi, con oneri a carico degli stessi, aventi per oggetto prestazioni di servizi o
utilizzazioni di strutture e di personale per progetti aperti al territorio, coerenti con
le finalità di istituto.
attività di progettazione e di direzione di corsi di formazione, riconversione e
aggiornamento del personale.
Il compenso delle attività aggiuntive di insegnamento è fissato in maniera omogenea,
nell'ambito di ciascun ordine e grado di scuola e corrisponde al compenso orario
determinato in base alle allegate tabelle.
Il compenso delle attività aggiuntive agli obblighi funzionali viene erogato in maniera
forfettizzata per le funzioni di supporto organizzativo al capo di istituto ovvero sulla
base del numero stimato di ore aggiuntive per le attività inerenti allo svolgimento di
progetti e per le altre attività di cui al comma 3, lett. a), secondo quanto previsto
all' art. 72 del presente CCNL.
Il compenso per le attività di cui al comma 3, lettera d), è fissato nella stessa
convenzione che disciplina le attività medesime.