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Scuola e Ricerca Universitaria
Questo documento tenta di fare ordine nelle normative che permettono ai dipendenti pubblici, ed in particolare agli insegnanti, di fare ricerca presso istituti universitari e centri di ricerca.
Gran parte delle informazioni riportate in questo documento provengono dal sito e dal forum curati dal guppo di lavoro adi-scuola, dell'Associazione Dottorandi e Dottori di Ricerca Italiani (ADI). Associandovi all'ADI riceverete assistenza e sosterrete il lavoro portato avanti (su base volontaria) dai suoi membri.
L'attività di ricerca "precaria" nelle università e nei centri di ricerca prevede diverse tipologie di contratto. Per accedere a questi contratti conservando allo stesso tempo la propria cattedra, gli insegnanti possono ricorrere a diversi strumenti: il congedo straordinario, l'aspettativa senza assegni, l'incarico presso altra amministrazione. A volte i dirigenti scolastici, a cui vanno indirizzate le domande, sollevano delle obiezioni. Queste sono perlopiù legate al superamento dell'anno di prova o ai limiti temporali per la concessione dell'aspettativa.
Un dipendente pubblico (e quindi anche un insegnante) ammesso ai corsi di dottorato
Un dipendente pubblico (e quindi anche un insegnante) titolare di una borsa post-dottorato
Contratto di Collaborazione a Progetto
La normativa in materia non discute esplicitamente il caso di un insegnante a cui venga offerto contratto di ricerca a progetto in un'università o un ente di ricerca. Mi pare che però si possano fare le seguenti considerazioni:
Un contratto di ricerca a progetto costituisce senz'altro un'attività di studio e ricerca. È quindi sensato chiedersi se per questo tipo di contratto sia prevista un'aspettativa. I più recenti CCNL del comparto scuola (CCNL 02-05, Art. 18; CCNL 95-97, Art. 24) parlano genericamente di aspettativa per motivi di studio e ricerca.
Cosa si intenda per "motivi di studio e ricerca" viene chiarito dalla CM 301/96. Tale definizione sembra applicarsi ai Co.Co.Pro. tanto quanto a DDR, borse post-dottorato e AdR. Di fatto molto spesso questi contratti sostituiscono AdR e borse di studio, e l'attività di ricerca svolta è sostanzialmente la medesima. Inoltre va ricordato che un AdR è di fatto un particolare tipo di contratto di ricerca a progetto.
La Legge 449/97, Art. 51 comma 6, che istituisce gli AdR, ammette che un dipendente della p.a. prenda un'aspettativa senza assegni. Tuttavia non stabilisce nulla riguardo a tre aspetti fondamentali di questa assenza dal servizio attivo:
Le caratteristiche a e b vengono concesse dalla Nota Ministeriale prot. 2365 del 2004. Come già discusso, a dottorandi e borsisti post-doc spettano tutte e tre le garanzie a, b e c. Questo è specificato molto chiaramente nella CM 120/02, Artt. 1 e 2.
Pur non contenendo affermazioni esplicite che chiariscano la materia una volta per tutte, anche la CM 120/02 sembra suggerire che i titolari di AdR abbiano gli stessi diritti di dottorandi e borsisti post doc. Questa interpretazione si basa sostanzialmente sull'ipotesi che nella circolare i termini congedo straordinario e aspettativa indichino equivalentemente un periodo di assenza dal servizio attivo valido ai fini previdenziali e di carriera (a & b). L'ipotesi sembra supportata dalla Legge 448/01, Art. 52 - comma 57 nonché da diversi CCNL di categoria, nei quali si parla esclusivamente di aspettativa per dottorato o borse di studio, anche quando le leggi specifiche (Legge 476/84, Art. 2; Legge 398/89, Art. 6 - comma 7; Legge 498/92, Art. 4 - comma 2) prevedono il congedo straordinario.
Inoltre, la premessa della CM 120/2002 — che esorta al sostegno della ricerca al di fuori dell'ambiente scolastico — parla di congedo straordinario per dottorato di ricerca, per le borse di studio post-dottorato e degli assegni di studio. Ma, come detto, l'unica norma specifica per gli assegni di ricerca (Legge 449/97, Art. 51 comma 6) parla di aspettativa.
In effetti poi l'Art. 3 della CM 120/02, che tratta il caso specifico degli AdR, torna a parlare di aspettativa e non di congedo. Però l'aspettativa viene menzionata con un chiaro riferimento a quanto appena discusso nei primi due articoli: "Un'ulteriore categoria di beneficiari di aspettativa è costituita dagli assegnisti di ricerca". Questa formulazione porta a chiedersi in quale senso venga usato il termine "ulteriore", considerando che gli altri destinatari della circolare, ovvero dottorandi e borsisti, hanno diritto al congedo. Ancora una volta il senso diviene ovvio nell'ipotesi in cui il termine aspettativa non sia altro che un sinonimo di congedo. L'ipotesi pare rafforzata dal'osservazione che l'unico altro punto in cui la CM 120/02 parla di aspettativa è all'Art. 1, dove viene richiamata la Legge 448/01, Art. 52 - comma 57 che istituisce l'aspettativa retribuita per i dottorandi senza borsa. Tale aspettativa viene dichiarata esplicitamente valida ai fini previdenziali e di carriera, per cui si tratta di fatto di un congedo (nell'ipotesi che la differenza tra congedo e aspettativa stia unicamente nella validità come servizio attivo).
In sostanza la CM 120/02 conferma che il congedo (per dottorandi e borsisti) garantisce la progressione previdenziale e di carriera e allo stesso tempo non nega questa garanzia all'aspettativa per AdR. Inoltre, seppure in maniera vaga, sembra mettere gli assegnisti sullo stesso piano di borsisti e dottorandi. Questa posizione appare abbastanza ragionevole, visto che gli AdR hanno sostituito le borse di studio post-dottorato e, spesso, anche quelle di dottorato. Viene inoltre confermata dalla Nota Ministeriale prot. 2365 del 2004 ricordata sopra.
Questa interpretazione ha molti punti in comune con quella portata avanti nel documento dell'ADI in cui si chiedono chiarimenti riguardo alla CM 120/02 ai responsabili governativi per l'istruzione e la ricerca. Sostanzialmente la stessa posizione viene assunta in questo documento del forum Dottorato di Ricerca e insegnamento nella Scuola.
L'obiezione fondamentale al ragionamento qui sopra si basa essenzialmente sull'Art. 18 comma 2 del CCNL della scuola, che sostiene che la generica "aspettativa per motivi di studio" vada concessa ai sensi del DPR 3/57 - Art. 69 che regola l'aspettativa per motivi di famiglia o personali. In tale articolo si specifica che l'aspettativa per motivi di famiglia non gode dei diritti a, b e c. Quindi il meccanismo di questo ragiornamento sarebbe:
D'altra parte l'Art. 18 del CCNL è abbastanza vago, ed in contraddizione almeno parziale con le leggi specifiche su dottorato e borse di studio. Infatti, come già detto, parla esclusivamente di aspettativa e mai di congedo. Inoltre, una lettura pedissequa del comma 2 porterebbe a concludere che tale aspettativa sia valida come servizio attivo solo nel caso di dottorandi con borsa. Infatti la Legge 449/97, Art. 51 comma 6, che garantisce questo diritto, viene citata solo nel caso di "borse e incarichi di studio". In realtà la Legge 448/01, Art. 52 - comma 57 pur non essendo citata dal CCNL prevale su di esso, e rimedia chiaramente a questa contraddizione. (oltre a concedere la conservazione dello stipendio).
In effetti un confronto tra l'Art. 18 del più recente CCNL e l'analogo Art. 24 del CCNL 1995 mostra che il comma 2, riguardante le assenze per motivi di studio e ricerca, risale a ben prima dell'introduzione degli AdR (finanziaria del 1998, Legge 449/97, Art. 51 comma 6). È quindi chiaro che gli autori del CCNL non potessero avere in mente gli AdR al momento della scrittura del comma 2 dell'Art. 18 (24). D'altra parte la Nota Ministeriale prot. 2365 del 2004 pur non essendo una norma, tratta esplicitamente di questa materia.
In definitiva, per negare la progressione di carriera ad un assegnista un DS dovrebbe ignorare una specifica Nota Ministeriale del 2004, le esortazioni in una Circolare Ministeriale del 2002 e invece far valere una generica norma contrattuale risalente quanto meno al 1995, ossia precedente all'introduzione degli AdR.
È capitato che, verosimilmente in base a quanto disposto dal solo CCNL, i dirigenti scolastici abbiano ritenuto che l'aspettativa per i titolari di AdR avesse esattamente le stesse caratteristiche dell'aspettativa per motivi di famiglia, ossia discrezionalità, non validità ai fini previdenziali e di carriera, limiti temporali.
Per quanto riguarda la discrezionalità la questione non è chiara, anche se la CM 120/02 contiene un'esortazione alla concessione delle assenze per motivi di studio. Le altre supposte limitazioni sono state proposte come motivi di fatto per il rifiuto dell'aspettativa. Che senso avrebbe concedere un'aspettativa per un AdR che dura più del periodo massimo di godimento dell'aspettativa stessa? A questo tipo di obiezione risponde una Nota Ministeriale del 2000 (prot. 3937). Il dirigente del MPI rileva che la domanda di congedo inoltrata da un docente titolare di AdR può essere accolta in applicazione dell' Art. 453 - Comma 9 del DL 297/94 (così come modificato dalla Legge 448/98, Art. 26 - Comma 11). Inoltre osserva che queste normative non pongono limiti al periodo di aspettativa, che deve quindi essere commisurato alla durata dell'AdR.
In conclusione: la situazione per quanto riguarda gli AdR non è chiarissima, ed esistono argomenti a favore della loro equiparazione a dottorato e borse post-doc.
In ogni caso sarebbe auspicabile un chiarimento che dirima tutte le situazioni ambigue. Questo potrebbe essere ottenuto a livello di CCNL, riscrivendo l'Art. 18 in maniera chiara ed univoca (e non in conflitto con le leggi in vigore).
Contratto di Ricerca a tempo determinato (impiego subordinato)
Un dipendente pubblico (e quindi anche un insegnante) che risulti vincitore di un contratto da ricercatore a tempo determinato:
A differenza di tutti i precedenti, questo tipo di incarico comporta un rapporto di lavoro subordinato. Per questo ne viene spesso messa in dubbio la compatibilità con l'impiego come docente nella scuola, indipendentemente dall'aspettativa. L'Art. 1 Comma 20 della Legge 230/05 smentisce chiaramente questa incompatibilità.
Indipendentemente da questa legge, specifica per i ricercatori a tempo determinato, il Comma 3 dell'Art. 18 del CCNL scuola 2002-2005 ammette la compatibilità tra l'impiego come docente e una non meglio specificata "diversa esperienza lavorativa", per effettuare la quale si ha diritto ad un'aspettativa annuale. Questo deve essere quindi vero anche per il contratto da ricercatore a tempo determinato, che, essendo un incarico di ricerca, rientra tra quelli discussi dal Comma 2 dell'Art. 18 del CCNL scuola 2002-2005.
Qui sotto potete trovare tutte le norme che mi sembrano rilevanti per il caso di un docente che voglia espletare un incarico di ricerca presso un'università o un ente. I "nodi" dell'elenco normativo contrassegnati dal simbolo sono espandibili. Di fianco al nodo corrispondente a ciascuna norma ci sono dei simboli colorati che ne riassumono il contenuto. Posizionando il mouse sopra il simbolo compare la descrizione corrispondente. Se la descrizione non dovesse comparire, i tre pannelli in fondo alla pagina forniscono la legenda. Come si può vedere, i colori permettono di distinguere tra incarichi, strumenti per poter accettare questi incarichi e possibili problemi. Per ogni norma ho riportato gli articoli rilevanti al problema. C'è anche un sommario.
* il congedo straordinario per il borsista è un diritto
e non dipende da alcuna decisione discrezionale dell'Amministrazione
(dirigente scolastico);
* la concessione del congedo straordinario non è subordinata
all'effettuazione dell'anno di prova;
* la richiesta di congedo non è commisurata a mesi o ad
un anno, ma all'intera durata del dottorato;
* il dipendente pubblico che cessa o viene escluso dal dottorato
ha il dovere di riassumere immediatamente servizio presso la sede
di titolarità.
* Il periodo di congedo straordinario è utile ai fini della
progressione di carriera, del trattamento di quiescenza e di previdenza,
ai sensi del comma 2 dello stesso art. 2 della legge n. 476/1984.
Utili chiarimenti in merito sono stati forniti dall'Inpdap - Direzione
centrale prestazioni previdenziali - con nota prot. n. 1181 del
19 ottobre 1999
a. dalla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili;
b. dalla utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali;
c. dalla partecipazione a convegni e seminari;
d. da incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate;
e. da incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o di fuori ruolo;
f. da incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita.
f. bis. da attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione.
Alla luce dei contenuto della suddetta nota, si deve ritenere superato quanto disposto con la C.M. n. 183 prot. 13451A/3 del 7 giugno 1985.]
Il periodo di congedo straordinario è utile ai fini della progressione di carriera, del trattamento di quiescenza e di previdenza, ai sensi del comma 2 dello stesso art. 2 della Legge 476/84.
A tal proposito, la ex Direzione Generale degli Istituti di Previdenza, con nota di servizio della Div. III n. 146 del 7/1/87, ha stabilito che il proprio personale, iscritto alle Casse Pensioni (attualmente gestite dall'Inpdap), posto in congedo straordinario senza assegni, perché ammesso al corso di dottorato di ricerca, mantiene ai sensi dell'art 2 della Legge 476/84, l'iscrizione previdenziale alle Casse stesse, con versamento dei contributi riferiti alla quota dell'Ente e personale a totale carico dell'Ente e rapportati alla retribuzione annua contributiva goduta dal dipendente al momento della concessione del congedo straordinario. Il versamento contributivo va effettuato con le modalità previste dall'art. 24 del R.D.L. n. 680.
Pertanto, questo. Istituto ha sempre riconosciuto la sussistenza dell'obbligo del versamento contributivo per tali periodi di aspettativa e, conseguentemente ha ritenuto utili, e quindi computabili ai fini dei trattamento di quiescenza e di previdenza, i periodi di congedo straordinario richiesti ed utilizzati per la frequenza dei corsi di dottorato di ricerca.
Si ritiene opportuno citare anche la circolare del Servizio Ispettivo prot. n.2627 del 19/11/87 della ex Direzione Generale degli Istituti di Previdenza, che nel diramare le procedure per la compilazione degli elenchi generali dei contributi previdenziali dovuti alle Casse Pensioni, ha ribadito che il personale iscritto alle predette Casse posto in congedo straordinario senza assegni perché ammesso al corso di dottorato di ricerca, mantiene, ai sensi dell'art. 2 della L. 476/84, la iscrizione alle Casse stesse.
Analoga possibilità è concessa anche ai dipendenti pubblici che fruiscano delle borse di studio, concesse dalle Università e Istituti di Istruzione Universitari, ai sensi della Legge 30/11/89 n. 398. Il conferimento delle borse di studio universitarie, che hanno durata biennale non rinnovabile, è previsto per la frequenza dei corsi di perfezionamento e delle scuole di specializzazione, per i corsi di dottorato di ricerca, per lo svolgimento di attività di ricerca post-dottorato e per i corsi di perfezionamento all'estero.
Pertanto, per gli iscritti a questo Istituto, che fruiscano delle borse di studio, è estesa la possibilità di chiedere il collocamento in congedo straordinario per motivi di studio senza assegni, prevista per gli ammessi al corsi di dottorato di ricerca dall'art. 2 della L. 476/84. Il periodo di congedo straordinario è utile ai fini della progressione di carriera e del trattamento di quiescenza e di previdenza, come dettato dall'art. 6, comma 7 della Legge 30/11/89 n. 398.
L'orientamento fin qui tenuto da questo Istituto, trova giustificazione e fondamento, nella locuzione "è utile", che il legislatore utilizza nell'art 2 della Legge 476/84. A parere di questo Ufficio, il disposto normativo, non suscita perplessità interpretative in merito all'applicazione degli articoli in esso contenuti.
Pertanto, si ritiene, che le procedure utilizzate dalle nostre Divisioni operative, e le relative operazioni previdenziali connesse, nei casi di personale dipendente, collocato in aspettativa, ed ammesso al dottorato di ricerca o vincitore di borsa di studio, siano conformi alle previsioni normative delle Leggi n. 476/84 e n. 398/87.
L'atteggiamento tenuto sin qui dall'Istituto nei confronti dei propri iscritti viene oggi avvalorato da una sentenza emessa dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, su ricorso di un dipendente di ruolo del Ministero della Pubblica Istruzione. Il citato TAR ha ritenuto fondato il ricorso, accogliendo la richiesta del dipendente, e contestualmente ha disposto l'obbligo per l'Amministrazione Scolastica di regolarizzare la posizione assicurativa e previdenziale, mediante versamento dei contributi omessi, per il periodo di durata del corso di dottorato di ricerca, svolto dal ricorrente in qualità di pubblico dipendente.
Si precisa altresì, che le attuali disposizioni in materia di riscatto introdotte con il Decreto Legislativo 30/4/97 n. 184, hanno reso riscattabile il diploma di dottorato di ricerca, nelle ipotesi in cui il relativo corso di studio non sia coperto da contribuzione e quindi altrimenti non valutabile, e pertanto riguarda coloro i quali abbiano svolto tali corsi al di fuori del rapporto di lavoro.
Considerato che con la Legge 335/95 è stata istituita presso l'Inpdap la gestione separata dei trattamenti pensionistici dei dipendenti dello Stato, è necessario che le Amministrazioni adottino un comportamento uniforme in materia di trattamenti di previdenza e quiescenza, attenendosi alle disposizioni di massima dettate dall'Istituto.
"2. Per la partecipazione alle commissioni giudicatrici di concorso e di esami e ai convegni e congressi di cui al comma 1 e per gli incarichi di cui al comma 4 il personale può essere esonerato dai normali obblighi di servizio per la durata dell'incarico".
Al riguardo, si rappresenta come in tale espressione debba ricomprendersi, ad avviso dello scrivente, qualunque situazione meritevole di apprezzamento e di tutela in quanto attinente al miglioramento ed ampliamento, anche in relazione all'attività d'istituto, della preparazione professionale del dipendente. [...]
Strumenti:
A aspettativa - C congedo straord. - K Comando - F fuori ruolo - D DistaccoProblemi:
P prova - I Incompatibilità - T limiti temporali