ATTENZIONE: questo documento è ancora in forma provvisoria. Si tratta di una raccolta di informazioni reperite da varie fonti, raggiungibili attraverso link inclusi. L'autore non è un esperto in normative, e quindi declina ogni responsabilità per le informazioni eventualmente riportate in maniera non corretta.

L'autore sarà grato a chiunque voglia contribuire alla completezza e correttezza di questo documento. Se avete commenti, suggerimenti, correzioni potete farmeli avere attraverso il forum di adi-scuola, dando il vostro contributo alla discussione intitolata "Raccolta Normative". Se per qualche motivo non volete contribuire alla discussione, potete inviarmi un messaggio privato, sempre sul forum di adi-scuola. Il mio nickname è franz. Per poter fare una di queste due cose dovete essere registrati nel forum di adi-scuola. Registrarsi non costa nulla e vi permette di partecipare alle discussioni del forum. Se, oltre a registrarvi, diverrete soci dell'ADI, sosterrete il lavoro portato avanti (su base volontaria) dai suoi membri.

Scuola e Ricerca Universitaria


Questo documento tenta di fare ordine nelle normative che permettono ai dipendenti pubblici, ed in particolare agli insegnanti, di fare ricerca presso istituti universitari e centri di ricerca.

Gran parte delle informazioni riportate in questo documento provengono dal sito e dal forum curati dal guppo di lavoro adi-scuola, dell'Associazione Dottorandi e Dottori di Ricerca Italiani (ADI). Associandovi all'ADI riceverete assistenza e sosterrete il lavoro portato avanti (su base volontaria) dai suoi membri.

L'attività di ricerca "precaria" nelle università e nei centri di ricerca prevede diverse tipologie di contratto. Per accedere a questi contratti conservando allo stesso tempo la propria cattedra, gli insegnanti possono ricorrere a diversi strumenti: il congedo straordinario, l'aspettativa senza assegni, l'incarico presso altra amministrazione. A volte i dirigenti scolastici, a cui vanno indirizzate le domande, sollevano delle obiezioni. Queste sono perlopiù legate al superamento dell'anno di prova o ai limiti temporali per la concessione dell'aspettativa.

Tipologie di contratto

  1. Dottorato di ricerca. Si accede per concorso, dopo la laurea, e può essere accompagnato da una borsa di studio. Ampia e dettagliata documentazione sul sito dell'ADI. Non dà luogo ad un rapporto di lavoro subordinato.
  2. Borsa di studio post-dottorato. Si accede per concorso (in Italia). Viene richiesto il titolo di dottore di ricerca. Non dà luogo ad un rapporto di lavoro subordinato.
  3. Contratto di Collaborazione a Progetto. Spesso le Università ricorrono a questo tipo di contratti per finanziare attività di ricerca. L'accesso a questi contratti non avviene tramite concorso, e non è necessariamente legato al possesso del titolo di dottore di ricerca. Non ci sono limiti minimi di durata. Non dà luogo ad un rapporto di lavoro subordinato.
  4. Assegno di Ricerca, o Contratto di Collaborazione ad Attività di Ricerca. Si differenzia dal contratto di collaborazione generico per alcune caratteristiche: vi si accede per concorso pubblico; viene richiesto il titolo di dottore o una significativa esperienza di ricerca; ha una durata massima di 4 anni ed è rinnovabile fino ad un totale di 8 anni. Alcune Università fissano un limite minimo di durata per l'AdR. Non dà luogo ad un rapporto di lavoro subordinato.
  5. Contratto di Ricerca a tempo determinato. Vi si accede per concorso. Di solito si tratta di posti finanziati da enti di ricerca o consorzi interuniversitari. A differenza dei contratti sopra citati, dà luogo ad un rapporto di lavoro subordinato.

Dottorato di Ricerca

Un dipendente pubblico (e quindi anche un insegnante) ammesso ai corsi di dottorato

Novità La recente legge Gelmini ha introdotto delle novità. Per il momento mi limito ad esporle brevemente qui, e appena avrò tempo le integrerò nell'elenco di norme qui sotto.
La Legge 240 del 30/12/2010 (Gelmini) dedica l'intero Art. 19 al Dottorato di Ricerca. Il comma 3 di tale articolo introduce delle modifiche all'Art. 2 della Legge 476/84, che riguarda i diritti dei dipendenti della P.A. ammessi al dottorato di ricerca. In particolare il punto a) introduce una discrezionalità da parte dell'amministrazione nella concessione del congedo straordinario; il punto b) cancella il diritto di godere del congedo straordinario ai dipendenti della P.A. ammessi al dottorato, nel caso in cui questi abbiano già conseguito un dottorato o abbiano già frequentato i corsi di dottorato per un anno accademico beneficiando del congedo.

Borsa Post-Dottorato

Un dipendente pubblico (e quindi anche un insegnante) titolare di una borsa post-dottorato

Ovvero: il titolare di una borsa di studio post-dottorato ha esattamente gli stessi diritti di un dottorando.

Contratto di Collaborazione a Progetto

La normativa in materia non discute esplicitamente il caso di un insegnante a cui venga offerto contratto di ricerca a progetto in un'università o un ente di ricerca. Mi pare che però si possano fare le seguenti considerazioni:

Un contratto di ricerca a progetto costituisce senz'altro un'attività di studio e ricerca. È quindi sensato chiedersi se per questo tipo di contratto sia prevista un'aspettativa. I più recenti CCNL del comparto scuola (CCNL 02-05, Art. 18; CCNL 95-97, Art. 24) parlano genericamente di aspettativa per motivi di studio e ricerca.

Cosa si intenda per "motivi di studio e ricerca" viene chiarito dalla CM 301/96. Tale definizione sembra applicarsi ai Co.Co.Pro. tanto quanto a DDR, borse post-dottorato e AdR. Di fatto molto spesso questi contratti sostituiscono AdR e borse di studio, e l'attività di ricerca svolta è sostanzialmente la medesima. Inoltre va ricordato che un AdR è di fatto un particolare tipo di contratto di ricerca a progetto.

Assegno di Ricerca

La Legge 449/97, Art. 51 comma 6, che istituisce gli AdR, ammette che un dipendente della p.a. prenda un'aspettativa senza assegni. Tuttavia non stabilisce nulla riguardo a tre aspetti fondamentali di questa assenza dal servizio attivo:

  1. Validità dell'aspettativa ai fini della progressione di carriera.
  2. Validità dell'aspettativa ai fini della progressione previdenziale.
  3. Insindacabilità da parte del DS nella sua concessione.

Le caratteristiche a e b vengono concesse dalla Nota Ministeriale prot. 2365 del 2004. Come già discusso, a dottorandi e borsisti post-doc spettano tutte e tre le garanzie a, b e c. Questo è specificato molto chiaramente nella CM 120/02, Artt. 1 e 2.

Pur non contenendo affermazioni esplicite che chiariscano la materia una volta per tutte, anche la CM 120/02 sembra suggerire che i titolari di AdR abbiano gli stessi diritti di dottorandi e borsisti post doc. Questa interpretazione si basa sostanzialmente sull'ipotesi che nella circolare i termini congedo straordinario e aspettativa indichino equivalentemente un periodo di assenza dal servizio attivo valido ai fini previdenziali e di carriera (a & b). L'ipotesi sembra supportata dalla Legge 448/01, Art. 52 - comma 57 nonché da diversi CCNL di categoria, nei quali si parla esclusivamente di aspettativa per dottorato o borse di studio, anche quando le leggi specifiche (Legge 476/84, Art. 2; Legge 398/89, Art. 6 - comma 7; Legge 498/92, Art. 4 - comma 2) prevedono il congedo straordinario.

Inoltre, la premessa della CM 120/2002 — che esorta al sostegno della ricerca al di fuori dell'ambiente scolastico — parla di congedo straordinario per dottorato di ricerca, per le borse di studio post-dottorato e degli assegni di studio. Ma, come detto, l'unica norma specifica per gli assegni di ricerca (Legge 449/97, Art. 51 comma 6) parla di aspettativa.

In effetti poi l'Art. 3 della CM 120/02, che tratta il caso specifico degli AdR, torna a parlare di aspettativa e non di congedo. Però l'aspettativa viene menzionata con un chiaro riferimento a quanto appena discusso nei primi due articoli: "Un'ulteriore categoria di beneficiari di aspettativa è costituita dagli assegnisti di ricerca". Questa formulazione porta a chiedersi in quale senso venga usato il termine "ulteriore", considerando che gli altri destinatari della circolare, ovvero dottorandi e borsisti, hanno diritto al congedo. Ancora una volta il senso diviene ovvio nell'ipotesi in cui il termine aspettativa non sia altro che un sinonimo di congedo. L'ipotesi pare rafforzata dal'osservazione che l'unico altro punto in cui la CM 120/02 parla di aspettativa è all'Art. 1, dove viene richiamata la Legge 448/01, Art. 52 - comma 57 che istituisce l'aspettativa retribuita per i dottorandi senza borsa. Tale aspettativa viene dichiarata esplicitamente valida ai fini previdenziali e di carriera, per cui si tratta di fatto di un congedo (nell'ipotesi che la differenza tra congedo e aspettativa stia unicamente nella validità come servizio attivo).

In sostanza la CM 120/02 conferma che il congedo (per dottorandi e borsisti) garantisce la progressione previdenziale e di carriera e allo stesso tempo non nega questa garanzia all'aspettativa per AdR. Inoltre, seppure in maniera vaga, sembra mettere gli assegnisti sullo stesso piano di borsisti e dottorandi. Questa posizione appare abbastanza ragionevole, visto che gli AdR hanno sostituito le borse di studio post-dottorato e, spesso, anche quelle di dottorato. Viene inoltre confermata dalla Nota Ministeriale prot. 2365 del 2004 ricordata sopra.

Questa interpretazione ha molti punti in comune con quella portata avanti nel documento dell'ADI in cui si chiedono chiarimenti riguardo alla CM 120/02 ai responsabili governativi per l'istruzione e la ricerca. Sostanzialmente la stessa posizione viene assunta in questo documento del forum Dottorato di Ricerca e insegnamento nella Scuola.

L'obiezione fondamentale al ragionamento qui sopra si basa essenzialmente sull'Art. 18 comma 2 del CCNL della scuola, che sostiene che la generica "aspettativa per motivi di studio" vada concessa ai sensi del DPR 3/57 - Art. 69 che regola l'aspettativa per motivi di famiglia o personali. In tale articolo si specifica che l'aspettativa per motivi di famiglia non gode dei diritti a, b e c. Quindi il meccanismo di questo ragiornamento sarebbe:

D'altra parte l'Art. 18 del CCNL è abbastanza vago, ed in contraddizione almeno parziale con le leggi specifiche su dottorato e borse di studio. Infatti, come già detto, parla esclusivamente di aspettativa e mai di congedo. Inoltre, una lettura pedissequa del comma 2 porterebbe a concludere che tale aspettativa sia valida come servizio attivo solo nel caso di dottorandi con borsa. Infatti la Legge 449/97, Art. 51 comma 6, che garantisce questo diritto, viene citata solo nel caso di "borse e incarichi di studio". In realtà la Legge 448/01, Art. 52 - comma 57 pur non essendo citata dal CCNL prevale su di esso, e rimedia chiaramente a questa contraddizione. (oltre a concedere la conservazione dello stipendio).

In effetti un confronto tra l'Art. 18 del più recente CCNL e l'analogo Art. 24 del CCNL 1995 mostra che il comma 2, riguardante le assenze per motivi di studio e ricerca, risale a ben prima dell'introduzione degli AdR (finanziaria del 1998, Legge 449/97, Art. 51 comma 6). È quindi chiaro che gli autori del CCNL non potessero avere in mente gli AdR al momento della scrittura del comma 2 dell'Art. 18 (24). D'altra parte la Nota Ministeriale prot. 2365 del 2004 pur non essendo una norma, tratta esplicitamente di questa materia.

In definitiva, per negare la progressione di carriera ad un assegnista un DS dovrebbe ignorare una specifica Nota Ministeriale del 2004, le esortazioni in una Circolare Ministeriale del 2002 e invece far valere una generica norma contrattuale risalente quanto meno al 1995, ossia precedente all'introduzione degli AdR.

È capitato che, verosimilmente in base a quanto disposto dal solo CCNL, i dirigenti scolastici abbiano ritenuto che l'aspettativa per i titolari di AdR avesse esattamente le stesse caratteristiche dell'aspettativa per motivi di famiglia, ossia discrezionalità, non validità ai fini previdenziali e di carriera, limiti temporali.

Per quanto riguarda la discrezionalità la questione non è chiara, anche se la CM 120/02 contiene un'esortazione alla concessione delle assenze per motivi di studio. Le altre supposte limitazioni sono state proposte come motivi di fatto per il rifiuto dell'aspettativa. Che senso avrebbe concedere un'aspettativa per un AdR che dura più del periodo massimo di godimento dell'aspettativa stessa? A questo tipo di obiezione risponde una Nota Ministeriale del 2000 (prot. 3937). Il dirigente del MPI rileva che la domanda di congedo inoltrata da un docente titolare di AdR può essere accolta in applicazione dell' Art. 453 - Comma 9 del DL 297/94 (così come modificato dalla Legge 448/98, Art. 26 - Comma 11). Inoltre osserva che queste normative non pongono limiti al periodo di aspettativa, che deve quindi essere commisurato alla durata dell'AdR.

In conclusione: la situazione per quanto riguarda gli AdR non è chiarissima, ed esistono argomenti a favore della loro equiparazione a dottorato e borse post-doc.

In ogni caso sarebbe auspicabile un chiarimento che dirima tutte le situazioni ambigue. Questo potrebbe essere ottenuto a livello di CCNL, riscrivendo l'Art. 18 in maniera chiara ed univoca (e non in conflitto con le leggi in vigore).

Novità La recente legge Gelmini ha introdotto delle novità. Per il momento mi limito ad esporle brevemente qui, e appena avrò tempo le integrerò nell'elenco di norme qui sotto.
La Legge 240 del 30/12/2010 (Gelmini) dedica l'intero Art. 22 agli AdR. Nel caso del Dottorato di Ricerca (Art. 19) questa legge introduce delle limitazioni, tra cui una discrezionalità da parte dell'amministrazione. Nel caso degli AdR, l'Art. 22 sembra invece rimuovere l'ambiguità della L. 449/97, Art. 51, che dice "Il titolare in servizio presso amministrazioni pubbliche può essere collocato in aspettativa senza assegni ". Infatti, il comma 4 dell'Art. 22 della L240/2010 recita: " La titolarità dell'assegno [...] comporta il collocamento in aspettativa senza assegni per il dipendente in servizio presso amministrazioni pubbliche. "

Contratto di Ricerca a tempo determinato (impiego subordinato)

Un dipendente pubblico (e quindi anche un insegnante) che risulti vincitore di un contratto da ricercatore a tempo determinato:

  • Viene posto in aspettativa (o fuori ruolo ove questo istituto sia previsto) senza assegni né contributi previdenziali per tutta la durata del contratto (Legge 230/05 Art. 1 - Comma 20).

A differenza di tutti i precedenti, questo tipo di incarico comporta un rapporto di lavoro subordinato. Per questo ne viene spesso messa in dubbio la compatibilità con l'impiego come docente nella scuola, indipendentemente dall'aspettativa. L'Art. 1 Comma 20 della Legge 230/05 smentisce chiaramente questa incompatibilità.

Indipendentemente da questa legge, specifica per i ricercatori a tempo determinato, il Comma 3 dell'Art. 18 del CCNL scuola 2002-2005 ammette la compatibilità tra l'impiego come docente e una non meglio specificata "diversa esperienza lavorativa", per effettuare la quale si ha diritto ad un'aspettativa annuale. Questo deve essere quindi vero anche per il contratto da ricercatore a tempo determinato, che, essendo un incarico di ricerca, rientra tra quelli discussi dal Comma 2 dell'Art. 18 del CCNL scuola 2002-2005.

Normativa

Qui sotto potete trovare tutte le norme che mi sembrano rilevanti per il caso di un docente che voglia espletare un incarico di ricerca presso un'università o un ente. I "nodi" dell'elenco normativo contrassegnati dal simbolo sono espandibili. Di fianco al nodo corrispondente a ciascuna norma ci sono dei simboli colorati che ne riassumono il contenuto. Posizionando il mouse sopra il simbolo compare la descrizione corrispondente. Se la descrizione non dovesse comparire, i tre pannelli in fondo alla pagina forniscono la legenda. Come si può vedere, i colori permettono di distinguere tra incarichi, strumenti per poter accettare questi incarichi e possibili problemi. Per ogni norma ho riportato gli articoli rilevanti al problema. C'è anche un sommario.

  • Legge n. 230 del 4/11/2005  R   A   F 
    • Titolo: Nuove disposizioni concernenti i professori e i ricercatori universitari e delega al Governo per il riordino del reclutamento dei professori universitari
    • Art. 1
      • 13. Le università possono stipulare convenzioni con imprese o fondazioni, o con altri soggetti pubblici o privati, con oneri finanziari posti a carico dei medesimi, per realizzare programmi di ricerca affidati a professori universitari, con definizione del loro compenso aggiuntivo a valere sulle medesime risorse finanziarie e senza pregiudizio per il loro status giuridico ed economico, nel rispetto degli impegni di istituto.
      • 14. Per svolgere attività di ricerca e di didattica integrativa le università, previo espletamento di procedure disciplinate con propri regolamenti che assicurino la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti, possono instaurare rapporti di lavoro subordinato tramite la stipula di contratti di diritto privato a tempo determinato con soggetti in possesso del titolo di dottore di ricerca o equivalente, conseguito in Italia o all'estero, o, per le facoltà di medicina e chirurgia, del diploma di scuola di specializzazione, ovvero con possessori di laurea specialistica e magistrale o altri studiosi, che abbiano comunque una elevata qualificazione scientifica, valutata secondo procedure stabilite dalle università. I contratti hanno durata massima triennale e possono essere rinnovati per una durata complessiva di sei anni. Il trattamento economico di tali contratti, rapportato a quello degli attuali ricercatori confermati, è determinato da ciascuna università nei limiti delle compatibilità di bilancio e tenuto conto dei criteri generali definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro per la funzione pubblica. Il possesso del titolo di dottore di ricerca o del diploma di specializzazione, ovvero l'espletamento di un insegnamento universitario mediante contratto stipulato ai sensi delle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, costituisce titolo preferenziale. L'attività svolta dai soggetti di cui al presente comma costituisce titolo preferenziale da valutare obbligatoriamente nei concorsi che prevedano la valutazione dei titoli. I contratti di cui al presente comma non sono cumulabili con gli assegni di ricerca di cui all'articolo 51 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per i quali continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti. Ai fini dell'inserimento dei corsi di studio nell'offerta formativa delle università, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca deve tenere conto del numero dei professori ordinari, associati e aggregati e anche del numero dei contratti di cui al presente comma.
      • 20. Per tutto il periodo di durata dei contratti di diritto privato di cui al comma 14, i dipendenti delle amministrazioni statali sono collocati in aspettativa senza assegni né contribuzioni previdenziali, ovvero in posizione di fuori ruolo nei casi in cui tale posizione è prevista dagli ordinamenti di appartenenza, parimenti senza assegni né contributi previdenziali.
    • Sommario:
      • Dal comma 14 dell'Art. 1 si deduce chiaramente che i dipendenti della p.a. che risultino vincitori di contratti di lavoro subordinato da ricercatore a tempo determinato hanno diritto all'aspettativa senza assegni (o alla collocazione fuori ruolo) per tutta la durata del contratto. L'ovvero che si legge al comma 20 ha chiaramente valore disgiuntivo: la collocazione fuori ruolo viene scelta quando è prevista dall'ordinamento di appartenenza. Nel caso della scuola, la posizione fuori ruolo è prevista per i docenti confermati. Per quelli confermati non rimane che l'opzione dell'aspettativa senza assegni.
    • [consulta]
  • Nota Ministeriale del 7/10/2004, prot. 2365  A    A 
    • Oggetto: Docenti titolari di scuola secondaria di secondo grado che svolgono attività in qualità di assegnisti di ricerca - Art. 51 Legge 27.12.1997, n. 449 - aspettativa senza assegni.
      • Testo: Si fa riferimento alla nota del 6.9.2004, prot. n. 31702/C2, e si comunica che la questione relativa all'aspettativa senza assegni prevista dall'Art. 51, comma 6 della legge 449/97, trova soluzione nel disposto di cui all'art. 453 comma 6, D.L.vo 297/94, il quale statuisce che il periodo trascorso nello svolgimento delle attività previste dallo stesso articolo è valido, a tutti gli effetti, come servizio di istituto nella scuola.
      • Nota: risposta inviata dal direttore generale Giuseppe Cosentino (MIUR - Dipartimento per l'Istruzione - Direzione Generale per il Personale della Scuola - Uff. IV) in risposta ad una nota dell'Ufficio Regionale Scolastico per l'Umbria che chiedeva un chiarimento in materia.
    • Sommario:
      • Stabilisce che l'aspettativa concessa ai destinatari di AdR è valida come servizio ai fini previdenziali e di carriera. In questo senso chiarisce una differenza rispetto all'analogia con l'aspettativa per motivi di famiglia suggerita dall'Art. 18 del CCNL della Scuola. La nota è apparentemente in contraddizione con la CM 120/02, che afferma che i commi 1-8 dell'Art. 453 del DL 297/94 si riferiscono a incarichi ben precisi istituiti dai Ministeri.
    • Norme Correlate:
      • CCNL scuola 2002-2007, Art. 18
      • Legge 449/97, Art. 51 comma 6.
      • DL 297/94, Art. 453 comma 6.
  • Circolare Ministeriale n. 29 del 14/02/2005  K 
    • Art 4: comandi presso le universita' degli studi e altri istituti di istruzione superiore, le associazioni professionali dei dirigenti scolastici e del personale docente ed enti cooperativi da esse promossi, nonche' presso enti, istituzioni e amministrazioni che svolgono, per loro finalita' istituzionale, impegni nel campo della formazione e in campo culturale e artistico. articolo 26 - comma 10 Legge 23 dicembre 1998, n. 448.
      • Ai sensi del comma 10 dell'articolo 26 della citata legge n. 448/98 le università degli Studi, gli altri istituti di istruzione superiore, le associazioni professionali dei dirigenti scolastici e del personale docente e gli enti cooperativi da esse promossi, nonché gli enti, le istituzioni e le amministrazioni che svolgono, per loro finalità istituzionale, impegni nel campo della formazione e in campo culturale e artistico, possono richiedere, con oneri interamente a proprio carico, comandi di durata annuale dei dirigenti scolastici e del personale docente ed educativo.
        Le domande dovranno essere presentate entro il 15 marzo 2005 esclusivamente al Direttore Generale dell'Ufficio scolastico regionale individuato in base alla sede di titolarità o di incarico del personale richiesto. I relativi provvedimenti saranno adottati dal Direttore Generale dell'Ufficio scolastico regionale interessato.
        Per quanto concerne i comandi presso le università e gli altri istituti di istruzione superiore, la delibera del Consiglio di facoltà o di dipartimento con la quale viene approvata la richiesta del titolare della cattedra presso la quale il personale deve essere comandato, controfirmata dal Preside della facoltà ovvero dal Direttore del dipartimento, dovrà contenere chiaramente l'indicazione dell'impegno ad assumere tutti gli oneri relativi. Tale delibera deve essere allegata alla domanda.
        Per quanto concerne le domande avanzate dai responsabili delle associazioni professionali dei dirigenti scolastici e del personale docente, degli enti cooperativi da esse promossi, e degli enti, istituzioni e amministrazioni che svolgono, per loro finalità istituzionale, impegni nel campo della formazione e in campo culturale e artistico, l'indicazione dell'assunzione di tutti gli oneri relativi deve risultare chiaramente dalla richiesta. Le assegnazioni disposte a norma del presente paragrafo hanno durata annuale e comportano il collocamento in posizione di comando.
        Si pregano le SS.LL. di dare la massima diffusione alla presente circolare e di comunicare agli uffici interessati che la stessa può essere consultata e acquisita sul sito Internet (www.istruzione.it) e nella rete Intranet del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.
    • Sommario
      • articolo 4. Riprende l'articolo 26 - comma 10 della Legge 448/98. Ricorda che le Università che richiedono il comando di un docente assumono gli oneri a proprio carico. Un documento attestante questo impegno, approvato dal Consiglio di Facoltà (o di Dipartimento) e controfirmata dal Preside di Facoltà (o dal Direttore di Dipartimento) deve essere inclusa nella domanda. Come stabilito dall'articolo 26 - comma 10 della Legge 448/98, i comandi hanno durata annuale, e comandi con durata superiore ad un anno comportano la perdita della sede di titolarità.
    • Norme correlate
      • Legge 448/98 articolo 26 - comma 10 .
    • [consulta]
  • CCNL Scuola 2002-2005      A   I 
    • Titolo: Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro - Comparto Scuola
    • Art. 18: aspettativa per motivi di famiglia, di lavoro, personali e di studio.
      • 1. L'aspettativa per motivi di famiglia continua ad essere regolata dagli artt. 69 e 70 del T.U. approvato con D.P.R. n. 3 del 10 gennaio 1957 e dalle leggi speciali che a tale istituto si richiamano. L'aspettativa è erogata dal dirigente scolastico al personale docente ed ATA. L'aspettativa viene erogata anche ai docenti di religione cattolica di cui all'art. 3, comma 6 e 7 del D.P.R. n. 399/1988, ed al personale di cui al comma 3 dell'art. 19 del presente CCNL, limitatamente alla durata dell'incarico.
      • 2. Ai sensi della predetta norma il dipendente può essere collocato in aspettativa anche per motivi di studio, ricerca o dottorato di ricerca. Per gli incarichi e le borse di studio resta in vigore l'art. 453 del D.P.R. n. 297 del 1994.
      • 3. Il dipendente è inoltre collocato in aspettativa, a domanda, per un anno senza assegni per realizzare, nell'ambito di un altro comparto della P.A., l'esperienza di una diversa attività lavorativa o per superare un periodo di prova.
    • Sommario
      • Il comma 2 parla di aspettativa per motivi di ricerca. Rimanda in generale agli articoli 69 e 70 del DPR 3/57, che regolano l'aspettativa per motivi di famiglia. Per gli incarichi e le borse di studio rimanda all'Art. 453 del DL 297/94.
      • Il comma 3 ammette l'aspettativa "a domanda" senza assegni presso un'altra pubblica amministrazione per realizzare una diversa esperienza lavorativa o per superare un periodo di prova. L'aspettativa ha la durata di un anno. È implicito in questo comma che un differente impiego in un'altra p.a. non sia incompatibile con l'incarico di docente.
    • Norme correlate
      • DL 297/94, Art. 453
        • CM 120/2002, Art. 2: chiarisce che agli incarichi e borse di studio si applica il comma 9
        • Legge 448/98 ,Art. 26 - comma 11: modifica i commi 2,3 9.
      • DPR 3/57, Artt 69 e 70.
    • [consulta]
  • Circolare Ministeriale n. 120 del 4/11/2002  D   B   C   A   A 
    • Oggetto:Docenti che frequentano corsi di dottorato di ricerca, o che siano titolari di borse di studio o di assegni di ricerca presso Università o enti
    • Introduzione.
      • Come è noto, il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 1998/2001 (art. 23) caratterizza la funzione docente definendone il profilo professionale secondo competenze disciplinari, pedagogiche, metodologico-didattiche, organizzativo-relazionali e di ricerca, tra loro collegate.
        Tra tali competenze figura anche la ricerca, quale mezzo di formazione professionale e supporto e arricchimento della didattica.
        L'attività di ricerca va, quindi, incoraggiata e sostenuta anche fuori dell'ambiente scolastico, in modo da mettere in condizione il docente di poterla espletare nella migliore maniera possibile.
        In tale ottica si giustificano gli istituti del congedo straordinario per dottorato di ricerca, per le borse di studio post-dottorato e degli assegni di studio.
        Tenuto conto di ricorrenti perplessità e incertezze che caratterizzano l'applicazione di tali istituti si ritiene necessario dare alcuni chiarimenti in merito ai congedi di cui possono usufruire i docenti impegnati in attività di ricerca.
    • Art. 1: Congedo straordinario per dottorato di ricerca.
      • La legge n. 476 del 13/8/1984 (Norme in materia di borse di studio e dottorato di ricerca nelle Università - G.U. n. 229 del 21/8/1984) stabilisce che il pubblico dipendente ammesso ai corsi di dottorato di ricerca è collocato, a domanda, in congedo straordinario per motivi di studio senza assegni per il periodo di durata del corso ed usufruisce della borsa di studio ove ricorrano le condizioni richieste.
        La legge 28/12/2001 n. 448, art. 52 - comma 57 - ha in parte integrato la suddetta legge n. 476/1984, aggiungendo il seguente periodo all'art. 2 - 1° comma - "In caso di ammissione a corsi di dottorato di ricerca senza borsa di studio o di rinuncia a questa, l'interessato in aspettativa conserva il trattamento economico, previdenziale e di quiescenza in godimento da parte dell'Amministrazione Pubblica presso la quale è instaurato il rapporto di lavoro. Qualora, dopo il conseguimento del dottorato di ricerca, il rapporto di lavoro con l'Amministrazione Pubblica cessi per volontà del dipendente nei due anni successivi, è dovuta la ripetizione degli importi corrisposti ai sensi del secondo periodo".
        Il periodo di congedo straordinario è utile ai fini della progressione di carriera, del trattamento di quiescenza e di previdenza.
        Inoltre, così come ha precisato la circolare n. 376 del 4/12/1984, anche il vincitore di concorso che non può assumere servizio, perché impegnato in attività proprie del dottorato di ricerca, deve essere collocato in congedo straordinario.
        Dalla normativa richiamata si ricavano i seguenti precetti fondamentali:

        * il congedo straordinario per il borsista è un diritto e non dipende da alcuna decisione discrezionale dell'Amministrazione (dirigente scolastico);
        * la concessione del congedo straordinario non è subordinata all'effettuazione dell'anno di prova;
        * la richiesta di congedo non è commisurata a mesi o ad un anno, ma all'intera durata del dottorato;
        * il dipendente pubblico che cessa o viene escluso dal dottorato ha il dovere di riassumere immediatamente servizio presso la sede di titolarità.
        * Il periodo di congedo straordinario è utile ai fini della progressione di carriera, del trattamento di quiescenza e di previdenza, ai sensi del comma 2 dello stesso art. 2 della legge n. 476/1984. Utili chiarimenti in merito sono stati forniti dall'Inpdap - Direzione centrale prestazioni previdenziali - con nota prot. n. 1181 del 19 ottobre 1999

    • Art 2: Borse post-dottorato
      • La legge 30/11/1989, n. 398 (Norme in materia di borse di studio universitarie - G.U. 14/12/1989, n. 291) ha esteso quanto disposto dalla legge n. 476 anche ai titolari di borse di studio post-dottorato ed ai beneficiari di borse per i corsi di perfezionamento/scuole di specializzazione universitaria.
        La legge finanziaria del 23/12/1992, n. 498, art. 4, comma 2, ha ulteriormente esteso il congedo straordinario senza assegni per motivi di studio, stabilendo testualmente che "al personale assegnatario di borse di studio da parte di Amministrazioni statali, di enti pubblici, di Stati ed enti stranieri, di Organismi o enti internazionali, si applica il disposto di cui all'art. 2 della legge 13/8/1984, n. 476".
        Il precetto richiamato è stato poi integralmente ripreso nel Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione (decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, art. 453, comma 9).
        E' opportuno precisare che nell'art. 453 sono confluite due diverse disposizioni.
        La prima è quella di cui all'art. 65 del D.P.R. n. 417/1974 (emanato quando ancora non esisteva il dottorato di ricerca) relativo ai docenti distaccati presso Ministeri ed enti per incarichi temporanei, con oneri a carico del Ministero. Tale disposizione è confluita pressoché integralmente nei commi 1-8 del citato articolo 453 del Testo Unico, peraltro, modificato dalla legge n. 448/1998.
        La seconda normativa cui fare riferimento, confluita nel comma 9 dell'art. 453, riprende l'art. 4 - comma 2 - della legge finanziaria 23/12/1992, n. 498 è relativa al personale assegnatario di borse di studio da parte di Amministrazioni statali, di enti pubblici, di Stati e enti stranieri o di Organismi o enti internazionali cui viene applicato lo stesso istituto del congedo straordinario già previsto per il dottorato di ricerca.
        Da quanto anzi precisato corre l'obbligo di evidenziare la natura diversa delle due normative citate: per gli incarichi temporanei l'esonero dai normali obblighi di servizio può essere disposto dal Ministero, previa valutazione discrezionale, soltanto nei confronti del personale che abbia superato il periodo di prova e con oneri a carico degli enti che ne fanno richiesta; per quanto concerne, invece, le borse di dottorato o assimilati, la legge prevede esplicitamente il collocamento in congedo straordinario indipendentemente dal superamento del periodo di prova; in tal caso l'adozione dei singoli provvedimenti di congedo o aspettativa, rientra nella competenza del dirigente scolastico.
    • Art 3: Assegnisti
      • Un'ulteriore categoria di beneficiari di aspettativa è costituita dagli assegnisti di ricerca. Infatti, l'art. 51 della legge n. 449 del 27/12/1997 prevede esplicitamente la "possibilità" dell'aspettativa senza assegni per tutti i pubblici dipendenti vincitori di un assegno di ricerca.
    • Sommario
      • Incoraggia e sostiene l'attività di ricerca al di fuori dell'ambiente scolastico.
      • Chiarisce che a dottorandi e borsisti post-doc spetta, a domanda, il congedo straordinario (Art 1 e 2) e che agli assegnisti spetta l'aspettativa per motivi di ricerca.
      • Larticolo 2 chiarisce che i commi 1-8 dell'Art. 453 del DL 297/94 riguardano i docenti distaccati presso Ministeri ed enti per incarichi temporanei, con oneri a carico del Ministero.
    • Norme correlate
      • DL 297/94, Art. 453.
        • Legge 448/98 ,Art. 26 - comma 11: modifica i commi 2,3 9 dell'Art. 453 DL 297/94.
      • Legge 476/84: istituisce il DDR e specifica che i dottorandi hanno diritto al congedo straordinario.
        • legge 398/89: estende il congedo previsto dalla Legge 476/84 alle borse post-dottorato e quelle per corsi di perfezionamento/ scuole di specializzazione.
        • Legge 498/92, Art. 4 - comma 2: estende il congedo previsto dalla Legge 476/84 alle borse di studio più in genere.
        • Legge 448/01, Art. 52 comma 57: consente ai dottorandi senza borsa e a quelli che vi rinunciano di conservare lo stipendio da insegnante.
    • [consulta]
  • Legge n. 448 del 28/12/2001  D   A   C 
    • Titolo: finanziaria 2002
    • Art. 52: interventi vari
      • 57. All’articolo 2, primo comma, della legge 13 agosto 1984, n. 476, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «In caso di ammissione a corsi di dottorato di ricerca senza borsa di studio, o di rinuncia a questa, l’interessato in aspettativa conserva il trattamento economico, previdenziale e di quiescenza in godimento da parte dell’amministrazione pubblica presso la quale è instaurato il rapporto di lavoro. Qualora, dopo il conseguimento del dottorato di ricerca, il rapporto di lavoro con l’amministrazione pubblica cessi per volontà del dipendente nei due anni successivi, è dovuta la ripetizione degli importi corrisposti ai sensi del secondo periodo».
    • Sommario:
      • Stabilisce che un impiegato nella p.a. che accede al DDR senza borsa (o che rinunci alla borsa) può mettersi in aspettativa continuando a percepire lo stipendio dalla propria amministrazione. Il periodo di aspettativa è utile ai fini previdenziali e di carriera. Visto che l'aspettativa ha queste caratteristiche sembrerebbe più parlare di congedo straordinario (con assegni). Questo comma illustra come anche i legislatori spesso parlino di aspettativa quando invece intendono congedo. Si ricordi infatti che la Legge 476/84 stabilisce che i dottorandi hanno diritto al congedo straordinario a domanda.
    • Norme correlate:
      • Legge 476/84: istituisce il DDR e specifica che i dottorandi hanno diritto al congedo straordinario.
        • legge 398/89: estende il congedo previsto dalla Legge 476/84 alle borse post-dottorato e quelle per corsi di perfezionamento/ scuole di specializzazione.
        • Legge 498/92, Art. 4 - comma 2: estende il congedo previsto dalla Legge 476/84 alle borse di studio più in genere.
      • CM 120/2002: l'Art. 1 ribadisce che ai dottorandi spetta, a domanda, il congedo straordinario senza assegni.
    • [consulta]
  • Decreto Legislativo n. 165/2001      I 
    • Titolo: Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche
    • Art. 53: Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi
      • 1) Resta ferma per tutti i dipendenti pubblici la disciplina delle incompatibilità dettata dagli articoli 60 e seguenti del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, salva la deroga prevista dall'articolo 23-bis del presente decreto, nonché, per i rapporti di lavoro a tempo parziale, dall'articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 marzo 1989, n. 117 e dall'articolo 1, commi 57 e seguenti della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Restano ferme altresì le disposizioni di cui agli articoli 267, comma 1, 273, 274, 508 nonché 676 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, all'articolo 9, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, all'articolo 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, ed ogni altra successiva modificazione ed integrazione della relativa disciplina.
      • 2) Le pubbliche amministrazioni non possono conferire ai dipendenti incarichi, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, che non siano espressamente previsti o disciplinati da legge o altre fonti normative, o che non siano espressamente autorizzati.
      • 3)Ai fini previsti dal comma 2, con appositi regolamenti, da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono individuati gli incarichi consentiti e quelli vietati ai magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, nonché agli avvocati e procuratori dello Stato, sentiti, per le diverse magistrature, i rispettivi istituti.
      • 4) Nel caso in cui i regolamenti di cui al comma 3 non siano emanati, l'attribuzione degli incarichi è consentita nei soli casi espressamente previsti dalla legge o da altre fonti normative.
      • 5) In ogni caso, il conferimento operato direttamente dall'amministrazione, nonché l'autorizzazione all'esercizio di incarichi che provengano da amministrazione pubblica diversa da quella di appartenenza, ovvero da società o persone fisiche, che svolgano attività d'impresa o commerciale, sono disposti dai rispettivi organi competenti secondo criteri oggettivi e predeterminati, che tengano conto della specifica professionalità, tali da escludere casi di incompatibilità, sia di diritto che di fatto, nell'interesse del buon andamento della pubblica amministrazione.
      • 6) I commi da 7 a 13 del presente articolo si applicano ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, compresi quelli di cui all'articolo 3, con esclusione dei dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al cinquanta per cento di quella a tempo pieno, dei docenti universitari a tempo definito e delle altre categorie di dipendenti pubblici ai quali è consentito da disposizioni speciali lo svolgimento di attività libero-professionali. Gli incarichi retribuiti, di cui ai commi seguenti, sono tutti gli incarichi, anche occasionali, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, per i quali è previsto, sotto qualsiasi forma, un compenso. Sono esclusi i compensi derivanti:

        a. dalla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili;

        b. dalla utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali;

        c. dalla partecipazione a convegni e seminari;

        d. da incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate;

        e. da incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o di fuori ruolo;

        f. da incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita.

        f. bis. da attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione.

      • 7) I dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza. Con riferimento ai professori universitari a tempo pieno, gli statuti o i regolamenti degli atenei disciplinano i criteri e le procedure per il rilascio dell'autorizzazione nei casi previsti dal presente decreto. In caso di inosservanza del divieto, salve le più gravi sanzioni e ferma restando la responsabilità disciplinare, il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve essere versato, a cura dell'erogante o, in difetto, del percettore, nel conto dell'entrata del bilancio dell'amministrazione di appartenenza del dipendente per essere destinato ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti.
      • 8) Le pubbliche amministrazioni non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti di altre amministrazioni pubbliche senza la previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi. Salve le più gravi sanzioni, il conferimento dei predetti incarichi, senza la previa autorizzazione, costituisce in ogni caso infrazione disciplinare per il funzionario responsabile del procedimento; il relativo provvedimento è nullo di diritto. In tal caso l'importo previsto come corrispettivo dell'incarico, ove gravi su fondi in disponibilità dell'amministrazione conferente, è trasferito all'amministrazione di appartenenza del dipendente ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti.
      • 9) Gli enti pubblici economici e i soggetti privati non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti pubblici senza la previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi. In caso di inosservanza si applica la disposizione dell'articolo 6, comma 1, del decreto legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni ed integrazioni. All'accertamento delle violazioni e all'irrogazione delle sanzioni provvede il Ministero delle finanze, avvalendosi della Guardia di finanza, secondo le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni ed integrazioni. Le somme riscosse sono acquisite alle entrate del Ministero delle finanze.
      • 10) L'autorizzazione, di cui ai commi precedenti, deve essere richiesta all'amministrazione di appartenenza del dipendente dai soggetti pubblici o privati, che intendono conferire l'incarico; può, altresì, essere richiesta dal dipendente interessato. L'amministrazione di appartenenza deve pronunciarsi sulla richiesta di autorizzazione entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta stessa. Per il personale che presta comunque servizio presso amministrazioni pubbliche diverse da quelle di appartenenza, l'autorizzazione è subordinata all'intesa tra le due amministrazioni. In tal caso il termine per provvedere è per l'amministrazione di appartenenza di 45 giorni e si prescinde dall'intesa se l'amministrazione presso la quale il dipendente presta servizio non si pronunzia entro 10 giorni dalla ricezione della richiesta di intesa da parte dell'amministrazione di appartenenza. Decorso il termine per provvedere, l'autorizzazione, se richiesta per incarichi da conferirsi da amministrazioni pubbliche, si intende accordata; in ogni altro caso, si intende definitivamente negata.
      • 11) Entro il 30 aprile di ciascun anno, i soggetti pubblici o privati che erogano compensi a dipendenti pubblici per gli incarichi di cui al comma 6 sono tenuti a dare comunicazione all'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi dei compensi erogati nell'anno precedente.
      • 12) Entro il 30 giugno di ciascun anno, le amministrazioni pubbliche che conferiscono o autorizzano incarichi retribuiti ai propri dipendenti sono tenute a comunicare, in via telematica o su apposito supporto magnetico, al Dipartimento della funzione pubblica l'elenco degli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti stessi nell'anno precedente, con l'indicazione dell'oggetto dell'incarico e del compenso lordo previsto o presunto. L'elenco è accompagnato da una relazione nella quale sono indicate le norme in applicazione delle quali gli incarichi sono stati conferiti o autorizzati, le ragioni del conferimento o dell'autorizzazione, i criteri di scelta dei dipendenti cui gli incarichi sono stati conferiti o autorizzati e la rispondenza dei medesimi ai principi di buon andamento dell'amministrazione, nonché le misure che si intendono adottare per il contenimento della spesa. Nello stesso termine e con le stesse modalità le amministrazioni che, nell'anno precedente, non hanno conferito o autorizzato incarichi ai propri dipendenti, anche se comandati o fuori ruolo, dichiarano di non aver conferito o autorizzato incarichi.
      • 13) Entro lo stesso termine di cui al comma 12 le amministrazioni di appartenenza sono tenute a comunicare al Dipartimento della funzione pubblica, in via telematica o su apposito supporto magnetico, per ciascuno dei propri dipendenti e distintamente per ogni incarico conferito o autorizzato, i compensi, relativi all'anno precedente, da esse erogati o della cui erogazione abbiano avuto comunicazione dai soggetti di cui al comma 11.
      • 14) Al fine della verifica dell'applicazione delle norme di cui all'articolo 1, commi 123 e 127, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni e integrazioni, le amministrazioni pubbliche sono tenute a comunicare al Dipartimento della funzione pubblica, in via telematica o su supporto magnetico, entro il 30 giugno di ciascun anno, i compensi percepiti dai propri dipendenti anche per incarichi relativi a compiti e doveri d'ufficio; sono altresì tenute a comunicare semestralmente l'elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati affidati incarichi di consulenza, con l'indicazione della ragione dell'incarico e dell'ammontare dei compensi corrisposti. Le amministrazioni rendono noti, mediante inserimento nelle proprie banche dati accessibili al pubblico per via telematica, gli elenchi dei propri consulenti indicando l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico.
      • 15) Le amministrazioni che omettono gli adempimenti di cui ai commi da 11 a 14 non possono conferire nuovi incarichi fino a quando non adempiono. I soggetti di cui al comma 9 che omettono le comunicazioni di cui al comma 11 incorrono nella sanzione di cui allo stesso comma 9.
      • 16) Il Dipartimento della funzione pubblica, entro il 31 dicembre di ciascun anno, riferisce al Parlamento sui dati raccolti, adotta le relative misure di pubblicita' e trasparenza e formula proposte per il contenimento della spesa per gli incarichi e per la razionalizzazione dei criteri di attribuzione degli incarichi stessi.
    • Sommario
      • Il comma 1 afferma che alcune norme precedenti rimangono valide. In particolare l'articolo 60 e seguenti del DPR 3/57 hanno carattere generale, mentre le altre norme (non citate qui) si riferiscono a casi particolari (conservatori, accademie, sanità).
      • Il comma 6.d stabilisce che i commi da 7 a 13 non si applicano a dipendenti posti in posizione di aspettativa, di comando o fuori ruolo.
      • Dai commi 7, 9 e 10 si deduce che il dipendente può svolgere incarichi retribuiti presso altra amministrazione. La richiesta a svolgere l'incarico può essere presentata sia dall'amministrazione di destinazione sia dal dipendente stesso. In ogni caso l'incarico deve essere autorizzato dall'amministrazione di appartenenza.
    • Norme correlate
      • DPR 3/57, Art. 60: incompatibilità.
    • [consulta]
  • Nota del MPI 7/10/2000, prot. 3937  A   A   T 
    • Oggetto: Prof. (omissis) - Domanda di congedo straordinario per motivi di studio
    • Sommario:
      • Si tratta del parere del parere di un dirigente del MPI (Luigi Aiello, Direzione Generale per l'Istruzione Classica, Scientifica e Magistrale
        Div. III/II) riguardo al caso di un docente titolare di AdR che si è visto rifiutare dal proprio Dirigente Scolastico il congedo/aspettativa per motivi di studio/ricerca. Il rifiuto viene motivato con il limite massimo di fruibilità dell'aspettativa (2 anni e mezzo nell'ultimo quinquennio). Il dirigente del MPI osserva che l'istanza del docente può essere accolta in applicazione dell'art. 453, comma 9, D.L. 297/94, così come modificato dall'art. 26, comma 11, della legge 448/98. Inoltre rileva che tali norme non impongono un limite temporale alla fruizione dell'aspettativa. Questo parere va nella direzione di altre norme successive, che stabiliscono che l'aspettativa per motivi di studio/ricerca vada concessa per tutta la durata del contratto per cui viene chiesta.
    • Norme correlate:
      • DL 297/94: Art. 453, comma 9, regola gli incarichi concessi ai docenti scolastici per motivi di studio/ricerca.
        • Legge 448/98: modifica parzialmente il DL 297/94.
      • Legge 449/97: istituisce l'AdR e specifica che al dipendente della p.a. spetta l'aspettativa.
      • CM 120/2002: si occupa della materia in discussione, chiarendo che agli assegnisti spetta l'aspettativa. Questo termine potrebbe essere usato in luogo di congedo straordinario, come per esempio nella Legge 448/01.
      • CCNL 2002-2005: l'Art. 18 si occupa di aspettativa per motivi di studio/ricerca.
    • [consulta]
  • Circolare Ministeriale n. 265 del 08/11/1999  D   B   C 
    • Oggetto: Valutabilità, ai fini dei trattamento di quiescenza e di previdenza, del periodo di congedo straordinario richiesto per la frequenza dei corsi di dottorato di ricerca. Applicazione dell'art. 2 della Legge 13.8.1984 n. 476
      • Per dovuta conoscenza delle SS.L.L., si rimette copia della nota 22 ottobre 1999 n. 1181 con la quale l'INPDAP - Direzione Centrale Prestazioni Previdenziali - Ufficio 1 - Normativa AA.GG. - ha fatto conoscere il proprio avviso in ordine alla problematica indicata in oggetto.

        Alla luce dei contenuto della suddetta nota, si deve ritenere superato quanto disposto con la C.M. n. 183 prot. 13451A/3 del 7 giugno 1985.]

    • Sommario
      • Rimanda alla Nota INPDAP n. 1181 del 22/10/1999 che stabilisce a chi spetta regolare il trattamento di quiescenza e previdenza per congedo straordinario di un DDR.
    • Norme correlate:
      • Legge 476/84, Art. 2: stabilisce il congedo straordinario utile ai fini previdenziali e di carriera per i dottorandi.
      • Legge 398/89: estende il diritto al congedo straordinario anche ai titolari di borse di studio.
      • Nota INPDAP 1181/99: chiarisce l'Art. 2 della legge Legge 476/84.
        • CM 183/85: viene superata dalla Nota INPDAP 1181/99.
    • [consulta]
  • Nota INPDAP n. 1181 del 22/10/1999  D   B   C 
    • Oggetto: Valutabilità ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza del periodo di congedo straordinario richiesto per la frequenza dei corsi di dottorato di ricerca. Applicazione dell'art 2 della Legge 13/8/84 n. 476
      • La Legge 13/8/84 n. 476, contenente norme in materia di borse di studio e dottorato di ricerca nelle Università, - (i cui relativi corsi sono stati istituiti con il D.P.R.382) - prevede all'art. 2, comma 1, che il pubblico dipendente ammesso ai corsi di dottorato di ricerca è collocato a domanda in congedo straordinario per motivi di studio senza assegni per il periodo di durata del corso ed usufruisce della borsa di studio, ove ricorrano le condizioni richieste.

        Il periodo di congedo straordinario è utile ai fini della progressione di carriera, del trattamento di quiescenza e di previdenza, ai sensi del comma 2 dello stesso art. 2 della Legge 476/84.

        A tal proposito, la ex Direzione Generale degli Istituti di Previdenza, con nota di servizio della Div. III n. 146 del 7/1/87, ha stabilito che il proprio personale, iscritto alle Casse Pensioni (attualmente gestite dall'Inpdap), posto in congedo straordinario senza assegni, perché ammesso al corso di dottorato di ricerca, mantiene ai sensi dell'art 2 della Legge 476/84, l'iscrizione previdenziale alle Casse stesse, con versamento dei contributi riferiti alla quota dell'Ente e personale a totale carico dell'Ente e rapportati alla retribuzione annua contributiva goduta dal dipendente al momento della concessione del congedo straordinario. Il versamento contributivo va effettuato con le modalità previste dall'art. 24 del R.D.L. n. 680.

        Pertanto, questo. Istituto ha sempre riconosciuto la sussistenza dell'obbligo del versamento contributivo per tali periodi di aspettativa e, conseguentemente ha ritenuto utili, e quindi computabili ai fini dei trattamento di quiescenza e di previdenza, i periodi di congedo straordinario richiesti ed utilizzati per la frequenza dei corsi di dottorato di ricerca.

        Si ritiene opportuno citare anche la circolare del Servizio Ispettivo prot. n.2627 del 19/11/87 della ex Direzione Generale degli Istituti di Previdenza, che nel diramare le procedure per la compilazione degli elenchi generali dei contributi previdenziali dovuti alle Casse Pensioni, ha ribadito che il personale iscritto alle predette Casse posto in congedo straordinario senza assegni perché ammesso al corso di dottorato di ricerca, mantiene, ai sensi dell'art. 2 della L. 476/84, la iscrizione alle Casse stesse.

        Analoga possibilità è concessa anche ai dipendenti pubblici che fruiscano delle borse di studio, concesse dalle Università e Istituti di Istruzione Universitari, ai sensi della Legge 30/11/89 n. 398. Il conferimento delle borse di studio universitarie, che hanno durata biennale non rinnovabile, è previsto per la frequenza dei corsi di perfezionamento e delle scuole di specializzazione, per i corsi di dottorato di ricerca, per lo svolgimento di attività di ricerca post-dottorato e per i corsi di perfezionamento all'estero.

        Pertanto, per gli iscritti a questo Istituto, che fruiscano delle borse di studio, è estesa la possibilità di chiedere il collocamento in congedo straordinario per motivi di studio senza assegni, prevista per gli ammessi al corsi di dottorato di ricerca dall'art. 2 della L. 476/84. Il periodo di congedo straordinario è utile ai fini della progressione di carriera e del trattamento di quiescenza e di previdenza, come dettato dall'art. 6, comma 7 della Legge 30/11/89 n. 398.

        L'orientamento fin qui tenuto da questo Istituto, trova giustificazione e fondamento, nella locuzione "è utile", che il legislatore utilizza nell'art 2 della Legge 476/84. A parere di questo Ufficio, il disposto normativo, non suscita perplessità interpretative in merito all'applicazione degli articoli in esso contenuti.

        Pertanto, si ritiene, che le procedure utilizzate dalle nostre Divisioni operative, e le relative operazioni previdenziali connesse, nei casi di personale dipendente, collocato in aspettativa, ed ammesso al dottorato di ricerca o vincitore di borsa di studio, siano conformi alle previsioni normative delle Leggi n. 476/84 e n. 398/87.

        L'atteggiamento tenuto sin qui dall'Istituto nei confronti dei propri iscritti viene oggi avvalorato da una sentenza emessa dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, su ricorso di un dipendente di ruolo del Ministero della Pubblica Istruzione. Il citato TAR ha ritenuto fondato il ricorso, accogliendo la richiesta del dipendente, e contestualmente ha disposto l'obbligo per l'Amministrazione Scolastica di regolarizzare la posizione assicurativa e previdenziale, mediante versamento dei contributi omessi, per il periodo di durata del corso di dottorato di ricerca, svolto dal ricorrente in qualità di pubblico dipendente.

        Si precisa altresì, che le attuali disposizioni in materia di riscatto introdotte con il Decreto Legislativo 30/4/97 n. 184, hanno reso riscattabile il diploma di dottorato di ricerca, nelle ipotesi in cui il relativo corso di studio non sia coperto da contribuzione e quindi altrimenti non valutabile, e pertanto riguarda coloro i quali abbiano svolto tali corsi al di fuori del rapporto di lavoro.

        Considerato che con la Legge 335/95 è stata istituita presso l'Inpdap la gestione separata dei trattamenti pensionistici dei dipendenti dello Stato, è necessario che le Amministrazioni adottino un comportamento uniforme in materia di trattamenti di previdenza e quiescenza, attenendosi alle disposizioni di massima dettate dall'Istituto.

    • Sommario:
      • questa circolare conferma quello che risulta gi à estremamente chiaro dall'Art. 2della Legge 476/84, ovvero che il periodo di DDR è utile ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza. Pertanto l'Amministrazione Scolastica è tenuta a regolarizzare tali contributi. Questa nota ricorda inoltre che, ai sensi della successiva Legge 398/89, i titolari di borse di studio hanno gli stessi diritti dei dottorandi. L'unico punto forse oscuro di questa circolare chiarificatrice sta nel termine "Amministrazione Scolastica". Credo che con questo termine non si intenda l'istituto scolastico, ma l'amministrazione che di solito eroga stipendi e contributi, che dovrebbe essere la tesoreria dello stato.
    • Norme correlate:
      • Legge 476/84, Art. 2: stabilisce il congedo straordinario utile ai fini previdenziali e di carriera per i dottorandi.
      • Legge 398/89: estende il diritto al congedo straordinario anche ai titolari di borse di studio.
      • Nota INPDAP 1181/99: chiarisce l'Art. 2 della legge Legge 476/84.
        • CM 183/85: viene superata dalla Nota INPDAP 1181/99.
    • [consulta]
  • Decreto Ministeriale n. 224 del 30/4/1999  D 
    • Titolo: Regolamento in materia di dottorato di ricerca
    • Art. 8: Norma finale
      • 1. A decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati gli articoli da 68 a 73 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, gli articoli 3 e 7, ad eccezione del comma 2, e all'articolo 8, comma 3, le parole "salvo quanto previsto dall'articolo 3 della presente legge " della legge 30 novembre 1989, n. 398, il decreto del Presidente della Repubblica n. 387 del 3 ottobre 1997 e ogni altra disposizione incompatibile con il regolamento medesimo.
    • Sommario:
      • Regola il dottorato di ricerca. In particolare l'Art. 8 abroga gli articoli 68-73 del DPR 382/80, che istituiva il dottorato.
    • Norme correlate:
      • DPR 382/80: istituisce il DDR. L'articolo 8 del presente DM ne abroga gli Artt. 68-73.
        • Legge 476/84: modifica alcuni articoli del DPR 382/80, che comunque vengono abrogati dall'Art. 8 del presente DM. Inoltre stabilisce che il dottorando ha diritto al congedo straordinario senza assegni.
    • [consulta]
  • Legge n. 448 del 23/12/1998      K 
    • Titolo: finanziaria 1999
    • Art. 26: Norme di interpretazione autentica, di utilizzazione del personale scolastico e trattamento di fine rapporto.
      • 8. L'amministrazione scolastica centrale e periferica può avvalersi, per i compiti connessi con l'attuazione dell'autonomia scolastica, dell'opera di docenti e dirigenti scolastici, forniti di adeguati titoli culturali, scientifici e professionali, nei limiti di un contingente non superiore a cinquecento unità, determinato con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Presso gli enti e le associazioni che svolgono attività di prevenzione del disagio psico-sociale, assistenza, cura, riabilitazione e reinserimento di tossicodipendenti e che risultano iscritti all'albo di cui all'articolo 116 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, possono essere disposte, ai sensi dell'articolo 105 del citato testo unico, assegnazioni di docenti e dirigenti scolastici nel limite massimo di cento unità. Alle associazioni professionali del personale direttivo e docente ed agli enti cooperativi da esse promossi, nonchè agli enti ed istituzioni che svolgono, per loro finalità istituzionale, impegni nel campo della formazione e della ricerca educativa e didattica, possono essere assegnati docenti e dirigenti scolastici nel limite massimo di cento unità. Le assegnazioni di cui al presente comma, ivi comprese quelle presso l'amministrazione scolastica centrale e periferica, comportano il collocamento in posizione di fuori ruolo. Il personale collocato fuori ruolo deve aver superato il periodo di prova. I docenti e i dirigenti scolastici, all'atto del rientro in ruolo, hanno priorità di scelta tra le sedi disponibili. Qualora il collocamento fuori ruolo abbia avuto durata non superiore ad un anno scolastico essi sono assegnati alla sede nella quale erano titolari all'atto del collocamento fuori ruolo. È abrogato l'articolo 456 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, con eccezione dei commi 12, 13 e 14.

      • 10. Possono essere disposti comandi di durata annuale del personale di cui al comma 8 presso università degli studi e altri istituti di istruzione superiore, associazioni professionali del personale direttivo e docente ed enti cooperativi da esse promossi, nonchè presso enti, istituzioni o amministrazioni che svolgono, per loro finalità istituzionale, impegni nel campo della formazione e in campo culturale e artistico, su loro richiesta e con oneri interamente a loro carico. I comandi che hanno complessivamente durata superiore ad un anno scolastico comportano la perdita della sede di titolarità. A tal fine i periodi trascorsi in posizione di fuori ruolo ai sensi del comma 8 e in posizione di comando ai sensi del presente comma si sommano se fra gli stessi non vi sia soluzione di continuità.
      • 11. Sono abrogati i commi 3 e 9, con eccezione degli ultimi due periodi, dell'articolo 453 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Il comma 2 dello stesso articolo 453 è sostituito dal seguente:

        "2. Per la partecipazione alle commissioni giudicatrici di concorso e di esami e ai convegni e congressi di cui al comma 1 e per gli incarichi di cui al comma 4 il personale può essere esonerato dai normali obblighi di servizio per la durata dell'incarico".

    • Sommario
      • Articolo 26 comma 10. Ammette che le Università possano richiedere, con oneri a proprio carico, comandi di docenti appartenenti all'amministrazione scolastica. I comandi che hanno durata superiore ad un anno comportano la perdita della sede di titolarità. In base al comma 8 il personale docente deve aver superato l'anno di prova per poter essere comandato. Questa materia è ripresa dall'Art. 4 della CM 29/2005.
      • Articolo 26 comma 11. Modifica i commi 2, 3 e 9 dell'Art. 453 del DL 297/94. Queste modifiche non cambiano la sostanza delle considerazioni fatte al punto precedente. Per quanto riguarda il comma 9, sopravvivono gli ultimi due periodi, incluso quello che parla di incarichi temporanei in genere.
    • Norme correlate
      • CM 29/2005: comandi.
      • DL 297/94, Art. 453, commi 2,3 e 9.
    • [consulta]
  • Legge n. 449 del 27/12/1997  A   A   C   I 
    • Titolo: finanziaria 1998
    • Art. 51: Università e ricerca
      • 6. Le università, gli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano, gli enti pubblici e le istituzioni di ricerca di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 dicembre 1993, n. 593, e successive modificazioni e integrazioni, l'ENEA e l'ASI, nell'ambito delle disponibilità di bilancio, assicurando, con proprie disposizioni, idonee procedure di valutazione comparativa e la pubblicità degli atti, possono conferire assegni per la collaborazione ad attività di ricerca. Possono essere titolari degli assegni dottori di ricerca o laureati in possesso di curriculum scientifico professionale idoneo per lo svolgimento di attività di ricerca con esclusione del personale di ruolo presso i soggetti di cui al primo periodo del presente comma. Gli assegni hanno durata non superiore a quattro anni e possono essere rinnovati nel limite massimo di otto anni con lo stesso soggetto, ovvero di quattro anni se il titolare ha usufruito della borsa per il dottorato di ricerca. Non è ammesso il cumulo con borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di ricerca dei titolari di assegni. Il titolare di assegni può frequentare corsi di dottorato di ricerca anche in deroga al numero determinato, per ciascuna università, ai sensi dell'articolo 70 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, fermo restando il superamento delle prove di ammissione. Le università possono fissare il numero massimo dei titolari di assegno ammessi a frequentare in soprannumero i corsi di dottorato. Il titolare in servizio presso amministrazioni pubbliche può essere collocato in aspettativa senza assegni. Agli assegni di cui al presente comma si applicano, in materia fiscale, le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476, e successive modificazione e integrazioni, nonchè, in materia previdenziale, quelle di cui all'articolo 2, commi 26 e seguenti, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni e integrazioni. Per la determinazione degli importi e per le modalità di conferimento degli assegni si provvede con decreti del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. I soggetti di cui al primo periodo del presente comma sono altresì autorizzati a stipulare, per specifiche prestazioni previste da programmi di ricerca, appositi contratti ai sensi degli articoli 2222 e seguenti del codice civile, compatibili anche con rapporti di lavoro subordinato presso amministrazioni dello Stato ed enti pubblici e privati. Gli assegni e i contratti non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli dei soggetti di cui al primo periodo del presente comma.
    • Sommario:
      • Il comma 6 dell'Art. 51 istituisce gli AdR e specifica che i dipendenti pubblici vincitori di AdR possono essere collocati in aspettativa senza assegni.
      • Il comma 6 dell'Art. 51 discute la compatibilità tra lavoro subordinato presso la p.a. e i contratti stipulati con le università ai sensi degli Artt. 2222 e seguenti del Codice Civile. Questi contratti dovrebbero essere quelli che sono poi diventati Co.Co.Co. in seguito Co.Co.Pro. (verificare)
    • Norme Correlate:
      • CM 120/2002: l'Art 3. ribadisce l'istituto dell'aspettativa senza assegni per titolari di AdR.
      • CCNL 2002-2005: l'Art. 18 regola l'aspettativa per motivi di studio e ricerca.
      • Codice Civile: gli Artt. 2222 e seguenti regolano i contratti di lavoro autonomo.
    • [consulta]
  • Circolare Ministeriale 301 del 27 giugno 1996      A 
    • Oggetto: Artt. 19, 21, 23, 24, 27, 28, 51 e 71 del CCNL del personale del comparto Scuola (Sottoscrizione 4 agosto 1995) - Perplessità interpretative
      • [...] Aspettativa per motivi di famiglia e di studio (art. 24), per quanto attiene in particolare all'espressione "motivi di studio e di ricerca" contenuta nel secondo comma dell'art. 24 del CCNL.

        Al riguardo, si rappresenta come in tale espressione debba ricomprendersi, ad avviso dello scrivente, qualunque situazione meritevole di apprezzamento e di tutela in quanto attinente al miglioramento ed ampliamento, anche in relazione all'attività d'istituto, della preparazione professionale del dipendente. [...]

    • Sommario:
      • Si afferma in qualche modo quello che diventerà il presupposto della CM 120/02, ovvero la ricerca come momento di formazione del docente. Il principio pare del tutto generale, e
    • Norme correlate
      • CCNL 2005-2007, Art. 18: riprende l'articolo 24 del CCNL 1995-1997, arricchendolo. In particolare il comma 2 rimane invariato. Se ne deduce che la CM 301/96 si applica anche al CCNL 2005-2007.
      • CCNL 1995-1997, Art. 24: disciplina l'aspettativa, anche per motivi di studio. Viene chiarito da questa CM.
      • DL 297/94, Art. 453
        • CM 120/2002, Art. 2: chiarisce che agli incarichi e borse di studio si applica il comma 9
        • Legge 448/98 ,Art. 26 - comma 11: modifica i commi 2,3 9.
      • DPR 3/57, Artt 69 e 70.
    • [consulta]
  • CCNL Scuola 1995-1997      A 
    • Titolo: Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro - Comparto Scuola
    • Art. 24: aspettativa per motivi di famiglia, di lavoro, personali e di studio.
      • 1. L’aspettativa per motivi di famiglia continua ad essere regolata dagli artt. 69 e 70 del T.U. approvato con D.P.R. n. 3 del 10 gennaio 1957 e dalle leggi speciali che a tale norma si richiamano. L’aspettativa può essere concessa dal capo di istituto al personale docente, educativo ed ATA e dal Provveditore agli Studi ai capi di istituto.
      • 2. Ai sensi della predetta norma il dipendente può essere collocato in aspettativa anche per motivi di studio e ricerca. Per gli incarichi e le borse di studio resta in vigore l’art. 453 del D.P.R. n. 297 del 1994.
    • Sommario
      • Il comma 2 parla di aspettativa per motivi di ricerca. Rimanda in generale agli articoli 69 e 70 del DPR 3/57, che regolano l'aspettativa per motivi di famiglia. Per gli incarichi e le borse di studio rimanda all'Art. 453 del DL 297/94.
    • Norme correlate
      • CCNL 2002-2005, Art. 18: riprende l'articolo 24, arricchendolo. In particolare il comma 2 rimane invariato. Se ne deduce che la CM 301/96 si applica anche al CCNL 2002-2005.
      • CM 301/96: chiarisce cosa s'intende al comma 2 dell'Art. 24 del CCNL 95-97 con "motivi di studio e ricerca".
      • DL 297/94, Art. 453
        • CM 120/2002, Art. 2: chiarisce che agli incarichi e borse di studio si applica il comma 9
        • Legge 448/98 ,Art. 26 - comma 11: modifica i commi 2,3 9.
      • DPR 3/57, Artt 69 e 70.
    • [consulta]
  • Decreto Legislativo n. 297, 16/4/1994      P   I 
    • Titolo: Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione
    • Art. 438: prova.
      • 1. La prova ha la durata di un anno scolastico. A tal fine il servizio effettivamente prestato deve essere non inferiore a 180 giorni nell'anno scolastico.
      • 2. Negli istituti e scuole di istruzione secondaria od artistica il periodo di prova del personale docente è valido anche se prestato per un orario inferiore a quello di cattedra.
      • 3. Durante il periodo di prova il personale deve essere impiegato sulla cattedra, sul posto o nell'ufficio per il quale la nomina è stata conseguita. Non costituisce interruzione della prova il periodo di frequenza di corsi di formazione o aggiornamento indetti dall'amministrazione scolastica.
      • 4. Per il personale direttivo la conferma in ruolo è disposta con decreto del direttore generale o capo del servizio centrale competente, tenuto conto degli elementi forniti dal provveditore agli studi e di elementi acquisiti a seguito di eventuale visita ispettiva.
      • 5. Qualora nell'anno scolastico non siano stati prestati 180 giorni di effettivo servizio, la prova è prorogata di un anno scolastico, con provvedimento motivato, dall'organo competente per la conferma in ruolo.
      • 6. I provvedimenti di cui al presente articolo sono definitivi.
    • Art. 453: Incarichi e borse di studio.
      • 1. Il personale docente, direttivo e ispettivo-tecnico che abbia conseguito la conferma in ruolo, può essere autorizzato dal Ministero della pubblica istruzione, compatibilmente con le esigenze di servizio, e, per quanto possibile, nel rispetto dell'esigenza di continuità dell'insegnamento, ad accettare incarichi temporanei per la partecipazione a commissioni giudicatrici di concorso o di esame e per l'espletamento di attività di studio, di ricerca e di consulenza tecnica presso amministrazioni statali, enti pubblici, Stati o enti stranieri, organismi od enti internazionali e a partecipare, per non più di cinque giorni, a convegni e congressi di associazioni professionali del personale ispettivo, direttivo e docente.
      • 2. [Per la durata dell'incarico il personale può essere esonerato dai normali obblighi di servizio.] Per la partecipazione alle commissioni giudicatrici di concorso e di esami e ai convegni e congressi di cui al comma 1 e per gli incarichi di cui al comma 4 il personale può essere esonerato dai normali obblighi di servizio per la durata dell'incarico.
      • [3. Gli incarichi non possono protrarsi oltre il termine dell'anno scolastico nel quale sono stati conferiti. Essi non possono essere confermati oltre l'anno scolastico successivo. Per gli incarichi svolti presso enti diversi dallo Stato, l'esonero dall'insegnamento non può superare l'anno scolastico e gli assegni sono a carico dell'ente presso cui vengono svolti gli incarichi stessi.]
      • 4. Nei casi di incarichi relativi all'espletamento di attività di studio, di ricerca e di consulenza tecnica presso altre amministrazioni statali, enti pubblici, Stati o enti stranieri, organismi ed enti internazionali, gli assegni sono a carico dell'amministrazione o dell'ente presso cui vengono svolti gli incarichi stessi.
      • 5. Non possono essere autorizzati nuovi incarichi se non siano trascorsi almeno tre anni scolastici dalla cessazione dell'ultimo incarico conferito.
      • 6. Il periodo trascorso nello svolgimento delle attività previste dal presente articolo è valido, a tutti gli effetti, come servizio d'istituto nella scuola.
      • 7. Le stesse disposizioni trovano applicazione allorché il personale risulti assegnatario di borse di studio da parte di amministrazioni statali, di enti pubblici, di Stati o enti stranieri, di organismi o enti internazionali
      • 8. Per gli incarichi di durata superiore a 6 mesi l'autorizzazione di cui al comma 1 è disposta di concerto con il Ministero del tesoro, qualora al personale interessato sia concesso l'esonero dai normali obblighi di servizio.
      • 9. Le autorizzazioni ad accettare incarichi temporanei per l'espletamento di attività di studio, di ricerca e di consulenza tecnica, possono essere concesse, fino ad un numero non superiore alla metà della totalità degli incarichi di durata non inferiore a quattro mesi attribuiti nell'anno scolastico 1991-1992, solo per incarichi da espletare presso l'Amministrazione della pubblica istruzione e presso l'università. Possono essere autorizzati altresì incarichi presso enti pubblici, Stati o enti stranieri, organismi o enti internazionali, con assegni a carico dell'ente presso cui vengono svolti gli incarichi stessi. Al personale assegnatario di borse di studio da parte di Amministrazioni statali, di enti pubblici, di Stati od enti stranieri, di organismi ed enti internazionali si applica il disposto di cui all'articolo 2 della legge 13 agosto 1984, n. 476.
    • Art. 508: incompatibilità
      • 1. Al personale docente non è consentito impartire lezioni private ad alunni del proprio istituto.
      • 2. Il personale docente, ove assuma lezioni private, è tenuto ad informare il direttore didattico o il preside, al quale deve altresì comunicare il nome degli alunni e la loro provenienza.
      • 3. Ove le esigenze di funzionamento della scuola lo richiedano, il direttore didattico o il preside possono vietare l'assunzione di lezioni private o interdirne la continuazione, sentito il consiglio di circolo o di istituto.
      • 4. Avverso il provvedimento del direttore didattico o del preside è ammesso ricorso al provveditore agli studi, che decide in via definitiva, sentito il parere del consiglio scolastico provinciale.
      • 5. Nessun alunno può essere giudicato dal docente dal quale abbia ricevuto lezioni private; sono nulli gli scrutini o le prove di esame svoltisi in contravvenzione a tale divieto.
      • 6. Al personale ispettivo e direttivo è fatto divieto di impartire lezioni private.
      • 7. L'ufficio di docente, di direttore didattico, di preside, di ispettore tecnico e di ogni altra categoria di personale prevista dal presente titolo non è cumulabile con altro rapporto di impiego pubblico.
      • 8. Il predetto personale che assuma altro impiego pubblico è tenuto a darne immediata notizia all'amministrazione.
      • 9. L'assunzione del nuovo impiego importa la cessazione di diritto dall'impiego precedente, salva la concessione del trattamento di quiescenza eventualmente spettante ai sensi delle disposizioni in vigore.
      • 10. Il personale di cui al presente titolo non può esercitare attività commerciale, industriale e professionale, ne può assumere o mantenere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro, tranne che si tratti di cariche in società od enti per i quali la nomina è riservata allo Stato e sia intervenuta l'autorizzazione del Ministero della pubblica istruzione.
      • 11. Il divieto, di cui al comma 10, non si applica nei casi si società cooperative.
      • 12. Il personale che contravvenga ai divieti posti nel comma 10 viene diffidato dal direttore generale o capo del servizio centrale competente ovvero dal provveditore agli studi a cessare dalla situazione di incompatibilità.
      • 13. L'ottemperanza alla diffida non preclude l'azione disciplinare.
      • 14. Decorsi quindici giorni dalla diffida senza che l'incompatibilità sia cessata, viene disposta la decadenza con provvedimento del direttore generale o capo del servizio centrale competente, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, per il personale appartenente ai ruoli nazionali; con provvedimento del provveditore agli studi, sentito il consiglio scolastico provinciale, per il personale docente della scuola materna, elementare e media e, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, per il personale docente degli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore.
      • 15. Al personale docente è consentito, previa autorizzazione del direttore didattico o del preside, l'esercizio di libere professioni che non siano di pregiudizio all'assolvimento di tutte le attività inerenti alla funzione docente e siano compatibili con l'orario di insegnamento e di servizio.
      • 16. Avverso il diniego di autorizzazione è ammesso ricorso al provveditore agli studi, che decide in via definitiva.
    • Art 676: Norma di abrogazione
      • 1. Le disposizioni inserite nel presente testo unico vigono nella formulazione da esso risultante; quelle non inserite restano ferme ad eccezione delle disposizioni contrarie od incompatibili con il testo unico stesso, che sono abrogate.
    • Sommario
      • Articolo 438, comma 5. Stabilisce chiaramente che il periodo di prova viene prorogato qualora non siano stati prestati 180 giorni di effettivo servizio durante l'anno scolastico. Ne consegue il periodo di prova viene prorogato al docente che sia stato posto in congedo o aspettativa.
      • Articolo 453. Si compone di 9 commi. I commi 3, 6 e 9 vengono successivamente modificati come descritto nell'articolo 26 comma 11 della Legge 448/98 (le parti in rosso e in verde sono quelle abrogate e aggiunte, rispettivamente). L'articolo distingue tra non meglio specificati incarichi e borse di studio. A giudicare dal comma 1, le disposizioni dell'articolo 453 sono riservate ai docenti confermati in ruolo. Anche dopo le modifiche introdotte articolo 26 comma 11 della Legge 448/98, il comma 9 ammette la possibilità di ottenere incarichi temporanei da espletare presso diversi soggetti (enti pubblici italiani, stranieri enti internazionali). Sempre il comma 9 specifica poi che per alle borse di studio [diversamente da incarichi di altro tipo] si applica l'articolo 2 della Legge 476/84 (a questo proposito si veda tutta la discussione riguardante DDR e borse post-dottorato). Inoltre l'Art. 2 della CM 120/2002 chiarisce che i commi 1-8 dell'Art. 453 del DL 297/94 riguardano i docenti distaccati presso Ministeri ed enti per incarichi temporanei, con oneri a carico del Ministero.
      • Articolo 508. Regola l'incompatibilità e cumulo d'impieghi. Si riferisce al personale in servizio.
      • Articolo 676. Dice che le precedenti norme incompatibili con il presente decreto sono abrogate.
    • Norme correlate
      • Legge 448/98: modifica i commi 2, 3 e 9 dell'Art. 453.
      • CM 120/2002: chiarisce che per incarichi di ricerca vale solo il comma 9 dell'Art. 453.
    • [consulta]
  • Legge n. 498 23/12/1992      B   C 
    • Titolo: finanziaria 1993
    • Art. 4 - comma 2.
      • A decorrere dall'anno scolastico 1993-1994, le autorizzazioni ad accettare incarichi temporanei per l'espletamento di attività di studio, di ricerca e di consulenza tecnica, di cui all'articolo 65 del decreto del presidente della repubblica 31 maggio 1974, n. 417, possono essere concesse, fino ad un numero non superiore alla meta' della totalità degli incarichi di durata non inferiore a quattro mesi attribuiti nell'anno scolastico 1991-1992, solo per incarichi da espletare presso l'amministrazione della pubblica istruzione e presso l'università. Possono essere autorizzati altresì incarichi presso enti pubblici, stati o enti stranieri, organismi o enti internazionali, con assegni a carico dell'ente presso cui vengono svolti gli incarichi stessi. Al personale assegnatario di borse di studio da parte di amministrazioni statali, di enti pubblici, di stati ed enti stranieri, di organismi o enti internazionali si applica il disposto di cui all'articolo 2 della legge 13 agosto 1984, n. 476. Restano confermate tutte le altre disposizioni che disciplinano la materia di cui al citato articolo 65 del decreto del presidente della repubblica 31 maggio 1974, n. 417.
    • Sommario
      • Richiamando l'Art. 65 del DPR 417/74, afferma che possono essere concesse autorizzazioni ad accettare incarichi temporanei per l'espletamento di attività di studio e ricerca da espletare presso l'amministrazione della pubblica istruzione e presso l'Università. Inoltre possono essere autorizzati incarichi presso enti pubblici, stati o enti stranieri, organismi o enti internazionali, con assegni a carico dell'ente presso cui vengono svolti gli incarichi stessi. Per tutto ciò che non è regolato dall'articolo 2 della Legge 476/84 (ovvero DDR e in seguito borse di studio post-dottorato) vale l'Art. 65 del DPR 417/74. Questo verrà ripreso e modificato dall'Art. 453 del DL 297/94 e dall'Art. 26 comma 11 della Legge 448/98.
    • Norme correlate
      • DPR 417/74, Art 65: incarichi e borse di studio, congedi e aspettative
        • DL 297/94, Art. 453. Sostituisce l'Art. 65 del DPR 417/74.
        • Legge 448/98, Art. 26 - comma 11. Modifica i commi 2, 3 e 9 dell'Art. 453 del DL 297/94.
      • Legge 476/84, Art. 2. Istituisce il DDR e regola il congedo straordinario dei dottorandi.
        • legge 398/89: estende il congedo previsto dalla Legge 476/84 alle borse post-dottorato e quelle per corsi di perfezionamento/ scuole di specializzazione.
        • Legge 498/92, Art. 4 - comma 2: estende il congedo previsto dalla Legge 476/84 alle borse di studio più in genere.
        • Legge 448/01, Art. 52 comma 57: consente ai dottorandi senza borsa e a quelli che vi rinunciano di conservare lo stipendio da insegnante.
    • [consulta]
  • Legge 398 del 30/11/1989  D   B   C 
    • Titolo: Norme in materia di borse di studio universitarie
    • Art. 6: Norme comuni
      • 1. Le borse di studio di cui alla presente legge non possono essere cumulate con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne che con quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di formazione o di ricerca dei borsisti.
      • 2. Chi ha già usufruito di una borsa di studio non può usufruirne una seconda volta allo stesso titolo.
      • 3. Alle borse di studio di cui alla presente legge si applica 1 articolo 79, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 392.
      • 4. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il Consiglio universitario nazionale, sono determinati la misura minima delle borse nonche' i limiti e la natura del reddito personale complessivo per poterne usufruire.
      • 5. I borsisti non possono essere impegnati in attività didattiche e sono tenuti ad assolvere gli impegni stabiliti nel decreto di concessione della borsa, pena la decadenza della stessa.
      • 6. Per le borse di studio previste dalla presente legge si applicano le disposizioni in materia di agevolazioni fiscali di cui all'articolo 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476.
      • 7. Ai dipendenti pubblici che fruiscano delle borse di studio di cui alla presente legge è estesa la possibilità di chiedere il collocamento in congedo straordinario per motivi di studio senza assegni, prevista per gli ammessi ai corsi di dottorato di ricerca dall'articolo 2 della legge 13 agosto 1984, n. 476. Il periodo di congedo straordinario è utile ai fini della progressione di carriera e del trattamento di quiescenza e di previdenza.
    • Sommario:
      • L'articolo 6 comma 7 specifica chiaramente che gli assegnatari di borse di studio hanno diritto, come i dottorandi, al congedo straordinario senza assegni.
    • Norme Correlate:
      • Legge 476/84: all'articolo 2 specifica il diritto dei dottorandi al congedo straordinario senza assegni, a domanda.
      • CM 120/2002: il diritto al congedo straordinario per i borsisti viene ribadito all'articolo 2.
    • [consulta]
  • Legge n. 476 del 13/8/1984  D   C 
    • Titolo: Norme in materia di borse di studio e dottorato di ricerca nelle Università
    • Art. 1
      • Nel Decreto del Presidente della Repubblica 11 Luglio 1980 n. 382 sono introdotte le seguenti modificazioni: All'articolo 71: nell'undicesimo comma, alle parole: «al secondo comma dell'articolo 70» sono sostituite le seguenti: «all'articolo 70»; è soppresso l'ultimo comma; All'articolo 73, nel terzo comma, ultimo periodo, alle parole: "un quarto", sono sostituite le seguenti: «la metà»; All'articolo 75, nel sesto comma è aggiunto in fine il seguente periodo: «L'importo della borsa di studio è elevato del 50 per cento in proporzione ed in relazione ai consentiti periodi di permanenza all'estero presso università o istituti di ricerca».
    • Art. 2
      • Il pubblico dipendente ammesso ai corsi di dottorato di ricerca è collocato a domanda in congedo straordinario per motivi di studio senza assegni per il periodo di durata del corso ed usufruisce della borsa di studio ove ricorrano le condizione richieste. Il periodo di congedo straordinario è utile ai fini della progressione di carriera, del trattamento di quiescenza e di previdenza.
    • Art. 3
      • I consorzi di università per il dottorato di ricerca, di cui all'articolo 68, secondo comma del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, possono essere costituiti con non più di cinque università e si attuano con atto convenzionale tra le stesse. Le università sedi di dottorato di ricerca possono avvalersi dell'opera di singoli docenti appartenenti anche a sedi non consorziate.
    • Art. 4
      • Sono esenti dall'imposta locale sui redditi e da quella sul reddito delle persone fisiche le borse di studio di cui all'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 e gli assegni di studio corrisposti dallo Stato ai sensi della legge 14 febbraio 1963, n. 30, e successive modificazioni, dalle regioni a statuto ordinario, in dipendenza del trasferimento alle stesse della materia concernente l'assistenza scolastica nell'ambito universitario, nonché delle regioni a statuto speciale e dalle province autonome di Trento e Bolzano allo stesso titolo.
        È abrogato il quarto comma dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, come sostituito dall'articolo 4 della legge 3 novembre 1982, n. 835.
    • Sommario:
      • L'articolo 1 modifica alcuni articoli del DPR 382/80. Poiché questi articoli verranno successivamente abrogati, anche l'Art. 1 della presente legge si intende abrogato.
      • L'articolo 2 stabilisce chiaramente che il dottorando, se dipendente di p.a., ha diritto a domanda al congedo straordinario senza assegni, e che il periodo di congedo e utile per carriera, quiescenza, previdenza.
    • Norme correlate:
      • DPR 382/80: alcuni suoi articoli vengono modificati dall'Art. 1 della presente legge.
        • DM 224/99: abroga gli articoli 68-73 del DPR 382/80, e quindi anche l'Art. 1 della presente legge. Inoltre stabilisce il regolamento in materia di DDR.
      • Legge 448/01: integra la normativa sul DDR specificando che il dipendente in congedo per dottorato senza borsa o che rinuncia alla borsa deve essere pagato dall'amministrazione di appartenenza, ma deve restituire quanto ricevuto nel caso si licenzi nei due anni successivi al conseguimento del titolo di Dottore di Ricerca.
    • [consulta]
  • Decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 11/7/1980  D 
    • Titolo: Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica
    • Art 68: Istituzione del dottorato di ricerca.
      • E' istituito il dottorato di ricerca quale titolo accademico valutabile unicamente nell'ambito della ricerca scientifica.
      • Il titolo di dottore di ricerca si consegue, a seguito di svolgimento di attività di ricerca successive al conseguimento del diploma di laurea che abbiano dato luogo con contributi originali alla conoscenza in settori uni o interdisciplinari, presso consorzi di Università o presso Università le cui facoltà o dipartimenti, se costituiti, siano abilitati a tal fine. Forme di collaborazione, sulla base di quanto previsto dal primo comma dell'art. 69 potranno essere realizzate tra diverse Università, taluna delle quali anche straniere, nelle quali siano state notoriamente sviluppate le tematiche di ricerca nei settori disciplinari per i quali si intende istituire il dottorato. Gli studi per il dottorato di ricerca sono ordinati all'approfondimento delle metodologie per la ricerca nei rispettivi settori e della formazione scientifica.
      • Essi consistono essenzialmente nello svolgimento di programmi di ricerca individuali o eccezionalmente, per la natura specifica della ricerca, in collaborazione eventualmente anche interdisciplinare, su tematiche prescelte dagli stessi interessati con l'assenso e la guida dei docenti nel settore della facoltà o dipartimento abilitati e, in cicli di seminari specialistici. Alla fine di ciascun anno gli iscritti presentano una particolareggiata relazione sull'attività e le ricerche svolte al collegio dei docenti, che ne cura la conservazione e, previa valutazione dell'assiduità e dell'operosità, può proporre al rettore l'esclusione dal proseguimento del corso di dottorato di ricerca.
    • Sommario: L'Art. 68 istituisce il dottorato di ricerca. Gli articoli 69 a 80, non riportati, regolano il dottorato. Molti vengono integrati o abrogati da leggi successive.
    • Norme correlate:
      • Legge 476/84: ritocca gli articoli 71, 73, 75.
      • DM 224/99: abroga gli articoli 68 e 73, e stabilisce il regolamento in materia di dottorato.
      • Legge 448/01: specifica che il dipendente in congedo per dottorato senza borsa o che rinuncia alla borsa deve essere pagato dall'amministrazione di appartenenza, ma deve restituire quanto ricevuto nel caso si licenzi nei due anni successivi al conseguimento del titolo di Dottore di Ricerca.
    • [consulta]
  • Circolare ministeriale n. 219 dell'1 gennaio 1975 (prot. 3069)  P 
    • Titolo:
    • Sommario: chiarisce l'Art. 58 del DPR 417/74 in materia di anno di prova.
    • Norme correlate: Art. 58 del DPR 417/74 (anno di prova).
    • [consulta]
  • Decreto del Presidente della Repubblica n. 417 del 31/5/1974.      P 
    • Art. 58: prova
      • La prova ha la durata di un anno scolastico. A tal fine, il servizio effettivamente prestato deve essere non inferiore a 180 giorni nell'anno scolastico.
      • Negli istituti e scuole di istruzione secondaria od artistica il periodo di prova è valido anche se prestato per un orario inferiore a quello di cattedra.
      • Durante il periodo di prova il personale deve essere impiegato nella cattedra, nel posto o nell'ufficio per il quale la nomina è stata conseguita. Non costituisce interruzione della prova il periodo di frequenza di corsi di formazione o aggiornamento indetti dall'amministrazione scolastica.
      • Compiuto il periodo di prova, il personale insegnante consegue la conferma in ruolo con decreto del provveditore agli studi, tenuto conto degli elementi forniti dal direttore didattico o dal preside, sentito il comitato per la valutazione del servizio di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, relativo all'istituzione e riordinamento di organi collegiali della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica, e di elementi acquisiti a seguito di eventuale visita ispettiva.
      • Per il personale direttivo la conferma in ruolo è disposta con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, tenuto conto degli elementi forniti dal provveditore agli studi e di elementi acquisiti a seguito di eventuale visita ispettiva.
      • Per il personale ispettivo tecnico la conferma in ruolo è disposta con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, tenuto conto degli elementi forniti dal competente direttore generale o capo servizio.
      • Qualora nell'anno scolastico non siano stati prestati 180 giorni di effettivo servizio, la prova è prorogata di un anno scolastico, con provvedimento motivato, dall'organo competente per la conferma in ruolo.
      • I provvedimenti, di cui al presente articolo, sono definitivi.
    • Art. 65: incarichi e borse di studio, congedi per attività artistiche e sportive.
      • Il personale di cui al presente decreto, purché abbia conseguito la conferma in ruolo, può essere autorizzato dal Ministro per la pubblica istruzione, compatibilmente con le esigenze del servizio, e, per quanto possibile, nel rispetto dell'esigenza di continuità dell'insegnamento, ad accettare incarichi temporanei per la partecipazione a commissioni giudicatrici di concorso o di esame e per l'espletamento di attività di studio, di ricerca e di consulenza tecnica presso amministrazioni statali, enti pubblici, Stati o enti stranieri, organismi od enti internazionali e a partecipare, per non più di cinque giorni, a convegni e congressi di associazioni professionali del personale ispettivo, direttivo e docente.
      • E' consentito, anche indipendentemente da specifici accordi culturali, lo scambio di insegnanti con altri Paesi e, in particolare, con quelli della Comunità europea.
      • Per la durata dell'incarico il personale può essere esonerato dai normali obblighi di servizio.
      • Gli incarichi non possono protrarsi oltre il termine dell'anno scolastico nel quale sono stati conferiti. Essi non possono essere confermati oltre l'anno scolastico successivo.
      • Non possono essere autorizzati nuovi incarichi se non siano trascorsi almeno tre anni scolastici dalla cessazione dell'ultimo incarico conferito.
      • Il periodo trascorso nello svolgimento delle attività previste dal presente articolo è valido, a tutti gli effetti, come servizio d'istituto nella scuola.
      • Le stesse disposizioni trovano applicazione allorché il personale di cui sopra risulti assegnatario di borse di studio da parte di amministrazioni statali, di enti pubblici, di Stati o enti stranieri, di organismi o enti internazionali.
      • Nei casi di incarichi relativi all'espletamento di attività di studio, di ricerca e di consulenza tecnica presso altre amministrazioni statali, enti pubblici, Stati o enti stranieri, organismi ed enti internazionali, gli assegni sono a carico dell'amministrazione o dell'ente presso cui vengono svolti gli incarichi stessi.
      • Per gli incarichi di durata superiore a 6 mesi l'autorizzazione di cui al precedente primo comma è disposta di concerto con il Ministro per il tesoro, qualora al personale interessato sia concesso l'esonero dai normali obblighi di servizio.
      • Tenuto conto delle esigenze di servizio e, per quanto possibile, nel rispetto del criterio di continuità dell'insegnamento, possono essere concessi congedi straordinari per la durata di 30 giorni con diritto alla corresponsione degli interi assegni, al personale ispettivo, direttivo e docente di materie artistiche degli istituti di istruzione artistica per lo svolgimento di attività artistiche e agli insegnanti di educazione fisica, su richiesta del C.O.N.I., per particolari esigenze di attività tecnico-sportiva. Detti congedi non possono avere, per ogni anno scolastico, durata complessiva superiore a 30 giorni. Essi sono cumulabili con i congedi straordinari di cui all'art. 62 del presente decreto.
    • Sommario: Gli articoli 58 e 65 vengono ripresi negli articoli 438 e 453 del T.U., DL 297/94.
    • Norme correlate.
      • CM 219/75: spiega l'Art 58.
      • Art. 438 DL 297/94: sostituisce l'Art 58.
      • Art. 453 DL 297/94: sostituisce l'Art. 65.
        • Art. 26 comma 11 della Legge 448/98: modifica i commi 2, 3 e 9 dell'Art. 453 DL 297/94.
        • CM 120/2002, Art. 2: chiarisce che agli incarichi di ricerca si applica solo il comma 9 dell'Art. 453 DL 297/94.
    • [consulta]
  • Decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 10/1/1957      A   K   I 
    • Art. 56: comando presso altra amministrazione.
      • l'impiegato può essere comandato a prestare servizio presso altra amministrazione statale o presso enti pubblici, esclusi quelli sottoposti alla vigilanza dell'amministrazione cui l'impiegato stesso appartiene.
      • il comando è disposto, per tempo determinato e in via eccezionale, per riconosciute esigenze di servizio o quando sia richiesta una speciale competenza.
      • al comando si provvede con decreto dei ministri competenti di concerto con il ministro per il tesoro, sentiti l'impiegato ed il consiglio di amministrazione.
      • per l'impiegato con qualifica non inferiore a direttore generale, si provvede con decreto del presidente del consiglio dei ministri, sentito il consiglio dei ministri, su proposta dei ministri competenti di concerto con quello per il tesoro.
      • è vietata l'assegnazione anche temporanea di impiegati ad uffici diversi da quelli per i quali sono istituiti i ruoli cui essi appartengono.
    • Art. 57: trattamento del personale comandato e carico della spesa.
      • L'impiegato in posizione di comando è ammesso agli scrutini ed agli esami per la promozione alla qualifica superiore in base alle normali disposizioni sull'avanzamento in carriera.
      • alle promozioni ed agli aumenti periodici di stipendio provvede l'amministrazione cui l'impiegato appartiene.
      • alla spesa per il personale comandato provvede direttamente ed a proprio carico l'amministrazione o l'ente pubblico presso cui detto personale va a prestare servizio. Per il personale comandato presso un ente pubblico questo è altresì tenuto a versare all'amministrazione statale cui il personale stesso appartiene l'importo dei contributi e delle ritenute sul trattamento economico previsti dalla legge.
      • il periodo di tempo trascorso nella posizione di comando e gli stipendi che l'amministrazione statale di appartenenza avrebbe dovuto corrispondere sono computati agli effetti del trattamento di quiescenza e di previdenza.
    • Art. 60: casi di incompatibilità.
      • l'impiegato non può esercitare il commercio, l'industria, né alcuna professione o assumere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro, tranne che si tratti di cariche in società o enti per le quali la nomina è riservata allo stato e sia all'uopo intervenuta l'autorizzazione del ministro competente.
    • Art. 61: limiti dell'incompatibilità.
      • il divieto di cui all'articolo precedente non si applica nei casi di società cooperative fra impiegati dello stato. l'impiegato può essere prescelto come perito od arbitro previa autorizzazione del ministro o del capo di ufficio da lui delegato.
    • Art. 63: provvedimenti per casi d'incompatibilità.
      • l'impiegato che contravvenga ai divieti posti dagli articoli 60 e 62 viene diffidato dal ministro o dal direttore generale competente, a cessare dalla situazione di incompatibilità.
      • la circostanza che l'impiegato abbia obbedito alla diffida non preclude l'eventuale azione disciplinare.
        decorsi quindici giorni dalla diffida, senza che la incompatibilità sia cessata, l'impiegato decade dallo impiego.
      • la decadenza è dichiarata con decreto del ministro competente, sentito il consiglio di amministrazione.
    • Art. 64: denuncia dei casi d'incompatibilità.
      • il capo del servizio è tenuto a denunciare al ministro o all'impiegato da questi delegato i casi di incompatibilità dei quali sia venuto comunque a conoscenza.
    • Art. 65: divieto di cumulo di impieghi pubblici.
      • gli impieghi pubblici non sono cumulabili, salvo le eccezioni stabilite da leggi speciali.
      • i capi di ufficio, di istituti o di aziende e stabilimenti pubblici sono tenuti, sotto la loro personale responsabilità, a riferire al ministro competente, il quale né da notizia alla corte dei conti, i casi di cumulo di impieghi riguardanti il dipendente personale.
      • l'assunzione di altro impiego nei casi in cui la legge non consente il cumulo importa di diritto la cessazione dall'impiego precedente, salva la concessione del trattamento di quiescenza eventualmente spettante, ai sensi dell'art. 125, alla data di assunzione del nuovo impiego.
    • Art. 66: cause dell'aspettativa.
      • l'impiegato può essere collocato in aspettativa per servizio militare, per infermità o per motivi di famiglia.
      • il collocamento in aspettativa è disposto, su domanda dell'impiegato, dall'organo cui tale competenza è attribuita dagli ordinamenti particolari delle singole amministrazioni. Può anche essere disposto d'ufficio, per servizio militare o per infermità; in tale caso l'impiegato può chiedere di usufruire dei congedi prima di essere collocato in aspettativa.
      • non può in alcun caso disporsi del posto dell'impiegato collocato in aspettativa.
    • Art. 69. aspettativa per motivi di famiglia.
      • l'impiegato che aspira ad ottenere l'aspettativa per motivi di famiglia deve presentare motivata domanda al capo del servizio.
      • l'amministrazione deve provvedere sulla domanda entro un mese ed ha facoltà, per ragioni di servizio da enunciarsi nel provvedimento, di respingere la domanda, di ritardarne l'accoglimento e di ridurre la durata della aspettativa richiesta.
      • l'aspettativa può in qualunque momento essere revocata per ragioni di servizio.
      • il periodo di aspettativa non può eccedere la durata di un anno. L'impiegato non ha diritto ad alcun assegno.
      • il tempo trascorso in aspettativa per motivi di famiglia non è computato ai fini della progressione in carriera, della attribuzione degli aumenti periodici di stipendio e del trattamento di quiescenza e previdenza.
      • l'impiegato che cessa da tale posizione prende nel ruolo il posto di anzianità che gli spetta, dedotto il tempo passato in aspettativa.
    • Art. 70: cumulo di aspettative.
      • due periodi di aspettativa per motivi di famiglia si sommano, agli effetti della determinazione del limite massimo di durata previsto dall'art. 69, quando tra essi non interceda un periodo di servizio attivo superiore a sei mesi; due periodi di aspettativa per motivi di salute si sommano, agli effetti della determinazione del limite massimo di durata previsto dal terzo comma dell'art. 68, quando tra essi non interceda un periodo di servizio attivo superiore a tre mesi.
      • la durata complessiva dell'aspettativa per motivi di famiglia e per infermità non può superare in ogni caso due anni e mezzo in un quinquennio.
      • per motivi di particolare gravità il consiglio di amministrazione può consentire all'impiegato, che abbia raggiunto i limiti previsti dai commi precedenti e ne faccia richiesta, un ulteriore periodo di aspettativa senza assegni di durata non superiore a sei mesi.
    • Sommario
      • Gli articoli 56 e 57 disciplinano il comando dell'impiegato presso altra amministrazione statale o presso enti pubblici. Secondo l'Art. 56 "il comando è disposto, per tempo determinato e in via eccezionale, per riconosciute esigenze di servizio o quando sia richiesta una speciale competenza". Secondo la norma originale il comando deve essere concertato dalle amministrazioni e da vari ministeri. Il riordino dei ministeri e l'autonomia scolastica potrebbero aver cambiato questa norma. Non viene richiesto che l'impiegato sia confermato in ruolo. Gli assegni sono a carico dell'amministrazione in cui l'impiegato è comandato. Il periodo trascorso in posizione di comando è utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza.
      • Gli articoli da 60 a 68 regolano le incompatibilità e il cumulo di impieghi. Cariche in società o enti per le quali la nomina è riservata allo stato sono compatibili previa autorizzazione ministeriale.
      • Gli articoli 69 e 70 regolano l'aspettativa per motivi di famiglia. Questa può essere fruita per un massimo di due anni e mezzo in un quinquennio. L'aspettativa non è retribuita né computata per l'avanzamento della carriera o il trattamento di quiescenza e previdenza. Modificati dall'Art. 18 comma 2 del CCNL Scuola 2002-2005.
    • Norme correlate.
      • CCNL scuola 2002-2005, Art. 18 comma 2: estende gli Artt. 69 e 70 ai "motivi di studio ricerca e dottorato di ricerca".
    • [consulta]

Incarico di studio/ricerca

 D  dottorato -  A  assegno di ricerca -  B  Borsa P.D -  R  Ricercatore T.D. -  C  Co.Co.Pro -     generico

Strumenti:

 A  aspettativa -  C  congedo straord. -  K  Comando -  F  fuori ruolo -  D  Distacco

Problemi:

 P  prova -  I  Incompatibilità -  T  limiti temporali