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continua...... ..............il
ministro del Welfare, Maurizio Sacconi, lo presenterà in Consiglio dei
ministri già la prossima settimana.
Tuttavia il ministero del Welfare ha smentito le notizie diffuse: "In
relazione a notizie di agenzia relative a bozze sulle correzioni al
testo unico sulla sicurezza sul lavoro - si legge in un comunicato
diffuso dal ministero - il ministero del Lavoro, della Salute e delle
Politiche Sociali precisa che non esiste un testo definito di decreto
delegato correttivo, essendo ancora in corso l'attività di redazione del
testo stesso. Tanto che alcune indiscrezioni riportate dalle agenzie
sono già superate da successive elaborazioni, ancorchè non definitive".
Le disposizioni "integrative e correttive" alla legge numero 123 del 3
agosto e i provvedimenti di attuazione del decreto legislativo numero 81
del 9 aprile 2008, "ideale completamento del processo di riforma
intrapreso", come si legge nella relazione di accompagnamento, sono
raccolti in un nuovo testo che, compresi gli allegati al decreto
legislativo, conta oltre 170 articoli. Il Testo Unico dovrebbe entrare
in vigore a fine luglio.
Rispetto alla versione originaria dei due recenti testi di legge,
approvati lo scorso anno, e in particolare rispetto alle nuove sanzioni
introdotte, il governo, nella relazione di accompagnamento al 'decreto
correttivo', osserva che "non è certo introducendo la sanzione
dell'arresto che si realizza l'obiettivo di innalzare i livelli di
tutela negli ambienti di lavoro".
L'esecutivo si propone, pertanto, di "eliminare le ipotesi del solo
arresto a favore di un sistema che privilegi l'applicazione di sanzioni
che prevedono l'alternativa tra arresto e ammenda e alle quali si
applica la procedura della prescrizione obbligatoria ex dlgs n.
758/1994, La quale opera in funzione prevenzionistica permettendo al
soggetto inottemperante di regolarizzare le condizioni di tutela degli
ambienti di lavoro usufruendo, in caso di corretto adempimento
dell'ordine impartito dall'organo di vigilanza, della possibilità di
pagare un'ammenda ridotta rispetto al massimo editale".
In sostanza, risulterà assai più difficile effettuare l'arresto, anche
per i casi di aziende ad elevato rischio industriale, quelle sottoposte
alla direttiva Seveso. Per esempio: centrali termoelettriche, impianti e
installazioni dove è presente il rischio di radiazioni ionizzanti,
fabbriche di esplosivi, miniere con più di 50 addetti, case di cura e
ricovero con oltre 50 addetti, cantieri temporanei con più di 200
uomini-giorno e attività che espongono a gravi rischi biologici, ad
agenti cancerogeni e all'amianto.
L'articolo 31 del nuovo testo, che sostituisce l'art. 55 del precedente
("sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente"), alleggerisce di
parecchio le multe: quelle relative al primo comma passano da 5-15mila a
2.500-6.400 euro, quelle del terzo comma a carico del datore di lavoro,
che si riferiscono al documento di valutazione del rischio, si riducono
da 3-9mila a 2.000-4.000mila euro.
Tra le novità del nuovo testo c'è il potenziamento della 'bilateralità.
Viene cioè introdotto un nuovo comma all'articolo 2 con il quale "si
esprime - si legge nella relazione del ministero - il principio in forza
del quale la corretta attuazione delle norme tecniche e delle buone
prassi costituisce una presunzione di conformità rispetto alle
previsioni di corrispondente contenuto in materia di salute e sicurezza
sul lavoro. Eguale presunzione assiste la certificazione dell'adozione
di modelli di organizzazione e gestione della sicurezza" ad opera delle
commissioni di certificazione istituite presso gli enti bilaterali e le
università. In pratica, gli enti bilaterali potranno certificare che le
norme in azienda sono ben applicate andando, così, verso una sorta di
privatizzazione di funzioni più strettamente pubbliche.
Il nuovo testo propone poi una riscrittura dell'articolo che regola la
sospensione dell'attività imprenditoriale "in modo da eliminare - si
legge ancora nella relazione - una serie di problemi operativi. In
particolare, eliminare qualsiasi discrezionalità nell'adozione del
provvedimento sanzionatorio e di rendere attuale, dopo l'abolizione dei
libri matricola e paga, il parametro relativo al lavoro irregolare".
Viene, inoltre, eliminato il riferimento alla "reiterazione" sostituito
dal concetto di "plurima" violazione, articolata in una pluralità
contestuale di almeno tre gravi violazioni o, in alternativa, della
ripetizione in un biennio di un'identica grave violazione. "La sanzione
che colpisce l'imprenditore che non osservi il provvedimento di
sospensione - sottolinea la relazione - viene trasformata in una
sanzione che prevede non più l'arresto, ma l'alternatività dell'arresto
e dell'ammenda".
Ulteriori novità riguardano anche la redazione del Duvri, il documento
unico di valutazione dei rischi da interferenza delle lavorazioni.
Secondo l'esecutivo, il Duvri dovrà essere "correlato all'esistenza di
un contatto rischioso tra le lavorazioni" e, quindi, non si applicherà
"alle mere forniture di materiali, ai servizi di natura intellettuale e
ai lavori la cui durata non sia superiore ai due giorni", a meno che non
sussistano rischi da interferenza derivanti dalla presenza di agenti
chimici, cancerogeni, biologici ed esplosivi. Questo, in concreto, si
traduce in una riduzione di costi e oneri per le imprese.
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