Comune di Ittireddu

REGOLAMENTO SULL'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

CAPO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1 Oggetto.

1. Il presente regolamento disciplina l'ordinamento degli uffici e dei servizi del comune di Ittireddu

CAPO II

LA DOTAZIONE ORGANICA E LE MODALITA' DI ACCESSO ALL'IMPIEGO

Art. 2 Struttura organizzativa

1. La dotazione organica, che si articola solo ed esclusivamente per categorie, è deliberata dalla giunta comunale sentito il segretario comunale e risulta dall'allegato "A" al presente regolamento.

2. Le unità operative (servizi) dell'ente si distinguono:

a. in servizi con responsabilità di raggiungimento di obiettivi e risultati attraverso la gestione diretta di risorse umane, strumentali e finanziarie denominati servizi finali;

b. in servizi strumentali, con funzioni di supporto dei servizi finali.

Art. 3 Modalità di assunzione all'impiego

1. L'accesso all'impiego avviene con una delle seguenti modalità:

a. concorso pubblico dall'esterno per titoli ed esami;

b. concorso pubblico per soli esami;

c. avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento, relativamente alle qualifiche ed ai profili per l'accesso ai quali è richiesto il solo possesso del titolo di studio della scuola dell'obbligo, fatti salvi eventuali ulteriori requisiti per specifiche professionalità;

d. chiamata numerica degli iscritti nelle apposite liste delle categorie protette di cui al titolo I, L.482/68.

2. I vincitori dei concorsi devono permanere nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni.

Art. 4 Modalità concorsuali.

1. Le modalità e le procedure concorsuali per l'accesso all'impiego sono quelle previste dal D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487 cosi come modificato ed integrato dal D.P.R. 30 ottobre 1996 n. 693, come dalla seconda parte del presente Regolamento;

2. Ai sensi dell'art. 36, D.Lgs 29/1993 come modificato dall'art. 22, 1° comma del D. Lgs n. 80/1998, si procede alla copertura dei posti vacanti tramite procedure selettive volte all'accertamento della professionalità richiesta;

3. I posti vacanti saranno ricoperti per il 40% mediante accesso dall'esterno e per il 60% mediante accesso dall'interno.

Art. 5 Requisiti di accesso

1. I requisiti di accesso alle singole categorie sono stabiliti negli allegati "D" ed "E" al presente regolamento, rispettivamente per i posti da ricoprire mediante procedura selettiva esterna e mediante progressione verticale.

Art. 6 Materie d'esame.

1. La materia d'esame per l'accesso ai singoli posti sono indicate negli allegati "D" ed "E" al presente regolamento, rispettivamente per i posti da ricoprire mediante procedura selettiva esterna e mediante progressione verticale.

Art. 7 Commissioni esaminatrici.

1. La Commissione esaminatrice, unica per le prove di concorso, è nominata con delibera di giunta Comunale (art.9 DPR 487/94);

2. Presidente: esperto nelle materie d’esame, esterno all’Ente, da scegliere tra  docenti o apicali nell’Ente da cui dipendono o dirigenti in servizio.

   due membri effettivi esterni all’ente, esperti nelle materie d’esame e se dipendenti da Ente locale, aventi qualifica non inferiore a quella del posto a concorso, ovvero apicale nell’Ente da cui dipendono.”

3. La Commissione esaminatrice è presieduta dal Segretario Comunale dell'Ente o di altro Ente per i concorsi di cat. D

4. Il segretario della commissione è scelto tra i dipendenti dell'Ente appartenente alla categoria non inferiore alla "C".

5. Della commissione possono essere chiamati a far parte membri aggiunti per le eventuali prove di lingua straniera e per eventuali materie speciali, ove previste.

6. Le materie che richiedono la nomina di un membro aggiunto devono essere espressamente indicate nel bando.

7. E' facoltà della Giunta Comunale nominare un segretario supplente e sino a due membri supplenti, oltre a un supplente per ogni membro aggiunto; detti membri intervengono alle sedute della commissione in sostituzione degli effettivi in caso di assoluta e documentata impossibilità degli stessi.

8. In caso di impedimento assoluto del presidente le sue funzioni sono espletate dal soggetto competente a sostituirlo

Art. 8 Progressione interna orizzontale.

1. La progressione economica all'interno di ogni categoria avviene nel rispetto dei criteri di cui all'art. 5 del nuovo ordinamento professionale del 31.03.1999 e dei criteri approvati dalla contrattazione decentrata, allegati al presente regolamento per farne parte essenziale ed integrante (all.B).

2. La valutazione avviene sulla base di metodologie permanenti e viene effettuata: dal direttore generale se nominato, sentita la conferenza dei responsabili dei servizi; oppure, ove non nominato, dal responsabile del servizio per i dipendenti delle categorie A- B e C, e dal Segretario Comunale per i dipendenti di categoria D. La valutazione deve essere approvata dalla Giunta Comunale;

3. Le posizioni economiche B3 e D3 possono costituire sviluppo economico dalla posizione B1 e D1;

4. Posizioni di ingresso alle categorie: A1; B1 (ex 4° q.f.); B3 (ex 5° q.f.); C1; D1 (ex 7° q.f.); D3 (ex 8° q.f.). Posizioni economiche: categoria A - A2, A3, A4, categoria B1 - B2, B3, B4, (posizioni economiche della ex IV q.f.) B3, B4, B5, B6 (posizioni economiche della ex V q.f.). Categoria C - C1, C2, C3, C4; categoria D - D1, D2, D3, (posizioni economiche della ex VII q.f.). D3, D4, D5, (ex VIII) (rimane fermo lo sbarramento previsto dall'art. 12, 3° comma C.C.N.L.)

Art. 9 Progressione interna verticale.

1. La giunta comunale in qualità di organo competente in materia di programmazione delle assunzioni, determina annualmente per ogni categoria il numero dei posti da destinarsi all'accesso dall'esterno.

2. La copertura dei posti cavanti non riservati all'accesso dall'esterno avviene attraverso selezione cui hanno titolo a partecipare i dippendenti inquadrati nella categoria immediatamente inferiore con almeno 3 anni di servizio nella predetta categoria a prescindere dal titolo di studio.

3. La selezione avviene per titoli, colloquio e prove attitudinali ed è tesa ad accertare la professionalità richiesta.

4. La selezione può essere preceduta da un corso di perfezionamento.

5. Requisiti: se il dipendente è munito del titolo di studio richiesto: 1) tre anni di servizio nella stessa area, 2) cinque anni di servizio in altra area, se il dipendente non è munito del titolo di studio richiesto: 1) sei anni di servizio nella stessa area, 2) sette anni di servizio in altra area.

6. I concorsi d'accesso alla categoria C1 sono riservati a dipendenti i categoria B3 e seguenti (ex 5° q.f.).

7. Le classi di accesso sono le seguenti: da A a B1; da B1 a B3; da B3 a C1; da C a D; da D1 a D3;

8. Per accedere alle categorie B3 (ex 5° q.f.) e alle categorie D3 (ex 8° q.f.) ed assicurare la possibilità della progressione economica fino alla posizione economica B6 e D5 è necessaria la selezione nel percorso verticale.

Art. 10

Modalità di selezione del personale a tempo determinato per esigenze temporanee o stagionali.

1. Qualora si debba procedere ad assunzioni di personale a tempo determinato per esigenze temporanee o stagionali si applica la procedura semplificata di cui al presente articolo.

2. E' sufficiente la pubblicazione del bando di selezione solo all'albo pretorio dell'ente per una durata pari ad almeno quindici giorni.

3. Il termine per la presentazione delle domande è pari a giorni dieci decorrenti dall'ultimo di pubblicazione all'albo.

4. Le domande devono essere presentate solo ed esclusivamente al protocollo dell'ente entro il termine di cui al comma 3.

5. Le prove consistono in un colloquio o in una prova pratica o in colloquio e prova pratica, in relazione alla specifica professionalità del posto.

6. Le date delle prove sono indicate nel bando di selezione.

7. Tutti i candidati sono ammessi con riserva alle prove, in assenza di ogni diversa comunicazione.

8. Per i profili afferenti le categorie A e B, la selezione è operata da una commissione costituita da tre membri, composta dal responsabile del servizio competente per materia o suo delegato, in qualità di presidente, eventualmente assistito da un verbalizzante, e da due membri competenti per materia.

9. Restano ferme in ogni caso la pubblicità delle prove e la necessaria predeterminazione dei contenuti e dei criteri per la valutazione delle medesime.

10. Per le assunzioni temporanee nei cantieri comunali finalizzati all'occupazione si applica la procedura ai sensi della convenzione eventualmente stipulata con la competente Sezione Circoscrizionale per l'Impiego.

Art. 11 Concorsi unici.

1. E' possibile la stipula di convenzioni con altri enti locali per la gestione in forma associata di procedure concorsuali.

Art. 12 Formazione del personale.

1. la formazione, l'aggiornamento ed il perfezionamento professionale del personale sono assicurati garantendo uno stanziamento nel bilancio di previsione annuale di un importo non inferiore all'1% della spesa complessivamente prevista per il personale.

2. Al fine di garantire un idoneo e permanente percorso formativo l'ente promuove forme associative o convenzioni con altri ent locali e soggetti privati.

CAPO III

STRUTTURA ORGANIZZATIVA

Art. 13 Articolazione della struttura organizzativa.

1. la struttura organizzativa dell'ente si articola in : a) settori, costituenti la macrostruttura; b) servizi; c) uffici.

2. Possono altresì essere costituite unità di progetto.

3. L'articolazione dell'ente è improntata a criteri di massima flessibilità, tesi a garantire il tempestivo ed idoneo adeguamento al mutare delle funzioni, dei programmi e degli obiettivi.

Art. 14 Settori.

1. Sono costituiti i seguenti settori: Settore Amministrativo - Culturale - Sociale. Settore Economico - Finanziario. Settore Tecnico e di Vigilanza.

2. I settori, unità operative di massimo livello dell'ente, rappresentato un ambito organizzativo omogeneo sotto il profilo gestionale.

3. I settori operano con ampia autonomia gestionale nel rispetto degli indirizzi degli organi di governo.

4. La direzione di ogni settore può essere affidata dal Sindaco: a) ad un responsabile scelto nell'ambito dei dipendenti della categoria apicale "D"; b9 al direttore generale ove nominato; c) al segretario comunale.

5. L'attribuzione della responsabilità di settore ad un dipendente implica collocazione nell'ambito dell'area delle posizioni organizzative.

6. I responsabili dei settori sono individuati con atto del capo dell'amministrazione.

Art. 15 Servizi e uffici.

1. Il servizio è la struttura organizzativa intermedia tra il settore e gli uffici.

2. L'ufficio costituisce una unità operativa interna al servizio. Gestisce l'intervento in specifici ambiti della materia e ne garantisce l'esecuzione. Vi sono preposti i dipendenti appartenenti alle cat. "C" e "B" in qualità di responsabili del procedimento.

Art. 16 Individuazione ed articolazione dei servizi.

1. Sono istituiti i servizi e gli uffici di cui al prospetto allegato "C".

Art. 17 Unità di progetto.

1. L'unità di progetto è una struttura organizzativa temporanea, avente ad oggetto il perseguimento di specifici obiettivi complessi, di particolare rilevanza e necessitanti della massima integrazione tra specifiche professionalità e competenze trasversali.

2. Le unità di progetto sono istituite dal Direttore Generale, ove nominato e, in caso contrario dal segretario comunale.

3. Contestualmente all'istituzione: a) si individua l'obiettivo da perseguire, b) si individua il responsabile del progetto, c) si assegnano le risorse, d) si definiscono i tempi di realizzazione del progetto e le modalità di verifica dello stato di avanzamento, e) si preordinano, ove necessario, le modalità di raccordo con le unità operative permanenti.

4. Il responsabile dell'unità di progetto è il Direttore Generale o il segretario comunale o apicale individuato dal segretario comunale.

Art. 18 Competenze dei responsabili di settore.

1. I dipendenti della categoria apicale investiti della responsabilità di un settore esercitano, limitatamente al proprio settore, le competenze di natura dirigenziale ad essi assegnate contestualmente all'atto di nomina.

CAPO IV

DIRETTORE GENERALE E SEGRETARIO COMUNALE

Art. 19 Funzioni di direzione generale del segretario comunale.

1. Le funzioni proprie del direttore generale possono essere assegnate dal sindaco con proprio atto al segretario comunale.

2. Nell'ipotesi di cui al comma 1 al segretario comunale compete un'indennità di direzione generale secondo le disposizioni del futuro contratto di categoria.

3. In ogni caso qualora e sino a che non si sia provveduto alla nomina del direttore generale compete al segretario comunale la sovraintendenza allo svolgimento delle funzioni ed il coordinamento dell'attività dei responsabili di settore.

Art. 20 Convenzione per il servizio di direzione generale.

1. L'ente può stipulare con altri comuni, con popolazione inferiore a quindicimila abitanti, una convenzione avente ad oggetto il servizio di direzione generale.

2. Complessivamente la popolazione dei comuni convenzionati deve essere pari ad almeno quindicimila abitanti.

3. Nell'ipotesi di cui al comma 1, i criteri per la nomina del direttore generale sono stabiliti in sede di convenzione cosi come in essa sono individuate procedure e competenze per la nomina.

4. La competenza a deliberare la convenzione spetta al consiglio comunale.

Art. 21 Convenzione per il servizio di segreteria comunale

1. L'ente può stipulare una convenzione con uno o più comuni, appartenenti alla medesima regione, per la gestione del servizio di segreteria comunale.

2. La convenzione è deliberata dal consiglio comunale.

Art. 22 Competenze del direttore generale.

1. Compete al direttore generale:

· l'attuazione degli indirizzi e degli obiettivi determinati dagli organi politici, avvalendosi dei responsabili di servizio;

· la sovrintendenza in generale alla gestione dell'ente garantendo il perseguimento di livelli ottimali di efficienza e di efficacia;

· la proposta di piano esecutivo di gestione di cui all'art.11 D.Lgs 77/95 da sottoporre all'approvazione della giunta;

· la predisposizione del piano dettagliato degli obiettivi di cui all'art. 40, comma 2, lett. a), D.Lgs 77/95;

· il coordinamento e la sovraintendenza dei responsabili di settore;

· la definizione dei criteri generali per l'organizzazione degli uffici, previa informazione alle rappresentanze sindacali e nel rispetto dei criteri individuati dalla fonte legislativa e delle direttive del capo dell'amministrazione;

· l'adozione di misure per l'analisi e la valutazione dei costi dei singoli uffici;

· la determinazione degli orari di servizio, di lavoro e di apertura al pubblico, previa informazione alle rappresentanze sindacali ed eventuale esame congiunto e nel rispetto dei criteri di legge, dei contratti collettivi e del potere di coordinamento del sindaco di cui all'art.36, comma 3, L.142/90;

· l'adozione delle misure per l'interconnessione sia tra uffici della stessa amministrazione, che con altre amministrazioni;

· indizione dei concorsi e prove selettive;

· approvazione dei bandi di concorso e di selezione;

· responsabilità nelle procedure di concorso;

· stipula dei contratti individuali di lavoro;

1. E' possibile qualora lo si ritenga opportuno in relazione all'intersettorialità o alla particolare complessità, assegnare la gestione di uno o più servizi direttamente al direttore generale, con ogni effetto conseguente anche ai sensi del D.Lgs 77/95 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 23 Competenze del segretario comunale.

1. Al segretario comunale, oltre alle competenze di legge, spetta:

a. l'esercizio delle competenze tutte proprie del direttore generale qualora sia stato investito di detto ruolo;

b. la sovraintendenza ed il coordinamento dei responsabili di settore, qualora il direttore generale non sia stato nominato;

c. la sostituzione del direttore generale in caso di assenza od impedimento di quest'ultimo, limitatamente all'esercizio delle competenze di cui sub b);

d. la direzione dell'ufficio per i procedimenti disciplinari;

e. il parere sulla nuova dotazione organica dell'ente, qualora non sia stato nominato il direttore generale;

i. la presidenza del nucleo di valutazione o del servizio di controllo interno, ove non sia previsto il direttore generale;

j. la presidenza della conferenza di servizio, ove non esista il direttore generale e comunque l'appartenenza alla stessa in ogni altro caso;

k. l'appartenenza al comitato di indirizzo e coordinamento tecnico - politico;

l. responsabilità del settore economico - finanziario;

m. concessione di ferie al personale dipendente, acquisito il parere del responsabile dei settori.

1. Resta ferma la facoltà del sindaco di conferire al segretario ulteriori attribuzioni nell'ambito di quelle proprie del capo dell'amministrazione, con esclusione di quelle a rilevanza politica.

CAPO V

LA DIRIGENZA, LE ALTE SPECIALIZZAZIONI E L'ALTO CONTENUTO DI PROFESSIONALITA'

Art. 24 Limiti, criteri e modalità per la stipula di contratti a tempo determinato al di fuori della dotazione organica.

1. Il comune può ricorrere alla stipula di contratti a tempo determinato al di fuori delle previsioni di cui alla dotazione organica dell'ente per la copertura dei seguenti posti:

a. di qualifiche dirigenziali;

b. di alta specializzazione;

c. della categoria apicale.

1. Per i posti di alta specializzazione si intendono quelli che implicano assunzione diretta di responsabilità di prodotto e di risultato, attraverso:

a. lo svolgimento di funzioni di direzione di unità organizzative di particolare complessità, caratterizzate da elevato grado di autonomia gestionale e organizzativa;

b. lo svolgimento di attività con contenuti di alta professionalità e specializzazione correlate a diploma di laurea e/o di studio, ricerca, ispettive, di vigilanza e controllo caratterizzate da elevate autonomia ed esperienza.

1. La copertura dei posti di cui al presente articolo può avvenire solo nei limiti di cui all'art. 110, del T.U.O.L.- D. Lgs n.267/2000.

2. La decisione di avvalersi per la copertura dei posti in oggetto della formula del contratto a tempo determinato compete al sindaco. Con proprio atto approva un avviso pubblico.

3. L'avviso deve essere pubblicato secondo le modalità, procedure e contenuti previsti all'art. 10 del presente regolamento.

4. L'individuazione del soggetto con cui stipulare il contratto compete al sindaco, con le modalità e procedure del presente regolamento.

Art. 25 Copertura con contratto a tempo determinato di posti in organico.

1. Le procedure di cui al presente articolo e più in particolare quelle di cui ai commi 4, 5 e 6, si applicano anche per la copertura a tempo determinato dei posti di categoria apicale e di alta specializzazione previsti nella dotazione organica dell'ente.

Art. 26 Competenze dei responsabili di settore e modalità di espletamento.

1. I responsabili dei settori devono tendere nelle rispettive azioni al conseguimento degli obiettivi individuati dell'organo politico perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza e più in generale nel rispetto dei principi e criteri informatori del presente regolamento.

2. Essi rispondono di ciò al segretario comunale e al Direttore Generale, se nominato.

Art. 27 Competenze dirigenziali e organo competente all'esercizio.

1. Le competenze proprie della dirigenza possono fare capo in relazione alle scelte effettuate dal sindaco:

a. ai responsabili di settore, appartenenti alla cat. D;

b. al segretario comunale;

1. Il Sindaco con proprio atto potrà attribuire le competenze in oggetto:

a. ai responsabili di settore;

b. al segretario comunale;

c. in parte al segretario, in parte ai responsabili di servizio.

Art. 28 Indennità di funzione dei responsabili di servizio esplicanti competenze dirigenziali.

1. Ai responsabili di settore investiti di competenze dirigenziali viene attribuita un'indennità di funzione di posizione organizzativa determinata entro il minimo ed il massimo individuati nell'ambito dell'art. 11 del CCNL Regioni Enti Locali del 31.03.1999;

2. Al Segretario Comunale investito delle competenze di responsabile di settore compete un'indennità qualora venga disposta dal futuro contratto di categoria.

3. La competenza all'attribuzione dell'indennità è della Giunta Comunale.

Art. 29 Collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità.

1. E' possibile il ricorso a collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità per il conseguimento di specifici obiettivi predeterminati.

2. Nell'ipotesi di cui al comma 1 tra l'ente ed il soggetto individuato deve stipularsi una convenzione nella quale dovranno individuarsi:

a. obiettivi da conseguire;

b. durata della collaborazione;

c. corrispettivo;

d. modalità di espletamento della collaborazione;

e. possibilità di utilizzo da parte del collaboratore di risorse strumentali dell'ente;

f. rapporti con il segretario comunale, i responsabili di settore, gli organi politici dell'ente, e o ove nominato, il direttore generale.

1. La competenza in ordine alla decisione di ricorrere alle collaborazioni di cui al presente articolo, cosi come l'individuazione del collaboratore fa capo al sindaco.

2. Il soggetto prescelto dovrà essere dotato di idonea professionalità rilevabile dal curriculum da acquisirsi obbligatoriamente agli atti.

CAPO VI

Art. 30 Le competenze dirigenziali.

1. I responsabili dei settori, diretti e coordinati dal segretario comunale, provvedono:

a. all'analisi dei bisogni;

b. alla programmazione delle attività, mediante predisposizione di scadenzari e piani - lavoro;

c. al coordinamento e controllo degli interventi di competenza;

d. alla verifica dei risultati

1. Per competenze dirigenziali si intendono tutte le competenze di natura gestionale, finalizzate al raggiungimento degli obiettivi e dei programmi definiti dall'organo politico.

Art. 31 Competenze dei responsabili di settore in materia di personale.

Sono competenze dei responsabili di settore in materia di personale delle categorie A e B con esclusione del responsabile del servizio componente l’organo esecutivo:

1. l'indizione dei concorsi e delle prove selettive;

2. l'approvazione dei bandi di concorso e di selezione;

3. l'approvazione degli avvisi di occasioni di lavoro in tema di lavori socialmente utili,

4. l'adozione della determinazione a contrarre;

5. la responsabilità delle procedure di concorso;

6. la presidenza delle commissioni di concorso;

7. l'assunzione del personale;

8. la stipula dei contratti individuali di lavoro;

9. l'autorizzazione all'effettuazione di prestazioni di lavoro straordinario;

10. l'autorizzazione all'effettuazione di missioni;

11. l'autorizzazione alla partecipazione ad iniziative di formazione ed aggiornamento professionale;

12. la contestazione degli addebiti nell'ipotesi di violazione dei doveri di servizio importanti la comminazione delle sanzioni disciplinari del richiamo verbale e della censura e la conseguente eventuale comminazione delle predette sanzioni;

13. l'eventuale riduzione nell'ipotesi di cui sopra della sanzione su richiesta del dipendente;

14. la segnalazione all'ufficio competente della violazione di doveri di servizio importanti la comminazione di sanzioni disciplinari più gravi della censura;

15. la verifica dei carichi di lavoro;

16. la verifica della produttività;

17. la partecipazione alla contrattazione collettiva integrativa quale membro della delegazione di parte pubblica;

18. la direzione ed il coordinamento del servizio;

1. Il trattamento economico accessorio al personale dipendente è attribuito con le procedure, nei termini e con le modalità di cui al D. Lgs 29/93, al contratto collettivo di comparto ed al contratto integrativo.

2. La competenza relativa alla proposta per la corresponsione del trattamento economico accessorio in sede di contrattazione sindacale è dei responsabili di settore.

Art. 32 Competenze del Segretario Comunale in materia di personale.

1. Sono competenze del segretario comunale in materia di personale delle categorie C e D:

1. l'indizione dei concorsi e delle prove selettive;

2. l'approvazione dei bandi di concorso e di selezione;

3. l'approvazione degli avvisi di occasioni di lavoro in tema di lavori socialmente utili;

4. l'adozione della determinazione a contrattare;

5. la responsabilità delle procedure di concorso;

6. la presidenza delle commissioni di concorso;

7. l'assunzione del personale;

8. la stipula dei contratti individuali di lavoro.

Art. 33 Competenza del sindaco in materia di personale.

1. Restano ferme in capo al sindaco, in materia di personale:

a. la nomina dei responsabili degli uffici e dei settori;

b. l'attribuzione e definizione degli incarichi di collaborazione esterna;

c. i provvedimenti di mobilità interna delle figure apicali dell'ente;

d. l'attribuzione delle mansioni superiori per la copertura dei posti apicali;

e. la nomina dei responsabili della gestione e dell'organizzazione:

· dell'I.C.I.;

· dell'imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni;

· della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;

· della tassa per lo smaltimento dei RR.SS.UU.II;

f. l'individuazione dei messi comunali;

g. la nomina dell'economo;

h. l'individuazione dell'ufficio competente per i procedimenti disciplinari;

i. l'individuazione dei componenti il servizio ispettivo di cui all'art. 1, comma 62, L.662/96;

m. la nomina del nucleo di valutazione o del servizio di controllo interno;

n. l'individuazione dei collaboratori degli uffici posti alle dirette dipendenze sue, della giunta o degli assessori;

o. la nomina del responsabile dell'ufficio statistica;

p. la nomina del responsabile dell'ufficio relazioni con il pubblico;

q. la nomina del responsabile del servizio di protezione civile;

r. l'autorizzazione alla sottoscrizione definitiva del contratto collettivo integrativo.

s. atti di gestione ed amministrazione del personale di categoria D, compresa la

valutazione per la progressione interna orizzontale e verticale; t)  l'attribuzione del trattamento economico accessorio al personale ove non esista

la figura del direttore generale; inserimento del comma 2 dal n. 1 al n. 14. 1. la concessione di ferie, permessi, recuperi ed aspettative;

 

2.          i provvedimenti di mobilità interna, con esclusione di quelli afferenti i posti di

responsabile degli uffici e dei servizi;

3.          l'attribuzione delle mansioni superiori ai sensi dell'art. 56, D. Lgs 29/93;

4.          la pronuncia di decadenza e di sospensione dal servizio nei casi previsti dalla

legge;

5.          la dispensa dal servizio per scarso rendimento, su proposta del responsabile del

settore;

6.          la concessione della trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in

rapporto a tempo parziale e viceversa;

7.          l'autorizzazione all'effettuazione di attività di lavoro autonomo o subordinato per

conto di altri datori di lavoro;

8.          l'applicazione di eventuali penali per mancato preavviso in caso di licenziamento

e l'eventuale esonero da esse;

9.          i provvedimenti di mobilità esterna e di comando;

10.l'informazione preventiva e successiva alle rappresentanze sindacali nei casi

previsti dalla legge e dal contratto; 11.l'esame congiunto, su loro richiesta, con le rappresentanze sindacali nei casi

previsti dal contratto;

12.la consultazione delle rappresentanze sindacali; 13.la partecipazione alla contrattazione collettiva integrativa quale Presidente della

delegazione di parte pubblica;

14.1a direzione ed il coordinamento del servizio;.

1. Gli atti di competenza del sindaco implicanti assunzione di impegno di spesa sono corredati del parere di regolarità contabile del responsabile del servizio finanziario.

2. Il concerto riguarda esclusivamente l'assunzione dell'impegno di spesa.

Art. 34 Competenze dirigenziali in materia di appalti.

1° In materia di appalti di lavori, forniture e servizi, rappresentano competenze dirigenziali:

1. l'indizione delle gare;

2. l'approvazione dei bandi di gara;

3. la presidenza delle commissioni di gara;

4. la nomina dei membri e del segretario delle commissioni di gara;

5. la responsabilità delle procedure di gara;

6. l'adozione della determinazione a contrattare;

7. la stipulazione dei contratti, anche di quelli relativi a servizi affidati al segretario comunale quando quest'ultimo sia ufficiale rogante;

8. l'autorizzazione al subappalto nei casi previsti dalla legge;

9. l'applicazione di eventuali penali per inadempimenti dell'aggiudicatario;

10. il recesso dal contratto o la sua risoluzione;

11. ogni altro atto afferente la fase sia di formazione che di esecuzione del contratto.

Art. 35 Competenze dirigenziali in materia di spese ed entrate.

1. In materia di spese ed entrate sono competenze dirigenziali:

1. - la proposta delle poste da inserire nel bilancio di previsione;

2. - la negoziazione del budget da assegnarsi con il piano esecutivo di gestione;

3. - l'assunzione di ogni impegno di spesa nell'ambito degli atti di pianificazione dell'ente con la sola esclusione degli impegni pluriennali afferenti un numero di esercizi superiore a quelli contemplati dal bilancio di previsione pluriennale dell'ente, ipotesi in cui la competenza è del consiglio. L'impegno di spesa deve essere corredato del parere di regolarità contabile del responsabile del servizio finanziario;

4. - la liquidazione delle spese;

5. - l'accertamento ed acquisizione delle entrate.

Art. 36 Competenze dirigenziali in materia di concessioni, autorizzazioni e licenze.

1. Sono competenze dirigenziali:

a. il rilascio delle concessioni edilizie

b. il rilascio in genere di concessioni, autorizzazioni, licenze ed ogni altro provvedimento analogo.

1. I provvedimenti di cui al comma 1 lett.b) rientrano tra gli atti di competenza del segretario comunale o dei responsabili di servizio, qualora si caratterizzino per uno dei seguenti requisiti:

1. essere atti vincolati;

2. essere atti connotati da discrezione tecnica;

3. essere atti connotati da discrezionalità amministrativa o da discrezionalità mista, qualora gli accertamenti e/o le valutazioni, presupposto necessario per l'emanazione dell'atto, si fondino su criteri predeterminati:

a. dalla legge statale, dalla legge regionale o da atti aventi forza e valore di legge;

b. dai regolamenti comunitari;

c. dalle direttive comunitarie, anche non recepite, qualora sia decorso il termine per il recepimento ed esse siano complete ed incondizionate;

d. dai regolamenti previsti dal nostro ordinamento;

e. dagli indirizzi generali di governo deliberati dal consiglio comunale su proposta del sindaco all'inizio della legislatura;

f. dalla relazione previsionale e programmatica pluriennale;

g. dal piano esecutivo di gestione deliberato dalla giunta, sulla base del bilancio approvato dal consiglio;

h. da altri atti generali di programmazione e di indirizzo adottati nell'ambito delle rispettive competenze dal consiglio, dalla giunta, dal sindaco, dai singoli assessori.

C. L'emissione di ordinanze e sanzioni prive di discrezionalità politica, ad eccezione dei casi riservati dall'ordinamento al Sindaco in veste di Ufficiale di Governo.

Art. 37 Competenze dirigenziali in materia di atti di conoscenza.

1. Sono atti dirigenziali:

a. le attestazioni;

b. le certificazioni;

c. le comunicazioni, ivi compresa quella di avvio del procedimento amministrativo;

d. le diffide, ivi comprese quelle in materia edilizia;

e. verbali;

f. le autenticazioni di copia;

g. le legalizzazioni di firme;

h. ogni altro atto costituente manifestazione di conoscenza.

Tali atti possono essere delegati al responsabile del procedimento.

Art. 38 L'attività propositiva dei responsabili di settore.

1. I responsabili dei settori esplicano anche attività di natura propositiva.

2. Destinatari dell'attività propositiva dei responsabili di servizio sono il sindaco e l'assessore di riferimento;

3. L'attività propositiva si distingue in:

a. proposte del piano esecutivo di gestione ed altri atti di programmazione;

b. proposte di deliberazione relativamente ad atti di competenza del consiglio e della giunta;

c. proposte di decreti di competenza del sindaco;

d. proposte di modifica della dotazione di riserse assegnate con il piano esecutivo di gestione.

1. Il responsabile del servizio può presentare proposte di deliberazione alla giunta ed al consiglio. La proposta deve essere completa del parere di regolarità tecnica.

Art. 39 Competenze di subprogrammazione dei responsabili di servizio.

1. Ai responsabili di settore competono funzioni di programmazione di secondo livello, ovvero definizione di progetti in attuazione dei programmi deliberati dagli organi politici, da attuarsi attraverso il corretto utilizzo delle risorse assegnate.

Art. 40 Attività consultiva dei responsabili di settore.

1. L'attività consultiva dei responsabili di settore si esplica attraverso:

a. l'espressione del parere di regolarità tecnica di cui all'art. 49 del T.U.O.L. D. Lgs n. 267/2000 sulle propoeste di deliberazione di competenza della giunta e del consiglio;

b. relativamente al responsabile del servizio finanziario l'espressione del parere di regolarità contabile sulle proposte di deliberazione di competenza di giunta e consiglio;

c. relazioni, pareri, consulenze in genere;

2. Destinatari dell'attività consultiva sono gli organi politici.

3. Il parere di regolarità tecnica afferisce.

a. la correttezza ad ampiezza dell'istruttoria;

b. l'idoneità dell'atto a perseguire gli obiettivi generali dell'azione amministrativa dell'ente, nonché l'obiettivo specifico, indicati dagli organi politici.

1. Il parere di regolarità contabile riguarda:

a. la correttezza ed ampiezza dell'istruttoria;

b. l'idoneità dell'atto a perseguire gli obiettivi generali dell'azione amministrativa dell'ente, nonché l'obiettivo specifico, indicati dagli organi politici.

1. Il parere di regolarità contabile riguarda:

a. la legalità della spesa;

b. la regolarità della documentazione:

c. l'imputazione ad idoneo intervento di bilancio ed eventualmente al capitolo, ove sia adottato il piano esecutivo di gestione;

d. la capienza dell'intervento di bilancio ed eventualmente del capitolo;

e. la regolarità della proposta disciplinata sotto ogni aspetto da norme contabili e fiscali;

f. la prospettazione delle eventuali spese di gestione derivanti da un investimento;

g. l'eventuale possibilità od obbligatorietà del recupero almeno parziale dei costi dall'utenza.

5. I pareri di cui all'art. 49 T.U.A.L. devono essere espressi entro dieci giorni dalla data della richiesta;

6. In presenza della necessità di ulteriori e specifici elementi istruttori il termine può essere prorogato;

7. In caso di decorrenza dei termini senza che il parere sia espresso, si avvia l'azione disciplinare a carico del soggetto inadempiente.

8. I pareri di cui all'art. 49 T.U.A.L. possono essere acquisiti anche in sede di conferenza di servizio.

Art. 41 Competenze del responsabile del servizio finanziario.

a. Al responsabile del servizio finanziario compete:

b. La verifica di veridicità delle previsioni di entrata;

c. La verifica di compatibilità delle previsioni di spesa del bilancio tanto annuale, quanto pluriennale in relazione alle previsioni di entrata;

d. La verifica periodica dello stato di accertamento delle entrate;

e. La verifica periodica dello stato di impegno delle spese;

f. L'espressione del parere di regolarità contabile sulle proposte di deliberazione;

g. L'espressione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria sugli atti di impegno di spesa;

h. Le segnalazioni, obbligatorie nei limiti definiti dal regolamento di contabilità, di fatti e di valutazioni i quali possano pregiudicare gli equilibri del bilancio, segnalazioni di cui sono destinatari il sindaco, il segretario dell'ente, l'organo di revisione e, ove esista, il direttore generale.

Art. 42 Competenze del responsabile del procedimento.

La fase istruttoria di ogni procedimento amministrativo fa capo al responsabile del procidimento di cui alla L. 241/90, inquadrato in categoria B3 (ex 5° q.f.), o successiva.

1. Il responsabile del procedimento:

a. valuta ai fini istruttori:

1. le condizioni di ammissibilità;

2. i requisiti di legittimità;

3. i presupposti;

a. accerta d'ufficio i fatti;

b. dispone il compimento di ogni atto istruttorio necessario;

c. chiede il rilascio di dichiarazioni;

d. chiede la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete;

e. può esperire accertamenti tecnici;

f. può disporre ispezioni;

g. ordina esibizioni documentali;

h. acquisisce i pareri;

i. presenta al responsabile di servizio le proposte di determinazione;

m) cura:

1. le comunicazioni, ivi compresa quella di avvio del procedimento;

2. le pubblicazioni;

3. le notificazioni;

m. trasmette gli atti all'organo competente all'adozione del provvedimento, tranne che non abbia egli stesso la competenza in materia;

n. compie le attività delegate dal responsabile del servizio.

Art. 43 Competenze dei responsabili dei tributi.

1. Ai responsabili dei tributi, individuati ai sensi dell'art. 49 del presente regolamento compete:

2. la sottoscrizione delle richieste;

3. la sottoscrizione degli avvisi;

4. la sottoscrizione dei provvedimenti;

5. l'apposizione del visto di esecutività sui ruoli;

6. il disporre i rimborsi.

Art. 44 Servizi informativi automatizzati.

1. Ciascun dipendente è responsabile per i sistemi informativi automatizzati del proprio ufficio;

2. Assume la responsabilità per i risultati conseguiti con l'impiego delle tecnologie informatiche.

CAPO VII

L'INDIVIDUAZIONE DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI DI CUI AL D.LGS 77/95 E DI ALCUNI SERVIZI ED UFFICI OBBLIGATORI

Art. 45 L'individuazione e la nomina dei responsabili di servizio.

1. Al sindaco compete, ai sensi dell'art. 50, 10° c. del T.U.A.L. D. Lgs n. 267/2000, la nomina dei responsabili degli uffici e del servizio preposto alla gestione delle risorse finanziarie, strumentali ed umane dell'ente, su proposta del direttore generale, se nominato.

2. Possono essere individuati nell'ambito:

a. dei dipendenti dell'ente inquadrati nella categoria apicale;

b. dei soggetti con cui siano stati stipulati contratti a tempo determinato per la copertura anche al di fuori della dotazione organica, e in questo caso nei limiti di cui all'art. 110 del T.U.A.L. - D. Lgs n. 267/2000, dei posti dirigente, di categoria apicale, e di alta specializzazione;

c. in un dipendente di altro ente locale autorizzato a prestare la propria collaborazione con il comune;

d. nel segretario comunale.

Art. 46 La dotazione dei responsabili di settore.

1. La dotazione dei mezzi finanziari è attribuita ai singoli responsabili di settore con l'approvazione del Piano degli obiettivi di gestione su parere del responsabile del servizio finanziario.

Art. 47 L'individuazione del responsabile del procedimento.

1. La fase istruttoria di ogni procedimento amministrativo fa capo al responsabile del procedimento di cui alla L. 241/90.

2. Il responsabile del procedimento può essere identificato nel responsabile del servizio competente per materia oppure in altro dipendente assegnato al servizio.

3. Il responsabile del servizio può individuare in via generale e preventiva i responsabili del procedimento ripartendo i procedimenti di competenza dell'unità operativa tra i singoli dipendenti addetti al servizio ratione materiae.

4. In caso di mancata individuazione del responsabile con le modalità di cui sopra o di volta in volta in relazione al singolo procedimento esso viene identificato ai sensi del vigente regolamento di organizzazione e dei vigenti mansionari.

Art. 48 Il responsabile del procedimento di accesso ai documenti.

1. Il responsabile del procedimento di accesso ai documenti amministrativi di cui all'art. 4, comma 7, D.P.R. 352/92, è identificato nel responsabile del servizio competente a formare l'atto o, qualora l'atto, una volta formato sia trasmesso ad altra unità operativa affinchè lo detenga stabilmente, nel responsabile del servizio competente a detenerlo.

2. Il responsabile del servizio può identificare il responsabile del procedimento di accesso in altro dipendente addetto al servizio cui è preposto.

Art. 49 Il responsabile dell'indagine.

1. In materia di erogazione di servizi pubblici, il responsabile dell'indagine di cui al punto 1.5, del capo III della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 gennaio 1994, è identificato nel responsabile del servizio competente per materia o in altro dipendente da questi individuato.

Art. 50 I responsabili della gestione dei tributi.

1. Il sindaco, sentito ove esista il direttore generale, individua i responsabili dell'organizzazione e della gestione dei diversi tributi comunali.

Art. 51 Il responsabile dell'intervento.

1. Relativamente ad ogni lavoro pubblico dovrà individuarsi, ai sensi dell'art. 7, L. 109/94 e D.P.R. n. 554/99 un responsabile unico dell'intervento.

2. Il responsabile dell'intervento deve essere un tecnico;

3. Nell'ipotesi di intervento rientrante nell'ambito di un accordo di programma nella cui realizzazione siano coinvolte una pluralità di amministrazioni pubbliche la convenzione stabilisce l'ente cui spetta l'individuazione del responsabile dell'intervento.

Art. 52 Gli uffici di direzione dei lavori, di progettazione e gare.

Relativamente ad ogni intervento deve essere obbligatoriamente costituito ai sensi dell'art. 27, L.109/94 e art. 123 del D.P.R. n. 554/99 un ufficio di direzione dei lavori, composto dal direttore dei lavori in possesso dei requisiti di legge.

Art. 53 L'identificazione dei responsabili per la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori.

1. Le competenze di cui al D.Lgs 626/94, cosi come modificato dal D. Lgs. 242/96, in materia di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori, sono attribuite a un dipendente dell'Ente dotato di apposita qualifica, oppure a una ditta esterna.

Art. 54 Ufficio per i procedimenti disciplinari.

1. Il sindaco istituisce l'ufficio competente per i procedimenti di disciplinari.

2. La direzione dell'ufficio è affidata al segretario comunale ed è composto dai responsabili dei settori.

1. Apposito regolamento individuerà l'ufficio competente per i procedimenti disciplinari e le modalità di applicazione delle sanzioni disciplinari.

Art. 55 Delegazione di parte pubblica.

1. La delegazione di parte pubblica abilitata alla contrattazione integrativa è formata dal Sindaco, che la presiede, dal segretario comunale e dai responsabili di settore individuati dal capo dell'amministrazione.

2. La delegazione è nominata con delibera della Giunta Comunale.

Art.56 Messi comunali.

1.     Il sindaco individua, su proposta del direttore generale o del segretario comunale i dipendenti abilitati allo svolgimento delle funzioni di messo comunale.

Art. 57 Atto di costituzione in giudizio.

1.     L'atto di costituzione in giudizio è di competenza della Giunta Comunale.

Art. 58 Nucleo di valutazione e servizio di controllo interno.

1.     La giunta comunale istituisce il nucleo di valutazione e il servizio di controllo interno di cui all'art. 20, comma 2, D. Lgs 29/93 cosi come modificato dalla L.286/1999.

2.     Per la valutazione dell'efficienza e dell'efficacia della gestione dell'ente e dei risultati conseguiti, è istituito il nucleo di valutazione, il quale opera in posizione di autonomia e risponde esclusivamente al sindaco e alla giunta.

3.     Il nucleo di valutazione è composto dal segretario comunale, che lo presiede e da due professionisti esterni esperti, da nominarsi con atto della G.C. per un periodo triennale rinnovabile.

4.     Il nucleo ha accesso a documenti amministrativi e può richiedere informazioni agli uffici.

5.     Il nucleo valuta i risultati dell'attività dei responsabili dei settori sulla scorta di criteri che informano i sistemi di valutazione, determinati in via preventiva, entro il 31 gennaio di ogni anno, previa informazione sindacale.

6.     La valutazione - sulla base di una relazione redatta dal responsabile di servizio entro il 15 gennaio dell'anno successivo - ha per oggetto l'attività svolta dalla struttura nell'anno di riferimento in correlazione dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi assegnati e alle risorse umane, finanziarie e strumentali effettivamente disponibili.

7.     L'esito della valutazione è comunicato dal segretario comunale all'interessato, il quale può presentare propria memoria nel termine di gg. 15 dalla comunicazione. Il risultato negativo può determinare, previe controdeduzioni, la revoca della funzione di responsabilità o la perdita della retribuzione accessoria, ferme restando le disposizioni in materia di responsabilità penale, civile, amministrativa, contabile e disciplinare previste per i dipendenti pubblici.

8.     L'esito della valutazione periodica è riportato nel fascicolo personale ed è tenuto in conto in sede di affidamento degli incarichi.

9.     Il sindaco può proporre al consiglio comunale la stipula di convenzioni con altri enti locali per l'istituzione dell'organismo in oggetto.

Art. 59 Ufficio statistica.

1.     Con delibera della giunta comunale n. 42 del 17.05.1999, esecutiva, è stato istituito, ai sensi del D. Lgs 322/1989, l'ufficio statistica comunale.

2.     Il personale assegnato all'ufficio di statistica deve essere in possesso di specifica professionalità e di idonea preparazione professionale, statistica e/o informatica, tale da consentire anche l'uso delle apparecchiature informatiche.

3.     Il responsabile dell'ufficio statistica deve preferibilmente avere avuto precedenti esperienze statistiche. La direzione dell'ufficio potrà essere affidata a personale in possesso del diploma di scuola media, anche se privo di ogni qualificazione specifica. E' necessaria in quest'ultimo caso la frequenza ad appositi corsi di preparazione riconosciuti dall'ISTAT.

4.     L'istituzione dell'ufficio è di competenza della Giunta Comunale e la nomina del personale assegnato è di competenza del sindaco, sentito il segretario comunale.

Art. 60 Sportello unico per le attività produttive.

1.     Per l'istituzione dello sportello unico per le attività produttive ai sensi dell'art. 23 L. 447/1998 e dell'art.23 del D. Lgs n. 112/1998, l'Ente aderisce ad un consorzio intercomunale.

2.     A detto ufficio è assegnato personale appositamente formato, dotato di idonea qualificazione.

3.     La competenza all'istituzione dell'ufficio e all'individuazione del responsabile è propria della Giunta Comunale.

Art. 61 Economo comunale.

1.     Il Sindaco individua, sentito il responsabile del servizio finanziario, l'economo comunale e gli altri agenti contabili.

Art. 62 responsabile per il trattamento dei dati personali.

1.     Con apposito regolamento adottato con delibera della Giunta Comunale n. 23 del 25.03.2000, esecutiva, l'Ente disciplina il trattamento dei dati personali da parte dell'Amministrazione Comunale in relazione allo svolgimento delle proprie finalità istituzionali, in attuazione della L. 31.12.1996 n. 675

CAPO VIII

LE PROCEDURE PER L'ADOZIONE DELLE DELIBERAZIONI E DELLE DETERMINAZIONI

Art. 63 Le determinazioni.

1.     Gli atti di competenza dei responsabili di servizio assumono la denominazione di determinazioni.

2.     La determinazione è assunta dal responsabile del servizio.

3.     Le determinazioni sono numerate progressivamente per ogni anno solare per ogni singolo servizio.

4.     La determinazione avente ad oggetto assunzione di impegno di spesa viene assunta esclusivamente nell'ambito dei programmi e progetti definiti dagli organi politici. Una volta adottata è trasmessa al responsabile del servizio finanziario per l'apposizione del visto di regolarità tecnica e contabile attestante la copertura finanziaria, il quale ha natura di atto di controllo.

5.     La determinazione di assunzione di impegno di spesa acquisisce efficacia dalla data di apposizione del visto di cui al precedente comma 4, e se non implicante assunzione di spesa dalla data di adozione.

6.     Le determinazioni sono soggette a pubblicazione all’albo pretorio entro 15 giorni dall’adozione  e trasmissione ai capo gruppo. La trasmissione delle determinazioni deve essere curata da ciascun Responsabile di servizio  e deve essere effettuata entro i primi dieci giorni dalla data di pubblicazione. Non sono soggette a comunicazione al Prefetto, né a controllo alcuno."

7.     In presenza di atti invalidi, inopportuni o non più rispondenti all'interesse pubblico, il responsabile del servizio che ha emanato l'atto procede in sede di autotutela all'annullamento o alla revoca dell'atto con determinazione.

8.     Contestualmente alla pubblicazione le determinazioni sono depositate nell'ufficio del Sindaco.

Art. 64 Le deliberazioni.

1.     Le proposte di deliberazione di competenza della giunta /art. 48 del T.U.A.L. D.Lgs n. 267/2000) sono predisposte dal responsabile del servizio, anche secondo le direttive e gli indirizzi dei componenti dell'organo collegiale.

2.     Sulla proposta di deliberazione vanno acquisiti i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 del T.U.A.L. D. Lgs n. 267/2000.

3.     Alle proposte di deliberazione consiliari si applica la medesima procedura prevista per gli atti di giunta, fermo restando che la proposta può essere avanzata anche da ogni singolo consigliere.

Art. 65 Pareri

1.     I pareri di cui all'art. 49 del T.U.A.L. D.Lgs. n. 267/2000, devono essere resi entro dieci giorni dalla data in cui sono stati richiesti.

2.     Lo stesso termine si applica ai pareri di competenza dei revisori dei conti.

Art. 66 Visto e termini per l'acquisizione.

1.     Il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria è reso dal responsabile del servizio finanziario entro cinque giorni dalla trasmissione dell'atto.

2.     Qualora una deliberazione sia dichiarata urgente, il termine di cui sopra è ridotto a 2 gg.

3.     Qualora il visto non venga apposto nei termini di cui sopra senza motivate ragioni, si attiva il procedimento disciplinare nei confronti del soggetto inadempiente.

Art. 67 Ordinanze

1.     Sono attribuite al Sindaco le ordinanze che gli competono quale ufficiale di governo (art. 38 L.142/90), le ordinanze contingibili ed urgenti e le ordinanze a carattere generale ed astratto a valenza regolamentare.

2.     Sono di competenza dei responsabili dei servizi le ordinanze meramente attuattive di atti di programmazione e i decreti in materia di espropriazione.

CAPO IX

ORGANI COLLEGIALI

Art. 68 Conferenza di servizio.

1.     Al fine di garantire il coordinamento dell'attività dei responsabili di servizio è istituita la Conferenza di servizio.

2.     La conferenza è presieduta dal segretario comunale ed è composta dai responsabili di servizio.

3.     La conferenza può operare anche solo con la presenza di una parte dei suoi membri, qualora gli oggetti in discussione afferiscano solo alcuni servizi.

4.     La conferenza dei servizi è convocata dal segretario comunale; il sindaco può convocare la giunta allargata ai responsabili.

5.     La conferenza esercita un ruolo di impulso operativo e di supporto organizzativo; su richiesta degli organi di governo, avanza anche suggerimenti ed esprime valutazione su problematiche concernenti il funzionamento della struttura comunale, l'ambiente di lavoro, la formazione professionale e l'innovazione tecnologica, in vista degli obiettivi di trasparenza, semplificazione, efficacia, efficienza ed economicità di gestione.

6.     Essa svolge inoltre un ruolo di collegamento delle strutture organizzative con gli organi di governo; vigila sul rispetto del codice di comportamento dei dipendenti.

7.     La conferenza si riunisce in raccordo anche con le scadenze inerenti il controllo di gestione e il Peg.; viene convocata la giunta allargata ai responsabili, per la verifica dello stato di attuazione dei programmi e l'esame di eventuali variazioni al Peg.

Art. 69 Comitato di indirizzo e coordinamento tecnico - politico.

1.     E' istituito il Comitato di indirizzo e coordinamento tecnico - politico, con funzioni di coordinamento tra l'attività propria degli organi politici e quella propria degli organi burocratici.

2.     Il Comitato ha una funzione fondamentale in tema di concorso nella formazione di piani, programmi e progetti e nell'individuazione di priorità e risorse necessarie per il conseguimento degli obiettivi, ferme restando le competenze proprie di ogni organo.

3.     Il comitato è presieduto dal sindaco e composto:

a.      dal segretario comunale;

b.     dagli assessori;

c.     dai responsabili di servizio.

1.     Il comitato può riunirsi anche con l'intervento di solo alcuni dei soggetti di cui sub b) e c) qualora debba esprimersi su problematiche di interesse solo di alcuni servizi.

Art. 70 Gruppi di lavoro.

1.     Possono essere istituiti gruppi di lavoro intersettoriali, qualora ciò si renda necessario al fine di curare in modo ottimale il perseguimento di obiettivi che implichino l'apporto di professionalità qualificate e differenziate.

2.     Nell'ipotesi di cui al comma 1, il coordinamento del gruppo è affidato al responsabile di servizio avente competenza prevalente.

3.     La competenza in ordine all'istituzione del gruppo di lavoro è del segretario comunale.

4.     La responsabilità della gestione delle risorse è del coordinatore del gruppo, fermo restando che relativamente a ciò egli dovrà attenersi alle procedure di consultazione degli altri membri del gruppo di lavoro eventualmente previste nell'atto istitutivo.

CAPO X

DISPOSIZIONI VARIE

Art. 71 Atti di concerto tra organi politici ed organi gestionali.

1.     Gli atti rientranti nella competenza propria del sindaco ed importanti l'assunzione di impegni di spesa, sono assunti dal capo dell'amministrazione di concerto con il responsabile del servizio finanziario; il concerto espresso dal responsabile di servizio ha ad oggetto specificatamente l'assunzione dell'impegno di spesa.

Art. 72 Esclusione del ricorso gerarchico.

1.     Contro gli atti adottati dai responsabili di settore non è ammesso ricorso gerarchico.

Art. 73 Potere sostitutivo.

1.     In caso di inadempimento del competente responsabile di servizio il sindaco può diffidarlo, assegnandogli un congruo termine, anche in relazione all'urgenza dell'atto.

2.     Decorso il termine assegnato il sindaco, in presenza dei presupposti di assoluta necessità ed urgenza, può nominare un commissario ad acta nella persona del responsabile dello stesso servizio di altro ente locale.

3.     In tal caso nell'atto bell'atto va data congrua e specifica motivazione in ordine ai predetti presupposti.

4.     L'atto rimane assoggettato al regime proprio dello stesso.

5.     Il potere sostitutivo non è delegabile agli assessori.

Art. 74 Revoca

1.     L'organo gestionale può essere revocato dall'incarico, con conseguente perdita dei benefici economici legati alla posizione ricoperta, nei seguenti casi:

a.      in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi, che devono peraltro essere chiari e puntuali (Peg).

b.     In caso di inosservanza delle direttive del sindaco, della giunta o dell'assessore di riferimento;

c.     Per responsabilità particolarmente grave e reiterata (da dimostrare);

d.     Negli altri casi indicati all'art. 20 del D.Lgs 29/1993 e nei contratti collettivi.

1.     La revoca avviene con provvedimento motivato del Sindaco, sentita la Giunta, previa relazione del Nucleo di valutazione basata anche sulle rilevazioni del controllo di gestione.

Art. 75 Delega e conferimento di competenze.

1.     Il sindaco può delegare, al direttore generale, le seguenti competenze:

a.      nomina dei responsabili degli uffici e dei servizi;

b.     provvedimenti di mobilità interna delle figure apicali dell'ente.

Art. 76 Supplenza

1.     In caso di assenza od impedimento del responsabile di un servizio le sue competenze sono espletate dal responsabile del servizio dipendente di altro ente locale.

2.     La competenza all'individuazione del sostituto fa capo all'organo competente relativamente all'individuazione del responsabile.

Art. 77 Abrogazioni

1.     E' abrogata ogni disposizione contenuta in altri regolamenti comunali contrastante con il presente regolamento.

Il presente regolamento è stato approvato dalla Giunta Comunale con delibera n. 82 del 24.11.2000.

PARTE SECONDA

L'ACCESSO AGLI IMPIEGHI

CAPO I - AMMISSIONE AGLI IMPIEGHI

Art. 1 Contenuto.

1.     Con il presente titolo vengono dettate norme in materia di accesso all'impiego, a tempo indeterminato e determinato, pieno o parziale, integrative ed applicative di quelle contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, recante: "Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi", come modificato dal D.P.R. 30 ottobre 1996, n. 693, in applicazione del comma 3-bis della'art. 41 del D.Lgs 3 febbraio 1993, n. 29, aggiunto dal comma 9 dell'art. 6 della legge 15 maggio 1997, n. 127.

Art. 2 - Modalità di accesso - Mobilità.

1.     L'accesso ai posti di ruolo ha luogo, nel limite dei posti disponibili, con le procedure di cui all'art.1 del D.P.r: 9 maggio 1994, n. 487, come modificato dall'art. 1 del D.P.R. 30 0ttobre 1996, n. 693.

2.     Prima di procedere alle assunzioni saranno esperite le procedure di mobilità, comunicando alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica, le disponibilità di posti che si intendono coprire con le assunzioni. Trascorsi inutilmente 45 giorni dalla richiesta, saranno avviate le procedure di reclutamento.

Art. 3 - Concorso pubblico - Preselezione.

1.     Il concorso pubblico, troverà disciplina attuativa nel bando di concorso.

2.     L'Amministrazione può attuare, quando le circostanze o la figura professionale lo richiedano, il metodo della preselezione con corso propedeutico che consiste nel selezionare i concorrenti attraverso specifiche prove attitudinali o semplicemente mediante graduatoria per soli titoli, cosi da ammettere i concorrenti ad un corso di preparazione alle prove del concorso, tenuto a cura e spese dell'Ente.

3.     Al corso sarà ammesso un numero di concorrenti non inferiore al numero dei posti messi a concorso aumentato del 20% determinato dalla Giunta Comunale. Il corso sarà tenuto da esperti delle materie oggetto delle prove.

Art. 4 Selezione tra gli iscritti nelle liste di collocamento.

1.     La selezione tra gli iscritti nelle liste di collocamento trova disciplina nel successivo Capo VII.

Art. 5 - Assunzione di soggetti appartenenti alle categorie protette.

1.     Le assunzioni obbligatorie e degli appartenenti alle categorie protette di cui all'art. 1 della legge 2 aprile 1968, n. 482, saranno disposte con deliberazione della Giunta Comunale nel rispetto delle procedure di cui agli articoli da 29 a 32 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487.

Art. 6 - Riserva dei posti al personale interno.

1.     I bandi di concorso debbono prevedere una riserva per il personale in servizio di ruolo pari al 60% dei posti disponibili messi a concorso. Tale percentuale potrà essere elevata fino al 70% recuperando le quote eventualmente non utilizzate per la mobilità di cui all'art. 6, comma 8, del D.P.R. 13 maggio 1987, n. 268.

2.     Alla riserva dei posti può accedere il personale di ruolo appartenente alla qualifica funzionale immediatamente inferiore al posto meso a concorso a prescindere dal titolo di studio richiesto per l'accesso dall'esterno al posto anzidetto e con una anzianità di servizio di tre anni. Per i posti a concorso fino alla 7^ Q.F. compresa è ammessa la partecipazione del personale appartenente alla qualifica immediatamente inferiore con una anzianità di almeno tre anni nella stessa area funzionale o di cinque anni in aree funzionali diverse in possesso del titolo di studio immediatamente inferiore a quello richiesto per il posto messo a concorso.

3.     La riaserva non opera per l'accesso ai posti unici relativi alle qualifiche apicali delle diverse aree funzionali. In tutti gli altri casi la riserva opera attraverso compensazioni fra le diverse figure professionali della stessa qualifica funzionale.

4.     La riserva non opera, salvo quanto previsto nella prima parte del 2° comma del presente articolo, se il titolo di studio sià espressamente richiesto dalla legge per il posto messo a concorso.

Art. 7 - Copertura dei posti.

1.     Ferme restando le riserve di legge, si considerano posti disponibili sia quelli vacanti alla data del bando di oncorso, sia quelli che risulteranno tali per effetto di collocamenti a riposo previsti nei tre anni successivi. I posti disponibili ma mettere a concorso devono essere coperti entro 6 mesi dalla data del relativo bando.

2.     Nel bando di concorso l'amministrazione indica soltanto il numero dei posti disponibili alla data del bando di concorso e quello dei posti riservati al personale interno, precisando che la graduatoria rimane efficace per un termine di tre anni dalla data di approvazione per l'eventuale copertura dei posti che si venissero a rendere successivamente vacanti e disponibili nello stesso profilo professionale, fatta eccezione per i posti istituiti o trasformati successivamente all'indizione del concorso medesimo.

Art. 8 - Requisiti generali - Limiti di età.

1.     Per accedere all'impiego, gli interessati dovranno essere in possesso di tutti i requisiti previsti dall'art. 2 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, cosi come modificato dall'art. 2 del D.P.R. 30 ottobre 1996, n. 693; la partecipazione ai concorsi non è soggetta ai limiti di età, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

CAPO II

CONCORSI PUBBLICI PER TITOLI ED ESAMI

Art. 9 - Bando di concorso.

1.     Il bando di concorso pubblico, indetto con provvedimento del Sindaco, deve contenere, oltre alle indicazioni prescritte dall'art. 3, comma 2°, del D.P.R. 9 maggio 1994, n.487;

a.      il numero dei posti messi a concorso, la figura professionale, l'area e la qualifica funzionale di appartenenza con il relativo trattamento economico e specificare il numero dei posti riservati al personale in servizio presso l'Ente;

b.     le dichiarazioni da farsi nella domanda a cura dell'aspirante;

c.     i documenti ed i titoli da allegarsi alla domanda;

d.     l'ammontare della tassa da corrispondere per la partecipazione al concorso e le modalità di versamento;

e.      la dichiarazione relativa al rispetto delle norme di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482;

f.      i termini per l'assunzione in servizio dei vincitori;

g.     le modalità che saranno seguite per convocare i concorrenti ammessi alla prova concorsuale;

h.     ogni altra notizia ritenuta necessaria o utile;

i.       eventuale limite di età ai sensi del precedente art. 8, comma 2.

1.     Le prescrizioni contenute nel bando sono vincolanti per tutti coloro che sono chiamati ad operare nella procedura concorsuale e non possono essere variate se non prima della chiusura del concorso e con contestuale protrazione del termine di presentazione dell'istanza per un periodo di tempo pari a quello già trascorso dalla data del bando.

Art. 10 - Domanda di ammissione al concorso - Termini - Modalità.

1.     La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta semplice conformemente allo schema approvato con il bando, dovrà essere inviata per posta a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento ovvero presentata a mano entro il termine fissato dal bando.

2.     La data di spedizione della domanda è stabilita e comprovata dal timbro a data apposto dall'ufficio postale accettante. Il termine per la presentazione della domanda, ove cada in giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.

3.     Non saranno comunque prese in considerazione le domande che, anche se spedite nei termini, pervengano al Comune oltre il quarantesimo giorno dopo quello di pubblicazione del bando o dell'avviso di concorso.

4.     Il comune non assume alcuna responsabilità per la mancata ricezione della domanda dovuta a disquidi postali o ad altre cause non imputabili al Comune stesso.

5.     La domanda, che dovrà essere compilata usando macchina da scrivere oppure penna nera o blu impiegando carattere stampatello maiuscolo, dovrà essere inviata in busta chiusa ovvero consegnata a mano. Sulla busta di spedizione dovrà essere chiaramente riportato il concorso, il nome e il cognome del candidato.

6.     Nella domada gli aspiranti dovranno dichiarare sotto la propria responsabilità, pena l'esclusione:

a.      il cognome, il nome, la data e il luogo di nascita;

b.     il codice fiscale;

c.     la residenza;

d.     l'indicazione del concorso;

e.      di essere in possesso di tutti i requisiti necessari per l'assunzione nel pubblico impiego alla data di scadenza del termine stabilito dal bando e precisamente dovranno dichiarare:

·       il possesso della cittadinanza italiana; tale requisito non è richiesto per i soggetti appartenenti alla Unione Europea, fatte salve le eccezioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 febbraio 1994, serie generale n. 61;:

·       iscrizione nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

·       di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti. In caso contrario, in luogo di tale dichiarazione, devono essere specificati tali condanne o devono essere precisamente indicati i carichi pendenti;

·       la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

·       l'idoneità fisica all'impiego;

·       il possesso di eventuali titoli preferenziali o di precedenza alla nomina previsti dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, nonché dalla legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modificazioni ed integrazioni;

·       la non destituzione o la non dispensa dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento ovvero la non decadenza dall'impiego stesso ai sensi dell'art. 127, lettera d), del testo unico approvato con Decreto del Presidente della repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

·       la non interdizione dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato;

f) il possesso del titolo di studio richiesto;

g.     i servizi eventualmente prestati come impiegato presso pubbliche amministrazioni;

h.     il possesso di ulteriori titoli culturali e di qualificazione professionale ritenuti utili ai fini della valutazione;

i.       l'indirizzo al quale recapitare eventuali comunicazioni se differente dalla residenza, con l'esatta indicazione del numero di codice di avviamento postale nonché del numero telefonico.

7. I candidati portatori di handicap dovranno specificare l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap nonché segnalare l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi.

8. La domanda deve essere sottoscritta dal candidato. Ai sensi del comma 5 dell'art. 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, non è richiesta l'autenticazione della sottoscrizione.

Art. 11 - Documenti da allegare alla domanda.

1.     I concorrenti dovranno allegare alla domanda, in carta semplice;

a.      il documento comprovante l'avvenuto pagamento della tassa di concorso;

b.     eventuali altri documenti e titoli la cui produzione sia esplicitamente prescritta dal bando di concorso;

c.     eventuali titoli ai fini della riserva, della precedenza o della preferenza nella nomina cosi come individuati dall'art. 5 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, come modificato dall'art. 5 del D.P.R. 30 ottobre 1996, n. 693;

d.     tutti i titoli di merito ritenuti rilevanti agli effetti del concorso per la loro valutazione.

1.     Trai titoli di merito viene valutato anche il curriculum professionale, la cui presentazione è facoltativa. Lo stesso, che deve comprendere solo dichiarazioni formalmente documentali, deve essere debitamente sottoscritto.

2.     Tutti i documenti allegati alla domanda, ove in copia, devono essere debitamente autenticati. Tutti i documenti, ove non siano già stati specificatamente elencati nella domanda, devono essere descritti in un elenco in carta semplice da unirsi alla domanda stessa, sottoscritto dall'interessato.

Art. 12 - Diffusione del bando di concorso.

1.     Il bando, ovvero l'avviso del concorso, sarà pubblicato nel rispetto delle procedure vigenti alla data di approvazione del bando.

2.     Il bando integrale deve essere pubblicato all'Albo Pretorio comunale e dei comuni confinanti, nonché nei consueti luoghi di affissione del Comune.

Art. 13 - Riapertura del termine e revoca del concorso.

1.     L'Amministrazione può stabilire di riaprire il termine fissato nel bando per la presentazione delle domande allorchè il numero delle domande presentate entro tale termine appaia, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, insufficiente per assicurare un esito soddisfacente del concorso.

2.     Ha inoltre facoltà di revocare il concorso per ragioni di interesse pubblico.

Art. 14 - Ammissione ed esclusione dal concorso.

1.     Scaduto il termine per la presentazione delle domande il funzionario responsabile procede all'esame delle stesse e della documentazione allegata ai soli fini dell'ammissibilità dei concorrenti.

2.     Delle operazioni di cui al comma 1 sarà redatto apposito verbale contenente l'accertamento dell'ammissibilità di tutti i concorrenti.

3.     Lo stesso funzionario responsabile notificherà il provvedimento di esclusione ai non ammessi.

Art. 15 - Irregolarità delle domande.

1.     Le domande contenenti irregolarità od omissioni non sono sanabili.

Art. 16 - Imposta di bollo

1.     L'istanza di partecipazione ai concorsi, nonché la documentazione allegata, sono esenti dal bollo. I concorrenti dichiarati vincitori del concorso sono tenuti a regolarizzare nel bollo tutti i documenti già presentati e richiesti dal bando e a presentare in bollo i documenti richiesti per l'ammissione all'impiego.

Art. 17 - Adempimenti della commissione esaminatrice.

1.     La commissione esaminatrice di cui al precedente art. 23 delibera a maggioranza di voti palesi e con la presenza, a pena di nullità, di tutti i suoi componenti.

2.     In relazione:

·       alla cessazione dell'incarico di componente di commissione esaminatrice;

·       agli adempimenti della commissione;

·       alla trasparenza amministrativa nei procedimenti concorsuali;

·       agli adempimenti dei concorrenti durante lo svolgimento delle prove scritte;

·       al processo verbale delle operazioni d'esame e formazione delle graduatorie; trovano applicazione, rispettivamente, gli articoli 10, 11, 12, 13, 14 e 15 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, come modificato dal D.P.R. 30 ottobre 1996, n. 693.

1.     La composizione della Commissione rimane inalterata durante tutto lo svolgimento del concorso, salvo in caso di decesso, incompatibilità od impedimenti sopravvenuti ovvero per perdita della qualifica di base per i funzionari salvo il caso di cessazione dal servizio per collocamento a riposo.

2.     Verificandosi una di tali evenienze, subentra il corrispondente supplente.

3.     La seduta di insediamento della Commissione esaminatrice è convocata dal Presidente della stessa entro 30 giorni dalla partecipazione della nomina.

4.     Il segretario della commissione consegna alla stessa, in copia:

·       il bando di concorso;

·       il provvedimento di costituzione della commissione esaminatrice;

·       il provvedimento che approva le operazioni di ammissione;

·       il presente regolamento e, in originale, le domande di ammissione ed i documenti relativi.

CAPO III

VALUTAZIONE DEI TITOLI E DEGLI ESAMI

Art. 18 - Punteggio.

1.     La commissione dispone, complessivamente, dei seguenti punteggi:

a.      punti 30 per ciascuna prova scritta;

b.     punti 30 per ciascuna prova pratica;

c.     punti 30 per ciascuna prova orale;

d.     punti 10 per i titoli.

Art. 19 - Valutazione dei titoli.

1.     Ai fini della valutazione, i titoli sono suddivisi in quattro categorie ed i complessivi 10 punti ad essi riservati dal precedente art. 21, sono cosi ripartiti:

I categoria - Titoli di studio……………………………………..punti: 4;

II categoria - Titoli di servizio…………………………………...punti: 4;

III categoria - Curriculum formativo e professionale…………….punti: 1;

IV categoria - Titoli vari e culturali . . . . . . . . ……………………punti:1.

Tornano punti:10

2.     I titoli saranno valutati dalla Commissione esaminatrice dopo la valutazione delle prove per i soli candidati risultati idonei.

Art. 20 - Valutazione dei titoli di studio.

1.     I complessivi 4 punti disponibili per i titoli di studio saranno attribuiti come da prospetto che segue.

Titoli espressi in decimi

Titoli espressi in sessantesimi

Titoli espressi con giudizio complessivo

TITOLI DI LAUREA

VALUTAZIONE

 

 

 

 

Espressi in centodecimi

Espressi in centesimi

 

Da

A

Da

A

 

Da

A

Da

A

 

6,00

6,49

36

39

Sufficiente

66

70

60

75

1

6,50

7,49

40

45

Buono

71

85

76

90

2

7,50

8,49

46

54

Distinto

86

100

91

95

3

8,50

10,00

55

60

Ottimo

101

110 e lode

96

100

4

2.     Nessun particolare punteggio sarà attribuito ai titoli di studio superiori a quello richiesto per l'ammissione, titoli che saranno valutati fra i titoli vari.

Art. 21 - valutazione dei titoli di servizio e del servizio militare.

1.     I complessivi 4 punti disponibili per titoli di servizio sono cosi attribuiti:

a.      servizio prestato nella stessa area del posto a concorso: (per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni)

a.1 - stessa qualifica o superiore punti 0,25

a.2 - in qualifica inferiore punti 0,15

b.     servizio prestato in area diversa da quella del posto a concorso: (per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni

b.1 stessa qualifica o superiore punti 0,20

b.2 in qualifica inferiore punti 0,10

c.     servizio militare: in applicazione dell'art.22, 7° comma, della legge 24 dicembre 1986, n. 958, i periodi di effettivo servizio militare di leva , di richiamo alle armi, di ferma volontaria e di rafferma, prestati presso le forze armate e l'Arma dei Carabinieri, sono valutati come segue:

·       servizio effettivo prestato con il grado di sottufficiale o superiore, come servizio specifico (precedente lett.a.1),

·       servizio effettivo prestato con grado inferiore a quello di sottufficiale o di militare o carabiniere semplice, come servizio non specifico (precedente lett.b.1).

1.     La copia del foglio matricolare dello stato di servizio costituisce l'unico documento probatorio per l'attribuzione del detto punteggio.

2.     I servizi con orario ridotto saranno valutati con gli stessi criteri, in proporzione.

3.     I servizi prestati in più periodi saranno sommati prima dell'attribuzione del punteggio.

4.     Nessuna valutazione sarà data ai servizi prestati alle dipendenze di privati.

Art. 22 - Valutazione del curriculum professionale.

1.     Nel curriculum formativo e professionale, sono valutate le attività professionali e di studio, formalmente documentate, non riferibili ai titoli già valutati nelle precedenti categorie, idonee ad evidenziare, ulteriormente, il livello di qualificazione professionale acquisito nell'arco della intera carriera e specifiche rispetto alla posizione funzionale da conferire, ivi comprese idoneità e tirocini non valutabili in norme specifiche. In tale categoria rientrano le attività di partecipazione a congressi, convegni, seminari,anche come docente o relatore, nonché gli incarichi di insegnamento conferiti da enti pubblici.

Art. 23 - Valutazione dei titoli vari.

1.     Saranno valutati in questa categoria, a discrezione della Commissione, tutti gli altri titoli che non siano classificabili nelle categorie precedenti.

Art. 24 - Valutazione delle prove di esame.

1.     Il superamento di ciascuna delle previste prove di esame è subordinato al raggiungimento di una valutazione di almeno 21/30.

2.     Le prove di esame dovranno svolgersi nel seguente ordine:

·       prove scritte;

·       prove pratiche;

·       prove orali.

Art. 25 - Pubblicità delle valutazioni attribuite.

1.     Giornalmente, la Commissione, dovrà esporre, nella sala delle prove, prima di chiudere i lavori, l'elenco dei concorrenti che hanno sostenuto la prova orale o pratica con a fianco di ciascuno il punteggio attribuito in tutte le prove.

CAPO IV

PROVE CONCORSUALI

Art. 26 - Svolgimento delle prove.

1.     Il diario delle prove scritte sarà comunicato ai singoli candidati almeno quindici giorni prima dell'inizio delle prove medesime.

2.     Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale deve essere data comunicazione con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove precedenti. L'avviso per la presentazione alla prova orale deve essere dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla.

3.     Le prove orali devono svolgersi in un'aula aperta al pubblico di capienza idonea ad assicurare la massima partecipazione.

4.     Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati, elenco che sarà affisso nella sede degli esami.

Art. 27 - Prove concorsuali.

1.     Le prove concorsuali si distinguono in prova scritta, prova pratica e prova orale.

Art. 28 - Prova scritta.

1.     La prova scritta può essere teorica, teorico-pratica o pratica

Si intende:

a.      per prova scritta teorica:

·       quella che chiama il candidato ad esprimere cognizioni di ordine dottrinale, valutazioni astratte e costruzione di concetti attinenti a temi tratti dalle materie oggetto della prova;

a.      per prova scritta teorico - pratica:

·       quella che, oltre a chiamare il candidato alle prestazioni di cui alla prova teorica, sollecita valutazioni attinenti a concreti problemi di vita amministrativa corrente mediante applicazione delle nozioni teoriche sollecitate;

a.      per prova scritta pratica:

·       quella che si basa principalmente sull'analisi e risoluzione di problematiche di gestione attiva mediante l'uso di casi simulati e nella quale l'aspetto dottrinario e teorico è considerato meramente propedeutico.

Art. 29 - Prova pratica.

1.     La prova pratica tende ad accertare la maturità e la professionalità dei candidati con riferimento alle attività che i medesimi sono chiamati a svolgere.

Art. 30 - Prova orale.

1.     Per prova orale si intende quella nella quale si tende, attraverso interrogazioni sulle materie oggetto delle prove scritte e sulle altre indicate nel bando, a conoscere la preparazione ed esperienza dei concorrenti, il loro modo di esporre ed ogni altro aspetto relazionale.

CAPO V

SVOLGIMENTO E VALUTAZIONE DELLE PROVE - FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA DI MERITO

Art. 31 - Criteri di valutazione delle prove d'esame.

1.     Ciascun commissario dispone di 10 punti per la valutazione di ciascuna prova d'esame.

2.     Qualora la valutazione delle prove d'esame non ottenga voto unanime da parte di tutti i commissari, ognuno di essi esprime il proprio voto - da verbalizzare - e viene assegnato al concorrente, per ciascuna prova, il punteggio risultante dalla somma dei voti espressi da ciascun commissario.

Art. 32 - Durata e data delle prove.

1.     Per lo svolgimento delle prove scritte la Commissione assegna, in relazione all'importanza di ciascuna prova, il termine massimo che dovrà essere comunicato ai concorrenti prima dell'inizio della prova.

2.     Il detto termine dovrà essere indicato dalla commissione in calce a ciascun tema o questionario di cui al successivo art. 35 e comunicato ai concorrenti contestualmente alla dettatura del testo del tema o del questionario da svolgere.

3.     Per le eventuali prove orali e pratiche la durata, di volta in volta, sarà fissata, a sua piena discrezione, dalla Commissione.

4.     I concorrenti dovranno presentarsi per sostenere la prima prova nella sede, nel giorno e nell'ora indicati.

5.     Per le prove successive alla prima è data facoltà alla Commissione di convocare i concorrenti in occasione della prova precedente, procurandosi, dell'avvenuta comunicazione, prova sottoscritta dai singoli concorrenti.

Art. 33 - Accertamento dell'identità dei concorrenti.

1.     La Commissione, prima dell'inizio di ciascuna prova di esame, accetta l'identità personale dei concorrenti in base ad uno dei seguenti documenti di identità personale non scaduto di validità:

a.      carta d'identità;

b.     tessera ferroviaria personale, se il candidato è dipendente da un'amministrazione dello Stato;

c.     tessera postale;

d.     porto d'armi;

e.      patente automobilistica;

f.      passaporto;

g.     fotografia (applicata sul prescritto foglio di carta da bollo) munita della firma dell'aspirante, autenticata dal sindaco del comune di residenza o da un notaio, in data non anteriore a un anno;

h.     ogni altro documento personale di riconoscimento, munito di fotografia, che sia ritenuto idoneo da parte della Commissione esaminatrice.

Art. 34 - Adempimenti della Commissione - Adempimenti dei concorrenti.

1.     Per le prove di esame trovano applicazione gli artt. 11, 12 e 13 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, come modificato dal D.P.R. 30 ottobre 1996, n. 693.

Art. 35 - Adempimenti dei concorrenti e della Commissione al termine delle prove scritte.

1.     Gli adempimenti dei concorrenti e della Commissione al termine delle prove scritte trovano disciplina nell'art. 14 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487.

Art. 36 - Ammissione alle prove successive.

1.     Sono ammessi alla prova successiva i concorrenti che abbiano riportato, in ogni singola prova, una votazione non inferiore a quella prevista dal precedente art. 24 comma 1.

2.     I candidati che conseguiranno l'ammissione alla prova orale riceveranno comunicazione con l'indicazione del voto riportato nelle prove scritte.

3.     L'avviso per la presentazione alla prova orale sarà dato ai singoli candidati, almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla.

Art. 37 - Prova pratica - Modalità di svolgimento.

1.     L'ammissione alla prova pratica è subordinata al raggiungimento di una valutazione di 21/30 nella eventuale prova precedente.

2.     Nei giorni fissati per la prova pratica, ed immediatamente prima del suo svolgimento, la Commissione stabilisce le modalità ed i contenuti che devono comportare uguale impegno tecnico per tutti i concorrenti. Nel caso in cui la Commissione decida di far effettuare a tutti i candidati la stessa prova, deve proporre un numero non inferiore a tre prove e con le medesime modalità previste per la prova scritta, far procedere alla scelta della prova oggetto di esame.

3.     La Commissione procura di mettere a disposizione dei concorrenti apparecchi e materiali necessari per l'espletamento della prova, e può autorizzare i concorrenti ad utilizzare materiale proprio.

4.     Le prove pratiche si svolgono alla presenza dell'intera Commissione, previa l'identificazione dei concorrenti.

Art. 38 - Prova orale - Modalità di svolgimento.

1.     L'ammissione alla prova orale e subordinata al conseguimento della valutazione minima prescritta nelle prove precedenti.

2.     L'esame orale si svolge, nel giorno stabilito, alla presenza della Intera Commissione.

3.     La Commissione prima dell'inizio della prova orale determina i quesiti da porre ai singoli candidati per ciascuna delle materie di esame. Tali quesiti sono proposti a ciascun candidato previa estrazione a sorte.

Art.- 39 - Formazione della graduatoria di merito.

1.     Ultimata la valutazione dei titoli e le operazioni d'esame la Commissione , tenute presenti le norme di cui all'art. 5 "Categorie riservatarie e preferenze" del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, come modificato dall'art. 5 del D.P.R. 30 ottobre 1996, n. 693, formula una unica graduatoria di merito che rassegna all'Amministrazione comunale per i conseguenti provvedimenti.

2.     Nell'allegato C) al presente regolamento sono indicate le caratteristiche dei titoli di preferenza.

3.     La graduatoria di cui al precedente comma 1° è pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi.

CAPO VI

APPROVAZIONE DEGLI ATTI CONCORSUALI

Art. 40 - Valutazione di legittimità delle operazioni concorsuali.

1.     La Giunta Comunale provvede all'approvazione delle operazioni concorsuali sulla base dei verbali trasmessi dalla Commissione esaminatrice del concorso. Qualora non venga riscontrato alcun elemento di illegittimità, approva con atto formale la graduatoria presentata e dispone la stipulazione del contratto individuale di lavoro.

2.     Qualora la Giunta comunale riscontri irregolarità, procede come segue:

a.      se l'irregolarità discende da errore di trascrizione o di conteggio nell'applicazione dei criteri definiti dalla commissione, tale cioè da apparire - ad evidenza - errore di esecuzione, procede direttamente con apposita deliberazione alla rettifica dei verbali e alle conseguenti variazioni nella graduatoria di merito;

b.     se l'irregolarità è conseguente a violazione di norma di legge, delle norme contenute nel bando, delle norme contenute nel presente regolamento ovvero, rilevata la palese incongruenza o contradditorietà, rinvia con proprio atto i verbali alla Commissione con invito al presidente di riconvocarla entro dieci giorni perché provveda, sulla base delle indicazioni, all'eliminazione del vizio o dei vizi rilevati, apportando le conseguenti variazioni alla graduatoria di merito.

1.     Qualora il presidente non provveda alla convocazione della Commissione o la stessa non possa riunirsi per mancanza del numero legale o se riunita, non intenda accogliere le indicazioni ricevute, si procede con atto formale alla dichiarazione di non approvazione dei verbali, all'annullamento delle fasi delle operazioni concorsuali viziate e conseguenti e alla nomina di una nuova Commissione che ripeta le operazioni concorsuali a partire da quella dichiarata illegittima con formulazione di nuova ed autonoma graduatoria.

Art. 41 - Presentazione dei documenti.

1.     Il funzionario responsabile prima di procedere alla stipulazione del contratto di lavoro individuale ai fine dell'assunzione, invita il destinatario a presentare la documentazione prescritta dalle disposizioni regolanti l'accesso al rapporto di lavoro, indicata nel bando di concorso, assegnandogli un termine non inferiore a trenta giorni, che può essere incrementato di ulteriori trenta giorni in casi particolari. Nello stesso termine il destinatario, sotto la sua responsabilità, deve dichiarare, di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall'art. 58 del D. Lgs n. 29 del 1993. In caso contrario, unitamente ai documenti, deve essere espressamente presentata la dichiarazione di opsione per la nuova amministrazione.

2.     Scaduto inutilmente il termine di cui al comma 1, l'amministrazione comunica di non dar luogo alla stipulazione del contratto.

Art. 42 - Accertamenti sanitari.

1.     L'Amministrazione ha facoltà di accertare, a mezzo di un sanitario della struttura pubblica, se il lavoratore da assumere ha la idoneità fisica necessaria per poter esercitare utilmente le funzioni che è chiamato a prestare.

2.     Se il giudizio del sanitario è sfavorevole l'interessato può chiedere, entro il termine di giorni cinque, una visita collegiale di controllo.

3.     Il collegio sanitario di controllo è composto da un sanitario della U.S.L., da un medico designato dall'Amministrazione e da un medico designato dall'interessato.

4.     Le spese e le indennità relative sono a carico dell'interessato.

5.     Se il candidato non si presenta o rifiuta di sottoporsi all'una o all'altra visita sanitaria, ovvero se anche il giudizio sanitario collegiale sia sfavorevole, decade dall'impiego.

Art. 43 - Contratto individuale di lavoro .

1.     Il rapporto di lavoro è costituito e regolato da contratti individuali, secondo le disposizioni di legge, della normativa comunitaria e del C.C.N.L.

2.     Nel contratto di lavoro individuale, per il quale è richiesta la forma scritta, ai sensi di quanto disposto dall'art. 1 del D. Lgs. 26.05.1997, n. 152, sono comunque indicati:

a.      l'identità delle parti;

b.     il luogo di lavoro; in mancanza di un luogo di lavoro fisso o predominante, l'indicazione che il lavoratore è occupato in luoghi diversi, nonché la sede o il domicilio del datore di lavoro;

c.     la data di inizio del rapporto di lavoro;

d.     la durata del rapporto di lavoro, precisando se si tratti di rapporto di lavoro a tempo determinato o indeterminato;

e.      la durata del periodo di prova se previsto;

f.      l'inquadramento, il livello e la qualifica attribuiti al lavoratore, oppure le caratteristiche o la descrizione sommaria del lavoro;

g.     l'importo iniziale della retribuzione e i relativi elementi costitutivi, con l'indicazione del periodo di pagamento;

h.     la durata delle ferie retribuite cui hanno diritto il lavoratore o le modalità di determinazione e di frizione delle ferie;

i.       l'orario di lavoro;

j.       termini del preavviso in caso di recesso.

1.     Copia del contratto, con le informazioni di cui al comma 2, va consegnata al lavoratore entro 30 giorni dalla data di assunzione.

2.     In caso di estinzione del rapporto di lavoro prima della scadenza del termine di trenta giorni dalla data di assunzione, al lavoratore deve essere consegnata, al momento della cessazione del rapporto stesso, una dichiarazione scritta contenente le indicazioni di cui al comma 2, ove tale obbligo non sia stato già adempiuto.

3.     L'informazione circa le indicazioni di cui alle lettere e), g), h), i) ed l) del comma 2, può essere effettuata mediante il rinvio alle norme del contratto collettivo applicato al lavoratore.

4.     Il datore di lavoro comunica per iscritto al lavoratore, entro un mese dall'adozione, qualsiasi modifica degli elementi di cui al comma 2 che non deriva direttamente da disposizioni legislative o regolamentari, ovvero dalle clausole del contratto collettivo.

5.     Il contratto individuale specifica che il rapporto di lavoro è regolato dai contratti collettivi nel tempo vigenti anche per le cause di risoluzione del contratto di lavoro e per i termini di preavviso. E', in ogni modo, condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, l'annullamento della procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto.

6.     Gli obblighi di informazione previsti dal presente articolo non trovano applicazione nei rapporti di lavoro di durata complessiva non superiore ad un mese e il cui orario non superi le otto ore settimanali.

Art. 44 - Remunerazione delle prestazioni rese dopo la stipulazione del contratto.

1.     Le prestazioni di servizio rese fino al giorno della risoluzione del contratto devono essere comunque compensate.

CAPO VII

ASSUNZIONE MEDIANTE SELEZIONE

Art. 45 - Procedure per l'assunzione mediante selezione.

1.     Le assunzioni mediante selezione sono disposte con l'osservanza delle disposizioni del capo III del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, come modificato dal D.P.R. del 30 ottobre 1996, n. 693.

2.     In presenza di posti da riservare a dipendenti in servizio, l'Amministrazione inoltra la richiesta di avviamento per gli ulteriori posti da coprire solo dopo che, a seguito di apposito bando e seguendo la procedura dei concorsi pubblici ad eccezione della pubblicità del bando, abbia acquisito le domande dei dipendenti interessati ed abbia definitivamente deliberato in merito all'ammissione degli stessi alla selezione, la quale deve poi avvenire unitariamente con gli avviati dal collocamento, operando la commissione.

3.     Nel caso di unico posto da ricoprire con riserva dei dipendenti interni, la procedura di avviamento dal collocamento viene attivata solo nel caso di esito infruttuoso della selezione agli stessi riservata da effettuarsi con la procedura del concorso pubblico ad eccezione della pubblicità del bando il quale verrà affisso soltanto all'Albo Pretorio e sempre operando la Commissione costituita ai sensi del precedente art. 23.

4.     Data la finalità della selezione che tende all'accertamento dell'idoneità, la Commissione deve seguire costantemente l'esecuzione delle prove pratiche o sperimentazioni con la permanente presenza di tutti i suoi componenti.

5.     La Commissione decide a maggioranza con la presenza di tutti i suoi componenti.

Art. 46 - Finalità della selezione - Contenuto delle prove.

1.     Il giudizio reso dalla Commissione nei confronti del concorrente o dei concorrenti alla procedura di selezione deve consistere in una valutazione di idoneità o non idoneità a svolgere le mansioni connesse al posto da ricoprire.

2.     Le prove di selezione consistono nello svolgimento di attività pratiche - attitudinali ovvero nella esecuzione di sperimentazioni lavorative; le prime possono essere definite anche mediante tests specifici consistenti in domande, preventivamente elaborate, a risposta chiusa e/o aperta; le seconde possono riguardare l'effettiva esecuzione di un lavoro di mestiere o della professionalità non altamente specializzata, se richiesta.

3.     I contenuti delle prove pratiche o delle sperimentazioni lavorative sono determinati dalla Commissione subito prima l'inizio delle prove o sperimentazioni lavorative o nella giornata precedente qualora sia necessario l'approntamento di materiale e mezzi..

4.     La determinazione del contenuto deve tenere presenti unicamente le declaratorie funzionali di cui all'allegato A) del D.P.R. 25/6/1983 n. 347.

Art. 47 - Indici di riscontro.

1.     Per il riscontro dell'idoneità dei partecipanti alla selezione si osservano rigorosamente specifici indici di valutazione

2.     Gli indici di valutazione sono riferibili a ciascuna qualifica di livello funzionale e sono definiti sulla base di elementi fissi.

3.     La Commissione stabilisce, tenuto conto di detti elementi fissi, una o più prove pratiche attitudinali o di sperimentazioni lavorative per la figura professionale interessata alla procedura.

4.     Per ogni qualifica funzionale gli elementi fissi sono rappresentati dagli indicatori di valore previsti e cioè: complessità delle prestazioni, professionalità, autonomia operativa, responsabilità e complessità organizzativa ove considerata, ciascuno dei quali per il contenuto contrattualmente attribuito.

Art. 48 - Svolgimento e conclusione delle operazioni di selezione.

1.     Le operazioni di selezione sono curate dalla stessa Commissione fino alla individuazione dei soggetti idonei, nella quantità indicata dalla richiesta di avviamento.

2.     Ove la procedura avviata per la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato partecipino anche dipendenti interni concorrenti per la copertura dell'aliquota di posti ad essi riservati, la Commissione forma soltanto per essi la graduatoria di merito.

3.     Ove i lavoratori avviati non abbiano risposto alla convocazione ovvero non abbiano superato le prove, il responsabile del procedimento, su segnalazione dell'organo selezionatore, comunica alla competente sezione circoscrizionale l'esito dell'avviamento e chiede un successivo avviamento di lavoratori in numero doppio ai posti ancora da ricoprire. Alla ricezione della nuova comunicazione di avviamento lo stesso organo selezionatore rinnova le operazioni di selezione.

Art. 49 - tempi di effettuazione della selezione e modalità.

1.     La Commissione esaminatrice, entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione di avviamento, convoca i lavoratori interessati alle prove selettive indicando:

a.      il giorno e l'ora di svolgimento delle prove;

b.     il luogo, aperto al pubblico, ove saranno effettuate le prove.

1.     Gli elementi di cui sopra sono comunicati al pubblico mediante un apposito avviso da affiggersi all'Albo dell'Ente il giorno stesso della diramazione degli inviti e fino a prove avvenute.

2.     Le operazioni di selezione sono effettuate, a pena di nullità, nel luogo aperto al pubblico indicato nell'avviso.

3.     La selezione è effettuata seguendo l'ordine di avvio indicato dalla sezione circoscrizionale.

4.     Prima di sottoporre a selezione il lavoratore avviato, la Commissione ne verifica l'identità.

5.     Per l'effettuazione delle prove di selezione la Commissione stabilisce un termine che non può essere superiore, di norma, ai 60 minuti.

6.     Per le sperimentazioni lavorative il tempo è fissato in relazione alle loro caratteristiche.

7.     Allo scadere del termine dato, la Commissione provvede immediatamente a valutare gli elaborati nel caso che la prova sia consistita nella compilazione di un apposito questionario, o a giudicare il risultato della sperimentazione nel caso in cui la prova sia consistita nell'esecuzione di un lavoro di mestiere.

8.     Il giudizio della Commissione è reso con il giudizio complessivo di "idoneo" o "non idoneo".

CAPO VIII

RAPPORTI DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO

Art. 50 - Modalità di costituzione del rapporto di lavoro a tempo determinato.

1.     La costituzione di rapporti di lavoro a tempo determinato, sia pieno che parziale, avviene nell'ambito delle previsioni di legge, con le modalità di seguito indicate:

a.      - le assunzioni di personale a tempo determinato ascrivibili a figure professionali per le quali è prescritto il possesso del titolo di studio non superiore a quello della scuola dell'obbligo sono effettuate mediante ricorso al competente ufficio di collocamento, secondo le procedure di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27/12/1988 (G.U.31.12.1988, n. 306);

b.     - il reclutamento del restante personale, riferibile a figure professionali ascrivibili fino alla settima qualifica funzionale, avviene mediante prova selettiva alla quale sono ammessi, sulla base di una graduatoria formata previa valutazione dei titoli, i candidati che, in possesso dei requisiti culturali e professionali richiesti, abbiano presentato domanda nei termini e con le modalità indicati nell'apposito avviso di reclutamento.

1.     L'avviso dovrà contenere l'indicazione del rapporto, a tempo pieno o parziale, del numero delle unità richieste, dei requisiti culturali e professionali necessari.

2.     L'avviso dovrà essere pubblicizzato mediante affissione di manifesti negli appositi spazi riservati all'Amministrazione e dovrà essere inviato, per la pubblicazione all'Albo Pretorio, ai Comuni limitrofi.

3.     Con riferimento ai singoli profili professionali ed ai regimi di orario a tempo pieno o a tempo parziale indicati nell'avviso di reclutamento, l'Amministrazione Comunale predisporrà apposite graduatorie, sulla base dei seguenti titoli che i candidati dovranno dichiarare nella domanda:

a.      votazione riportata nel conseguimento del titolo di studio richiesto;

b.     precedenti rapporti di pubblico impiego, anche a tempo determinato, purché non siano conclusi con demerito.

1.     Alla votazione conseguita nel titolo di studio richiesto per l'accesso alla qualifica funzionale è attribuito un punteggio fino ad un massimo di 4 punti.

2.     Per ciascun periodo di nove mesi prestato con rapporto a tempo indeterminato e per ciascun periodo di novanta giorni prestato con rapporto a tempo determinato sono attribuiti, in aggiunta, punti 0,50 fino ad un massimo di punti 6. A parità di punteggio precede in graduatoria il candidato più anziano di età. In nessun caso sono valutati periodi di servizio a tempo indeterminato che hanno dato luogo a trattamento pensionistico.

3.     E' ammesso a sostenere la prova selettiva un numero di candidati, individuati secondo l'ordine della graduatoria formata con le modalità di cui sopra, pari al quintuplo del numero degli incarichi da attribuire con rapporto di lavoro a tempo determinato, pieno o parziale.

4.     All'espletamento della prova selettiva attende apposita Commissione costituita con le procedure di cui al precedente art.23.

5.     La prova selettiva è intesa ad accertare il possesso del grado di professionalità necessario per l'accesso alla qualifica e profili professionali relativi all'incarico da attribuire, mediante la soluzione, in tempi predeterminati dalla Commissione, di appositi quiz a risposta multipla, sulle materie oggetto della prova. Per la valutazione della prova la Commissione dispone di 10 punti. Essa si intende superata qualora il candidato riporti una votazione non inferiore a //10.

6.     La graduatoria di merito è formulata sommando al punteggio relativo ai titoli, la votazione conguita nella prova selettiva.

CAPO IX

CONCORSI INTERNI

Art. 51 - Individuazione dei posti.

1.     In relazione al disposto dell'art. 6, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127, per i posti individuati nell'allegato D), non versando questo Ente in situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'art. 45 del D.Lgs 30 dicembre 1992, n. 504, si procederà alla loro copertura mediante concorso interno, in quanto caratterizzati da una professionalità acquisita esclusivamente all'interno dell'Ente.

Art. 52 - Procedure dei concorsi interni.

1. I concorsi interni seguono le stesse modalità e i criteri di valutazione previsti per i concorsi pubblici, a eccezione:

a.      della pubblicità del bando, che è fatta con affissione all'albo pretorio e diffusione dello stesso ai diversi settori e alle organizzazioni sindacali interne, e del termine di scadenza del bando che è ridotto a giorni quindici;

b.     del contenuto della domanda che può essere limitato alle sole dichiarazioni seguenti:

b.1) l'indicazione del concorso al quale intendono partecipare;

b.2) il cognome, nome, e luogo di nascita, nonché la residenza e l'eventuale recapito;

b.3) il titolo di studio richiesto, specificando in quale data e presso quale istituto è stato conseguito e la valutazione riportata, nonché eventuali altri titoli di studio dei quali il concorrente sia in possesso;

b.4) la figura professionale, l'area di attività e la qualifica funzionale di appartenenza;

b.5) il possesso della anzianità richiesta per l'ammissione al concorso;

b.6) le eventuali sanzioni disciplinari subite nei cinque anni antecedenti la scadenza del bando di concorso.

c.     delle prove: si prevede esclusivamente una prova orale.

TITOLO VI

LA MOBILITA'

Art. 53 - Mobilità esterna.

1.     Ai sensi di quanto dispone l'art. 2 del D.P.C.M. 16 settembre 1994, n. 716, recante: "Regolamento recante la disciplina delle mobilità di dipendenti delle pubbliche Amministrazioni" questo Ente, non essendo in condizioni strutturalmente deficitarie, comunica, entro il 15 gennaio di ogni anno, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della funzione pubblica, i posti disponibili di cui intende assicurare la copertura, distinti per qualifica e profilo professionale e accorpati per aree omogenee di funzioni.

2.     Della comunicazione di cui al comma 1 viene data informazione alle rappresentanze sindacali.

3.     Trovano inoltre applicazione le disposizioni di cui all'art. 16-bis, comma 2, del D.L. 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, come sostituito dall'art. 6, comma 15, della legge n. 127/1997.

Art. 54 - Mobilità interna.

1.     Per mobilità interna si intende il cambiamento del lavoro svolto, l'eventuale modifica del profilo professionale e/o l'assegnazione ad una sede di lavoro diversa da quella di appartenenza.

2.     La mobilità interna, come previsto dalla vigente disciplina contrattuale, va attuata secondo i criteri indicati nel presente regolamento.

3.     La mobilità interna deve rispondere ad esigenze di servizio ed è finalizzata al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

a.      razionalizzazione dell'impiego del personale;

b.     riorganizzazione dei servizi;

c.     copertura dei posti vacanti;

d.     avvicinamento del dipendente alla propria residenza anagrafica.

Art. 55 - Mobilità volontaria e mobilità obbligatoria.

1.     La mobilità è volontaria quando, avendo l'Amministrazione deciso di coprire un posto con personale interno, vi sono uno o più dipendenti interni disponibili volontariamente a coprire quel posto.

2.     La mobilità è obbligatoria allorchè, dovendosi comunque coprire un posto e non essendoci candidati interni volontari, si assegna comunque il posto ad un dipendente.

3.     Nei procedimenti di mobilità si da sempre precedenza alla mobilità volontaria.

4.     Annualmente, contestualmente al bilancio, è predisposto un piano annuale di mobilità. Per quanto in esso non previsto per sopravvenute esigenze o emergenze, la mobilità può essere disposta sulla base delle proposte avanzate dai Responsabili delle aree. Il piano deve contenere i criteri e le modalità di attuazione.

Art. 56 - Mobilità interna definitiva.

1.     Alla mobilità interna a carattere definitivo provvede, sentiti i responsabili delle aree, la Giunta comunale, in conformità ai criteri stabiliti come al precedente art.54; dei singoli provvedimenti viene altresì data informazione alle rappresentanze sindacali.

2.     I provvedimenti sono altresì comunicati al Servizio personale per il conseguente aggiornamento del quadro di assegnazione del personale in servizio.

3.     Il piano annuale di mobilità individua criteri certi di priorità nell'impiego flessibile del personale, familiare e sociale e dei dipendenti impegnati in attività di volontariato ai sensi di legge.

Art. 57 - Mobilità interna temporanea.

1.     Alla mobilità interna temporanea, tra diverse aree, provvede il Segretario comunale, con propria determinazione, sentiti i Responsabili dei servizi interessati.

2.     Alla mobilità interna temporanea, tra diversi servizi della stessa area, provvede con propria determinazione, il Responsabile dell'area, sentiti i Responsabili dei Servizi.

3.     Dei provvedimenti di cui ai commi precedenti viene data informazione alla R.S.U., nonché al Servizio personale e, per quelli di cui al comma 2, al Segretario comunale.

4.     La mobilità di cui al presente articolo può essere attivata per far fronte ad obiettive esigenze organizzative ovvero a eccezionali carichi di lavoro, anche in relazione alla stagionalità del servizio e alla straordinarietà di particolari adempimenti.

TITOLO VII

LE COLLABORAZIONI ESTERNE

Art. 58 - Contratti a tempo determinato.

1.     In relazione a quanto disposto dal comma 5-bis della'rt. 51 della legge 8 giugno 1990, n. 142, inserito dal comma 4 dellart.6 della legge 15 maggio 1997, n. 127, l'Amministrazione può stipulare contratto per dirigenti, alte specializzazioni o funzionari dell'area direttiva.

2.     I contratti di cui al comma 1 possono essere stipulati al di fuori della dotazione organica ed in assenza di professionalità analoghe presenti all'interno dell'Ente.

3.     I soggetti cui conferire l'incarico debbono possedere i requisiti richiesti dal presente regolamento e dalle vigenti disposizioni contrattuali per la qualifica da ricoprire.

4.     I contratti di cui al presente articolo non possono avere durata superiore al mandato del Sindaco in carica al momento del perfezionamento del contratto.

5.     Non possono essere stipulati contratti in misura superiore al 5% della dotazione organica, e comunque nei limiti di cui al citato comma 5-bis dell'art. 51 della legge n. 142/1990.

6.     Per il trattamento economico trova applicazione quanto previsto dal citato comma 5-bis della legge n. 142/1990.

7.     Il contratto a tempo determinato è risolto di diritto nel caso in cui l'Ente Locale dichiari il dissesto o venga a trovarsi nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'art. 45 del D. Lgs. 30 settembre 1992, n. 504, e successive modificazioni. Il testo di questo comma dovrà essere riportato nel contratto di cui al comma 1.

Art. 59 - Conferimento di incarichi con contratto a tempo determinato.

1.     Il conferimento di incarichi di cui al precedente art. 58 può avere luogo al verificarsi delle seguenti condizioni:

a.      in presenza di oggettive, concrete e puntuali situazioni di fatto rispecchianti carenze organizzativo - funzionali di specifiche aree di attività, tali da non poter essere risolte mediante interventi amministrativo - gestionali normali posti in essere dall'interno dell'Ente con l'ausilio delle figure professionali già presenti e tali comunque da non poter ricorrere a procedure concorsuali;

b.     quando le necessità esposte al punto precedente corrispondano a specifica ed urgente domanda di servizi qualificati da parte della cittadinanza o di una rappresentanza istituzionale, tale da non poter essere soddisfatta in tempi accettabili mediante assunzione operata con contratto di diritto pubblico previo espletamento di pubblico concorso.

Art. 60 - Incompatibilità.

1.     Oltre ai casi di incompatibilità previsti da specifiche disposizioni di legge, non possono essere conferiti gli incarichi di cui al precedente articolo 59:

a.      ai conviventi, parenti fino al quarto grado civile od affini fino al secondo grado del Sindaco, degli Assessori e dei Consiglieri comunali;

b.     ai rappresentanti del Comune presso Enti, aziende ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo o alla vigilanza del Comune;

c.     ai dipendenti del Comune, delle sue aziende speciali e delle società con prevalente capitale del Comune, anche se collocati in aspettativa;

d.     ai soci di società (anche di fatto), aventi per legge o per contratto societario la legale rappresentanza delle stesse od il controllo delle società medesime mediante la detenzione di quote rilevanti del capitale, nonché i direttori tecnici delle società in parola, alle quali il Comune abbia affidato appalti di lavori, forniture o servizi o incarichi di natura diversa, che siano in corso di esecuzione al momento dell'affidamento dell'incarico.

Art. 61 - Requisiti per il conferimento dell'incarico a tempo determinato.

1.     Gli incarichi di cui al precedente articolo 58, sono conferiti con provvedimento del Sindaco, motivato in ordine alla sussistenza delle condizioni previste dallo stesso articolo e vengono attribuiti a persone che possiedano i necessari requisiti sia sotto il profilo del titolo di studio posseduto, sia di eventuale iscrizione ad albi professionali richiesta dalla legge, sia, infine, sotto il profilo di precedenti e qualificanti esperienze lavorativo - professionali svolte nel medesimo settore per il quale si vuole conferire l'incarico.

Art. 62 - Stipulazione del contratto e suo contenuto.

1.     Alla stipulazione del contratto provvede il Responsabile del servizio.

2.     Nel contratto, oltre alle generalità delle parti, complete di codice fiscale, dovrà essere previsto:

a.      i programmi da realizzare, con indicati i tempi di esecuzione;

b.     gli organi preposti alla verifica dei risultati;

c.     la previsione della facoltà di revoca dell'incarico in caso di sussistenza di precise ragioni di interesse pubblico, concrete ed attuali, con corrispondente corresponsione di un indennizzo in ragione del periodo di incarico ancora da espletare, da corrispondere a tacitazione di ogni pretesa dello stesso;

d.     la previsione della facoltà di risoluzione anticipata dell'incarico per il caso in cui le verifiche effettuate diano luogo all'accertamento del non raggiungimento degli obiettivi; la risoluzione verrà disposta dopo che sia stata effettuata la contestazione per iscritto all'interessato e che allo stesso sia stato assegnato un termine perentorio per presentare le sue controdeduzioni. Decide la Giunta Comunale motivando in ordine alle ragioni specifiche della risoluzione e in relazione alle eventuali controdeduzioni presentate dall'interessato. Sarà fatto salvo il diritto del Comune al risarcimento del danno;

e.      l'entità del compenso;

f.      la durata dell'incarico e la facoltà di proroga da parte dl Comune per la durata massima consentita;

g.     l'obbligo di rispettare il segreto d'ufficio e la specifica menzione della sussistenza di responsabilità civili, penali e contabili nell'espletamento dell'incarico;

h.     l'obbligo di un minimo fisso di giorni di presenza presso la sede comunale e la fissazione dei giorni e delle ore nei quali l'interessato dovrà rendersi disponibile al ricevimento del pubblico;

i.       l'obbligo di non svolgere, contemporaneamente, altre attività lavorative di carattere subordinato alle dipendenze di datori di lavoro privati o pubblici, nonché l'obbligo di non svolgere contemporanea attività di lavoro libero - professionale in conflitto con i doveri assunti verso il Comune e verso gli utenti dei servizi forniti dal Comune stesso.

Art. 63 - Inserimento del soggetto con contratto a termine nella struttura del Comune.

1.     L'incaricato ai sensi dei precedenti articoli è a tutti gli effetti collocato nella struttura del Comune e collabora con la struttura amministrativa dello stesso fornendo le prestazioni previste in contratto.

2.     L'incaricato, se previsto dal contratto, ha l'obbligo di redigere e sottoscrivere le proposte di deliberazione inerenti il settore di competenza, nonché di partecipare alle commissioni disciplinate dalla legge o dai regolamenti dell'ente.

3.     L'incaricato risponde dei risultati del suo operato al sindaco ed è soggetto, comunque, all'ordinario potere di controllo e vigilanza.

4.     L'incaricato avrà libero accesso ad ogni tipo di documentazione necessaria o utile all'espletamento del suo incarico, per l'esecuzione del quale potrà avvalersi di mezzi e di beni del Comune.

Art. 64 - Collaborazioni ad alto contenuto di professionalità.

  1. In relazione a quanto disposto dall'art. 51, comma 7, della legge n. 142/1990, qualora si renda necessario il ricorso a competenze tecniche - professionali ad alto contenuto di professionalità, che non siano rinvenibili nelle attribuzioni proprie delle qualifiche funzionali presenti nella dotazione organica del Comune, possono essere conferiti incarichi esterni con apposite convenzioni a termine e per obiettivi determinati.
  2. Detti incarichi, tesi a realizzare programmi determinati approvati dai competenti organi, debbono essere affidati a persone estranee all'Amministrazione comunale, delle quali sia riconosciuta e dimostrabile la specifica competenza professionale richiesta.
  3. L'incarico viene conferito per un periodo non superiore alla durata del programma cui si riferisce.

Art. 65 - Procedure per il conferimento di incarichi di collaborazione esterna.

  1. Qualora il Sindaco, motivatamente, decide di attingere a professionalità esterne per collaborazioni ad alto contenuto di professionalità, dispone la pubblicazione di un bando di offerta di lavoro, specificando l'oggetto della proposta, i requisiti e le condizioni di partecipazione, nonché ogni altra indicazione atta a consentire ai soggetti interessati una idonea valutazione della prestazione che si intende affidare.
  2. Gli incarichi sono conferiti con provvedimenti del Sindaco, previa attestazione della necessaria copertura finanziaria da parte del competente Responsabile del servizio.

Art. 66 - Conferimento di incarichi a dipendenti da amministrazione pubblica.

  1. Nel caso in cui l'incarico venga conferito a soggetti che provengono da una pubblica Amministrazione, trova applicazione l'art. 58 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI DIVERSE, TRANSITORIE E FINALI

Art. 67 - Ufficio di staff alle dirette dipendenze del Sindaco, della Giunta e degli assessori.

  1. In relazione all'ultimo periodo del comma 7, dell'art. 51 della legge n. 142/1990, aggiunto dall'art. 6, omma 8, della legge n. 127/1997, è demandata alla Giunta comunale la costituzione di uffici posti alla diretta dipendenza del Sindaco, della Giunta o degli Assessori, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge.
  2. Detti uffici possono essere costituiti da dipendenti interni e con collaboratori assunti mediante contratto a tempo determinato, permanendo la condizione che questo Ente non sia strutturalmente deficitario o in dissesto dichiarato.
  3. Nel caso in cui la Giunta si avvalga di collaboratori esterni, si applicano, per la costituzione e la disciplina del rapporto, gli articoli da 58 a 66 del presente regolamento.

Art. 68 - criteri di gestione delle risorse umane.

  1. La gestione delle risorse umane deve essere finalizzata alla valorizzazione delle attitudini e delle competenze professionali individuali ed improntata alla massima flessibilità ed al pieno coinvolgimento dei dipendenti.
  2. La posizione di lavoro nell'ambito della struttura di assegnazione, gli obiettivi assegnati nonché le responsabilità attribuite devono tendere a costituire fattore di motivazione individuale ed a garantire maggiore produttività.

Art. 69 - Incentivazione e valutazione del personale.

  1. La partecipazione a programmi, piani di lavoro e progetti speciali nonché il raggiungimento degli obiettivi prefissati e la qualità delle prestazioni sono connessi ad un sistema di incentivazione diretta a promuovere il miglioramento organizzativo dell'attività gestionale e progettuale delle strutture dell'Ente.
  2. I compensi incentivanti, quali strumenti di gestione delle risorse umane, sono improntati a principi di trasparenza e pubblicità.

Art. 70 - Piano occupazionale e delle assunzioni.

  1. Il piano occupazionale costituisce l'atto fondamentale per la determinazione annua del fabbisogno di risorse umane sulla scorta della dotazione organica dell'Ente ed in funzione dei servizi erogati o da erogare in rapporto agli obiettivi fissati dall'Amministrazione. Esso è elaborato ogni anno, contestualmente alla predisposizione del progetto di bilancio, sulla base anche delle richieste avanzate dai Responsabili delle aree.
  2. La sua approvazione e le relative variazioni sono di competenza della Giunta Comunale su proposta della conferenza di servizio.

Art. 71 - Formazione del personale.

  1. La formazione e l'aggiornamento professionale dei dipendenti costituiscono strumenti di carattere permanente per la valorizzazione e lo sviluppo delle professionalità presenti nell'Amministrazione.
  2. Il servizio personale elabora annualmente, sulla base delle richieste pervenute dalla aree, il piano di formazione dei dipendenti.

Art. 72 - Rapporti con l'utenza e qualità dei servizi.

  1. I dipendenti assegnati alle strutture comunali che erogano servizi a diretto contatto con i cittadini devono adottare ogni possibile strumento per favorire e valorizzare le relazioni con l'utenza e migliorare la qualità dei servizi.
  2. L'attenzione ai rapporti con i cittadini e il miglioramento della qualità dei servizi sono da considerarsi obiettivi da perseguire costantemente e costituiscono elementi di valutazione da parte dei Responsabili delle aree.

Art. 73 - Relazioni sindacali.

  1. Il sistema delle relazioni sindacali si conforma ai principi normativi in vigore, nel rispetto della distinzione dei ruoli e delle responsabilità, si esplica in modo da contemperare gli interessi dei dipendenti al miglioramento delle condizioni di lavoro e allo sviluppo professionale con l'esigenza di elevare l'efficacia e l'efficienza dell'attività amministrativa e dei servizi erogati.
  2. Le relazioni sindacali sono ispirate alla collaborazione, correttezza, trasparenza e prevenzione dei conflitti.
  3. I responsabili delle aree, nell'ambito delle competenze loro assegnate, curano le relazioni sindacali informano e coinvolgono le Organizzazioni sindacali, quando lo ritengano opportuno, in base alla specificità della materia.

Art. 74 - Patrocinio legale.

  1. Lente, anche a tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti di un suo dipendente per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio o all'adempimento dei compiti d'ufficio, assumerà a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interessi, ogni onere di difesa sin dall'apertura del procedimento facendo assistere il dipendente da un legale di comune gradimento.
  2. In caso di sentenza di condanna esecutiva per fatti commessi con dolo o con colpa grave, l'Ente ripeterà dal dipendente tutti gli oneri sostenuti per la sua difesa in ogni grado di giudizio.
  3. Anche a tutela dei propri interessi sarà stipulata polizza assicurativa a copertura delle responsabilità derivanti dall'emanazione di atti e dalla formulazione di pareri di cui all'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142.
  4. Per il patrocinio legale trovano applicazione, in ogni caso, le norme di cui:

Art. 75 - delegazione trattante.

  1. Ai fini della stipulazione di contratti collettivi decentrati, la delegazione di parte pubblica è composta dal Sindaco o suo delegato, dal Segretario comunale, nonché, per le materie interessanti uno o più servizi, dai responsabili dei servizi interessati.

Art. 76 - Pari opportunità.

  1. E' costituito un Comitato paritetico per le pari opportunità composto da 6 componenti di entrambi i sessi di cui 3 in rappresentanza delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. Del comitato coordinato e diretto dal Responsabile del Servizio amministrativo, fanno parte, quali 2° e 3° componente di parte pubblica, due Responsabili di servizi designati dalla Conferenza di servizio di cui all'art. 13 del presente regolamento.
  2. Il Comitato ha il compito:
  1. di raccogliere e custodire elementi in materia di formazione professionale, ambiente lavorativo, igiene e sicurezza del lavoro e servizi sociali in favore del personale, nonché alle condizioni oggettive in cui versano entrambi i sessi e i dipendenti in condizione di svantaggio personale, familiare e sociale rispetto agli accessi ed alla formazione e sviluppo professionale;
  2. di approfondire tematiche e formulare proposte sulle materie di cui alla precedente lettera a) nonché prospettare azioni positive per favorire effettive pari opportunità nelle condizioni di lavoro e di sviluppo professionale tra i sessi e per i dipendenti in situazioni di svantaggio che tengano conto anche della loro posizione in seno alla famiglia ed alla società.

3. Il Comitato, su richiesta della delegazione trattante, fornisce elementi di conoscenza e di sostegno alla contrattazione decentrata.

Art. 77 - Orario di lavoro.

  1. E riservata al Sindaco la individuazione degli uffici e dei servizi da escludere dall'articolazione dell'orario in cinque giorni lavorativi prevista dall'art. 6, comma 5, del D.L. 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, nonché la disciplina generale dell'orario di servizio, dell'orario di lavoro e dell'orario di apertura degli uffici al pubblico
  2. E' demandata ai responsabili dei servizi:

Art. 78 - Responsabilità.

  1. Tutti i dipendenti preposti alle aree sono responsabili della regolarità e della legalità dei loro atti e degli atti di governo del Comune, nonché dell'attività gestionale di loro competenza.
  2. Rispondono anche del buon andamento e dell'imparzialità, oltrechè del risultato dell'attività svolta dalle strutture cui sono preposti e, inoltre, della realizzazione dei programmi e dei progetti loro affidati.
  3. I responsabili delle aree assicurano l'osservanza dei doveri d'ufficio da parte del personale assegnato al servizio di competenza e, inoltre, l'applicazione del codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni.
  4. Gli stessi esercitano sul personale dipendente un potere di disposizione per l'ordinario svolgimento delle attività nel luogo di lavoro.

Art. 79 - Norme finali.

  1. Le disposizioni del presente regolamento si estendono, in quanto applicabili e per quanto non diversamente disciplinato da altri specifici regolamenti, alle istituzioni e ad altri organismi in cui l'ordinamento e funzionamento debbano, per legge, essere disciplinati dallo Statuto e dai regolamenti del Comune.
  2. Il presente regolamento abroga ogni altra precedente disposizione regolamentare in materia di organizzazione, nonché ogni altra precedente disposizione in materia di personale, confliggente con le norme in esso contenuto.

Art. 80 - Pubblicità del regolamento.

  1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sarà tenuto a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.
  2. Copia sarà altresì trasmessa ai Responsabili delle aree e alle rappresentanze sindacali.

Art. 81 - Entrata in vigore.

  1. Il presente regolamento entra in vigore una volta esecutiva la deliberazione di approvazione, da parte della Giunta Comunale, competente ai sensi del comma 2.bis dell'art. 35 della legge n. 142/1990, aggiunto dall'art.5, comma 4, della legge n. 127/1997.

ALLEGATO "A" AL REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E SERVIZI (ART. 3)

ORGANIGRAMMA

Organigramma servizi

Profilo professionale

Categoria

 

Servizi amministrativo sociale, culturale, scolastico, polizia amministrativa.

Istruttore direttivo Titolare di posizione organizzativa

D2

 

 

Assistente sociale

D1 (1/2)

Vacante. Da ricoprire mediante selezione pubblica.

 

Collaboratore

B4 (ex 5° qf)

Si prevede la trasformazione del posto in Istruttore

 

Istruttore

C

Vacante Da ricoprire con procedura di mobilità verticale.

 

Istruttore

C (1/2)

 

 

Operatore

A (1/2)

Si prevede la trasformazione del posto da parte time a tempo pieno.

 

Esecutore

B

 

Servizio tecnico e di vigilanza

Istruttore direttivo Titolare di posizione organizzativa

D2

 

 

Vigile urbano

C1

 

 

Operatore

A

Si prevede la trasformazione del posto in collaboratore

 

Collaboratore

B1

Posto vacante, da ricoprire mediante procedura di mobilità verticale.

Servizi finanziari

Istruttore

C2 (1/2)

 

 

Istruttore

C1 (1/2)

Vacante, da ricoprire mediante procedura selettiva esterna.

 

ALLEGATO "B" AL REGOLAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI (art. 8 del Regolamento)

 

METODOLOGIE PER LA PROGRESSIONE ORIZZONTALE.

Categoria A:

1.     iniziativa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . ., . . …...fino ad un massimo di punti 10

2.     esperienza acquisita e anzianità di servizio " " " 35

3.     impegno e qualità di prestazione individuale e risultati " " " 30

4.     molteplicità delle mansioni " " " 25

fino ad un massimo di 100 punti. All'anzianità di servizio si attribuisce: n° 1 punto per ogni anno di servizio fino ad un massimo di 35 punti.

Il voto è preceduto da un giudizio per iniziativa, impegno e qualità della prestazione:

scarso 0

sufficiente 60%

buono 80%

ottimo 100%

Per accedere alla progressione economica è necessario un punteggio minimo di 70 (settanta) su max 100 (cento) punti.

In caso di parità tra concorrenti, si elimina il punteggio conferito per esperienza ed anzianità e si valutano i 4 parametri residui.

Qualora sussista ancora parità, si farà riferimento al parametro "impegno, qualità e risultati".

Molteplicità delle mansioni:

si attribuiscono 5 punti per ogni mansione, fino ad un massimo di 25 punti.

 

Categoria B:

·       anzianità di servizio fino ad un massimo di punti 20

·       iniziativa ed autonomia fino ad un massimo di punti 15

·       impegno e qualità della prestazione, esperienza acquisita fino ad un massimo di punti 10

·       funzioni plurime fino ad un massimo di punti 25

·       arricchimento professionale fino ad un massimo di punti 20

·       rapporto con l'utenza in relazione alle funzioni svolte fino ad un massimo di punti 10

·       fino ad un massimo di 100 punti.

1.     All'anzianità di servizio viene attribuito n. 1 punto per ogni anno di servizio fino ad un massimo di 20 punti.

2.     Alle funzioni plurime si attribuiscono 3 punti per ogni funzione

3.     All'iniziativa, autonomia, impegno ed esperienza si attribuiscono i seguenti giudizi

scarso 0

sufficiente 60%

buono 80%

ottimo 100%

4.     All'arricchimento professionale si attribuisce:

a.     n. 1 punto per ogni corso (fino ad un massimo di 3 punti) della durata di 1, 2 o 3 gg. Che rilasciano un attestato di mera partecipazione;

b.     fino ad un massimo di 5 punti per corsi di minimo 40 ore che rilasciano un attestato senza votazione finale;

c.     fino ad un massimo di 12 punti per corsi di aggiornamento di minimo 80 ore con votazione finale.

 

Categoria C:

·       anzianità di servizio globalmente considerata dalla data di assunzione presso una Pubblica Amministrazione; si attribuisce un punto per ogni anno di servizio fino ad un massimo di punti 6

·       iniziativa, autonomia fino ad un massimo di punti 20

·       impegno, qualità della prestazione ed esperienza acquisita fino ad un massimo di punti 10

·       funzioni plurime fino ad un massimo di punti 20

·       arricchimento professionale fino ad un massimo di punti 20

·       rapporto con l'utenza fino ad un massimo di punti 5

·       grado di coinvolgimento nei processi lavorativi e innovativi fino ad un massimo di punti 10

·       capacità di adattamento ai cambiamenti organizzativi dell'Ente fino ad un massimo di punti 9

 

Progressione orizzontale all'interno della categoria D.

1.     anzianità di servizio 3

2.     iniziativa ed autonomia --

3.     impegno, qualità della prestazione, risultati conseguiti 20

4.     funzioni plurime --

5.     arricchimento professionale 15

6.     rapporti con l'utenza 10

7.     grado di coinvolgimento nei processi lavorativi 15

8.     capacità di adattamento ai cambiamenti organizzativi dell'ente 7

9.     partecipazione effettiva alle esigenze di flessibilità 15

10.  iniziativa personale e capacità di produrre soluzioni innovative o migliorative della posizione di lavoro 15

Relativamente all'anzianità di servizio (dalla data di assunzione) si attribuiscono 0,5 punti per anno. Per quanto concerne l'arricchimento professionale si adottano gli stessi criteri adottati per la categoria C. Il voto è preceduto dal giudizio.

 

ALLEGATO "C" AL REGOLAMENTO FUNZIONAMENTO UFFICI E SERVIZI - PARTE PRIMA (art. 16 del Regolamento.

 

INDIVIDUAZIONE E ARTICOLAZIONE DEI SERVIZI

SETTORE AMMINISTRATIVO - CULTURALE - SOCIALE

SERVIZI

UFFICI

FUNZIONI

AMMINISTRATIVO

SEGRETERIA

Movimento Deliberazioni, Contratti Albo pretorio, Notifiche

 

PERSONALE

RAPPORTI ISTITUZIONALI

ARCHIVIO E PROTOCOLLO

ANAGRAFE

STATO CIVILE

ELETTORALE

LEVA

COMMERCIO

 

STATISTICA

INFORMATICA

Organizzazione Del personale (art. 31 Reg.)

Assistenza Organi Istituzionali

Archiviazione e protocollo atti

Anagrafe

Stato civile

Elettorale

Leva

Commercio, attività economiche e produttive, Sportello Unico per le Imprese

Servizio statistico, toponomastica.

Gestione programmi per P.C.

 

 

 

SOCIALE

SERVIZIO SOCIALE

Assistenza e servizi alla persona, servizi per la terza età, provvidenze a favore di categorie disagiate, rapporti con la A.S.L., elaborazione e gestione piano socio - assistenziale.

 

INFORMATICA

Gestione programmi per P.C.

 

 

 

 

 

 

CULTURALE

CULTURA E SPORT

INFORMATICA

Museo, biblioteca, attività culturali, sport

Gestione programmi per P.C.

 

 

 

 

 

 

SCOLASTICO

ISTRUZIONE PUBBLICA

Pubblica istruzione, assistenza scolastica, diritto allo studio (L.R. n. 31/84)

 

INFORMATICA

Gestione programmi per P.C.

 

 

 

 

 

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

 

SERVIZI

UFFICI

FUNZIONI

FINANZIARIO

PERSONALE

PROGRAMMAZIONE E BILANCIO

ENTRATE E SPESE

PATRIMONIO E ECONOMATO

INFORMATICA

Organizzazione del personale (Art. 31 Reg.)

Programmazione annuale e pluriennale, redazione bilancio preventivo, redazione conto consuntivo.

Gestione contabile delle entrate e delle spese, assunzione mutui, verifica regolarità contabile e copertura finanziaria, stipendi.

Gestione del patrimonio, forniture beni per il funzionamento degli uffici, economato.

Gestione programmi per P.C.

TRIBUTI LOCALI

TRIBUTI LOCALI

Cura delle entrate locali ICI, COSAP,RR.SS.UU

 

SETTORE TECNICO E DI VIGILANZA

SERVIZI

UFFICI

FUNZIONI

TECNICO

PERSONALE

 

URBANISTICA

 

EDILIZIA PRIVATA

 

LAVORI PUBBLICI

 

 

 

 

 

 

 

ESPROPRIAZIONI

 

 

CONTRATTI

 

 

AMBIENTE

 

 

 

 

 

CIMITERIALE

 

 

 

STATISTICA

 

 

INFORMATICA

Organizzazione del personale art. 31 Reg)

Gestione strumenti urbanistici, lottizzazioni, certificazioni, etc.

Gestione pratiche edilizie di privati, applicazione L. 10/1997

Progettazione, direzione e contabilità, gestione completa OO.PP.dalla programmazione al collaudo. Responsabilità unica del procedimento. Gestione cantieri lavoro. Attivazione procedure ordinarie e d'urgenza. Emanazione decreti, indennità, acquisizione aree.

Attivazione procedure ordinarie e d'urgenza. Emanazione decreti, indennità, acquisizione aree.

Collaborazione predisposizione contratti pubblico - amministrativi in materia tecnica. Stipula.

Salvaguardia ambientale. Istruttoria pratiche, rilascio autorizzazioni in materia paesistica ai sensi della L.R. n. 28/1998. Antincendio. Raccolta e smaltimento RR.SS.UU. Cura del verde pubblico.

Attuazione regolamento cimiteriale. Assegnazione aree e loculi. Salvaguardia zone di rispetto. Richiesta pareri. Manutenzione.

Statistica in materia edilizia pubblica e privata, acquedotti e sognature, scolastica, sportiva, censimento

Gestione programmi per P.C.

TECNICO - MANUTENTIVO

MANUTENZIONI

Manutenzione patrimonio comunale e impianti pubblici, mezzi comunali, verde pubblico, viabilità urbana e extraurbana, impianti.

 

POLIZIA URBANA E POLIZIA AMMINISTRATIVA

Vigilanza edilizia in materia di abusivismo. Verbali di accertamento ed emanazione di ordinanze varie; esecuzione d'ufficio lavori demolizione opere abusive; vigilanza urbana e traffico; vigilanza sui locali di pubblico spettacolo; vigilanza in materia paesistica.

 

ALLEGATO D

 

TABELLA DEI POSTI DA RICOPRIRE MEDIANTE SELEZIONE PUBBLICA

TITOLO DI STUDIO

REQUISITI DI ACCESSO

PROGRAMMI DELLE PROVE

SERVIZIO

CATEGORIA

TITOLI DI STUDIO RICHIESTI PER L'ACCESSO

FIGURA PROFESSIONALE

FINANZIARIO

C1

DIPLOMA RAGIONIERA

ISTRUTTORE RAGIONERIA

SOCIO ASSISTENZIALE

D1

DIPLOMA ASSISTENTE SOCIALE

ASSISTENTE SOCIALE

 

PROVE D'ESAME

Istruttore servizio finanziario. Categoria "C1"

Prova d'esame.

Prova scritta:

Prova scritta dottrinale di ragioneria generale ed applicata, contabilità pubblica con particolare riferimento alla attività gestionale e finanziaria degli Enti Locali.

Prova scritta pratica.

Prova orale:

La prova orale verterà sulle materie delle prove scritte ed inoltre sulle seguenti: sistemi di gestione dei pubblici servizi; diritto tributario, con particolare riferimento alle imposte, tasse e tributi locali; nozioni di informatica applicata all'organizzazione degli Enti Locali; nozioni di statistica e di matematica finanziaria.

Informatica

Lingua straniera.

 

PROVE D'ESAME

Assistente sociale. Categoria "D1"

Prove d'esame

Prova scritta:

Prova scritta teorica: questionario scritto contenente un congruo numero di quesiti di natura tecnica, amministrativa, psico-attitudinale, richiedenti risposte sintetiche, atte a consentire alla commissione di valutare la preparazione complessiva del candidato, la capacità di gestione e la risoluzione di problemi specifici sulle seguenti materie:

organizzazione e funzionamento dei servizi comunali. Normativa comunitaria, nazionale e regionale sui servizi sociali, pubblica assistenza e in materia di immigrazione; nozioni di sociologia, psicologia, pedagogia, diritto di famiglia.

SECONDA PROVA SCRITTA

Prova teorico-pratica: elaborazione di un atto amministrativo di competenza comunale.

 

PROVA ORALE:

La prova orale verterà sulle materie delle prove scritte ed inoltre sulle seguenti: informatica; lingua straniera.

 

ALLEGATO E

 

Tabella dei posti da ricoprire mediante progressione verticale.

SERVIZIO

CATEGORIA

FIGURA PROFESSIONALE

PROFESSIONALITA' RICHIESTA

DEMOGRAFICO

C1

ISTRUTTORE

COLLABORATORE CON 3 (TRE) ANNI DI SERVIZIO NELLO STESSO SERVIZIO

TECNICO

B1

ESECUTORE

OPERATORE CON 3 (TRE) ANNI DI SERVIZIO NELLO STESSO SERVIZIO

 

MOTIVAZIONE

Nell'ambito della riorganizzazione della dotazione organica dell'Ente, è intendimento di questa A.C. procedere, relativamente al servizio amministrativo, alla trasformazione del posto dal profilo professionale di collaboratore (categoria B4, ex 5° q.f.) al profilo professionale di istruttore, con inserimento nella cat. C1 (ex 6° q.f.). Tale esigenza è dovuta all'opportunità che il dipendente svolga un'attività avente contenuto professionale di carattere amministrativo con profili di funzionalità di natura istruttoria nei vari ambiti operativi, e con esplicazione delle attribuzioni professionali risultanti nella declaratoria di figure della categoria C1 di cui all'allegato "A" del nuovo ordinamento professionale, allegato che qui si intende richiamato con riferimento al servizio amministrativo.

E' inoltre intendimento di questa A.C. procedere, relativamente al servizio tecnico, alla trasformazione del posto dal profilo professionale di operatore (categoria A, ex 3° q.f.) al profilo professionale di esecutore, in qualità di operaio addetto al servizio manutenzioni e autista di macchine operatrici, e messo notificatore con inserimento nella cat. B1 (ex 4° q.f.). La dotazione della suddetta posizione professionale si manifesta occorrente in relazione ad avvertite esigenze di situazioni funzionali riscontrate in ambiti operativi vari, afferenti al servizio tecnico e al servizio amministrativo a contenuto professionale tecnico e amministrativo, con profili di funzionalità di natura tecnica, e profili di funzionalità di natura amministrativa, idonea all'esplicazione di attribuzioni di contenuto professionale risultanti nella declaratoria di figure della categoria B1 di cui all'allegato "A" del nuovo ordinamento professionale, allegato che qui si intende richiamato con riferimento al servizio tecnico e al servizio amministrativo.

Si evidenzia che le caratteristiche dei compiti della posizione da ricoprire e le competenze necessarie rendono opportuno rivolgersi a candidature interne all'Ente, in possesso di professionalità e comprovata esperienza.

 

PPROGRAMMA D'ESAME

Istruttore amministrativo, cat. C1.

Prove d'esame.

Prova orale che verterà sulle seguenti materie:

legislazione degli EE.LL.

ordinamento comunale;

archivio e protocollo;

nozioni di informatica applicata all'organizzazione dell'Ente Locale;

stato civile e anagrafe;

servizio elettorale;

commercio;

statistica;

prova pratica di uso del P.C.

Esecutore tecnico, operaio qualifica, cat. B1.

Prove d'esame:

Prova orale che verterà sulle seguenti materie:

nozioni generali di diritto degli EE.LL.:

prova pratica di idoneità tecnica intesa ad accertare il possesso della capacità professionale richiesta per ricoprire il posto.

APPROVATO DALLA GIUNTA COMUNALE IN DATA 24.11.2000 CON DELIBERAZIONE N.82.

MODIFICATO CON DELIBERA DI GIUNTA N.59 DEL 29.08.2003 ALL’ART. 7 – 2° COMMA.

MODIFICATO CON DELIBERA DI GIUNTA N.92 DEL 20.09.2005.

MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA N.98 DEL 27.09.2005.

ALLEGATO “C” AL REGOLAMENTO FUNZIONAMENTO UFFICI E SERVIZI – PARTE  PRIMA.

Art. 16 del Regolamento

IINDIVIDUAZIONE E ARTICOLAZIONE DEI SERVIZI

 

 

SETTORE AMMINISTRATIVO

 

 

SERVIZI

 

 

UFFICI

 

FUNZIONI

 

AMMINISTRATIVO

 

 

SEGRETERIA

PERSONALE

RAPPORTI ISTITUZIONALI

ELETTORALE

COMMERCIO

 

 

Movimento Deliberazioni, Contratti. Assistenza Organi Istituzionali

Organizzazione del personale (art. 31 Reg.)

Elettorale

Commercio, attività economiche e produttive, Sportello Unico per le Imprese.

Gestione programmi per P.C.

 

SERVIZI STATALI

ANAGRAFE

STATO CIVILE

LEVA

ARCHIVIO E PROTOCOLLO

 

Anagrafe

Stato Civile

Leva

Statistica

Archiviazione ottica e protocollo atti in arrivo

Gestione programmi per P.C

 

POLIZIA AMMINISTRATIVA

 

POLIZIA

 

 

Vigilanza sull’applicazione di leggi e regolamenti

Albo pretorio, Notifiche

Gestione programmi per P.C.

 

 

 

 

 

SETTORE  SOCIO-ASSISTENZIALE E ISTRUZIONE

 

 

SERVIZI

 

 

UFFICI

 

FUNZIONI

 

SOCIALE

 

 

SERVIZIO SOCIALE

 

 

 

Assistenza e servizi alla persona, servizi per la terza età, provvidenze a favore di categorie disagiate, rapporti con la A.S.L., elaborazione e gestione piano socio – assistenziale

Gestione programmi per P.C.

 

SCOLASTICO

 

ISTRUZIONE PUBBLICA

 

 

Pubblica istruzione, assistenza scolastica, diritto allo studio (L.R. n° 31/84)

Gestione programmi per P.C.

 

 

 

 

 

SETTORE SPORT-TURISMO- SPETTACOLO-CULTURA

 

 

SERVIZI

 

 

UFFICI

 

FUNZIONI

 

CULTURALE

 

CULTURA E SPORT

 

 

museo, biblioteca, attività culturali, sport

Gestione programmi per P.C.

 

 

 

 

 

 

 

SETTORE  ECONOMICO FINANZIARIO

 

 

SERVIZI

 

 

UFFICI

 

FUNZIONI

 

FINANZIARIO

 

PERSONALE

PROGRAMMAZIONE E BILANCIO

ENTRATE E SPESE

PATRIMONIO E ECONOMATO

 

Organizzazione del personale (art.31 Reg.);

Programmazione annuale e pluriennale, redazione bilancio preventivo, redazione conto consuntivo

Gestione contabile delle entrate e delle spese, assunzione mutui, verifica regolarità contabile e copertura finanziaria, stipendi

Gestione del patrimonio, forniture beni per il funzionamento degli uffici, economato

Gestione programmi per P.C..

 

TRIBUTI LOCALI

 

TRIBUTI LOCALI

 

Cura delle entrate locali: ICI, COSAP, RR.SS.UU.

Predisposizione ruoli.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SETTORE TECNICO E DI VIGILANZA

 

 

SERVIZI

 

 

UFFICI

 

FUNZIONI

 

TECNICO

 

PERSONALE

 

URBANISTICA

 

EDIL IZIA PRIVATA

 

LAVORI PUBBLICI.

 

ESPROPRIAZIONI

 

 

CONTRATTI

 

ABIENTE

 

 

CIMITERIALE

 

 

 

STATISTICA

 

 

 

 

 

Organizzazione del personale (a.31 Reg)

 

Gestione strumenti urbanistici, lottizzazioni, certificazioni, etc.

 

Gestione pratiche edilizie di privati; applicazione L. 10/1977.

 

Progettazione, direzione e contabilità; gestione completa delle OO.PP. dalla programmazione al collaudo. Responsabilità unica del procedimento . Gestione cantieri lavoro.

Attivazione procedure ordinarie e d’urgenza. Emanazione decreti, indennità, acquisizione aree.

 

Collaborazione predisposizione contratti pubblico-amministrativi in materia tecnica. Stipula.

 

Salvaguardia ambientale . Istruttoria pratiche , rilascio autorizzazioni in materia paesistica ai sensi della L.R. n.28/1998. Antincendio. Raccolta e smaltimento RR.SS.UU. Cura del verde pubblico.

Attuazione regolamento cimiteriale. Assegnazione aree e loculi. Salvaguardia zone di rispetto. Richiesta pareri. Manutenzione.

 

 

statistica in materia edilizia pubblica e privata; acquedotti e fognature; scolastica; sportiva; censimento.

 

Gestione programmi per P.C.

 

TECNICO - MANUTENTIVO

 

MANUTENZIONI

 

 

 

POLIZIA URBANA  E POLIZIA AMMINISTRATIVA

 

Manutenzione patrimonio comunale e impianti pubblici, mezzi comunali, verde pubblico, viabilità urbana e extraurbana, impianti.

 

 

Vigilanza edilizia in materia di abusivismo. Verbali di accertamento ed emanazione di ordinanze varie; esecuzione d’ufficio lavori demolizione opere abusive; vigilanza urbana e traffico; vigilanza sui locali di pubblico spettacolo; vigilanza in materia paesistica.

 

 

ALLEGATO “C” AL REGOLAMENTO FUNZIONAMENTO UFFICI E SERVIZI – PARTE  PRIMA.

Art. 16 del Regolamento

IINDIVIDUAZIONE E ARTICOLAZIONE DEI SERVIZI

 

 

SETTORE AMMINISTRATIVO

 

 

SERVIZI

 

 

UFFICI

 

PROFILO PROFESSIONALE E QUALIFICA

 

AMMINISTRATIVO

 

 

SEGRETERIA

PERSONALE

RAPPORTI ISTITUZIONALI

ELETTORALE

COMMERCIO

INFORMATICA

 

ISTRUTTORE DIRETTIVO – CAT. D3 – Mameli M. A. Stella

SERVIZI STATALI

ANAGRAFE

STATO CIVILE

LEVA

STATISTICA

ARCHIVIAZIONE OTTICA E  PROTOCOLLO ATTI IN ARRIVO.

 

ISTRUTTORE – CAT. C1 – Usai Giovanni Maria

 

POLIZIA AMMINISTRATIVA

 

POLIZIA

 

 

VIGILE URBANO- CAT. C2  - Ara Pietrino

 

 

 

 

 

SETTORE  SOCIO-ASSISTENZIALE E ISTRUZIONE

 

 

SERVIZI

 

 

UFFICI

 

PROFILO PROFESSIONALE E QUALIFICA

 

SOCIALE

 

 

SERVIZIO SOCIALE

 

 

 

ISTRUTTORE CAT. D1 PARTE – TIME.

Contratto a tempo determinato – Popolla Giusi

 

SCOLASTICO

 

ISTRUZIONE PUBBLICA

 

 

ISTRUTTORE DIRETTIVO – D3 – Mameli M. A. Stella

 

 

 

 

 

SETTORE SPORT-TURISMO- SPETTACOLO-CULTURA

 

 

SERVIZI

 

 

UFFICI

 

FUNZIONI

 

CULTURALE

 

CULTURA  SPORT

BIBLIOTECA

 

 

ISTRUTTORE DIRETTIVO – D3 – Mameli Stella

ISTRUTTORE PARTE-TIME-C3 -  Usai Piera

 

 

 

 

 

 

 

SETTORE  ECONOMICO FINANZIARIO

 

 

SERVIZI

 

 

UFFICI

PROFILO PROFESSIONALE E QUALIFICA

 

FINANZIARIO

 

PERSONALE

PROGRAMMAZIONE E BILANCIO

ENTRATE E SPESE

PATRIMONIO E ECONOMATO

INFORMATICA

ISTRUTTORE PARTE – TIME. CAT.C3

Usai Piera

 

TRIBUTI LOCALI

 

TRIBUTI LOCALI

 

ISTRUTTORE PARTE – TIME. CAT.C3 –

Usai Piera

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SETTORE TECNICO E DI VIGILANZA

 

 

SERVIZI

 

 

UFFICI

PROFILO PROFESSIONALE E CATEGORIA

 

TECNICO

 

PERSONALE

 

URBANISTICA

 

EDIL IZIA PRIVATA

 

LAVORI PUBBLICI.

 

ESPROPRIAZIONI

 

 

CONTRATTI

 

ABIENTE

 

 

CIMITERIALE

 

 

 

STATISTICA

 

 

INFORMATICA

 

 

ISTRUTTORE DIRETTIVO – CAT. D3

Sau Giulio

 

TECNICO - MANUTENTIVO

 

MANUTENZIONI E CURA EDIFICI COMUNALI

 

 

 

POLIZIA URBANA  E POLIZIA AMMINISTRATIVA

 

ISTRUTTORE DIRETTIVO – CAT. D3 – Sau Giulio

 

OPERATORE- CAT.A2   -  Campus Gavino

OPERATORE CAT. A2-  -   Campus Gavino

 

 

MODIFICHE APPORTATE DOPO LA STESURA ORIGINARIA:

GLI ART. 23, 32 E 33 SONO STATI MODIFICATI CON DELIBERA DI GIUNTA N.62 DELL’11.05.2006.

GLI ARTT. 31 E 32 PRIMA PARTE E L’ART. 19 PARTE SECONDA SONO STATI MODIFICATI CON DELIBERA DI GIUNTA N. 143 IN DATA 09.11.2006.

INDICE REGOLAMENTI