COMUNE DI ITTIREDDU

Provincia di Sassari

 

REGOLAMENTO SULLA APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER LA VIOLAZIONE DEI REGOLAMENTI E DELLE ORDINANZE COMUNALI.

 

Articolo 1

Oggetto del regolamento.

 

1.       Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina dell’applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie, nel rispetto del principio di legalità, per la violazione di disposizioni di regolamenti e ordinanze comunali per le quali non è prevista una sanzione specifica in altre norme di legge statali o nazionali.

 

Articolo 2

Sanzione amministrativa pecuniaria per le violazioni dei regolamenti comunali.

1.        Salvo disposizioni di legge, per le violazioni dei regolamenti comunali si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 euro a 500,00 euro.

2.        A decorrere dall’entrata in vigore della Legge 16 gennaio 2003 n° 3 le disposizioni dei regolamenti comunali, che stabiliscono sanzioni per violazioni agli stessi in misura diversa da quella indicata al comma 1, si intendono sostituite nel senso che si applica la sanzione pecuniaria da 25,00 a 500,00 euro.

 

Articolo 3

Sanzione amministrativa pecuniaria per le violazioni delle ordinanze sindacali e dirigenziali.

1.        In attuazione dell’articolo 7 bis del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali di cui al Decreto legislativo 18 agosto 2000 n° 267, come modificato dalla legge 20 maggio 2003 n° 116 di conversione del decreto legge 31 marzo 2003 n° 50, per le violazioni alle ordinanze adottate dal Sindaco e dai Dirigenti si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 a 500,00 euro;

 

Articolo 4

Sanzioni amministrative accessorie

1.        Alle violazioni dei regolamenti e delle ordinanze si applicano esclusivamente le sanzioni accessorie previste dall’articolo 20 della Legge 24 novembre 1981 n° 689.

 

Articolo 5

Individuazione degli organi addetti al controllo

1.        In attuazione dell’articolo 13 delle Legge 24 novembre 1981 n° 689 sono addetti al controllo gli appartenenti alla Polizia Municipale.

2.        Rimane ferma la competenza di ufficiali e agenti di polizia giudiziaria a norma dell’articolo 13 della Legge 24 novembre 1981, n° 689 nonché la competenza di altri soggetti espressamente abilitati all’accertamento di illeciti amministrativi dalle leggi vigenti.

 

Articolo 6

Verbale di accertamento

1.        Il verbale di accertamento di violazione amministrativa deve contenere:

a)       l’intestazione dell’ente

b)       l’indicazione della data, ora e luogo dell’accertamento;

c)       le generalità e la qualifica del verbalizzante;

d)       le generalità dell’autore della violazione, della persona tenuta alla sorveglianza dell’incapace ai sensi  dell’articolo 2 della Legge 24 novembre 1981, n° 689 e degli eventuali obbligati in solido ai sensi dell’articolo 6 della medesima legge;

e)       la descrizione dettagliata del fatto costituente la violazione con l’indicazione delle circostanze di tempo e di luogo e degli eventuali mezzi impiegati;

f)        l’indicazione delle norme che si ritengono violate

g)       l’importo e le modalità del pagamento in misura ridotta;

h)       l’autorità competente a ricevere eventuali scritti difensivi;

i)         le eventuali dichiarazioni rese dall’autore della violazione o la circostanza che non sono state rese dichiarazioni;

j)         i motivi della mancata contestazione immediata;

k)       la sottoscrizione del verbalizzante e, ove possibile, dei soggetti cui la violazione è stata contestata.

 

2.        Se il responsabile si rifiuta di firmare il verbalizzante dovrà darne atto in calce al verbale.

3.        In caso di contestazione immediata copia del verbale deve essere consegnato al responsabile.

 

Articolo 7

Spese

1.        Le spese di procedura, comprese quelle di notificazione degli atti, sono a carico dei responsabili.

 

Articolo 8

Pagamento in misura ridotta.

1.        E’ ammesso il pagamento in misura ridotta delle sanzioni, nella misura di 50,00 euro da corrispondersi entro e non oltre il termine di 60 giorni dalla contestazione immediata o dalla data di notificazione degli estremi della violazione.

2.        Il pagamento in misura ridotta entro il predetto termine determina l’estinzione del procedimento, anche in caso di precedente presentazione di scritti difensivi.

3.        Nel caso di presentazione di scritti difensivi successivamente al pagamento in misura ridotta, l’Autorità competente, con apposito provvedimento notificato all’interessato, dichiarerà l’improcedibilità per avvenuta estinzione del rapporto obbligatorio.

 

Articolo 9

Rapporto.

1.        Qualora l’interessato non estingua l’infrazione amministrativa mediante il pagamento in forma ridotta, l’organo accertatore deve presentare un rapporto, con la prova della eseguita contestazione o notificazione, all’autorità amministrativa competente ai sensi dell’art. 17 della legge n. 689/1981.

 

Articolo 10

Ordinanza – ingiunzione

1.        Entro il termine di 30 giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione l’interessato può far pervenire all’autorità competente a ricevere il rapporto scritti difensivi e documenti e può chiedere di essere sentito dalla medesima autorità ai sensi dell’art. 18 della Legge n. 689/1981.

2.        L’autorità amministrativa competente, esaminato il rapporto di cui all’art.9 o gli scritti difensivi, emette ordinanza – ingiunzione di pagamento, fissando l’entità della sanzione tra il limite minimo e massimo di cui all’art. 2 nel rispetto delle disposizioni contenute nella Deliberazione di Giunta Comunale n°……del…….

 

Articolo 11

Organo competente a irrogare la sanzione amministrativa

1.        La competenza alla emissione della ordinanza ingiunzione e alla determinazione della misura della sanzione è attribuita ai dirigenti competenti per materia, in relazione a quanto dispongono gli artt. 54 e 107 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali di cui al Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000.

2.        Il dirigente riceve il rapporto nonché gli scritti difensivi e documenti ai sensi degli articolo 8 e 9 del presente regolamento.

 

Articolo 12

Termine per l’emanazione dell’ordinanza – ingiunzione

1.        L’ordinanza – ingiunzione deve essere emanata nel termine di sei mesi decorrenti dalla scadenza del termine previsto per effettuare il pagamento in misura ridotta.

2.        L’ordinanza – ingiunzione, emanata nel termine di cui al comma 1, deve essere notificata senza ritardo.

 

Articolo 13

Ordinanza di archiviazione

1.        L’ordinanza motivata di archiviazione degli atti, nel caso di infondatezza dell’accertamento, deve essere comunicata all’organo che ha redatto il rapporto e all’interessato.

 

Articolo 14

Pagamento rateale della sanzione pecuniaria

1.        Previa apposita richiesta, chi si trovi in condizioni economiche disagiate è ammesso, ai sensi dell’articolo 26 della legge 24 novembre 1981 n° 689, al pagamento rateale della somma portata dall’ordinanza – ingiunzione

2.        La richiesta deve pervenire entro il termine di trenta giorni dalla notificazione dell’ordinanza – ingiunzione e deve contenere una dichiarazione sostitutiva relativa ai redditi e al patrimonio dell’interessato e dei componenti del suo nucleo familiare, nonché tutti gli altri elementi che l’interessato ritenga utili ad allegare lo stato di indigenza. La richiesta deve anche contenere l’indicazione del numero di rate e l’importo di ciascuna di esse.

3.        Fermo restando quanto previsto dall’articolo 26 della Legge 689/1981, l’importo di ciascuna rata, salvo maggior ammontare richiesto dall’interessato ai sensi del comma 2, non potrà superare il 20% dell’ammontare dei redditi complessivi lordi percepiti

 

Articolo 15

Difesa dell’ente nel giudizio di opposizione

1.        Il Comune sta in giudizio a mezzo di funzionari appositamente delegati.

2.        L’agente accertatore non può essere delegato a rappresentare in giudizio l’ente in relazione ad accertamenti effettuati dallo stesso.

3.        In casi di particolare complessità  può essere conferito l’incarico ad un avvocato.

 

Articolo 16

Esecuzione delle sanzioni

1.        Nell’ipotesi di sentenza di rigetto dell’opposizione proposta dall’interessato avverso l’ordinanza – ingiunzione, il Comune inviterà al pagamento della sanzione nel termine di trenta giorni dal deposito della pronuncia.

2.        In caso di mancato pagamento si procederà al recupero coattivo delle somme dovute.

 

Articolo 17

Rinvio

1.                    Per quanto non espressamente disposto si applicano la Legge 24 novembre 1981 n° 689 e le altre leggi in materia di sanzioni amministrative

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