COMUNE DI ITTIREDDU
Provincia di Sassari
REGOLAMENTO SULLA APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER LA VIOLAZIONE DEI REGOLAMENTI E DELLE ORDINANZE COMUNALI.
Oggetto del regolamento.
1. Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina
dell’applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie, nel rispetto del
principio di legalità, per la violazione di disposizioni di regolamenti e
ordinanze comunali per le quali non è prevista una sanzione specifica in altre
norme di legge statali o nazionali.
Articolo 2
Sanzione amministrativa pecuniaria per
le violazioni dei regolamenti comunali.
1.
Salvo disposizioni di
legge, per le violazioni dei regolamenti comunali si applica la sanzione
amministrativa pecuniaria da 25,00 euro a 500,00 euro.
2.
A decorrere dall’entrata
in vigore della Legge 16 gennaio 2003 n° 3 le disposizioni dei regolamenti
comunali, che stabiliscono sanzioni per violazioni agli stessi in misura
diversa da quella indicata al comma 1, si intendono sostituite nel senso che si
applica la sanzione pecuniaria da 25,00 a 500,00 euro.
Articolo 3
Sanzione amministrativa pecuniaria per le
violazioni delle ordinanze sindacali e dirigenziali.
1.
In attuazione
dell’articolo 7 bis del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali di cui al Decreto legislativo 18 agosto 2000 n° 267, come modificato
dalla legge 20 maggio 2003 n° 116 di conversione del decreto legge 31 marzo
2003 n° 50, per le violazioni alle ordinanze adottate dal Sindaco e dai
Dirigenti si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 a 500,00
euro;
Articolo 4
Sanzioni amministrative accessorie
1.
Alle violazioni dei
regolamenti e delle ordinanze si applicano esclusivamente le sanzioni
accessorie previste dall’articolo 20 della Legge 24 novembre 1981 n° 689.
Articolo 5
Individuazione degli organi addetti al
controllo
1.
In attuazione
dell’articolo 13 delle Legge 24 novembre 1981 n° 689 sono addetti al controllo
gli appartenenti alla Polizia Municipale.
2.
Rimane ferma la
competenza di ufficiali e agenti di polizia giudiziaria a norma dell’articolo
13 della Legge 24 novembre 1981, n° 689 nonché la competenza di altri soggetti
espressamente abilitati all’accertamento di illeciti amministrativi dalle leggi
vigenti.
Articolo 6
Verbale di accertamento
1.
Il verbale di
accertamento di violazione amministrativa deve contenere:
a)
l’intestazione dell’ente
b)
l’indicazione della data,
ora e luogo dell’accertamento;
c)
le generalità e la
qualifica del verbalizzante;
d)
le generalità
dell’autore della violazione, della persona tenuta alla sorveglianza
dell’incapace ai sensi dell’articolo 2
della Legge 24 novembre 1981, n° 689 e degli eventuali obbligati in solido ai
sensi dell’articolo 6 della medesima legge;
e)
la descrizione
dettagliata del fatto costituente la violazione con l’indicazione delle
circostanze di tempo e di luogo e degli eventuali mezzi impiegati;
f)
l’indicazione delle
norme che si ritengono violate
g)
l’importo e le modalità
del pagamento in misura ridotta;
h)
l’autorità competente a
ricevere eventuali scritti difensivi;
i)
le eventuali
dichiarazioni rese dall’autore della violazione o la circostanza che non sono state
rese dichiarazioni;
j)
i motivi della mancata
contestazione immediata;
k)
la sottoscrizione del
verbalizzante e, ove possibile, dei soggetti cui la violazione è stata
contestata.
2.
Se il responsabile si
rifiuta di firmare il verbalizzante dovrà darne atto in calce al verbale.
3.
In caso di contestazione
immediata copia del verbale deve essere consegnato al responsabile.
Articolo 7
Spese
1.
Le spese di procedura,
comprese quelle di notificazione degli atti, sono a carico dei responsabili.
Articolo 8
Pagamento in misura ridotta.
1.
E’ ammesso il pagamento
in misura ridotta delle sanzioni, nella misura di 50,00 euro da corrispondersi
entro e non oltre il termine di 60 giorni dalla contestazione immediata o dalla
data di notificazione degli estremi della violazione.
2.
Il pagamento in misura
ridotta entro il predetto termine determina l’estinzione del procedimento,
anche in caso di precedente presentazione di scritti difensivi.
3.
Nel caso di
presentazione di scritti difensivi successivamente al pagamento in misura
ridotta, l’Autorità competente, con apposito provvedimento notificato
all’interessato, dichiarerà l’improcedibilità per avvenuta estinzione del
rapporto obbligatorio.
Articolo 9
Rapporto.
1.
Qualora l’interessato
non estingua l’infrazione amministrativa mediante il pagamento in forma
ridotta, l’organo accertatore deve presentare un rapporto, con la prova della
eseguita contestazione o notificazione, all’autorità amministrativa competente
ai sensi dell’art. 17 della legge n. 689/1981.
Articolo 10
Ordinanza – ingiunzione
1.
Entro il termine di 30
giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione
l’interessato può far pervenire all’autorità competente a ricevere il rapporto
scritti difensivi e documenti e può chiedere di essere sentito dalla medesima
autorità ai sensi dell’art. 18 della Legge n. 689/1981.
2.
L’autorità
amministrativa competente, esaminato il rapporto di cui all’art.9 o gli scritti
difensivi, emette ordinanza – ingiunzione di pagamento, fissando l’entità della
sanzione tra il limite minimo e massimo di cui all’art. 2 nel rispetto delle
disposizioni contenute nella Deliberazione di Giunta Comunale n°……del…….
Articolo 11
Organo competente a irrogare la sanzione
amministrativa
1.
La competenza alla
emissione della ordinanza ingiunzione e alla determinazione della misura della
sanzione è attribuita ai dirigenti competenti per materia, in relazione a
quanto dispongono gli artt. 54 e 107 del T.U. delle leggi sull’ordinamento
degli enti locali di cui al Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000.
2.
Il dirigente riceve il
rapporto nonché gli scritti difensivi e documenti ai sensi degli articolo 8 e 9
del presente regolamento.
Articolo 12
Termine per l’emanazione dell’ordinanza
– ingiunzione
1.
L’ordinanza –
ingiunzione deve essere emanata nel termine di sei mesi decorrenti dalla
scadenza del termine previsto per effettuare il pagamento in misura ridotta.
2.
L’ordinanza –
ingiunzione, emanata nel termine di cui al comma 1, deve essere notificata
senza ritardo.
Articolo 13
Ordinanza di archiviazione
1.
L’ordinanza motivata di
archiviazione degli atti, nel caso di infondatezza dell’accertamento, deve
essere comunicata all’organo che ha redatto il rapporto e all’interessato.
Articolo 14
Pagamento rateale della sanzione
pecuniaria
1.
Previa apposita
richiesta, chi si trovi in condizioni economiche disagiate è ammesso, ai sensi
dell’articolo 26 della legge 24 novembre 1981 n° 689, al pagamento rateale
della somma portata dall’ordinanza – ingiunzione
2.
La richiesta deve
pervenire entro il termine di trenta giorni dalla notificazione dell’ordinanza
– ingiunzione e deve contenere una dichiarazione sostitutiva relativa ai
redditi e al patrimonio dell’interessato e dei componenti del suo nucleo
familiare, nonché tutti gli altri elementi che l’interessato ritenga utili ad
allegare lo stato di indigenza. La richiesta deve anche contenere l’indicazione
del numero di rate e l’importo di ciascuna di esse.
3.
Fermo restando quanto
previsto dall’articolo 26 della Legge 689/1981, l’importo di ciascuna rata,
salvo maggior ammontare richiesto dall’interessato ai sensi del comma 2, non
potrà superare il 20% dell’ammontare dei redditi complessivi lordi percepiti
Articolo 15
Difesa dell’ente nel giudizio di
opposizione
1.
Il Comune sta in
giudizio a mezzo di funzionari appositamente delegati.
2.
L’agente accertatore non
può essere delegato a rappresentare in giudizio l’ente in relazione ad
accertamenti effettuati dallo stesso.
3.
In casi di particolare
complessità può essere conferito
l’incarico ad un avvocato.
Esecuzione delle sanzioni
1.
Nell’ipotesi di sentenza
di rigetto dell’opposizione proposta dall’interessato avverso l’ordinanza –
ingiunzione, il Comune inviterà al pagamento della sanzione nel termine di
trenta giorni dal deposito della pronuncia.
2.
In caso di mancato
pagamento si procederà al recupero coattivo delle somme dovute.
Articolo 17
Rinvio
1.
Per quanto non
espressamente disposto si applicano la Legge 24 novembre 1981 n° 689 e le altre
leggi in materia di sanzioni amministrative