COMUNE DI ITTIREDDU

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA RIPARTIZIONE DEL FONDO COSTITUITO PER LA REDAZIONE DI PROGETTI ED ATTI DI PIANIFICAZIONE. ART. 18 LEGGE 109/94.

Art. 1 - Oggetto del regolamento

1 - Il presente regolamento disciplina le modalità di riparto dell1,5% (uno virgola cinque per cento) dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro, ovvero del 30% della tariffa professionale relativa ad un atto di pianificazione comunque denominato ai sensi di quanto disposto dall'art. 18 della Legge 11 febbraio 1994, n. 109, come modificato dall'art. 6 della legge 15 maggio 1997 n. 127 e da ultimo dall'art. 13 della legge 17.05.1999 n. 144.

Art. 2 - Ambito oggettivo di applicazione.

1 - Ai sensi e per gli effetti del presente regolamento, per lavori pubblici si intendono le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro e manutenzione di opere e di impianti, anche di presidio e difesa ambientale.

2 - Per atti di pianificazione si intende la redazione di:

Art. 3 - Ambito soggettivo di applicazione

1 - I soggetti destinatari della ripartizione dell'incentivo sono:

  1. il personale Ufficio Tecnico che abbia redatto i progetti e/o gli atti di pianificazione;
  2. il responsabile unico del procedimento;
  3. il progettista;
  4. il redattore del piano di sicurezza;
  5. il direttore dei lavori;
  6. il collaudatore
  7. i collaboratori.

Art.4 - Conferimento degli incarichi.

1 - Nell'ambito del programma dei lavori pubblici predisposto dal competente organo dell'Amministrazione, la Giunta individua, di volta in volta, il progetto e l'atto di pianificazione da redigere all'interno dell'Ente.

2 - Con il provvedimento di cui al comma precedente la Giunta Comunale affida l'incarico individuando i soggetti destinatari di cui all'art. 3.

Art. 5 - Contenuto della progettazione.

1 - La progettazione di opere e lavori pubblici si articola secondo tre livelli di successivi approfondimenti, in preliminare, definitivo ed esecutivo.

2 - Le prescrizioni relative agli elaborati descrittivi e grafici contenuti nei commi 3, 4 e 5 dell'art. 16 della Legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modifiche e integrazioni, sono di norma necessari per ritenere i progetti adeguatamente sviluppati. Il responsabile del procedimento o, se soggetto diverso, il progettista, qualora in rapporto alla specifica tipologia e alle dimensioni dei lavori da progettare ritenga le prescrizioni suddette insufficienti o eccessive, provvede a integrarle o a modificarle.

3 - La redazione degli atti di pianificazione è comprensiva di tutta la documentazione descritta dalle disposizioni regionali. Il procedimento relativo agli atti di pianificazione si conclude con l'approvazione definitiva ed a tale evenienza va ricondotta la liquidazione a saldo del fondo di incentivazione.

Art. 6 - Quantificazione del fondo.

1 - Il fondo incentivante è costituito dall'1,5% (uno virgola cinque per cento) dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro, ovvero del 30% (trenta per cento) della tariffa professionale relativa all'atto di pianificazione.

2 - La quantificazione e la liquidazione del fondo sarà fatta distintamente per ciascuna opera o lavoro e per ciascun atto di pianificazione.

Art. 7 - Ripartizione del fondo.

1 - Il fondo per l'incentivazione viene ripartito tra i vari soggetti che abbiano partecipato alla redazione del progetto e dell'atto di pianificazione secondo le seguenti percentuali (ai sensi del D.M.LL.PP.07/04/1998, n. 320):

  1. responsabile unico del procedimento 15%;
  2. progettista 45%;

  1. redazione piano di sicurezza 5%;
  2. direzione lavori 25%;
  3. collaudo o C.R.E. 5%;
  4. collaboratori amministrativi 5%;

-per funzioni a) 20%;

b) 50% con l'ulteriore suddivisione pari a quella dei progettisti;

c) 5%;

d) 20%;

e) 5%.

2 - L'individuazione dei collaboratori e la suddivisione percentuale della quota del fondo tra gli stessi sarà disposta con la deliberazione di affidamento dell'incarico.

3 - Le quote di cui al comma 1 sono fra loro cumulabili. Le prestazioni che non sono svolte dai predetti soggetti in quanto affidate a personale esterno, costituiscono economie.

Art. 8 - Termini e penalità.

1 - con il provvedimento di incarico vengono stabiliti i termini per la conclusione del procedimento di redazione del progetto e dell'atto di pianificazione.

2 - in caso di mancato rispetto dei termini come sopra determinati si applica una penale riducendo il fondo dell'1% (uno per cento) per ogni giorno di ritardo.

Art. 9 - Liquidazione del fondo.

1 - Per progetti di opere e lavori pubblici il responsabile del servizio provvede alla liquidazione del fondo distintamente per ogni singola opera una volta espletato l'incarico affidato.

2 - Per la redazione degli atti di pianificazione, il compenso viene corrisposto nei seguenti termini:

  1. - 10 per cento entro un mese dall'affidamento dell'incarico;
  2. - 25 per cento entro un mese dalla consegna degli elaborati del progetto di massima;
  3. - 25 per cento entro un mese dall'adozione del piano da parte dell'Amministrazione;
  4. - il saldo ad approvazione definitiva del piano.

Art. 10 - Iscrizione all'Albo Professionale.

1 - I progetti o gli atti di pianificazione sono redatti dall'Ufficio Tecnico e firmati da dipendenti iscritti ai relativi Albi Professionali o abilitati. L'onere dell'eventuale iscrizione all'Albo compete all'Amministrazione che provvederà al rimborso al dipendente che ha sostenuto la spesa, previa presentazione della ricevuta di versamento.

2 - Si provvederà all'eventuale rimborso del solo 50% (cinquanta per cento) dell'onere di iscrizione di cui al comma 1 qualora i progettisti abbiano effettuato progettazioni anche per conto di soggetti diversi dall'Ente di appartenenza, previa specifica autorizzazione.

Art. 11 - Polizza assicurativa.

1 - Con i limiti e le modalità che saranno definiti dal regolamento di esecuzione previsto dall'art. 3 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, l'Amministrazione stipulerà polizze assicurative per la copertura di rischi di natura professionale a favore di dipendenti incaricati della progettazione.

Art. 12 - Responsabilità.

1 - I titolari degli incarichi di progettazione sono responsabili per i danni subiti dall'Amministrazione in conseguenza di errori ed omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano in tutto o in parte la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione.

Art. 13 - Proprietà dei progetti.

1 - I progetti elaborati dall'Ufficio Tecnico, restano di proprietà piena ed esclusiva dell'Amministrazione Comunale, la quale potrà farvi apportare tutte le modifiche o varianti ritenute opportune o necessarie in qualsiasi momento, a suo insindacabile giudizio.

Art. 14 - Orario di lavoro e spese accessorie.

1 - L'attività di progettazione viene espletata durante il normale orario di lavoro e le spese necessarie per la produzione e l'esecuzione degli elaborati rientrano nelle spese di funzionamento dell'Ufficio Tecnico, sia per quanto riguarda il consumo dei materiali e l'utilizzo delle attrezzature, sia per quanto riguarda l'effettuazione delle missioni strettamente necessarie per lo svolgimento dell'incarico. Gli oneri riflessi, assistenziali e previdenziali, sugli emolumenti incentivanti sono dovuti dall'Ente di appartenenza dei dipendenti a cui sono stati affidati gli incarichi di cui al presente regolamento.

Art. 15 - Rinvio dinamico.

1 - Le norme del presente regolamento si intendono modificate alla luce di qualsiasi norma sopravvenuta contenuta in provvedimenti legislativi nazionali o regionali.

2 - In tali evenienze, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la nuova norma di carattere nazionale o regionale.

Art. 16 - Pubblicità del regolamento.

1 - Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Art. 17 - Entrata in vigore del presente regolamento.

1 - Il presente regolamento entrerà in vigore dopo la pubblicazione all'Albo Pretorio comunale per 15 giorni.

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