REGOLAMENTO
COMUNALE
PER I
SERVIZI FUNEBRI E CIMITERIALI
Art. 1 – Oggetto del regolamento.
Il
presente regolamento disciplina, ad integrazione delle norme di cui:
-
al Testo unico delle leggi sanitarie approvato con
regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni ed aggiunte;
-
al regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238
sull’ordinamento dello Stato Civile e successive modificazioni ed integrazioni;
-
al D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 recante
“Approvazione del regolamento di polizia mortuaria”; il servizio di polizia
mortuaria in tutto il territorio di questo comune.
Art. 2 – Responsabilità del Comune.
Il
Comune, mentre a cura perché nell’interno del cimitero siano evitate situazioni
di pericolo alle persone o danni, furti, ecc. alle cose, non assume
responsabilità per atti commessi nel cimitero da persone estranee al suo
servizio, come pure per l’impiego di mezzi posti a disposizione del pubblico:
scale mobili per accedere a cellette, a loculi, ecc.
Art. 3 – Organico del personale addetto ai servizi
cimiteriali.
L’organico
del personale addetto ai servizi cimiteriali è quello risultante dal seguente
prospetto:
-Figura
Professionale:-Custode Cimitero; qualifica funzionale: III; totale posti di
organico: 1
Art. 4 – Organizzazione dei servizi cimiteriali.
I
dipendenti addetti ai servizi cimiteriali sono alle dirette dipendenze del
Sindaco o dell’Assessore delegato. Sul funzionamento dei servizi cimiteriali e
funebri in genere vigila il coordinatore sanitario dell’unità sanitaria locale
(U.S.L.) con le procedure di cui all’art. 51 del regolamento di polizia
mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
Art. 5 – Obblighi del custode del cimietro.
Il
custode è responsabile della regolare tenuta dei registri previsti dall’art. 52
del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n.
285, ed ha l’obbligo di tenere costantemente a disposizione del pubblico:
a)
una copia del presente regolamento;
b)
una copia dei regolamenti e delle tariffe relative
alle concessioni ed ai servizi cimiteriali funebri.
Art. 6 – Disciplina del trasporto dei cadaveri.
Per
il trasporto dei cadaveri troveranno puntuale applicazione le norme di cui al
Capo IV del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre
1990, n. 285, nonché eventuale specifico regolamento Comunale sui trasporti
funebri.
Art. 7 – Facoltà di disporre della salma e dei funerali.
Il
trasporto funebre sarà autorizzato sulla base della volontà testamentaria
espressa dal defunto. In assenza di disposizione testamentaria la volontà deve
essere manifestata dal coniuge e, in difetto, dal parente più prossimo
individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, nel caso di
concorrenza di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi.
L’ordine
suesposto troverà applicazione in tutti i rapporti successivi (inumazione,
tumulazione, epigrafi, ecc.).
Art. 8 – Vigilanza per il trasporto dei cadaveri.
Il
Sindaco, al momento del rilascio dell’autorizzazione al trasporto di un
cadavere prevista dall’art. 23 del regolamento di polizia mortuaria approvato
con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, ne darà notizia alla polizia comunale per
gli eventuali servizi di assistenza e vigilanza.
Art. 9 – Trasporto di cadavere nell’ultima abitazione.
Su
richiesta scritta di un familiare, il Sindaco può autorizzare il trasporto del
cadavere e di persone residenti in vita nel Comune dal locale di osservazione
di cui all’art. 12 del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10
settembre 1990, n. 285, all’ultima abitazione, affinché in quel luogo siano
rese onoranze funebri. Il trasporto può avere luogo dopo la visita necroscopica
salvo il diverso parere del coordinatore sanitario dell’unità sanitaria locale
(U.S.L.)
Art. 10 – Ricevimento di cadaveri.
Nei
cimiteri comunali devono essere ricevuti, oltre ai cadaveri, i nati morti, i
prodotti del concepimento, ed i resti mortali di cui all’art. 50 del
regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n.
285:
a)
i cadaveri delle persone che, durante la loro vita,
hanno avuto in questo Comune la residenza anagrafica;
b)
gli ascendenti o discendenti ed i collaterali di
secondo grado di persone residenti in questo Comune.
Per
i seppellimenti di cui alle precedenti lettere a) e b), gli interessati dovranno
fare apposita documentata domanda al Sindaco il quale accorderà
l’autorizzazione solo in presenza di disponibilità di posti.
Art. 11 – Sepoltura nei giorni festivi.
Di
norma, nei giorni festivi non hanno luogo le sepolture. Per gravi motivi, in accordo
con il responsabile del servizio, sentito il coordinatore sanitario della unità
sanitaria locale, il Sindaco potrà autorizzare. I feretri trasportati
ugualmente al cimitero in detti giorni festivi saranno presi in custodia nella
camera mortuaria per essere sepolti il primo giorno feriale utile.
Art. 12 – Orario di apertura dei cimiteri al pubblico.
Il
Cimitero è aperto al pubblico secondo l’orario fissato per stagioni dal Sindaco
e affisso all’ingresso. Il Sindaco, in relazione ad esigenze eccezionali, con
apposita ordinanza, potrà apportare, ai detti orari, temporanee modifiche.
Art. 13 – Divieto di ingresso nei cimiteri.
Nei
cimiteri è vietato l’ingresso:
a)
ai minori di anni 14, non accompagnati da persone
adulte;
b)
alle persone in stato di ubriachezza, vestite in
modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del
cimitero;
c)
alle persone in massa, non a seguito di funerale o
di cerimonia religiosa o civile, senza la preventiva autorizzazione del Sindaco;
d)
a chiunque, quando il Sindaco, per motivi di ordine
pubblico o di polizia mortuaria o di disciplina interna, ravvisi l’opportunità
del divieto.
Art. 14 – Comportamenti vietati all’interno dei cimiteri.
Nel
cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con il
luogo, ed in particolare:
a)
fumare, consumare cibi, correre, tenere contegno
chiassoso, cantare;
b)
introdurre armi, cani o altri animali;
c)
toccare e rimuovere dalle tombe altrui fiori,
piantine, ricordi, ornamenti, lapidi;
d)
buttare fiori appassiti o altri rifiuti fuori dagli
appositi contenitori o spazi;
e)
portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza
la preventiva autorizzazione;
f)
calpestare, danneggiare aiuole, tappeti verdi,
alberi, giardini, sedere sui tumuli, scrivere sulle lapidi o sui muri;
g)
disturbare in qualsiasi modo i visitatori, ed in
particolare fare loro offerte di lavoro, di oggetti, distribuire indirizzi,
carte, volantini d’ogni sorta; tale divieto è particolarmente rigoroso per il
personale del cimitero e delle imprese che svolgono attività nel cimitero;
h)
prendere fotografie di opere funerarie senza l’autorizzazione
del custode e, se si tratta di tomba altrui, senza l’autorizzazione del
concessionario della sepoltura;
i)
eseguire lavori, iscrizioni nelle tombe altrui senza
l’autorizzazione o richiesta dei concessionari;
j)
commerciare oggetti di decorazione delle tombe fra
privati entro il recinto del cimitero;
m)
l’accesso di mezzi automobilistici privati sprovvisti dell’autorizzazione
scritta rilasciata dal Sindaco. I divieti predetti, in quanto possono essere
applicabili, si estendono anche nella zona immediatamente adiacente al
cimitero.
Art. 15 – Riti religiosi all’interno dei cimiteri.
Nell’interno
del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per singolo
defunto che per la collettività dei defunti, della chiesa cattolica e delle
confessioni religiose non in contrasto con l’ordinamento giuridico italiano. Le
celebrazioni che possono dar luogo alla presenza di numeroso concorso di
pubblico devono essere autorizzate.
Art. 16 – Inumazioni e tumulazioni – Normativa.
Per
le inumazioni e le tumulazioni saranno scrupolosamente osservate le norme di
cui, rispettivamente, al Capo XIV ed al Capo XV del regolamento di polizia
mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, nonché quelle
integrative di questo regolamento.
Art. 17 – Inumazioni e tumulazioni – Termini.
Le
inumazioni e le tumulazioni, di norma, seguiranno immediatamente la consegna
dei feretri di cui al precedente articolo 10.
Tuttavia,
per esigenze particolari, a richiesta scritta dei familiari, sentito il
coordinatore sanitario dell’unità sanitaria locale (U.S.L.), il feretro potrà
essere depositato nella camera mortuaria fino ad un massimo di tre giorni. Il
quest’ultimo caso il custode del cimitero concorderà, con gli interessati, il
giorno e l’ora in cui si svolgeranno le operazioni. L’accordo dovrà risultare
in calce alla richiesta. Trascorso il termine come prima concordato senza che i
familiari si presentino per assistere alle operazioni, il Sindaco, con
ordinanza motivata da notificare a uno degli interessati, disporrà la
inumazione del feretro nel campo comune previa rottura dell’eventuale cassa
metallica o in materiale non biodegradabile cosi come previsto dall’art. 75,
comma 2 del regolamento di polizia approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n.
285.
Art. 18 – Epigrafi.
Sulle
tombe possono essere poste lapidi, croci, monumenti, ricordi, simboli, secondo
le forme, le misure, i materiali autorizzati in relazione al carattere e alla
durata delle sepolture
Ogni
epigrafe deve contenere le generalità del defunto e le rituali espressioni
brevi. Le epigrafi devono essere compilate in lingua italiana; sono permesse
citazioni in latino, in ebraico per gli israeliti e nelle rispettive lingue per
gli stranieri, purchè seguite dalla traduzione in italiano. Sulla lapide di
chiusura dei loculi e delle cellette deve essere indicato in ogni caso il nome,
il cognome e le date di nascita e di morte.
Le
donne coniugate sono indicate con i due cognomi.
Art. 19 – Introduzione di cassette con resti mortali
in nicchie occupate da feretri.
E’
consentita l’introduzione di cassette metalliche contenenti resti mortali nelle
sepolture private e nei loculi, quando ciò venga richiesto per consentire l’abbinamento
di resti mortli a salme di congiunti ivi tumulate, fino all’esaurimento della
capienza. Fino alla costruzione di particolari colombari per il ricevimento dei
resti mortali, è consentito ospitare nello stesso loculo e nella stessa
sepoltura privata anche feretri e resti mortali, raccolti nelle apposite
cassette metalliche, di persone non legate in vita da vincolo di parentela.
Nei
casi previsti dai precedenti commi il feretro dovrà essere separato dalle
cassette metalliche mediante costruzione di un diaframma in mattoni, ad un
testa, debitamente intonacato. L’introduzione delle predette cassette
metalliche ha luogo, sempre che il sepolcro abbia la capienza necessaria,
previo rilascio di apposita autorizzazione da parte degli uffici comunali.
Art. 20 – Inumazioni e tumulazioni – Oneri.
Tutte
le operazioni relative alle inumazioni sono assicurate dal Comune che ne
sostiene l’onere. Per tutte le operazioni relative alle tumulazioni provvederanno
direttamente i privati nel pieno rispetto delle norme vigenti.
Art. 21 – Esumazioni ed estumulazioni – Normativa.
Per
le esumazioni ed estumulazioni saranno scrupolosamente osservate le norme di
cui al Capo XVII del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, nonché
quelle integrative di questo regolamento.
Art. 22 – Esumazione ordinarie.
Le
esumazioni ordinarie dei campi comuni saranno eseguite tutti gli anni nel
periodo dal 1° ottobre al 30 aprile. Almeno 90 giorni prima dell’inizio delle
operazioni di esumazione, a cura del custode del cimitero saranno collocati, a
margine dei campi comuni interessati, ben visibili, appositi avvisi indicanti i
campi interessati al turno di esumazione ordinaria, con invito, ai familiari
interessati a conoscere l’esatta data dell’esumazione, a comunicare il proprio
indirizzo. Inoltre, a cura dell’ufficio comunale preposto al servizio, dovrà
essere notificato ai richiedenti o, in assenza, all’intestatario del foglio di
famiglia cui in vita apparteneva il defunto, l’avviso con indicato il giorno e
l’ora presunta in cui la esumazione sarà effettuata, con facoltà di assistervi
anche per il recupero di eventuali oggetti di valore o ricordo.
Non
presentandosi alcun familiare l’esumazione sarà rinviata. Del rinvio di cui al
comma precedente il custode del cimitero informerà l’ufficio comunale che
prenderà le iniziative del caso dando le conseguenti motivate disposizioni.
Art. 23 – Esumazioni straordinarie.
Per
le esumazioni straordinarie saranno scrupolosamente osservate le norme di cui
agli articoli 83 e 84 del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R.
10 settembre 1990, n.285.
Art. 24 – Verbale delle operazioni.
Per
ciascuna operazione di esumazione ordinaria e straordinaria nonché di
estumulazione sia ordinaria che straordinaria, dovrà essere redatto apposito
verbale con elencati gli oggetti eventualmente rinvenuti. I detti verbali
saranno firmati anche dagli eventuali familiari presenti i quali firmeranno
anche per ricevuta degli oggetti rinvenuti e loro consegnati.
Art. 25 – Incenerimento dei materiali.
Tutto
ciò che, durante le operazioni di esumazione ed estumulazione, viene rinvenuto,
dovrà essere incenerito all’interno del cimitero o nelle sue immediate
adiacenze.
Resta
salvo il disposto dell’art. 85, comma 2, del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285,
per quanto concerne quei rifiuti che, a parere del coordinatore sanitario dell’unità
sanitaria, costituiscono grave pericolo per la salute pubblica che dovranno
essere smaltiti nel rispetto delle norme di cui al D.P.R. 10 settembre 1982, n.
915 e successive modificazioni.
Art. 26 – Estumulazioni
Le
estumulazioni si eseguono allo scadere delle rispettive concessioni, nel
rispetto delle norme di cui all’art.86 del regolamento di polizia mortuaria
approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285. Anche per le estumulazioni
saranno osservate le procedure di cui ai precedenti articoli del presente Capo.
Art. 27 – Esumazioni ed estumamulazioni – Oneri.
Tutte
le operazioni relative alle esumazioni ed estumulazioni sono a carico dei
privati richiedenti.
Art. 28 – Sepolture private – normativa.
Per
le sepolture private nei cimiteri saranno scrupolosamente osservate le norme di
cui al capo XVIII – XX e al Capo XXI, del Regolamento di Polizia mortuaria
approvati con D.P.R. 10.9.1990, n. 285, nonché quelle integrative di questo
regolamento.
Art. 29 – Vari tipi di sepolture private.
Le
sepolture private possono consistere:
a)
nell’uso temporaneo di fosse per l’inumazione,
durata di anni 30;
b)
nell’uso temporaneo per anni 60 di aree per
costruzione di sepolcro singolo o plurimo;
c)
nell’uso temporaneo, per la durata di anni 30 di
loculi predisposti dal Comune, rinnovabile per pari periodo;
d)
nell’uso temporaneo per anni 30 di nicchie
predisposte dal Comune.
Il
comune potrà concedere l’esercizio dei diritti d’uso di cui sopra per ulteriori
periodi di pari durata.
Art. 30 – Caratteristiche e uso delle sepolture
private.
Tutte
le sepolture private vanno fatte a titolo di concessione amministrativa di bene
demaniale e non alienazione. Con essa il comune conferisce al privato il
diritto d’uso, temporaneo, di una determinata opera, costruita dal Comune,
ovvero di area cimiteriale da adibire a sepoltura.
Prima
della scadenza della concessione gli eredi possono richiedere il rinnovo della
concessione anche per la durata inferiore a quella della precedente
concessione, in tal caso il richiedente sarà tenuto a corrispondere al Comune
una somma proporzionale al periodo richiesto.
Qualora
la concessione del loculo dovesse risolversi su richiesta del concessionario
prima della prevista scadenza trentennale, si procederà al rimborso della parte
di corrispettivo versato in proporzione all’effettivo periodo d’uso, secondo le
seguenti fasce temporali:
1)
entro 1 anno il 70%
2)
entro 5 anni il 50%
3)
entro 10 anni il 30%
4)
entro 15 anni il 20%
5)
entro 20 anni il 15%
Art. 31 – Trasmissione del diritto d’uso.
Il
diritto d’uso delle sepolture private plurime o tombe di famiglia è riservato
agli enti concessionari ed è trasmissibile jure sanguinis o, estinta la
famiglia, jure ereditatis.
Art. 32 – Concessionari – doveri generali.
Le
sepolture sono sempre concesse secondo disponibilità anche a persone residenti
fuori Comune.
La
concessione di sepoltura privata, è fatta, ed è conservata, subordinatamente
all’osservanza, da parte del concessionario, delle norme di legge e di
regolamento, delle tariffe attuali e future in materia di polizia mortuaria e
di cimiteri, nonché delle disposizioni particolari relative alle singole specie
di concessione, quali risultano dal regolamento e dell’apposito atto di
concessione, quando è previsto. In particolare l’uso della sepoltura dev’essere
nei limiti prestabiliti dall’atto di concessione, evitando in specie di farne
oggetto di lucro o di speculazione. Nel periodo di validità della concessione
le salme a richiesta dei familiari possono essere trasferite in altra sepoltura
solo se la nuova sepoltura sia di pari grado o superiore, per durata e decoro.
Art. 33 – Sepoltura privata individuale.
Normalmente
la concessione di sepoltura privata individuale viene fatta solo a decesso
avvenuto di colui cui è destinata. Può farsi anche la concessione in vita, a
giudizio del Sindaco, tenuto conto dell’età del destinatario e della
disponibilità delle sepolture, specie se sia dimostrato che il destinatario non
ha parenti prossimi che si curino di lui alla sua morte. La durata decorre
dalla data di concessione.
Art. 34 – Sepoltura di famiglia o collettive.
Le
sepolture per famiglia, o collettività possono concedersi in ogni tempo,
secondo la disponibilità, a persona, ente, comunità; può essere concessa anche
a due famiglie congiuntamente, fissando nel contratto le rispettive quote d’uso
ed in proporzione a queste, gli oneri di manutenzione.
Una
stessa famiglia non può essere concessionaria, escluso il caso di eredità, di
più di una sepoltura di famiglia, salvo che la sepoltura stessa sia prossima ad
essere tutta occupata, senza possibilità di rinnovo.
Art. 35 – Costruzione delle tombe private.
La
concessione di aree per la costruzione di tumuli, di cappella, edicola,
monumento, impegna alla sollecita presentazione del progetto tecnico ed alla
esecuzione, pena la decadenza della concessione entro 24 mesi dalla data di
stipulazione dell’atto di concessione. Qualora l’area non sia ancora
disponibile, quest’ultimo termine decorre dalla effettiva disponibilità e
consegna dell’area stessa.
Per
motivi da valutare dal Sindaco, può essere concessa, ai termini predetti, una
proroga di sei mesi. Per l’esecuzione di lavori nel cimitero, sia per
apposizioni di lapidi o costruzioni di tombe, sepolcri etc. ovvero restauri,
riparazioni si deve ottenere l’autorizzazione dal Sindaco o di chi per esso. I
progetti per la costruzione di tombe, di monumenti funebri, di sepolture
private debbono ottenere oltre l’autorizzazione di cui al primo capoverso anche
il parere della Commissione Comunale per l’edilizia, e del coordinatore
Sanitario della U.S.L., salvo che dette costruzioni vengano eseguite in
conformità al progetto-tipo adottato dal Comune e che verrà allegato al piano
regolatore Cimiteriale.
Art. 36 – Doveri del concessionario di sepoltura.
Il
concessionario, ed i suoi successori, sono tenuti in solido a provvedere alla
decorosa manutenzione ordinaria e straordinaria della sepoltura e delle opere
relative, ad eseguire restauri ed opere che l’amministrazione ritiene
indispensabile o anche solo opportuni per ragioni di decoro, di sicurezza e di
igiene ed a rimuovere eventuali abusi.In caso di inadempienza a tali obblighi,
si provvede, se del caso, con ordinanze sindacali. Nel caso in cui le opere
della sepoltura siano divenute poco sicure o indecorose, il Sindaco sempre con
ordinanza, può sospendere la tumulazione di salme subordinandola alla
esecuzione dei lavori occorrenti ed eventualmente al versamento di un congruo
deposito di garanzia, da restituire ad opere fatte o da impiegare nella
esecuzione delle opere stesse. Nel caso di non ottemperanza alle prescrizioni
ordinate potrà essere revocata la concessione ed il sepolcro potrà essere
rimosso dopo 10 anni dalla data dell’ultimo seppellimento provvedendo alla
inumazione delle salme in fosse Comuni.
Art. 37 – Orario di lavoro.
I
cantieri di lavoro operanti all’interno del cimitero dovranno osservare l’orario
di lavoro previsto dai contratti collettivi Nazionali di categoria. Alle ore
13,00 dei giorni prefestivi dovrà cessare qualsiasi attività e i cantieri
dovranno essere riordinati. I lavori potranno riprendersi solo il giorno
successivo a quello festivo. Nel periodo dal 28 Ottobre al 10 Novembre è
vietato introdurre nel cimitero materiali edili e dovrà cessare qualsiasi
attività dei cantieri, mentre, nelle sole ore antimeridiane, sono consentiti i
lavori di riordino o abbellimento.
Art. 38 – Entrata in vigore.
Il
presente regolamento entrerà in vigore il giorno successivo alla data in cui la
deliberazione di sua approvazione sarà divenuta esecutiva.
Art. 39 – Pubblicità del regolamento.
Copia
del presente regolamento, a norma dell’art. 25 della legge 27 dicembre 1985, n.
816, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione
in qualsiasi momento. Di una copia del presente regolamento saranno dotati
tutti gli uffici comunali cui è affidato il servizio, compreso, in ogni caso, l’Ufficio
di Polizia Municipale.
Art. 40 – Leggi ed atti regolamentari.
Per
quanto non espressamente previsto dal presente regolamento saranno osservati,
in quanto applicabili:
-
il Testo Unico delle leggi sanitarie approvato con
regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni ed aggiunte;
-
il Regio Decreto 9 luglio 1939, n. 1238 sull’ordinamento
dello Stato Civile e successive modificazioni ed integrazioni;
-
il D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 recante:”Approvazione
del regolamento di polizia mortuaria”; nonché ogni altra disposizione di legge
e regolamentare, nel tempo in vigore, che abbia attinenza con la materia.
Art. 41 – Abrogazione di precedenti disposizioni.
Il
presente regolamento disciplina compiutamente la materia e debbono intendersi
abrogate tutte le precedenti disposizioni con esso contrastanti. Restano in
vigore le speciali disposizioni di carattere igienico-sanitario previste in
altre norme regolamentari non contemplate dal presente regolamento.
Art. 42 – Sanzioni.
Qualora
la legge non disponga altrimenti, le infrazioni alle norme contenute nel
presente regolamento saranno punite ai sensi degli artt. 106 e 107 del
T.U.L.C.P. 3 marzo 1934, n. 383, dell’art. 344 del T.U. sulle leggi sanitarie
del 27 luglio 1934, n. 1265 e della legge 24 novembre 1981, n. 689.
(Approvato
con Deliberazione di Consiglio n. 27 del 24.04.1992 e modificato con deliberazione
di Consiglio n. 33 del 30.11.1993)