REGOLAMENTO COMUNALE

PER I SERVIZI FUNEBRI E CIMITERIALI

 

Art. 1 – Oggetto del regolamento.

 

Il presente regolamento disciplina, ad integrazione delle norme di cui:

-       al Testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni ed aggiunte;

-       al regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238 sull’ordinamento dello Stato Civile e successive modificazioni ed integrazioni;

-       al D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 recante “Approvazione del regolamento di polizia mortuaria”; il servizio di polizia mortuaria in tutto il territorio di questo comune.

 

Art. 2 – Responsabilità del Comune.

 

Il Comune, mentre a cura perché nell’interno del cimitero siano evitate situazioni di pericolo alle persone o danni, furti, ecc. alle cose, non assume responsabilità per atti commessi nel cimitero da persone estranee al suo servizio, come pure per l’impiego di mezzi posti a disposizione del pubblico: scale mobili per accedere a cellette, a loculi, ecc.

 

Art. 3 – Organico del personale addetto ai servizi cimiteriali.

 

L’organico del personale addetto ai servizi cimiteriali è quello risultante dal seguente prospetto:

-Figura Professionale:-Custode Cimitero; qualifica funzionale: III; totale posti di organico: 1

 

Art. 4 – Organizzazione dei servizi cimiteriali.

 

I dipendenti addetti ai servizi cimiteriali sono alle dirette dipendenze del Sindaco o dell’Assessore delegato. Sul funzionamento dei servizi cimiteriali e funebri in genere vigila il coordinatore sanitario dell’unità sanitaria locale (U.S.L.) con le procedure di cui all’art. 51 del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

 

Art. 5 – Obblighi del custode del cimietro.

 

Il custode è responsabile della regolare tenuta dei registri previsti dall’art. 52 del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, ed ha l’obbligo di tenere costantemente a disposizione del pubblico:

a)     una copia del presente regolamento;

b)     una copia dei regolamenti e delle tariffe relative alle concessioni ed ai servizi cimiteriali funebri.

 

Art. 6 – Disciplina del trasporto dei cadaveri.

 

Per il trasporto dei cadaveri troveranno puntuale applicazione le norme di cui al Capo IV del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, nonché eventuale specifico regolamento Comunale sui trasporti funebri.

 

Art. 7 – Facoltà di disporre della salma e dei funerali.

 

Il trasporto funebre sarà autorizzato sulla base della volontà testamentaria espressa dal defunto. In assenza di disposizione testamentaria la volontà deve essere manifestata dal coniuge e, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi.

L’ordine suesposto troverà applicazione in tutti i rapporti successivi (inumazione, tumulazione, epigrafi, ecc.).

 

Art. 8 – Vigilanza per il trasporto dei cadaveri.

 

Il Sindaco, al momento del rilascio dell’autorizzazione al trasporto di un cadavere prevista dall’art. 23 del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, ne darà notizia alla polizia comunale per gli eventuali servizi di assistenza e vigilanza.

 

Art. 9 – Trasporto di cadavere nell’ultima abitazione.

 

Su richiesta scritta di un familiare, il Sindaco può autorizzare il trasporto del cadavere e di persone residenti in vita nel Comune dal locale di osservazione di cui all’art. 12 del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, all’ultima abitazione, affinché in quel luogo siano rese onoranze funebri. Il trasporto può avere luogo dopo la visita necroscopica salvo il diverso parere del coordinatore sanitario dell’unità sanitaria locale (U.S.L.)

 

Art. 10 – Ricevimento di cadaveri.

 

Nei cimiteri comunali devono essere ricevuti, oltre ai cadaveri, i nati morti, i prodotti del concepimento, ed i resti mortali di cui all’art. 50 del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285:

a)     i cadaveri delle persone che, durante la loro vita, hanno avuto in questo Comune la residenza anagrafica;

b)     gli ascendenti o discendenti ed i collaterali di secondo grado di persone residenti in questo Comune.

 

Per i seppellimenti di cui alle precedenti lettere a) e b), gli interessati dovranno fare apposita documentata domanda al Sindaco il quale accorderà l’autorizzazione solo in presenza di disponibilità di posti.

 

Art. 11 – Sepoltura nei giorni festivi.

 

Di norma, nei giorni festivi non hanno luogo le sepolture. Per gravi motivi, in accordo con il responsabile del servizio, sentito il coordinatore sanitario della unità sanitaria locale, il Sindaco potrà autorizzare. I feretri trasportati ugualmente al cimitero in detti giorni festivi saranno presi in custodia nella camera mortuaria per essere sepolti il primo giorno feriale utile.

 

Art. 12 – Orario di apertura dei cimiteri al pubblico.

 

Il Cimitero è aperto al pubblico secondo l’orario fissato per stagioni dal Sindaco e affisso all’ingresso. Il Sindaco, in relazione ad esigenze eccezionali, con apposita ordinanza, potrà apportare, ai detti orari, temporanee modifiche.

 

Art. 13 – Divieto di ingresso nei cimiteri.

 

Nei cimiteri è vietato l’ingresso:

a)     ai minori di anni 14, non accompagnati da persone adulte;

b)     alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;

c)     alle persone in massa, non a seguito di funerale o di cerimonia religiosa o civile, senza la preventiva autorizzazione del Sindaco;

d)     a chiunque, quando il Sindaco, per motivi di ordine pubblico o di polizia mortuaria o di disciplina interna, ravvisi l’opportunità del divieto.

 

Art. 14 – Comportamenti vietati all’interno dei cimiteri.

 

Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con il luogo, ed in particolare:

a)     fumare, consumare cibi, correre, tenere contegno chiassoso, cantare;

b)     introdurre armi, cani o altri animali;

c)     toccare e rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ricordi, ornamenti, lapidi;

d)     buttare fiori appassiti o altri rifiuti fuori dagli appositi contenitori o spazi;

e)     portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;

f)     calpestare, danneggiare aiuole, tappeti verdi, alberi, giardini, sedere sui tumuli, scrivere sulle lapidi o sui muri;

g)     disturbare in qualsiasi modo i visitatori, ed in particolare fare loro offerte di lavoro, di oggetti, distribuire indirizzi, carte, volantini d’ogni sorta; tale divieto è particolarmente rigoroso per il personale del cimitero e delle imprese che svolgono attività nel cimitero;

h)     prendere fotografie di opere funerarie senza l’autorizzazione del custode e, se si tratta di tomba altrui, senza l’autorizzazione del concessionario della sepoltura;

i)      eseguire lavori, iscrizioni nelle tombe altrui senza l’autorizzazione o richiesta dei concessionari;

j)      commerciare oggetti di decorazione delle tombe fra privati entro il recinto del cimitero;

m) l’accesso di mezzi automobilistici privati sprovvisti dell’autorizzazione scritta rilasciata dal Sindaco. I divieti predetti, in quanto possono essere applicabili, si estendono anche nella zona immediatamente adiacente al cimitero.

 

Art. 15 – Riti religiosi all’interno dei cimiteri.

 

Nell’interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per singolo defunto che per la collettività dei defunti, della chiesa cattolica e delle confessioni religiose non in contrasto con l’ordinamento giuridico italiano. Le celebrazioni che possono dar luogo alla presenza di numeroso concorso di pubblico devono essere autorizzate.

 

Art. 16 – Inumazioni e tumulazioni – Normativa.

 

Per le inumazioni e le tumulazioni saranno scrupolosamente osservate le norme di cui, rispettivamente, al Capo XIV ed al Capo XV del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, nonché quelle integrative di questo regolamento.

 

Art. 17 – Inumazioni e tumulazioni – Termini.

 

Le inumazioni e le tumulazioni, di norma, seguiranno immediatamente la consegna dei feretri di cui al precedente articolo 10.

Tuttavia, per esigenze particolari, a richiesta scritta dei familiari, sentito il coordinatore sanitario dell’unità sanitaria locale (U.S.L.), il feretro potrà essere depositato nella camera mortuaria fino ad un massimo di tre giorni. Il quest’ultimo caso il custode del cimitero concorderà, con gli interessati, il giorno e l’ora in cui si svolgeranno le operazioni. L’accordo dovrà risultare in calce alla richiesta. Trascorso il termine come prima concordato senza che i familiari si presentino per assistere alle operazioni, il Sindaco, con ordinanza motivata da notificare a uno degli interessati, disporrà la inumazione del feretro nel campo comune previa rottura dell’eventuale cassa metallica o in materiale non biodegradabile cosi come previsto dall’art. 75, comma 2 del regolamento di polizia approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

 

Art. 18 – Epigrafi.

 

Sulle tombe possono essere poste lapidi, croci, monumenti, ricordi, simboli, secondo le forme, le misure, i materiali autorizzati in relazione al carattere e alla durata delle sepolture

Ogni epigrafe deve contenere le generalità del defunto e le rituali espressioni brevi. Le epigrafi devono essere compilate in lingua italiana; sono permesse citazioni in latino, in ebraico per gli israeliti e nelle rispettive lingue per gli stranieri, purchè seguite dalla traduzione in italiano. Sulla lapide di chiusura dei loculi e delle cellette deve essere indicato in ogni caso il nome, il cognome e le date di nascita e di morte.

Le donne coniugate sono indicate con i due cognomi.

 

Art. 19 – Introduzione di cassette con resti mortali in nicchie occupate da feretri.

 

E’ consentita l’introduzione di cassette metalliche contenenti resti mortali nelle sepolture private e nei loculi, quando ciò venga richiesto per consentire l’abbinamento di resti mortli a salme di congiunti ivi tumulate, fino all’esaurimento della capienza. Fino alla costruzione di particolari colombari per il ricevimento dei resti mortali, è consentito ospitare nello stesso loculo e nella stessa sepoltura privata anche feretri e resti mortali, raccolti nelle apposite cassette metalliche, di persone non legate in vita da vincolo di parentela.

Nei casi previsti dai precedenti commi il feretro dovrà essere separato dalle cassette metalliche mediante costruzione di un diaframma in mattoni, ad un testa, debitamente intonacato. L’introduzione delle predette cassette metalliche ha luogo, sempre che il sepolcro abbia la capienza necessaria, previo rilascio di apposita autorizzazione da parte degli uffici comunali.

 

Art. 20 – Inumazioni e tumulazioni – Oneri.

 

Tutte le operazioni relative alle inumazioni sono assicurate dal Comune che ne sostiene l’onere. Per tutte le operazioni relative alle tumulazioni provvederanno direttamente i privati nel pieno rispetto delle norme vigenti.

 

Art. 21 – Esumazioni ed estumulazioni – Normativa.

 

Per le esumazioni ed estumulazioni saranno scrupolosamente osservate le norme di cui al Capo XVII del regolamento di polizia mortuaria approvato  con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, nonché quelle integrative di questo regolamento.

 

Art. 22 – Esumazione ordinarie.

 

Le esumazioni ordinarie dei campi comuni saranno eseguite tutti gli anni nel periodo dal 1° ottobre al 30 aprile. Almeno 90 giorni prima dell’inizio delle operazioni di esumazione, a cura del custode del cimitero saranno collocati, a margine dei campi comuni interessati, ben visibili, appositi avvisi indicanti i campi interessati al turno di esumazione ordinaria, con invito, ai familiari interessati a conoscere l’esatta data dell’esumazione, a comunicare il proprio indirizzo. Inoltre, a cura dell’ufficio comunale preposto al servizio, dovrà essere notificato ai richiedenti o, in assenza, all’intestatario del foglio di famiglia cui in vita apparteneva il defunto, l’avviso con indicato il giorno e l’ora presunta in cui la esumazione sarà effettuata, con facoltà di assistervi anche per il recupero di eventuali oggetti di valore o ricordo.

Non presentandosi alcun familiare l’esumazione sarà rinviata. Del rinvio di cui al comma precedente il custode del cimitero informerà l’ufficio comunale che prenderà le iniziative del caso dando le conseguenti motivate disposizioni.

 

Art. 23 – Esumazioni straordinarie.

 

Per le esumazioni straordinarie saranno scrupolosamente osservate le norme di cui agli articoli 83 e 84 del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n.285.

 

Art. 24 – Verbale delle operazioni.

 

Per ciascuna operazione di esumazione ordinaria e straordinaria nonché di estumulazione sia ordinaria che straordinaria, dovrà essere redatto apposito verbale con elencati gli oggetti eventualmente rinvenuti. I detti verbali saranno firmati anche dagli eventuali familiari presenti i quali firmeranno anche per ricevuta degli oggetti rinvenuti e loro consegnati.

 

Art. 25 – Incenerimento dei materiali.

 

Tutto ciò che, durante le operazioni di esumazione ed estumulazione, viene rinvenuto, dovrà essere incenerito all’interno del cimitero o nelle sue immediate adiacenze.

Resta salvo il disposto dell’art. 85, comma 2, del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, per quanto concerne quei rifiuti che, a parere del coordinatore sanitario dell’unità sanitaria, costituiscono grave pericolo per la salute pubblica che dovranno essere smaltiti nel rispetto delle norme di cui al D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915 e successive modificazioni.

 

Art. 26 – Estumulazioni

 

Le estumulazioni si eseguono allo scadere delle rispettive concessioni, nel rispetto delle norme di cui all’art.86 del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285. Anche per le estumulazioni saranno osservate le procedure di cui ai precedenti articoli del presente Capo.

 

Art. 27 – Esumazioni ed estumamulazioni – Oneri.

 

Tutte le operazioni relative alle esumazioni ed estumulazioni sono a carico dei privati richiedenti.

 

Art. 28 – Sepolture private – normativa.

 

Per le sepolture private nei cimiteri saranno scrupolosamente osservate le norme di cui al capo XVIII – XX e al Capo XXI, del Regolamento di Polizia mortuaria approvati con D.P.R. 10.9.1990, n. 285, nonché quelle integrative di questo regolamento.

 

Art. 29 – Vari tipi di sepolture private.

 

Le sepolture private possono consistere:

a)     nell’uso temporaneo di fosse per l’inumazione, durata di anni 30;

b)     nell’uso temporaneo per anni 60 di aree per costruzione di sepolcro singolo o plurimo;

c)     nell’uso temporaneo, per la durata di anni 30 di loculi predisposti dal Comune, rinnovabile per pari periodo;

d)     nell’uso temporaneo per anni 30 di nicchie predisposte dal Comune.

Il comune potrà concedere l’esercizio dei diritti d’uso di cui sopra per ulteriori periodi di pari durata.

 

Art. 30 – Caratteristiche e uso delle sepolture private.

 

Tutte le sepolture private vanno fatte a titolo di concessione amministrativa di bene demaniale e non alienazione. Con essa il comune conferisce al privato il diritto d’uso, temporaneo, di una determinata opera, costruita dal Comune, ovvero di area cimiteriale da adibire a sepoltura.

Prima della scadenza della concessione gli eredi possono richiedere il rinnovo della concessione anche per la durata inferiore a quella della precedente concessione, in tal caso il richiedente sarà tenuto a corrispondere al Comune una somma proporzionale al periodo richiesto.

Qualora la concessione del loculo dovesse risolversi su richiesta del concessionario prima della prevista scadenza trentennale, si procederà al rimborso della parte di corrispettivo versato in proporzione all’effettivo periodo d’uso, secondo le seguenti fasce temporali:

1)     entro 1 anno il 70%

2)     entro 5 anni il 50%

3)     entro 10 anni il 30%

4)     entro 15 anni il 20%

5)     entro 20 anni il 15%

 

Art. 31 – Trasmissione del diritto d’uso.

 

Il diritto d’uso delle sepolture private plurime o tombe di famiglia è riservato agli enti concessionari ed è trasmissibile jure sanguinis o, estinta la famiglia, jure ereditatis.

 

Art. 32 – Concessionari – doveri generali.

 

Le sepolture sono sempre concesse secondo disponibilità anche a persone residenti fuori Comune.

La concessione di sepoltura privata, è fatta, ed è conservata, subordinatamente all’osservanza, da parte del concessionario, delle norme di legge e di regolamento, delle tariffe attuali e future in materia di polizia mortuaria e di cimiteri, nonché delle disposizioni particolari relative alle singole specie di concessione, quali risultano dal regolamento e dell’apposito atto di concessione, quando è previsto. In particolare l’uso della sepoltura dev’essere nei limiti prestabiliti dall’atto di concessione, evitando in specie di farne oggetto di lucro o di speculazione. Nel periodo di validità della concessione le salme a richiesta dei familiari possono essere trasferite in altra sepoltura solo se la nuova sepoltura sia di pari grado o superiore, per durata e decoro.

 

Art. 33 – Sepoltura privata individuale.

 

Normalmente la concessione di sepoltura privata individuale viene fatta solo a decesso avvenuto di colui cui è destinata. Può farsi anche la concessione in vita, a giudizio del Sindaco, tenuto conto dell’età del destinatario e della disponibilità delle sepolture, specie se sia dimostrato che il destinatario non ha parenti prossimi che si curino di lui alla sua morte. La durata decorre dalla data di concessione.

 

Art. 34 – Sepoltura di famiglia o collettive.

 

Le sepolture per famiglia, o collettività possono concedersi in ogni tempo, secondo la disponibilità, a persona, ente, comunità; può essere concessa anche a due famiglie congiuntamente, fissando nel contratto le rispettive quote d’uso ed in proporzione a queste, gli oneri di manutenzione.

Una stessa famiglia non può essere concessionaria, escluso il caso di eredità, di più di una sepoltura di famiglia, salvo che la sepoltura stessa sia prossima ad essere tutta occupata, senza possibilità di rinnovo.

 

Art. 35 – Costruzione delle tombe private.

 

La concessione di aree per la costruzione di tumuli, di cappella, edicola, monumento, impegna alla sollecita presentazione del progetto tecnico ed alla esecuzione, pena la decadenza della concessione entro 24 mesi dalla data di stipulazione dell’atto di concessione. Qualora l’area non sia ancora disponibile, quest’ultimo termine decorre dalla effettiva disponibilità e consegna dell’area stessa.

Per motivi da valutare dal Sindaco, può essere concessa, ai termini predetti, una proroga di sei mesi. Per l’esecuzione di lavori nel cimitero, sia per apposizioni di lapidi o costruzioni di tombe, sepolcri etc. ovvero restauri, riparazioni si deve ottenere l’autorizzazione dal Sindaco o di chi per esso. I progetti per la costruzione di tombe, di monumenti funebri, di sepolture private debbono ottenere oltre l’autorizzazione di cui al primo capoverso anche il parere della Commissione Comunale per l’edilizia, e del coordinatore Sanitario della U.S.L., salvo che dette costruzioni vengano eseguite in conformità al progetto-tipo adottato dal Comune e che verrà allegato al piano regolatore Cimiteriale.

 

Art. 36 – Doveri del concessionario di sepoltura.

 

Il concessionario, ed i suoi successori, sono tenuti in solido a provvedere alla decorosa manutenzione ordinaria e straordinaria della sepoltura e delle opere relative, ad eseguire restauri ed opere che l’amministrazione ritiene indispensabile o anche solo opportuni per ragioni di decoro, di sicurezza e di igiene ed a rimuovere eventuali abusi.In caso di inadempienza a tali obblighi, si provvede, se del caso, con ordinanze sindacali. Nel caso in cui le opere della sepoltura siano divenute poco sicure o indecorose, il Sindaco sempre con ordinanza, può sospendere la tumulazione di salme subordinandola alla esecuzione dei lavori occorrenti ed eventualmente al versamento di un congruo deposito di garanzia, da restituire ad opere fatte o da impiegare nella esecuzione delle opere stesse. Nel caso di non ottemperanza alle prescrizioni ordinate potrà essere revocata la concessione ed il sepolcro potrà essere rimosso dopo 10 anni dalla data dell’ultimo seppellimento provvedendo alla inumazione delle salme in fosse Comuni.

 

Art. 37 – Orario di lavoro.

 

I cantieri di lavoro operanti all’interno del cimitero dovranno osservare l’orario di lavoro previsto dai contratti collettivi Nazionali di categoria. Alle ore 13,00 dei giorni prefestivi dovrà cessare qualsiasi attività e i cantieri dovranno essere riordinati. I lavori potranno riprendersi solo il giorno successivo a quello festivo. Nel periodo dal 28 Ottobre al 10 Novembre è vietato introdurre nel cimitero materiali edili e dovrà cessare qualsiasi attività dei cantieri, mentre, nelle sole ore antimeridiane, sono consentiti i lavori di riordino o abbellimento.

 

Art. 38 – Entrata in vigore.

 

Il presente regolamento entrerà in vigore il giorno successivo alla data in cui la deliberazione di sua approvazione sarà divenuta esecutiva.

 

Art. 39 – Pubblicità del regolamento.

 

Copia del presente regolamento, a norma dell’art. 25 della legge 27 dicembre 1985, n. 816, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento. Di una copia del presente regolamento saranno dotati tutti gli uffici comunali cui è affidato il servizio, compreso, in ogni caso, l’Ufficio di Polizia Municipale.

 

Art. 40 – Leggi ed atti regolamentari.

 

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento saranno osservati, in quanto applicabili:

-       il Testo Unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni ed aggiunte;

-       il Regio Decreto 9 luglio 1939, n. 1238 sull’ordinamento dello Stato Civile e successive modificazioni ed integrazioni;

-       il D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 recante:”Approvazione del regolamento di polizia mortuaria”; nonché ogni altra disposizione di legge e regolamentare, nel tempo in vigore, che abbia attinenza con la materia.

 

Art. 41 – Abrogazione di precedenti disposizioni.

 

Il presente regolamento disciplina compiutamente la materia e debbono intendersi abrogate tutte le precedenti disposizioni con esso contrastanti. Restano in vigore le speciali disposizioni di carattere igienico-sanitario previste in altre norme regolamentari non contemplate dal presente regolamento.

 

Art. 42 – Sanzioni.

 

Qualora la legge non disponga altrimenti, le infrazioni alle norme contenute nel presente regolamento saranno punite ai sensi degli artt. 106 e 107 del T.U.L.C.P. 3 marzo 1934, n. 383, dell’art. 344 del T.U. sulle leggi sanitarie del 27 luglio 1934, n. 1265 e della legge 24 novembre 1981, n. 689.

 

(Approvato con Deliberazione di Consiglio n. 27 del 24.04.1992 e modificato con deliberazione di Consiglio n. 33 del 30.11.1993)

 

 

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