REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ATTUAZIONE DEI SERVIZI SOCIO- ASSISTENZIALI
Art. 1 PRINCIPI E FINALITA'
I servizi di assistenza sociale sono rivolti a tutti i Cittadini ed hanno lo scopo di prevenire, individuare ed eliminare l'insorgere di stati di bisogno che impediscono il libero sviluppo della personalità e la partecipazione alla vita sociale, politica ed economica. Tale scopo va perseguito mediante una rete di servizi volti a favorire il mantenimento e reinserimento dell'individuo nel proprio ambiente familiare, sociale, scolastico e lavorativo, evitando e superando, finché possibile, forme emarginanti di istituzionalizzazione. I servizi Socio-Assistenziali vanno integrati con quelli sanitari, culturali, educativi e scolastici e con tutti quelli esistenti nel territorio al fine di dare delle risposte globali ai bisogni. Devono inoltre essere rivolti al superamento delle categorie assistenziali prevedendo interventi uguali a parità di bisogni e differenziati secondo la specificità delle esigenze nel pieno rispetto della personalità dell'individuo. Nella programmazione e gestione dei Servizi si dovrà favorire la partecipazione dei singoli Cittadini e delle forze sociali esistenti nel territorio.
Art. 2 SOGGETTI ISTITUZIONALI
In armonia con quanto prevedono le Leggi Statali e Regionali e sulla base dei principi, criteri e metodi di cui al presente regolamento interno, le competenze relative all'assistenza sono attribuite al Consiglio Comunale, alla Giunta Municipale ed al responsabile del servizio. In particolare:
Art. 3 DESTINATARI
I servizi Comunali e gli interventi socio-assistenziali devono essere accessibili a tutti i cittadini residenti nel Comune di Ittireddu, come singoli o nuclei familiari che si trovano in stato di bisogno per i quali non vi siano altri servizi che intervengano con fini uguali, a prescindere da distinzioni di carattere sociale, economico, giuridico, politico e religioso. Possono peraltro estendersi agli stranieri, agli apolidi residenti, alle persone occasionalmente presenti o temporaneamente dimoranti nel territorio comunale, premesso che si trovino in particolare situazione di disagio, nel pieno rispetto delle norme Regionali, Statali ed internazionali vigenti.
Art. 4 PRESTAZIONI ECONOMICHE
L'intervento economico, pur essendo un rimedio solo parziale alla grave insufficienza dei livelli pensionistici, alla crescente disoccupazione, alle carenze di servizi, costituisce uno degli elementi che consentono a molte persone, soprattutto minori, inabili ed anziani, di evitare l'istituzionalizzazione, favorendone la permanenza in famiglia o nella propria abitazione e quindi nel contesto sociale di appartenenza. Le prestazioni sono erogate, di norma, al richiedente o alla persona fisica e giuridica che attua in concreto l'intervento socio-assistenziale per il quale viene richiesta la prestazione. Gli interventi di natura economica comprendono:
SUSSIDI ORDINARI CONTINUATIVI, per integrare in modo stabile un reddito insufficiente a garantire il minimo vitale, consistono nella erogazione di un contributo mensile pari alla differenza tra la quota del minimo vitale e le risorse del richiedente.
SUSSIDI STRAORDINARI, consistono nella concessione di un contributo erogato in unica soluzione, finalizzato a superare situazioni di emergenza, per il verificarsi di eventi eccezionali e/o imprevedibili. Viene prestato a condizione che il richiedente non abbia parenti od affini tenuti agli alimenti ai sensi dell'Art. 433 e segg. Del Codice Civile in grado di provvedervi. Se lo stato di bisogno fosse dovuto a ritardi nella corresponsione di assegni previdenziali o assistenziali, il Comune ha la facoltà di anticipare una corrispondente somma di denaro, che il soggetto assistito dovrà restituire al momento in cui ha la materiale disponibilità delle somme a lui spettanti. In caso di mancata restituzione si provvederà al recupero ai sensi del R.D. 14/04/1910, n. 613. Lle prestazioni economiche potranno essere erogate anche a Enti e/o Associazioni con personalità fisica e giuridica che operino nel sociale, previa presentazione di dettagliato programma degli interventi e successiva documentazione delle spese. L'assistenza economica può essere integrata con misure socio-assistenziali di diversa tipologia al fine di evitare l'instaurarsi o il permanere di situazioni di dipendenza dell'assistito dall'intervento pubblico. L'oggetto dell'assistenza economica è di norma costituito da una somma di denaro, salvo casi eccezionali in cui esistano controindicazioni sotto il profilo tecnico-assistenziale. Accertata la sussistenza dello stato di bisogno, il Comune deve procedere all'erogazione degli interventi nel più breve tempo possibile. I sussidi verranno erogatio, secondo le disponibilità del Comune, in base alle entità previste agli articoli seguenti.
Art. 5 ENTITA' DELLE PRESTAZIONI
L'intervento economico è erogato secondo il criterio di minimo vitale. Per minimo vitale si intende il livello minimo di reddito ritenuto indispensabile per i bisogni primari relativi all'alimentazione, all'igiene, al vestiario ed alla vita di relazione. Le risorse economiche dei singoli e dei nuclei familiari di diverse dimensioni corrispondenti sia alle tabelle del minimo vitale che alle tabelle degli importi superiori al minimo vitale sono stabilite e fissate annualmente con Decreto dell'Assessore Regionale all'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale e pubblicate nel Bollettino Ufficiale della R.A.S. L'importo massimo della prestazione economica è commisurato all'entità del reddito ed al disagio derivante all'assistito da gravi patologie di carattere fisico e/o psichico. Concorre alla formazione delle risorse economiche del richiedente:
1 - il reddito del nucleo familiare di appartenenza;
2 - le prestazioni previdenziali nonché quelle assistenziali di carattere continuativo, escluse le indennità di accompagnamento a favore degli invalidi civili ed i sussidi concessi dal Comune per particolari categorie di infermi;
3 - i redditi patrimoniali, esclusi quelli della casa di abitazione;
4 - gli aiuti economici forniti dai parenti ed affini obbligati agli alimenti;
5 - le pensioni sociali a favore degli invalidi civili, dei ciechi civili e sordomuti.
Art. 6 ONEROSITA' E GRATUITA' DEI SERVIZI
Gli interventi socio-assistenziali attuati dal Comune di articolano in:
a)- servizi con accesso gratuito alla intera popolazione: servizio di segretariato sociale, il servizioo sociale professionale, nonché i servizi erogati dal Centro di Aggregazione Sociale;
b)- servizi a titolo oneroso: soggiorni a favore di minori, anziani (donne di età superiore ai 55 anni e uomini di età superiore ai 60 anni), assistenza domiciliare. Per i soggiorni climatici per anziani concorre alla formazione delle risorse economiche del richiedente:
a)- il reddito imponibile personale o della copia coniugale se l'utente è coniugato e non ha persone a carico;
b)- il reddito del nucleo familiare se l'utente ha persone a carico prive di reddito;
c)- il reddito da allevamento stabilito in base alla Tab. A.
Per i soggiorni climatici per minori concorre alla formazione delle risorse economiche del richiedente:
a)- il reddito imponibile del nucleo familiare;
b)- il reddito da allevamento stabilito in base alla Tab. A.
Per l'assistenza domiciliare concorre alla formazione delle risorse economiche del richiedente:
a)- il reddito imponibile personale, o della coppia coniugale se l'utente del servizio è coniugato, decurtato di 3. 2.400.000 se l'utente non possiede abitazione di proprietà;
b)- il reddito da allevamento stabilito in base alla Tab. A.
Per le escursioni giornaliere ed i corsi di nuoto può essere richiesto un contributo fisso il cui importo sarà stabilito dalla Giunta Municipale con proprio atto deliberativo in misura che comunque non potrà essere inferiore al 20% né superiore al 50% dell'intero costo del servizio.
Per i soggiorni climatici a favore di minori ed anziani di volta in volta la G.C. stabilirà una quota minima di contribuzione compresa tra il 20% ed il 50% del costo del servizio a carico di tutti gli utenti a prescindere dalla posizione reddituale di ciascuno. Le percentuali di contribuzione indicate nella tabella di cui all'art. 7 verranno applicate alla entità del costo del servizio risultante dalla differenza fra il costo totale e la misura minima di contribuzione stabilita dalla Giunta.
TABELLA A)
Alla formazione del reddito familiare concorre, oltre a quello dichiarato, il reddito netto convenzionale da allevamento, determinato annualmente secondo i parametri stabiliti dall'E.R.S.U. per allevamenti in collina e definiti per l'anno 1997 come segue:
TIPI DI ALLEVAMENTO |
REDDITI PER CAPO IN MIGLIAIA DI LIRE |
Bovini < 1 anno |
230.000 |
Bovini maschi tra 1 e 2 anni |
284.000 |
Bovini femmine tra 1 e 2 anni |
192.000 |
Bovini maschi > 2 anni |
168.000 |
Bovini femmine > 2 anni |
325.000 |
Vacche da latte |
689.000 |
Altre vacche |
138.000 |
Equini |
213.000 |
Pecore |
76.000 |
Altri ovini |
53.000 |
Capre |
58.000 |
Altri caprini |
44.000 |
Suini < 20 chili |
57.000 |
Scrofe > 50 chili |
273.000 |
Altri suini |
60.000 |
Polli da carne * |
117.000 |
Gallina ovaiola* |
185.000 |
Altri avicoli* |
162.000 |
Coniglie madri* |
32.000 |
Api* |
36.000 |
* = Reddito per posto in allevamento nel caso di polli da carne, galline ovaiole, altri avicoli, coniuglie madri ovvero per arnia nel caso di api.
Art. 7 CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA CONTRIBUZIONE AL COSTO DEI SERVIZI (SOGGIORNI CLIMATICI E ASSISTENZA DOMICILIARE)
Gli utenti partecipano alla contribuzione al costo dei servizi in base al costo di ciascun servizio rapportato alle risorse stabilite all'art. 6, in base alle seguenti percentuali:
SOGGIORNI CLIMATICI
FASCE DI REDDITO |
COSTI FINO A 150.000 |
COSTI FINO A 300.000 |
COSTI OLTRE 300.000 |
I |
- |
- |
- |
II |
15% |
15% |
15% |
III |
20% |
20% |
20% |
IV |
35% |
30% |
30% |
V |
60% |
50% |
40% |
VI |
70% |
60% |
50% |
VII |
80% |
70% |
60% |
ASSISTENZA DOMICILIARE
FASCE |
COSTI FINO A 200.000 |
COSTI FINO A 300.000 |
COSTI FINO A 400.000 |
COSTI OLTRE 400.000 |
I FASCIA |
NESSUN CONTRIBUTO |
NESSUN CONTRIBUTO |
NESSUN CONTRIBUTO |
NESSUN CONTRIBUTO |
II FASCIA |
15% |
10% |
10% |
10% - 8% * |
III FASCIA |
20% |
15% |
12% |
12% - 10% * |
IV FASCIA |
35% |
20% |
15% |
15% - 12% * |
V FASCIA |
60% |
40% |
30% |
26% - 22% * |
VI FASCIA |
70% |
50% |
35% |
30% - 25% * |
VII FASCIA |
80% |
60% |
40% |
35% - 30% * |
* = Qualora gli assistiti si trovino in comprovato stato di necessità, allettati o in bisogno di assistenza più assoluta, comprovata da idonea documentazione, le aliquote di contribuzione per costi superiori alle 400.000 lire sono ridotte come indicato in tabella. Tale agevolazione sarà garantita a chi non usufruisce dell'indennità di accompagnamento.
Art. 8 NORME FINALI
Per quanto non previsto in questo regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia.