Allegato a delibera C.C. n. 50 del 28.09.2005

C O M U N E    D I    I T T I R E D D U

Provincia di Sassari

 

REGOLAMENTO

PER L’UTILIZZAZIONE DA PARTE DELLA CITTADINANZA

DEI LOCALI COMUNALI

 

ART. 1

Il presente regolamento disciplina l’utilizzazione dei seguenti locali comunali quando gli stessi non sono impegnati da iniziative comunali:

a)        impianti sportivi

b)       centro di aggregazione sociale locale laboratorio; centro sociale salone 2° piano

c)        struttura ricettiva turistica località “Su Monte”

d)       aula consiliare

e)        locali ex scuola media

f)        ex mattatoio

 

ART. 2

Il Comune di Ittireddu, al fine di favorire le attività sociali, culturali e di aggregazione, consente l’utilizzazione da parte di terzi dei locali di cui al precedente art. 1 e gli impianti e le attrezzature degli stessi.

 

ART. 3

L’utilizzo temporaneo è pari a 10 giorni.

Possono utilizzare i locali comunali per manifestazioni temporanee pubbliche e private i seguenti organismi:

a)        associazioni

b)       comitati

c)        cooperative

d)       società sportive

e)        organizzazioni politiche e sindacali

f)        enti pubblici territoriali

g)        enti scolastici

h)       singoli cittadini

 

ART. 4

Per poter utilizzare i locali comunali di cui all’art. 1 debbono essere osservate le seguenti modalità:

a-        domanda scritta da parte del legale rappresentante dell’organismo richiedente o del responsabile della manifestazione, la quale deve contenere:

1-       indicazione del locale da utilizzare, del genere di attività, della data, orario e durata della manifestazione ed eventuale utilizzo degli impianti del locale;

2-       impegno ad usare la massima diligenza nell’uso del locale, degli impianti e delle attrezzature ed a rispondere di eventuali danni che si potessero arrecare agli stessi,

3-       impegno ad eseguire le pulizie interne ed esterne al locale utilizzato ed accettando che qualora le stesse non vengano ben eseguite sarà l’Amministrazione Comunale ad eseguirle con spese a totale carico dell’organismo richiedente

4-       assicurazione R.C.T.

 

ART. 5

Qualora dovessero verificarsi concomitanze di richieste è data la precedenza alla prima richiesta presentata. Farà fede il numero di acquisizione al protocollo.

 

ART. 6

L’autorizzazione per l’uso dei locali è subordinata al pagamento del costo del servizio.

 

ART. 7

Chiunque ottenga l’uso dei locali dovrà versare all’ufficio economato dell’Amministrazione Comunale un deposito cauzionale a garanzia di eventuali danni alle strutture ed agli impianti, che sarà restituito a manifestazione conclusa.

I depositi cauzionali sono così determinati:

-         per gli impianti sportivi                                 20,00

-         per il centro sociale locale laboratorio            20,00

-         per il centro sociale salone 2° piano               20,00

-         per struttura ricettiva di “Su Monte”                        50,00

-         per l’Aula Consiliare                                    20,00

 

ART. 8

L’uso temporaneo delle strutture è gratuito per le manifestazioni a carattere non speculativo organizzate dagli enti quali Pro Loco – Comitati Religiosi e Istituti Scolastici ed associazioni con finalità sociali.

L’uso temporaneo delle strutture è concesso agli organismi locali cui alle lettere C, D, E, F, H mediante corresponsione delle seguenti somme determinate per ogni giorno di utilizzo:

-         impianti sportivi il 36% del costo del servizio

-         centro sociale locale laboratorio                   10,00

-         centro sociale salone 2° piano                      10,00

-         struttura ricettiva di “Su Monte”                  50,00

-         aula consiliare                                            10,00

Il corrispettivo sarà versato all’Ufficio Economato Comunale all’atto del ritiro della concessione.

 

ART. 9

Le autorizzazioni a carattere temporaneo di breve durata (non superiore a 10 – dieci - giorni) sono rilasciate dal Sindaco o dal responsabile del servizio amministrativo.

 

ART. 10

Per le attività di lunga durata è consentito l’utilizzo dei locali o impianti comunali per un periodo da 11 a 365 giorni, previa stipula di apposita convenzione regolante i rapporti fra le parti. E’ compito del responsabile del servizio l’approvazione dello schema di convenzione.

 

ART. 11

I soggetti abilitati ad utilizzare i locali comunali per la durata di cui al precedente art. 10 sono:

-         le associazioni turistiche

-         le società sportive

-         i gruppi artistici

-         le associazioni d’Arma, combattenti e reduci organizzate a livello nazionale

-         le associazioni culturali, artistiche e sportive aventi sede in altro comune che promuovono attività ai cittadini di Ittireddu

-         cooperative di servizi.

 

ART. 12

L’uso dei locali può essere concesso contemporaneamente a più organismi richiedenti i quali concordano fra loro giorni ed orari di utilizzo onde consentire la fruizione razionale dei locali, evitare interferenze fra le diverse attività, garantire la pulizia ed il decoro dei locali utilizzati.

 

ART. 13

In caso di inadempimento a quanto disposto nella convenzione il Comune potrà dichiarare la decadenza del concessionario con effetto immediato, salvo comunque il diritto di risarcimento danni.

Qualora il concessionario intenda recedere dalla convenzione, prima della scadenza, deve darne preavviso almeno un mese prima.

 

ART. 14

Il rilascio delle autorizzazioni di cui all’art. 10 per impianti sportivi è inoltre subordinato al pagamento di un corrispettivo pari alla percentuale del 36% dei costi di gestione. Per tutti gli altri impianti, sarà la G.C. ad effettuare una valutazione.

 

ART. 15

E’ istituito a cura del responsabile amministrativo di un apposito registro delle autorizzazioni concesse con l’indicazione del giorno e dell’orario di utilizzo dei locali ed il nominativo del richiedente.

 

ART. 16

Chi ottiene l’uso dei locali deve porre la massima diligenza per la conservazione del complesso e sarà tenuto al risarcimento di ogni eventuale danno prodotto alle strutture, alle attrezzature mobili ed immobili rimanendo stabilito che l’ordine e la disciplina, prima, durante e dopo la manifestazione è a carico degli organizzatori o comunque di chi ha richiesto in uso i locali.

Alle infrastrutture dei locali non può essere apportata alcuna modifica senza la previa autorizzazione scritta del Sindaco.

 

ART. 17

L’Amministrazione Comunale proprietaria dei locali non risponderà in alcun modo degli effetti d’uso, degli oggetti di proprietà personale e dei valori che venissero lasciati nei locali.

 

ART. 18

Durante le manifestazioni chi ha in gestione il locale dovrà provvedere al personale di vigilanza assumendosi ogni responsabilità verso l’Amministrazione per i danni in generale causati dalla presenza e dal comportamento del pubblico. Durante le manifestazioni che maggiormente attraggono il pubblico, il gestore del locale dovrà richiedere agli organi competenti un servizio di vigilanza e d’ordine così come previsto per le manifestazioni pubbliche. In ogni caso tutte le responsabilità morali, materiali e civili saranno sempre attribuite all’organizzatore della manifestazione.

 

ART. 19

Fa capo all’Ufficio Tecnico Comunale unitamente all’Ufficio di Vigilanza verificare, al momento della riconsegna dei locali che non siano stati arrecati dei danni ne agli impianti ne alle attrezzature, i cui oneri, nel caso si verifichino, rimangono a totale carico del richiedente. Fa carico all’Ufficio di Ragioneria la verifica periodica del mantenimento nella misura percentuale dei costi complessivi del servizio stabilita per legge per sevizi pubblici a domanda individuale

 

ART. 20

La pubblicità interna fonica o visiva tanto a carattere temporaneo quanto a carattere permanente per l’intero anno e per qualsiasi manifestazione rimane di esclusiva competenza dell’ufficio pubblicità e affissioni del Comune.

Qualsiasi forma di pubblicità non potrà essere fatta senza la preventiva richiesta scritta e conseguente autorizzazione, che verrà concessa soltanto in particolari casi e ad insindacabile giudizio dell’Ufficio Comunale, sentito il parere dell’Amministrazione Comunale e previo pagamento della relativa tassa, impegni e garanzie che saranno stabiliti dall’Ufficio stesso.

 

ART. 21

Quanto non contemplato dal presente regolamento, sarà deciso di volta in volta dal Sindaco sentiti i capigruppo consiliari.

 

ART. 22

Il presente regolamento, approvato dal Consiglio Comunale, entrerà in vigore dopo il suo deposito, unitamente alla deliberazione, divenuta esecutiva, per quindici giorni consecutivi, nella Segreteria Comunale a libera visione del pubblico con la contemporanea affissione all’Albo Pretorio Comunale e negli altri luoghi pubblici, di apposito manifesto recante l’avviso di deposito.

Organo competente alla modifica del presente regolamento è il Consiglio Comunale. Proposte di modifica possono essere avanzate almeno da 1/5 dei Consiglieri assegnati al Comune.