Allegato a delibera C.C. n. 50 del 28.09.2005
C O M U N E D
I I T T I R E D D U
Provincia di Sassari
REGOLAMENTO
PER L’UTILIZZAZIONE DA PARTE DELLA CITTADINANZA
DEI LOCALI COMUNALI
ART. 1
Il presente regolamento disciplina l’utilizzazione dei seguenti
locali comunali quando gli stessi non sono impegnati da iniziative comunali:
a) impianti
sportivi
b) centro di
aggregazione sociale locale laboratorio; centro sociale salone 2° piano
c) struttura
ricettiva turistica località “Su Monte”
d) aula
consiliare
e) locali ex
scuola media
f) ex mattatoio
ART. 2
Il Comune di Ittireddu, al fine di favorire le attività
sociali, culturali e di aggregazione, consente l’utilizzazione da parte di
terzi dei locali di cui al precedente art. 1 e gli impianti e le attrezzature
degli stessi.
ART. 3
L’utilizzo temporaneo è pari a 10 giorni.
Possono utilizzare i locali comunali per manifestazioni
temporanee pubbliche e private i seguenti organismi:
a) associazioni
b) comitati
c) cooperative
d) società sportive
e) organizzazioni
politiche e sindacali
f) enti pubblici
territoriali
g) enti
scolastici
h) singoli
cittadini
ART. 4
Per poter utilizzare i locali comunali di cui all’art. 1
debbono essere osservate le seguenti modalità:
a- domanda
scritta da parte del legale rappresentante dell’organismo richiedente o del
responsabile della manifestazione, la quale deve contenere:
1- indicazione
del locale da utilizzare, del genere di attività, della data, orario e durata
della manifestazione ed eventuale utilizzo degli impianti del locale;
2- impegno ad
usare la massima diligenza nell’uso del locale, degli impianti e delle
attrezzature ed a rispondere di eventuali danni che si potessero arrecare agli
stessi,
3- impegno ad
eseguire le pulizie interne ed esterne al locale utilizzato ed accettando che
qualora le stesse non vengano ben eseguite sarà l’Amministrazione Comunale ad
eseguirle con spese a totale carico dell’organismo richiedente
4- assicurazione
R.C.T.
ART. 5
Qualora dovessero verificarsi concomitanze di richieste è
data la precedenza alla prima richiesta presentata. Farà fede il numero di
acquisizione al protocollo.
ART. 6
L’autorizzazione per l’uso dei locali è subordinata al
pagamento del costo del servizio.
ART. 7
Chiunque ottenga l’uso dei locali dovrà versare all’ufficio
economato dell’Amministrazione Comunale un deposito cauzionale a garanzia di
eventuali danni alle strutture ed agli impianti, che sarà restituito a
manifestazione conclusa.
I depositi cauzionali sono così determinati:
- per gli
impianti sportivi € 20,00
- per il centro
sociale locale laboratorio € 20,00
- per il centro
sociale salone 2° piano € 20,00
- per struttura
ricettiva di “Su Monte” € 50,00
- per l’Aula
Consiliare € 20,00
ART. 8
L’uso temporaneo delle strutture è gratuito per le
manifestazioni a carattere non speculativo organizzate dagli enti quali Pro
Loco – Comitati Religiosi e Istituti Scolastici ed associazioni con finalità
sociali.
L’uso temporaneo delle strutture è concesso agli organismi
locali cui alle lettere C, D, E, F, H mediante corresponsione delle seguenti
somme determinate per ogni giorno di utilizzo:
- impianti
sportivi il 36% del costo del servizio
- centro
sociale locale laboratorio € 10,00
- centro
sociale salone 2° piano € 10,00
- struttura
ricettiva di “Su Monte” € 50,00
- aula
consiliare € 10,00
Il corrispettivo sarà versato all’Ufficio Economato Comunale
all’atto del ritiro della concessione.
ART. 9
Le autorizzazioni a carattere temporaneo di breve durata
(non superiore a 10 – dieci - giorni) sono rilasciate dal Sindaco o dal
responsabile del servizio amministrativo.
ART. 10
Per le attività di lunga durata è consentito l’utilizzo dei
locali o impianti comunali per un periodo da 11 a 365 giorni, previa stipula di
apposita convenzione regolante i rapporti fra le parti. E’ compito del
responsabile del servizio l’approvazione dello schema di convenzione.
ART. 11
I soggetti abilitati ad utilizzare i locali comunali per la
durata di cui al precedente art. 10 sono:
- le
associazioni turistiche
- le società
sportive
- i gruppi
artistici
- le
associazioni d’Arma, combattenti e reduci organizzate a livello nazionale
- le
associazioni culturali, artistiche e sportive aventi sede in altro comune che
promuovono attività ai cittadini di Ittireddu
- cooperative
di servizi.
ART. 12
L’uso dei locali può essere concesso contemporaneamente a
più organismi richiedenti i quali concordano fra loro giorni ed orari di
utilizzo onde consentire la fruizione razionale dei locali, evitare
interferenze fra le diverse attività, garantire la pulizia ed il decoro dei
locali utilizzati.
ART. 13
In caso di inadempimento a quanto disposto nella convenzione
il Comune potrà dichiarare la decadenza del concessionario con effetto
immediato, salvo comunque il diritto di risarcimento danni.
Qualora il concessionario intenda recedere dalla
convenzione, prima della scadenza, deve darne preavviso almeno un mese prima.
ART. 14
Il rilascio delle autorizzazioni di cui all’art. 10 per
impianti sportivi è inoltre subordinato al pagamento di un corrispettivo pari
alla percentuale del 36% dei costi di gestione. Per tutti gli altri impianti,
sarà la G.C. ad effettuare una valutazione.
ART. 15
E’ istituito a cura del responsabile amministrativo di un
apposito registro delle autorizzazioni concesse con l’indicazione del giorno e
dell’orario di utilizzo dei locali ed il nominativo del richiedente.
ART. 16
Chi ottiene l’uso dei locali deve porre la massima diligenza
per la conservazione del complesso e sarà tenuto al risarcimento di ogni
eventuale danno prodotto alle strutture, alle attrezzature mobili ed immobili
rimanendo stabilito che l’ordine e la disciplina, prima, durante e dopo la
manifestazione è a carico degli organizzatori o comunque di chi ha richiesto in
uso i locali.
Alle infrastrutture dei locali non può essere apportata
alcuna modifica senza la previa autorizzazione scritta del Sindaco.
ART. 17
L’Amministrazione Comunale proprietaria dei locali non
risponderà in alcun modo degli effetti d’uso, degli oggetti di proprietà
personale e dei valori che venissero lasciati nei locali.
ART. 18
Durante le manifestazioni chi ha in gestione il locale dovrà
provvedere al personale di vigilanza assumendosi ogni responsabilità verso
l’Amministrazione per i danni in generale causati dalla presenza e dal
comportamento del pubblico. Durante le manifestazioni che maggiormente
attraggono il pubblico, il gestore del locale dovrà richiedere agli organi
competenti un servizio di vigilanza e d’ordine così come previsto per le
manifestazioni pubbliche. In ogni caso tutte le responsabilità morali,
materiali e civili saranno sempre attribuite all’organizzatore della
manifestazione.
ART. 19
Fa capo all’Ufficio Tecnico Comunale unitamente all’Ufficio
di Vigilanza verificare, al momento della riconsegna dei locali che non siano
stati arrecati dei danni ne agli impianti ne alle attrezzature, i cui oneri,
nel caso si verifichino, rimangono a totale carico del richiedente. Fa carico
all’Ufficio di Ragioneria la verifica periodica del mantenimento nella misura
percentuale dei costi complessivi del servizio stabilita per legge per sevizi
pubblici a domanda individuale
ART. 20
La pubblicità interna fonica o visiva tanto a carattere
temporaneo quanto a carattere permanente per l’intero anno e per qualsiasi
manifestazione rimane di esclusiva competenza dell’ufficio pubblicità e
affissioni del Comune.
Qualsiasi forma di pubblicità non potrà essere fatta senza
la preventiva richiesta scritta e conseguente autorizzazione, che verrà
concessa soltanto in particolari casi e ad insindacabile giudizio dell’Ufficio
Comunale, sentito il parere dell’Amministrazione Comunale e previo pagamento
della relativa tassa, impegni e garanzie che saranno stabiliti dall’Ufficio
stesso.
ART. 21
Quanto non contemplato dal presente regolamento, sarà deciso
di volta in volta dal Sindaco sentiti i capigruppo consiliari.
ART. 22
Il presente regolamento, approvato dal Consiglio Comunale,
entrerà in vigore dopo il suo deposito, unitamente alla deliberazione, divenuta
esecutiva, per quindici giorni consecutivi, nella Segreteria Comunale a libera
visione del pubblico con la contemporanea affissione all’Albo Pretorio Comunale
e negli altri luoghi pubblici, di apposito manifesto recante l’avviso di
deposito.
Organo competente alla modifica del presente regolamento è
il Consiglio Comunale. Proposte di modifica possono essere avanzate almeno da
1/5 dei Consiglieri assegnati al Comune.