COMUNE DI ITTIREDDU

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI E BENEFICI ECONOMICI AD ENTI PUBBLICI E SOGGETTI PRIVATI

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Con il presente regolamento il Comune, nell'esercizio dei suoi poteri di autonomia, determina le forme di garanzia stabilite per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati, in relazione a quanto previsto dall'art.12 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, assicurando la massima trasparenza dell'azione amministrativa ed il conseguimento delle utilità sociali alle quali saranno finalizzate le risorse pubbliche impiegate.

Art. 2

L'osservanza delle procedure, dei criteri e delle modalità stabilite dal presente regolamento costituisce condizione necessaria per la legittimità degli atti con i quali vengono disposte le concessioni di finanziamenti e benefici economici da parte del Comune. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità suddette deve risultare dai singoli provvedimenti, con esplicito richiamo alle norme che gli stessi si riferiscono.

Art. 2 bis

All'inizio di ogni anno il Consiglio Comunale approva il programma comunale d'intervento, indicando le risorse finanziarie disponibili. Al suddetto programma verrà data diffusione mediante affissione all'albo pretorio comunale.

TITOLO II

PROCEDURE

Art. 3

Le istanze per la concessione di contributi o di altri benefici devono pervenire 15 (quindici) giorni prima della data dell'intervento indicato, contenere l'indicazione dei requisiti posseduti e l'individuazione delle finalità alle quali è destinato. Le istanze devono essere redatte secondo i moduli allegati A, B al presente regolamento, a seconda della finalità alla quale s'intende destinare il finanziamento richiesto.

Art. 4

Le istanze pervenute sono assegnate, per il procedimento istruttorio, al settore competente che vi provvede entro il termine di 30 (trenta) giorni. La Giunta Comunale, tenuto conto degli obiettivi programmatici stabiliti dal Consiglio Comunale, delle risultanze dell'istruttoria e delle risorse disponibili in bilancio, stabilisce l'importo da destinare alle manifestazioni. Nessun intervento può essere disposto dalla Giunta Comunale a favore di soggetti ed iniziative che, secondo l'istruttoria, sono risultati privi dei requisiti richiesti od in contrasto con le norme regolamentari. Nel caso in cui la richiesta non viene accolta, ne sarà data immediata comunicazione scritta al richiedente, nella quale dovranno risultare le motivazioni dell'esclusione.

TITOLO III

SETTORI D'INTERVENTO

Art. 5

I settori per i quali l'Amm.ne Comunale può effettuare la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati, nei limiti delle risorse di cui dispone, sono, di norma, i seguenti:

Art. 6

La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere può essere disposta dall'Amministrazione a favore:

In casi particolari, adeguatamente motivati, l'attribuzione di interventi economici può essere disposta a favore di enti pubblici e privati, associazioni e comitati, per sostenere specifiche iniziative che hanno finalità di aiuto e solidarietà verso altre comunità italiane o straniere, colpite da calamità o altri eventi eccezionali, oppure per concorrere ad iniziative d'interesse generale rispetto alle quali la partecipazione del Comune assume rilevanza sotto il profilo dei valori sociali, morali, culturali, economici che sono presenti nella comunità alla quale l'Ente è preposto. Per quanto concerne l'attribuzione di interventi economici assistenziali di cui alla L.R. 25.1.1988, n.4 dovranno essere rispettate le modalità ed i criteri citati nell'apposito regolamento comunale per l'assistenza sociale, di cui alla deliberazione consiliare n. 13 del 6 marzo 1999.

Art. 7

Per gli enti pubblici e privati e le associazioni che richiedono la concessione di un intervento finanziario quale concorso per l'effettuazione della loro attività ordinaria annuale, in relazione ai benefici che dalla stessa derivano alla comunità locale e di cui al precedente art. 6, l'istanza di concessione deve essere corredata, per il primo anno, da copia del bilancio di previsione e dal programma delle attività. Per le richieste presentate dopo il primo anno di attività o, comunque, per l'anno successivo a quello per il quale l'ente ha fruito del contributo del Comune, oltre al preventivo e programma per il nuovo anno, dovrà essere presentato il rendiconto della gestione precedente, nella quale è stato utilizzato il concorso finanziario del Comune. Nella concessione di contributi annuali ricorrenti viene accordata particolare attenzione agli enti pubblici e privati e ad altre associazioni il cui statuto prevede, in caso di cessazione dell'attività, la devoluzione al Comune dei beni, o di quei beni artistici, storici, culturali per la cui conservazione e valorizzazione il contributo e richiesto, con impegno, da parte del Comune, di assicurarne la conservazione e valorizzazione. L'erogazione dei contributi finanziari di cui al comma precedente avviene a saldo entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione del rendiconto dell'anno per il quale il contributo è stato concesso. Il bilancio ed il rendiconto di cui al presente articolo debbono essere firmati dal Presidente e dal Segretario dell'Ente che riceve il beneficio.

Art. 8

Per gli enti pubblici e privati, le associazioni ed i comitati che richiedono la concessione di un intervento finanziario quale concorso per l'effettuazione di manifestazioni, iniziative, progetti d'interesse diretto o comunque pertinente alla comunità locale, l'istanza di concessione deve essere corredata dal programma dettagliato della manifestazione e dell'iniziativa, dalla precisazione del periodo e del luogo in cui sarà effettuata l'iniziativa e dal preventivo finanziario dalla quale risultino analiticamente le spese che il richiedente prevede di sostenere e le entrate con le quali si propone di fronteggiarle, inclusa quella a proprio carico. L'istanza dovrà inoltre essere corredata da copia dell'ultimo bilancio approvato, dal quale risultino i mezzi con i quali viene finanziata la quota d'intervento del richiedente nella manifestazione od iniziativa. Il Comune potrà richiedere all'ente organizzatore copia dei documenti giustificativi delle spese. Nei preventivi e nei rendiconti di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali concorre il Comune non possono essere comprese le prestazioni consistenti nell'apporto lavorativo dei componenti il soggetto organizzatore e da tutti coloro che, volontariamente ad esso collaborano nonché gli oneri riferiti all'uso di materiale, attrezzature ed impianti dei quali il soggetto organizzatore già dispone o che saranno messi gratuitamente a disposizione dallo stesso Comune o da altri enti pubblici o privati.

Art. 9

L'intervento del Comune non può essere concesso per eventuali maggiori spese che manifestazioni ed iniziative organizzate dai soggetti di cui all'art. 8, richiedono, e non può essere accordato per la copertura dei disavanzi di gestione delle attività ordinarie degli enti di cui all'art.7. Il Comune rimane comunque estraneo nei confronti di qualsiasi rapporto od obbligazione che si costituisca fra il destinatario dell'intervento finanziario e soggetti terzi per forniture di beni e prestazioni di servizi, collaborazioni professionali e qualsiasi altra prestazione. Il Comune non assume, sotto alcun aspetto, responsabilità alcuna rispetto all'organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali ha accordato contributi finanziari, cosi come non assume responsabilità relative alla gestione degli enti pubblici, privati ed associazioni che ricevono dal Comune contributi annuali, anche nell'ipotesi che gli organi amministrativi del soggetto beneficiario facciano parte dei rappresentanti nominati dal Comune stesso. Nessun rapporto o obbligazione dei terzi potrà essere fatto valere nei confronti del Comune il quale, verificandosi situazioni irregolari o che comunque necessitino di chiarimenti, può sospendere l'erogazione delle quote di contributi non corrisposti e, a seguito dell'esito degli accertamenti, deliberare la revoca nei limiti predetti. La concessione dell'intervento è vincolata all'impegno del soggetto beneficiario di utilizzarlo esclusivamente per le finalità per le quali è stato accordato. Gli interventi del Comune relativi all'attività ricorrente o straordinaria dei soggetti previsti dal presente regolamento possono avvenire soltanto attraverso l'assegnazione di contributi finanziari o la concessione dell'uso agevolato di impianti, attrezzature o strutture comunali.

Art. 10

Gli enti pubblici e privati e le associazioni che ricevono contributi annuali per l'espletamento della loro attività sono tenuti a far risultare dagli atti attraverso i quali realizzano o manifestano esteriormente tali attività, che esse vengono realizzate con il concorso del Comune. Il patrocinio di manifestazioni, iniziative, progetti da parte del Comune deve essere richiesto dal soggetto organizzatore e concesso formalmente dall'Amministrazione Comunale. La concessione del patrocinio non comporta benefici finanziari o agevolazioni a favore di manifestazioni per le quali viene concesso, per gli stessi deve essere richiesto l'intervento del Comune con le modalità stabilite dal presente regolamento. Il patrocinio concesso dal Comune deve essere reso pubblicamente noto dal soggetto che l'ha ottenuto, attraverso i mezzi con i quali provvede alla promozione dell'iniziativa.

TITOLO IV

ATTIVITA' SPORTIVE E DEL TEMPO LIBERO

Art. 11

Gli interventi del Comune per la promozione, il sostegno e lo sviluppo delle attività sportive sono finalizzati alla pratica dello sport dilettantistico, per la formazione educativa e sportiva dei giovani. L'Ente interviene inoltre a sostegno di associazioni, gruppi ed altri organismi aventi natura associativa presenti nel comune che curano la pratica di attività sportive amatoriali e di attività fisico - motorie ricreative del tempo libero. Alle società ed organizzazioni che curano esclusivamente la pratica dello sport professionistico possono essere concesse, quando ricorrono particolari motivazioni relative al prestigio ed all'immagine della comunità, agevolazioni per l'uso di impianti e strutture di proprietà comunale, con esclusione, in ogni caso di sovvenzioni e finanziamenti sotto qualsiasi denominazione, a carico del bilancio comunale. Il Comune può concedere contributi una - tantum alle società ed associazioni di cui al comma 1 e 2 per l'organizzazione di manifestazioni di particolare rilevanza che possono concorrere alla promozione della pratica sportiva ed al prestigio della comunità. Gli interventi di cui ai comma precedenti sono disposti con l'osservanza delle procedure, modalità e condizioni di cui al precedente Titolo II.

Art. 12

La concessione a condizioni agevolate dell'uso di impianti ed attrezzature di cui al comma 3 del precedente art. 11, è regolata mediante apposita deliberazione adottata dal competente organo comunale e da convenzione dallo stesso approvata e stipulata con il soggetto che utilizza i beni suddetti. La convenzione deve prevedere idonee garanzie per quanto concerne la manutenzione e conservazione delle strutture affidate e l'esclusione di qualsiasi responsabilità da parte del Comune per l'uso delle stesse. Nel caso che l'impianto o struttura sia utilizzata con accesso del pubblico, lo stesso sarà consentito sempre sotto la responsabilità del soggetto utilizzatore, quando la Commissione Provinciale per i locali di spettacolo abbia concesso il proprio nulla - osta, copia del quale dovrà essere immediatamente trasmessa al Comune.

TITOLO V

SVILUPPO ECONOMICO

Art. 13

Le funzioni del Comune per promuovere e sostenere la valorizzazione dei settori economici di maggior rilevanza o tradizione, sono esercitate mediante interventi rivolti, in particolare:

Il concorso del Comune per la realizzazione delle iniziative ed attività di cui al precedente comma può comprendere anche la concessione temporale di locali, spazi, impianti, attrezzature di proprietà comunale. A riguardo si rimanda ad apposito regolamento comunale. La concessione di contributi una - tantum per le finalità di cui al primo comma, avviene con l'osservanza delle modalità di cui agli artt. 8 e 9 del presente regolamento. Il contributo del Comune non può, in nessun caso, essere superiore al 30% dell'importo delle spese, al netto dei ricavi. Gli interventi finanziari del Comune non possono essere concessi a favore di un singolo soggetto, ancorché di importanza rilevante per l'economia e lo sviluppo della comunità.

Art. 14

Per le richieste di contributi da parte dei soggetti di cui al primo comma del precedente art. 13 si osservano le norme di cui agli artt. 7 e 9 del presente regolamento.

TITOLO V

ATTIVITA' CULTURALI E EDUCATIVE

Art. 15

Gli interventi del Comune per sostenere le attività e le iniziative culturali e educative di enti pubblici e privati, associazioni e comitati, sono finalizzati principalmente:

Art. 16

La concessione dei contributi viene effettuata tenuto conto dell'effettiva rilevanza educativa e culturale sia dell'attività già svolta che di quella programmata e dell'interesse che essa riveste per la comunità locale, sia per i benefici diretti che alla stessa apporta che per il contributo qualificante con il quale concorre alla promozione della cultura. I contributi una - tantum per le finalità di cui all'articolo precedente, non possono essere d'importo superiore al 30% delle spese, al netto degli incassi, risultante dal rendiconto documentato dell'iniziativa. Le concessioni sono effettuate con l'osservanza delle procedure e condizioni stabilite dai precedenti Titoli II e III.

TITOLO VI

TUTELA DEI VALORI AMBIENTALI

Art. 17

Gli interventi a favore delle attività ed iniziative per la tutela dei valori ambientali esistenti nel territorio comunale, sono principalmente finalizzati:

Gli interventi del Comune nei confronti dei soggetti e delle iniziative di cui al comma precedente sono regolati dalle norme di cui ai precedenti Titoli II e III.

TITOLO VII

INTERVENTI STRAORDINARI

Art. 18

Per iniziative e manifestazioni non comprese fra quelle previste dal regolamento, che hanno carattere straordinario e non ricorrente, organizzate nel territorio comunale e per le quali la Giunta Comunale ritenga che sussista un interesse generale della comunità tale da giustificare, su richiesta degli organizzatori, un intervento del Comune, lo stesso può essere accordato se esiste in bilancio la disponibilità dei mezzi finanziari richiesti. Si applicano, per quanto compatibili con il carattere ed i tempi d'attuazione delle iniziative e manifestazioni di cui al primo comma, le norme previste dai Titoli II e III.

TITOLO VIII

ALBO DEI BENEFICIARI DI PROVVIDENZE DI NATURA ECONOMICA

Art. 19

E' istituito ai sensi dell'art. 22 L.412/91 l'albo dei soggetti, comprese le persone fisiche, a cui siano stati erogati in ogni esercizio finanziario contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi e benefici economici a carico del bilancio comunale. 'albo è aggiornato annualmente, entro il 31 Marzo, con l'inclusione dei soggetti di benefici attribuiti nel precedente esercizio. L'albo è istituito in conformità al primo comma ed i successivi aggiornamenti annuali sono trasmessi, in copia autenticata, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 20

L'albo è suddiviso in settori d'intervento, ordinati come appresso, secondo il vigente regolamento sopra richiamato:

Per ciascun soggetto fisico iscritto all'albo sono indicati:

Per ciascuna persona giuridica o privata, associazione ed altri organismi, iscritti all'albo sono indicati:

Art. 21

Alla prima redazione dell'albo ed agli aggiornamenti è stato provveduto dall'Ufficio di Segreteria Comunale, in base agli elenchi predisposti in conformità all'articolo precedente, in base alle risultanze contabili, dall'Ufficio Ragioneria. L'albo è pubblicato per 30 gg. All'albo pretorio del Comune e della sua approvazione è data comunicazione ai cittadini con avvisi pubblici. L'albo può essere consultato da ogni cittadino. Il Sindaco dispone quanto necessario per assicurare la massima disponibilità di accesso e pubblicità, attraverso i servizi di informazione che verranno istituiti in conformità all'apposito regolamento. Copia dell'albo è trasmessa dal Sindaco alla Presidenza del Consiglio dei Ministri entro il 30 Aprile di ogni anno.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI FINALI

Il presente regolamento entra in vigore, a seguito del favorevole esame dell'organo regionale di controllo, dopo la pubblicazione per 15 gg. All'Albo Pretorio del Comune.

ALLEGATO A (Enti, Associazioni, Comitati)

Istanza per la concessione di un contributo.

AL COMUNE DI ITTIREDDU

..l…sottoscritt………………..nat…..a………..il………..,residente in ………….Via……….nella sua qualità di Presidente o Rappresentante Legale (1)……………con sede in ……….via……….fa istanza per ottenere la concessione di un contributo a sostegno dell'attività che (2) ……….predetto effettuerà in codesto Comune nell'anno 200.., nel settore……..(3) secondo il programma allegato alla presente.

….l….sottoscritt….dichiara che (2)œ l'Ente œ l'Associazione œ Comitato…………

Allega alla presente i seguenti documenti:

li………….

Firma ……………..

  1. denominazione dell'Ente, Associazione o Comitato;
  2. Illustrare le finalità della manifestazione o iniziativa;
  3. Ente o Associazione o Comitato e denominazione.

ALLEGATO B (Manifestazioni, Iniziative ecc.)

Istanza per la concessione di un contributo.

AL COMUNE DI ITTIREDDU

..l…sottoscritt………………..nat…..a………..il………..,residente in ………….Via……….nella sua qualità di Presidente o Rappresentante Legale del (1)……………con sede in ……….via……….fa istanza per ottenere la concessione di un contributo per l'effettuazione, in codesto comune, nel periodo dal ………….al ………..,della seguente manifestazione o iniziativa……………….. secondo il programma dettagliato ed il preventivo finanziario redatto in conformità dell'art. 8 del Regolamento Comunale allegato alla presente.

….l….sottoscritt….dichiara che (3) œ l'Ente œ l'Associazione œ Comitato…………organizzativo della manifestazione, iniziativa suddetta:

Allega alla presente i seguenti documenti:

li………….

Firma ……………..

  1. denominazione dell'Ente, Associazione o Comitato;
  2. Illustrare le finalità della manifestazione o iniziativa;
  3. Ente o Associazione o Comitato e denominazione.

 

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