REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO

DEL CONSIGLIO COMUNALE

CAPO 1

DISPOSIZIONI PRELIMINARI E GENERALI

Art. 1 - Oggetto del regolamento

1 - Il presente regolamento disciplina la convocazione, le adunanze ed il funzionamento del Consiglio Comunale per assicurare un ordinato svolgimento delle sedute e viene emanato in applicazione dello statuto ed in relazione al disposto dell'art. 5 della legge 8 giugno 1990, n. 142, sull'ordinamento delle autonomie locali.

Art. 2 - Luogo delle adunanze consiliari.

1 - Il Consiglio Comunale, di regola, si riunisce nell'apposita sala destinata alle sedute del Consiglio Comunale.

2 - Il Sindaco, sentiti i Capigruppo consiliari, quando ricorrono circostanze speciali o eccezionali o per gravi motivi di ordine pubblico o di forza maggiore, può convocarlo con apposito motivato provvedimento, in diverso luogo, dandone avviso alla cittadinanza mediante manifesti.

3 - Il luogo di riunione non può essere mai fissato fuori del territorio del Comune, salvo il caso di sedute congiunte con Organi elettivi di altri Enti comunali o sovracomunali.

4 - All'esterno del luogo di riunione dovrà essere esposta la bandiera nazionale cosi come prescrive l'art. 2, comma 2, lettera C) del D.P.C.M. 3 giugno 1986.

Art. 3 - Funzioni rappresentative.

1 - I Consiglieri comunali hanno il dovere di partecipare alle cerimonie, celebrazioni e manifestazioni indette dall'Amministrazione comunale, nonché a quelle cui l'Amministrazione comunale aderisce.

2 - Per la partecipazione del Comune a particolari cerimonie o celebrazioni, può essere costituita una delegazione consiliare, composta da un rappresentante per ciascun gruppo consiliare.

3 - La delegazione viene costituita dal Sindaco, sentiti i Capigruppo.

4 - I Capigruppo consiliari devono essere informati degli inviti a cerimonie, celebrazioni e manifestazioni indirizzati all'Amministrazione comunale, affinchè gli stessi possano estenderli a tutti i Consiglieri comunali.

CAPO II

GRUPPI CONSILIARI - COMMISSIONI CONSILIARI

RAPPRESENTANTI DEL COMUNE

Art. 4 - Costituzione dei gruppi consiliari.

1 - Tenuto conto che il Comune di Ittireddu è retto dal sistema maggioritario dovranno costituirsi almeno un gruppo consiliare di maggioranza ed uno di minoranza.

2 - In ogni caso non saranno riconosciuti gruppi consiliari con meno di due componenti.

3 - Entro tre giorni dalla prima seduta dopo le elezioni, i consiglieri sono tenuti a dichiarare al Segretario Comunale, per iscritto, a quale gruppo consiliare intendono appartenere. I consiglieri subentranti nel corso della legislatura debbono presentare la medesima dichiarazione entro tre giorni dalla seduta in cui è avvenuta la sostituzione.

4 - Per la costituzione dei gruppi consiliari il Sindaco entro cinque giorni dalla sua elezione, indice la convocazione simultanea, ma separata, dei consiglieri in base alle adesioni manifestate.

5 - Ciascun gruppo, nella prima riunione, procede alla nomina del suo presidente e, eventualmente di un vice presidente e di un segretario.

Art. 5 - Conferenza dei presidenti di gruppo.

1 - La conferenza dei presidenti di gruppo è convocata per iniziativa del Sindaco, che la presiede, ovvero su richiesta di un presidente di gruppo.

2 - La conferenza dei presidenti di gruppo è convocata dal Sindaco prima di fissare la data di convocazione dell'Assemblea per definire la programmazione dei lavori del Consiglio Comunale e delle Commissioni, per suggerire i tempi e le modalità della discussione.

3 - La convocazione legittima, anche in caso di diserzione, la prosecuzione dell'iter di convocazione.

4 - Secondo le indicazioni espresse dalla conferenza dei Capigruppo, la Giunta comunale, assicura ai gruppi consiliari quanto necessario per l'esercizio delle funzioni da parte dei Consiglieri che degli stessi fanno parte.

Art. 6 - Nomine e designazioni di Consiglieri comunali e di rappresentanti del Comune.

1 - Nei casi in cui la legge o lo statuto prevedono che di un determinato organo, collegio o commissione debbano far parte i Consiglieri comunali, questi debbono essere sempre nominati o designati dal Consiglio in seduta pubblica, con voto palese.

 

CAPO III

DIRITTI DEI CONSIGLIERI

SEZIONE 1

DIRITTO D'INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI COMUNALI

Art. 7 - Diritti dei Consiglieri.

1 - Ogni Consigliere esercita il diritto di iniziativa deliberativa su tutti gli atti di competenza del Consiglio Comunale e può presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni.

Art. 8 - Mozioni.

1 - La mozione consiste in una proposta concreta di deliberazione oppure in una proposta di voto su di un argomento diretto ad eccitare od impegnare, secondo un determinato orientamento, l'attività dell'Amministrazione comunale sull'argomento stesso, oppure anche in una proposta di voto per esprimere un giudizio in merito a particolari disposizioni o atteggiamenti del Sindaco o della Giunta comunale, ovvero un giudizio sull'intero indirizzo dell'Amministrazione.

2 - Le mozioni devono essere presentate per iscritto e sono poste all'ordine del giorno della prima seduta consiliare da tenere entro trenta giorni dalla presentazione della mozione. Questa deve aver luogo entro venti giorni, quando la mozione sia sottoscritta da almeno un quinto dei Consiglieri assegnati al Comune e contenga la domanda di convocazione del Consiglio.

3 - Il presentatore deve svolgere la mozione nel tempo di 10 minuti ed ha 3 minuti per la replica.

4 - Sempre 10 minuti hanno a disposizione il Sindaco o l'Assessore interessato ed un Consigliere per ogni gruppo.

Art. 9 - Interpellanze.

1 - L'interpellanza consiste nella domanda scritta per conoscere i motivi o gli intendimenti della condotta del Sindaco o degli Assessori su questioni di particolare rilievo o di carattere generale.

2 - Per le interpellanze trovano applicazione le norme relative alle interrogazioni richiedenti risposta verbale.

Art. 10 - Interrogazioni.

1 - Consiglieri hanno facoltà di presentare interrogazioni al Sindaco o agli Assessori.

2 - L'interrogazione consiste nella semplice domanda rivolta al Sindaco o a un Assessore, per avere informazioni o spiegazioni su un oggetto determinato o per conoscere se e quali provvedimenti siano stati adotta o si intendano adottare in relazione all'oggetto medesimo.

3 - Il Consigliere che intenda rivolgere una interrogazione deve presentarla per iscritto indicando se chiede risposta scritta o risposta orale, in mancanza di indicazione si intende che l'interrogante richiede risposta scritta.

4 - Il Sindaco, accertato che l'interrogazione corrisponde, per il suo contenuto, a quanto previsto dal precedente comma 2, dispone:

a.         - se deve essere data risposta scritta, che l'ufficio provveda entro 30 giorni dal ricevimento;

b.        - se deve essere data risposta orale, che venga iscritta all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio;

c.         - se l'interrogante è assente ingiustificato, si intende che ha rinunciato all'interrogazione.

5 - Nel caso in cui l'interrogazione sia ritenuta non proponibile il Sindaco, con provvedimento motivato, ne notifica il diniego. E' fatta salva la facoltà del proponente di ripetere l'interrogazione sottoscritta da almeno tre Consiglieri. In tal caso l'interrogazione dovrà essere iscritta senza altro indugio all'ordine del giorno della prima seduta consiliare.

6 - Per la trattazione dell'interrogazione in Consiglio dovranno essere osservati i seguenti ordine e tempi:

a.         - l'interrogante illustra l'interrogazione;

b.        - il Sindaco o l'Assessore hanno l'obbligo di rispondere;

c.         - l'interrogante ha facoltà di dichiarare se sia stato o no soddisfatto;

d.        - complessivamente, ciascuno dispone di cinque minuti di tempo.

Art. 11 - Mozioni, interpellanze e interrogazioni. Discussione congiunta.

1 - Quando, su questioni e oggetti identici o strettamente connessi a quelli cui si riferiscono le mozioni, siano state presentate anche interpellanze e interrogazioni, il Presidente dispone che si svolga un'unica discussione. Gli interpellanti sono iscritti nella discussione congiunta subito dopo i proponenti della mozione e gli interroganti che non abbiano partecipato alla discussione.

2 - Trova applicazione la procedura di cui ai precedenti articoli, concernente le interrogazioni e le mozioni, con i limiti di tempo adeguati.

Art. 12 - Mozioni, interpellanze e interrogazioni. Presentazione.

1 - Le mozioni, le interpellanze e le interrogazioni vengono presentate in duplice copia al Segretario Comunale, che restituisce una copia firmata per ricevuta e curerà la sollecita trasmissione dell'altra copia all'Organo competente.

SEZIONE 2

DIRITTO D'INFORMAZIONE: RILASCIO NOTIZIE; INFORMAZIONI E COPIA DI ATTI.

Art. 13 - Diritti dei Consiglieri.

1 - I Consiglieri comunali hanno diritto di chiedere e di ottenere, secondo le procedure stabilite dalle leggi e dal presente regolamento, dai responsabili degli uffici del Comune e delle Aziende, Enti ed Istituzioni da esso dipendenti, notizie, informazioni e copia di atti e documenti utili per l'espletamento del proprio mandato, senza che nei loro confronti possa essere opposto il segreto di ufficio. Essi sono tenuti al segreto nei casi espressamente stabiliti dalla legge. Le copie di tutte le deliberazioni adottate dal Consiglio e dalla Giunta comunale, unitamente agli allegati, devono essere consegnati ai Capigruppo consiliari nel medesimo giorno nel quale esse sono pubblicate all'Albo Pretorio.

2 - Gli uffici competenti rilasceranno le copie di atti, di norma, entro due giorni lavorativi utili consecutivi e non festivi dalla data di inoltro della richiesta e comunque non oltre gg. 30 da tale data qualora il numero delle copie degli atti richiesti comportino da parte degli uffici, una mole di lavoro tale da non consentire il rilascio di quanto richiesto nel termine di due giorni.

CAPO IV

CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO

ORDINE DEL GIORNO

Art. 14 - Convocazione del Consiglio Comunale.

1 - La convocazione del Consiglio Comunale è disposta dal Sindaco o da chi ne fa legalmente le veci.

2 - L'avviso di convocazione deve indicare:

3 - Stabilendo l'avviso di prima convocazione il giorno e l'ora della eventuale seconda, il nuovo invito sarà notificato ai soli Consiglieri assenti alla prima convocazione. Tali avvisi, che potranno contenere solo gli argomenti della prima convocazione, dovranno essere consegnati almeno 24 ore prima di quella fissata per la riunione.

Art. 15 - Distinzione delle sedute.

1 - Ai fini del presente regolamento le sedute consiliari si distinguono in: ordinarie - straordinarie - urgenti - di prima convocazione - di seconda convocazione - pubbliche - segrete e aperte.

2 - Sedute ordinarie - sedute straordinarie: sono ordinarie tutte le sedute nelle quali sono iscritti all'ordine del giorno i seguenti argomenti: il bilancio preventivo annuale e pluriennale e le relative relazioni previsionali e programmatiche, il riequilibrio della gestione, il conto consuntivo e la presentazione delle linee programmatiche. Sono straordinarie tutte le altre.

3 - Il Consiglio Comunale può essere convocato in seduta straordinaria ogni qualvolta, per oggetti determinati, ne facciano richiesta motivata:

a.         a) - il Sindaco;

b) - la Giunta Comunale;

c) - almeno un quinto dei Consiglieri in carica.

4 - La richiesta dei soggetti di cui alla lettera c) deve essere corredata dalla relativa proposta di deliberazione.

5 - Qualora la richiesta di convocazione sia stata effettuata dai soggetti di cui alle precedenti lettere b) e c), la seduta deve avere luogo entro 20 giorni dalla data in cui la richiesta è pervenuta al Sindaco..

6 - Ove questi termini di convocazione vengano disattesi, il Consiglio Comunale, trascorsi cinque giorni dalla scadenza dei termini suddetti, può essere convocato, con il consueto preavviso e con gli stessi oggetti all'ordine del giorno, entro il termine massimo di quindici giorni, da uno dei Consiglieri che hanno formulato la richiesta di convocazione straordinaria.

7 - In caso di comprovata urgenza il Consiglio Comunale può essere convocato dal suo Presidente, anche telegraficamente , 24 ore prima della seduta, con l'indicazione dell'oggetto di discussione. In questo caso ogni deliberazione può essere differita al giorno successivo su richiesta della maggioranza dei Consiglieri presenti.

8 - Il Consiglio Comunale si riunisce altresì su decisione del Comitato Regionale o dei Comitati Circoscrizionali di Controllo e del Prefetto, nei casi stabiliti dalla legge e previa diffida.

9 - Sedute di prima e di seconda convocazione: nelle sedute di prima convocazione il Consiglio non può deliberare se non interviene almeno 1/3 dei Consiglieri assegnati senza computare il Sindaco. Le sedute di seconda convocazione, che fanno sempre seguito a riunione verbalizzata andata deserta, sono valide con l'intervento di almeno 1/3 dei Consiglieri assegnati senza computare il Sindaco. Le sedute di seconda convocazione dovranno avere luogo non prima di due e non oltre dieci giorni da quella andata deserta. La seduta è di seconda convocazione soltanto per gli oggetti che erano stati iscritti all'ordine del giorno della seduta precedente e per i quali non era stato possibile deliberare a causa della mancanza del numero legale. Quando per deliberare la legge richieda particolari quorum di presenti o di votanti, è a questi che si fa riferimento agli effetti del numero legale, sia in prima che in seconda convocazione.

10 - Sedute pubbliche e segrete: di norma, le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche. Quando nella discussione di un argomento in seduta pubblica, siano introdotte valutazioni sulla moralità, correttezza, capacità e comportamenti di persone, il Presidente invita i Consiglieri a chiuderla, senza ulteriori interventi. Il Consiglio può deliberare, a maggioranza di voti, il passaggio in seduta segreta per l'ulteriore dibattito e votazione, solo quando vengono trattati argomenti che comportano apprezzamento delle capacità, moralità, correttezza od esaminati fatti e circostanze che richiedono valutazioni delle qualità morali e delle capacità professionali di persone. Gli argomenti in seduta segreta sono sempre trattati dopo aver esaurito la trattazione di quelli in seduta pubblica. Il Sindaco, prima di ordinare la ripresa dei lavori, dispone che le persone estranee al Consiglio, escano dall'aula.

Art. 16 - Proposte di iscrizione all'ordine del giorno.

1 - Le proposte da trattare in Consiglio possono, in qualunque momento, essere avanzate per iscritto anche da un singolo Consigliere, ma possono essere non accolte dal Sindaco, quando non sia ritenuto opportuno o necessario. Il Sindaco deve comunicare i motivi del diniego, per iscritto, al proponente.

2 - Il Consigliere proponente può, nella prima seduta consiliare, chiedere che il Consiglio si pronunci per l'iscrizione della sua proposta all'ordine del giorno della successiva adunanza, osservati i termini di legge.

Art. 17 - Consegna e pubblicazione dell'avviso di convocazione. Modalità e termini.

1 - L'avviso di convocazione deve essere notificato, a mezzo del messo comunale, al domicilio dei Consiglieri:

a.         per le convocazioni ordinarie, cinque giorni;

b.        per le convocazioni straordinarie, tre giorni; interi e liberi prima di quello stabilito per la riunione. Per le convocazioni

d'urgenza e per gli argomenti aggiuntivi almeno 24 ore prima dell'ora stabilita per la riunione.

2 - Negli stessi termini gli avvisi di convocazione devono essere notificati a tutti gli Assessori comunali, i quali possono partecipare alla seduta senza diritto di voto, se non ricoprono anche la carica di consigliere comunale. Nel caso ricoprano anche la carica di Consigliere comunale, essi hanno diritto di partecipare alla seduta a pieno titolo con diritto di voto.

3 - Tutti i Consiglieri comunali sono tenuti, ai fini della carica, ad eleggere domicilio nel territorio di questo Comune. Al detto domicilio, ad ogni effetto di legge, saranno notificati tutti gli atti relativi alla detta carica.

4 - In mancanza della designazione di cui al precedente comma 2, la segreteria provvede alla notifica della convocazione a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, senza altre particolari formalità. La spedizione deve avvenire entro il termine previsto per la consegna dell'avviso al domicilio. Con tale spedizione si considera osservato, ad ogni effetto, l'obbligo di consegna dell'avviso di convocazione e rispettati i termini fissati dalla legge e dal regolamento.

5 - L'eventuale consegna in ritardo dell'avviso di convocazione si intende sanata con la partecipazione all'adunanza.

6 - L'avviso di convocazione, con l'ordine del giorno, a cura della segreteria comunale, entro i termini di cui al comma 1, è pubblicato all'albo pretorio e negli altri luoghi consueti ed è inviato al Comandante la Stazione Carabinieri.

7 - Quando all'ordine del giorno sono iscritti argomenti di particolare importanza e attualità il Sindaco disporrà l'affissione di appositi manifesti.

Art. 18 - Ordine del giorno.

1 - L'ordine del giorno consiste nell'elenco sommario e sintetico degli oggetti da trattare in ciascuna sessione ordinaria e straordinaria del Consiglio ed è compilato dal Sindaco, in modo che i Consiglieri possano ben conoscere preventivamente gli oggetti medesimi.

2 - Hanno la precedenza:

1° - le comunicazioni del Segretario Comunale in ordine all'avvenuto annullamento da parte degli organi di controllo sugli atti degli EE.LL. di precedenti deliberazioni consiliari;

2° - approvazione dei verbali della seduta precedente;

3° - le proposte delle Autorità Governative;

4° - le proposte dell'Autorità Regionale;

5° - le questioni attinenti gli Organi Istituzionali;

6° - le proposte del Sindaco, degli Assessori e dei Consiglieri Comunali;

7° - le comunicazioni del Sindaco;

8° - le interrogazioni;

9° - le mozioni;

10 - le interpellanze;

11 - gli affari da discutere in seduta segreta.

3 - Quando motivi di urgenza o di opportunità lo consiglino, l'ordine degli argomenti da trattare può essere variato, su proposta di qualunque membro del Consiglio e con l'assenso di questo.

4 - All'ordine del giorno già diramato possono, anche per iniziativa dei Consiglieri, essere aggiunti altri argomenti, con l'osservanza delle norme e dei termini di cui al precedente articolo 18.

Art. 19 - Deposito degli atti per la consultazione.

1 - Tutte le proposte di deliberazione relative agli argomenti iscritti all'ordine del giorno, completate dai pareri di cui all'art. 53 e, ove occorra dell'attestazione di cui all'art. 55, quinto comma, della legge 8 giugno 1990, n. 142, corredata di tutti i documenti necessari sono depositate nell'ufficio di segreteria o in altro ufficio indicato nell'avviso di convocazione, almeno 48 ore prima della seduta del Consiglio.

2 - Eventuali emendamenti o proposte alternative a quelle originali devono essere depositate per iscritto almeno 24 ore prima della seduta, al fine che le stesse possano ricevere i pareri di competenza da parte degli Uffici Comunali ai sensi degli artt. 53 e 55 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

3 - I Consiglieri hanno diritto di consultare gli atti d'ufficio richiamati o citati nelle proposte di deliberazione depositate e nei relativi allegati.

4 - All'inizio dell'adunanza le proposte ed i documenti devono essere depositati nella sala dell'adunanza e, nel corso di essa, ogni Consigliere, compatibilmente con le esigenze della presidenza, può consultarli.

CAPO V

PRESIDENZA E SEGRETERIA DELL'ADUNANZA

Art. 20 - Disciplina delle adunanze.

1 - I poteri necessari per la polizia della sala consiliare spettano al Consiglio stesso e sono esercitati, in suo nome, dal Presidente.

2 - Il Presidente ha la facoltà di sospendere o sciogliere, in qualsiasi momento la seduta, facendo ciò risultare nel processo verbale.

3 - Il Presidente, dopo aver dato gli opportuni avvertimenti, può ordinare ai vigili urbani di allontanare dalla sala la persona o le persone che, comunque, turbassero l'ordine. Qualora non siano individuate le persone responsabili del disordine, il Presidente ha facoltà di ordinare che sia sgombrata la sala nella parte riservata al pubblico, sospendendo la seduta. I lavori potranno essere ripresi solo dopo che i disordini sono stati sedati e il pubblico sia stato riammesso nell'aula.

4 - Chi è stato espulso dalla sala consiliare non può esservi riammesso, per tutta la durata dell'adunanza.

5 - Quando per qualsiasi motivo, la presidenza da parte del Sindaco fosse incompatibile, ove la legge non disponga altrimenti, il Consiglio nominerà il "Presidente provvisorio" per la sola trattazione dell'argomento incompatibile.

Art. 21 - Persone ammesse nella sala delle adunanze. Comportamento del pubblico.

1- Poiché, di massima, le adunanze del Consiglio comunale sono pubbliche, qualsiasi cittadino è ammesso nella sala. Il pubblico assiste alle sedute nella parte ad esso riservata.

2 - Nessuna persona estranea al Consiglio può avere accesso, durante la seduta, nella parte della sala riservata ai Consiglieri. Oltre al Segretario, agli impiegati, ai vigili urbani ed agli inservienti addetti al servizio, potrà comunque, a seconda delle esigenze delle materie in discussione, essere ammessa la presenza di determinati funzionari o tecnici incaricati, per l'illustrazione, a richiesta del Presidente, delle materie in trattazione.

3 - Alla stampa, ove richiesto, e possibile, può essere riservato un posto speciale nello spazio per il pubblico, oppure in quello destinato ai Consiglieri, ma separato da questi.

4 - Ai rappresentanti della stampa è vietato, durante lo svolgimento della seduta consiliare, qualsiasi contatto con i Consiglieri.

5 - Chiunque acceda alla sala durante le riunioni consiliari deve mantenere un contegno corretto, non può portare armi di sorta e, per tutta la durata della seduta, deve restare a capo scoperto, in silenzio, ed astenersi da qualsiasi segno di approvazione o di disapprovazione-

Art. 22 - Segreteria dell'adunanza.

1 - Il Segretario Comunale partecipa alle adunanze del Consiglio comunale con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione.

2 - In caso di sua assenza o impedimento alla sua sostituzione si provvede per legge o a norma di statuto.

3 - Il Segretario può farsi assistere anche da funzionari tecnici ed amministrativi del Comune.

4 - Il Segretario sovrintende alla redazione del processo verbale delle sedute pubbliche e redige quello delle sedute segrete, esegue l'appello nominale, coadiuva il Presidente per il regolare andamento dei lavori del Consiglio comunale.

5 - Nel caso in cui il Segretario Comunale deve allontanarsi dalla sala per una delle cause di incompatibilità espressamente previste dalla legge in relazione all'argomento trattato, le funzioni di segretario, per il solo detto argomento, saranno svolte da un Consigliere comunale designato dal Sindaco.

Art. 23 - Scrutatori - Nomina - Funzioni.

1 - Dichiarata aperta la seduta il Presidente designa 3 consiglieri alle funzioni di scrutatori con il compito di assisterlo nelle votazioni tanto pubbliche quanto segrete e nell'accertamento e la proclamazione dei relativi risultati.

2 - La minoranza, se presente, deve essere rappresentata.

3 - Gli scrutatori si pronunciano sulla validità della votazione, salvo l'ulteriore decisione del Consiglio comunale.

CAPO VI

DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO

Art. 24 - Dei posti e degli interventi.

1 - I Consiglieri prendono posto con il gruppo di appartenenza. L'attribuzione iniziale dei posti viene fatta dal Sindaco, sentita la conferenza dei Capigruppo. I Consiglieri partecipano alle adunanze seduti nei posti loro assegnati e parlano dal loro posto, in piedi, salvo che il Presidente dia loro la facoltà di parlare seduti, rivolti al Presidente o ai Consiglieri.

2 - I Consiglieri che intendono parlare ne fanno richiesta al Presidente all'inizio del dibattito od al termine degli altri interventi. E' vietato qualsiasi dialogo fra Consiglieri.

Art. 25 - Ordine dei lavori - Sedute deserte.

1 - I lavori del Consiglio inizieranno appena raggiunto il numero legale.

2 - Se, trascorsa un'ora, non sarà raggiunto il numero legale, il Presidente dichiarerà deserta la seduta faccendone redigere apposito verbale dal quale dovranno risultare i Consiglieri presenti e l'ora della dichiarazione di seduta deserta. Nel verbale dovrà essere fatta menzione anche dei Consiglieri assenti giustificati.

3 - I Consiglieri presenti all'appello prima di uscire dall'aula hanno l'obbligo di darne avviso al Segretario dell'assemblea il quale, nel caso venisse a mancare il numero legale, ne informa il Presidente per le conseguenti determinazioni.

4 - Iniziata validamente la seduta, venendo a mancare il numero legale, il Presidente può sospendere i lavori fino a 30 minuti ovvero rinviare la seduta.

5 - Nel caso di rinvio della seduta per qualsiasi motivo, i Consiglieri dovranno essere riconvocati sempre in seduta di prima convocazione.

Art. 26 - Inizio dei lavori.

1 - Concluse le formalità preliminari, dichiarata aperta la seduta, prima della trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno, il Presidente illustra le eventuali comunicazioni su fatti e attività di particolare attualità ed interesse anche se non iscritti all'ordine del giorno. Sulle comunicazioni hanno facoltà di intervenire un Consigliere per ciascun gruppo. Sia le comunicazioni del Presidente che gli interventi dei Consiglieri dovranno essere contenute, singolarmente, in un tempo non superiore a cinque minuti per ogni argomento trattato.

2 - Nessun argomento può essere sottoposto a discussione e a deliberazione se non risulta iscritto all'ordine del giorno dell'adunanza.

3 - Ogni Consigliere ha la facoltà di chiedere la parola per celebrazione di eventi e per commemorazioni di grave importanza.

4 – La verbalizzazione dei lavori del Consiglio può essere effettuata anche mediante registrazione magnetica e video. La registrazione audio e/o video può essere disposta dal Sindaco – Presidente dell’Assemblea. La registrazione audio e/o video può essere effettuata anche da un Consigliere o dal pubblico presente mediante strumenti propri ed in tal caso deve essere autorizzata dal Sindaco o comunque dal Presidente dell’Assemblea. Inoltre, l’utilizzo di strumenti di registrazione deve essere portato a conoscenza dell’Assemblea all’inizio della seduta consiliare.

Art. 27 - Comportamento dei Consiglieri.

1 - Nella discussione degli argomenti i Consiglieri comunali hanno diritto di esprimere apprezzamenti, critiche, rilievi e censure, riguardanti atteggiamenti, opinioni o comportamenti politico-amministrativi, con esclusione di qualsiasi riferimento alla vita privata e alle qualità personali di alcuno.

2 - Se un Consigliere turba l'ordine o pronuncia parole sconvenienti, il Presidente lo richiama.

3 - Dopo un secondo richiamo, nella medesima seduta, senza che questo tenga conto delle osservazioni rivoltegli, il Presidente deve interdirgli la parola fino alla conclusione dell'affare in discussione. Se il Consigliere contesta la decisione, il Consiglio, su sua richiesta, senza ulteriore discussione decide con voto palese.

Art. 28 - Esercizio del mandato elettivo.

1 - I Consiglieri comunali sono tenuti a partecipare a tutte le adunanze del Consiglio.

2 - Ogni Consigliere ha facoltà di chiedere, con lettera diretta al Sindaco, di essere considerato in congedo per un periodo annualmente non superiore a tre mesi, senza obbligo di fornire motivazioni. Il Sindaco ne dà comunicazione al Consiglio, che ne prende atto a verbale, nella prima adunanza. E' consentito inoltrare tale richiesta una sola volta nel corso dell'anno.

3 - Le giustificazioni di assenze diverse da quelle di cui al comma precedente dovranno essere date per iscritto prima della seduta. Le assenze potranno essere giustificate dal capogruppo con apposita dichiarazione da trascrivere a verbale.

4 - Si intendono giustificate le assenze dei Consiglieri per causa di malattia, servizio militare, seri motivi di famiglia, assenza dal Comune o altri gravi motivi.

Art. 29 - Fatto personale.

1 - E' fatto personale l'essere censurato nella propria condotta o il sentirsi attribuire fatti non veri od opinioni o dichiarazioni contrarie a quelle effettivamente espresse.

2 - La parola per fatto personale può essere chiesta in qualunque momento della discussione, la quale, pertanto, viene temporaneamente sospesa dal Presidente.

3 - Il Consigliere che chiede la parola per fatto personale deve indicarne il motivo, ed il Presidente decide se il fatto sussiste o meno.

4 - Se la decisione del Presidente non è accettata dal richiedente, questi può appellarsi al Consiglio, il quale si pronuncia in merito, senza discussione, per alzata di mano.

5 - Non è ammesso, sotto pretesto di fatto personale, ritornare su una discussione chiusa, fare apprezzamenti sui voti del Consiglio o, comunque, discuterli.

Art. 30 - Pregiudiziali e sospensive.

1 - La questione pregiudiziale si ha quando viene richiesto che un argomento non sia discusso, precisandone i motivi. La questione pregiudiziale può essere posta anche prima della votazione della deliberazione, proponendone il ritiro.

2 - La questione sospensiva si ha quando viene richiesto il rinvio della trattazione dell'argomento ad altra adunanza, precisandone i motivi. Può essere posta anche prima della votazione della deliberazione, richiedendo che la stessa sia rinviata ad altra riunione.

3 - Le questioni pregiudiziali e sospensive poste prima dell'inizio della discussione di merito vengono esaminate e poste in votazione prima di procedere all'esame dell'argomento cui si riferiscono. Sulle relative proposte può parlare, oltre ad un proponente un Consigliere per ciascun gruppo, per non oltre cinque minuti. Il Consiglio decide con votazione palese.

4 - Nel caso in cui la proposta di sospensione sia approvata, il Consiglio è chiamato anche a pronunciarsi sulla sua durata.

5 - Nel corso della seduta, a richiesta di un gruppo consiliare, è concessa breve interruzione della durata di non più di 15 minuti, per consultazioni.

Art. 31 Partecipazione dell'Assessore non Consigliere.

1 - L'eventuale Assessore non Consigliere di cui al secondo comma dell'art. 33 dello Statuto comunale vigente partecipa alle adunanze del Consiglio Comunale con funzioni di relatore con diritto d'intervento, ma senza diritto di voto. A tal fine dovrà essergli notificato l'avviso di convocazione.

2 - La sua partecipazione alle adunanze del Consiglio Comunale non è computata ai fini della determinazione delle presenze necessarie per la validità della seduta.

Art. 32 - Adunanze aperte.

1 - Quando rilevanti motivi di interesse generale lo richiedono, il Sindaco, sentita la conferenza dei Capigruppo e, se costituite, i Presidenti delle Commissioni consiliari consultive permanenti, indice adunanze consiliari aperte.

2 - Tali adunanze hanno carattere straordinario ed alle stesse, con i Consiglieri comunali, possono essere invitati Parlamentari, rappresentanti della Regione, della Provincia, di altri Comuni, delle associazioni sociali, politiche, e sindacali interessate al tema da trattare. In tali adunanze può essere trattato il solo argomento all'ordine del giorno.

3 - In tali particolari adunanze il Presidente, garantendo la piena libertà di espressione dei membri del Consiglio comunale, consente anche interventi dei rappresentanti come sopra invitati, che portano il loro contributo di opinioni, di conoscenze, di sostegno e illustrano al Consiglio comunale gli orientamenti degli enti e delle parti sociali rappresentate.

4 - Durante le adunanze "aperte" del Consiglio comunale non possono essere adottate deliberazioni o assunti, anche in linea di massima, impegni di spesa a carico del Comune.

Art. 33 - Chiusura della discussione.

1 - Dopo la relativa trattazione, quando sull'argomento nessun altro Consigliere chieda di parlare, il Presidente dichiara chiusa la discussione.

2 - Resta salvo, se richiesto da qualsiasi Consigliere, il successivo passaggio alla discussione particolareggiata della proposta, quando si tratti di proposta composta da diversi articoli o parti, e quando la proposta stessa non venga integralmente esclusa, rinviata o respinta.

3 - Qualora la chiusura della discussione venga proposta da almeno 3 Consiglieri, il Presidente la pone in votazione per alzata di mano. Se c'è opposizione, accorda prima la parola ad un oratore contro ed uno a favore, per non oltre 10 minuti ciascuno.

4 - Dichiarata chiusa la discussione, non può essere concessa la parola che per semplici dichiarazioni di voto. Per tali dichiarazioni non può essere concesso un tempo superiore a 5 minuti.

5 - La discussione si conclude con la votazione.

Art. 34 - Chiusura della seduta - Mancato esaurimento dell'ordine del giorno.

1 - Esaurita la trattazione di tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno ed eseguite le relative votazioni ed eventuali proclamazioni, il Presidente dichiara sciolta la seduta.

2 - Qualora non possa ultimarsi, per qualsiasi ragione, la trattazione degli affari iscritti all'ordine del giorno, il Presidente sospende la seduta.

3 - La determinazione del giorno e dell'ora in cui deve aver luogo la successiva adunanza, salvo che il Consiglio stesso lo stabilisca immediatamente, è presa dal Sindaco.

4 - L'avviso di convocazione per la prosecuzione dei lavori dovrà contenere l'ordine del giorno degli argomenti ancora da trattare ed essere notificato a tutti i Consiglieri almeno 24 ore prima di quella fissata per la riunione che è sempre di prima convocazione.

CAPO VII

DELLE VOTAZIONI

Art. 35 - Sistemi di votazione.

1 - L'espressione del voto è normalmente palese: i Consiglieri votano ad alta voce per appello nominale o per alzata e seduta, o per alzata di mano.

2 - L'espressione del voto è segreta qualora il Consiglio Comunale deliberi la suddetta modalità di votazione a maggioranza assoluta dei Consiglieri Comunali e/o nei casi in cui la Legge, lo Statuto o il Regolamento lo prevedano. E' sempre segreto il voto su questioni che comportino un giudizio su qualità di persone.

3 - La votazione per appello nominale è obbligatoria tutte le volte che lo richiedano almeno 3 Consiglieri. Per questa votazione il Presidente indica il significato del "si" e del "no" , il Segretario fa 'appello, gli scrutatori controllano i voti ed il Presidente proclama l'esito.

4 - Il voto per alzata e seduta o per alzata di mano è soggetto a controprova. Il Presidente e gli scrutatori decidono del risultato della prova e della controprova, che possono ripetersi; se la votazione è ancora dubbia, si procede per appello nominale.

5 - La votazione a scrutinio segreto è fatta a mezzo di schede o con palle bianche e nere. Il Presidente, con l'assistenza degli scrutatori, procede al loro spoglio accertando che risultino corrispondenti allo stesso numero di votanti, e ne riconosce e proclama l'esito. Le schede contestate od annullate sono vidimate dal Presidente, da uno scrutatore e dal Segretario e sono conservate nell'archivio comunale.

6 - Quando si procede a votazione a mezzo di palle bianche e nere deve tenersi presente che la palla bianca indica voto favorevole alla proposta, la palla nera voto contrario.

Art. 36 - Ordine della discussione e della votazione.

1 - La discussione di ciascun argomento procede secondo l'ordine seguente:

2 - L'ordine delle votazioni è stabilito come segue:

a)- la questione pregiudiziale, cioè l'esclusione dalla discussione e dal voto sull'argomento in trattazione;

b)- la questione sospensiva, cioè il rinvio della discussione e del voto dell'argomento in trattazione;

c)- l'ordine del giorno puro e semplice, ossia quello che esclude che si prenda in considerazione altra proposta diversa da quella ammessa in discussione;

d)- gli ordini del giorno intesi a precisare l'atteggiamento del Consiglio riguardo al merito del provvedimento, dando la precedenza a quelli che più si allontanano dal testo del provvedimento medesimo;

e)- gli emendamenti intesi a modificare il provvedimento o parte di esso, mediante soppressioni, sostituzioni od aggiunte;

f)- le singole parti del provvedimento, ove questo sia stato suddiviso o si componga di varie parti o articoli, ovvero quando la votazione per parti separate venga richiesta da almeno 3 Consiglieri;

g)- il provvedimento nel suo complesso, con le modifiche e le precisazioni risultanti, rispettivamente, dagli emendamenti e dagli ordini del giorno eventualmente approvati in precedenza.

3 - Qualora sui provvedimenti, dopo che siano stati annunciati dal Presidente per la discussione, nessun prenda la parola, si procede alla votazione, senza altre formalità oltre quelle di legge.

Art. 37 - Annullamento e rinnovazione della votazione

1 - Quando si verifichino irregolarità nella votazione, il Presidente, valutate le circostanze , può procedere all'annullamento della votazione e dispone l'immediata ripetizione.

2 - L'irregolarità può essere accertata dal Presidente ovvero essere denunciata da un Consigliere prima o immediatamente dopo la proclamazione dell'esito della votazione. In ogni caso la decisione spetta al Presidente.

Art. 38 - Interventi nel corso della votazione.

1 - Iniziata la votazione, questa non può essere interrotta e non è più concessa la parola fino alla proclamazione del voto, salvo che per un richiamo alle disposizioni della legge e del regolamento, relative all'esecuzione della votazione in corso, o per segnalare irregolarità nella votazione stessa.

Art. 39 - Mozioni d'ordine.

1 - E' mozione d'ordine il richiamo verbale al Presidente all'osservanza delle norme sulla procedura delle discussioni o delle votazioni ed anche il rilievo sul modo o l'ordine col quale sia stata posta, illustrata o commentata la questione dibattuta, avanzato da uno o più Consiglieri.

2 - Sull'ammissione, o meno, di ogni mozione d'ordine, si pronuncia il Presidente. Qualora la sua decisione non venga accettata dal proponente, questi può appellarsi al Consiglio, che decide per alzata di mano, senza discussione.

3 - Sulla mozione d'ordine, dopo il proponente, possono parlare soltanto un oratore contro ed uno a favore e per non più di 5 minuti ciascuno.

4 - Il Presidente ha tuttavia facoltà, valutata l'importanza della discussione, di dare la parola sul richiamo ad un oratore per ciascun gruppo consiliare.

Art. 40 - Dichiarazione di improponibilità e di inammissibilità.

1 - Sono improponibili ordini del giorno, emendamenti e proposte che siano estranei all'oggetto della discussione o formulati con frasi o termini sconvenienti.

2 - Sono inammissibili ordini del giorno, emendamenti e proposte in contrasto con deliberazioni già adottate dal Consiglio sull'argomento nel corso della discussione.

3 - Il Presidente, data lettura dell'ordine del giorno o dell'emendamento proposto, può rifiutarsi di metterli in votazione. Se il proponente insiste, il Presidente consulta il Consiglio che decide, senza discussione per alzata di mano.

Art. 41 - Dichiarazione di voto.

1 - Prima della votazione anche segreta, ogni Consigliere può motivare il proprio voto, ed ha diritto che, nel verbale si faccia constatare del suo voto e dei motivi che lo hanno determinato nonché di chiedere le opportune rettificazioni.

2 - Ciascun Consigliere ha anche diritto di far inserire nel verbale dichiarazioni proprie o di altri membri del Consiglio, nonché le proprie fatte per evitare un atto da cui teme possa derivare un danno al Comune.

3 - Il tempo concesso per le dichiarazioni di voto non può superare per ciascun Consigliere i 5 minuti.

Art. 42 - Computo della maggioranza.

1 - Terminata la votazione e riconosciuto e proclamato l'esito, si intende adottato il provvedimento che ha ottenuto la maggioranza assoluta dei voti, ossia un numero di voti favorevoli pari almeno alla metà più uno dei votanti, salvi i casi nei quali la legge prescriva un quorum particolare di maggioranza. Se il numero dei votanti è dispari, la maggioranza assoluta sarà costituita da quel numero che, raddoppiato, dia il numero pari superiore di una unità al numero dei votanti.

2 - Qualora non si raggiunga la maggioranza richiesta, la deliberazione non è valida. Non si può procedere in alcun caso a ballottaggio, salvo che la legge disponga altrimenti.

3 - Se si procede con votazione palese non debbono computarsi tra i votanti coloro che si astengono obbligatoriamente o volontariamente. I Consiglieri che dichiarano formalmente di astenersi dal votare senza esservi obbligati si computano nel numero dei presenti necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

4 - Se si procede con scrutinio segreto si contano, per determinare il numero dei votanti, anche le schede bianche e le non leggibili, intendendosi tali schede nulle.

5 - Se un provvedimento ottiene un ugual numero di voti favorevoli e di voti contrari, non può dirsi né adottato né respinto; esso è solo inefficace, e può essere iscritto all'ordine del giorno della successiva adunanza del Consiglio.

CAPO VIII

DEI VERBALI DELLE SEDUTE

Art. 43 - Verbale delle sedute - Contenuto e firma.

1 - Il processo verbale deve contenere, oltre all'indicazione di tutte le formalità osservate ai fini della validità della convocazione del Consiglio e dell'adunanza, i punti principali delle discussioni, delle quali saranno riportate in succinto le considerazioni e le conclusioni di ciascun oratore, l'indicazione delle proposte e l'annotazione del numero dei voti resi pro e contro ogni proposta.

2 - I verbali devono indicare anche l'ora d'inizio della seduta, i nomi dei Consiglieri presenti alla votazione sui singoli oggetti, con la specificazione di quelli che si sono astenuti e il nominativo degli scrutatori.

3 - Nei verbali devesi infine far constatare se le deliberazioni siano assunte in seduta pubblica o segreta e la forma di votazione.

4 - Non possono inserirsi nel verbale le dichiarazioni:

a.         - ingiuriose;

b.        - contrarie alle leggi, all'ordine pubblico e al buon costume;

c.         - di protesta contro i provvedimenti adottati.

5 - Ogni Consigliere ha diritto di far inserire nel verbale il testo preciso di dichiarazioni proprie o di altri Consiglieri: in tal caso l'interessato dovrà dettare lentamente al Segretario il testo della propria dichiarazione o presentarlo per iscritto.

6 - Ogni Consigliere può pretendere che nel verbale si facciano constatare le motivazioni del suo voto.

7 - I verbali sono sottoscritti dal Presidente della seduta, dal Segretario e dal Consigliere anziano.

Art. 44 - Approvazione del verbale della precedente seduta.

1 - Il Presidente fa dare lettura del processo verbale della seduta precedente ed invita i Consiglieri a comunicare le eventuali osservazioni.

2 - Il Consiglio, ai fini di un più spedito svolgimento dei lavori, può dare per letto il verbale depositato a disposizione dei Consiglieri, insieme agli atti della seduta, affinchè questi abbiano potuto prenderne visione e fare per iscritto le loro osservazioni.

3 - Sul processo verbale non è concessa la parola se non a chi intende proporre rettifiche, o chiarire il pensiero espresso nella seduta precedente.

4 - Quando sul verbale non siano fatte osservazioni, esso s'intende approvato senza votazione: se invece siano proposte rettifiche, queste, qualora il Presidente lo ritenga necessario, sono ammesse ai voti e, se approvate, sono annotate sul verbale della seduta in corso.

5 - Occorrendo la votazione, questa avrà luogo per alzata di mano.

6 - L'approvazione del verbale ha luogo in seduta pubblica anche per la parte riguardante gli argomenti trattati in seduta segreta.

7 - Se, per qualsiasi motivo, non tutti i verbali della precedente seduta siano stati depositati come al precedente comma 2, né dovrà essere fatto cenno nel verbale indicandone il numero e l'oggetto. L'approvazione sarà fatta, con la stessa procedura, con apposito distinto verbale, nella seduta successiva.

Art. 45 - Comunicazioni delle decisioni del Consiglio.

1 - Il Segretario Comunale dovrà comunicare le decisioni adottate dal Consiglio comunale ai responsabili degli uffici contestualmente alla pubblicazione delle deliberazioni all'albo pretorio, restituendo, agli stessi uffici, i relativi fascicoli con le annotazioni del caso.

2 - Lo stesso Segretario Comunale trasmetterà, agli uffici competenti, per i conseguenti adempimenti, copia delle deliberazioni, munite della dichiarazione di esecutività, entro tre giorni dalla scadenza dei termini previsti dal combinato disposto degli articoli (45-46 legge 8.6.1990 n.142 vedasi modifica apportata dalla Legge 127 del 15.05.97 art.17 comma 32 e seguenti) 47 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

CAPO IX

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 46 - Interpretazione del regolamento.

1 - Le eccezioni sollevate dai Consiglieri comunali, al di fuori delle adunanze, relative all'interpretazione di norme del presente regolamento, devono essere presentate, per iscritto, al Sindaco.

2 - Il Sindaco incarica immediatamente il Segretario comunale di istruire la pratica con il suo parere e sottopone la stessa, nel più breve tempo, alla Conferenza dei Capigruppo.

3 - Qualora nella Conferenza dei Capigruppo l'interpretazione prevalente non ottenga il consenso della maggioranza dei Consiglieri dai Capigruppo rappresentati, la soluzione è rimessa al Consiglio il quale decide, in via definitiva, con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati.

4 - Le eccezioni sollevate da Consiglieri comunali durante l'adunanza, relative all'interpretazione del presente regolamento da applicare per la trattazione di argomenti iscritti nell'ordine del giorno, sono sottoposte per iscritto al Presidente. Egli sospende brevemente la seduta e riunisce i Capigruppo presenti in aula ed il Segretario comunale, per esaminare e risolvere le eccezioni sollevate. Quando la soluzione non risulti immediatamente possibile, il Presidente, ripresi i lavori del Consiglio, rinvia l'argomento oggetto dell'eccezione a successiva adunanza. Nei giorni seguenti attiva la procedura di cui al secondo comma.

5 - L'interpretazione della norma ha validità permanente ed in merito alla stessa non sono ammesse ad esame ulteriori eccezzioni.

Art. 47 - Modificazioni e abrogazioni del presente regolamento.

1 - Le modificazioni soppressive, aggiuntive e sostitutive di disposizioni del presente regolamento sono deliberate dal Consiglio Comunale su proposta di almeno tre Consiglieri.

2 - La proposta di abrogazione totale del presente regolamento deve essere accompagnata dalla proposta di deliberazione di un nuovo regolamento.

Art. 48 - Pubblicità del regolamento.

1 - Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché possa prendere visione in qualsiasi momento. Altra copia dovrà essere esposta nell'aula consiliare a disposizione del pubblico durante le sedute.

Art. 49 - Diffusione del presente regolamento.

1 - Copia del presente regolamento, a cura del Segretario comunale, sarà consegnata a tutti i Consiglieri comunali, nonché a tutti i responsabili degli uffici e dei servizi comunali.

Art. 50 - Entrata in vigore.

1 - Il presente regolamento entrerà in vigore dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale di controllo (CO.RE.CO.) e la sua pubblicazione all'albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi dal 25 giugno 1996, munito degli estremi della deliberazione di approvazione e del provvedimento di esame da parte del CO.RE.CO., con la contemporanea pubblicazione, all'albo pretorio e in altri luoghi consueti, di apposito manifesto annunciante la detta affissione.

PORTA A REGOLAMENTI

PORTA A AMMINISTRAZIONE CIVICA

PORTA A ITTIREDDU