REGOLAMENTO
PER IL FUNZIONAMENTO
DEL
CONSIGLIO COMUNALE
CAPO 1
DISPOSIZIONI
PRELIMINARI E GENERALI
Art. 1 - Oggetto del regolamento
1 - Il presente regolamento disciplina la
convocazione, le adunanze ed il funzionamento del Consiglio Comunale per
assicurare un ordinato svolgimento delle sedute e viene emanato in applicazione
dello statuto ed in relazione al disposto dell'art. 5 della legge 8 giugno
1990, n. 142, sull'ordinamento delle autonomie locali.
Art. 2 - Luogo delle adunanze consiliari.
1 - Il Consiglio Comunale, di regola, si
riunisce nell'apposita sala destinata alle sedute del Consiglio Comunale.
2 - Il Sindaco, sentiti i Capigruppo
consiliari, quando ricorrono circostanze speciali o eccezionali o per gravi
motivi di ordine pubblico o di forza maggiore, può convocarlo con apposito
motivato provvedimento, in diverso luogo, dandone avviso alla cittadinanza
mediante manifesti.
3 - Il luogo di riunione non può essere mai
fissato fuori del territorio del Comune, salvo il caso di sedute congiunte con
Organi elettivi di altri Enti comunali o sovracomunali.
4 - All'esterno del luogo di riunione dovrà
essere esposta la bandiera nazionale cosi come prescrive l'art. 2, comma 2,
lettera C) del D.P.C.M. 3 giugno 1986.
Art. 3 - Funzioni rappresentative.
1 - I Consiglieri comunali hanno il dovere di
partecipare alle cerimonie, celebrazioni e manifestazioni indette
dall'Amministrazione comunale, nonché a quelle cui l'Amministrazione comunale
aderisce.
2 - Per la partecipazione del Comune a
particolari cerimonie o celebrazioni, può essere costituita una delegazione
consiliare, composta da un rappresentante per ciascun gruppo consiliare.
3 - La delegazione viene costituita dal
Sindaco, sentiti i Capigruppo.
4 - I Capigruppo consiliari devono essere
informati degli inviti a cerimonie, celebrazioni e manifestazioni indirizzati
all'Amministrazione comunale, affinchè gli stessi possano estenderli a tutti i
Consiglieri comunali.
CAPO
II
GRUPPI
CONSILIARI - COMMISSIONI CONSILIARI
RAPPRESENTANTI
DEL COMUNE
Art. 4 - Costituzione dei gruppi consiliari.
1 - Tenuto conto che il Comune di Ittireddu è
retto dal sistema maggioritario dovranno costituirsi almeno un gruppo
consiliare di maggioranza ed uno di minoranza.
2 - In ogni caso non saranno riconosciuti
gruppi consiliari con meno di due componenti.
3 - Entro tre giorni dalla prima seduta dopo
le elezioni, i consiglieri sono tenuti a dichiarare al Segretario Comunale, per
iscritto, a quale gruppo consiliare intendono appartenere. I consiglieri
subentranti nel corso della legislatura debbono presentare la medesima
dichiarazione entro tre giorni dalla seduta in cui è avvenuta la sostituzione.
4 - Per la costituzione dei gruppi consiliari
il Sindaco entro cinque giorni dalla sua elezione, indice la convocazione
simultanea, ma separata, dei consiglieri in base alle adesioni manifestate.
5 - Ciascun gruppo, nella prima riunione,
procede alla nomina del suo presidente e, eventualmente di un vice presidente e
di un segretario.
Art. 5 - Conferenza dei presidenti di gruppo.
1 - La conferenza dei presidenti di gruppo è
convocata per iniziativa del Sindaco, che la presiede, ovvero su richiesta di
un presidente di gruppo.
2 - La conferenza dei presidenti di gruppo è
convocata dal Sindaco prima di fissare la data di convocazione dell'Assemblea
per definire la programmazione dei lavori del Consiglio Comunale e delle
Commissioni, per suggerire i tempi e le modalità della discussione.
3 - La convocazione legittima, anche in caso
di diserzione, la prosecuzione dell'iter di convocazione.
4 - Secondo le indicazioni espresse dalla
conferenza dei Capigruppo,
Art. 6 - Nomine e designazioni di Consiglieri comunali e di
rappresentanti del Comune.
1 - Nei casi in cui la legge o lo statuto
prevedono che di un determinato organo, collegio o commissione debbano far
parte i Consiglieri comunali, questi debbono essere sempre nominati o designati
dal Consiglio in seduta pubblica, con voto palese.
CAPO
III
DIRITTI
DEI CONSIGLIERI
SEZIONE
1
DIRITTO
D'INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI COMUNALI
Art. 7 - Diritti dei Consiglieri.
1 - Ogni Consigliere esercita il diritto di
iniziativa deliberativa su tutti gli atti di competenza del Consiglio Comunale
e può presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni.
Art. 8 - Mozioni.
1 - La mozione consiste in una proposta
concreta di deliberazione oppure in una proposta di voto su di un argomento
diretto ad eccitare od impegnare, secondo un determinato orientamento,
l'attività dell'Amministrazione comunale sull'argomento stesso, oppure anche in
una proposta di voto per esprimere un giudizio in merito a particolari
disposizioni o atteggiamenti del Sindaco o della Giunta comunale, ovvero un
giudizio sull'intero indirizzo dell'Amministrazione.
2 - Le mozioni devono essere presentate per
iscritto e sono poste all'ordine del giorno della prima seduta consiliare da
tenere entro trenta giorni dalla presentazione della mozione. Questa deve aver
luogo entro venti giorni, quando la mozione sia sottoscritta da almeno un
quinto dei Consiglieri assegnati al Comune e contenga la domanda di
convocazione del Consiglio.
3 - Il presentatore deve svolgere la mozione
nel tempo di 10 minuti ed ha 3 minuti per la replica.
4 - Sempre 10 minuti hanno a disposizione il
Sindaco o l'Assessore interessato ed un Consigliere per ogni gruppo.
Art. 9 - Interpellanze.
1 - L'interpellanza consiste nella domanda
scritta per conoscere i motivi o gli intendimenti della condotta del Sindaco o
degli Assessori su questioni di particolare rilievo o di carattere generale.
2 - Per le interpellanze trovano applicazione
le norme relative alle interrogazioni richiedenti risposta verbale.
Art. 10 - Interrogazioni.
1 - Consiglieri
hanno facoltà di presentare interrogazioni al Sindaco o agli Assessori.
2 - L'interrogazione consiste nella semplice
domanda rivolta al Sindaco o a un Assessore, per avere informazioni o
spiegazioni su un oggetto determinato o per conoscere se e quali provvedimenti
siano stati adotta o si intendano adottare in relazione all'oggetto medesimo.
3 - Il Consigliere che intenda rivolgere una
interrogazione deve presentarla per iscritto indicando se chiede risposta
scritta o risposta orale, in mancanza di indicazione si intende che
l'interrogante richiede risposta scritta.
4 - Il Sindaco, accertato che l'interrogazione
corrisponde, per il suo contenuto, a quanto previsto dal precedente comma 2,
dispone:
a.
- se deve essere
data risposta scritta, che l'ufficio provveda entro 30 giorni dal ricevimento;
b.
- se deve essere
data risposta orale, che venga iscritta all'ordine del giorno della prima
seduta del Consiglio;
c.
- se
l'interrogante è assente ingiustificato, si intende che ha rinunciato
all'interrogazione.
5 - Nel caso in cui l'interrogazione sia
ritenuta non proponibile il Sindaco, con provvedimento motivato, ne notifica il
diniego. E' fatta salva la facoltà del proponente di ripetere l'interrogazione
sottoscritta da almeno tre Consiglieri. In tal caso l'interrogazione dovrà
essere iscritta senza altro indugio all'ordine del giorno della prima seduta
consiliare.
6 - Per la trattazione dell'interrogazione in
Consiglio dovranno essere osservati i seguenti ordine e tempi:
a.
- l'interrogante
illustra l'interrogazione;
b.
- il Sindaco o
l'Assessore hanno l'obbligo di rispondere;
c.
- l'interrogante
ha facoltà di dichiarare se sia stato o no soddisfatto;
d.
-
complessivamente, ciascuno dispone di cinque minuti di tempo.
Art. 11 - Mozioni, interpellanze e interrogazioni. Discussione congiunta.
1 - Quando, su questioni e oggetti identici o
strettamente connessi a quelli cui si riferiscono le mozioni, siano state
presentate anche interpellanze e interrogazioni, il Presidente dispone che si
svolga un'unica discussione. Gli interpellanti sono iscritti nella discussione
congiunta subito dopo i proponenti della mozione e gli interroganti che non
abbiano partecipato alla discussione.
2 - Trova applicazione la procedura di cui ai
precedenti articoli, concernente le interrogazioni e le mozioni, con i limiti
di tempo adeguati.
Art. 12 - Mozioni, interpellanze e interrogazioni. Presentazione.
1 - Le mozioni, le interpellanze e le
interrogazioni vengono presentate in duplice copia al Segretario Comunale, che
restituisce una copia firmata per ricevuta e curerà la sollecita trasmissione
dell'altra copia all'Organo competente.
SEZIONE
2
DIRITTO
D'INFORMAZIONE: RILASCIO NOTIZIE; INFORMAZIONI E COPIA DI ATTI.
Art. 13 - Diritti dei Consiglieri.
1 - I Consiglieri comunali hanno diritto di
chiedere e di ottenere, secondo le procedure stabilite dalle leggi e dal
presente regolamento, dai responsabili degli uffici del Comune e delle Aziende,
Enti ed Istituzioni da esso dipendenti, notizie, informazioni e copia di atti e
documenti utili per l'espletamento del proprio mandato, senza che nei loro
confronti possa essere opposto il segreto di ufficio. Essi sono tenuti al
segreto nei casi espressamente stabiliti dalla legge. Le copie di tutte le
deliberazioni adottate dal Consiglio e dalla Giunta comunale, unitamente agli
allegati, devono essere consegnati ai Capigruppo consiliari nel medesimo giorno
nel quale esse sono pubblicate all'Albo Pretorio.
2 - Gli uffici competenti rilasceranno le
copie di atti, di norma, entro due giorni lavorativi utili consecutivi e non
festivi dalla data di inoltro della richiesta e comunque non oltre gg. 30 da
tale data qualora il numero delle copie degli atti richiesti comportino da
parte degli uffici, una mole di lavoro tale da non consentire il rilascio di
quanto richiesto nel termine di due giorni.
CAPO
IV
CONVOCAZIONE
DEL CONSIGLIO
ORDINE
DEL GIORNO
Art. 14 - Convocazione del Consiglio Comunale.
1 - La convocazione del Consiglio Comunale è
disposta dal Sindaco o da chi ne fa legalmente le veci.
2 - L'avviso di convocazione deve indicare:
3 - Stabilendo l'avviso di prima convocazione
il giorno e l'ora della eventuale seconda, il nuovo invito sarà notificato ai
soli Consiglieri assenti alla prima convocazione. Tali avvisi, che potranno
contenere solo gli argomenti della prima convocazione, dovranno essere
consegnati almeno 24 ore prima di quella fissata per la riunione.
Art. 15 - Distinzione delle sedute.
1 - Ai fini del presente regolamento le sedute
consiliari si distinguono in: ordinarie - straordinarie - urgenti - di prima
convocazione - di seconda convocazione - pubbliche - segrete e aperte.
2 - Sedute ordinarie - sedute straordinarie:
sono ordinarie tutte le sedute nelle quali sono iscritti all'ordine del giorno
i seguenti argomenti: il bilancio preventivo annuale e pluriennale e le
relative relazioni previsionali e programmatiche, il riequilibrio della
gestione, il conto consuntivo e la presentazione delle linee programmatiche.
Sono straordinarie tutte le altre.
3 - Il Consiglio Comunale può essere convocato
in seduta straordinaria ogni qualvolta, per oggetti determinati, ne facciano
richiesta motivata:
a.
a) - il Sindaco;
b) -
c) - almeno un
quinto dei Consiglieri in carica.
4 - La richiesta dei soggetti di cui alla lettera
c) deve essere corredata dalla relativa proposta di deliberazione.
5 - Qualora la richiesta di convocazione sia
stata effettuata dai soggetti di cui alle precedenti lettere b) e c), la seduta
deve avere luogo entro 20 giorni dalla data in cui la richiesta è pervenuta al
Sindaco..
6 - Ove questi termini di convocazione vengano
disattesi, il Consiglio Comunale, trascorsi cinque giorni dalla scadenza dei
termini suddetti, può essere convocato, con il consueto preavviso e con gli
stessi oggetti all'ordine del giorno, entro il termine massimo di quindici
giorni, da uno dei Consiglieri che hanno formulato la richiesta di convocazione
straordinaria.
7 - In caso di comprovata urgenza il Consiglio
Comunale può essere convocato dal suo Presidente, anche telegraficamente , 24
ore prima della seduta, con l'indicazione dell'oggetto di discussione. In
questo caso ogni deliberazione può essere differita al giorno successivo su
richiesta della maggioranza dei Consiglieri presenti.
8 - Il Consiglio Comunale si riunisce altresì
su decisione del Comitato Regionale o dei Comitati Circoscrizionali di
Controllo e del Prefetto, nei casi stabiliti dalla legge e previa diffida.
9 - Sedute di prima e di seconda convocazione:
nelle sedute di prima convocazione il Consiglio non può deliberare se non
interviene almeno 1/3 dei Consiglieri assegnati senza computare il Sindaco. Le
sedute di seconda convocazione, che fanno sempre seguito a riunione
verbalizzata andata deserta, sono valide con l'intervento di almeno 1/3 dei
Consiglieri assegnati senza computare il Sindaco. Le sedute di seconda
convocazione dovranno avere luogo non prima di due e non oltre dieci giorni da
quella andata deserta. La seduta è di seconda convocazione soltanto per gli
oggetti che erano stati iscritti all'ordine del giorno della seduta precedente
e per i quali non era stato possibile deliberare a causa della mancanza del
numero legale. Quando per deliberare la legge richieda particolari quorum di
presenti o di votanti, è a questi che si fa riferimento agli effetti del numero
legale, sia in prima che in seconda convocazione.
10 - Sedute pubbliche e segrete: di norma, le
sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche. Quando nella discussione di un
argomento in seduta pubblica, siano introdotte valutazioni sulla moralità,
correttezza, capacità e comportamenti di persone, il Presidente invita i
Consiglieri a chiuderla, senza ulteriori interventi. Il Consiglio può
deliberare, a maggioranza di voti, il passaggio in seduta segreta per
l'ulteriore dibattito e votazione, solo quando vengono trattati argomenti che
comportano apprezzamento delle capacità, moralità, correttezza od esaminati
fatti e circostanze che richiedono valutazioni delle qualità morali e delle
capacità professionali di persone. Gli argomenti in seduta segreta sono sempre
trattati dopo aver esaurito la trattazione di quelli in seduta pubblica. Il
Sindaco, prima di ordinare la ripresa dei lavori, dispone che le persone
estranee al Consiglio, escano dall'aula.
Art. 16 - Proposte di iscrizione all'ordine del giorno.
1 - Le proposte da trattare in Consiglio
possono, in qualunque momento, essere avanzate per iscritto anche da un singolo
Consigliere, ma possono essere non accolte dal Sindaco, quando non sia ritenuto
opportuno o necessario. Il Sindaco deve comunicare i motivi del diniego, per
iscritto, al proponente.
2 - Il Consigliere proponente può, nella prima
seduta consiliare, chiedere che il Consiglio si pronunci per l'iscrizione della
sua proposta all'ordine del giorno della successiva adunanza, osservati i
termini di legge.
Art. 17 - Consegna e pubblicazione dell'avviso di convocazione. Modalità
e termini.
1 - L'avviso di convocazione deve essere
notificato, a mezzo del messo comunale, al domicilio dei Consiglieri:
a.
per le
convocazioni ordinarie, cinque giorni;
b.
per le
convocazioni straordinarie, tre giorni; interi e liberi prima di quello
stabilito per la riunione. Per le convocazioni
d'urgenza e per gli argomenti aggiuntivi
almeno 24 ore prima dell'ora stabilita per la riunione.
2 - Negli stessi termini gli avvisi di
convocazione devono essere notificati a tutti gli Assessori comunali, i quali
possono partecipare alla seduta senza diritto di voto, se non ricoprono anche
la carica di consigliere comunale. Nel caso ricoprano anche la carica di
Consigliere comunale, essi hanno diritto di partecipare alla seduta a pieno
titolo con diritto di voto.
3 - Tutti i Consiglieri comunali sono tenuti,
ai fini della carica, ad eleggere domicilio nel territorio di questo Comune. Al
detto domicilio, ad ogni effetto di legge, saranno notificati tutti gli atti
relativi alla detta carica.
4 - In mancanza della designazione di cui al
precedente comma 2, la segreteria provvede alla notifica della convocazione a
mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, senza altre particolari formalità.
La spedizione deve avvenire entro il termine previsto per la consegna
dell'avviso al domicilio. Con tale spedizione si considera osservato, ad ogni
effetto, l'obbligo di consegna dell'avviso di convocazione e rispettati i
termini fissati dalla legge e dal regolamento.
5 - L'eventuale consegna in ritardo
dell'avviso di convocazione si intende sanata con la partecipazione
all'adunanza.
6 - L'avviso di convocazione, con l'ordine del
giorno, a cura della segreteria comunale, entro i termini di cui al comma 1, è
pubblicato all'albo pretorio e negli altri luoghi consueti ed è inviato al
Comandante
7 - Quando all'ordine del giorno sono iscritti
argomenti di particolare importanza e attualità il Sindaco disporrà
l'affissione di appositi manifesti.
Art. 18 - Ordine del giorno.
1 - L'ordine del giorno consiste nell'elenco
sommario e sintetico degli oggetti da trattare in ciascuna sessione ordinaria e
straordinaria del Consiglio ed è compilato dal Sindaco, in modo che i
Consiglieri possano ben conoscere preventivamente gli oggetti medesimi.
2 - Hanno la precedenza:
1° - le comunicazioni del Segretario Comunale
in ordine all'avvenuto annullamento da parte degli organi di controllo sugli
atti degli EE.LL. di precedenti deliberazioni consiliari;
2° - approvazione dei verbali della seduta
precedente;
3° - le proposte delle Autorità Governative;
4° - le proposte dell'Autorità Regionale;
5° - le questioni attinenti gli Organi
Istituzionali;
6° - le proposte del Sindaco, degli Assessori
e dei Consiglieri Comunali;
7° - le comunicazioni del Sindaco;
8° - le interrogazioni;
9° - le mozioni;
10 - le interpellanze;
11 - gli affari da discutere in seduta
segreta.
3 - Quando motivi di urgenza o di opportunità
lo consiglino, l'ordine degli argomenti da trattare può essere variato, su
proposta di qualunque membro del Consiglio e con l'assenso di questo.
4 - All'ordine del giorno già diramato
possono, anche per iniziativa dei Consiglieri, essere aggiunti altri argomenti,
con l'osservanza delle norme e dei termini di cui al precedente articolo 18.
Art. 19 - Deposito degli atti per la consultazione.
1 - Tutte le proposte di deliberazione
relative agli argomenti iscritti all'ordine del giorno, completate dai pareri
di cui all'art. 53 e, ove occorra dell'attestazione di cui all'art. 55, quinto
comma, della legge 8 giugno 1990, n. 142, corredata di tutti i documenti
necessari sono depositate nell'ufficio di segreteria o in altro ufficio
indicato nell'avviso di convocazione, almeno 48 ore prima della seduta del Consiglio.
2 - Eventuali emendamenti o proposte
alternative a quelle originali devono essere depositate per iscritto almeno 24
ore prima della seduta, al fine che le stesse possano ricevere i pareri di
competenza da parte degli Uffici Comunali ai sensi degli artt. 53 e 55 della
legge 8 giugno 1990, n. 142.
3 - I Consiglieri hanno diritto di consultare
gli atti d'ufficio richiamati o citati nelle proposte di deliberazione
depositate e nei relativi allegati.
4 - All'inizio dell'adunanza le proposte ed i
documenti devono essere depositati nella sala dell'adunanza e, nel corso di
essa, ogni Consigliere, compatibilmente con le esigenze della presidenza, può
consultarli.
CAPO
V
PRESIDENZA
E SEGRETERIA DELL'ADUNANZA
Art. 20 - Disciplina delle adunanze.
1 - I poteri necessari per la polizia della
sala consiliare spettano al Consiglio stesso e sono esercitati, in suo nome,
dal Presidente.
2 - Il Presidente ha la facoltà di sospendere
o sciogliere, in qualsiasi momento la seduta, facendo ciò risultare nel
processo verbale.
3 - Il Presidente, dopo aver dato gli
opportuni avvertimenti, può ordinare ai vigili urbani di allontanare dalla sala
la persona o le persone che, comunque, turbassero l'ordine. Qualora non siano
individuate le persone responsabili del disordine, il Presidente ha facoltà di
ordinare che sia sgombrata la sala nella parte riservata al pubblico,
sospendendo la seduta. I lavori potranno essere ripresi solo dopo che i
disordini sono stati sedati e il pubblico sia stato riammesso nell'aula.
4 - Chi è stato espulso dalla sala consiliare
non può esservi riammesso, per tutta la durata dell'adunanza.
5 - Quando per qualsiasi motivo, la
presidenza da parte del Sindaco fosse incompatibile, ove la legge non disponga
altrimenti, il Consiglio nominerà il "Presidente provvisorio" per la
sola trattazione dell'argomento incompatibile.
Art. 21 - Persone ammesse nella sala delle adunanze. Comportamento del
pubblico.
1- Poiché, di massima, le adunanze del
Consiglio comunale sono pubbliche, qualsiasi cittadino è ammesso nella sala. Il
pubblico assiste alle sedute nella parte ad esso riservata.
2 - Nessuna persona estranea al Consiglio può
avere accesso, durante la seduta, nella parte della sala riservata ai
Consiglieri. Oltre al Segretario, agli impiegati, ai vigili urbani ed agli
inservienti addetti al servizio, potrà comunque, a seconda delle esigenze delle
materie in discussione, essere ammessa la presenza di determinati funzionari o
tecnici incaricati, per l'illustrazione, a richiesta del Presidente, delle
materie in trattazione.
3 - Alla stampa, ove richiesto, e possibile,
può essere riservato un posto speciale nello spazio per il pubblico, oppure in
quello destinato ai Consiglieri, ma separato da questi.
4 - Ai rappresentanti della stampa è vietato,
durante lo svolgimento della seduta consiliare, qualsiasi contatto con i
Consiglieri.
5 - Chiunque acceda alla sala durante le
riunioni consiliari deve mantenere un contegno corretto, non può portare armi
di sorta e, per tutta la durata della seduta, deve restare a capo scoperto, in
silenzio, ed astenersi da qualsiasi segno di approvazione o di disapprovazione-
Art. 22 - Segreteria dell'adunanza.
1 - Il Segretario Comunale partecipa alle
adunanze del Consiglio comunale con funzioni consultive, referenti e di
assistenza e ne cura la verbalizzazione.
2 - In caso di sua assenza o impedimento alla
sua sostituzione si provvede per legge o a norma di statuto.
3 - Il Segretario può farsi assistere anche da
funzionari tecnici ed amministrativi del Comune.
4 - Il Segretario sovrintende alla redazione
del processo verbale delle sedute pubbliche e redige quello delle sedute
segrete, esegue l'appello nominale, coadiuva il Presidente per il regolare
andamento dei lavori del Consiglio comunale.
5 - Nel caso in cui il Segretario Comunale
deve allontanarsi dalla sala per una delle cause di incompatibilità
espressamente previste dalla legge in relazione all'argomento trattato, le
funzioni di segretario, per il solo detto argomento, saranno svolte da un
Consigliere comunale designato dal Sindaco.
Art. 23 - Scrutatori - Nomina - Funzioni.
1 - Dichiarata aperta la seduta il Presidente
designa 3 consiglieri alle funzioni di scrutatori con il compito di assisterlo
nelle votazioni tanto pubbliche quanto segrete e nell'accertamento e la
proclamazione dei relativi risultati.
2 - La minoranza, se presente, deve essere
rappresentata.
3 - Gli scrutatori si pronunciano sulla
validità della votazione, salvo l'ulteriore decisione del Consiglio comunale.
CAPO
VI
DELLE
SEDUTE DEL CONSIGLIO
Art. 24 - Dei posti e degli interventi.
1 - I Consiglieri prendono posto con il gruppo
di appartenenza. L'attribuzione iniziale dei posti viene fatta dal Sindaco,
sentita la conferenza dei Capigruppo. I Consiglieri partecipano alle adunanze
seduti nei posti loro assegnati e parlano dal loro posto, in piedi, salvo che
il Presidente dia loro la facoltà di parlare seduti, rivolti al Presidente o ai
Consiglieri.
2 - I Consiglieri che intendono parlare ne
fanno richiesta al Presidente all'inizio del dibattito od al termine degli
altri interventi. E' vietato qualsiasi dialogo fra Consiglieri.
Art. 25 - Ordine dei lavori - Sedute deserte.
1 - I lavori del Consiglio inizieranno appena
raggiunto il numero legale.
2 - Se, trascorsa un'ora, non sarà raggiunto
il numero legale, il Presidente dichiarerà deserta la seduta faccendone
redigere apposito verbale dal quale dovranno risultare i Consiglieri presenti e
l'ora della dichiarazione di seduta deserta. Nel verbale dovrà essere fatta
menzione anche dei Consiglieri assenti giustificati.
3 - I Consiglieri presenti all'appello prima
di uscire dall'aula hanno l'obbligo di darne avviso al Segretario
dell'assemblea il quale, nel caso venisse a mancare il numero legale, ne
informa il Presidente per le conseguenti determinazioni.
4 - Iniziata validamente la seduta, venendo a
mancare il numero legale, il Presidente può sospendere i lavori fino a 30
minuti ovvero rinviare la seduta.
5 - Nel caso di rinvio della seduta per
qualsiasi motivo, i Consiglieri dovranno essere riconvocati sempre in seduta di
prima convocazione.
Art. 26 - Inizio dei lavori.
1 - Concluse le formalità preliminari,
dichiarata aperta la seduta, prima della trattazione degli argomenti iscritti
all'ordine del giorno, il Presidente illustra le eventuali comunicazioni su
fatti e attività di particolare attualità ed interesse anche se non iscritti
all'ordine del giorno. Sulle comunicazioni hanno facoltà di intervenire un
Consigliere per ciascun gruppo. Sia le comunicazioni del Presidente che gli
interventi dei Consiglieri dovranno essere contenute, singolarmente, in un
tempo non superiore a cinque minuti per ogni argomento trattato.
2 - Nessun argomento può essere sottoposto a
discussione e a deliberazione se non risulta iscritto all'ordine del giorno
dell'adunanza.
3 - Ogni Consigliere ha la facoltà di chiedere
la parola per celebrazione di eventi e per commemorazioni di grave importanza.
4 – La verbalizzazione dei lavori del
Consiglio può essere effettuata anche mediante registrazione magnetica e video.
La registrazione audio e/o video può essere disposta dal Sindaco – Presidente
dell’Assemblea. La registrazione audio e/o video può essere effettuata anche da
un Consigliere o dal pubblico presente mediante strumenti propri ed in tal caso
deve essere autorizzata dal Sindaco o comunque dal Presidente dell’Assemblea.
Inoltre, l’utilizzo di strumenti di registrazione deve essere portato a
conoscenza dell’Assemblea all’inizio della seduta consiliare.
Art. 27 - Comportamento dei Consiglieri.
1 - Nella discussione degli argomenti i
Consiglieri comunali hanno diritto di esprimere apprezzamenti, critiche,
rilievi e censure, riguardanti atteggiamenti, opinioni o comportamenti
politico-amministrativi, con esclusione di qualsiasi riferimento alla vita
privata e alle qualità personali di alcuno.
2 - Se un Consigliere turba l'ordine o
pronuncia parole sconvenienti, il Presidente lo richiama.
3 - Dopo un secondo richiamo, nella medesima
seduta, senza che questo tenga conto delle osservazioni rivoltegli, il
Presidente deve interdirgli la parola fino alla conclusione dell'affare in
discussione. Se il Consigliere contesta la decisione, il Consiglio, su sua
richiesta, senza ulteriore discussione decide con voto palese.
Art. 28 - Esercizio del mandato elettivo.
1 - I Consiglieri comunali sono tenuti a
partecipare a tutte le adunanze del Consiglio.
2 - Ogni Consigliere ha facoltà di chiedere,
con lettera diretta al Sindaco, di essere considerato in congedo per un periodo
annualmente non superiore a tre mesi, senza obbligo di fornire motivazioni. Il
Sindaco ne dà comunicazione al Consiglio, che ne prende atto a verbale, nella
prima adunanza. E' consentito inoltrare tale richiesta una sola volta nel corso
dell'anno.
3 - Le giustificazioni di assenze diverse da
quelle di cui al comma precedente dovranno essere date per iscritto prima della
seduta. Le assenze potranno essere giustificate dal capogruppo con apposita
dichiarazione da trascrivere a verbale.
4 - Si intendono giustificate le assenze dei
Consiglieri per causa di malattia, servizio militare, seri motivi di famiglia,
assenza dal Comune o altri gravi motivi.
Art. 29 - Fatto personale.
1 - E' fatto personale l'essere censurato
nella propria condotta o il sentirsi attribuire fatti non veri od opinioni o
dichiarazioni contrarie a quelle effettivamente espresse.
2 - La parola per fatto personale può essere
chiesta in qualunque momento della discussione, la quale, pertanto, viene
temporaneamente sospesa dal Presidente.
3 - Il Consigliere che chiede la parola per
fatto personale deve indicarne il motivo, ed il Presidente decide se il fatto
sussiste o meno.
4 - Se la decisione del Presidente non è
accettata dal richiedente, questi può appellarsi al Consiglio, il quale si
pronuncia in merito, senza discussione, per alzata di mano.
5 - Non è ammesso, sotto pretesto di fatto
personale, ritornare su una discussione chiusa, fare apprezzamenti sui voti del
Consiglio o, comunque, discuterli.
Art. 30 - Pregiudiziali e sospensive.
1 - La questione pregiudiziale si ha quando
viene richiesto che un argomento non sia discusso, precisandone i motivi. La
questione pregiudiziale può essere posta anche prima della votazione della
deliberazione, proponendone il ritiro.
2 - La questione sospensiva si ha quando viene
richiesto il rinvio della trattazione dell'argomento ad altra adunanza,
precisandone i motivi. Può essere posta anche prima della votazione della
deliberazione, richiedendo che la stessa sia rinviata ad altra riunione.
3 - Le questioni pregiudiziali e sospensive
poste prima dell'inizio della discussione di merito vengono esaminate e poste
in votazione prima di procedere all'esame dell'argomento cui si riferiscono.
Sulle relative proposte può parlare, oltre ad un proponente un Consigliere per
ciascun gruppo, per non oltre cinque minuti. Il Consiglio decide con votazione
palese.
4 - Nel caso in cui la proposta di sospensione
sia approvata, il Consiglio è chiamato anche a pronunciarsi sulla sua durata.
5 - Nel corso della seduta, a richiesta di un
gruppo consiliare, è concessa breve interruzione della durata di non più di 15
minuti, per consultazioni.
Art. 31 Partecipazione dell'Assessore non Consigliere.
1 - L'eventuale Assessore non Consigliere di
cui al secondo comma dell'art. 33 dello Statuto comunale vigente partecipa alle
adunanze del Consiglio Comunale con funzioni di relatore con diritto
d'intervento, ma senza diritto di voto. A tal fine dovrà essergli notificato
l'avviso di convocazione.
2 - La sua partecipazione alle adunanze del
Consiglio Comunale non è computata ai fini della determinazione delle presenze
necessarie per la validità della seduta.
Art. 32 - Adunanze aperte.
1 - Quando rilevanti motivi di interesse
generale lo richiedono, il Sindaco, sentita la conferenza dei Capigruppo e, se
costituite, i Presidenti delle Commissioni consiliari consultive permanenti,
indice adunanze consiliari aperte.
2 - Tali adunanze hanno carattere
straordinario ed alle stesse, con i Consiglieri comunali, possono essere
invitati Parlamentari, rappresentanti della Regione, della Provincia, di altri
Comuni, delle associazioni sociali, politiche, e sindacali interessate al tema
da trattare. In tali adunanze può essere trattato il solo argomento all'ordine
del giorno.
3 - In tali particolari adunanze il
Presidente, garantendo la piena libertà di espressione dei membri del Consiglio
comunale, consente anche interventi dei rappresentanti come sopra invitati, che
portano il loro contributo di opinioni, di conoscenze, di sostegno e illustrano
al Consiglio comunale gli orientamenti degli enti e delle parti sociali
rappresentate.
4 - Durante le adunanze "aperte" del
Consiglio comunale non possono essere adottate deliberazioni o assunti, anche
in linea di massima, impegni di spesa a carico del Comune.
Art. 33 - Chiusura della discussione.
1 - Dopo la relativa trattazione, quando
sull'argomento nessun altro Consigliere chieda di parlare, il Presidente
dichiara chiusa la discussione.
2 - Resta salvo, se richiesto da qualsiasi
Consigliere, il successivo passaggio alla discussione particolareggiata della
proposta, quando si tratti di proposta composta da diversi articoli o parti, e
quando la proposta stessa non venga integralmente esclusa, rinviata o respinta.
3 - Qualora la chiusura della discussione
venga proposta da almeno 3 Consiglieri, il Presidente la pone in votazione per
alzata di mano. Se c'è opposizione, accorda prima la parola ad un oratore
contro ed uno a favore, per non oltre 10 minuti ciascuno.
4 - Dichiarata chiusa la discussione, non può
essere concessa la parola che per semplici dichiarazioni di voto. Per tali
dichiarazioni non può essere concesso un tempo superiore a 5 minuti.
5 - La discussione si conclude con la
votazione.
Art. 34 - Chiusura della seduta - Mancato esaurimento dell'ordine del
giorno.
1 - Esaurita la trattazione di tutti gli
argomenti posti all'ordine del giorno ed eseguite le relative votazioni ed eventuali
proclamazioni, il Presidente dichiara sciolta la seduta.
2 - Qualora non possa ultimarsi, per qualsiasi
ragione, la trattazione degli affari iscritti all'ordine del giorno, il
Presidente sospende la seduta.
3 - La determinazione del giorno e dell'ora in
cui deve aver luogo la successiva adunanza, salvo che il Consiglio stesso lo
stabilisca immediatamente, è presa dal Sindaco.
4 - L'avviso di convocazione per la
prosecuzione dei lavori dovrà contenere l'ordine del giorno degli argomenti
ancora da trattare ed essere notificato a tutti i Consiglieri almeno 24 ore
prima di quella fissata per la riunione che è sempre di prima convocazione.
CAPO
VII
DELLE
VOTAZIONI
Art. 35 - Sistemi di votazione.
1 - L'espressione del voto è normalmente
palese: i Consiglieri votano ad alta voce per appello nominale o per alzata e
seduta, o per alzata di mano.
2 - L'espressione del voto è segreta qualora
il Consiglio Comunale deliberi la suddetta modalità di votazione a maggioranza
assoluta dei Consiglieri Comunali e/o nei casi in cui
3 - La votazione per appello nominale è obbligatoria
tutte le volte che lo richiedano almeno 3 Consiglieri. Per questa votazione il
Presidente indica il significato del "si" e del "no" , il
Segretario fa 'appello, gli scrutatori controllano i voti ed il Presidente
proclama l'esito.
4 - Il voto per alzata e seduta o per alzata
di mano è soggetto a controprova. Il Presidente e gli scrutatori decidono del
risultato della prova e della controprova, che possono ripetersi; se la
votazione è ancora dubbia, si procede per appello nominale.
5 - La votazione a scrutinio segreto è fatta a
mezzo di schede o con palle bianche e nere. Il Presidente, con l'assistenza
degli scrutatori, procede al loro spoglio accertando che risultino
corrispondenti allo stesso numero di votanti, e ne riconosce e proclama l'esito.
Le schede contestate od annullate sono vidimate dal Presidente, da uno
scrutatore e dal Segretario e sono conservate nell'archivio comunale.
6 - Quando si procede a votazione a mezzo di
palle bianche e nere deve tenersi presente che la palla bianca indica voto
favorevole alla proposta, la palla nera voto contrario.
Art. 36 - Ordine della discussione e della votazione.
1 - La discussione di ciascun argomento
procede secondo l'ordine seguente:
2 - L'ordine delle votazioni è stabilito come
segue:
a)- la questione pregiudiziale, cioè
l'esclusione dalla discussione e dal voto sull'argomento in trattazione;
b)- la questione sospensiva, cioè il rinvio
della discussione e del voto dell'argomento in trattazione;
c)- l'ordine del giorno puro e semplice, ossia
quello che esclude che si prenda in considerazione altra proposta diversa da
quella ammessa in discussione;
d)- gli ordini del giorno intesi a precisare
l'atteggiamento del Consiglio riguardo al merito del provvedimento, dando la
precedenza a quelli che più si allontanano dal testo del provvedimento
medesimo;
e)- gli emendamenti intesi a modificare il
provvedimento o parte di esso, mediante soppressioni, sostituzioni od aggiunte;
f)- le singole parti del provvedimento, ove
questo sia stato suddiviso o si componga di varie parti o articoli, ovvero
quando la votazione per parti separate venga richiesta da almeno 3 Consiglieri;
g)- il provvedimento nel suo complesso, con le
modifiche e le precisazioni risultanti, rispettivamente, dagli emendamenti e
dagli ordini del giorno eventualmente approvati in precedenza.
3 - Qualora sui provvedimenti, dopo che siano
stati annunciati dal Presidente per la discussione, nessun prenda la parola, si
procede alla votazione, senza altre formalità oltre quelle di legge.
Art. 37 - Annullamento e rinnovazione della votazione
1 - Quando si verifichino irregolarità nella
votazione, il Presidente, valutate le circostanze , può procedere all'annullamento
della votazione e dispone l'immediata ripetizione.
2 - L'irregolarità può essere accertata dal
Presidente ovvero essere denunciata da un Consigliere prima o immediatamente
dopo la proclamazione dell'esito della votazione. In ogni caso la decisione
spetta al Presidente.
Art. 38 - Interventi nel corso della votazione.
1 - Iniziata la votazione, questa non può
essere interrotta e non è più concessa la parola fino alla proclamazione del
voto, salvo che per un richiamo alle disposizioni della legge e del
regolamento, relative all'esecuzione della votazione in corso, o per segnalare
irregolarità nella votazione stessa.
Art. 39 - Mozioni d'ordine.
1 - E' mozione d'ordine il richiamo verbale al
Presidente all'osservanza delle norme sulla procedura delle discussioni o delle
votazioni ed anche il rilievo sul modo o l'ordine col quale sia stata posta,
illustrata o commentata la questione dibattuta, avanzato da uno o più
Consiglieri.
2 - Sull'ammissione, o meno, di ogni mozione
d'ordine, si pronuncia il Presidente. Qualora la sua decisione non venga
accettata dal proponente, questi può appellarsi al Consiglio, che decide per
alzata di mano, senza discussione.
3 - Sulla mozione d'ordine, dopo il
proponente, possono parlare soltanto un oratore contro ed uno a favore e per
non più di 5 minuti ciascuno.
4 - Il Presidente ha tuttavia facoltà,
valutata l'importanza della discussione, di dare la parola sul richiamo ad un
oratore per ciascun gruppo consiliare.
Art. 40 - Dichiarazione di improponibilità e di inammissibilità.
1 - Sono improponibili ordini del giorno,
emendamenti e proposte che siano estranei all'oggetto della discussione o
formulati con frasi o termini sconvenienti.
2 - Sono inammissibili ordini del giorno,
emendamenti e proposte in contrasto con deliberazioni già adottate dal
Consiglio sull'argomento nel corso della discussione.
3 - Il Presidente, data lettura dell'ordine
del giorno o dell'emendamento proposto, può rifiutarsi di metterli in
votazione. Se il proponente insiste, il Presidente consulta il Consiglio che
decide, senza discussione per alzata di mano.
Art. 41 - Dichiarazione di voto.
1 - Prima della votazione anche segreta, ogni
Consigliere può motivare il proprio voto, ed ha diritto che, nel verbale si
faccia constatare del suo voto e dei motivi che lo hanno determinato nonché di
chiedere le opportune rettificazioni.
2 - Ciascun Consigliere ha anche diritto di
far inserire nel verbale dichiarazioni proprie o di altri membri del Consiglio,
nonché le proprie fatte per evitare un atto da cui teme possa derivare un danno
al Comune.
3 - Il tempo concesso per le dichiarazioni di
voto non può superare per ciascun Consigliere i 5 minuti.
Art. 42 - Computo della maggioranza.
1 - Terminata la votazione e riconosciuto e
proclamato l'esito, si intende adottato il provvedimento che ha ottenuto la
maggioranza assoluta dei voti, ossia un numero di voti favorevoli pari almeno
alla metà più uno dei votanti, salvi i casi nei quali la legge prescriva un
quorum particolare di maggioranza. Se il numero dei votanti è dispari, la
maggioranza assoluta sarà costituita da quel numero che, raddoppiato, dia il
numero pari superiore di una unità al numero dei votanti.
2 - Qualora non si raggiunga la maggioranza
richiesta, la deliberazione non è valida. Non si può procedere in alcun caso a
ballottaggio, salvo che la legge disponga altrimenti.
3 - Se si procede con votazione palese non
debbono computarsi tra i votanti coloro che si astengono obbligatoriamente o
volontariamente. I Consiglieri che dichiarano formalmente di astenersi dal votare
senza esservi obbligati si computano nel numero dei presenti necessario a
rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.
4 - Se si procede con scrutinio segreto si
contano, per determinare il numero dei votanti, anche le schede bianche e le
non leggibili, intendendosi tali schede nulle.
5 - Se un provvedimento ottiene un ugual
numero di voti favorevoli e di voti contrari, non può dirsi né adottato né
respinto; esso è solo inefficace, e può essere iscritto all'ordine del giorno
della successiva adunanza del Consiglio.
CAPO
VIII
DEI
VERBALI DELLE SEDUTE
Art. 43 - Verbale delle sedute - Contenuto e firma.
1 - Il processo verbale deve contenere, oltre
all'indicazione di tutte le formalità osservate ai fini della validità della
convocazione del Consiglio e dell'adunanza, i punti principali delle
discussioni, delle quali saranno riportate in succinto le considerazioni e le
conclusioni di ciascun oratore, l'indicazione delle proposte e l'annotazione
del numero dei voti resi pro e contro ogni proposta.
2 - I verbali devono indicare anche l'ora
d'inizio della seduta, i nomi dei Consiglieri presenti alla votazione sui
singoli oggetti, con la specificazione di quelli che si sono astenuti e il
nominativo degli scrutatori.
3 - Nei verbali devesi infine far constatare
se le deliberazioni siano assunte in seduta pubblica o segreta e la forma di
votazione.
4 - Non possono inserirsi nel verbale le
dichiarazioni:
a.
- ingiuriose;
b.
- contrarie alle
leggi, all'ordine pubblico e al buon costume;
c.
- di protesta
contro i provvedimenti adottati.
5 - Ogni Consigliere ha diritto di far
inserire nel verbale il testo preciso di dichiarazioni proprie o di altri
Consiglieri: in tal caso l'interessato dovrà dettare lentamente al Segretario
il testo della propria dichiarazione o presentarlo per iscritto.
6 - Ogni Consigliere può pretendere che nel
verbale si facciano constatare le motivazioni del suo voto.
7 - I verbali sono sottoscritti dal Presidente
della seduta, dal Segretario e dal Consigliere anziano.
Art. 44 - Approvazione del verbale della precedente seduta.
1 - Il Presidente fa dare lettura del processo
verbale della seduta precedente ed invita i Consiglieri a comunicare le
eventuali osservazioni.
2 - Il Consiglio, ai fini di un più spedito
svolgimento dei lavori, può dare per letto il verbale depositato a disposizione
dei Consiglieri, insieme agli atti della seduta, affinchè questi abbiano potuto
prenderne visione e fare per iscritto le loro osservazioni.
3 - Sul processo verbale non è concessa la
parola se non a chi intende proporre rettifiche, o chiarire il pensiero
espresso nella seduta precedente.
4 - Quando sul verbale non siano fatte
osservazioni, esso s'intende approvato senza votazione: se invece siano
proposte rettifiche, queste, qualora il Presidente lo ritenga necessario, sono
ammesse ai voti e, se approvate, sono annotate sul verbale della seduta in
corso.
5 - Occorrendo la votazione, questa avrà luogo
per alzata di mano.
6 - L'approvazione del verbale ha luogo in
seduta pubblica anche per la parte riguardante gli argomenti trattati in seduta
segreta.
7 - Se, per qualsiasi motivo, non tutti i
verbali della precedente seduta siano stati depositati come al precedente comma
2, né dovrà essere fatto cenno nel verbale indicandone il numero e l'oggetto.
L'approvazione sarà fatta, con la stessa procedura, con apposito distinto
verbale, nella seduta successiva.
Art. 45 - Comunicazioni delle decisioni del Consiglio.
1 - Il Segretario Comunale dovrà comunicare le
decisioni adottate dal Consiglio comunale ai responsabili degli uffici
contestualmente alla pubblicazione delle deliberazioni all'albo pretorio,
restituendo, agli stessi uffici, i relativi fascicoli con le annotazioni del
caso.
2 - Lo stesso Segretario Comunale trasmetterà,
agli uffici competenti, per i conseguenti adempimenti, copia delle
deliberazioni, munite della dichiarazione di esecutività, entro tre giorni
dalla scadenza dei termini previsti dal combinato disposto degli articoli (45-46
legge 8.6.1990 n.142 vedasi modifica apportata dalla Legge 127 del 15.05.97
art.17 comma 32 e seguenti) 47 della legge 8 giugno 1990, n. 142.
CAPO
IX
DISPOSIZIONI
FINALI
Art. 46 - Interpretazione del regolamento.
1 - Le eccezioni sollevate dai Consiglieri
comunali, al di fuori delle adunanze, relative all'interpretazione di norme del
presente regolamento, devono essere presentate, per iscritto, al Sindaco.
2 - Il Sindaco incarica immediatamente il
Segretario comunale di istruire la pratica con il suo parere e sottopone la
stessa, nel più breve tempo, alla Conferenza dei Capigruppo.
3 - Qualora nella Conferenza dei Capigruppo
l'interpretazione prevalente non ottenga il consenso della maggioranza dei
Consiglieri dai Capigruppo rappresentati, la soluzione è rimessa al Consiglio
il quale decide, in via definitiva, con il voto favorevole della maggioranza
dei Consiglieri assegnati.
4 - Le eccezioni sollevate da Consiglieri
comunali durante l'adunanza, relative all'interpretazione del presente
regolamento da applicare per la trattazione di argomenti iscritti nell'ordine
del giorno, sono sottoposte per iscritto al Presidente. Egli sospende
brevemente la seduta e riunisce i Capigruppo presenti in aula ed il Segretario
comunale, per esaminare e risolvere le eccezioni sollevate. Quando la soluzione
non risulti immediatamente possibile, il Presidente, ripresi i lavori del
Consiglio, rinvia l'argomento oggetto dell'eccezione a successiva adunanza. Nei
giorni seguenti attiva la procedura di cui al secondo comma.
5 - L'interpretazione della norma ha validità
permanente ed in merito alla stessa non sono ammesse ad esame ulteriori
eccezzioni.
Art. 47 - Modificazioni e abrogazioni del presente regolamento.
1 - Le modificazioni soppressive, aggiuntive e
sostitutive di disposizioni del presente regolamento sono deliberate dal
Consiglio Comunale su proposta di almeno tre Consiglieri.
2 - La proposta di abrogazione totale del
presente regolamento deve essere accompagnata dalla proposta di deliberazione
di un nuovo regolamento.
Art. 48 - Pubblicità del regolamento.
1 - Copia del presente regolamento, a norma
dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sarà tenuta a disposizione del
pubblico perché possa prendere visione in qualsiasi momento. Altra copia dovrà
essere esposta nell'aula consiliare a disposizione del pubblico durante le
sedute.
Art. 49 - Diffusione del presente regolamento.
1 - Copia del presente regolamento, a cura del
Segretario comunale, sarà consegnata a tutti i Consiglieri comunali, nonché a
tutti i responsabili degli uffici e dei servizi comunali.
Art. 50 - Entrata in vigore.
1 - Il presente regolamento entrerà in vigore
dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale di
controllo (CO.RE.CO.) e la sua pubblicazione all'albo pretorio comunale per 15
giorni consecutivi dal 25 giugno 1996, munito degli estremi della deliberazione
di approvazione e del provvedimento di esame da parte del CO.RE.CO., con la
contemporanea pubblicazione, all'albo pretorio e in altri luoghi consueti, di
apposito manifesto annunciante la detta affissione.