COMUNE DI ITTIREDDU

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI – ASSIMILABILI – PERICOLOSI.

e a seguire

REGOLAMENTO COMUNALE PER L’APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI INTERNI

 

TITOLO 1

DISPOSIZIONI GENERALI

 

Art. 1 Oggetto del regolamento.

Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina del servizio di smaltimento dei rifiuti urbani, assimilabili e pericolosi come previsto dall’art. 8 del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915 relativamente alle fasi:

a)       conferimento;

b)       raccolta;

c)       spezzamento;

d)       stoccaggio provvisorio;

e)       cernita

f)        trasporto;

g)       trattamento di trasformazione;

h)       trattamento finale;

ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915 nonché dell’art. 1, comma primo, della legge 29 ottobre 1987, n. 441.

 

Art. 2 Principi generali e criteri di comportamento

L’intero ciclo dello smaltimento dei rifiuti, nelle sue fasi, costituisce attività di pubblico interesse, sottoposto all’osservanza dei seguenti principi generali;

a)       deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, l’incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;

b)       deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell’aria, dell’acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;

c)       devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degradamento dell’ambiente e del paesaggio;

d)       devono essere rispettate le esigenze di pianificazione economica e territoriale;

e)       devono essere promossi, con l’osservanza di criteri di economicità e di efficienza, sistemi tendenti a riciclare, riutilizzare i rifiuti e recuperare da essi materiali ed energia;

f)        devono essere favorite le forme organizzative e di gestione dei servizi al fine di limitare la produzione dei rifiuti.

Il Comune provvederà ad attuare raccolte differenziate intese al recupero di materiale ed energia anche con il coinvolgimento del cittadino-utnte.

 

Art. 3 Rifiuti esclusi dalla disciplina del presente regolamento.

Il presente regolamento non si applica:

a)       i rifiuti radioattivi disciplinati dalle norme del D.P.R. 13 febbraio 1964, n. 185 e successive modificazioni ed integrazioni;

b)       ai rifiuti risultanti dalla prospezione, estrazione, trattamento ed ammasso di risorse minerali e dallo sfruttamento delle cave;

c)       alle carogne ed ai seguenti rifiuti agricoli:

-          materiali fecali;

-          altre sostanze utilizzate nell’attività agricola;

d)       agli scarichi disciplinati dalla legge 10 maggio 1976, n. 319 (Merli) e successive modificazioni;

e)       alle emissioni nell’aria, soggette alla disciplina di cui alla legge 13 luglio 1966, n. 615, ai suoi regolamenti di esecuzione e alle successive leggi;

f)        gli esplosivi.

 

      Art. 4 Definizione e classificazione dei rifiuti.

Per rifiuto si intende qualsiasi sostanza od oggetto derivante da attività umane o da cicli naturali, abbandonato o destinato all’abbandono, cosi classificati:

-          URBANI

-          SPECIALI

-          SPECIALI TOSSICO NOCIVI.

 

Art. 5  Attività di competenza del Comune.

Competono obbligatoriamente al Comune in regime di privativa le operazioni di raccolta, spezzamento, trasporto e trattamento dei rifiuti classificati nelle seguenti categorie:

-          tutti i rifiuti urbani (rifiuti interni ingombranti e non ingombranti, rifiuti esterni, rifiuti pericolosi);

-          i residui dell’attività del trattamento dei rifiuti, della depurazione degli affluenti e delle depurazioni di acque di scarico urbane;

-          i rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani.

Detta attività viene svolta dal Comune mediante  gestione diretta. Come previsto dall’art. 8 del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915.

 

Art. 6 Attività di competenza dei produttori di rifiuti urbani e assimilabili.

Competono ai produttori di rifiuti urbani e di quelli ad esse assimilati tutte le attività di conferimento previste nel presente regolamento per detti rifiuti.

 

Art. 7 Obblighi dei produttori dei rifiuti speciali, tossici e nocivi.

Allo smaltimento dei rifiuti speciali non assimilabili agli urbani, anche tossici e nocivi, sono tenuti a provvedere, a proprie spese, iproduttori di rifiuti stessi direttamente o attraverso imprese o enti autorizzati dalla Regione ovvero mediante conferimento di detti rifiuti ai gestori del servizio pubblico con i quali dovrà essere stipulata apposita convenzione.

 

Art. 8 Rifiuti urbani

Sono rifiuti urbani:

1)       Rifiuti interni non ingombranti provenienti dalle abitazioni o da altri insediamenti civili in genere, nonché quelli provenienti dalle aree di insediamenti industriali, artigianali, commerciali o di servizio oppure di ospedali, case di cura e simili, in cui si esplicano attività di carattere civile (uffici, mense, cucine, ecc.). Tali rifiuti si definiscono ordinari qualora non presentino particolari caratteristiche.

2)       Rifiuti interni ingombranti quali beni di consumo durevoli, di arredamento, di impiego domestico, di uso comune, provenienti da fabbricati o da insediamenti civili in genere nonché dalle aree degli insediamenti civili in genere, nonché dalle aree degli insediamenti industriali, artigianali, commerciali o di servizi oppure di ospedali, case di cura e simili in cui si esplicano attività di carattere civile (uffici, mense, cucine e simili).

3)       Rifiuti esterni cioè quelli di qualsiasi natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico ovvero sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei fiumi o dei fossi.

4)       Rifiuti pericolosi (solitamente interni e non ingombranti) come indicati al paragrafo 1.3 della deliberazione 27 luglio 1984 del Comitato Interministeriale di cui all’art. 5 del D.P.R. n. 915 del 1982 e precisamente:

-          pile e batterie;

-          prodotti e relativi contenitori etichettati con il simbolo “T” e/o “F”;

-          prodotti farmaceutici.

 

Art. 9 Rifiuti speciali

Per rifiuti speciali si intendono:

1)       residui derivanti da lavorazioni industriali, quelli derivanti da attività agricole, artigianali, commerciali e di servizi che non siano dichiarati assimilati ai rifiuti urbani;

2)       i rifiuti provenienti da ospedali, case di cura ed affini, non assimilabili a quelli urbani;

3)       i materiali provenienti da demolizioni, costruzioni e scavi, i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;

4)       i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti;

5)       i residui dell’attività di trattamento dei rifiuti e quelli derivanti dalla depurazione degli effluenti.

 

Art. 10 Rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani.

Sono rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani, ai sensi dell’art. 39 della L.22.2.1994, n. 146:

1)       i rifiuti speciali indicati al n. 1, punto 1.1.1. lettera a), della deliberazione del 27.7.1984 del Comitato Interministeriale di cui all’art. 5 del D.P.R. 10.9.1982, n. 915, e precisamente quelli che abbiano una composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti urbani o, comunque, siano costituiti da manufatti e materiali simili a quelli elencati nel seguito a titolo esemplificativo:

-          imballaggi in genere (di carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili);

-          contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latte e lattine e simili);

-          sacchi e sacchetti di carta o plastica; fogli di carta, plastica, cellophane; cassette, pallets;

-          accoppiati quali carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;

-          frammenti e manufatti di vimini e di sughero;

-          paglia e prodotti di paglia;

-          scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;

-          fibra di legno e pasta di legno anche umida, purchè  palabile;

-          ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;

-          feltri e tessuti non tessuti;

-          pelle e simil-pelle;

-          gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, come camere d’aria e copertoni;

-          resine termoplastiche e termo-indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;

-          rifiuti ingombranti analoghi a quelli di cui al punto 2) del terzo comma dell’art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915/1982;

-          imbottiture, isolanti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali, e simili;

-          moquettes, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;

-          materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);

-          frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;

-          manufatti di ferro tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;

-          nastri abrasivi;

-          cavi e materiale elettrico in genere;

-          pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;

-          scarti in genere della produzione di alimentari, purchè non allo stato liquido, quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell’industria molitoria e della plastificazione, partite di alimenti deteriorati, anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, sanse esauste e simili;

-          scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, ecc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura, e simili);

-          residui animali e vegetali provenienti dallìestrazione di principi attivi.

2)       gli accessori per l’informatica.

 

Art. 11 Rifiuti speciali tossico nocivi.

Si intendono rifiuti tossico nocivi quelli che contengono o sono contaminati dalle sostanze elencate nell’allegato al D.P.R. n. 915/1982, come definito al paragrafo 1.2 della deliberazione del Comitato Interministeriale del 27 lulio 1984, in quantità e/o concentrazione tale da presentare un pericolo per la salute e per l’ambiente.

 

Art. 12 Definizione della zona di raccolta

Ai sensi dell’art. 59 del D.Lgs.15.11.1993, n. 507, e successive modificazioni, la zona del territorio comunale di raccolta obbligatoria dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati è stabilita entro i seguenti limiti: CENTRO ABITATO.

 

Art. 13 Conferimento dei rifiuti.

Il conferimento dei rifiuti costituisce la fase con cui i rifiuti vengono temporaneamente accumulati dagli utenti del servizio e quindi prelevati dal gestore del servizio stesso.

Tali rifiuti solidi urbani interni, ingombranti e non ingombranti ed assimilabili ai rifiuti urbani da conferire al servizio sono acumulati a cura del produttore dei rifiuti stessi e conservati in modo da evitare qualsiasi dispersione od effusioni maleodoranti e successivamente conferiti al servizio di raccolta con le mosalità e nei luoghi prescritti dalla gestione del servizio.

Di norma i rifiuti urbani interni ingombranti di cui al punto 2) dell’art. 8 del presente regolamento non sono conferiti mediante i normali sistemi di raccolta né possono essere abbandonati sul marciapiede o sulla sede stradale.

Il conferimento e l’asportazione di detti rifiuti avrà luogo secondo le seguenti modalità:

-          il gestore del servizio di raccolta deve essere informato del tipo di rifiuto da ritirare ed il luogo ove trovasi tale rifiuto;

-          il materiale deve essere collocato in margine al piano stradale nel giorno stabilito dal gestore del servizio che provvede a ritirarlo gratuitamente.

 

Art. 14 Conferimento differenziato di materiali  destinati al recupero.

Il Comune istituisce forme di raccolta differenziata dei rifiuti di cui sia possibile effettuare il recupero dei materiali e di energia stabilendo le relative modalità. E’ vietato il conferimento di detti rifiuti al di fuori dei punti di raccolta appositamente istituiti.

 

Art. 15  Modalità di effettuazione del servizio.

La raccolta dei rifiuti comprende le operazioni di prelievo e collettamento degli stessi fino all’accumulo in autocompattatore.

Il servizio di raccolta viene effettuato entro il perimetro di cui all’art. 12, mediante appositi contenitori, posti a cura del servizio stesso ad uso di diversi insediamenti; in rapporto ai singoli ambiti o zone vengono fissate le seguenti distanze massime di collocazione dei contenitori, e la relativa capacità minima: ZONA/AMBITO  - centro abitato ; DISTANZA MAX metri 50; CAPACITA’ MINIMA litri 1.100. Le sopraccitate capacità minime si intendono fissate in via ordinaria. Ove nelle singole zone siano presenti insediamenti con particolare attitudine a produrre rifiuti ingombranti o di rilevante quantità, il servizio dovrà essere potenziato con contenitori di maggiore capacità, o più frequenti.

 

Art. 16 Trasporto dei rifiuti.

Il trasporto comprende tutte le operazioni di trasferimento dei rifiuti da attrezzatura o da impianto al luogo di trattamento.

Il trasporto dei rifiuti deve essere effettuato con idonei automezzi le cui caratteristiche e lo stato di conservazione devono essere tali da assicurare il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie secondo i principi generali di cui all’art. 2 del presente regolamento.

I veicoli adibiti alla raccolta ed al trasporto devono ottemperare alle norme della circolazione vigenti nel territorio comunale, salvo speciali autorizzazioni che possono essere concesse dall’Amministrazione comunale per agevolare lo svolgimento del servizio pubblico..

I rifiuti ospedalieri di cui all’art. 9 del presente regolamento. Dopo la sopposizione ad idonei trattamenti di disinfezione o di sterilizzazione devono essere immessi in appositi contenitori a perdere di adeguate caratteristiche di resistenza e dotati di sistema di chiusura che eviti spandimenti accidentali del contenuto.

Tali contenitorin vanno quindi immessi in un secondo contenitore di materiale rigido e resistente e munito di chiusura ermetica.

Detti contenitori devono essere facilmente distinguibili per colore o altra caratteristica specifica e recare con evidenza la dicitura “RIFIUTI OSPEDALIERI TRATTATI”.

Per detti rifiuti vanno inoltre rispettate le ulteriori di sposizioni di cui al punto 2.2 della deliberazione 27 luglio 1984 del Comitato Interministeriale.

Le norme di cui sopra vanno estese a case di cura, e simili, laboratori di analisi, ambulatori ecc.

 

Art. 17 Trattamento dei rifiuti.

 

Il trattamento  comprende le operazioni di trasformazione necessarie per il riutilizzo, la rigenerazione, il recupero, il riciclo, l’innocuizzazione compreso l’incerimento, il deposito e la discarica nel suolo o sul suolo in impianti ad interramento controllato.

Il  trattamento dei rifiuti deve essere effettuato a mezzo di appositi impianti autorizzati a sensi del D.P.R. n. 915/1982.

 

TITOLO III

NORME RELATIVE AI RIFIUTI URBANI PERICOLOSI

 

Art. 18 Conferimento

I rifiuti urbani pericolosi di cui al punto 4) dell’art. 8 del presente regolamento sono oggetto di conferimento separato presso i punti prestabiliti con ordinanza sindacale, in appositi contenitori efficienti e aggiornati secondo le più moderne tecnologie tendenti ad evitare conseguenti inquinamenti.

 

Art. 19 Obbligo di conferimento dei detentori.

E’ fatto obbligo della consegna delle pile e batterie usate o scadute da parte di chiunque ne faccia  commercio o le detenga. Tali detentori sono tenuti a raccogliere distintamente questi rifiuti ed in particolare batterie, pile al nickel/cadmio ed al mercurio e a conferirli separatamente al pubblico servizio di raccolta nei contenitori o nei locali prestabiliti con ordinanza sindacale.

Le sostanze infiammabili e/o tossiche ed i relativi contenitori etichettati con simboli “T” o “F” devono essere oggetto di un conferimento separato da parte di tutti coloro che ne facciano commercio, dalle utenze artigianali, agricole e di servizi che li usano abitualmente e dei privati che si disfino di quantitativi eccedenti i Kg. 5 di prodotti non utilizzati.

Le sostanze farmaceutiche e i reattivi usati nei laboratori medici saranno conferiti separatamente soltanto da esercizi commerciali o da laboratori registrati qualora i quantitativi conferiti superino i 100 Kg./anno.

Le modalità per la raccolta separata dei predetti rifiuti urbani pericolosi da parte dei detentori e la periodicità del loro conferimento al servizio pubblico saranno stabiliti con apposita ordinanza sindacale.

Tutti coloro che detengono per commercio i prodotti di cui ai commi 1° 2° e 3° del presente articolodevono comunicare tale loro attività al gestore del servizio pubblico entro il termine di 60 giorni indicando cognome, nome o ditta ed indirizzo dove è svolta l’attività relativa a detti rifiuti pericolosi.

 

Art. 20 Raccolta e stoccaggio.

La raccolta dei rifiuti urbani pericolosi sarà effettuata da parte del gestore del servizio con veicoli dotati delle prescritte autorizzazioni, con la periodicità stabilita nell’ordinanza sindacale di cui all’articolo precedente.

Detti rifiuti cosi raccolti saranno accumulati, distintamente per ogni tipo, in locali idonei prestabiliti previa apposita etichettatura contenente l’indicazione del giorno e del luogo di raccolta, al fine del controllo del periodo di accumulo provvisorio consentito.

Per le batterie, previo asporto dell’elettrolita da inviare ad un impianto per trattamento chimico-fisico, le carcasse saranno avviate ad una discarica di 2 categ. B.

 

Art. 21 Smaltimento definitivo.

       Trascorso il periodo di accumulo, i rifiuti saranno trasferiti per il definitivo smaltimento agli appositi impianti di trattamento debitamente autorizzati.

 

TITOLO IV

NORME RELATIVE ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI

 

Art. 22 Definizione

Per rifiuti urbani esterni si intendono i rifiuti di qualsiasi natura o provenienza giacenti sulle strade od aree pubbliche o aree e strade private comunque soggette ad uso pubblico o sulle rive dei fiumi, laghi e simili.

 

Art. 23 Raccolta, trattamento e spezzamento.

Il servizio di raccolta, spezzamento e trattamento dei rifiuti urbani esterni viene svolto dalla gestione comunale del servizio smaltimento rifiuti urbani entro il perimetro definito.

Il servizio di raccolta, di trasporto e di trattamento dei rifiuti prodotti sulle rive del mare, dei laghi, dei fiumi e simili, nonché delle scarpate ferroviarie, autostradali, stradali nell’ambito del territorio comunale è a carico dei titolari del rispettivo bene demaniale o dell’eventuale concessionario.

La frequenza e le modalità dei servizi di spezzamento sono stabilite con ordinanza del Sindaco in relazione alle tendenze, ai bisogni ed alle tecnologie adottate per ogni singolo settore, garantendo il rispetto delle norme di cui all’art. 2 del presente regolamento.

 

Art. 24 Contenitori porta rifiuti.

Per il mantenimento della pulizia delle aree pubbliche o di uso pubblico la gestione del servizio potrà installare nei vari punti ove sarà ritenuto necessario appositi contenitori per rifiuti cartacei.

E’ proibito usare tali contenitori per il conferimento di rifiuti interni, ingombranti, tossici, nocivi,pericolosi, vetri e simili.

 

Art. 25 Pulizia dei fabbricati e delle aree scoperte private.

Le aree e locali di uso comune dei fabbricati, le aree scoperte private non di uso pubblico, recintate o no, ed in genere qualunque locale privato destinato ad uso di magazzino, deposito ecc. devono essere tenuti puliti a cura dei rispettivi conduttori o proprietari e devono inoltre essere conservati liberi da materiali inquinanti e comunque nel rispetto delle norme di cui all’art. 2 del presente regolamento. Conduttori e proprietari di fabbricati e di aree private dovranno provvedere a cooperare con l’autorità comunale alla tutela dell’ambiente evitando il degrado, l’inquinamento del territorio, provvedendo ad eseguire tutte quelle opere necessarie a salvaguardare l’ecologia ambientale.

 

Art. 26 Pulizia dei terreni non edificati.

I proprietari, i locatari, i conduttori di aree non fabbricate, qualunque sia l’uso o la destinazione dei terreni stesse, devono conservarli costantemente liberi da rifiuti di qualsiasi natura, da materiali di scarto abbandonati anche da terzi.

A tale scopo le aree private urbane debbono essere opportunamente recintate, munite dei necessari canali di scolo e di ogni altra opera idonea ad evitare qualsiasi forma d’inquinamento, curandone con diligenza la corretta gestione dell’ambiente.

 

Art, 27 Pulizxia dei mercati.

I concessionari ed occupanti di posti di vendita nei mercati all’ingrosso o al dettaglio, su aree coperte o scoperte, in qualsiasi area pubblica o di uso pubblico, debbono mantenere il suolo da essi occupato e l’area attorno ai rispettivi posteggi sgombra da rifiuti di qualsiasi tipo, sia provenienti dalla propria attività o conseguenti alla attività stessa, scaricando i rifiuti negli appositi cestini predisposti o gestiti dal servizio di raccolta.

 

Art. 28 Aree occupate da esercizi pubblici.

I gestori di esercizi pubblici che usufruiscono di posteggi su aree pubbliche o di uso pubblico, come caffè, alberghi, ristoranti, e simili devono provvedere alla costante pulizia dell’area da essi occupata provvedendo a fornire i locali e le aree di appositi cestini raccoglitori.

I rifiuti cosi raccolti vanno conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti solidi urbani interni. All’orario di chiusura le aree di posteggio vanno perfettamente ripulite.

 

Art. 29 Carico e scarico di merci e materiali.

 

Chiunque effettui operazioni di carico, scarico, trasporto di merci o materiali o vendita di merce in forma ambulante deve evitare di abbandonare rifiuti sull’area pubblica.

In ogni caso, ad operazioni ultimate, deve provvedere alla pulizia dell’area medesima.

In caso di inosservanza, la pulizia sarà effettuata dalla gestione del servizio di raccolta rifiuti urbani, fatta salva la rivalsa della spesa nei confronti dei responsabili inadempienti e la rilevazione del processo contravvenzionale a sensi di legge e di regolamento.

 

Art. 30 Servizi integrativi del servizio di raccolta rifiuti.

Sono di competenza del servizio di raccolta di rifiuti urbani:

-          pulizia periodica delle fontane, fontanelle, gallerie, monumenti pubblici;

-          diserbamento periodico dei cigli stradali o di altre aree pubbliche;

-          espurgo dei pozzetti stradali e caditoie;

-          defissone di manifesti abusivi o cancellazione di scritte non consentite.

-          Con deliberazione del Consiglio comunale potranno essere affidati alla gestione comunale di raccolta dei rifiuti altri servizi.

 

Art. 31 Asporto di scarichi abusivi.

In caso di scarichi abusivi su aree pubbliche o di uso pubblico, gli addetti al servizio di raccolta, rifiuti o di polizia urbana, preposti alla repressione di violazioni, provvederanno ad identificare il responsabile il quale dovrà procedere alla rimozione dei rifiuti, ferme restando le sanzioni previste.

In caso di inottemperanza il Sindaco adotta ordinanza a carico dei contravventori fissando un termine, trascorso il quale inutilmente, provvederanno alla rimozione dei rifiuti gli addetti al servizio pubblico raccolta rifiuti con spesa a carico degli inadempienti.

 

Art. 32 Sgombero della neve.

In caso di nevicate il servizio pubblico raccolta rifiuti provvederà a mantenere e/o ripristinare il traffico veicolare o pedonale mediante:

-          rimozione e sgombero delle sedi stradali carreggiabili, degli incroci e degli spiazzi prospicienti gli uffici pubblici ed i luoghi di pubblico interesse;

-          lo spargimento di cloruri o di miscele crioidrauliche per dissolvere neve o ghiaccio.

E’ fatto obbligo  agli abitanti di ogni edificio fronteggiante la pubblica via dello spalamento della neve dai marciapiedi per l’intera larghezza degli stessi e per tutto il fronte degli stabili da essi occupato.

 

Art. 33 Rifiuti da attività edilizie.

Chi effettua attività relative alla costruzione, al rifacimento, al restauro o alla ristrutturazione di fabbricati in genere, è tenuto a pulire le aree pubbliche o di uso pubblico che eventualmente risultino insudiciate da tali attività e, in ogni caso, non abbandonarvi residui di alcun genere.

 

Art. 34 Aree di soste per nomadi.

Nelle aree assegnate alla sosta dei nomadi secondo le normative vigenti, viene istituito uno specifico servizio di smaltimento ed i nomadi sono tenuti a rispettare le norme generali previste dal presente regolamento e quelle specificatamente emanate con apposita ordinanza sindacale.

 

TITOLO V

DIVIETI – CONTROLLI – SANZIONI

 

Art. 35 Divieti

1)       E’ vietato l’abbandono, lo scarico, il deposito incontrollato di rifiuti su aree pubbliche o adibite ad uso pubblico a sensi dell’art. 9 del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915.

2)       E’ vietata ogni forma  di cernita, rovistamento e recupero “non autorizzati” dei rifiuti collocati negli appositi contenitori dislocati nel territorio comunale ovvero presso le discariche controllate dai servizi comunali di smaltimento dei rifiuti.

3)       E’ vietato esporre sacchetti contenenti rifiuti sulla via pubblica nei giorni e fuori delle ore precisati negli orari del servizio di raccolta.

4)       E’ vietato l’uso improprio dei vari tipi di contenitori forniti dall’Amministrazione per la raccolta dei rifiuti.

5)       E’ vietato intralciare o ritardare l’opera degli addetti al servizio con comportamenti che intralciano il servizio stesso.

6)       E’ vietato il conferimento di imballaggi voluminosi nei recipienti di raccolta dei rifiuti se non siano stati precedentemente sminuzzati.

7)       E’ vietato il conferimento nei contenitori per la raccolta dei rifiuti di materiali accesi, non completamente spenti o tali da danneggiare il contenitore

8)       E’ vietato lo spostamento dei contenitori dei rifiuti dalla sede in cui sono stati collocati.

9)       E’ vietato inserire nei contenitori normali rifiuti di vetro o comunque prodotti che possono causare lesioni.

10)    E’ vietato conferire al servizio comunale di smaltimento rifiuti etichettati con lettera “T” o “F” soggetti a particolare  conferimento previsto dagli artt. 18 e 19.

11)    E’ vietato conferire al servizio urbano i rifiuti pericolosi quali batterie, pile, soggetti a particolare conferimento come al punto precedente.

12)    E’ vietato conferire al servizio comunale di smaltimento prodotti farmaceutici soggetti a particolare conferimento come ai precedenti punti 10) e 11) del presente articolo.

13)    E’ vietato abbandonare bottiglie di vetro fuori dalle campane previste per la raccolta vetro.

14)    E’ vietato smaltire rifiuti tossici nocivi al di fuori delle norme di cui all’art.16 del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915.

15)    E’ vietato il conferimento dei rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani al servizio di smaltimento senza avere stipulato apposita convenzione con la gestione del servizio.

16)    E’ vietato il conferimento al servizio di smaltimento dei rifiuti ospedalieri non assimilati ai rifiuti urbani.

17)    E’ vietato l’imbrattamento del suolo pubblico o adibito ad uso pubblico con gettito di piccoli rifiuti (bucce, pezzi di carta e simili), escrementizi animali, spandimento di olio e simili.

 

Art. 36 Controlli

Ai sensi dell’art. 104, comma 2°, del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e dell’art. 7 del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915 le Province sono preposte al controllo dello smaltimento dei rifiuti.

Rimangono valide le competenze della vigilanza urbana sulla base delle norme legislative e dei regolamenti comunali.

 

Art. 37 Sanzioni

Le violazioni al presente regolamento, ove non concretino ipotesi di altro illecito perseguibile penalmente, sono punite con le sanzioni amministrative e/o penali previste dal Titolo V del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, artt. 24 e seguenti o specifiche norme regionali.

Alle attività di accertamento e irrogazione delle sanzioni amministrative di cui sopra, si applicano le disposizioni di cui al capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 recante norme sulla depenalizzazione. Nei confronti di chiunque non ottemperi alle ordinanze sindacali emesse nei casi eccezionali e di urgente necessità di cui all’art. 12 del D.P.R. n. 915/1982 si applicano le pene e le ammende previste dall’art. 29 del citato D.P.R. n. 915/1982.

Nei confronti dei titolari degli enti e imprese che effettuano lo smaltimento dei rifiuti senza autorizzazione o non osservano le prescrizioni previste si applicano le pene e le ammende di cui agli artt. 25, 26 e 27 del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915.

 

TITOLO VI

DISPOSIZIONI FINALI

 

Art. 38 Assunzione del servizio.

Il Comune di Ittireddu assume, con diritto di privativa, previa autorizzazione regionale di cui all’art. 6 del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, il servizio di smaltimento dei rifiuti urbani.

 

Art. 39 Osservanza di altre disposizioni e dei regolamenti comunali.

Per quanto  non espressamente contemplato dal presente regolamento, si applicano le norme di cui al D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, alla deliberazione del Comitato Interministeriale del 27 luglio 1984, modificata ed integrata con deliberazione dello stesso Comitato Interministeriale 13 dicembre 1984, nonché quanto previsto dai regolamenti comunali di igiene-sanità e di polizia urbana e dalle leggi  e disposizioni regionali  inerenti i rifiuti solidi urbani ed assimilati.

 

Art. 40 Efficacia del presente regolamento

Il presente regolamento, dopo le approvazioni di legge e la pubblicazione all’albo pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, entra immediatamente in vigore.

Ogni disposizione locale contraria o incompatibile con il presente regolamento si deve intendere abrogata.

 

APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 9 DEL 13.03.1995.

 

 

REGOLAMENTO COMUNALE PER L’APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI INTERNI

 

TITOLO I

ISTITUZIONE ED ELEMENTI DELLA TASSA

 

Art. 1 Istituzione della tassa.

Ai sensi e per gli effetti del Capo III del Decreto Legislativo 15.11.1993 n. 507, e successive modificazioni ed integrazioni, per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni svolto in regime di privativa nell’ambito del territorio comunale, a far tempo dal  13.03.95 è istituita nel Comune di Ittireddu la tassa annuale in base a tariffa.La sua applicazione è disciplinata dal presente regolamento. Il gettito complessivo della tassa non può superare il costo del servizio, ne essere inferiore al 50% dello stesso. Il costo complessivo viene determinato ai sensi dell’art. 61 del D.Lgs. 507/1993.

 

Art. 2  Zone di effettuazione del servizio ed applicazione della tassa.

Il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni è svolto dal comune in regime di privativa nell’ambito del centro abitato.

Il perimetro del servizio, l’eventuale estensione ad insediamenti sparsi, la sua forma organizzativa e le modalità di effettuazione, sono stabiliti dal regolamento comunale per il servizio di nettezza urbana.Nelle zone nelle quali non è effettuato il servizio di raccolta in regime di privativa la tassa è dovuta nelle seguenti misure(1), in relazione alla distanza del più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata e di fatto servita:

-          in misura pari al 40% della tariffa per distanze fino a 500 metri;

-          in misura pari al 30% della tariffa per distanze oltre i 500 metri e fino a 1000 metri;

-          in misura pari al 20% della tariffa per distanze superiori a 1000 metri.

Gli occupanti o detentori degli insediamenti comunque situati fuori dell’area di raccolta sono tenuti ad utilizzare il servizio pubblico di nettezza urbana, conferendo i rifiuti nei contenitori viciniori.

La tassa è comunque applicata per intero anche in assenza della determinazione del perimetro in cui è istituito il servizio di raccolta quando, di fatto, detto servizio è attuato.

Se il servizio di raccolta, sebbene attivato, non è svolto nella zona di ubicazione dell’immobile occupato o è effettuato in grave violazione delle prescrizioni del regolamento di nettezza urbana, relativamente alle distanze e capacità dei contenitori ed alla frequenza della raccolta, il tributo è dovuto in misura ridotta secondo quanto stabilito dal comma precedente.

Nelle zone esterne al centro abitato, nelle quali il normale servizio di raccolta sia limitato, secondo apposita deliberazione, a determinati periodi stagionali, la tassa è dovuta in relazione al periodo di esercizio del servizio.

L’interruzione temporanea del servizio di raccolta per motivi sindacali o per improvvisi impedimenti  organizzativi non comporta esonero o riduzione del tributo; qualora però il periodo di mancato svolgimento si protragga, determinando situazione di danno o pericolo di danno alle persone o all’ambiente, riconosciuta dalla competente autorità sanitaria, l’utente può provvedere a proprie spese con diritto allo sgravio o restituzione, su richiesta documentata, di una quota della tassa corrispondente al periodo di interruzione.

 

Art. 3 Presupposto della tassa ed esclusioni

La tassa è dovuta per l’occupazione o detenzione di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale nelle quali il servizio è istituito ed attivato e comunque reso in via continuativa, nei modi previsti dal presente regolamento e dal regolamento di nettezza urbana. Per l’abitazione colonica e gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza, la tassa è dovuta anche quando nella zona nella quale è attivata la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la strada di accesso all’abitazione ed al fabbricato.

Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell’anno, qualora tali circostanze siano indicate nella denuncia originaria o  di variazione  e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione. Ai fini della determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove per specifiche caratteristiche strutturali o per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti. Ai fini della determinazione della superficie non tassabile per le seguenti categorie produttive di rifiuti speciali, tossici o nocivi si applicano, all’intera superficie sulla quale l’attività viene svolta, le seguenti percentuali di riduzione(2)

-          officine meccaniche: riduzione del 50%;

-          gommisti: riduzione del 50%;

-          lavanderie: riduzione del 50%;

-          falegnamerie: riduzione del 50%

-          pastifici: riduzione del 50%;

-          rosticcerie, pasticcerie: riduzione del 50%;

Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta un’attività economica e professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a fine utilizzata.

Sono esclusi dalla tassa i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l’obbligo dell’ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni in regime di privativa comunale per effetto di leggi, regolamenti, ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri.

 

Art. 4 Soggetti passivi e soggetti responsabili del tributo.

La tassa è dovuta da coloro che occupano o detengono i locali ed aree scoperte di cui all’art.3 del presente regolamento, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali e le aree stesse.

Per  le unità immobiliari adibite ad abitazione, locate occasionalmente e comunque per periodi inferiori a TRE mesi, la tassa è dovuta dal proprietario, e, in caso di subaffitto, dal primo affittuario.

 

Art. 5 Inizio e cessazione dell’occupazione o detenzione.

La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un’autonoma obbligazione tributaria.

La tassa decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha inizio l’utenza. Nel caso di multiproprietà la tassa è dovuta dagli utenti in proporzione al periodo di occupazione o di disponibilità esclusiva ed è versata dall’amministratore come previsto dall’articolo precedente.

La cessazione, nel corso dell’anno, dell’occupazione o detenzione di locali ed aree, da diritto all’abbuono della tassa a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia della cessazione debitamente accertata.

In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell’anno di cessazione, la tassa non è dovuta per le annualità successive se l’utente dimostra di non aver continuato l’occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tassa è stata assolta dall’utente subentrante a seguito di denuncia o in seguito a recupero d’ufficio.

 

TITOLO II

TARIFFE E DETERMINAZIONE DELLA TASSA

 

Art. 6 Parametri

La tassa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie per unità di superficie imponibile dei rifiuti solidi urbani interni producibili nei locali ed aree per il tipo di uso cui i medesimi sono destinati, nonché al costo dello smaltimento.

Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal Comune, secondo il rapporto di copertura del costo prescelto, moltiplicando il costo di smaltimento per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l’anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa dei rifiuti.

 

Art. 7 Locali ed aree tassabili.

Si considerano locali tassabili ali effetti del presente tributo tutti i vani comunque  denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa o semplicemente posata sul suolo, qualunque ne sia la destinazione o l’uso.

Sono comunque da considerarsi tassabili, in via esemplificativa, le superfici utili di:

-          tutti i vani all’interno delle abitazioni tanto se principali (camere, sale, cucine, ecc.) che accessori (ingressi interni all’abitazione, corridoi, anticamere, ripostigli, bagni, ecc.) e cosi pure quelli delle  dipendenze anche se separate od interrate rispetto al corpo principale del fabbricato (rimesse, autorimesse, ecc.) escluse le stalle ed i fienili ad uso agricolo e le serre a terra;

-          tutti i vani principali, secondari ed accessori adibiti a studi professionali, legali, tecnici, sanitari, di ragioneria, fotografici o a botteghe, a laboratori di artigiani e comunque ad attività di lavoratori autonomi non individuati ed elencati separatamente;

-          tutti i vani principali ed accessori adibiti ad esercizi di alberghi (compresi quelli diurni ed i bagni pubblici), locande, ristoranti, trattorie, collegi, pensioni con solo vitto o alloggio, caserme, case di pena, osterie, bar, caffè, pasticcerie, nonché negozi e locali comunque a disposizione di aziende commerciali comprese edicole, chioschi stabili o posteggi, al mercato coperto, nonché le superfici occupate dalle cabine telefoniche aperte al pubblico, individuabili per il perimetro esterno della cabina poggiante al suolo.

-          Tutti i vani principali ed accessori adibiti a circoli da ballo o divertimento, a sale da gioco o da ballo o altri simili esercizi pubblici sottoposti a vigilanza di pubblica sicurezza;

-          Tutti i vani (uffici, sale scolastiche, biblioteche, anticamere, sale d’aspetto ed altre, parlatoi, dormitori, refettori, lavatori, ripostigli, dispense, bagni, ecc.) dei collegi, istituti di educazione privati, delle associazioni tecnico economiche e delle collettività in genere, scuole di ogni ordine e grado;

-          Tutti i vani, accessori e pertinenze, cosi come individuati per le abitazioni private, nessuno escluso, degli enti pubblici, delle associazioni di natura esclusivamente culturale, politica, sportiva e ricreativa a carattere popolare, delle organizzazioni sindacali, degli enti ed associazioni di patronato, delle Unità Sanitarie Locali (escluse le superfici che, per le loro caratteristiche strutturali e per la loro destinazione, danno luogo di regola  ai rifiuti speciali di cui al n.2 del 4° comma dell’art. 2 del D.P.R. n.915/1982), delle caserme, stazioni, ecc.;

-          Tutti i vani accessori e pertinenze, cosi come individuati per le abitazioni private, nessuno escluso, destinati ad attività produttive industriali, artigianali, commerciali e di servizi destinati alla produzione di rifiuti urbani (sedi di organi, di uffici, depositi, magazzini, ecc.).

   Si considerano inoltre tassabili, con la sola esclusione delle aree di cui al successivo art. 8, tutte le aree comunque utilizzate, ove possano prodursi rifiuti solidi urbani interni, ed in via esemplificativa:

-          le aree adibite a campeggi, a sale da ballo all’aperto, a banchi di vendita, a parchi gioco, e alle rispettive attività e servizi connessi, in sostanza qualsiasi ara sulla quale si svolga un’attività privata idonea alla produzione di rifiuti solidi interni;

-          qualsiasi altra area scoperta, anche se accessorio o pertinenza di locali ed aree assoggettati a tassa, quali giardini e parcheggi privati;

-          le superfici dei balconi e terrazzi.

 

Art. 8 Locali ed aree non tassabili.

In applicazione di quanto previsto all’art. 3, comma 2, del presente regolamento, si considerano non tassabili, in quanto non produttivi di rifiuti, i seguenti locali ed aree:

-          i locali riservati ad impianti tecnologici, ove non si abbia normalmente la presenza dell’uomo;

-          le superfici utilizzate per attività sportive per le parti riservate ai soli praticanti; resta salva l’applicazione della tassa  per le superfici utilizzate come servizi, comunque non direttamente adibite all’attività sportiva;

-          le superfici e le parti di esse ove, per caratteristiche strutturali o per destinazione, si formano di regola rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.

 

Art. 9 Computo delle superfici.

La superficie tassabile è misurata per i locali al netto dei muri, per le aree sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.

Le aree scoperte che costituiscono pertinenza od accessorio dei locali ed aree assoggettabili alla tassa sono computate per il 25%.

Le superfici delle aree scoperte, a qualsiasi uso adibite, diverse dalle aree di cui al comma precedente, sono computate al 50%.

Le riduzioni delle superfici sono applicate sulla base degli elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione, con effetto dall’anno successivo.

 

Art. 10 Tariffe per particolari condizioni di uso.

La tariffa unitaria è ridotta:

a)       del 30%(4) per le abitazioni con unico occupante;

b)        del 30%(4) per le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo, a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l’abitazione di residenza e l’abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l’alloggio in locazione o in comodato.

c)       Del 30%(4) nei confronti dell’utente che, trovandosi nella situazione di cui alla precedente lettera b), risieda o abbia la dimora, per più di sei mesi all’anno, in località fuori del territorio nazionale. Ove si verifichino le condizioni per usufruire di più riduzioni tariffarie, tra quelle previste nel comma precedente e nell’art. 2, comma 3, la percentuale complessiva di riduzione tariffaria non può essere superiore a quella stabilita dall’art. 2 del presente regolamento.

Le riduzioni tariffarie sono applicate sulla base degli elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione, con effetto dall’anno successivo.Il contribuente è tenuto a comunicare entro il 20 gennaio il venir meno delle condizioni per l’attribuzione dell’agevolazione; in difetto si provvede al recupero del tributo a decorrere dall’anno successivo a quello di denuncia dell’uso che ha dato luogo alla riduzione  tariffaria, con l’applicazione delle sanzioni previste per l’omessa denuncia di variazione.

 

Art. 11 Agevolazioni e riduzioni. (6)

Sono esenti dalla tassa, oltre ai casi espressamente previsti dalle leggi vigenti:

a)       i locali ed aree utilizzati per l’esercizio di culti ammessi nello Stato, con esclusione dei locali annessi ad uso abitativo o ad usi diversi da quello del culto in senso stretto;

b)       i locali e le aree adibiti a servizi per i quali il Comune sia tenuto a sostenere le spese di funzionamento.

Le esenzioni di cui sopra sono concesse su domanda degli interessati, a condizione che questi dimostrino di averne diritto, con decorrenza dall’anno successivo. Il Comune si riserva di compiere tutti gli accertamenti opportuni, e di richiedere la documentazione necessaria, per la verifica dei requisiti per l’applicazione delle agevolazioni. Le predette esenzioni, stabilite ai sensi dell’art. 67 del D.Lgs 507/1993, sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa relativa all’esercizio cui si riferisce l’iscrizione predetta.

 

Art. 12 Classificazione dei locali ed aree.

Agli effetti della determinazione delle tariffe, in applicazione del disposto della’rt.68, comma 2, del D.Lgs 507/1993, i locali ed aree sono classificati nelle seguenti categorie secondo il loro uso e destinazione (7).

CATEGORIA A

1)      Attività di istituzioni culturali, politiche, religiose

2)      Scuole pubbliche e private, di ogni ordine e grado.

3)      Sale teatrali e cinematografiche, sale per giochi, palestre.

 

CATEGORIA B

1)       Attività commerciali all’ingrosso; mostre, autosaloni, autoservizi, autorimesse.

2)       Campeggi, parchi gioco e parchi di divertimento.

 

CATEGORIA C

1)       Abitazioni private

2)       Attività ricettivo alberghiere

3)       Case di vacanza, convivenze

 

CATEGORIA D

1)       Attività terziarie e direzionali diverse da quelle relative alle precedenti categorie.

2)       Circoli sportivi e ricreativi

 

CATEGORIA E

1)       Attività di produzione artigianale o industriale

2)       Attività di commercio al dettaglio di beni non deperibili

3)       Attività artigianali di servizio.

 

CATEGORIA F

1)       Pubblici esercizi: ristoranti, trattorie, pizzerie, bar, caffè, fast-food, self service e simili; mense;gelaterie e pasticcerie, rosticcerie.

2)       Attività di vendita al dettaglio di beni alimentari o deperibili.

Per i locali ed aree non compresi nelle voci di cui sopra, si applica la tariffa relativa alla voce più rispondente

 

Art. 13 Tassa giornaliera.

Per il  servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni prodotti dagli utenti che occupano o detengano, con o senza autorizzazione, temporaneamente e non ricorrentemente locali ed aree pubblici, di uso pubblico o aree gravate da  servitù di pubblico passaggio, è istituita nel Comune di Ittireddu la tassa di smaltimento da applicare in base a tariffa giornaliera. E’ temporaneo l’uso inferiore a 6 mesi e non ricorrente.

La misura della tariffa è determinata in base alla tariffa, rapportata a giorno, della tassa annuale attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, o voci di uso assimilabili per attitudine alla produzione di rifiuti, maggiorata, in relazione all’uso occasionale delle superfici ed alla particolare incidenza dei costi del servizio pubblico di smaltimento, del 20% (fino al 50) per cento.

Il pagamento della tassa giornaliera, deve essere effettuato contestualmente al pagamento della tassa per l’occupazione temporanea degli spazi ed aree pubbliche, con le modalità previste dall’art. 50 del D. Lgs 507/1993; il pagamento costituisce assolvimento dell’obbligo di denuncia. In caso di occupazione di fatto, la tassa che non risulti versata all’atto dell’accertamento dell’occupazione abusiva è recuperata unitamente alla sanzione, interessi ed accessori.

Sono previste le seguenti esenzioni e/o riduzioni (8)

a) esenzione per le occupazioni occasionali o comunque di breve durata dichiarate esenti dalla legge o dal regolamento comunale per l’applicazione della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche.

 

TITOLO III

DENUNCE – ACCERTAMENTO – RISCOSSIONE

 

Art. 14 Denunce.

I soggetti tenuti al pagamento della tassa hanno l’obbligo di presentare al comune, entro il 20 gennaio successivo all’inizio dell’occupazione o detenzione, denuncia dei locali ed aree tassabili, redatta su appositi modelli messi a disposizione dal comune stesso.

La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi; in caso di variazione delle condizioni di tassabilità l’utente è tenuto a presentare nuova denuncia di variazione, nelle forme di cui al comma precedente. La denuncia deve contenere l’esatta ubicazione del fabbricato, la superficie e destinazione dei singoli locali ed aree denunciati e le loro ripartizioni interne, la data di inizio dell’occupazione e detenzione, gli elementi identificativi dei soggetti passivi; in particolare dovranno essere specificati: per le persone fisiche il cognome e nome, codice fiscale, data e luogo di nascita, domicilio, di tutti i  componenti del nucleo familiare o dei coobbligati che occupano o detengono l’immobile a disposizione; per i soggetti diversi dalle persone fisiche la denominazione o esatta ragione sociale, il codice fiscale, la sede legale od effettiva, i dati identificativi e residenza dei rappresentanti legali, delle persone che ne hanno la rappresentanza ed amministrazione. La dichiarazione deve essere sottoscritta e presentata da uno dei coobbligati o dal rappresentante lgale o negoziale. Della presentazione è rilasciata ricevuta da parte dell’ufficio comunale. In caso di spedizione la denuncia si considera presentata nel giorno indicato con il timbro postale.

 

Art. 15 Accertamento e controllo.

In caso di omessa, infedele o incompleta denuncia, l’ufficio comunale emette avviso di accertamento nei termini e con le modalità previste dall’art. 71 del D.Lgs 507/1993.

Ai fini dell’acquisizione dei dati necessari per l’accertamento e per il controllo delle denuncie è in facoltà del comune, ai sensi dell’art. 73 del D.Lgs 507/1993:

-          rivolgere al contribuente motivato invito ad esibire o trasmettere atti e documenti, compresi le planimetrie dei locali e delle aree occupati, ed a rispondere a questionari, relativi ad atti e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti; in caso di mancato adempimento da parte del contribuente a dette richieste, nel termine concesso, gli agenti di polizia urbana  o i dipendenti dell’ufficio comunale o il personale incaricato all’accertamento della materia imponibile, muniti di autorizzazione del sindaco e previo avviso da  comunicare almeno cinque giorni prima della verifica, possono accedere agli immobili soggetti alla tassa, ai soli fini della rilevazione della destinazione e della misura delle superfici;

-          utilizzare atti legittimamente acquisiti ai fini di altro tributo;

-          richiedere ad uffici pubblici o di enti pubblici anche economici, in esenzione di spese e di diritti, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l’accertamento verrà fatto sulla base di presunzioni semplici con caratteri previsti dall’art. 2729 del codice civile.

 

Art. 16 Riscossione

Gli importi dovuti per il tributo e relativi addizionali, accessori e sanzioni, liquidati sulla base dei ruoli dell’anno precedente, delle denunce presentate e degli accertamenti notificati nei termini di legge, sono iscritti in ruoli nominativi da formare secondo le disposizioni di cui all’art. 72 del D.Lgs 507/1993.

Gli importi sono arrotondati alle mille lire, per difetto se la frazione non è superiore a lire 500, per eccesso se è superiore.

Su istanza del contribuente iscritto nei ruoli principali o suppletivi il Sindaco può concedere, per gravi motivi, la ripartizione fino a otto rate del carico tributario se comprensivo di tributi arretrati. In caso di omesso pagamento di due rate consecutive l’intero ammontare iscritto a ruolo è riscuotibile in unica soluzione. Sulle somme il cui pagamento è differito rispetto all’ultima rata di normale scadenza si applicano gli interessi in ragione del 7 per cento per ogni semestre o frazione di semestre.

 

Art. 17 Rimborsi

Nei casi di errore, di duplicazione, di eccedenza del tributo iscritto a ruolo rispetto a quanto stabilito dalla sentenza della commissione tributaria provinciale o dal provvedimento di annullamento o di riforma dell’accertamento riconosciuto illegittimo, adottato dal comune con l’adesione del contribuente prima che intervenga la sentenza della commissione tributaria provinciale, il Servizio Tributi dispone lo sgravio o il rimborso entro 90 giorni.

Lo sgravio o il rimborso della tassa iscritta a ruolo, riconosciuta non dovuta per effetto della cessazione dell’occupazione o conduzione dei locali o aree tassati, è disposto dal Servizio Tributi entro 30 giorni dalla ricezione della denuncia di cessazione o della denuncia tardiva di cui all’art. 64, comma 4, del D.Lgs. 507/1993, da presentare, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla notifica del ruolo in cui e iscritto il tributo.

In ogni caso, per lo sgravio o rimborso di somme non dovute il contribuente deve presentare domanda, a pena di decadenza, non oltre due anni dall’avvenuto pagamento; lo sgravio o rimborso è disposto dal comune entro 90 giorni dalla domanda.

Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi, calcolati nella misura del 7 per cento semestrale a decorrere dal semestre successivo a quello dell’eseguito pagamento.

 

Art. 18 Sanzioni

Per i casi di omessa, infedele, incompleta, inesatta, tardiva dichiarazione, per l’omessa, inesatta o tardiva indicazione dei dati richiesti in denuncia o con questionario, per la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti dovuti o richiesti, si applicano le sanzioni previste dall’art. 76 del D.Lgs. 507/1993.

 

Art. 19 Contenzioso

Dalla data di insediamento delle Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali di cui al D. Lgs 31.12.1992 n.545 e al D.Lgs 31.12.1992 n. 546, il ricorso contro l’avviso di accertamento e di liquidazione, il ruolo, la cartella di pagamento, l’avviso di mora, il provvedimento di irrogazione di sanzioni, il diniego di rimborso, deve essere proposto alla Commissione Provinciale competente entro 60 giorni dalla data di notificazione dell’atto impugnato.

Fino a tale data il ricorso contro gli atti di accertamento e contro le risultanze del ruolo deve essere presentato al Dipartimento delle Entrate, Direzione Regionale Entrate della Sardegna sezione staccata di Sassari.

 

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI

 

Art. 20 Disposizioni transitorie.

Le disposizioni del presente regolamento sono applicabili dalla data di entrata in vigore dello stesso, ad eccezione di quelle previste dagli art. 2 comma 3, art. 5 comma 3, art. 9 commi 2,3, che hanno decorrenza dall’1.1.1995.

In sede di applicazione della nuova disciplina i soggetti obbligati al pagamento della tassa devono presentare le denuncie ai sensi dell’art.13, originarie, integrative o di variazione, entro il 30 settembre 1995. Entro il medesimo termine devono essere presentate le eventuali richieste di detassazione o di riduzione, nonché l’elenco dovuto dagli amministratori dei condomini di cui all’art. 63, comma 4, del D.Lgs 507/1993. Le denunce hanno effetto, per la modifica delle condizioni di tassabilità, dal 1.1.1995.

La classificazione delle categorie tassabili, e l’attuazione nella determinazione delle tariffe dei criteri di commisurazione del tributo di cui all’art. 65 del D.Lgs 507/1993, saranno oggetto di nuova deliberazione regolamentare, da adottare entro il 31 ottobre 1995 per l’applicazione dal 1 gennaio 1996.

 

Art. 21 Abrogazioni

Dalla data di entrata in vigore del presente regolamenti cessano di avere efficacia tutte le disposizioni regolamentari precedentemente deliberate per l’applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

 

Art. 22 Norme di rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni del decreto legislativo 15.11.1993, n. 507 e successive modificazioni.

 

(1)     In misura non superiore al 40% della tariffa.

(2)     Elencare di seguito le attività interessate e le rispettive percentuali di riduzione; quelle riportate sono a titolo esemplificativo

(3)     Determinare quote dal 2 al 10 per cento, in ragione inversa del numero dei condomini.

(4)     La tariffa può essere ridotta di un importo non superiore ad un terzo; ove lo si ritenga opportuno, può essere condizionata ad un limite di superficie abitativa.

(5)     La tariffa può essere ridotta di un importo non superiore al 30%

(6)     Possibilità confermata dalla Circolare del Ministero delle Finanze in data 22.6.1994

(6)     A discrezione del comune

                           (7)   La classificazione riportata segue l’impostazione di cui all’art. 68 del D.Lgs 507/1993. Ogni comune porterà gli opportuni

adattamenti secondo la propria realtà, nel rispetto del criterio di omogeneità nella attitudine alla produzione di rifiuti.

 

(7)     (8) A discrezione  del comune, con i criteri di cui all’art. 67 del D.Lgs 507/1993.

 

REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO N.11 DEL 13.03.1995.

 

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