COMUNE DI ITTIREDDU
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI – ASSIMILABILI – PERICOLOSI.
e
a seguire
REGOLAMENTO COMUNALE PER L’APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI INTERNI
TITOLO 1
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 Oggetto del regolamento.
Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina
del servizio di smaltimento dei rifiuti urbani, assimilabili e pericolosi come
previsto dall’art. 8 del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915 relativamente alle fasi:
a)
conferimento;
b)
raccolta;
c)
spezzamento;
d)
stoccaggio
provvisorio;
e)
cernita
f)
trasporto;
g)
trattamento
di trasformazione;
h)
trattamento
finale;
ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 10 settembre 1982,
n. 915 nonché dell’art. 1, comma primo, della legge 29 ottobre 1987, n. 441.
Art. 2 Principi generali e criteri di comportamento
L’intero ciclo dello smaltimento dei rifiuti, nelle
sue fasi, costituisce attività di pubblico interesse, sottoposto all’osservanza
dei seguenti principi generali;
a)
deve
essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, l’incolumità, il benessere
e la sicurezza della collettività e dei singoli;
b)
deve
essere garantito il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie ed evitato ogni
rischio di inquinamento dell’aria, dell’acqua, del suolo e del sottosuolo,
nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;
c)
devono
essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni
degradamento dell’ambiente e del paesaggio;
d)
devono
essere rispettate le esigenze di pianificazione economica e territoriale;
e)
devono
essere promossi, con l’osservanza di criteri di economicità e di efficienza,
sistemi tendenti a riciclare, riutilizzare i rifiuti e recuperare da essi
materiali ed energia;
f)
devono
essere favorite le forme organizzative e di gestione dei servizi al fine di
limitare la produzione dei rifiuti.
Il Comune provvederà ad
attuare raccolte differenziate intese al recupero di materiale ed energia anche
con il coinvolgimento del cittadino-utnte.
Art. 3 Rifiuti esclusi dalla
disciplina del presente regolamento.
Il presente regolamento non
si applica:
a)
i
rifiuti radioattivi disciplinati dalle norme del D.P.R. 13 febbraio 1964, n.
185 e successive modificazioni ed integrazioni;
b)
ai
rifiuti risultanti dalla prospezione, estrazione, trattamento ed ammasso di
risorse minerali e dallo sfruttamento delle cave;
c)
alle
carogne ed ai seguenti rifiuti agricoli:
-
materiali
fecali;
-
altre
sostanze utilizzate nell’attività agricola;
d)
agli
scarichi disciplinati dalla legge 10 maggio 1976, n. 319 (Merli) e successive
modificazioni;
e)
alle
emissioni nell’aria, soggette alla disciplina di cui alla legge 13 luglio 1966,
n. 615, ai suoi regolamenti di esecuzione e alle successive leggi;
f)
gli
esplosivi.
Art. 4
Definizione e classificazione dei rifiuti.
Per rifiuto si intende qualsiasi sostanza od oggetto
derivante da attività umane o da cicli naturali, abbandonato o destinato
all’abbandono, cosi classificati:
-
URBANI
-
SPECIALI
-
SPECIALI
TOSSICO NOCIVI.
Art. 5
Attività di competenza del Comune.
Competono obbligatoriamente al Comune in regime di
privativa le operazioni di raccolta, spezzamento, trasporto e trattamento dei
rifiuti classificati nelle seguenti categorie:
-
tutti
i rifiuti urbani (rifiuti interni ingombranti e non ingombranti, rifiuti
esterni, rifiuti pericolosi);
-
i
residui dell’attività del trattamento dei rifiuti, della depurazione degli
affluenti e delle depurazioni di acque di scarico urbane;
-
i
rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani.
Detta attività viene svolta
dal Comune mediante gestione diretta.
Come previsto dall’art. 8 del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915.
Art. 6 Attività di
competenza dei produttori di rifiuti urbani e assimilabili.
Competono ai produttori di
rifiuti urbani e di quelli ad esse assimilati tutte le attività di conferimento
previste nel presente regolamento per detti rifiuti.
Art. 7 Obblighi dei
produttori dei rifiuti speciali, tossici e nocivi.
Allo smaltimento dei rifiuti
speciali non assimilabili agli urbani, anche tossici e nocivi, sono tenuti a
provvedere, a proprie spese, iproduttori di rifiuti stessi direttamente o
attraverso imprese o enti autorizzati dalla Regione ovvero mediante
conferimento di detti rifiuti ai gestori del servizio pubblico con i quali
dovrà essere stipulata apposita convenzione.
Art. 8 Rifiuti urbani
Sono rifiuti urbani:
1)
Rifiuti
interni non ingombranti provenienti dalle abitazioni o da altri insediamenti
civili in genere, nonché quelli provenienti dalle aree di insediamenti
industriali, artigianali, commerciali o di servizio oppure di ospedali, case di
cura e simili, in cui si esplicano attività di carattere civile (uffici, mense,
cucine, ecc.). Tali rifiuti si definiscono ordinari qualora non presentino
particolari caratteristiche.
2)
Rifiuti
interni ingombranti quali beni di consumo durevoli, di arredamento, di impiego
domestico, di uso comune, provenienti da fabbricati o da insediamenti civili in
genere nonché dalle aree degli insediamenti civili in genere, nonché dalle aree
degli insediamenti industriali, artigianali, commerciali o di servizi oppure di
ospedali, case di cura e simili in cui si esplicano attività di carattere
civile (uffici, mense, cucine e simili).
3)
Rifiuti
esterni cioè quelli di qualsiasi natura o provenienza giacenti sulle strade ed
aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico
ovvero sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei fiumi o dei fossi.
4)
Rifiuti
pericolosi (solitamente interni e non ingombranti) come indicati al paragrafo
1.3 della deliberazione 27 luglio 1984 del Comitato Interministeriale di cui
all’art. 5 del D.P.R. n. 915 del 1982 e precisamente:
-
pile
e batterie;
-
prodotti
e relativi contenitori etichettati con il simbolo “T” e/o “F”;
-
prodotti
farmaceutici.
Art. 9 Rifiuti speciali
Per rifiuti speciali si intendono:
1)
residui
derivanti da lavorazioni industriali, quelli derivanti da attività agricole,
artigianali, commerciali e di servizi che non siano dichiarati assimilati ai
rifiuti urbani;
2)
i
rifiuti provenienti da ospedali, case di cura ed affini, non assimilabili a
quelli urbani;
3)
i
materiali provenienti da demolizioni, costruzioni e scavi, i macchinari e le
apparecchiature deteriorati ed obsoleti;
4)
i
veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti;
5)
i
residui dell’attività di trattamento dei rifiuti e quelli derivanti dalla
depurazione degli effluenti.
Art. 10 Rifiuti speciali assimilati ai rifiuti
urbani.
Sono rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani,
ai sensi dell’art. 39 della L.22.2.1994, n. 146:
1)
i
rifiuti speciali indicati al n. 1, punto 1.1.1. lettera a), della deliberazione
del 27.7.1984 del Comitato Interministeriale di cui all’art. 5 del D.P.R.
10.9.1982, n. 915, e precisamente quelli che abbiano una composizione
merceologica analoga a quella dei rifiuti urbani o, comunque, siano costituiti
da manufatti e materiali simili a quelli elencati nel seguito a titolo
esemplificativo:
-
imballaggi
in genere (di carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili);
-
contenitori
vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latte e lattine e simili);
-
sacchi
e sacchetti di carta o plastica; fogli di carta, plastica, cellophane;
cassette, pallets;
-
accoppiati
quali carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata,
fogli di plastica metallizzati e simili;
-
frammenti
e manufatti di vimini e di sughero;
-
paglia
e prodotti di paglia;
-
scarti
di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
-
fibra
di legno e pasta di legno anche umida, purchè
palabile;
-
ritagli
e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
-
feltri
e tessuti non tessuti;
-
pelle
e simil-pelle;
-
gomma
e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali
materiali, come camere d’aria e copertoni;
-
resine
termoplastiche e termo-indurenti in genere allo stato solido e manufatti
composti da tali materiali;
-
rifiuti
ingombranti analoghi a quelli di cui al punto 2) del terzo comma dell’art. 2
del decreto del Presidente della Repubblica n. 915/1982;
-
imbottiture,
isolanti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche,
quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali, e simili;
-
moquettes,
linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
-
materiali
vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
-
frammenti
e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
-
manufatti
di ferro tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
-
nastri
abrasivi;
-
cavi
e materiale elettrico in genere;
-
pellicole
e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
-
scarti
in genere della produzione di alimentari, purchè non allo stato liquido, quali ad
esempio scarti di caffè, scarti dell’industria molitoria e della
plastificazione, partite di alimenti deteriorati, anche inscatolati o comunque
imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina,
sanse esauste e simili;
-
scarti
vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, ecc.) anche derivanti da
lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di
sgranatura e di trebbiatura, e simili);
-
residui
animali e vegetali provenienti dallìestrazione di principi attivi.
2)
gli
accessori per l’informatica.
Art. 11 Rifiuti speciali tossico nocivi.
Si intendono rifiuti tossico nocivi quelli che
contengono o sono contaminati dalle sostanze elencate nell’allegato al D.P.R.
n. 915/1982, come definito al paragrafo 1.2 della deliberazione del Comitato
Interministeriale del 27 lulio 1984, in quantità e/o concentrazione tale da
presentare un pericolo per la salute e per l’ambiente.
Art. 12 Definizione della zona di raccolta
Ai sensi dell’art. 59 del D.Lgs.15.11.1993, n. 507,
e successive modificazioni, la zona del territorio comunale di raccolta
obbligatoria dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati è stabilita entro
i seguenti limiti: CENTRO ABITATO.
Art. 13 Conferimento dei rifiuti.
Il conferimento dei rifiuti costituisce la fase con
cui i rifiuti vengono temporaneamente accumulati dagli utenti del servizio e
quindi prelevati dal gestore del servizio stesso.
Tali rifiuti solidi urbani interni, ingombranti e
non ingombranti ed assimilabili ai rifiuti urbani da conferire al servizio sono
acumulati a cura del produttore dei rifiuti stessi e conservati in modo da
evitare qualsiasi dispersione od effusioni maleodoranti e successivamente
conferiti al servizio di raccolta con le mosalità e nei luoghi prescritti dalla
gestione del servizio.
Di norma i rifiuti urbani interni ingombranti di cui
al punto 2) dell’art. 8 del presente regolamento non sono conferiti mediante i
normali sistemi di raccolta né possono essere abbandonati sul marciapiede o
sulla sede stradale.
Il conferimento e l’asportazione di detti rifiuti
avrà luogo secondo le seguenti modalità:
-
il
gestore del servizio di raccolta deve essere informato del tipo di rifiuto da
ritirare ed il luogo ove trovasi tale rifiuto;
-
il
materiale deve essere collocato in margine al piano stradale nel giorno
stabilito dal gestore del servizio che provvede a ritirarlo gratuitamente.
Art. 14 Conferimento differenziato di materiali destinati al recupero.
Il Comune istituisce forme di raccolta differenziata
dei rifiuti di cui sia possibile effettuare il recupero dei materiali e di
energia stabilendo le relative modalità. E’ vietato il conferimento di detti
rifiuti al di fuori dei punti di raccolta appositamente istituiti.
Art. 15
Modalità di effettuazione del servizio.
La raccolta dei rifiuti comprende le operazioni di
prelievo e collettamento degli stessi fino all’accumulo in autocompattatore.
Il servizio di raccolta viene effettuato entro il
perimetro di cui all’art. 12, mediante appositi contenitori, posti a cura del
servizio stesso ad uso di diversi insediamenti; in rapporto ai singoli ambiti o
zone vengono fissate le seguenti distanze massime di collocazione dei
contenitori, e la relativa capacità minima: ZONA/AMBITO - centro abitato ; DISTANZA MAX metri 50;
CAPACITA’ MINIMA litri 1.100. Le sopraccitate capacità minime si intendono
fissate in via ordinaria. Ove nelle singole zone siano presenti insediamenti
con particolare attitudine a produrre rifiuti ingombranti o di rilevante
quantità, il servizio dovrà essere potenziato con contenitori di maggiore
capacità, o più frequenti.
Art. 16 Trasporto dei rifiuti.
Il trasporto comprende tutte le operazioni di
trasferimento dei rifiuti da attrezzatura o da impianto al luogo di
trattamento.
Il trasporto dei rifiuti deve essere effettuato con idonei automezzi le cui caratteristiche e lo stato di conservazione devono essere tali da assicurare il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie secondo i principi generali di cui all’art. 2 del presente regolamento.
I veicoli adibiti alla raccolta ed al trasporto devono ottemperare alle norme della circolazione vigenti nel territorio comunale, salvo speciali autorizzazioni che possono essere concesse dall’Amministrazione comunale per agevolare lo svolgimento del servizio pubblico..
I rifiuti ospedalieri di cui all’art. 9 del presente regolamento. Dopo la sopposizione ad idonei trattamenti di disinfezione o di sterilizzazione devono essere immessi in appositi contenitori a perdere di adeguate caratteristiche di resistenza e dotati di sistema di chiusura che eviti spandimenti accidentali del contenuto.
Tali contenitorin vanno quindi immessi in un secondo contenitore di materiale rigido e resistente e munito di chiusura ermetica.
Detti contenitori devono essere facilmente distinguibili per colore o altra caratteristica specifica e recare con evidenza la dicitura “RIFIUTI OSPEDALIERI TRATTATI”.
Per detti rifiuti vanno inoltre rispettate le ulteriori di sposizioni di cui al punto 2.2 della deliberazione 27 luglio 1984 del Comitato Interministeriale.
Le norme di cui sopra vanno estese a case di cura, e simili, laboratori di analisi, ambulatori ecc.
Art. 17 Trattamento dei rifiuti.
Il trattamento comprende le operazioni di trasformazione necessarie per il riutilizzo, la rigenerazione, il recupero, il riciclo, l’innocuizzazione compreso l’incerimento, il deposito e la discarica nel suolo o sul suolo in impianti ad interramento controllato.
Il trattamento dei rifiuti deve essere effettuato a mezzo di
appositi impianti autorizzati a sensi del D.P.R. n. 915/1982.
TITOLO III
NORME RELATIVE AI RIFIUTI URBANI
PERICOLOSI
Art. 18 Conferimento
I rifiuti urbani pericolosi di cui al punto 4) dell’art. 8 del presente regolamento sono oggetto di conferimento separato presso i punti prestabiliti con ordinanza sindacale, in appositi contenitori efficienti e aggiornati secondo le più moderne tecnologie tendenti ad evitare conseguenti inquinamenti.
Art. 19 Obbligo di conferimento dei detentori.
E’ fatto obbligo della consegna delle pile e batterie usate o scadute da parte di chiunque ne faccia commercio o le detenga. Tali detentori sono tenuti a raccogliere distintamente questi rifiuti ed in particolare batterie, pile al nickel/cadmio ed al mercurio e a conferirli separatamente al pubblico servizio di raccolta nei contenitori o nei locali prestabiliti con ordinanza sindacale.
Le sostanze infiammabili e/o
tossiche ed i relativi contenitori etichettati con simboli “T” o “F” devono
essere oggetto di un conferimento separato da parte di tutti coloro che ne
facciano commercio, dalle utenze artigianali, agricole e di servizi che li
usano abitualmente e dei privati che si disfino di quantitativi eccedenti i Kg.
5 di prodotti non utilizzati.
Le sostanze farmaceutiche e
i reattivi usati nei laboratori medici saranno conferiti separatamente soltanto
da esercizi commerciali o da laboratori registrati qualora i quantitativi
conferiti superino i 100 Kg./anno.
Le modalità per la raccolta
separata dei predetti rifiuti urbani pericolosi da parte dei detentori e la
periodicità del loro conferimento al servizio pubblico saranno stabiliti con
apposita ordinanza sindacale.
Tutti coloro che detengono
per commercio i prodotti di cui ai commi 1° 2° e 3° del presente articolodevono
comunicare tale loro attività al gestore del servizio pubblico entro il termine
di 60 giorni indicando cognome, nome o ditta ed indirizzo dove è svolta
l’attività relativa a detti rifiuti pericolosi.
Art. 20 Raccolta e stoccaggio.
La raccolta dei rifiuti urbani pericolosi sarà effettuata da parte del gestore del servizio con veicoli dotati delle prescritte autorizzazioni, con la periodicità stabilita nell’ordinanza sindacale di cui all’articolo precedente.
Detti rifiuti cosi raccolti
saranno accumulati, distintamente per ogni tipo, in locali idonei prestabiliti
previa apposita etichettatura contenente l’indicazione del giorno e del luogo
di raccolta, al fine del controllo del periodo di accumulo provvisorio
consentito.
Per le batterie, previo
asporto dell’elettrolita da inviare ad un impianto per trattamento
chimico-fisico, le carcasse saranno avviate ad una discarica di 2 categ. B.
Art. 21 Smaltimento definitivo.
Trascorso il periodo di accumulo, i rifiuti saranno trasferiti per il
definitivo smaltimento agli appositi impianti di trattamento debitamente
autorizzati.
TITOLO IV
NORME RELATIVE ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI
ESTERNI
Art. 22 Definizione
Per rifiuti urbani esterni si intendono i rifiuti di qualsiasi natura o provenienza giacenti sulle strade od aree pubbliche o aree e strade private comunque soggette ad uso pubblico o sulle rive dei fiumi, laghi e simili.
Art. 23 Raccolta, trattamento e spezzamento.
Il servizio di raccolta, spezzamento e trattamento
dei rifiuti urbani esterni viene svolto dalla gestione comunale del servizio
smaltimento rifiuti urbani entro il perimetro definito.
Il servizio di raccolta, di trasporto e di
trattamento dei rifiuti prodotti sulle rive del mare, dei laghi, dei fiumi e
simili, nonché delle scarpate ferroviarie, autostradali, stradali nell’ambito
del territorio comunale è a carico dei titolari del rispettivo bene demaniale o
dell’eventuale concessionario.
La frequenza e le modalità dei servizi di
spezzamento sono stabilite con ordinanza del Sindaco in relazione alle
tendenze, ai bisogni ed alle tecnologie adottate per ogni singolo settore,
garantendo il rispetto delle norme di cui all’art. 2 del presente regolamento.
Art. 24 Contenitori porta rifiuti.
Per il mantenimento della pulizia delle aree
pubbliche o di uso pubblico la gestione del servizio potrà installare nei vari
punti ove sarà ritenuto necessario appositi contenitori per rifiuti cartacei.
E’ proibito usare tali contenitori per il
conferimento di rifiuti interni, ingombranti, tossici, nocivi,pericolosi, vetri
e simili.
Art. 25 Pulizia dei fabbricati e delle aree scoperte
private.
Le aree e locali di uso comune dei fabbricati, le
aree scoperte private non di uso pubblico, recintate o no, ed in genere
qualunque locale privato destinato ad uso di magazzino, deposito ecc. devono
essere tenuti puliti a cura dei rispettivi conduttori o proprietari e devono
inoltre essere conservati liberi da materiali inquinanti e comunque nel
rispetto delle norme di cui all’art. 2 del presente regolamento. Conduttori e
proprietari di fabbricati e di aree private dovranno provvedere a cooperare con
l’autorità comunale alla tutela dell’ambiente evitando il degrado,
l’inquinamento del territorio, provvedendo ad eseguire tutte quelle opere
necessarie a salvaguardare l’ecologia ambientale.
Art. 26 Pulizia dei terreni non edificati.
I proprietari, i locatari, i conduttori di aree non
fabbricate, qualunque sia l’uso o la destinazione dei terreni stesse, devono
conservarli costantemente liberi da rifiuti di qualsiasi natura, da materiali
di scarto abbandonati anche da terzi.
A tale scopo le aree private urbane debbono essere
opportunamente recintate, munite dei necessari canali di scolo e di ogni altra
opera idonea ad evitare qualsiasi forma d’inquinamento, curandone con diligenza
la corretta gestione dell’ambiente.
Art, 27 Pulizxia dei mercati.
I concessionari ed occupanti di posti di vendita nei
mercati all’ingrosso o al dettaglio, su aree coperte o scoperte, in qualsiasi
area pubblica o di uso pubblico, debbono mantenere il suolo da essi occupato e
l’area attorno ai rispettivi posteggi sgombra da rifiuti di qualsiasi tipo, sia
provenienti dalla propria attività o conseguenti alla attività stessa,
scaricando i rifiuti negli appositi cestini predisposti o gestiti dal servizio
di raccolta.
Art. 28 Aree occupate da esercizi pubblici.
I gestori di esercizi pubblici che usufruiscono di
posteggi su aree pubbliche o di uso pubblico, come caffè, alberghi, ristoranti,
e simili devono provvedere alla costante pulizia dell’area da essi occupata
provvedendo a fornire i locali e le aree di appositi cestini raccoglitori.
I rifiuti cosi raccolti vanno conferiti con le
stesse modalità previste per i rifiuti solidi urbani interni. All’orario di
chiusura le aree di posteggio vanno perfettamente ripulite.
Art. 29 Carico e scarico di merci e materiali.
Chiunque effettui operazioni di carico, scarico,
trasporto di merci o materiali o vendita di merce in forma ambulante deve
evitare di abbandonare rifiuti sull’area pubblica.
In ogni caso, ad operazioni ultimate, deve
provvedere alla pulizia dell’area medesima.
In caso di inosservanza, la pulizia sarà effettuata
dalla gestione del servizio di raccolta rifiuti urbani, fatta salva la rivalsa
della spesa nei confronti dei responsabili inadempienti e la rilevazione del
processo contravvenzionale a sensi di legge e di regolamento.
Art. 30 Servizi integrativi del servizio di raccolta
rifiuti.
Sono di competenza del servizio di raccolta di
rifiuti urbani:
-
pulizia
periodica delle fontane, fontanelle, gallerie, monumenti pubblici;
-
diserbamento
periodico dei cigli stradali o di altre aree pubbliche;
-
espurgo
dei pozzetti stradali e caditoie;
-
defissone
di manifesti abusivi o cancellazione di scritte non consentite.
-
Con
deliberazione del Consiglio comunale potranno essere affidati alla gestione
comunale di raccolta dei rifiuti altri servizi.
Art. 31 Asporto di scarichi abusivi.
In caso di scarichi abusivi su aree pubbliche o di
uso pubblico, gli addetti al servizio di raccolta, rifiuti o di polizia urbana,
preposti alla repressione di violazioni, provvederanno ad identificare il
responsabile il quale dovrà procedere alla rimozione dei rifiuti, ferme
restando le sanzioni previste.
In caso di inottemperanza il Sindaco adotta
ordinanza a carico dei contravventori fissando un termine, trascorso il quale
inutilmente, provvederanno alla rimozione dei rifiuti gli addetti al servizio
pubblico raccolta rifiuti con spesa a carico degli inadempienti.
Art. 32 Sgombero della neve.
In caso di nevicate il servizio pubblico raccolta
rifiuti provvederà a mantenere e/o ripristinare il traffico veicolare o pedonale
mediante:
-
rimozione
e sgombero delle sedi stradali carreggiabili, degli incroci e degli spiazzi
prospicienti gli uffici pubblici ed i luoghi di pubblico interesse;
-
lo
spargimento di cloruri o di miscele crioidrauliche per dissolvere neve o
ghiaccio.
E’ fatto obbligo
agli abitanti di ogni edificio fronteggiante la pubblica via dello
spalamento della neve dai marciapiedi per l’intera larghezza degli stessi e per
tutto il fronte degli stabili da essi occupato.
Art. 33 Rifiuti da attività edilizie.
Chi effettua attività relative alla costruzione, al
rifacimento, al restauro o alla ristrutturazione di fabbricati in genere, è
tenuto a pulire le aree pubbliche o di uso pubblico che eventualmente risultino
insudiciate da tali attività e, in ogni caso, non abbandonarvi residui di alcun
genere.
Art. 34 Aree di soste per nomadi.
Nelle aree assegnate alla sosta dei nomadi secondo
le normative vigenti, viene istituito uno specifico servizio di smaltimento ed
i nomadi sono tenuti a rispettare le norme generali previste dal presente
regolamento e quelle specificatamente emanate con apposita ordinanza sindacale.
TITOLO V
DIVIETI – CONTROLLI – SANZIONI
Art. 35 Divieti
1)
E’
vietato l’abbandono, lo scarico, il deposito incontrollato di rifiuti su aree
pubbliche o adibite ad uso pubblico a sensi dell’art. 9 del D.P.R. 10 settembre
1982, n. 915.
2)
E’
vietata ogni forma di cernita,
rovistamento e recupero “non autorizzati” dei rifiuti collocati negli appositi
contenitori dislocati nel territorio comunale ovvero presso le discariche
controllate dai servizi comunali di smaltimento dei rifiuti.
3)
E’
vietato esporre sacchetti contenenti rifiuti sulla via pubblica nei giorni e
fuori delle ore precisati negli orari del servizio di raccolta.
4)
E’
vietato l’uso improprio dei vari tipi di contenitori forniti
dall’Amministrazione per la raccolta dei rifiuti.
5)
E’
vietato intralciare o ritardare l’opera degli addetti al servizio con
comportamenti che intralciano il servizio stesso.
6)
E’
vietato il conferimento di imballaggi voluminosi nei recipienti di raccolta dei
rifiuti se non siano stati precedentemente sminuzzati.
7)
E’
vietato il conferimento nei contenitori per la raccolta dei rifiuti di
materiali accesi, non completamente spenti o tali da danneggiare il contenitore
8)
E’
vietato lo spostamento dei contenitori dei rifiuti dalla sede in cui sono stati
collocati.
9)
E’
vietato inserire nei contenitori normali rifiuti di vetro o comunque prodotti
che possono causare lesioni.
10)
E’
vietato conferire al servizio comunale di smaltimento rifiuti etichettati con
lettera “T” o “F” soggetti a particolare
conferimento previsto dagli artt. 18 e 19.
11)
E’
vietato conferire al servizio urbano i rifiuti pericolosi quali batterie, pile,
soggetti a particolare conferimento come al punto precedente.
12)
E’
vietato conferire al servizio comunale di smaltimento prodotti farmaceutici
soggetti a particolare conferimento come ai precedenti punti 10) e 11) del
presente articolo.
13)
E’
vietato abbandonare bottiglie di vetro fuori dalle campane previste per la
raccolta vetro.
14)
E’
vietato smaltire rifiuti tossici nocivi al di fuori delle norme di cui
all’art.16 del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915.
15)
E’
vietato il conferimento dei rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani
al servizio di smaltimento senza avere stipulato apposita convenzione con la
gestione del servizio.
16)
E’
vietato il conferimento al servizio di smaltimento dei rifiuti ospedalieri non
assimilati ai rifiuti urbani.
17)
E’
vietato l’imbrattamento del suolo pubblico o adibito ad uso pubblico con
gettito di piccoli rifiuti (bucce, pezzi di carta e simili), escrementizi
animali, spandimento di olio e simili.
Art. 36 Controlli
Ai sensi dell’art. 104, comma 2°, del D.P.R. 24
luglio 1977, n. 616 e dell’art. 7 del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915 le
Province sono preposte al controllo dello smaltimento dei rifiuti.
Rimangono valide le competenze della vigilanza
urbana sulla base delle norme legislative e dei regolamenti comunali.
Art. 37 Sanzioni
Le violazioni al presente regolamento, ove non
concretino ipotesi di altro illecito perseguibile penalmente, sono punite con
le sanzioni amministrative e/o penali previste dal Titolo V del D.P.R. 10
settembre 1982, n. 915, artt. 24 e seguenti o specifiche norme regionali.
Alle attività di accertamento e irrogazione delle
sanzioni amministrative di cui sopra, si applicano le disposizioni di cui al
capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 recante norme sulla
depenalizzazione. Nei confronti di chiunque non ottemperi alle ordinanze
sindacali emesse nei casi eccezionali e di urgente necessità di cui all’art. 12
del D.P.R. n. 915/1982 si applicano le pene e le ammende previste dall’art. 29
del citato D.P.R. n. 915/1982.
Nei confronti dei titolari degli enti e imprese che
effettuano lo smaltimento dei rifiuti senza autorizzazione o non osservano le
prescrizioni previste si applicano le pene e le ammende di cui agli artt. 25,
26 e 27 del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915.
TITOLO VI
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 38 Assunzione del servizio.
Il Comune di Ittireddu assume, con diritto di
privativa, previa autorizzazione regionale di cui all’art. 6 del D.P.R. 10
settembre 1982, n. 915, il servizio di smaltimento dei rifiuti urbani.
Art. 39 Osservanza di altre disposizioni e dei
regolamenti comunali.
Per quanto
non espressamente contemplato dal presente regolamento, si applicano le
norme di cui al D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, alla deliberazione del
Comitato Interministeriale del 27 luglio 1984, modificata ed integrata con
deliberazione dello stesso Comitato Interministeriale 13 dicembre 1984, nonché
quanto previsto dai regolamenti comunali di igiene-sanità e di polizia urbana e
dalle leggi e disposizioni
regionali inerenti i rifiuti solidi
urbani ed assimilati.
Art. 40 Efficacia del presente regolamento
Il presente regolamento, dopo le approvazioni di legge
e la pubblicazione all’albo pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi,
entra immediatamente in vigore.
Ogni disposizione locale contraria o incompatibile
con il presente regolamento si deve intendere abrogata.
APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 9
DEL 13.03.1995.
REGOLAMENTO COMUNALE PER L’APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI INTERNI
TITOLO
I
ISTITUZIONE
ED ELEMENTI DELLA TASSA
Art.
1 Istituzione della tassa.
Ai
sensi e per gli effetti del Capo III del Decreto Legislativo 15.11.1993 n. 507,
e successive modificazioni ed integrazioni, per il servizio di smaltimento dei
rifiuti solidi urbani interni svolto in regime di privativa nell’ambito del
territorio comunale, a far tempo dal
13.03.95 è istituita nel Comune di Ittireddu la tassa annuale in base a
tariffa.La sua applicazione è disciplinata dal presente regolamento. Il gettito
complessivo della tassa non può superare il costo del servizio, ne essere
inferiore al 50% dello stesso. Il costo complessivo viene determinato ai sensi
dell’art. 61 del D.Lgs. 507/1993.
Art.
2 Zone di effettuazione del servizio ed
applicazione della tassa.
Il
servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni è svolto dal comune
in regime di privativa nell’ambito del centro abitato.
Il
perimetro del servizio, l’eventuale estensione ad insediamenti sparsi, la sua
forma organizzativa e le modalità di effettuazione, sono stabiliti dal
regolamento comunale per il servizio di nettezza urbana.Nelle zone nelle quali
non è effettuato il servizio di raccolta in regime di privativa la tassa è
dovuta nelle seguenti misure(1), in relazione alla distanza del più vicino punto di
raccolta rientrante nella zona perimetrata e di fatto servita:
-
in
misura pari al 40% della tariffa per distanze fino a 500 metri;
-
in
misura pari al 30% della tariffa per distanze oltre i 500 metri e fino a 1000
metri;
-
in
misura pari al 20% della tariffa per distanze superiori a 1000 metri.
Gli
occupanti o detentori degli insediamenti comunque situati fuori dell’area di
raccolta sono tenuti ad utilizzare il servizio pubblico di nettezza urbana,
conferendo i rifiuti nei contenitori viciniori.
La
tassa è comunque applicata per intero anche in assenza della determinazione del
perimetro in cui è istituito il servizio di raccolta quando, di fatto, detto
servizio è attuato.
Se
il servizio di raccolta, sebbene attivato, non è svolto nella zona di
ubicazione dell’immobile occupato o è effettuato in grave violazione delle
prescrizioni del regolamento di nettezza urbana, relativamente alle distanze e
capacità dei contenitori ed alla frequenza della raccolta, il tributo è dovuto
in misura ridotta secondo quanto stabilito dal comma precedente.
Nelle
zone esterne al centro abitato, nelle quali il normale servizio di raccolta sia
limitato, secondo apposita deliberazione, a determinati periodi stagionali, la
tassa è dovuta in relazione al periodo di esercizio del servizio.
L’interruzione
temporanea del servizio di raccolta per motivi sindacali o per improvvisi
impedimenti organizzativi non comporta
esonero o riduzione del tributo; qualora però il periodo di mancato svolgimento
si protragga, determinando situazione di danno o pericolo di danno alle persone
o all’ambiente, riconosciuta dalla competente autorità sanitaria, l’utente può
provvedere a proprie spese con diritto allo sgravio o restituzione, su
richiesta documentata, di una quota della tassa corrispondente al periodo di
interruzione.
Art.
3 Presupposto della tassa ed esclusioni
La
tassa è dovuta per l’occupazione o detenzione di locali ed aree scoperte, a
qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale nelle quali
il servizio è istituito ed attivato e comunque reso in via continuativa, nei
modi previsti dal presente regolamento e dal regolamento di nettezza urbana.
Per l’abitazione colonica e gli altri fabbricati con area scoperta di
pertinenza, la tassa è dovuta anche quando nella zona nella quale è attivata la
raccolta dei rifiuti è situata soltanto la strada di accesso all’abitazione ed
al fabbricato.
Non
sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o
per loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o
perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso
dell’anno, qualora tali circostanze siano indicate nella denuncia originaria
o di variazione e debitamente riscontrate in base ad
elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione. Ai fini
della determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella
parte di essa ove per specifiche caratteristiche strutturali o per destinazione
si formano, di regola, rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei
quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle
norme vigenti. Ai fini della determinazione della superficie non tassabile per
le seguenti categorie produttive di rifiuti speciali, tossici o nocivi si
applicano, all’intera superficie sulla quale l’attività viene svolta, le
seguenti percentuali di riduzione(2)
-
officine
meccaniche: riduzione del 50%;
-
gommisti:
riduzione del 50%;
-
lavanderie:
riduzione del 50%;
-
falegnamerie:
riduzione del 50%
-
pastifici:
riduzione del 50%;
-
rosticcerie,
pasticcerie: riduzione del 50%;
Nelle
unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta un’attività
economica e professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per
la specifica attività ed è commisurata alla superficie a fine utilizzata.
Sono
esclusi dalla tassa i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste
l’obbligo dell’ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni in
regime di privativa comunale per effetto di leggi, regolamenti, ordinanze in
materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi
internazionali riguardanti organi di Stato esteri.
Art.
4 Soggetti passivi e soggetti responsabili del tributo.
La
tassa è dovuta da coloro che occupano o detengono i locali ed aree scoperte di
cui all’art.3 del presente regolamento, con vincolo di solidarietà tra i
componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali e le
aree stesse.
Per le unità immobiliari adibite ad abitazione,
locate occasionalmente e comunque per periodi inferiori a TRE mesi, la tassa è
dovuta dal proprietario, e, in caso di subaffitto, dal primo affittuario.
Art.
5 Inizio e cessazione dell’occupazione o detenzione.
La
tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui
corrisponde un’autonoma obbligazione tributaria.
La
tassa decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui
ha inizio l’utenza. Nel caso di multiproprietà la tassa è dovuta dagli utenti
in proporzione al periodo di occupazione o di disponibilità esclusiva ed è
versata dall’amministratore come previsto dall’articolo precedente.
La
cessazione, nel corso dell’anno, dell’occupazione o detenzione di locali ed
aree, da diritto all’abbuono della tassa a decorrere dal primo giorno del
bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia della
cessazione debitamente accertata.
In
caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell’anno di cessazione,
la tassa non è dovuta per le annualità successive se l’utente dimostra di non
aver continuato l’occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la
tassa è stata assolta dall’utente subentrante a seguito di denuncia o in
seguito a recupero d’ufficio.
TITOLO
II
TARIFFE
E DETERMINAZIONE DELLA TASSA
Art.
6 Parametri
La
tassa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie per unità di
superficie imponibile dei rifiuti solidi urbani interni producibili nei locali
ed aree per il tipo di uso cui i medesimi sono destinati, nonché al costo dello
smaltimento.
Le
tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal
Comune, secondo il rapporto di copertura del costo prescelto, moltiplicando il
costo di smaltimento per unità di superficie imponibile accertata, previsto per
l’anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e
qualitativa dei rifiuti.
Art.
7 Locali ed aree tassabili.
Si
considerano locali tassabili ali effetti del presente tributo tutti i vani
comunque denominati, esistenti in
qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa o semplicemente posata sul
suolo, qualunque ne sia la destinazione o l’uso.
Sono
comunque da considerarsi tassabili, in via esemplificativa, le superfici utili
di:
-
tutti
i vani all’interno delle abitazioni tanto se principali (camere, sale, cucine,
ecc.) che accessori (ingressi interni all’abitazione, corridoi, anticamere,
ripostigli, bagni, ecc.) e cosi pure quelli delle dipendenze anche se separate od interrate rispetto al corpo
principale del fabbricato (rimesse, autorimesse, ecc.) escluse le stalle ed i
fienili ad uso agricolo e le serre a terra;
-
tutti
i vani principali, secondari ed accessori adibiti a studi professionali,
legali, tecnici, sanitari, di ragioneria, fotografici o a botteghe, a
laboratori di artigiani e comunque ad attività di lavoratori autonomi non
individuati ed elencati separatamente;
-
tutti
i vani principali ed accessori adibiti ad esercizi di alberghi (compresi quelli
diurni ed i bagni pubblici), locande, ristoranti, trattorie, collegi, pensioni
con solo vitto o alloggio, caserme, case di pena, osterie, bar, caffè,
pasticcerie, nonché negozi e locali comunque a disposizione di aziende
commerciali comprese edicole, chioschi stabili o posteggi, al mercato coperto,
nonché le superfici occupate dalle cabine telefoniche aperte al pubblico,
individuabili per il perimetro esterno della cabina poggiante al suolo.
-
Tutti
i vani principali ed accessori adibiti a circoli da ballo o divertimento, a
sale da gioco o da ballo o altri simili esercizi pubblici sottoposti a
vigilanza di pubblica sicurezza;
-
Tutti
i vani (uffici, sale scolastiche, biblioteche, anticamere, sale d’aspetto ed altre,
parlatoi, dormitori, refettori, lavatori, ripostigli, dispense, bagni, ecc.)
dei collegi, istituti di educazione privati, delle associazioni tecnico
economiche e delle collettività in genere, scuole di ogni ordine e grado;
-
Tutti
i vani, accessori e pertinenze, cosi come individuati per le abitazioni
private, nessuno escluso, degli enti pubblici, delle associazioni di natura
esclusivamente culturale, politica, sportiva e ricreativa a carattere popolare,
delle organizzazioni sindacali, degli enti ed associazioni di patronato, delle
Unità Sanitarie Locali (escluse le superfici che, per le loro caratteristiche
strutturali e per la loro destinazione, danno luogo di regola ai rifiuti speciali di cui al n.2 del 4° comma
dell’art. 2 del D.P.R. n.915/1982), delle caserme, stazioni, ecc.;
-
Tutti
i vani accessori e pertinenze, cosi come individuati per le abitazioni private,
nessuno escluso, destinati ad attività produttive industriali, artigianali,
commerciali e di servizi destinati alla produzione di rifiuti urbani (sedi di
organi, di uffici, depositi, magazzini, ecc.).
Si considerano inoltre tassabili, con la sola esclusione delle aree di cui al successivo art. 8, tutte le aree comunque utilizzate, ove possano prodursi rifiuti solidi urbani interni, ed in via esemplificativa:
-
le
aree adibite a campeggi, a sale da ballo all’aperto, a banchi di vendita, a
parchi gioco, e alle rispettive attività e servizi connessi, in sostanza
qualsiasi ara sulla quale si svolga un’attività privata idonea alla produzione
di rifiuti solidi interni;
-
qualsiasi
altra area scoperta, anche se accessorio o pertinenza di locali ed aree
assoggettati a tassa, quali giardini e parcheggi privati;
-
le
superfici dei balconi e terrazzi.
Art. 8 Locali ed aree non tassabili.
In applicazione di quanto previsto all’art. 3, comma
2, del presente regolamento, si considerano non tassabili, in quanto non
produttivi di rifiuti, i seguenti locali ed aree:
-
i
locali riservati ad impianti tecnologici, ove non si abbia normalmente la
presenza dell’uomo;
-
le
superfici utilizzate per attività sportive per le parti riservate ai soli
praticanti; resta salva l’applicazione della tassa per le superfici utilizzate come servizi, comunque non
direttamente adibite all’attività sportiva;
-
le
superfici e le parti di esse ove, per caratteristiche strutturali o per
destinazione, si formano di regola rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo
smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori
stessi in base alle norme vigenti.
Art. 9 Computo delle superfici.
La superficie tassabile è misurata per i locali al
netto dei muri, per le aree sul perimetro interno delle stesse al netto di
eventuali costruzioni in esse comprese.
Le aree scoperte che costituiscono pertinenza od
accessorio dei locali ed aree assoggettabili alla tassa sono computate per il
25%.
Le superfici delle aree scoperte, a qualsiasi uso
adibite, diverse dalle aree di cui al comma precedente, sono computate al 50%.
Le riduzioni delle superfici sono applicate sulla
base degli elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o
di variazione, con effetto dall’anno successivo.
Art. 10 Tariffe per particolari condizioni di uso.
La tariffa unitaria è ridotta:
a)
del
30%(4)
per le abitazioni con unico occupante;
b)
del 30%(4) per le abitazioni tenute a disposizione per uso
stagionale o altro uso limitato e discontinuo, a condizione che tale
destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione
indicando l’abitazione di residenza e l’abitazione principale e dichiarando espressamente
di non voler cedere l’alloggio in locazione o in comodato.
c)
Del
30%(4) nei confronti dell’utente
che, trovandosi nella situazione di cui alla precedente lettera b), risieda o
abbia la dimora, per più di sei mesi all’anno, in località fuori del territorio
nazionale. Ove si verifichino le condizioni per usufruire di più riduzioni
tariffarie, tra quelle previste nel comma precedente e nell’art. 2, comma 3, la
percentuale complessiva di riduzione tariffaria non può essere superiore a
quella stabilita dall’art. 2 del presente regolamento.
Le riduzioni tariffarie sono
applicate sulla base degli elementi e dati contenuti nella denuncia originaria,
integrativa o di variazione, con effetto dall’anno successivo.Il contribuente è
tenuto a comunicare entro il 20 gennaio il venir meno delle condizioni per
l’attribuzione dell’agevolazione; in difetto si provvede al recupero del
tributo a decorrere dall’anno successivo a quello di denuncia dell’uso che ha
dato luogo alla riduzione tariffaria,
con l’applicazione delle sanzioni previste per l’omessa denuncia di variazione.
Art. 11 Agevolazioni e riduzioni. (6)
Sono esenti dalla tassa, oltre ai casi espressamente
previsti dalle leggi vigenti:
a)
i
locali ed aree utilizzati per l’esercizio di culti ammessi nello Stato, con
esclusione dei locali annessi ad uso abitativo o ad usi diversi da quello del
culto in senso stretto;
b)
i
locali e le aree adibiti a servizi per i quali il Comune sia tenuto a sostenere
le spese di funzionamento.
Le esenzioni di cui sopra sono concesse su domanda
degli interessati, a condizione che questi dimostrino di averne diritto, con
decorrenza dall’anno successivo. Il Comune si riserva di compiere tutti gli
accertamenti opportuni, e di richiedere la documentazione necessaria, per la
verifica dei requisiti per l’applicazione delle agevolazioni. Le predette
esenzioni, stabilite ai sensi dell’art. 67 del D.Lgs 507/1993, sono iscritte in
bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da
risorse diverse dai proventi della tassa relativa all’esercizio cui si
riferisce l’iscrizione predetta.
Art. 12 Classificazione dei locali ed aree.
Agli effetti della determinazione delle tariffe, in applicazione del disposto della’rt.68, comma 2, del D.Lgs 507/1993, i locali ed aree sono classificati nelle seguenti categorie secondo il loro uso e destinazione (7).
CATEGORIA A
1) Attività di istituzioni
culturali, politiche, religiose
2) Scuole pubbliche e private,
di ogni ordine e grado.
3) Sale teatrali e
cinematografiche, sale per giochi, palestre.
CATEGORIA B
1)
Attività
commerciali all’ingrosso; mostre, autosaloni, autoservizi, autorimesse.
2)
Campeggi,
parchi gioco e parchi di divertimento.
CATEGORIA C
1)
Abitazioni
private
2)
Attività
ricettivo alberghiere
3)
Case
di vacanza, convivenze
CATEGORIA D
1)
Attività
terziarie e direzionali diverse da quelle relative alle precedenti categorie.
2)
Circoli
sportivi e ricreativi
CATEGORIA E
1)
Attività
di produzione artigianale o industriale
2)
Attività
di commercio al dettaglio di beni non deperibili
3)
Attività
artigianali di servizio.
CATEGORIA F
1)
Pubblici
esercizi: ristoranti, trattorie, pizzerie, bar, caffè, fast-food, self service
e simili; mense;gelaterie e pasticcerie, rosticcerie.
2)
Attività
di vendita al dettaglio di beni alimentari o deperibili.
Per i locali ed aree non
compresi nelle voci di cui sopra, si applica la tariffa relativa alla voce più
rispondente
Art. 13 Tassa giornaliera.
Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi
urbani interni prodotti dagli utenti che occupano o detengano, con o senza
autorizzazione, temporaneamente e non ricorrentemente locali ed aree pubblici,
di uso pubblico o aree gravate da
servitù di pubblico passaggio, è istituita nel Comune di Ittireddu la
tassa di smaltimento da applicare in base a tariffa giornaliera. E’ temporaneo
l’uso inferiore a 6 mesi e non ricorrente.
La misura della tariffa è
determinata in base alla tariffa, rapportata a giorno, della tassa annuale
attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, o voci di uso
assimilabili per attitudine alla produzione di rifiuti, maggiorata, in
relazione all’uso occasionale delle superfici ed alla particolare incidenza dei
costi del servizio pubblico di smaltimento, del 20% (fino al 50) per cento.
Il pagamento della tassa
giornaliera, deve essere effettuato contestualmente al pagamento della tassa
per l’occupazione temporanea degli spazi ed aree pubbliche, con le modalità
previste dall’art. 50 del D. Lgs 507/1993; il pagamento costituisce
assolvimento dell’obbligo di denuncia. In caso di occupazione di fatto, la
tassa che non risulti versata all’atto dell’accertamento dell’occupazione
abusiva è recuperata unitamente alla sanzione, interessi ed accessori.
Sono previste le seguenti
esenzioni e/o riduzioni (8)
a) esenzione per le
occupazioni occasionali o comunque di breve durata dichiarate esenti dalla
legge o dal regolamento comunale per l’applicazione della tassa per
l’occupazione di spazi ed aree pubbliche.
TITOLO III
DENUNCE – ACCERTAMENTO – RISCOSSIONE
Art. 14 Denunce.
I soggetti tenuti al pagamento della tassa hanno l’obbligo
di presentare al comune, entro il 20 gennaio successivo all’inizio
dell’occupazione o detenzione, denuncia dei locali ed aree tassabili, redatta
su appositi modelli messi a disposizione dal comune stesso.
La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi;
in caso di variazione delle condizioni di tassabilità l’utente è tenuto a
presentare nuova denuncia di variazione, nelle forme di cui al comma
precedente. La denuncia deve contenere l’esatta ubicazione del fabbricato, la
superficie e destinazione dei singoli locali ed aree denunciati e le loro
ripartizioni interne, la data di inizio dell’occupazione e detenzione, gli
elementi identificativi dei soggetti passivi; in particolare dovranno essere
specificati: per le persone fisiche il cognome e nome, codice fiscale, data e
luogo di nascita, domicilio, di tutti i
componenti del nucleo familiare o dei coobbligati che occupano o
detengono l’immobile a disposizione; per i soggetti diversi dalle persone
fisiche la denominazione o esatta ragione sociale, il codice fiscale, la sede
legale od effettiva, i dati identificativi e residenza dei rappresentanti
legali, delle persone che ne hanno la rappresentanza ed amministrazione. La
dichiarazione deve essere sottoscritta e presentata da uno dei coobbligati o dal
rappresentante lgale o negoziale. Della presentazione è rilasciata ricevuta da
parte dell’ufficio comunale. In caso di spedizione la denuncia si considera
presentata nel giorno indicato con il timbro postale.
Art. 15 Accertamento e controllo.
In caso di omessa, infedele o incompleta denuncia,
l’ufficio comunale emette avviso di accertamento nei termini e con le modalità
previste dall’art. 71 del D.Lgs 507/1993.
Ai fini dell’acquisizione dei dati necessari per
l’accertamento e per il controllo delle denuncie è in facoltà del comune, ai
sensi dell’art. 73 del D.Lgs 507/1993:
-
rivolgere
al contribuente motivato invito ad esibire o trasmettere atti e documenti,
compresi le planimetrie dei locali e delle aree occupati, ed a rispondere a
questionari, relativi ad atti e notizie specifici, da restituire debitamente
sottoscritti; in caso di mancato adempimento da parte del contribuente a dette
richieste, nel termine concesso, gli agenti di polizia urbana o i dipendenti dell’ufficio comunale o il
personale incaricato all’accertamento della materia imponibile, muniti di
autorizzazione del sindaco e previo avviso da
comunicare almeno cinque giorni prima della verifica, possono accedere
agli immobili soggetti alla tassa, ai soli fini della rilevazione della
destinazione e della misura delle superfici;
-
utilizzare
atti legittimamente acquisiti ai fini di altro tributo;
-
richiedere
ad uffici pubblici o di enti pubblici anche economici, in esenzione di spese e
di diritti, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti. In
caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla
diretta rilevazione, l’accertamento verrà fatto sulla base di presunzioni
semplici con caratteri previsti dall’art. 2729 del codice civile.
Art. 16 Riscossione
Gli importi dovuti per il tributo e relativi
addizionali, accessori e sanzioni, liquidati sulla base dei ruoli dell’anno
precedente, delle denunce presentate e degli accertamenti notificati nei
termini di legge, sono iscritti in ruoli nominativi da formare secondo le
disposizioni di cui all’art. 72 del D.Lgs 507/1993.
Gli importi sono arrotondati alle mille lire, per
difetto se la frazione non è superiore a lire 500, per eccesso se è superiore.
Su istanza del contribuente iscritto nei ruoli
principali o suppletivi il Sindaco può concedere, per gravi motivi, la
ripartizione fino a otto rate del carico tributario se comprensivo di tributi
arretrati. In caso di omesso pagamento di due rate consecutive l’intero
ammontare iscritto a ruolo è riscuotibile in unica soluzione. Sulle somme il
cui pagamento è differito rispetto all’ultima rata di normale scadenza si
applicano gli interessi in ragione del 7 per cento per ogni semestre o frazione
di semestre.
Art. 17 Rimborsi
Nei casi di errore, di duplicazione, di eccedenza del
tributo iscritto a ruolo rispetto a quanto stabilito dalla sentenza della
commissione tributaria provinciale o dal provvedimento di annullamento o di
riforma dell’accertamento riconosciuto illegittimo, adottato dal comune con
l’adesione del contribuente prima che intervenga la sentenza della commissione
tributaria provinciale, il Servizio Tributi dispone lo sgravio o il rimborso
entro 90 giorni.
Lo sgravio o il rimborso della tassa iscritta a
ruolo, riconosciuta non dovuta per effetto della cessazione dell’occupazione o
conduzione dei locali o aree tassati, è disposto dal Servizio Tributi entro 30
giorni dalla ricezione della denuncia di cessazione o della denuncia tardiva di
cui all’art. 64, comma 4, del D.Lgs. 507/1993, da presentare, a pena di decadenza,
entro sei mesi dalla notifica del ruolo in cui e iscritto il tributo.
In ogni caso, per lo sgravio o rimborso di somme non
dovute il contribuente deve presentare domanda, a pena di decadenza, non oltre
due anni dall’avvenuto pagamento; lo sgravio o rimborso è disposto dal comune
entro 90 giorni dalla domanda.
Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli
interessi, calcolati nella misura del 7 per cento semestrale a decorrere dal
semestre successivo a quello dell’eseguito pagamento.
Art. 18 Sanzioni
Per i casi di omessa, infedele, incompleta,
inesatta, tardiva dichiarazione, per l’omessa, inesatta o tardiva indicazione
dei dati richiesti in denuncia o con questionario, per la mancata esibizione o
trasmissione di atti e documenti dovuti o richiesti, si applicano le sanzioni
previste dall’art. 76 del D.Lgs. 507/1993.
Art. 19 Contenzioso
Dalla data di insediamento delle Commissioni
Tributarie Provinciali e Regionali di cui al D. Lgs 31.12.1992 n.545 e al D.Lgs
31.12.1992 n. 546, il ricorso contro l’avviso di accertamento e di
liquidazione, il ruolo, la cartella di pagamento, l’avviso di mora, il
provvedimento di irrogazione di sanzioni, il diniego di rimborso, deve essere
proposto alla Commissione Provinciale competente entro 60 giorni dalla data di
notificazione dell’atto impugnato.
Fino a tale data il ricorso contro gli atti di
accertamento e contro le risultanze del ruolo deve essere presentato al
Dipartimento delle Entrate, Direzione Regionale Entrate della Sardegna sezione
staccata di Sassari.
TITOLO IV
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 20 Disposizioni transitorie.
Le disposizioni del presente regolamento sono
applicabili dalla data di entrata in vigore dello stesso, ad eccezione di
quelle previste dagli art. 2 comma 3, art. 5 comma 3, art. 9 commi 2,3, che hanno
decorrenza dall’1.1.1995.
In sede di applicazione della nuova disciplina i
soggetti obbligati al pagamento della tassa devono presentare le denuncie ai
sensi dell’art.13, originarie, integrative o di variazione, entro il 30
settembre 1995. Entro il medesimo termine devono essere presentate le eventuali
richieste di detassazione o di riduzione, nonché l’elenco dovuto dagli
amministratori dei condomini di cui all’art. 63, comma 4, del D.Lgs 507/1993.
Le denunce hanno effetto, per la modifica delle condizioni di tassabilità, dal
1.1.1995.
La classificazione delle categorie tassabili, e
l’attuazione nella determinazione delle tariffe dei criteri di commisurazione
del tributo di cui all’art. 65 del D.Lgs 507/1993, saranno oggetto di nuova
deliberazione regolamentare, da adottare entro il 31 ottobre 1995 per
l’applicazione dal 1 gennaio 1996.
Art. 21 Abrogazioni
Dalla data di entrata in vigore del presente
regolamenti cessano di avere efficacia tutte le disposizioni regolamentari
precedentemente deliberate per l’applicazione della tassa per lo smaltimento
dei rifiuti solidi urbani.
Art. 22 Norme di rinvio
Per tutto quanto non previsto dal presente
regolamento si applicano le disposizioni del decreto legislativo 15.11.1993, n.
507 e successive modificazioni.
(1)
In
misura non superiore al 40% della tariffa.
(2)
Elencare
di seguito le attività interessate e le rispettive percentuali di riduzione;
quelle riportate sono a titolo esemplificativo
(3)
Determinare
quote dal 2 al 10 per cento, in ragione inversa del numero dei condomini.
(4)
La
tariffa può essere ridotta di un importo non superiore ad un terzo; ove lo si
ritenga opportuno, può essere condizionata ad un limite di superficie
abitativa.
(5)
La
tariffa può essere ridotta di un importo non superiore al 30%
(6)
Possibilità
confermata dalla Circolare del Ministero delle Finanze in data 22.6.1994
(6)
A
discrezione del comune
(7) La classificazione riportata segue
l’impostazione di cui all’art. 68 del D.Lgs 507/1993. Ogni comune porterà gli
opportuni
adattamenti
secondo la propria realtà, nel rispetto del criterio di omogeneità nella
attitudine alla produzione di rifiuti.
(7)
(8)
A discrezione del comune, con i criteri
di cui all’art. 67 del D.Lgs 507/1993.
REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO N.11 DEL
13.03.1995.