COMUNE DI ITTIREDDU

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Art. 1 - Oggetto del regolamento.

Il presente regolamento disciplina l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, secondo le norme ed i principi contenuti negli artt. 52 e 63 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.

Art. 2 - Oggetto del canone.

Sono soggette al canone le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e comunque sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del comune. Sono, parimenti, soggette al canone le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, di cui al comma 1, con esclusione di balconi, verande, bowwindows e simili infissi di carattere stabile, nonché le occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa. Il canone si applica, altresì, alle occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio. Il canone si applica anche nel caso di occupazioni esercitate su tratti di aree private che sono di uso pubblico per destinazione dello stesso proprietario, quali le occupazioni poste in essere sotto i portici degli immobili di proprietà privata, ma aperti al pubblico, su tratti di marciapiede o di strade aperti al pubblico e simili. Sono escluse dal canone le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile del comune. Il pagamento del canone non esclude il pagamento di altri canoni di concessione o ricognitori nei casi in cui i medesimi siano applicabili da parte del comune. Dalla misura complessiva del canone va detratto l'importo di altri canoni previsti da disposizioni di legge, riscossi dal comune per la medesima concessione, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.

Art. 3 - Soggetti attivi e passivi.

Il canone è dovuto al comune dal titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico. Per gli anni successivi a quello di rilascio dell'atto di concessione o di autorizzazione o di inizio dell'occupazione di fatto, anche abusiva, il canone è dovuto dal soggetto che esercita l'occupazione alla data del primo gennaio di ciascun anno.

Art. 4 - Modalità per la richiesta ed il rilascio di concessioni ed autorizzazioni.

Prima di porre in essere le occupazioni di cui al precedente art. 2, i soggetti interessati devono ottenere il rilascio delle prescritte autorizzazioni o concessioni da parte del comune. Le richieste intese ad ottenere le predette concessioni o autorizzazioni devono essere presentate:

  1. per le occupazioni permanenti con chioschi, edicole, distributori carburanti e simili infissi di carattere stabile al Responsabile dell'Area Tecnica e di Vigilanza;
  2. per le occupazioni permanenti poste in essere attraverso la realizzazione di passi carrabili o accessi pedonali:
  3. al Responsabile dell'Area Tecnica e di Vigilanza, se si tratta di passi carrai la cui esecuzione comporta modifiche del piano stradale, ai sensi dell'art. 44, 4° comma del decreto legislativo 15.11.1993, n. 507.
  4. Al Responsabile dell'Area Tecnica e di Vigilanza, se si tratta di semplici accessi carrabili o pedonali posti a filo con il manto stradale, di cui all'art. 44, comma 7° del decreto legislativo 15.11.1993, n. 507, in corrispondenza dei quali gli interessati indendano apporre cartello di divieto di sosta;
  5. Per le occupazioni del sottosuolo o soprassuolo stradale con condutture e cavi, al Responsabile dell'Area Tecnica e di Vigilanza;
  6. Per le occupazioni permanenti, con manufatti o altre costruzioni di carattere stabile diversi da quelli indicati ai punti precedenti, oppure con tende fisse o retrattili, con cartelli pubblicitari e simili, al Responsabile dell'Area Tecnica e di Vigilanza;
  7. Per le occupazioni temporanee diverse da quelle esercitate con condutture e cavi ed impianti in genere, di cui al precedente punto c), riguardanti l'esercizio di attività commerciali, culturali, ricreative, sportive, e simili, al settore commercio;
  8. Per occupazioni temporanee effettuate con steccati, ponteggi e simili, al responsabile dell'Area Tecnica e di Vigilanza.

Il rilascio e l'eventuale revoca delle concessioni ed autorizzazioni contemplate dal presente articolo competono al sindaco o al funzionario dallo stesso delegato. Le concessioni e le autorizzazioni di cui ai commi precedenti possono essere revocate in qualsiasi momento, senza che i titolari delle concessioni ed autorizzazioni possano avanzare alcuna pretesa, fermo restando il diritto alla restituzione del canone pagato, come previsto dall'articolo 5.

Art. 5 - Revoca di concessioni o autorizzazioni.

La revoca delle concessioni o delle autorizzazioni di cui al precedente art. 4 dà diritto alla restituzione del canone pagato in anticipo senza interessi, limitatamente alla quota delle entrate patrimoniali riferita alle mensilità successive a quella in cui ha luogo la revoca stessa. La revoca delle concessioni o delle autorizzazioni è disposta altresì dall'Ufficio competente al rilascio di tali atti ai sensi dell'art. 4 del presente regolamento dopo tre anni di sospensione emessi dal Comune ai sensi dell'art. 13, comma 8 del presente regolamento.

Art. 6 - Occupazioni permanenti e temporanee. Criteri di destinazione. Graduazione e determinazione del canone.

Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sono permanenti e temporanee:

  1. sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi, comunque, durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
  2. sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.

Per le occupazioni che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorchè uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentate del 20 per cento. Il canone è graduato a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione: a tale effetto, le strade, gli spazi e le altre aree pubbliche, indicate nell'art. 2, sono classificate in due categorie. L'elenco di classificazione è deliberato dal Consiglio Comunale con atto n. 21 del 29.04.1994, esecutivo. Il canone si determina in base all'effettiva occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari con arrotondamento all'unità superiore della cifra contenente decimali. Non si fa comunque luogo all'applicazione del canone alle occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare. Le superfici eccedenti i mille metri quadrati, per le occupazioni sia temporanee che permanenti, sono calcolate in ragione del 10 per cento. Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 mq., del 25 per cento per la parte eccedente 100 mq e fino a 1.000 mq, del 10 per cento per la parte eccedente i 1.000 mq. Il canone è determinato in base alle misure stabilite nell'apposita tariffa.

Art. 7 - Occupazioni permanenti - Disciplina e tariffe. Passi carrabili: criteri di determinazione della superficie.

Per le occupazioni permanenti il canone è dovuto per anni solari a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione patrimoniale autonoma. Essa è commisurata alla superficie occupata e si applica sulla base della tariffa approvata dalla Giunta Comunale. Per le occupazioni soprastanti e sottostanti il suolo, la tariffa è ridotta ad un terzo. Per le occupazioni esercitate con cavedi, intercapedini e simili manufatti situati in adiacenza ai piani interrati degli immobili, nell'ipotesi che siano sovrastati da griglie metalliche poste a livello del marciapiede o del piano stradale, il canone è dovuto sia per l'occupazione del suolo esercitata con dette griglie metalliche che per l'occupazione della parte di sottosuolo eccedente la proiezione delle griglie, ai sensi del successivo comma 13. Per le occupazioni con tende, fisse o retrattili, aggettanti direttamente sulle aree indicate al precedente art. 2, la tariffa è pari al 30 per cento di quella stabilita per le occupazioni del suolo comunale. La riduzione prevista dal presente comma non è cumulabile con quella di cui al precedente comma 1. Per i passi carrabili la tariffa di cui al comma 1 è ridotta al 50 per cento. Sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra o altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata. La superficie da assoggettare al canone dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si da accesso, per la profondità di un metro lineare "convenzionale". Per i passi carrabili costruiti direttamente dal comune, il canone va determinato con riferimento ad una superficie complessiva, calcolata con i criteri previsti dal precedente comma 5, non superiore a mq.9. L'eventuale superficie eccedente detto limite è calcolata in ragione del 10 per cento. Il Comune, su espressa richiesta dei proprietari degli accessi che siano a filo con il manto stradale e in ogni caso quando manchi un'opera visibile che renda concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico e tenuto conto delle esigenze di viabilità, può, previo rilascio di apposito cartello segnaletico, vietare la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi. Il divieto di utilizzazione di detta area da parte della collettività non può comunque estendersi oltre la superficie di dieci metri quadrati e non consente alcuna opera né l'esercizio di particolare attività da parte del proprietario dell'accesso. Il canone va determinato con la stessa aliquota di tariffa prevista per i passi carrabili dal precedente comma 3. La superficie assoggettabile degli accessi carrabili e pedonali contemplati dal presente comma va determinata moltiplicando l'apertura del portone, del cancello e più in generale dell'accesso per la profondità virtuale di metri lineari uno. La tariffa prevista per le occupazioni del suolo comunale è ridotta al 10 per cento per i passi carrabili costruiti direttamente dal comune che, sulla base di elementi di carattere oggettivo, risultano non utilizzabili e, comunque, di fatto non utilizzati dal proprietario o dal detentore dell'immobile o da altri soggetti legati agli stessi da vincoli di parentela, affinità o da qualsiasi altro rapporto. I passi carrabili di accesso ad impianti per la distribuzione di carburanti sono soggetti al canone con gli stessi criteri previsti per i passi carrabili dai commi precedenti. Il canone relativo all'occupazione con i passi carrabili può essere definitivamente assolto mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità del canone. In ogni caso, ove i concessionari non abbiano interesse ad utilizzare i passi carrabili, possono ottenerne l'abolizione con apposita domanda al comune. La messa in pristino dell'assetto stradale è effettuata a spese del richiedente. Per le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto privato nelle aree a ciò destinate dal comune, il canone va commisurato alla superficie dei singoli posti assegnati. Ove le occupazioni di spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico ricadano in corrispondenza di occupazioni del suolo da parte del medesimo soggetto, il canone va applicato, oltre che per l'occupazione del suolo, soltanto per la parte di dette occupazioni la cui superficie eccede l'occupazione del suolo.

Art. 8 - Occupazioni temporanee. Disciplina e tariffe.

Per le occupazioni temporanee il canone è commisurato alla superficie effettiva occupata ed è graduato, nell'ambito delle categorie previste dall'art. 6, comma 3°, in rapporto alla durata delle occupazioni medesime. Per i tempi di occupazione e per le relative misure di riferimento si fa rinvio alle indicazioni contenute nei singoli atti di concessione. In ogni caso per le occupazioni di durata non inferiore ai quindici giorni la tariffa è ridotta del 30 per cento. Il canone si applica, in relazione alle ore di effettiva occupazione, in base alle misure giornaliere di tariffa deliberate dal comune ai sensi dell'art. 6, comma 6; la tariffa oraria è determinata in ragione di un ventiquattresimo della tariffa giornaliera e le frazioni di tempo inferiori all'ora sono computate come ora intera. Per le occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo la tariffa stabilita per l'occupazione del suolo comunale è ridotta ad un terzo. In ogni caso le misure di tariffa giornaliera non possono essere inferiori, qualunque sia la categoria di riferimento dell'occupazione ed indipendentemente da ogni riduzione, a lire 150 al metro quadrato per giorno. Per le occupazioni con tende e simili, la tariffa è ridotta al 30 per cento. Ove le tende siano poste a copertura di banchi di vendita nei mercati o comunque di aree pubbliche già occupate, il canone va determinato con riferimento alla sola parte di esse eventualmente sporgente dai banchi o dalle aree medesime. Per le occupazioni effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, il canone è aumentato del 20 per cento. Le tariffe di cui ai precedenti commi sono ridotte al 50 per cento per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto. Sono ridotte rispettivamente dell'80 per cento e del 50 per cento le tariffe per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante e le tariffe per le occupazioni temporanee per i fini di cui al successivo art. 9. Le occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal comune sono soggette al canone con la tariffa prevista per le occupazioni temporanee di suolo comunale ridotta del 30 per cento. Qualora dette occupazioni siano esercitate da un unico soggetto per un periodo di durata non inferiore all'anno, il canone si applica con la tariffa prevista per le occupazioni permanenti di suolo pubblico. Le tariffe per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia sono ridotte del cinquanta per cento. Per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive si applica la tariffa ordinaria ridotta dell'80%. Per le occupazioni temporanee, diverse da quelle di cui all'articolo 10, di durata non inferiore a un mese o che si verifichino con carattere ricorrente, il comune dispone la riscossione mediante convenzione a tariffa ridotta del 50 per cento; tale riduzione è cumulabile con quelle di cui ai commi 1 e 5 in quanto applicabili.

Art, 9 - Occupazioni del sottosuolo e soprassuolo. Disciplina.

Le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere ed altri manufatti destinati all'esercizio ed alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse, nonché con seggiovie e funivie sono assoggettate in base ai criteri stabiliti dal successivo articolo 10, comma 7. Il Comune ha sempre facoltà di trasferire in altra sede, a proprie spese, le condutture, i cavi e gli impianti; quando però il trasferimento viene disposto per l'immissione delle condutture, dei cavi e degli impianti in cunicoli in muratura sotto i marciapiedi, ovvero in collettori, oppure in gallerie appositamente costruite, la spesa relativa è a carico degli utenti.

Art. 10 - Criteri di determinazione del canone per l'occupazione del sottosuolo e soprassuolo.

Il canone per le occupazioni del sottosuolo o soprassuolo stradale con condutture, cavi e impianti in genere, di cui all'articolo precedente, è determinato forfettariamente in base alla lunghezza delle strade occupate, comprese le strade soggette a servitù di pubblico passaggio. Il canone va determinato in base alla tariffa approvata dal comune. Per le occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi il canone non si applica. Per le occupazioni di cui al presente articolo, aventi carattere temporaneo, il canone, in deroga a quanto disposto dal precedente articolo 8, è applicato in misura forfettaria in base alle tariffe approvate dal comune con riferimento alle fattispecie di seguito indicate:

  1. - il canone base per le occupazioni del sottosuolo e soprassuolo comunale fino a un chilometro lineare, di durata non superiore a 30 giorni;
  2. - il canone base è aumentato del 50 per cento per le occupazioni superiori al chilometro lineare;
  3. - per le occupazioni di durata superiore ai 30 giorni il canone base va maggiorato nelle seguenti percentuali:
  4. - occupazioni di durata non superiore a 90 giorni: 30 per cento;
  5. - occupazioni di durata superiore a 90 giorni e fino a 180 giorni: 50 per cento;
  6. - occupazioni di durata maggiore: 100 per cento.

Per le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione di pubblici servizi e per quelle realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai medesimi il canone è determinato forfettariamente sulla base dei criteri stabiliti dall'art. 63, comma 2, lettera f del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.

Art. 11 - Distributori di carburante e di tabacchi ed altri impianti di distribuzione automatica. Determinazione del canone.

Per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburanti e dei relativi serbatoi sotterranei e la conseguente occupazione del suolo e del sottosuolo comunale è dovuto un canone annuale in base alle tariffe approvate dal comune. Il canone è graduato in relazione alla località dove sono situati gli impianti. A tal fine il territorio comunale è suddiviso nelle sottoelencate località individuate con deliberazione della giunta comunale:

  1. - centro abitato;
  2. - zona esterna;
  3. - sobborghi e zone periferiche;
  4. - frazioni.

Il canone va applicato ai distributori di carburanti muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore a tremila litri. Se il serbatoio è di maggiore capacità, la tariffa va aumentata di un quinto per ogni mille litri o frazione di mille litri. E' ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità. Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi sotterranei anche se di differente capacità, raccordati tra loro, il canone nella misura stabilita dal presente articolo, viene applicato con riferimento al serbatoio di minore capacità maggiorato di un quinto per mille litri o frazioni di mille litri degli altri serbatoi. Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi autonomi, il canone si applica autonomamente per ciascuno di essi. Il canone di cui al presente articolo è dovuto esclusivamente per l'occupazione del suolo e del sottosuolo comunale effettuata con le sole colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa ed i relativi serbatoi sotterranei, nonché per l'occupazione del suolo con un chiosco che insiste su di una superficie non superiore a quattro metri quadrati. Tutti gli ulteriori spazi e aree pubbliche eventualmente occupati con impianti o apparecchiature ausiliarie, funzionali o decorative, ivi compresi le tettoie, i chioschi e simili per le occupazioni eccedenti la superficie di quattro metri quadrati, comunque utilizzati, sono soggetti al canone di occupazione di cui al precedente articolo 7, ove per convenzione non siano dovuti diritti maggiori. Per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione di tabacchi ed altri impianti di distribuzione automatica (quali, ad esempio, i distributori di bevande, dolciumi, parafarmaci e simili, anche se aggettanti dai prospetti degli edifici) e la conseguente occupazione del suolo e soprassuolo comunale è dovuto un canone annuale in base alle tariffe approvate dal comune. Il canone è graduato in relazione alle località dove sono situati gli impianti. A tal fine il territorio comunale è suddiviso nelle sottoelencate località individuate con deliberazione della Giunta Comunale:

  1. - centro abitato;
  2. - zona limitrofa;
  3. - frazioni, sobborghi e zone periferiche.

Art. 12 - Esenzioni.

Sono esenti dal canone:

  1. - le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, Province, Comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio dei culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'art. 87, comma 1, lettera c) del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22.12.1986 n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica; le esenzioni indicate alla precedente lettera a) sono applicabili esclusivamente se le occupazioni sono effettuate direttamente per le finalità non commerciali ivi previste ed i lavori eseguiti in economia;
  2. - le occupazioni effettuate da ditte appaltatrici per l'esecuzione di interventi a favore del Comune;
  3. - le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purchè non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, e le aste delle bandiere;
  4. - le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione nonché di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;
  5. - le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che si è stabilita nel regolamento di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;
  6. - le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune o alla provincia al termine della concessione medesima;
  7. - le occupazioni di aree cimiteriali;
  8. - gli accessi carrabili destinati a soggetti portatori di handicap;
  9. - le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto privato esercitate negli appositi spazi gestiti direttamente dal Comune e da questo appositamente attrezzati;
  10. - le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate dal Comune;
  11. - le occupazioni di spazi ed aree pubbliche esercitate da coloro i quali promuovono manifestazioni od iniziative a carattere politico, purchè l'area occupata non ecceda i 10 metri quadrati.

Art. 13 - Denuncia e versamento del canone.

Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico, i soggetti di cui all'art. 3 devono presentare al Settore Tributi apposita denuncia entro 30 giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione medesima qualora quest'ultima sia stata rilasciata nel mese di dicembre. Nel caso di occupazioni poste in essere da un condominio, la denuncia deve essere presentata dall'amministratore del condominio qualora la nomina dello stesso sia avvenuta ai sensi dell'art. 1129 del codice civile. La denuncia va effettuata utilizzando gli appositi modelli predisposti dal Comune e dallo stesso messi a disposizione: la denuncia deve contenere gli elementi identificativi del contribuente, gli estremi dell'atto di concessione, la superficie occupata, la categoria dell'area sulla quale si realizza l'occupazione, la misura di tariffa corrispondente, l'importo complessivamente dovuto. Negli stessi termini deve essere effettuato il versamento del canone dovuto per l'intero anno di rilascio della concessione. L'attestato deve essere allegato alla denuncia e i relativi estremi trascritti nella denuncia stessa. Nel caso di subentro ad altro contribuente il subentrante deve presentare al comune la predetta denuncia nel mese di gennaio dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il subentro; nello stesso termine il subentrante deve eseguire il versamento del canone riferito all'annualità successiva a quella in cui è avvenuto il subentro. Di contro, l'originario contribuente non è liberato dall'obbligo del pagamento del canone per le annualità successive se non previo inoltro al Comune, entro il 31 dicembre dell'anno nel quale è avvenuto il subentro, della comunicazione, redatta su apposito modello, dalla quale risultino tutti gli elementi atti ad individuare l'oggetto dell'occupazione, il soggetto subentrante nonché gli estremi dell'atto che ha determinato il subentro. L'omessa presentazione della comunicazione da parte dell'originario contribuente non comporta a carico dello stesso l'obbligo del pagamento del canone relativo alle annualità successive soltanto nell'ipotesi che il subentrante abbia presentato al Comune denuncia di subentro. L'obbligo della denuncia, nei modi e nei termini di cui al comma precedente, non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione del canone, semprechè non si verifichino variazioni nella occupazione che determino un maggiore o minore ammontare del canone. In mancanza di variazioni nelle occupazioni, il versamento del canone deve essere effettuato nel mese di gennaio, utilizzando l'apposito modulo di cui al comma 4. Per le occupazioni di cui all'articolo 9, comma 1 il versamento del canone deve essere effettuato nel mese di gennaio di ciascun anno. Per le variazioni in aumento verificatesi nel corso dell'anno, la denuncia anche cumulativa e il versamento possono essere effettuati entro il 30 giugno dell'anno successivo. Il pagamento del canone deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al comune, ovvero, in caso di affidamento in concessione, al concessionario del comune, con arrotondamento a mille lire per difetto se la frazione non è superiore a 500 lire o per eccesso se è superiore. I contribuenti, per il pagamento del canone, dovranno utilizzare l'apposito bollettino di versamento adottato dal comune. Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento del canone, e la compilazione del modulo di versamento di cui al comma 4, da effettuarsi non oltre il termine iniziale previsto per le occupazioni medesime. Qualora le occupazioni non siano connesse ad alcun previo atto del comune, il pagamento del canone può essere effettuato, senza la compilazione del suddetto modulo, mediante versamento diretto, in via anticipata. Il versamento del canone non deve essere eseguito qualora l'ammontare complessivo della stessa non superi le lire ventimila per le occupazioni permanenti e le lire cinquemila per le occupazioni temporanee. Per le occupazioni sia permanenti che temporanee con canone d'importo complessivo superiore a £ 500.000 è consentito il pagamento in 4 rate scadenti nei mesi di gennaio, aprile, luglio, ottobre, semprechè la scadenza della concessione o dell'autorizzazione sia successiva ai termini di scadenza più sopra indicati. Il mancato versamento del canone alle scadenze stabilite comporta la sospensione dell'atto di concessione o di autorizzazione sino a quando il pagamento non risulti eseguito. La sospensione è disposta dall'ufficio competente al rilascio di tali atti autorizzati, ai sensi dell'art. 4 del presente regolamento.

Art. 14 - Accertamenti, rimborsi e riscossione coattiva del canone.

Il Comune controlla le denuncie presentate, verifica i versamenti effettuati e sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili dagli stessi, provvede alla correzione di eventuali errori materiali o di calcolo, dandone comunicazione al soggetto obbligato al pagamento del canone nei sei mesi successivi alla data di presentazione delle denunce o di effettuazione dei versamenti. L'eventuale integrazione della somma già versata a titolo di canone, determinata dai predetti enti e accettata dal contribuente, è effettuata dal contribuente medesimo mediante versamento con le modalità di cui all'art. 13 - comma 4 - entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione. Il Comune provvede all'accertamento in rettifica delle denunce nei casi di infedeltà, inesattezza e incompletezza delle medesime, ovvero all'accertamento d'ufficio nei casi di omessa presentazione della denuncia. A tal fine emette apposito avviso di accertamento motivato nel quale sono indicati il canone, nonché le sanzioni e gli interessi moratori liquidati e il termine di 60 giorni per il pagamento. Gli avvisi di accertamento, sia in rettifica che d'ufficio, devono essere notificati al concessionario, a pena di decadenza, anche a mezzo posta, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui la denuncia è stata presentata o a quello in cui la denuncia avrebbe dovuto essere presentata. Nel caso in cui il canone risulti totalmente o parzialmente non assolto per più anni, l'avviso di accertamento deve essere notificato, nei modi e nei termini di cui ai commi precedenti, separatamente per ciascun anno. La riscossione coattiva del canone si effettua secondo le modalità previste dall'art. 68 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, in un'unica soluzione. Si applica l'articolo 2752 del Codice Civile. I soggetti obbligati al pagamento del canone possono richiedere, con apposita istanza, al comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Sull'istanza di rimborso il comune provvede entro 90 giorni dalla data di presentazione della stessa. Sulle somme rimborsate ai soggetti obbligati al pagamento del canone spettano gli interessi di mora in ragione del 5 per cento annuo dalla data dell'eseguito pagamento.

Art. 15 - Sanzioni

Per l'omessa presentazione della denuncia si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del canone dovuto. Per la denuncia infedele si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento del maggiore canone dovuto. Per le infrazioni di carattere formale si applica la sanzione amministrativa del 25 per cento del canone dovuto. Chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze i versamenti dovuti è soggetto alla sanzione amministrativa pari al trenta per cento di ogni importo non versato. Le sanzioni amministrative indicate nei commi 1, 2, 3 e 4 sono ridotte ad un quarto se, entro 60 giorni dall'avvenuta contestazione il contravventore procede al pagamento del canone, se dovuto, della sanzione e degli interessi moratori. Sulle somme dovute a titolo di canone si applicano gli interessi moratori in ragione del cinque per cento annuo. Le sanzioni indicate nei commi 1, 2, 3, e 4 si applicano congiuntamente a quelle stabilite dall'art. 20, commi 4 e 5, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Art. 16 - Funzionario responsabile del procedimento.

Nel caso di gestione in forma diretta, la Giunta Comunale designa il funzionario cui sono attribuiti la funzione e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche; il predetto sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi. Nel caso di gestione in concessione le attribuzioni di cui al comma 1 spettano al concessionario.

Art. 17 - Abolizione della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche.

Dal 1° gennaio 1999 è abolita la tassa per 'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni. I presupposti di imposizione relativi alla tassa abolita, relativi a periodi antecedenti all'introduzione del presente canone sono regolati dai termini di decadenza indicati dall'art. 51 del decreto legislativo indicato al comma 1.

Art. 18 - Entrata in vigore.

Il presente regolamento entra in vigore dopo la pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, successivamente all'approvazione del CO.RE.CO., e comunque dopo il 1° gennaio 1999.

TARIFFE DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

1 - OCCUPAZIONI PERMANENTI

  1. - occupazioni del suolo in genere (art.7 del regolamento): I categoria £ 34.000 per mq; II categoria £ 10.200 per mq;
  2. - Occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo, diverse da quelle contemplate dalle lettere successive (art. 7 - comma 1 - del regolamento): I categoria £ 11.330 per mq; II categoria £ 3.400 per mq.
  3. - Occupazioni con tende fisse o retraibili (art. 7 - comma 2 - del regolamento): I categoria £ 10.200 per mq; II categoria £ 3.060 per mq.
  4. - passi carrai (art. 7 - comma 3 - del regolamento): I categoria £ 3.400 per mq; II categoria £ 1.020 per mq;
  5. - Occupazioni permanenti del suolo con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate dal Comune (art. 7 - comma 12 - del regolamento): I categoria £ 34.000 per mq; II categoria £ 10.200 per mq.
  6. - Occupazioni con condutture, cavi ed impianti in genere del sottosuolo e soprassuolo (art. 10 - comma 1 - del regolamento): I categoria per ogni chilometro lineare o frazione £ 250.000; II categoria per ogni chilometro lineare o frazione £ 75.000;
  7. - Occupazioni con condutture, cavi ed impianti in genere del sottosuolo e soprassuolo effettuate da aziende di erogazione dei pubblici servizi (art. 10, comma 7 del regolamento): £ 1.250 per utente con riferimento alla data del 1° gennaio; in ogni caso l'ammontare complessivo del canone annuo dovuto non può essere inferiore a £ 1.000.000.

DISPOSIZIONI RIGUARDANTI ALCUNE DELLE VOCI DI TARIFFA SOPRA ELENCATE, RELATIVE ALLE OCCUPAZIONI PERMANENTI.

Le occupazioni esercitate su di un'unica area di superficie eccedente i mille metri quadrati da un unico soggetto passivo del canone, per la parte eccedente i mille metri quadrati sono calcolate in ragione del 10 per cento (art. 6 - 5° comma del regolamento). Per le occupazioni realizzate da un unico soggetto passivo del canone con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 metri quadrati, del 25 per cento per la parte eccedente i 100 metri quadrati e fino a 1.000 metri quadrati, del 10 per cento per la parte eccedente i 1.000 metri quadrati (art. 6 - 5° comma del regolamento).

OCCUPAZIONI TEMPORANEE

  1. - occupazioni del suolo in genere (art. 8 - commi 1 e 2 - del regolamento): tariffa giornaliera I categoria £ 2.000 per mq.; II categoria £ 600 per mq;
  2. - Occupazioni del suolo effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante (art. 8 - comma 4 - del regolamento) tariffa giornaliera I categoria £ 2.000 per mq; II categoria £ 600 per mq.
  3. - Occupazioni del suolo comunale, poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante (art. 8 - comma 5 - del regolamento): tariffa giornaliera I categoria £ 400 per mq.; II categoria £ 120 per mq. Per le occupazioni di cui sopra, realizzate da un unico soggetto passivo del canone, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 mq; del 25 per cento per la parte eccedente i 100 mq. e fino a 1.000 mq., del 10 per cento per la parte eccedente i 1.000 mq. (art. 6 - 5° comma del regolamento).
  4. - Occupazioni temporanee di spazi soprastanti e sottostanti il suolo, diverse da quelle contemplate dalle lettere successive (art. 8 - comma 2 - del regolamento): tariffa giornaliera I categoria £ 400 per mq.; II categoria £ 120 per mq;
  5. - occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal Comune (art. 8 - comma 6 - del regolamento): tariffa giornaliera I categoria £ 1.400 per mq; II categoria £ 420 per mq;
  6. - occupazioni con tende e simili (art. 8 - comma 3 - del regolamento): tariffa giornaliera I categoria £ 400 per mq; II categoria £ 120 per mq;
  7. - occupazioni temporanee del sottosuolo e del soprassuolo con condutture, cavi ed impianti in genere (art. 10 - comma 6 - del regolamento). Le tariffe di seguito indicate si applicano per occupazioni di lunghezza non superiore al chilometro lineare. Per occupazioni eccedenti tale lunghezza le tariffe sono aumentate del 50 per cento.

  1. - di durata non superiore a 30 giorni: I categoria £ 10.000; II categoria £ 3.000;
  2. - di durata superiore a 30 giorni, ma non a 90 giorni: I categoria £ 13.000; II categoria £ 3.900;
  3. - di durata superiore a 90 giorni ma non a 180 giorni: I categoria £ 20.000; II categoria £ 6.000;
  4. - di durata maggiore a 180 giorni: I categoria £ 20.000; II categoria £ 6.000;

H) - Occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi (art. 10 - comma 3 - del regolamento). Il canone è dovuto, indipendentemente dalla effettiva consistenza delle occupazioni medesime, nella seguente misura complessiva: I categoria £ 400; II categoria £ 120.

DISPOSIZIONI COMUNI RIGUARDANTI LE VOCI DI TARIFFA SOPRAELENCATE, RELATIVE ALLE OCCUPAZIONI TEMPORANEE:

N.B. GLI IMPORTI DELLE TARIFFE POSSONO SUBIRE VARIAZIONI DI ANNO IN ANNO - VARIAZIONI A CURA DEL CONSIGLIO COMUNALE

 

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