Comune di Ittireddu

REGOLAMENTO CIVICO MUSEO ARCHEOLOGICO ED ETNOGRAFICO

Il Museo Civico Archeologico ed Etnografico di Ittireddu, istituito nel 1979 con sede in Ittireddu (SS) è di proprietà del Comune di Ittireddu. Al mantenimento ed al funzionamento del Museo , il Comune di Ittireddu provvede secondo le norme del presente regolamento.

CAPITOLO I°

SEDE, COSTITUZIONE, FINI

  1. - Il Museo civico Archeologico ed Etnografico di Ittireddu, formatosi a seguito di rinvenimenti avvenuti nel territorio, di deposito da parte dello Stato e di altri Enti Locali e di donazioni di benemeriti cittadini, ha sede nei locali di via San Giacomo n. 3 e consta delle sotto descritte raccolte conservate ed esposte in sette sale:

  1. - Geologica - paletnologica
  2. - Preistorica
  3. - Archeologica (Nuragica, Romana, Punica, Medievale)
  4. - Numismatica
  5. - Reperti etnografici
  6. - Documenti e memorie locali

Con le raccolte esistenti e con gli ulteriori incrementi, il Museo si propone di conservare e di raccogliere memorie che documentino ed illustrino nel tempo la storia locale, e opere ed oggetti che contribuiscano alla istruzione ed alla sensibilizzazione ed educazione culturale dei cittadini.

CAPITOLO II°

  1. - Il Comune di Ittireddu provvede alla sede, al mantenimento ed al funzionamento del Museo, stanziando annualmente a tale scopo nel bilancio ordinario un apposito fondo in relazione alle necessità e secondo disponibilità. A codesto fondo verranno aggiunti eventuali contributi ordinari o straordinari che per gli stessi scopi siano concessi dallo Stato, dalla Regione o da altri Enti.
  2. CAPITOLO III°

  3. - La cura ed il funzionamento del Museo sono affidati dal Comune di Ittireddu ad un Coordinatore Scientifico, assunto mediante pubblico concorso. Avvenuta la nomina in ruolo, il Coordinatore Scientifico riceve in consegna con regolari verbali dal Sindaco da cui la direzione dipende, la sede, le raccolte, i materiali e le attrezzature del Museo ed i relativi inventari.
  4. - Spettano al Coordinatore e rientrano nei suoi compiti:

  1. - la gestione tecnico - artistica ed amministrativa del Museo, la sistemazione dei locali, la cura, l'ordinamento e, secondo le norme dell'art. 6, l'incremento delle raccolte, la costituzione e l'aggiornamento degli inventari, il disbrigo della corrispondenza e la tenuta del relativo protocollo, la vigilanza sul patrimonio monumentale e artistico di proprietà del Comune, il controllo e la sorveglianza sul personale dipendente, la disciplina della visita del pubblico e delle consultazioni dei materiali da parte degli studiosi. Per quel che riguarda la conservazione delle raccolte, il direttore ha l'obbligo di segnalare immediatamente alle Soprintendenze di competenza opere ed oggetti bisognosi di cure e di interventi e di riferirsi ad esse per ogni restauro.
  2. - Il Coordinatore compie e svolge personalmente e con l'aiuto del personale dipendente, ma sotto la sua responsabilità, le mansioni suindicate ed in genere tutte le incombenze che in rapporto alla sua carica gli sono affidate dalla Amministrazione. Nel caso che il Museo non abbia un funzionario amministrativo, alcune mansioni elencate all'art. 10 debbono essere svolte dal Coordinatore. Il direttore cura l'esazione dei diritti d'ingresso, tiene i registri di carico e scarico dei materiali e quelli di entrata e di uscita dei fondi concessi alla direzione per piccole spese urgenti e per ogni altra causale; custodisce gli inventari, i verbali delle adunanze della Commissione di cui al capitolo IV e le chiavi delle vetrine. Viene con ciò ad assumere la piena e completa responsabilità nei confronti dell'Amministrazione, sia per il funzionamento e l'attività del Museo, sia per quel che ha riguardo alla cura ed alla conservazione delle raccolte.
  3. - alla fine di ogni anno il direttore è tenuto a presentare una relazione all'Amministrazione sullo stato del Museo, sugli incrementi, sui lavori compiuti, sull'affluenza del pubblico.

CAPITOLO IV

COMMISSIONE DI VIGILANZA

  1. - Sovrintende al Museo il Comitato Scientifico previsto dallo Statuto, che coadiuva il Coordinatore nell'esplicazione dei suoi compiti.
  2. - Spetta al Comitato Scientifico di esaminare tutti i provvedimenti d'ordine generale concernenti il Museo ed il suo funzionamento e (particolarmente) i programmi ed i progetti studiati dalla direzione per quanto ha riguardo alla sede, alla sistemazione dei locali, all'ordinamento delle raccolte, alle provviste di attrezzature ecc. e di trasmetterli con il proprio visto e parere all'Amministrazione; di fare ogni anno su motivata relazione del Coordinatore le proposte dello stanziamento ritenuto necessario per il Museo sul bilancio ordinario e su quello straordinario del Comune di Ittireddu, di proporre le modifiche del Regolamento. Il Coordinatore deve inoltre sottoporre all'esame del Comitato Scientifico tutte le proposte di acquisto, le offerte di doni e di depositi, i legati ed esclusivamente su parere favorevole e su proposta del medesimo l'Amministrazione potrà assumere i definitivi provvedimenti di acquisto o di accettazione. L'acquisto di opere e di oggetti deve essere in relazione ai fini ed ai caratteri delle collezioni, limitatamente ai fondi disponibili in bilancio. Non possono proporsi per l'acquisto opere e cose il cui autore, od il cui proprietario sia membro del Comitato. Nell'esplicazione dei suoi compiti il Comitato ha la facoltà di chiedere e di sentire, in determinati casi il parere di esperti specializzati.
  3. - Il Comitato si riunisce su iniziativa del Presidente, del Coordinatore Scientifico o di almeno altri due membri del Comitato, oltre che per i provvedimenti di sua spettanza, per rendersi conto, su relazione del Coordinatore, della condizione del Museo, dello stato delle raccolte, degli inventari e del lavoro svolto. Queste ed altre riunioni che si rendessero necessarie, sono indette dal Sindaco e per essere valide è necessaria la presenza di metà dei componenti il Comitato, oltre al Coordinatore.
  4. - Per quanto riguarda i depositi, il depositante conserva la proprietà delle cose depositate, ma non potrà ritirarle se non al termine concordato. Nessun deposito potrà essere accettato per un termine inferiore a cinque anni. Il Coordinatore ha verso i depositanti i soli obblighi e diritti determinati dal Codice Civile sul deposito volontario. Ogni deposito sarà fatto risultare da apposito verbale e regolamentari testimoniali firmati dal Sindaco, dal Coordinatore e dal depositante e verrà quindi trascritto nel registro generale dei depositi.
  5. CAPITOLO V°

    INVENTARI

  6. - Ogni opera ed ogni oggetto che si conservi o entri definitivamente o per acquisto o per dono o per legato o per qualsiasi altra causa al Museo, deve essere immediatamente registrato a cura del Coordinatore con i principali dati di riconoscimento (materia, dimensioni, tecnica, soggetto, età e, se possibile, autore e provenienza) nel registro generale di entrata, e nel più breve tempo quindi, trascritto, con i dati suddetti e con il presente valore di stima, nell'inventario delle raccolte. Qui l'oggetto e l'opera viene contrassegnata da un numero distintivo che non dovrà più essere mutato. Gli inventari sono costituiti e tenuti aggiornati seguendo le norme del Regolamento 26 agsto 1927 n. 1917 per la custodia, la conservazione e la contabilità dei materiali archeologici ed artistici dei musei ed istituti governativi. Di ogni opera e di ogni oggetto sarà inoltre redatta la scheda di catalogazione scientifica. Le norme suindicate per gli inventari e gli schedari delle raccolte valgono anche per le opere e gli oggetti ricevuti in deposito, che saranno registrati nell'inventario dei depositi e saranno contrassegnati con una numerazione propria di colore diverso da quella delle cose di proprietà del Museo.
  7. CAPITOLO VI °

    PERSONALE AMMINISTRATIVO

  8. - Il Coordinatore è coadiuvato da un funzionario (o impiegato) del servizio amministrativo del Comune attribuito dalla direzione del Museo in relazione alle esigenze, con mansioni di segretario. Spetta al segretario di assolvere, sotto la responsabilità e secondo le disposizioni del Coordinatore, le mansioni amministrative del Museo, curando l'esazione dei diritti di ingresso e del ricavato delle vendite delle pubblicazioni, delle cartoline, degli audiovisivi e multimediali versandoli con periodici rendiconti alla Tesoreria del Comune, compilando i registri di carico e scarico dei materiali e quelli di entrata e di uscita dei fondi concessi alla direzione per piccole spese urgenti e per ogni altra causale; custodendo gli inventari, i registri generali di carico delle raccolte, i verbali delle riunioni della Commissione, attendendo al protocollo, controllando il servizio di custodia. Tali mansioni sono svolte direttamente dal Coordinatore ove il Comune non possa mettere a disposizione l'impiegato amministrativo del Museo.

CAPITOLO VII°

PERSONALE DI CUSTODIA

11) - Al servizio di custodia e di protezione della sede e della raccolta del Museo il Comune di Ittireddu provvede mediante dipendenti dell'Ente o tramite appalto del servizio a cooperativa specializzata, tenendo conto del particolare delicato compito di fiducia che un custode deve svolgere per la salvaguardia dei valori del Museo. Il custode ha l'obbligo di vigilare sulle sale e sulle cose esposte, impedendo che il pubblico abbia a toccarle e a metterne in pericolo l'incolumità. Egli attende all'apertura e dopo un'attenta e minuziosa ispezione, alla chiusura del Museo; alla vendita dei biglietti d'ingresso di cui versa settimanalmente l'importo alla segreteria, ai lavori manuali che si rendessero necessari per l'ordinamento delle sale e dei materiali. Tocca al custode di prendere, in caso d'urgenza, i primi provvedimenti a suo giudizio necessari per la salvaguardia e l'incolumità del Museo e delle raccolte. Nel caso che si verifichi qualsiasi danno, abuso o sottrazione, il custode deve darne immediato avviso al Coordinatore (o al segretario) e stendere successivamente un rapporto scritto. Nei rapporti con il pubblico egli deve tenere un contegno corretto e cortese, fornire garbatamente le indicazioni che gli vengono richieste, ma deve mostrarsi anche fermo e risoluto verso chiunque contravvenisse alle norme che regolano la visita al Museo e alle raccolte. E' rigorosamente vietato al custode di ricevere mance o compensi sotto qualsiasi forma, da visitatori, fotografi ecc.; di fumare nel recinto del Museo e dei depositi; di accedere o di accompagnare estranei in locali normalmente chiusi o vietati al pubblico. (Su ordine del Coordinatore, il custode effettua ispezioni notturne attraverso le sale del Museo, e di esse riferisce nel suo rapporto giornaliero alla direzione)

CAPITOLO VIII°

PRESTITI

  1. - Oltre a quanto è disposto dalle leggi vigenti sulla tutela delle cose di interesse archeologico, artistico, ecc., nessuna opera, nessun oggetto può essere trasportato fuori del Museo anche solo temporaneamente per nessun motivo e da nessuna persona senza la previa autorizzazione della Amministrazione Civica, sentito il parere del Coordinatore, né senza l'autorizzazione del Coordinatore, nessuna opera, nessun oggetto può essere rimosso dal posto dove si trova. Per quanto riguarda il prestito di cose che fanno parte delle raccolte del Museo a mostre o a manifestazioni sia in Italia, sia all'estero, l'Amministrazione Comunale può concedere, con i dovuti superiori consensi e limitatamente a Musei ed a Enti di riconosciuto nome e per manifestazioni a carattere scientifico, il prestito di oggetti e di opere, sempre che la Commissione consultiva, sentito anche il parere tecnico della Soprintendenza sullo stato dell'opera e dell'oggetto, e sulla convenienza o meno, agli effetti della buona conservazione, del prestito, abbia dato parere favorevole. Le opere e gli oggetti concessi in prestito devono essere assicurati a cura e a carico del Museo o dell'Ente richiedente per il valore che sarà stato stabilito dalla Commissione consultiva o dalla direzione del Museo nella formula più ampia da chiodo a chiodo; e la spedizione potrà aver luogo solo dopo la consegna al Museo della polizza relativa.
  2. CAPITOLO IX

  3. - Per il pieno adempimento degli scopi propri di un Museo, tutte le raccolte devono essere visibili o consultabili. Le opere e gli oggetti di particolare pregio o delicatezza o fragilità e le raccolte conservate nei depositi, potranno essere esaminati e studiati dietro domanda, con speciali cautele alla presenza del Coordinatore (o del Segretario). Tutte le opere e gli oggetti in esposizione devono, a cura della direzione, essere corredate o singolarmente o per gruppi, di cartelli esplicativi con i dati di autore, soggetto, datazione, provenienza e nel caso di doni, di legati, di depositi con l'indicazione del donatore, del legatario, del depositante.
  4. - Il Coordinatore può rilasciare permessi per fotografare opere ed oggetti del Museo. Il Museo ha diritto a due copie di ogni riproduzione eseguita. I calchi sono vietati, salvo casi eccezionali che dovranno essere autorizzati volta per volta dall'Amministrazione Comunale, previa autorizzazione Ministeriale, ai sensi dell'art. 51 della legge 1° giugno 1939 n. 1089. E' consentito ritrarre calchi da monete e da medaglie per conto di gabinetti numismatici e di studiosi. I calchi dovranno essere eseguiti da personale specializzato, alla presenza e con le cautele e le limitazioni stabilite dalla Soprintendenza.
  5. CAPITOLO X

  6. - Il Museo è normalmente aperto al pubblico tutti i giorni feriali e festivi dalle ore 10,00 alle ore 13,00 e dalle ore 15,00 alle ore 18,00 (nel periodo 1 maggio - 30 settembre al pomeriggio dalle ore 16,30 alle ore 19,30). Per la visita si applicano le seguenti tariffe: £ 4.000 a persona, £ 2.000 per gli studenti della scuola dell'obbligo, £ 3.000 per studenti Scuola Secondaria Superiore, £ 3.500 per gruppi di almeno 15 persone. Il Custode è autorizzato a far visitare il Museo a studiosi e a turisti anche in orari in cui il Museo è chiuso. Essi devono firmare il registro posto all'ingresso. Il Sindaco può rilasciare tessere permanenti o annuali di libero ingresso al Museo a persone benemerite dell'arte locale, a donatori, a professori, studiosi e a studenti. Hanno il libero ingresso al Museo tutti i cittadini residenti ad Ittireddu.
  7. - I visitatori devono tenere nel Museo un contegno conforme alle regole della civile educazione. E' rigorosamente vietato al pubblico di toccare le cose esposte e recare disturbo agli altri visitatori.
  8. - E' istituito il servizio di guida al Museo ed ai Monumenti Archeologici del territorio. Esso verrà espletato su prenotazione per gruppi organizzati di persone e dietro corrispettivo a favore del Comune alle seguenti condizioni:

  1. - Sono altresì gratuite le visite e l'ingresso per gruppi di studiosi ed esperti od operatori turistici, autorità e delegazioni ufficiali, allo scopo di pubblicizzare e svolgere opera promozionale per il Museo. Dette visite debbono essere autorizzate dal Sindaco o da un Assessore.

N.B. LE SUDDETTE TARIFFE SONO SOGGETTE AD AUMENTI DISPOSTI DI ANNO IN ANNO DAL CONSIGLIO COMUNALE.

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