COMUNE DI ITTIREDDU

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

(I.C.I.)

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto del regolamento.

Il Presente Regolamento disciplina l'applicazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili, di seguito denominata ICI, nel comune di Ittireddu, di seguito denominato COMUNE.

Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

CAPO I - FABBRICATI

Art. 2 - Definizione di fabbricato.

Per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta al catasto edilizio urbano. I fabbricati di nuova costruzione sono considerati imponibili ai fini ICI dalla data di ultimazione dei lavori o se antecedente dalla data di utilizzazione della costruzione, indipendentemente che sia stato rilasciato o meno il certificato di abitabilità o di agibilità. L'utilizzo del fabbricato è dimostrabile a mezzo di prove indirette e purchè siano riscontrabili gli elementi strutturali necessari funzionali all'uso (abitativo, industriale, commerciale).

Art. 3 - Fabbricati inagibili o inabitabili.

Sono considerati inagibili o inabitabili, ai fini dell'applicazione della riduzione di cui all'art.8, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, i fabbricati che rientrano in una delle seguenti tipologie e che siano allo stesso tempo inutilizzati dal contribuente:

  1. fabbricato oggetto di ordinanza sindacale di sgombero a seguito di calamità naturali;
  2. fabbricato oggetto di ordinanza sindacale di sgombero per motivi di pubblica incolumità;
  3. fabbricato oggetto di ordinanza sindacale di demolizione;
  4. fabbricato dichiarato inagibile dal Sindaco in base a perizia tecnica di parte;
  5. fabbricato oggetto di demolizione e ricostruzione o oggetto di recupero edilizio ai sensi dell'art. 31, comma 1, lett. c), d), e), della legge 5 agosto 1978, n. 457.

L'inagibilità o l'inabilità può riguardare l'intero fabbricato o le singole unità immobiliari. In quest'ultimo caso la riduzione si applica alle singole unità immobiliari e non all'intero fabbricato.

Il contribuente in possesso di un fabbricato rientrante in una delle tipologie di cui al comma precedente è tenuto a comunicarlo al COMUNE utilizzando il modello di cui al successivo art. 13 e ad indicare nel bollettino di versamento la medesima fattispecie. L'inosservanza di tali disposizioni è sanzionata.

Per i fabbricati di cui alla lettera d) del comma 1 del presente articolo l'inagibilità o l'inabilità è accertata dal COMUNE sulla base di una perizia tecnica giurata, redatta dal tecnico del contribuente, da allegare ad apposita istanza, ovvero è accertata d'ufficio, nel caso di presentazione da parte del contribuente di una apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi della legge n. 15/1968.

Per i fabbricati di cui alla lettera e) del comma 1 del presente articolo la base imponibile ai fini ICI è rappresentata, dalla data di inizio dei lavori alla data di ultimazione degli stessi o, se antecedente, alla data di utilizzo, dal valore dell'area senza computare il valore del fabbricato che si sta demolendo, ricostruendo o recuperando.

Al fine di individuare l'inagibilità o l'inabitabilità sopravvenuta di un fabbricato si fa riferimento alle seguenti condizioni:

  1. gravi lesioni alle strutture orizzontali;
  2. gravi lesioni alle strutture verticali;
  3. fabbricato oggettivamente diroccato;
  4. fabbricato privo di infissi e di allacci alle opere di urbanizzazione primaria.

CAPO II - AREE FABBRICABILI

Art. 4 - Definizione di area fabbricabile.

Per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio secondo le risultanze del Piano Regolatore Generale approvato dal COMUNE. Le aree assoggettate dagli strumenti urbanistici a vincoli di inedificabilità non sono soggette alla disciplina delle aree fabbricabili. Nel caso di utilizzazione di un'area a scopo edificatorio, il suolo interessato è soggetto alla disciplina delle aree fabbricabili indipendentemente dal fatto che sia tale in base agli strumenti urbanistici.

Art. 5 - Determinazione della base imponibile.

La base imponibile delle aree fabbricabili è rappresentata dal valore venale in comune commercio determinato secondo i parametri indicati nella tabella allegata sub. "A" al presente Regolamento. La tabella di cui al comma 1 potrà essere aggiornata periodicamente con deliberazione della Giunta Comunale, i cui effetti decorreranno dall'anno di imposta successivo a quello nel quale è stata adottata. Il COMUNE non darà luogo ad applicazione di sanzioni qualora il contribuente abbia versato tempestivamente l'imposta in misura non inferiore ai valori indicati nella suddetta tabella. Le disposizioni di cui al comma 1 hanno effetto con riferimento agli anni di imposta successivi a quello in corso alla data di adozione del presente regolamento; per gli anni di imposta precedenti il COMUNE procederà all'accertamento dell'eventuale maggiore valore dell'area sulla base di valutazione caso per caso, ferma la possibilità dei contribuenti di avvalersi dell'accertamento con adesione secondo le modalità stabilite nel regolamento comunale richiamato dal successivo art. 17.

Art. 6 - Indennità di esproprio.

La base imponibile delle aree fabbricabili oggetto di espropriazione è rappresentata dall'ammontare dell'indennità di esproprio. In tale ipotesi il presupposto impositivo viene meno dalla data di emissione, da parte dell'autorità competente, del decreto di esproprio. Nel caso di occupazione acquisitiva di un'area, avvenuta in assenza di un titolo giuridico idoneo, il presupposto impositivo viene meno dalla data in cui il bene ha perso irreversibilmente la destinazione e la funzione originaria. Se il valore dell'area, dichiarato ai fini ICI, risulta inferiore all'indennità di esproprio, quest'ultima viene ridotta in misura pari all'ultima dichiarazione presentata; nel caso di omessa o infedele dichiarazione accertata con avviso notificato al contribuente e divenuto definitivo, l'indennità sarà pari al valore accertato. Se l'imposta versata negli ultimi cinque anni, dall'espropriato o dal suo dante causa, per il medesimo bene, risulta superiore al ricalcolo dell'imposta sulla base dell'indennità di esproprio, il soggetto spropriante sarà tenuto a corrispondere all'espropriato una maggiorazione dell'indennità in misura pari alla differenza corrisposta, oltre agli interessi legali. Sulla somma dovuta a titolo di maggiorazione si applica la ritenuta di cui all'articolo 11 della legge 30 dicembre 1991, n. 413. Nel caso di utilizzazione di un'area da parte di coltivatori diretti o di imprenditori agricoli a titolo principale per l'esercizio delle attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento del bestiame, la stessa, a prescindere dalla destinazione urbanistica e dalla vocazione edificatoria, è considerata come terreno agricolo e l'indennità di esproprio verrà a coincidere con il valore imponibile previsto per i terreni agricoli.

Art. 7 - Disciplina del diritto di superficie.

Nel caso di concessione del diritto di superficie su un'area pubblica - suolo o sottosuolo - la la base imponibile dell'ICI è rappresentata dal valore venale in comune commercio dell'area su cui si costruisce e, a partire dalla data di ultimazione della costruzione o, se antecedente, dalla data di utilizzazione della stessa, dal valore del fabbricato. Soggetto passivo è il superficiario. Nel caso di concessione del sottosuolo di un'area pubblica con diritto di costruzione e di utilizzazione esclusiva dei parcheggi-autorimessa sotterranei, ai sensi della legge 24 marzo 1989, n. 122, soggetto passivo è il concessionario a partire dalla data di ultimazione della costruzione o, se antecedente, dalla data di utilizzazione della stessa e la base imponibile dell'ICI è rappresentata dal valore del fabbricato.

CAPO III - TERRENI AGRICOLI

Art. 8 - Definizione di terreno agricolo.

Per terreno agricolo si intende quel terreno adibito all'esercizio di una attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all'allevamento del bestiame, alla trasformazione e/o all'alienazione dei prodotti agricoli quando rientrano nell'esercizio normale dell'agricoltura. La base imponibile dei terreni agricoli è rappresentata dal valore risultante dall'ammontare del reddito dominicale catastale, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, a cui da applicato un moltiplicatore pari a settantacinque.

Art. 9 - Terreni condotti direttamente.

La base imponibile dei terreni agricoli condotti direttamente da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli a titolo principale è rappresentata dal valore complessivo dei terreni condotti dal soggetto passivo anche se ubicati sul territorio di più comuni; l'importo delle detrazioni e delle riduzioni di competenza, di cui all'art. 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, vengono ripartite proporzionalmente rispetto ai singoli terreni e devono essere rapportate al periodo dell'anno e alle quote di possesso.

Art. 10 - Terreni incolti o di piccole dimensioni.

I terreni incolti o di piccole dimensioni, sono esclusi dall'imposta nei limiti stabiliti dai successivi commi.

Non sono considerati incolti i terreni agricoli ritirati temporaneamente dalla produzione per la politica agraria comunitaria (P.A.C.) e quelli che per ragioni di avvicendamento colturale vengono lasciati temporaneamente non coltivati. I piccoli appezzamenti di terreno, se pure riportati in catasto con autonoma partita e relativo reddito dominicale e agrario, non sono considerati imponibili ai fini dell'ICI se risultano: a) coltivati occasionalmente, B) senza l'impiego di mezzi organizzati, c) i cui prodotti non vengono commercializzati. Le aree fabbricabili possedute e condotte dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli a titolo principale per l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento del bestiame, sono considerate ai fini ICI come terreni agricoli.

CAPO IV - ESENZIONI - AGEVOLAZIONI.

Art. 11 - Esenzioni.

Sono esenti dall'ICI gli immobili posseduti, a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento ovvero in qualità di locatario finanziario, dallo Stato, dalle Regioni, dalle Provincie, dai Comuni, dalle Comunità Montane o dai Consorzi tra detti Enti, dalle Aziende Unità sanitarie Locali, dalle Camere di Commercio anche se non destinati esclusivamente a compiti istituzionali. La disposizione del presente comma ha effetto con riferimento agli anni d'imposta successivi a quello in corso alla data di adozione del presente regolamento. Sono esenti dall'ICI i fabbricati posseduti, a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento ovvero in qualità di locatario finanziario ed utilizzati dagli enti non commerciali di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c), del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, con destinazione esclusiva ad attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive. La disposizione del presente comma ha effetto con riferimento agli anni d'imposta successivi a quello in corso alla data di adozione del presente regolamento.

Art. 12 - Agevolazioni.

Sono considerati parti dell'abitazione principale le sue pertinenze, anche se distintamente iscritte in catasto; sono ricomprese tra le pertinenze le unità immobiliari classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2, C/6, C/7, destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale delle persone fisiche. L'assimilazione a fini dell'ICI di cui al comma 1 del presente articolo non incide sulle modalità di determinazione del valore di ciascuna unità immobiliare ed opera a condizione che il proprietario o il titolare del diritto reale di godimento, anche in quota parte, dell'abitazione principale, coincida con il proprietario o il titolare del diritto di godimento della pertinenza. La detrazione prevista dal comma 2, dell'articolo 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, nel caso di assimilazione di cui al comma 1 del presente articolo, si applica sull'imposta complessivamente dovuta per l'abitazione principale e per le pertinenze. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indiviosa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari. Ai fini dell'applicazione della detrazione prevista dal comma 2, dell'articolo 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e dell'aliquota agevolata deliberata ai sensi dell'art.6, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si considerano abitazioni principali anche quelle concesse in uso gratuito o in comodato ai parenti entro il secondo grado.

TITOLO II - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ACCERTAMENTO

Art. 13 - Semplificazione degli adempimenti dei soggetti passivi.

E' soppresso l'obbligo di presentazione della dichiarazione o denuncia prevista dall'art. 10, comma 4, del D.Lgs n. 504/92. I soggetti passivi sono obbligati a comunicare al COMUNE gli immobili posseduti, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui la proprietà ha avuto inizio. La medesima comunicazione deve essere presentata anche nei casi di cessazione o modificazione della soggettività passiva degli immobili, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui la cessazione o la modificazione si è verificata. La comunicazione di cui al comma precedente può essere presentata direttamente al COMUNE o spedita a mezzo raccomandata senza ricevuta di ritorno. In quest'ultimo caso si intende presentata il giorno della sua spedizione. Con successiva determinazione dirigenziale è approvato il modello di comunicazione utilizzabile dal contribuente per le finalità di cui al precedente comma 2, con indicazione dei dati ed elementi che la stessa deve riportare. La comunicazione di cui al comma 2 deve, in ogni caso, riportare i seguenti dati e indicazioni:

  1. nome e cognome ovvero denominazione o ragione sociale e natura giuridica del contribuente;
  2. nome e cognome dell'eventuale rappresentante legale del contribuente;
  3. codice fiscale del contribuente e dell'eventuale rappresentante legale;
  4. il domicilio fiscale o la sede legale del contribuente e dell'eventuale rappresentante legale;
  5. la tipologia dell'immobile (terreno agricolo, area edificabile, ecc.);
  6. l'esatto indirizzo ove l'immobile è ubicato;
  7. i dati identificativi catastali dell'immobile.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nei casi in cui la proprietà o le variazioni di cui al precedente comma 2 siano intervenute nell'anno precedente a quello di entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 14 - Disposizioni in materia di controlli.

E' eliminato il controllo formale delle dichiarazioni, anche per gli anni precedenti a quello di entrata in vigore del presente regolamento. La Giunta Comunale con propria deliberazione, da adottare entro il 31 ottobre di ogni anno, approva il programma annuale dei controlli (P.A.C.), stabilendo le modalità di effettuazione degli stessi per l'anno successivo, attenendosi ai seguenti criteri di massima:

Art. 15 - Accertamento dell'imposta.

L'accertamento e la liquidazione dell'imposta sono effettuate a mezzo di una Ditta esterna all'Ente.

Art. 16 - Omessi, parziali e tardivi versamenti d'imposta.

Il soggetto cui è affidata l'attività di accertamento e liquidazione del tributo verifica i versamenti eseguiti ai sensi dell'art. 18 del presente regolamento ed emette motivato avviso di accertamento in caso di omesso, parziale o tardivo versamento, con liquidazione dell'imposta o della maggiore imposta dovuta, delle sanzioni e degli interessi. L'avviso di cui al precedente comma deve essere notificato, anche a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui si riferisce l'imposizione.

Art. 17 - Accertamento con adesione.

Gli avvisi di accertamento dell'imposta possono essere oggetto di adesione, nei limiti e con le procedure previste dalla Legge n. 446/1997.

Art. 18 - Riscossione dell'imposta.

La riscossione dell'imposta è effettuata a mezzo di Bipiesse Riscossioni;

L'imposta comunale sugli immobili dovuta dai soggetti passivi è versata al soggetto indicato nel primo comma del presente articolo, con le modalità previste dalla relativa convenzione. Resta ferma la possibilità di effettuare il pagamento dell'imposta mediante versamento al concessionario della riscossione, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del D.Lgs 504/92, con le modalità in esso previste. Nel caso di più contitolari dell'immobile soggetto all'imposta il versamento può essere eseguito congiuntamente da uno solo di essi e per l'intero importo dovuto, a condizione che tale circostanza sia indicata nel bollettino o nella distinta di versamento utilizzata. Non si fa luogo al versamento se l'imposta complessiva da corrispondere al COMUNE non è superiore a lire 20.000; se l'importo è superiore a lire 20.001, il versamento deve essere effettuato per l'intero ammontare dell'imposta dovuta.

Art. 19 - Riscossione coattiva.

Le somme liquidate dal soggetto cui è affidata la riscossione del tributo a titolo d'imposta, sanzioni e interessi, se non versate con le modalità indicate nell'articolo precedente, entro il termine di novanta giorni dalla notificazione dell'avviso di liquidazione o di accertamento, sono riscosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, con la procedura indicata dal R.D. 14 aprile 1910, n. 639. Non si fa luogo a riscossione coattiva se l'importo complessivo, computando anche sanzioni e interessi, non supera lire 20.000.

Art. 20 - Rimborsi.

Non si fa luogo a rimborso se l'importo da rimborsare, comprensivo degli interessi, non supera lire 20.000.

Nel caso di sopravvenuta inedificabilità di un'area precedentemente edificabile, per la quale è stato regolarmente assolto il tributo, il contribuente può chiedere, a pena di decadenza, il rimborso dell'imposta pagata entro il termine di due anni dal giorno in cui l'area è divenuta inedificabile. L'area si considera inedificabile dal giorno di adozione della variante dello strumento urbanistico. Il diritto al rimborso spetta per l'imposta pagata nell'anno in cui l'area è divenuta inedificabile.

Art. 21 - sanzioni.

Alle violazioni in materia di ICI si applicano le sanzioni previste nei limiti minimi dalla legge. Nella determinazione delle sanzioni si ha riguardo ai criteri stabiliti dall'art. 7 del D. Lgs. 427/97. Ai ritardati versamenti si applica la sanzione prevista dall'art. 13 del D. Lgs 471/97. Nei casi di incompletezza dei documenti di versamento, di cui all'art. 18 del presente regolamento, si applica la sanzione prevista dall'art. 15, comma 1, del D.Lgs 471/97. Nei casi di omessa comunicazione, di cui all'art. 13 del presente regolamento si applica la sanzione amministrativa da lire 200.000 a 1.000.000.

Art. 22 - Entrata in vigore.

Il presente regolamento entra in vigore dopo la pubblicazione per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio del Comune, successivamente all'approvazione del Co.Re.Co. e comunque dopo il 1° gennaio 1999.

(approvato con delibera Consiglio Comunale n. 59 del 28.11.1998.)

TABELLA "A" Allegata al regolamento per la disciplina dell'ICI.

METODO PER LA DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLE AREE FABBRICABILI.

PARAMETRO N. 1

COSTO (A MQ. e A MC.) DI PRODUZIONE DELL'EDILIZIA CONVENZIONATA

[Il costo di produzione viene calcolato dal Ministero dei lavori Pubblici e reso noto, entro il 31 marzo di ogni anno, mediante adozione di un decreto che viene pubblicato nella gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 22 della Legge n. 392/78. L'indicatore prende come misura di riferimento il metro quadrato: per il metro cubo l'indicatore si calcola dividendo per 3 la cifra relativa al metro quadrato.]

PARAMETRO N. 2

CLASSE DEMOGRAFICA DEL COMUNE

COEFFICIENTE

COMUNE INFERIORE A 10.000 AB.

0,80

[ Il coefficiente individuato per ciascuna classe demografica si desume dall'art. 17 della legge 392/78]

PARAMETRO N. 3

INDICE DI EDIFICABILITA'

INDICE MQ. x MQ.

COEFFICIENTE

0,6

1,00

0,3

…….

0,2

………

0,1

………

PARAMETRO N. 4

UBICAZIONE DELL'AREA

CLASSE COMUNE TIPO ZONA COEFFICIENTE

POP. SUPERIORE A 100.000 PERIFERICA 1,30

SEMI-CENTRALE 1,40

CENTRALE 1,60

POP.SUPERIORE A 20.000 PERIFERICA 1,10

SEMI-CENTRALE 1,20

CENTRALE 1,40

POP.INFERIORE A 20.000 PERIFERICA 0,85

SEMI-CENTRALE 1,00

CENTRALE 1,20

[I COEFFICIENTI INDIVIDUATI PER CIASCUNA CLASSE DEMOGRAFICA E PER CIASCUNA ZONA SI DESUMONO DALLART. 18 DELLA LEGGE 392/78.]

PARAMETRO N. 5

MERCATO EDILIZIO DELLA ZONA

CLASSE COMUNE

VALUTAZIONE

COEFFICIENTE

POP.SUPERIORE A 100.000

OTTIMO

1,60

BUONO

1,30

SUFFICIENTE

1,00

SCARSO

0,70

POP.SUPERIORE A 20.000

OTTIMO

1,40

BUONO

1,20

SUFFICIENTE

0,90

SCARSO

0,60

POP.INFERIORE A 20.000

OTTIMO

1,20

BUONO

1,00

SUFFICIENTE

0,80

SCARSO

0,50

PARAMETRO N. 6

CARATTERISTICHE DEL TERRENO DA VALUTARE

CARATTERISTICHE

GIUDIZIO DI MERITO

POSIZIONE

CONFIGURAZIONE

NATURA FISICA

PANORAMICITA'

ESPOSIZIONE

FRONTE SU STRADA

ESISTENZA DI SERVITU'

[L'insieme dei giudizi corrisponderà ad un giudizio di merito medio a fronte del quale verrà applicato un coefficiente apposito, riassumibile nei seguenti Ottimo = 1.20; Buono = 1.00; Sufficiente = 0,90; Scarso = 0,80]

PARAMETRO N. 7

DIMENSIONE DELL'AREA

SUPERFICIE

COEFFICIENTE

FINO A 1.000 METRI

1.00

DA 1.001 A 2.500 METRI

0,90

DA 2.501 A 5.000

0,80

SUPERIORE A 5.000

0,70

Modello 2

Parametro n. 1 Valore di base= costo di produzione a mq e a mc.

Parametro n. 2 Ubicazione dell'area

Zona : centro storico coefficiente 1.40; semi-periferia coeff.1.20; periferia coeff. 1.00

Parametro n. 3 Superficie fondiaria Dimensione fino a 1.000 mq coeff. 1.00; da 1.001 a 5.000 mq coeff.1.10; da 5.001 a 10.000 mq coeff.1.20; da 10.001 a 20.000 mq. coeff.1.40 oltre 20.000 mq coeff.1.60.

Parametro n. 4 Indice di edificabilità - indice mq x mc 0.6 coeff.1.00; 0.3 …..;0.2 ……;0.1……

Parametro n. 5 Destinazione urbanistica - tipologia: abitativa coeff. 1.00; direzionale coeff……;commerciale….;artigianale….; industriale……..; rurale……

E' possibile prevedere la rivalutazione del valore determinato utilizzando i precedenti parametri sulla base dell'indice ISTAT relativo al periodo Gennaio - Dicembre dell'anno precedente.

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