Comune di Ittireddu

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto del regolamento.

  1. Il presente regolamento è predisposto in osservanza del dettato legislativo di cui all'art. 59, comma 1, della legge 8 giugno, n. 142.
  2. Con il presente regolamento è disciplinata, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, della legge e dello statuto, l'attività contrattuale del Comune, per tutte le tipologie contrattuali consentite all'Ente.

Art. 2 - Scopo.

  1. Le norme del presente regolamento sono finalizzate al perseguimento dell'interesse pubblico proprio dell'Amministrazione operando secondo i principi dell'imparzialità e del buon andamento, e con criteri di economicità, efficacia e pubblicità.

TITOLO II - ATTIVITA' PRELIMINARE

Art. 3 - Analisi e proposte.

  1. Sulla base di piani e programmi predisposti dall'Amministrazione comunale, sia per opere pubbliche che per altre tipologie contrattuali, prima di proporre la determinazione a contrattare, il Responsabile del servizio procede alle necessarie indagini e ricerche per acquisire elementi sulla fattibilità dell'opera o l'eseguibilità delle altre prestazioni e quant'altro può essere utile per stabilire i termini della gara e del contratto.

Art. 4 - Determinazione a contrattare (art. 56 L. 142/90, modificato dall'art. 14 L.265/99)

  1. La determinazione a contrattare precede necessariamente la procedura di scelta del contraente e la stipulazione del contratto.
  2. La detta determinazione, in relazione a quanto dispone l'art. 56 della L.8 giugno 1990, n. 142, deve obbligatoriamente indicare:

  1. il fine che con il contratto si intende perseguire;
  2. l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
  3. le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne sono alla base.

  1. Competente ad assumere la determinazione a contrattare è il responsabile del procedimento di spesa, ad eccezione dei casi di affidamento in concessione di pubblici servizi e di attività e servizi mediante concessione, per i quali la competenza appartiene al Consiglio Comunale.
  2. Sono comunque attribuite alle competenze della Giunta le deliberazioni di affidamento di incarichi professionali su parere del responsabile del servizio interessato.

Art. 5 - Casi di esclusione della determinazione a contrattare.

  1. Si prescinde dall'adozione della determinazione a contrattare, nei seguenti casi:

  1. qualora si debba procedere a contratti ripetitivi nel tempo, se il rinnovo del contratto avviene alle stesse condizioni del precedente;
  2. nelle ipotesi di cui all'art.32 lett. m) L.142/90;
  3. in presenza di eventi di straordinaria urgenza ed indifferibilità per i quali è competente la Giunta Comunale.

Art. 6 - Commissione di gara.

  1. Ad ogni esperimento di gara, sia per pubblico incanto che mediante licitazione o trattativa privata, è preposta una Commissione di gara nominata volta per volta con atto del Segretario comunale e cosi composta:

  1. responsabile del servizio cui si riferisce la gara, Presidente;
  2. n. 2 dipendenti comunali, componenti;

  1. Un dipendente, designato dal Presidente, funge da segretario della commissione con funzioni di verbalizzante.
  2. Prima di procedere all'apertura della busta, i componenti verificano la sussistenza di cause di incompatibilità.
  3. I componenti della Commissione possono richiedere che vengano messe a verbale loro eventuali valutazioni di irregolarità, in mancanza delle quali si considerano assenzienti.
  4. In caso di divergenze tra i componenti, la gara può essere sospesa e la commissione si ritira per deliberare con la presenza del segretario verbalizzante che redigerà fedele verbale delle operazioni svolte.
  5. Resta salva la facoltà del Sindaco di attribuire la competenza a gestire il procedimento della gara, ivi compresa la presidenza della Commissione di cui al comma 1, nelle ipotesi di assenza del responsabile, ad un responsabile di altro ente locale.
  6. I ricorsi possono essere presentati entro 10 gg. Dalla data di celebrazione della gara, indirizzati al Presidente di gara. Il Presidente di gara decide entro 10 gg. Dalla data di scadenza della presentazione dei ricorsi.

TITOLO III - PUBBLICITA'

Art. 7 - Pubblicità - Regime generale.

  1. Il regime della pubblicità degli atti concernenti la procedura contrattuale è quello previsto dalla normativa nazionale e da quella comunitaria.
  2. In particolare:

  1. appalti di lavori pubblici

  1. appalti di forniture di beni:

  1. appalti di servizi:

  1. alienazioni di beni mobili e locazioni:

Art. 8 - Pubblicità - Regime particolare.

  1. A prescindere dalle disposizioni di cui al precedente art. 7, l'Amministrazione comunque procede alla pubblicità necessaria per portare a conoscenza del maggior numero di interessati, l'esecuzione della gara;
  2. E' sempre prescritta, in ogni caso, la pubblicazione di apposito avviso all'albo pretorio.

TITOLO IV - LA SCELTA DEL CONTRAENTE

Art. 9 - Scelta del contraente.

  1. La scelta del contraente avviene con le modalità previste dalla vigente legislazione statale e, se emanata, nelle specifiche materie di competenza delle Regioni, dalla legislazione regionale.
  2. Qualora l'Amministrazione ne ravvisi l'opportunità, la stessa può procedere ad una prima selezione di aspiranti concorrenti sulla base di specifici criteri adottati con propria deliberazione.

Art.10 - Casi particolari di esclusione.

  1. E' escluso comunque dalla contrattazione chi, avendo eseguito altra prestazione o fornitura a favre del Comune, si sia reso colpevole di negligenza o inadempienza, debitamente documentata.

Art. 11 - Offerte anomale.

  1. Sono escluse dalla gara le offerte che rappresentino un ribasso anomalo. All'esclusione si procede secondo il disposto dell'art. 21 della L. 109/94 e successive modifiche ed integrazioni.

CAPO I - ASTA PUBBLICA

Art. 12 - Pubblico incanto (Procedura aperta).

  1. Il pubblico incanto o asta pubblica si svolge nel giorno, nell'ora e nel luogo stabiliti nel bando di gara.
  2. L'esclusione dalla gara può avvenire soltanto per mancanza dei requisiti stabiliti dal bando ed è disposta dal presidente della gara.

Art. 13 - Metodo di gara.

  1. Il pubblico incanto si svolge normalmente con il metodo delle offerte segrete, secondo le modalità indicate nel bando.
  2. Il Presidente della gara procede, preliminarmente all'apertura delle buste contenenti i documenti e, quindi, per i concorrenti ammessi, all'apertura delle buste contenenti le offerte.
  3. Sono ammesse, nel rispetto della legge e delle procedure previste dal bando, le modalità della estinzione di candela vergine e del pubblico banditore.

Art. 14 - Aggiudicazione.

  1. Del procedimento di gara viene redatto apposito verbale sottoscritto dal Presidente di gara, dai componenti della commissione e dal segretario, e, a richiesta, da eventuali presenti.
  2. L'aggiudicazione, fatta salva la definitiva approvazione del Segretario Comunale, viene disposta a favore dell'offerta più conveniente, in relazione alle modalità stabilite nel bando.

CAPO II - LICITAZIONE PRIVATA

Art. 15 - Licitazione privata (Procedura ristretta).

  1. La licitazione privata è il metodo di scelta ordinario del contraente.
  2. La gara si svolge nel giorno, nell'ora e nel luogo stabiliti nella lettera d'invito.
  3. Alla licitazione possono partecipare soltanto i soggetti invitati dall'Amministrazione.

Art. 16 - Criteri di aggiudicazione.

  1. Per i criteri di aggiudicazione si applicano le seguenti disposizioni:

  1. per i lavori pubblici: artt. 21 e 23 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modifiche ed integrazioni;
  2. per le forniture di beni: art. 16 del D. Lgs 24 luglio 1992, n. 358 per le forniture di importo superiore a 200.000 ECU e DPR 573/94 per le forniture di lavore inferiore;
  3. per i servizi: art. 23 del D. Lgs 17 marzo 1995, n. 157, e, nei settori esclusi, art. 24 del D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 158, per le forniture di importo superiore a 200.000 ECU.

Art. 17 - Soggetti ammessi alla gara.

  1. Alle licitazioni private sono ammessi tutti i soggetti che ne abbiano fatta richiesta e che siano in possesso di requisiti di qualificazione previsti dal bando;
  2. Le istanze sono esaminate dal responsabile del servizio. Le esclusioni vanno disposte esclusivamente per mancanza dei requisiti e comunicate agli interessati.

Art. 18 - Inviti.

  1. Gli inviti alla licitazione privata devono contenere gli elementi di cui alle seguenti disposizioni:

  1. per gli appalti di lavori pubblici: allegato I al D.P.C.M. 10 gennaio 1991, n. 55 e allegato E al D. Lgs. 19 dicembre 1991, n. 406;
  2. per le forniture di beni: allegato 4 - B al D. Lgs. 24 luglio 1992, n.358;
  3. per gli appalti di servizi: allegato 4 - C al D. Lgs. 17 marzo 1995, n. 157 e, per i settori esclusi, allegato XII - B al D. Lgs 17 marzo 1995, n. 158.

CAPO III - APPALTO CONCORSO

Art. 19 - Adempimenti preliminari.

  1. Si procede alla scelta del contraente, mediante la deliberazione con il sistema dell'appalto - concorso, allorchè si richiede una prestazione le cui caratteristiche artistiche, tecniche e scientifiche e le relative soluzioni si ritiene debbano essere elaborate e proposte dal concorrente.
  2. Ferme restando le facoltà, per l'Amministrazione, di predisporre preventivamente un progetto preliminare, saranno preventivamente stabilite norme di massima o un capitolato - programma che consentano la chiara individuazione delle finalità che l'Amministrazione intende perseguire, le speciali esigenze che si intendano soddisfare attraverso la procedura nonché i requisiti e le caratteristiche tecniche e funzionali di base che l'opera, i lavori e le forniture debbano possedere.

Art. 20 - Commissione giudicatrice per l'appalto - concorso.

  1. La valutazione delle offerte presentate per la gara mediante appalto - concorso è attribuita ad una apposita Commissione giudicatrice.
  2. Detta Commissione è nominata dalla Giunta Comunale ed è Composta: dal responsabile del servizio, che la presiede e da n. 4 componenti esperti nella specifica materia cui si riferiscono i lavori. Per i concorsi di progettazione trova applicazione l'art. 26, comma 10, del D. Lgs. 17 marzo 1995, n. 157.
  3. In materia di incompatibilità a far parte della Commissione si applicano le disposizioni contenute nel comma 5 dell'art. 21 della legge 11 febbraio 1994, n. 109.
  4. In materia di lavori pubblici la scelta dei componenti la Commissione giudicatrice viene effettuata tra gli appartenenti alle categorie indicate nel comma 6 dell'art. 21 della citata legge n. 109/1994.
  5. In ogni altro caso i componenti devono essere muniti di titoli culturali o professionali attinenti alla specifica scienza, arte o tecnica oggetto dell'appalto.
  6. Segretario della Commissione, con funzioni di verbalizzante, è un dipendente del Comune designato dal Presidente.
  7. La Commissione opera come collegio perfetto in ogni fase e stato del procedimento.

Art. 21 - Aggiudicazione nell'appalto - concorso.

  1. L'aggiudicazione degli appalti mediante appalto - concorso avviene ai sensi dell'art. 21 della L. 109/94 con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, prendendo in considerazione i seguenti elementi variabili in relazione alla prestazione da fornire:

  1. il prezzo;
  2. il valore tecnico ed estetico delle prestazioni;
  3. il tempo di esecuzione;
  4. il costo di utilizzazione e di manutenzione;
  5. ulteriori elementi individuati in base al tipo di lavoro da realizzare.

  1. Nel capitolato speciale d'appalto o nel bando di gara deve essere indicato l'ordine di importanza degli elementi di cui al comma 1 attraverso metodologie tali da consentire di individuare, con un unico parametro numerico finale, l'offerta più vantaggiosa.

Art. 22 - Aggiudicazione

  1. La Commissione giudicatrice, al termine dei propri lavori, rassegna gli atti al Segretario Comunale, proponendo l'offerta da considerare economicamente più vantaggiosa.
  2. Il Segretario Comunale, valutata la regolarità del procedimento, aggiudica l'appalto al soggetto indicato dalla Commissione.
  3. Qualora ritenga il procedimento viziato, rinvia gli atti alla Commissione.
  4. La Giunta Comunale può rifiutare, altresì, l'aggiudicazione qualora l'offerta proposta sia ritenuta troppo onerosa. Con lo stesso atto dispone per i successivi adempimenti.

CAPO IV - TRATTATIVA PRIVATA

Art. 23 - Definizione ed ammissibilità.

  1. La trattativa privata consiste nella conclusione del contratto direttamente con il soggetto ritenuto idoneo, previo confronto concorrenziale da effettuarsi mediante gara informale tra almeno 3 ditte.
  2. Per i lavori pubblici l'affidamento a trattativa privata è ammesso esclusivamente nei casi e con le modalità previsti nell'art. 24 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni.
  3. E' in ogni caso ammessa la stipulazione del contratto a trattativa privata nelle fattispecie previste dall'art. 41 del R.D. 23 maggio 1924, n. 827.
  4. Per la trattativa privata, trovano inoltre applicazione:

  1. per la fornitura di beni: l'art.9 del D. Lgs 24 luglio 1992, n. 358;;
  2. per le forniture di servizi: l'art. 7 del D.Lgs 17 marzo 1995, n. 157;
  3. per le forniture di servizi nei settori esclusi: l'art. 13 del D. Lgs. 17 marzo 1995, n. 158 per appalti di importi disciplinati dalle singole richiamate disposizioni.

Art. 24 - valutazione delle offerte e aggiudicazione.

  1. Per gli appalti a trattativa privata, la valutazione delle offerte è affidata alla Commissione di gara costituita come al precedente art. 6.
  2. La valutazione delle offerte dovrà tenere conto dei criteri autolimitativi stabiliti con la determinazione a contrattare.
  3. Il Segretario Comunale procederà all'aggiudicazione dando atto delle ragioni della complessiva convenienza dell'offerta prescelta a seguito di trattativa privata.

TITOLO V - LE CONCESSIONI

Art. 25 - Tipologia.

  1. La scelta del contraente mediante la concessione, concerne, di norma, le seguenti ipotesi:

  1. costruzione e gestione,
  2. affidamento dei servizi;
  3. attività complessa, ricompresa in un numero diversificato di contratti.

  1. Nell'assumere il provvedimento di concessione, l'Amministrazione individua e determina i poteri e le funzioni pubbliche trasferiti.

Art. 26 - Organo competente.

  1. La scelta dell'istituto della concessione, per quel che riguarda i pubblici servizi, appartiene al Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 32, comma 2, lett. f) della legge 8 giugno 1990, n. 142.
  2. Negli altri casi si fa riferimento alle norme generali stabilite dalla legge e dal presente regolamento per la determinazione a contrattare.

Art. 27- Commissione di gara.

  1. Per la composizione ed il funzionamento della Commissione si applica la disciplina prevista dall'art. 20 del presente regolamento.

Art. 28 - Scelta del concessionario.

  1. La scelta del soggetto cui affidare la concessione, avviene, di norma, con sistema di gara ad evidenza pubblica, mediante appalto - concorso o licitazione privata.
  2. L'affidamento in concessione di costruzione e gestione di opere pubbliche, avviene mediante licitazione privata, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, con le modalità e le procedure previste dall'art. 21 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modifiche.
  3. Nei casi previsti dall'art. 23 del presente regolamento si può procedere mediante trattativa privata.

Art. 29 - Disciplina di concessione.

  1. Unitamente all'atto di concessione viene predisposto un disciplinare sottoscritto dal concessionario, inteso a regolamentare le modalità di svolgimento della concessione nonché gli obblighi cui il concessionario deve sottostare.

Art. 30 - Trasformazione o annullamento del rapporto.

  1. Conformemente ai principi generali dell'ordinamento giuridico ed in armonia con le norme che presiedono ai diversi istituti, l'Amministrazione può procedere, per motivi di pubblico interesse, ad annullamento, revoca o modifica della concessione.

Art. 31 - Concessioni particolari.

  1. In casi particolari, specificatamente previsti dalla legge, trovano applicazione le norme disciplinanti i diversi servizi.
  2. In particolare trovano applicazione:

  1. per la gestione del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta sulla pubblicità e sulle pubbliche affissioni: l'art. 25 e seguenti del D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507;
  2. per il servizio di accertamento e riscossione della tassa di occupazione di spazi ed aree pubbliche: l'art. 52 del D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.

TITOLO VI - AGGIUDICAZIONE

Art. 32 - Competenza per l'aggiudicazione.

  1. Competente ad aggiudicare il contratto al privato contraente è il Segretario Comunale.
  2. Nel provvedimento di aggiudicazione dovranno essere contenuti i seguenti elementi:

  1. gli estremi della determinazione a contrattare;
  2. le modalità seguite per la scelta del contraente;
  3. il soggetto aggiudicatario;
  4. il termine della successiva stipulazione contrattuale;
  5. il dipendente che stipulerà il contratto.

TITOLO VII - STIPULAZIONE E GESTIONE DEI CONTRATTI

Art. 33 - Forma dei contratti.

  1. I contratti sono stipulati, di norma, in forma pubblica amministrativa, avanti al Segretario Comunale in qualità di Ufficiale Rogante.
  2. In caso di assenza del Segretario Comunale la qualità di Ufficiale Rogante viene assunta da chi legittimamente lo sostituisce.
  3. E' ammessa la stipulazione con scrittura privata nei seguenti casi:

  1. se la scelta del contraente segue la procedura della trattativa privata ai sensi dell'art. 17 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440;
  2. nei contratti di locazione;
  3. per i contratti di concessione di loculi o aree cimiteriali o di altri beni demaniali;
  4. nei contratti di prestazione d'opera, anche intellettuale.

Art. 34 - Competenza a stipulare i contratti.

  1. la competenza a stipulare i contratti, conformemente a quanto previsto dall'art. 51, commi 3 e 3bis, della legge 8 giugno 1990, n. 142, nel testo integrato e modificato dalla legge 15 maggio 1997, n. 127, viene attribuita ai responsabili degli uffici e dei servizi.
  2. Con la determinazione di aggiudicazione sarà indicato il dipendente abilitato alla stipulazione;
  3. Il dipendente stipulante si attiene strettamente alla volontà dell'Ente manifestata attraverso atti formali.

Art. 35 - Spese contrattuali.

  1. Le spese contrattuali e quelle dal contratto dipendenti e conseguenti, sono a carico del privato contraente, salvo quelle per le quali la legge non disponga diversamente.

Art. 36 - Gestione del contratto.

  1. L'originale del contratto è depositato presso l'Ufficio di Segreteria Comunale; viene trasmesso, in copia, all'ufficio proponente perché ne curi la gestione, nonché agli altri uffici e servizi comunque interessati.
  2. Il Segretario Comunale provvede, ove occorre, alla iscrizione dello stesso nel Repertorio dei contratti, alla registrazione, trascrizione e voltura.

Art. 37 - Scadenza dei contratti.

  1. Tutti i responsabili dei servizi hanno l'obbligo della tenuta di un "Registro scadenzario dei contratti" contenente tutte le notizie di cui all'allegato A).
  2. Entro tre mesi dalla scadenza dei contratti, i responsabili dei servizi accertano la sussistenza di ragioni di convenienza e di pubblico interesse per la rinnovazione dei contratti medesimi e, ove verificata detta sussistenza, comunicando al contraente la volontà di procedere alla rinnovazione, ai sensi dell'art. 44 della L.724/94.

Art. 38 - Cauzioni.

  1. La costituzione della cauzione a garanzia dei contratti stipulati dal Comune è disciplinata dalle norme del regolamento di contabilità dello Stato, approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827, e dalla legge 10 giugno 1982, n. 348.
  2. I contratti di locazione relativi ad immobili urbani stipulati dal Comune in qualità di conduttore non sono soggetti a cauzione.
  3. L'esonero del versamento della cauzione, per gli altri contratti per i quali è dovuta, indipendentemente dal sistema di contrattazione seguito per l'affidamento della prestazione contrattuale, potrà essere concesso a condizione che venga praticata una riduzione del prezzo della vendita o dell'appalto tale che il miglioramento del prezzo di aggiudicazione possa considerarsi adeguato, in relazione ai tassi bancari in vigore.
  4. Tutti i depositi cauzionali in numerario dovranno essere costituiti mediante versamento nella tesoreria comunale.
  5. Per le cauzioni costituite mediante polizze fidejussorie, nella tesoreria comunale dovrà essere custodito il titolo originale.

Art. 39 - Svincolo cauzione.

  1. Lo svincolo della cauzione è di competenza del responsabile del servizio, ai sensi dell'art. 180 del R.D. 12 febbraio 1911, n. 297, mantenuto in vigore dall'art. 64, lett. a), della legge 8 giugno 1990, n. 142.
  2. La cauzione è svincolata previa constatazione dell'adempimento delle condizioni e degli obblighi assunti col contratto cui la cauzione si riferisce e previa definizione delle relative contabilità.

Art. 40 - Subappalto.

  1. Il subappalto è disciplinato dalla normativa statale vigente. In particolare, per i lavori pubblici, resta disciplinato dall'art. 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55 come modificato dall'art. 34 L.109/94 e successive modificazioni ed integrazioni.
  2. In ogni altro caso il subappalto non autorizzato dall'Amministrazione è vietato.

Art. 41 - Controllo e vigilanza.

  1. La regolarità delle prestazioni contrattuali è controllata e verificata dall'Amministrazione Comunale, tramite il competente servizio.
  2. Il privato contraente ha l'obbligo di mettere a disposizione dell'Amministrazione ogni elemento necessario ad effettuare il controllo.
  3. In caso di vizi occulti o differenze quantitative, va fatta immediata contestazione al privato contraente.

TITOLO VIII - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Art. 42 - Definizione delle controversie - Arbitrato.

  1. In caso di controversie, ove non si raggiunga un accordo bonario con il privato contraente, la definizione è demandata ad un arbitrato ai sensi delle norme del titolo VIII del libro quarto del codice di procedura civile.
  2. I compensi spettanti agli arbitri sono determinati sulla base della tariffa professionale forense in relazione ai valori, al numero e alla complessità delle questioni.

Art. 43 - Designazione dell'arbitro.

  1. Nel caso si proceda ad arbitrato, l'Amministrazione Comunale nomina uno degli arbitri, il privato contraente nomina il secondo arbitro e i due arbitri, congiuntamente, nominano un terzo arbitro che assume le funzioni di presidente del collegio arbitrale.
  2. L'arbitro nominato dall'Amministrazione Comunale deve essere in possesso di comprovate e documentate capacità ed esperienza nella materia controversa.

TITOLO IX - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 44 - Norme abrogate.

  1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.

Art. 45 - Pubblicità del regolamento e degli atti.

  1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Art. 46 - Entrata in vigore del regolamento.

  1. Il presente regolamento entrerà in vigore dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale di controllo (CO.RE.CO.) e la successiva pubblicazione per 15 gg. All'albo pretorio.

Art. 47 - casi non previsti dal presente regolamento.

  1. Per quanto non previsto nel presente regolamento troveranno applicazione:

  1. le leggi nazionali e regionali;
  2. lo Statuto comunale;
  3. i regolamenti speciali;
  4. il regolamento di contabilità.

Art. 48 - Rinvio dinamico.

  1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.
  2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

 

RIPORTA A INDICE REGOLAMENTI