Comune di Ittireddu

REGOLAMENTO COMUNALE DI CONTABILITA'

CAPO I - FINALITA' E CONTENUTO

Art. 1 - Scopo e ambito di applicazione

  1. Il presente Regolamento reca disposizioni per la disciplina della finanza e della contabilità del Comune in attuazione dell'art. 59 comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, e del Decreto Legislativo 25 25 febbraio 1995, n. 77 e successive modifiche ed integrazioni e delle norme statutarie.
  2. Il Regolamento costituisce un insieme di regole e norme che presiedono all'amministrazione economico - finanziaria del Comune finalizzate alla conservazione e corretta gestione del patrimonio pubblico e alle rilevazioni, analisi e controllo dei fatti gestionali che comportano entrate e spese per il bilancio comunale, ovvero mutazioni quali-quantitative del patrimonio dell'ente.
  3. A tal fine il regolamento stabilisce le procedure e le modalità in ordine alla formazione del Bilancio di Previsione e del rendiconto, indicando un sistema di scritture contabili, di rilevazioni, di verifiche e di controlli finalizzato a garantire un buon andamento dell'attività amministrativa.

CAPO II - PROGRAMMAZIONE

Art. 2 - Programmazione dell'attività dell'ente.

  1. Il Comune assume il sistema della programmazione, attuazione, controllo e verifica dei risultati per informare ad esso la propria attività amministrativa.
  2. I principali strumenti per il raggiungimento dell'obiettivo programmatorio sono:

  1. la relazione previsionale e programmatica;
  2. il Bilancio Pluriennale e di Previsione;
  3. il Piano Pluriennale delle Opere Pubbliche di cui alla legge 109/94;
  4. il Piano Economico Finanziario;
  5. il Bilancio Annuale di Previsione.

Art 3 Relazione previsionale e programmatica

  1. Al Bilancio Annuale di Previsione è allegata una relazione previsionale e programmatica che copre il periodo considerato del Bilancio Pluriennale, secondo le modalità e i contenuti previsti dall'art. 12 del D.Lgs. 77/95.

Art. 4 Bilancio Pluriennale.

  1. Il Bilancio Pluriennale è il documento contabile che contiene previsioni di medio periodo, di durata pari a quello della Regione.
  2. E' un bilancio finanziario di competenza, riveste la natura di atto di autorizzazione a riscuotere le entrate e ad eseguire le spese previste.
  3. Definisce il quadro delle risorse finanziarie che si prevede di impiegare nel periodo di riferimento, individua il ricorso al mercato finanziario per le spese di investimento relative ad ognuno degli anni considerati.
  4. Gli stanziamenti del primo anno del Bilancio Pluriennale devono coincidere con quelli del Bilancio di Previsione annuale di competenza.

Art. 5 Programma Triennale delle Opere Pubbliche.

  1. Il programma triennale delle opere pubbliche individua gli interventi che nel triennio si intendono realizzare. Lo stesso viene adottato dal Consiglio Comunale, cosi come previsto dalle leggi vigenti e dallo Statuto. Le opere sono ripartite per settore di intervento e devono recare l'indicazione dell'ordine di priorità generale all'interno di ciascun settore oltre che la tipologia di finanziamento.
  2. Il programma è formulato in coerenza con il quadro finanziario del triennio di riferimento, sulla base delle risorse certe, di quelle definite nel Bilancio Pluriennale e di quelle realisticamente acquisibili con assegnazioni regionali, statali, comunitarie e di altre istituzioni pubbliche.
  3. Il ricorso all'indebitamento per le opere pubbliche comprese nel programma è disciplinato dagli artt. 44, 45, 46 e 47 del D.Lgs. n. 77/95 e successive modifiche ed integrazioni.
  4. Le previsioni del primo anno del programma corrispondono con quelle del Bilancio di Previsione Annuale di competenza.

Art. 6 Piani economico-finanziari.

  1. Per progetti relativi alla realizzazione di opere pubbliche finanziati con l'assunzione di mutui destinati all'esercizio di servizi pubblici, deve essere approvato un piano economico finanziario, diretto ad accertare l'equilibrio dell'investimento e della connessa gestione, anche in relazione agli introiti previsti.
  2. La deliberazione consiliare che approva il piano economico finanziario costituisce presupposto di legittimità delle deliberazioni di approvazione dei progetti esecutivi dell'investimento e delle deliberazioni di assunzione dei relativi mutui.
  3. Le tariffe dei servizi pubblici devono essere determinate in coerenza con il piano economico finanziario dell'opera e in misura da assicurare la corrispondenza fra i costi, ivi compresi gli oneri di ammortamento tecnico e finanziario.
  4. Per quanto non espressamente previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 6 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 7 Modalità di formazione dei documenti di programmazione.

  1. Ai fini della formazione della relazione previsionale e programmatica e del Bilancio Pluriennale si fa rinvio alle procedure di cui al successivo art. 14.
  2. Il programma triennale delle opere pubbliche, sulla base delle risorse disponibili e delle indicazioni programmatiche dell'Amministrazione, viene redatto dal Servizio Tecnico Comunale e presentato alla Ragioneria per le verifiche di competenza entro il 1° settembre di ogni anno, o, almeno due mesi prima del termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione.
  3. Nella fase di predisposizione degli schemi dei documenti di programmazione di cui ai precedenti commi 1 e 2, la Giunta espleta le opportune consultazioni con gli enti, le istituzioni, le forme organizzative e associative agenti sul territorio comunale al fine di assicurare il più efficace collegamento degli interventi con le esigenze della comunità interessata.
  4. I piani economico-finanziari devono essere redatti dai Servizi proponenti il progetto da approvare, firmati dal Responsabile e trasmessi alla Ragioneria per le verifiche di competenza unitamente alla proposta di deliberazione approvativa.

 

CAPO III - BILANCIO ANNUALE DI PREVISIONE

Art. 8 - Esercizio finanziario.

  1. L'unità temporale della gestione è l'anno finanziario che inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno.
  2. Dopo tale termine non possono più effettuarsi accertamenti di entrate e impegni di spesa.

Art. 9 - Esercizio provvisorio e gestione provvisoria.

  1. L'istituto dell'esercizio provvisorio e della gestione provvisoria è regolamentato dall'art. 5 del D. Lgs. N. 77/95, come modificato dall'art. 2 del D. Lgs n. 336/96.
  2. In assenza di Bilancio deliberato dall'Organo Consiliare è consentita l'effettuazione di spese necessarie per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi al Comune.
  3. La sussistenza del requisito del danno patrimoniale deve essere attestato dal parere tecnico-amministrativo del Responsabile del Servizio proponente e risultare specificatamente nel relativo provvedimento.

Art. 10 - Entrate e spese.

  1. Le entrate e le spese sono iscritte nel Bilancio di Previsione nel rispetto della normativa vigente e, secondo i principi dell'integrità, universalità, veridicità, pareggio finanziario ed equilibrio economico.

Art. 11 - Servizi per conto di terzi.

  1. Nel Titolo VI delle Entrate e nel Titolo IV delle Spese trovano esposizione, distinti per capitoli, servizi per conto di terzi che comprendono quanto stabilito dalla normativa vigente.

Art. 12 - Fondo di riserva.

  1. Nel Bilancio di Previsione è istituito, nella parte corrente, un fondo di riserva ordinario che non può essere inferiore allo 0,30% e non superiore al 2% del totale delle spese correnti inizialmente previste nel Bilancio.
  2. Il prelievo dal fondo di riserva può essere effettuato fino al 31 dicembre dell'esercizio, con deliberazione della Giunta, da comunicare al Consiglio nella sua prima riunione utile.

Art. 13 - Bilancio annuale di Previsione.

  1. La gestione del Comune si svolge in base al Bilancio Annuale di Previsione che deve essere redatto in termini di competenza, secondo lo schema approvato dalle vigenti disposizioni normative.
  2. Il Bilancio Annuale di Previsione, corredato dalla documentazione prevista dall'art. 14 del D. Lgs. N. 77/95, come modificato dall'art. 5 del D.Lgs. n. 336/96, ed accompagnata dalla relazione del Revisore dei Conti, è approvato dal Consiglio Comunale entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello cui esso si riferisce, salvo nuovo termine fissato da norme statali.

Art. 14 - Modalità di formazione del progetto di Bilancio.

  1. Ai fini della formazione del Bilancio di Previsione e dei documenti di programmazione allegati entro il 30 giugno di ogni anno i responsabili dei servizi formulano, in attuazione degli obiettivi e delle finalità previamente fissati dal Sindaco, le relative proposte, corredate da apposite relazioni, comunicandole, entro la medesima data alla Ragioneria. Le proposte devono essere compatibili con le indicazioni di carattere finanziario fornite dal Sindaco, o da un suo delegato.
  2. La Giunta Comunale espletate, tramite la Ragioneria, le prime operazioni di coordinamento delle proposte di verifica di compatibilità con l'insieme delle risorse ipotizzabili, fornisce ai Responsabili dei Servizi indicazioni ai fini di un adeguamento delle proposte formulate. Le nuove deliberazioni dovranno essere presentate alla Ragioneria entro il 15 agosto.
  3. La Ragioneria, entro il successivo 15 settembre, elabora l'ipotesi di Bilancio, previa verifica della veridicità delle previsioni di entrata e della compatibilità delle previsioni di spesa.
  4. La Giunta Comunale approva gli schemi di Bilancio annuale e degli allegati documenti di programmazione entro il 20 settembre, rimettendo la relativa deliberazione al Revisore dei Conti per acquisirne il parere che dovrà essere reso entro i successivi otto giorni.
  5. I membri del Consiglio possono presentare emendamenti agli schemi del bilancio entro 10 giorni dalla data di trasmissione agli stessi della delibera della Giunta di approvazione dello schema di bilancio annuale e degli allegati documenti di programmazione.
  6. Gli emendamenti proposti devono, singolarmente, salvaguardare l'equilibrio del Bilancio. Non sono ammissibili emendamenti non compensativi o riferiti allo stesso intervento o capitolo di Bilancio già emendato.
  7. Gli emendamenti possono essere posti in votazione non prima dell'ottavo giorno successivo alla presentazione nello stesso ordine cronologico con il quale sono stati presentati e dopo aver acquisito i pareri di regolarità tecnico-amministrativa, contabile e di legittimità. Non è dovuto sugli emendamenti il parere del Revisore.
  8. Il Bilancio, ancorchè contenente la previsione di mutui è approvato a maggioranza semplice.
  9. I termini di cui al presente articolo si intendono rinviati in misura adeguata, qualora norme statali prevedano una proroga al termine ordinariamente previsto per l'approvazione del bilancio di previsione o introducano delle innovazioni che non ne consentano il rispetto.

Art. 15 - Pubblicità di Bilancio.

  1. Il Comune assicura ai cittadini ed agli organismi di partecipazione la conoscenza dei contenuti significativi e caratteristici del Bilancio e degli allegati documenti di programmazione.

Art. 16 - Storni di fondi.

  1. Gli storni di fondi si operano mediante trasferimento di somme da stanziamenti che presentano disponibilità per provvedere a integrare dotazione deficitarie in relazione alle effettive necessità, per spese che abbiano carattere di indifferibilità.
  2. Sono vietati gli storni tra stanziamenti finanziati con entrate straordinarie o con vincoli di destinazione e stanziamenti di spesa corrente; da stanziamenti per spese in conto capitale a stanziamenti per spese correnti per rimborso di prestiti nonché dai capitoli iscritti nei servizi per conto di terzi ad altre parti del Bilancio.
  3. Gli storni di fondi anche tra stanziamenti appartenenti allo stesso servizio di Bilancio sono effettuati con deliberazioni del Consiglio Comunale. In via d'urgenza le variazioni al Bilancio possono essere disposte dalla Giunta Comunale con motivata deliberazione da sottoporre a ratifica del Consiglio, sotto pena di decadenza, entro il sessantesimo giorno successivo, o comunque entro il 31 dicembre, anche se a tale data non sia ancora scaduto il termine dei 60 giorni.
  4. Possono essere deliberati storni di fondi entro e non oltre il 30 novembre dell'esercizio.

Art. 17 - Variazioni di bilancio.

  1. Le variazioni di Bilancio consistono in operazioni modificative delle previsioni per la copertura delle nuove o maggiori entrate, oppure per sopperire a minori entrate accertate in corso d'anno.
  2. Possono essere deliberate variazioni alle dotazioni di competenza fino al 30 novembre dell'esercizio.
  3. Le variazioni di bilancio possono essere disposte in via d'urgenza dall'organo esecutivo con le analoghe modalità di cui al precedente articolo.

Art. 18 - Assestamento generale di Bilancio - Salvaguardia degli equilibri di Bilancio.

  1. L'operazione contabile di assestamento generale del Bilancio consiste in una variazione complessa con la quale si provvede ad adeguare alle verifiche di accertamento ed alle esigenze di impegno le previsioni di competenza al fine di mantenere l'equilibrio del Bilancio.
  2. L'assestamento di Bilancio può essere deliberato entro il 30 novembre. Le eventuali proposte dei Servizi devono essere trasmesse alla ragioneria con l'indicazione della compensazione e della disponibilità degli stanziamenti interessati in tempo utile per poter esprimere i pareri di cui agli artt. 53 e 55 della legge 142/90.
  3. L'organo consiliare entro il 30 settembre di ciascun anno, adotta i provvedimenti di cui all'art. 36, comma 2, del D. Lgs n. 77/95, come modificato dall'art. 11 del D. Lgs. 336/96.

CAPO IV - GESTIONE DELLE FINANZE

Art. 19 - Fasi procedurali di acquisizione delle entrate.

  1. La gestione delle entrate deve essere preordinata secondo le seguenti fasi:

  1. accertamento;
  2. emissione dell'ordinativo di incasso;
  3. riscossione;
  4. versamento.

Art. 20 - Accertamento delle entrate.

  1. L'entrata è accertata quando verificata la ragione del credito e la sussistenza di un idoneo titolo giuridico, individua la persona fisica o giuridica debitrice, quantificata la somma da incassare e fissata la relativa scadenza può attribuire su base certa alla competenza dell'esercizio l'ammontare del credito.
  2. L'accertamento dell'entrata avviene sulla base di idonea documentazione acquisita dal responsabile del procedimento, che provvederà alla sua annotazione nelle scritture contabili di entrata entro 15 giorni dall'acquisizione.
  3. Le entrate concernenti i tributi propri sono accertate a seguito dei ruoli emessi annualmente o a seguito di altre forme stabilite per legge.
  4. Le entrate provenienti da assegnazioni dello Stato, della Regione o di altri Enti Pubblici sono accertate sulla base dei provvedimenti di assegnazione.
  5. Le entrate di natura patrimoniale, da trasferimenti di capitali e rimborsi di credito sono accertate sulla base di atti amministrativi o di contratti che ne quantificano l'ammontare.
  6. Le entrate derivanti da gestione di servizi sono accertate a seguito di riscossione oppure di emissione di liste di carico o di ruoli.
  7. Le entrate derivanti da mutui sono accertate a seguito del contratto stipulato con istituti di credito ovvero della concessione definitiva per i mutui affidati dalla Cassa Depositi e Prestiti o dagli Istituti di Previdenza.
  8. Le entrate concernenti poste compensative delle spese sono accertate in corrispondenza dell'assunzione dell'impegno relativo.
  9. Le entrate di natura eventuale o variabile sono accertate sulla base di atti amministrativi specifici, contratti o provvedimenti giudiziari.
  10. In ogni altro caso, in mancanza di idonea documentazione concernente il credito, l'accertamento viene effettuato contestualmente alla riscossione del medesimo.
  11. Tutte le somme iscritte tra le entrate di competenza del Bilancio e non accertate entro il termine dell'esercizio costituiscono minori accertamenti rispetto alle previsioni ed a tale titolo concorrono a determinare i risultati della gestione.

Art. 21 - Emissione di ordinativi di incasso.

  1. Con gli ordinativi di incasso si da ordine al Tesoriere di riscuotere una determinata somma dovuta all'Ente.
  2. Gli ordinativi di incasso, numerati in ordine progressivo per ciascun anno, recano le seguenti indicazioni;

  1. esercizio finanziario;
  2. risorsa o capitolo di bilancio, distintamente per residui di competenza;
  3. codifica;
  4. nome e cognome o ragione sociale del debitore;
  5. causale della riscossione;
  6. importo in cifre e in lettere;
  7. data di emissione;
  8. eventuali vincoli di destinazione delle entrate;
  9. attribuzione alla contabilità speciale fruttifera o infruttifera a cui le entrate devono affluire;
  10. eventuale scadenza entro la quale la riscossione deve essere effettuata.

  1. Ogni ordinativo di incasso è sottoscritto dal Responsabile dei servizi finanziari, come individuato dall'art. 83 del Presente regolamento.
  2. Gli ordinativi di incasso sono trasmessi al Tesoriere per l'esecuzione a cura della Ragioneria. L'inoltro al tesoriere avviene a mezzo di elenco in duplice copia numerato e datato, di cui è restituito firmato per ricevuta.

Art. 22 - Riscossione e versamento delle entrate.

  1. Le entrate sono riscosse dal Tesoriere mediante ordinativi d'incasso emessi dall'Ente, contro rilascio di quietanze contrassegnate da un numero continuativo, da staccarsi da apposito bollettario che è unico per ogni esercizio anche se costituito da più fascicoli.
  2. Il Tesoriere deve accettare anche senza autorizzazione dell'Ente, le somme che i terzi intendono versare, a qualsiasi titolo, a favore del medesimo, rilasciandone ricevuta contenente, oltre l'indicazione della causale di versamento, la clausola espressa "salvi i diritti del Comune in merito a tali somme".
  3. Tali riscossioni saranno tempestivamente segnalate alla Ragioneria, alla quale il Tesoriere chiederà l'emissione degli ordinativi di incasso entro 30 giorni dalla segnalazione stessa.
  4. Il prelevamento delle disponibilità esistenti sui c/c postali intestati all'Ente è disposto esclusivamente dall'Ente medesimo mediante preventiva emissione di ordinativo di incasso con cadenza quindicinale.
  5. Le entrate possono anche essere riscosse da incaricati interni ed esterni formalmente autorizzati con provvedimento dell'Ente. In tal caso, le somme riscosse a qualsivoglia titolo sono versate al Tesoriere entro il giorno successivo.

Art. 23 - Residui attivi.

  1. Costituiscono residui attivi le somme accertate a norma dell'art. 22 e non riscosse entro il termine dell'esercizio.
  2. Possono essere mantenute fra i residui attivi dell'esercizio esclusivamente le entrate riaccertate a seguito di revisione annuale in sede di conto di Bilancio.

Art. 24 - Vigilanza sulla gestione delle entrate.

  1. Il Responsabile del procedimento con il quale viene accertata l'entrata è tenuto a curare, che l'accertamento e la riscossione delle entrate trovino puntuale, tempestivo e integrale riscontro nella gestione.

CAPO V - GESTIONE DELLE SPESE

Art. 25 - Fasi procedurali di effettuazione delle spese.

  1. La effettuazione delle spese deve essere determinata seguendo le seguenti fasi procedurali:

  1. impegno;
  2. liquidazione;
  3. ordinazione;
  4. pagamento.

Art. 26 Impegno di spese - Prenotazione di impegni.

  1. Il Consiglio, la Giunta, il Sindaco, il Segretario Comunale ed i Responsabili dei servizi nell'ambito delle attribuzioni ad essi date dalla legge e dallo Statuto, adottano atti di impegno nei limiti dei fondi previsti in Bilancio.
  2. Gli atti di impegno relativi e competenze gestionali, sono assunti dai responsabili del servizio con proprie determinazioni. Le determinazioni sono classificate cronologicamente per servizio di provenienza e raccolte in copia presso la Segreteria Comunale.
  3. I servizi che redigono proposte e deliberazioni, determinazioni o provvedimenti di qualsiasi natura dai quali possono derivare in modo diretto o indiretto obbligazioni finanziarie, sono tenuti a trasmettere alla Ragioneria le proposte, le determinazioni e i provvedimenti con l'indicazione degli oneri previsti dell'esercizio e dello stanziamento di bilancio cui devono essere imputati gli oneri medesimi.
  4. La Ragioneria esegue le verifiche di cui al successivo art. 28 annotando nelle scritture gli impegni in corso di formazione e opponendo sulle proposte di deliberazioni e determinazioni l'attestazione di copertura finanziaria.
  5. Per quanto riguarda le modalità di formazione e di conservazione degli impegni di spesa e delle prenotazioni di impegni, si rinvia alla normativa prevista dall'art. 27 del D.Lgs. n. 77/95, come modificato dall'art. 8 del D. Lgs n. 336/96.
  6. Chiuso col 31 dicembre 'l'esercizio finanziario, nessun impegno può essere assunto a carico del predetto esercizio. Le differenze tra le somme definitivamente previste negli stanziamenti del bilancio e le somme impegnate costituiscono economie di bilancio e a tale titolo concorrono a determinare i risultati finali della gestione.

Art. 27 - Adempimenti procedurali atti di impegno.

  1. Tutti gli atti di cui al precedente articolo, non appena formalizzati, devono essere inoltrati dalla Segreteria Comunale o dai responsabili dei servizi alla ragioneria per l'annotazione. L'inoltro deve avvenire a mezzo elenco, in duplice copia entro 10 giorni dalla formazione; una copia dell'elenco dovrà essere restituita vistata per l'avvenuta ricezione.
  2. Alla Ragioneria devono essere trasmessi negli stessi termini e con le stesse modalità, gli atti che impegnano il Bilancio Pluriennale.
  3. Gli atti in forza dei quali si considerano impegnate le spese in conto capitale finanziate con mutui a specifica destinazione e con entrate aventi destinazione vincolata per legge, devono essere, altresì, trasmessi dal responsabile del procedimento con il quale viene accertata l'entrata entro 10 giorni dall'avvenuta acquisizione delle idonea documentazione.
  4. Qualora gli atti che hanno formato oggetto di impegno non siano stati formalizzati, la Segreteria Comunale o i Responsabili dei Servizi, sono tenuti, ognuno per gli atti di propria competenza, a trasmettere copia alla Ragioneria entro 10 giorni dalla mancata formalizzazione e comunque entro la fine dell'esercizio.
  5. E' fatto obbligo al Responsabile del Servizio che ha espletato il procedimento di spesa conclusosi con il perfezionamento dell'obbligazione verso terzi, di dare comunicazione alla Ragioneria non oltre i dieci giorni successivi del titolo giuridico del soggetto creditore e della somma dovuta. Per le obbligazioni perfezionate dopo il 22 dicembre, la comunicazione deve essere resa entro il 31 dicembre.

Art. 28 - Attestazione copertura finanziaria.

  1. Qualsiasi atto che comporti spese a carico dell'Ente è nullo di diritto se privo dell'attestazione della relativa copertura finanziaria, da parte del dipendente di ruolo con qualifica apicale appartenente all'area economica-finanziaria. In caso di sua assenza l'attestazione deve essere resa dal Segretario Comunale.
  2. Qualora l'atto comporti spese in tutto o in parte a carico di esercizi successivi l'attestazione viene resa con riferimento al corrispondente stanziamento del Bilancio pluriennale e dei Bilanci annuali seguenti.
  3. Con l'attestazione viene garantita la disponibilità finanziaria sul pertinente stanziamento di Bilancio.
  4. Per le spese finanziarie con entrate trasferite aventi vincolo di destinazione, l'attestazione di copertura finanziaria può essere resa nei limiti del correlato accertamento di entrata.

Art. 29 - Parere di regolarità contabile.

  1. Su ogni proposta di deliberazione o determinazione o di altro provvedimento che comporti entrate e spese, il Responsabile del Servizio Finanziario esprime il parere di regolarità contabile, previa verifica:

  1. della regolarità della documentazione;
  2. della corretta impostazione della entrata o della spesa;
  3. dell'esistenza del presupposto dal quale sorge il diritto dell'obbligazione;
  4. della conformità delle norme fiscali;
  5. del rispetto dell'ordinamento contabile degli EE.LL. e delle norme del presente regolamento.

  1. Il parere di cui al precedente comma deve essere reso non oltre 15 giorni dalla data di ricezione della proposta, con un termine minimo di almeno giorni tre. Qualora la mancata adozione degli atti di cui sopra comporti grave e certo danno all'Ente, il termine può essere ridotto ad un solo giorno.
  2. L'organo deputato da adottare l'atto, in presenza di parere negativo, può ugualmente assumere il provvedimento con apposita motivazione circa le ragioni che inducano a disattendere il parere stesso.

Art. 30 - Spese per interventi di somma urgenza.

  1. Nel caso di lavori pubblici ordinati a seguito di eventi eccezionali o imprevedibili allorquando ricorrono circostanze riconducibile alla somma urgenza e nei limiti di quanto necessario a ripristinare condizioni di sicurezza, il relativo impegno di spesa può essere formalizzato con provvedimento da assumere non oltre il trentesimo giorno successivo all'ordinazione della prestazione a carico del Bilancio dell'esercizio in corso. Lo stato di somma urgenza deve risultare da perizia redatta dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale.
  2. Le spese di cui al precedente comma eseguite nel mese di dicembre sono regolarizzate entro e non oltre il termine finale del 31 dicembre.
  3. In caso di mancata formalizzazione non può darsi corso all'emissione del mandato di pagamento.
  4. I provvedimenti di cui al presente articolo devono essere trasmessi al Revisore dei Conti a cura del Responsabile del servizio ordinante.

Art. 31 -Liquidazione delle spese.

  1. La liquidazione della somma certa e liquida dovuta è effettuata dal responsabile del servizio che ha dato esecuzione al provvedimento di spesa, sulla base dei documenti giustificativi comprovanti il diritto del creditore, previo accertamento del regolare adempimento dell'obbligazione giuridica da parte dello stesso creditore.
  2. La determinazione adottata dal responsabile del Servizio, con la quale viene liquidata la spesa, è trasmessa unitamente ai documenti giustificativi alla Ragioneria per i controlli, i riscontri amministrativi, contabili e fiscali.
  3. Quando si tratti di spese fisse derivanti da leggi o da impegni permanenti che hanno scadenza determinata, la liquidazione coincide con la fase dell'ordinazione di cui al successivo art. 32.

Art. 32 - Ordinazione delle spese.

  1. L'ordinazione è la fase con la quale viene impartito l'ordine di pagare al creditore quanto, mediante l'emissione del mandato di pagamento numerato in ordine progressivo per ciascun esercizio finanziario tratto sul Tesoriere, contenente i seguenti elementi:

  1. - esercizio finanziario;
  2. - intervento o capitolo di bilancio distintamente per residui e competenza e la relativa disponibilità;
  3. - la codifica;
  4. - creditore, nonché ove richiesto codice fiscale o partita IVA;
  5. - causale del pagamento;
  6. - somma lorda da pagare in cifre e in lettere con l'evidenziazione dell'importo netto e delle ritenute operate;
  7. - modalità di estinzione con l'indicazione del soggetto autorizzato a quietanzare nei casi di pagamento diretto;
  8. - data di emissione;
  9. - estremi del provvedimento di liquidazione della spesa in base al quale il mandato viene emesso;
  10. - eventuale scadenza entro il quale il pagamento deve essere eseguito.

  1. L'emissione del mandato di pagamento previa verifica dei documenti inviati per la liquidazione è disposta dal responsabile dell'Ufficio Ragioneria, i mandati di pagamento sono sottoscritti dallo stesso responsabile ed in sua assenza da un suo delegato nominato, volta per volta dal Segretario Comunale.
  2. L'inoltro al Tesoriere avviene a mezzo di elenco in duplice copia, numerata e datata, di cui uno è restituito firmato per ricevuta.
  3. Possono essere emessi mandati di pagamento collettivi imputati sullo stesso intervento o capitolo, che dispongono pagamenti ad una pluralità di soggetti, anche se accompagnati da un ruolo indicante i vari creditori, i titoli da cui sorge l'obbligo a pagare, i diversi importi da corrispondere.
  4. Dopo il 15 dicembre non possono essere emessi mandati di pagamento, ad esclusione di quelli riguardanti il pagamento delle retribuzioni, dei contributi previdenziali e assistenziali, delle rate e ammortamento dei mutui o pagamenti aventi scadenza successiva a tale data. A tale norma è ammessa deroga solo in casi eccezionali e previa espressa accettazione del Tesoriere.
  5. Il Tesoriere estingue i mandati e provvede alla loro conservazione e restituzione al Comune unitamente agli altri atti del rendiconto della gestione.

Art. 33 - Pagamento delle spese.

  1. Il pagamento è il momento conclusivo del procedimento di effettuazione delle spese che si realizza con l'estinzione, da parte del Tesoriere della obbligazione verso il creditore.
  2. Il pagamento di qualsiasi spesa deve avvenire esclusivamente tramite il Tesoriere. E' ammesso il pagamento diretto attraverso il Servizio di Cassa Economale solo per i casi previsti dal relativo regolamento.
  3. Il Tesoriere è tenuto ad effettuare, anche in assenza di ordinazione della spesa, pagamenti derivanti da obblighi tributari, da somme iscritte a ruolo e da delegazione. La Ragioneria entro quindici giorni e comunque entro il termine del mese in corso provvede ad emettere il mandato di pagamento dandone comunicazione al servizio competente.

Art. 34 - Residui passivi.

  1. Le spese impegnate a norma dell'art. 26 e non pagate entro il termine dell'esercizio costituiscono residui passivi.
  2. Possono essere mantenuti fra i residui passivi dell'esercizio esclusivamente le partite a debito che hanno formato oggetto di revisione in sede di conto del bilancio.
  3. L'elenco dei residui passivi annualmente revisionato, sottoscritto dal responsabile del Servizio Finanziario, deve essere consegnato al Tesoriere ad avvenuta approvazione del rendiconto.
  4. Nelle more dell'approvazione dell'elenco di cui al comma precedente, il Tesoriere è tenuto ad estinguere mandati di pagamento, emessi in conto residui, sulla base di attestazioni di sussistenza del debito resa dal Responsabile del Servizio Finanziario in sede di ordinazione della spesa.

CAPO VI - SCRITTURE CONTABILI.

Art. 35 - Il sistema delle scritture.

  1. Il sistema di contabilità, utilizzando anche sistemi informatici e relativi supporti, deve consentire la rilevazione dell'attività amministrativa del Comune, sotto l'aspetto:

  1. - finanziario, relativamente alla gestione del bilancio, onde consentire di rilevare per ciascuna risorsa e intervento, la situazione degli accertamenti di entrata e degli impegni di spesa a fronte dei relativi stanziamenti, nonché la situazione delle somme riscosse e pagate e di quelle rimaste da riscuotere e da pagare, anche relativamente alla gestione dei residui;
  2. - patrimoniale, per la rilevazione a valore degli elementi attivi e passivi del patrimonio onde consentire la dimostrazione della consistenza del patrimonio all'inizio dell'esercizio finanziario, delle variazioni intervenute nel corso dell'anno per effetto della gestione del bilancio o per altra causa, nonché la consistenza del patrimonio alla chiusura dell'esercizio;
  3. - economico, al fine di consentire la rilevazione dei componenti positivi e negativi secondo i criteri della competenza economica.

Art. 36 - Contabilità finanziaria.

  1. La tenuta delle scritture finanziarie è realizzata attraverso i seguenti libri e registri contabili;

  1. - il mastro delle entrate, contenente lo stanziamento iniziale e le variazioni successive, le somme accertate, quelle riscosse e quelle rimaste da riscuotere per ciascuna risorsa;
  2. - il mastro delle spese contenente lo stanziamento iniziale e le variazioni successive, le somme impegnate, quelle pagate e quella da pagare per ciascun intervento;
  3. - gli elenchi dei residui passivi, contenenti, per ciascuna risorsa e per ciascun intervento la consistenza dei crediti e debiti all'inizio di esercizio per anno di provenienza e le somme riscosse o pagate, le somme rimaste da riscuotere o da pagare a fine esercizio;
  4. - il giornale cronologico delle reversali e dei mandati;
  5. - ogni altro registro necessario per la completa rilevazione dei fatti di gestione.

Art. 37 - Contabilità patrimoniale.

  1. Strumento della contabilità patrimoniale è l'inventario.
  2. Per la formazione, procedure e aggiornamento, si fa rinvio agli articoli contenuti nel successivo Capo IX.

Art. 38 - Contabilità economica.

  1. Le rilevazioni finanziarie e patrimoniali costituiscono la base della contabilità economica. A tal fine, gli accertamenti di entrata e gli impegni di spesa registrano anche il periodo al quale i corrispondenti componenti economici positivi e negativi si riferiscono.
  2. I componenti economici positivi e negativi non registrabili in contabilità finanziaria e patrimoniale formano oggetto di rilevazione in contabilità economica al verificarsi dell'evento che li ha determinati.
  3. A chiusura di esercizio si provvede, alla rilevazione degli ulteriori componenti economici necessari alla redazione del conto economico e del prospetto di conciliazione.
  4. Rilevazioni più dettagliate per servizi o per centri di conto sono eseguite in funzione delle determinazioni di cui all'ultimo comma del successivo art. 42.

Art. 39 - Scritture complementari - Contabilità Fiscale.

  1. Per le attività di natura commerciale svolte dal Comune, le scritture finanziarie, economiche e patrimoniali sono opportunamente integrate con apposite registrazioni rilevanti ai fini fiscali, in osservanza delle specifiche disposizioni in materia.

CAPO VII - RISULTATI DI AMMINISTRAZIONE

Art. 40 - Rendiconto della gestione.

  1. I risultati finali della gestione sono registrati nel rendiconto che comprende il conto del Bilancio, il conto economico e il conto del patrimonio.
  2. Al rendiconto è allegata una relazione illustrativa della Giunta sull'andamento della gestione finanziaria e patrimoniale e sui fatti economicamente rilevanti verificatisi nell'esercizio. Nella relazione sono espresse valutazioni di efficacia dell'azione condotta, sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi e ai costi sostenuti e sugli scostamenti intervenuti rispetto alle previsioni.
  3. Il rendiconto è deliberato dal Consiglio Comunale entro il 30 giugno successivo alla chiusura dell'esercizio.
  4. La proposta di deliberazione consiliare del rendiconto è accompagnata dalla relazione del Revisore dei conti di cui all'art. 57, comma 5, della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Art. 41 - Conto del Bilancio.

  1. Il Conto del Bilancio comprende i risultati della gestione del Bilancio per l'Entrata e per la Spesa secondo lo schema previsto dalle vigenti disposizioni normative.
  2. Al Conto del Bilancio sono ammesse la tabella dei parametri di riscontro delle condizioni di deficitarietà e la tabella dei parametri gestionali.
  3. Il Conto del Bilancio rileva conclusivamente il risultato contabile di gestione e quello di amministrazione.

Art. 42 - Conto economico.

  1. Il conto economico evidenzia i componenti positivi e negativi dell'attività dell'Ente, secondo lo schema previsto dalle vigenti disposizioni normative, e rileva esclusivamente il risultato economico dell'esercizio.
  2. Al conto economico è accluso un prospetto di conciliazione che raccorda, mediante rettifiche, gli accertamenti e gli impegni finanziari al conto economico ed al conto del patrimonio con l'aggiunta degli elementi economici e dei valori patrimoniali rilevati dalla contabilità economica e patrimoniale.
  3. Un rapporto contenente proposte di conti economici di dettaglio per servizi o centri di costo può essere presentato alla Giunta e da questa comunicato al Consiglio, dal Servizio Finanziario entro il 30 settembre di ciascun anno per il successivo esercizio. La Giunta e l'Organo Consiliare entro i successivi 20 giorni possono richiedere l'elaborazione e l'allegazione al conto economico del successivo esercizio, di altri specifici conti economici.

Art. 43 - Conto del patrimonio.

  1. Il conto del patrimonio individua, prescrive, classifica e valuta le attività e le passività finanziarie e permanenti quali risultano all'inizio e al termine dell'esercizio, secondo lo schema previsto dalle vigenti disposizioni normative.
  2. Il risultato differenziale rappresenta il patrimonio netto o il deficit patrimoniale.

Art. 44 - Conto degli agenti contabili.

  1. L'Economo, il consegnatario di beni ed ogni altro agente contabile interno incaricato del maneggio di pubblico denaro e della gestione dei beni, nonché coloro che si ingeriscono negli incarichi attribuiti a detti agenti, devono rendere il conto della propria gestione entro il 28 febbraio di ciascun anno su modello previsto dalle vigenti disposizioni normative.
  2. Il conto degli agenti contabili interni, unitamente alla documentazione d'obbligo, è allegato al rendiconto e con esso sottoposto all'Organo consiliare.

Art. 45 - Modalità di formazione del rendiconto.

  1. La resa del conto del Tesoriere e di quello degli agenti contabili interni forma oggetto di appositi verbali di consegna alla Ragioneria da redigersi entro la fine del mese di febbraio di ciascun anno.
  2. La Ragioneria procede, successivamente alla verifica dei conti e della allegata documentazione entro i successivi 30 giorni dando conferma della regolarità e completezza, oppure contestando carenze e irregolarità. A fronte delle eventuali contestazioni, il Tesoriere e gli agenti contabili interni formulano le contro deduzioni e integrano o modificano la documentazione entro i successivi dieci giorni.
  3. All'elaborazione degli schemi del conto del Bilancio, conto economico e conto del patrimonio con allegati gli elenchi e le tabelle in obbligo, provvede la Ragioneria, entro il 15 maggio, trasmettendo la documentazione e lo schema di proposta di deliberazione consiliare alla Giunta.
  4. Entro la fine del mese di febbraio, i Responsabili dei Servizi elaborano la proposta di relazione al rendiconto della gestione trasmettendola al Servizio Finanziario che, entro il 15 maggio, cura la stesura dello schema coordinato dalla relazione per il successivo inoltro alla Giunta.
  5. La Giunta, definita la relazione al rendiconto della gestione, approva lo schema di rendiconto e la proposta di deliberazione consiliare, inoltrando gli atti all'organo di revisione entro il 20 maggio, a cura della Segreteria Comunale.
  6. L'organo di revisione relaziona al Consiglio entro i successivi 20 giorni.
  7. La proposta di deliberazione di approvazione del rendiconto, lo schema di rendiconto, i relativi allegati e la relazione dell'organo di revisione sono messi a disposizione dei componenti dell'Organo Consiliare, mediante deposito presso la Segreteria Comunale almeno 20 giorni prima della sessione ordinaria cui viene esaminata, ai sensi dell'art. 69 del D.Lgs.n.77/95.
  8. Il rendiconto è approvato dall'Organo Consiliare entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce.
  9. Dell'avvenuta approvazione del rendiconto la Ragioneria da comunicazione al Tesoriere.

Art. 46 - Eliminazione dei residui attivi.

  1. La eliminazione totale o parziale dei residui attivi riconosciuti in tutto o in parte insussistenti per l'avvenuta legale estinzione o per indebito o erroneo accertamento del credito, o per assoluta o dubbia esigibilità, è effettuata contestualmente all'approvazione del rendiconto.
  2. Per ogni residuo attivo eliminato deve darsene motivazione idonea a rendere conto dell'eliminazione.
  3. I crediti eliminati per inesigibilità sono tenuti in evidenza in apposito elenco ed inseriti nel conto del patrimonio fino al compimento dei termini di prescrizione.

Art. 47 - Avanzo di amministrazione.

  1. L'avanzo di amministrazione è determinato da una eccedenza del fondo di cassa e dei residui attivi sui residui passivi.
  2. I criteri, i tempi e le modalità per la sua utilizzazione sono espressamente stabiliti dall'art. 31 del D.Lgs. 77/95 come modificato dall'art. 9 del D. Lgs. 336/96.
  3. L'avanzo di amministrazione è applicabile al Bilancio dopo l'approvazione del rendiconto da parte dell'Organo Consiliare.

Art. 48 - Disavanzo di amministrazione.

  1. Il disavanzo di amministrazione scaturisce da una eccedenza dei residui passivi sul fondo di cassa e sui residui attivi.
  2. Qualora il rendiconto si chiuda in disavanzo di amministrazione, la copertura dello stesso deve essere assicurata nell'esercizio in corso e inderogabilmente nei primi due immediatamente successivi. Entro il 30 settembre l'organo consiliare adotta il necessario provvedimento per il riequilibrio della gestione, come stabilito dall'art. 36, comma 2, del D. Lgs. 77/95, modificato dall'art. 4 del D.Lgs 336/96.
  3. Il finanziamento del disavanzo è assicurato mediante utilizzo di tutte le entrate e le disponibilità compresi i proventi di alienazione di beni patrimoniali disponibili, con esclusione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle aventi specifica destinazione per legge, ovvero mediante riduzione di spesa,
  4. L'applicazione nel Bilancio, durante la gestione, del disavanzo accertato in sede di rendiconto, per intero o per la parte che si intende coprire nell'esercizio comporta l'adozione di un provvedimento di assestamento di bilancio.
  5. Il disavanzo di amministrazione è applicato al bilancio in aggiunta alle quote non disponibili nel risultato di amministrazione per i fondi di ammortamento accantonati e per i fondi vincolati a spese correnti e spese in conto capitale.

Art. 49 - Debiti fuori bilancio.

  1. Qualora sussista l'esigenza di provvedere al riconoscimento della legittimità di debiti fuori bilancio, l'Organo Consiliare adotta il relativo provvedimento indicando i mezzi di copertura secondo le modalità previste dall'art. 37 del D. Lgs. N. 77/95 e successive modifiche ed integrazioni.
  2. La proposta di deliberazione per il riconoscimento e finanziamento di debiti fuori Bilancio è sottoposta all'organo consiliare per l'adozione con procedura d'urgenza e, comunque, non oltre il trentesimo giorno successivo alla presentazione della proposta.

Art. 50 - Pubblicità del rendiconto.

  1. Il rendiconto dell'esercizio, una volta divenuto esecutivo, resta depositato per trenta giorni a disposizione dei cittadini che vogliano esaminarlo presso la Segreteria Comunale.
  2. Del deposito si da informazione, a mezzo avviso pubblicato all'Albo Pretorio.

Art. 51 - Trasmissione del rendiconto alla Corte dei Conti.

  1. Il rendiconto e i suoi allegati sono trasmessi alla Sezione Enti Locali della corte dei Conti entro 30 giorni dal definitivo esame del Comitato di Controllo.
  2. Il conto del Tesoriere ed il conto degli agenti contabili interni, unitamente agli allegati in obbligo, sono trasmessi alla sezione giurisdizionale regionale della Corte dei Conti entro un mese dalla esecutività della deliberazione approvativa del rendiconto.

CAPO VIII - SERVIZIO DI TESORERIA

Art. 52 - Affidamento del servizio.

  1. Il Comune affida il Servizio di Tesoreria ad un Istituto di Credito.
  2. L'affidamento del servizio ad un Istituto di Credito viene effettuato mediante la procedura dell'asta pubblica da esperirsi tra istituti di credito, sulla base dei criteri stabiliti con deliberazione dell'Organo Consiliare.
  3. Il Tesoriere è agente contabile dell'Ente.

Art. 53 - Convenzione di tesoreria.

  1. I rapporti fra il Comune e il Tesoriere sono regolati dalla legge e da apposita convenzione di Tesoreria. In particolare la convenzione stabilisce:

  1. - la durata del servizio (da un minimo di anni due ad un massimo di anni sette);
  2. - le anticipazioni di cassa;
  3. - le delegazioni di pagamento a garanzia dei mutui;
  4. - i provvedimenti del Comune in materia di Bilancio, da trasmettere al Tesoriere;
  5. - la rendicontazione periodica dei movimenti attivi e passivi da trasmettere agli Organi centrali ai sensi di legge;
  6. - eventuale compenso annuo;
  7. - apertura di uno sportello in loco ed orario di apertura al pubblico;
  8. - convenzioni agevolate per assunzione di mutui;
  9. - misura dei tassi debitori e creditori.

Art. 54 - Operazioni di riscossione e pagamento.

  1. Nel capitolato d'oneri per l'affidamento del servizio di Tesoreria deve essere previsto che la fornitura dei modelli connessi alle operazioni di riscossione è a carico del Tesoriere. La modulistica deve essere preventivamente approvata per accettazione da parte del Responsabile del Servizio Finanziario e non è soggetta a vidimazione.
  2. La registrazione delle entrate deve essere eseguita quotidianamente sul giornale di cassa. Le riscossioni, in attesa della emissione di ordinativi di incasso, sono registrate come entrate provvisorie restando comunque a carico del Tesoriere l'obbligo di annotare la causale dell'incasso.
  3. Il Tesoriere deve comunicare entro il giorno successivo le operazioni di riscossione e di pagamento eseguite mediante trasmissione di copia stralcio del giornale di cassa o documento similare. Qualora la Ragioneria rilievi discordanze rispetto alle scritture contabili dell'Ente, formula, entro i successivi dieci giorni, le opportune contestazioni.

Art. 55 - Comunicazioni e trasmissione documenti fra Comune e Tesoriere.

  1. Le comunicazioni e gli aggiornamenti inerenti la gestione del Bilancio, le verifiche sull'andamento delle riscossioni e dei pagamenti, nonché la trasmissione dei mandati di pagamento e degli ordinativi di incasso, possono essere effettuati utilizzando sistemi informatici e relativi supporti qualora ciò sia concordato fra le parti.

Art. 56 - Verifiche di cassa ordinarie e straordinarie.

  1. Il Tesoriere è responsabile della corretta tenuta e conservazione dei documenti e dei registri d'obbligo, quali possano rilevarsi le giacenze di liquidità distinte dai fondi a destinazione vincolata, rilevando la dinamica delle singole componenti.
  2. E' tenuto a mettere altresì a disposizione dell'Ente e dell'organo di revisione, tutta la documentazione utile per la verifica di cassa, ordinaria e straordinaria da effettuarsi ai sensi degli artt. 64 e 65 del D. Lgs n. 77/95.
  3. Il Comune si riserva la facoltà di effettuare, se del caso, autonome verifiche di cassa.

Art. 57 - Gestione dei titoli e valori.

  1. Le operazioni di movimento dei titoli di proprietà dell'Ente sono disposte dal responsabile della Ragioneria.
  2. Gli ordinativi di incasso dei depositi definitivi di somme, valori e titoli che terzi effettuano a garanzia degli impegni assunti con l'Ente sono sottoscritti dal Responsabile del Servizio Finanziario, con le modalità e nei tempi di cui ai precedenti artt._____e____.
  3. L'autorizzazione allo svincolo dei depositi definitivi di somme, valori o titoli costituiti da terzi è disposta dal responsabile del servizio competente che ha acquisito la documentazione giustificativa del diritto al rimborso. L'atto di liquidazione è sottoscritto dal Responsabile del servizio interessato, mentre l'ordinazione della spesa è sottoscritta dal Responsabile del servizio finanziario.
  4. I depositi provvisori effettuati da terzi per spese contrattuali, d'asta e cauzionali, sono oggetto di bolletta di tesoreria diversa dalla quietanza ed annotati su apposito registro tenuto a cura del servizio contratti. Lo svincolo avviene su ordinazione del responsabile del servizio che effettua la gara.

Art. 58 - Resa del conto.

  1. Il Tesoriere rende il conto della gestione annuale entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario.
  2. Il conto del Tesoriere costituisce documento idoneo a rappresentare la gestione di cassa.

CAPO IX - GESTIONE PATRIMONIALE.

Art. 59 - Beni comunali.

  1. I beni si distinguono in mobili, tra cui quelli immateriali, ed immobili e si suddividono nelle seguenti categorie:

  1. - beni soggetti al regime del demanio:
  2. - beni patrimoniali indisponibili;
  3. - beni patrimoniali disponibili.

Art. 60 - Inventario dei beni soggetti al regime del demanio.

  1. L'inventario dei beni soggetti al regime del demanio evidenzia:

  1. - la denominazione, l'ubicazione, l'uso cui sono destinati;
  2. - il titolo di provenienza e gli estremi catastali;
  3. - il valore determinato secondo la vigente normativa;
  4. - l'ammontare delle quote di ammortamento.

Art. 61 - Inventario dei beni immobili patrimoniali.

  1. L'inventario dei beni immobili patrimoniali evidenzia:

  1. - la denominazione, l'ubicazione, l'uso cui sono destinati;
  2. - il titolo di provenienza, le risultanze dei registri immobiliari, gli estremi catastali, la destinazione urbanistica laddove si tratti di terreni;
  3. la volumetria, la superficie coperta e quella non coperta;
  4. lo stato dell'immobile circa le condizioni statistiche e igienico sanitarie;
  5. le servitù, i persi, gli oneri di cui sono gravati;
  6. l'ufficio o soggetto privato utilizzatore;
  7. il valore iniziale e le eventuali successive variazioni;
  8. l'ammontare delle quote di ammortamento;
  9. gli eventuali redditi.

Art. 62 - Inventario dei beni mobili.

  1. L'inventario dei beni mobili contiene le seguenti indicazioni:

  1. - luogo in cui si trovano;
  2. - la denominazione e la descrizione secondo la natura e la specie;
  3. - la quantità e la specie;
  4. - il valore;
  5. - l'ammontare delle quote di ammortamento.

  1. Per il materiale bibliografico, documentario ed iconografico viene tenuto un separato inventario con autonoma numerazione.
  2. I beni singoli e le collezioni di interesse storico, archeologico sono descritti anche in un separato inventario con le indicazioni atte a identificarli.
  3. Non sono iscritti negli inventari gli oggetti di rapido consumo e facilmente deteriorabili e i mobili di valore individuale inferiore a lire 300.000 ascrivibili alle seguenti tipologie:

  1. - mobilio, arredamenti e addobbi;
  2. - strumenti e utensili;
  3. - attrezzature di ufficio.

  1. La cancellazione dagli inventari dei beni mobili per fuori uso, perdita, cessione od altri motivi è disposta con provvedimento del responsabile del servizio patrimonio, su proposta dell'utilizzatore.

Art. 63 - Procedure di classificazione dei beni.

  1. Il passaggio di categoria dei beni immobili dal regime del demanio al patrimonio, nonché dal patrimonio indisponibile al patrimonio disponibile e viceversa, è disposto con provvedimento della Giunta.

Art. 64 - Aggiornamento degli inventari.

  1. Gli inventari sono tenuti costantemente aggiornati e chiusi al termine di ogni esercizio finanziario.
  2. E' fatto obbligo di conservare i titoli, atti, carte e scritture relativi al patrimonio.

Art. 65 - Valutazione dei beni e rilevazione delle variazioni.

  1. Nella valutazione dei beni devono essere osservati i criteri di cui alle disposizioni normative vigenti.
  2. Il valore dei beni immobili incrementata degli interventi manutentivi di ampliamento e ristrutturazione, rilevabili dal Titolo II della spesa del conto del Bilancio alla colonna pagamenti, ovvero degli incrementi da fatti esterni alla gestione del bilancio rilevati in contabilità economica.
  3. La valutazione è ridotta per variazioni rilevabili dal conto del Bilancio ovvero per decrementi determinati da fatti esterni alla gestione del bilancio rilevati in contabilità economica.
  4. Nel caso di acquisizioni gratuite di beni, la valutazione è effettuata per il valore dichiarato negli atti traslativi o, in mancanza sulla base di apposita perizia.
  5. Il materiale bibliografico, documentario ed iconografico viene inventariato al costo o al valore di stima nel caso in cui non sia altrimenti valutabile o congruo.

Art. 66 - Ammortamento dei beni.

  1. Gli inventari da iscrivere in ciascun servizio della spesa corrente di Bilancio per l'accantonamento della quota di ammortamento annuale sono quantificati in misura percentuale sulla quota determinata applicando i coefficienti di ammortamento previsti dalle vigenti disposizioni normative al valore dei beni relativi.
  2. La misura percentuale è proposta annualmente dalla Giunta e comunicata alla ragioneria entro il 30 aprile dell'anno precedente a quello cui il Bilancio si riferisce, con proiezione triennale. In mancanza di proposta si intende confermata la misura stabilita l'anno precedente.
  3. Gli ammortamenti da comprendere nel conto economico quali quota di esercizio sono determinati, applicando i coefficienti previsti dalle vigenti disposizioni normative al valore dei beni relativi.
  4. Gli ammortamenti di cui al comma precedente sono, altresì portati in diminuzione del corrispondente valore.
  5. Non sono soggetti ad ammortamento per le finalità di cui al primo comma i beni mobili non registrati di valore unitario inferiore a £ 2.000.000. Ai fini dell'inserimento dei valori nel conto economico e nel conto del patrimonio, i beni di cui al presente comma, si considerano interamente ammortizzati nell'esercizio successivo a quello della loro acquisizione.
  6. I beni mobili non registrati acquisiti da oltre un quinquennio, in fase di prima applicazione, si considerano interamente ammortizzati.

CAPO X - VERIFICHE

Art. 67 - Controllo finanziario.

  1. Il controllo finanziario e funzionale alla verifica della regolare gestione dei fondi di bilancio con particolare riferimento all'andamento degli impegni delle spese e degli accertamenti delle entrate.
  2. Il Comune è tenuto a rispettare nelle variazioni di Bilancio, durante la gestione, il pareggio finanziario e gli equilibri stabiliti in Bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti secondo le norme finanziarie e contabili stabilite dalla legge.
  3. La Ragioneria provvede alla verifica, durante tutto il corso dell'esercizio, della sussistenza dei requisiti di equilibrio dandone comunicazione bimestrale al Sindaco, al Revisore dei conti ed al Segretario comunale.
  4. Qualora in sede di controllo finanziario, dovessero evidenziarsi degli squilibri nella gestione della competenza o dei residui, la Ragioneria è tenuta a darne tempestiva comunicazione agli organi previsti al comma precedente, formulando le opportune valutazioni e proponendo contestualmente le misure necessarie al ripristino degli equilibri.
  5. Il Consiglio Comunale, in presenza di comunicazioni di cui al comma precedente, adotta le misure necessarie a ripristinare gli equilibri entro 60 giorni. Per le comunicazioni successive al 2 agosto il provvedimento deve comunque essere adottato entro il 30 settembre.
  6. Il Consiglio Comunale è in ogni caso tenuto ad adottare entro il 30 settembre di ciascun anno il provvedimento con il quale da atto dell'insussistenza di condizioni di squilibrio.

Art. 68 - Verifica dei programmi.

  1. Ciascun responsabile di Servizio provvederà durante tutto il corso dell'esercizio alla verifica sull'andamento della realizzazione degli obiettivi programmati, presentando motivata e dettagliata relazione bimestrale al Sindaco, dandone comunicazione anche al Revisore.
  2. Il Consiglio Comunale entro il 30 settembre di ciascun anno, esprime le proprie valutazioni sullo stato di attuazione dei programmi.

CAPO XI - REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIA

Art. 69 - Revisione del conto.

  1. La revisione della gestione economico finanziaria è affidata, in attuazione alle norme legislative e allo Statuto comunale, al Revisore dei conti.
  2. Il comune deve mettere a disposizione del Revisore idonea sede presso gli uffici del Comune per la conservazione della documentazione.
  3. Il revisore svolge le funzioni previste dall'art. 105 del D. Lgs.77/95, dalle norme statutarie e dal presente regolamento.
  4. Il Revisore entro 30 giorni dalla scadenza del mandato, provvederà a consegnare apposita relazione al Consiglio Comunale contenente considerazioni sull'andamento gestionale dell'esercizio in corso, al fine di garantire una piena continuità di giudizio sull'attività del Comune.

Art. 70 - Principi informatori dell'attività del Revisore.

  1. Il Revisore, nell'espletamento del suo mandato, si ispira ai principi di comportamento stabiliti dall'Ordine Professionale.
  2. Uniforma la sua azione di indirizzo e di impulso, cooperazione ed assistenza, verifica e controllo, per conseguire la migliore efficacia, efficienza, economicità e produttività dell'azione dell'Ente.

Art. 71 - Sostituzione del Revisore.

  1. Nel caso di sopravvenute cause di incompatibilità, di inadempienza, di dimissioni dall'incarico, ovvero sia necessario provvedere alla sostituzione per altre cause, si procede alla nomina nei successivi 30 giorni.

Art. 72 - Esercizio della revisione.

  1. L'esercizio della revisione è svolto dal revisore in conformità delle norme del presente regolamento. Egli può autonomamente, compiere verifiche e controlli su atti e documenti riguardanti specifiche materie e oggetti.
  2. Il Revisore potrà avvalersi, sotto la propria responsabilità ed a sue spese, di tecnici contabili ed aziendali, per le funzioni inerenti la revisione economico-finanziaria, il numero degli stessi non potrà essere superiore al numero del Revisore.
  3. Copia dei verbali del Revisore è trasmessa alla Segreteria Comunale ed a cura di quest'ultima se necessario, al servizio finanziario.

Art. 73 - Funzione, collaborazione e referto al Consiglio.

  1. I compiti del Revisore dei conti sono i seguenti:

    1. collaborazioni alle funzioni di controllo e di indirizzo del Consiglio Comunale, esercitata mediante pareri e proposte relativamente a:

1.- Bilancio di previsione e documenti di programmazione allegati;

  1. Variazioni e assestamento di Bilancio;
  2. Piano di opere pubbliche e loro modificazioni;
  3. Alienazioni, acquisti e permute di beni immobili;
  4. Debiti fuori bilancio riconoscibili ai sensi di legge;
  5. Modifiche statutarie, regolamenti e relative modifiche;
  6. Convenzioni tra i Comuni e Provincia, costituzione e modificazione di forme associative;
  7. Costituzione di istituzioni ed aziende speciali;
  8. Partecipazione a società di capitali.

    1. - vigilanza e referto sulla regolarità economico-finanziaria della gestione realizzate mediante verifiche in ordine a:

  1. acquisizione delle entrate;
  2. effettuazione delle spese;
  3. gestione di cassa, gestione del servizio di tesoreria e gestione degli agenti contabili;
  4. attività contrattuale;
  5. amministrazione dei beni;
  6. adempimenti relativi agli obblighi fiscali;
  7. tenuta della contabilità.

    1. - consulenza e referto in ordine a:

  1. efficienza, produttività ed economicità della gestione anche funzionale all'obbligo di redazione della relazione conclusiva che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del rendiconto;
  2. rilevazione di eventuali irregolarità nella gestione.

    1. - di ogni altro controllo, riscontro e referto previsto dalle disposizioni normative vigenti.

Art. 74 - Parere sul Bilancio di Previsione e suoi allegati.

  1. Il Revisore esprime il parere derivante da valutazioni in ordine alla congruità delle previsioni, sulla base dell'ultimo Conto Consuntivo approvato, del controllo finanziario di gestione dell'esercizio in corso, delle manovre sulle entrate e sulle spese che la Giunta Comunale intende attuare per il conseguimento dell'equilibrio e del pareggio del Bilancio.
  2. Il parere di cui al comma precedente è espresso nei termini di cui all'art. 14 del presente Regolamento.

Art. 75 - Parere sulle variazioni e assestamenti di Bilancio.

  1. Le proposte di variazione e di assestamento di bilancio sono trasmesse al Revisore entro otto giorni dal ricevimento, il Revisore esprime il proprio parere, in caso di richiesta d'urgenza il parere dev'essere espresso entro due giorni.
  2. Non è inoltre richiesto il parere del Revisore sui provvedimenti attuativi di riequilibrio di bilancio collegati al controllo finanziario della gestione, da attuarsi ai sensi dell'art. 69, se già acquisito con esito favorevole sulla proposta di riequilibrio formulata dalla Ragioneria.

Art. 76 - Altri pareri, attestazioni e certificati.

  1. Tutti gli altri pareri contemplati nellart.____le attestazioni e certificazioni per le quali è richiesta la sottoscrizione del Revisore, sono resi entro dieci giorni dalla richiesta, salvo casi d'urgenza per i quali il termine è ridotto a due giorni.

Art. 77 - Modalità di richiesta dei pareri.

  1. Le richieste di acquisizione di parere del Revisore sono trasmesse al revisore stesso a cura della Segreteria Comunale.

Art. 78 - Pareri su richiesta dei Consiglieri.

  1. Ogni Gruppo Consiliare, con richiesta sottoscritta dal capogruppo al Sindaco, può richiedere pareri al Revisore sugli aspetti economico-finanziari della gestione e sugli atti fondamentali dell'Ente.
  2. Laddove il Sindaco non intenda trasmettere la richiesta al Revisore, dovrà darne immediata motivazione, all'uopo convocando la conferenza dei Capigruppo.
  3. Il Revisore deve esprimersi con urgenza e comunque non oltre i trenta giorni richiesti con verbale da trasmettere in copia al Sindaco perché venga iscritta all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio.

Art. 79 - Pareri su richiesta della giunta.

  1. Il Sindaco o la Giunta Comunale possono richiedere pareri preventivi al Revisore in ordine agli aspetti contabili, economico finanziari dell'attività di competenza, nonché proposte sull'ottimizzazione della gestione.
  2. Il Revisore fornisce i pareri e le proposte entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta.

Art. 80 - Relazione al rendiconto.

  1. La relazione al rendiconto contiene valutazioni in ordine all'efficienza, alla produttività ed alla economicità dei sistemi procedurali e organizzativi nonché dei servizi erogati dal Comune.
  2. La relazione in ogni caso deve dare dimostrazione, oltre alla corrispondenza del rendiconto alle risultanze contabili della gestione, in coerenza con le previsioni definitive contenute nel Bilancio Preventivo:

  1. - del risultato della gestione e dell'analisi delle cause che l'anno determinato;
  2. - della destinazione libera vincolata delle risultanze attive;
  3. - della gestione del patrimonio immobiliare e delle variazioni intervenute nella sua consistenza;
  4. - delle variazioni intervenute nei crediti e nei debiti nonché dei criteri e modalità seguiti per la determinazione del grado di esigibilità dei crediti e per il loro recupero, della eventuale sussistenza dei debiti fuori bilancio.

  1. La relazione al rendiconto è resa nei termini di cui all'art. 45 del presente Regolamento.

Art. 81 - Irregolarità nella gestione.

  1. Nel caso riscontri irregolarità nella gestione per le quali ritiene dover riferire al Consiglio. Il Revisore redige apposita relazione da trasmettere al Sindaco per l'iscrizione all'ordine del giorno dell'Organo Consiliare. Il Consiglio dovrà discuterne non oltre trenta giorni dalla consegna della relazione e comunque non oltre il termine indicato dal Revisore stesso.

Art. 82 - Trattamento economico del Revisore.

  1. Il compenso spettante al Revisore è stabilito con la deliberazione di nomina fermo restando la possibilità di successivi adeguamenti a termini della normativa vigente.

Art. 83 - Area economico finanziaria.

  1. Delle funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo, i servizi gestione economica, finanziaria, economato e patrimonio, tributi attivi e passivi e controllo di gestione, sono ricompresi nell'Area Economico Finanziaria.
  2. Il coordinamento dell'Area Economico Finanziaria è affidato al responsabile dei Servizi Finanziari del Comune. Per responsabile del Servizio Finanziario si intende il dipendente di ruolo appartenente a tale area inquadrato almeno nella VI qualifica funzionale ed in possesso almeno del diploma di ragioniere. In caso di sua assenza od impedimento, di vacanza o carenza del posto, tutte le competenze attribuitegli dal presente Regolamento fanno capo al Segretario Comunale che si avvarrà della collaborazione di altro personale dipendente del Comune.

Art. 84 - Ragioneria e responsabile della Ragioneria.

  1. I richiami alla "RAGIONERIA" e "RESPONSABILE DELLA RAGIONERIA" contenuti nel presente regolamento si intendono riferiti rispettivamente alla competente struttura dell'area ed al suo responsabile, individuato come dal precedente articolo 83.

Art. 85 - Poteri sostitutivi

  1. Le competenze, le sottoscrizioni, le attestazioni, i pareri e le certificazioni attribuiti al Segretario Comunale ai sensi dell'ordinamento finanziario e contabile e del presente Regolamento, in caso di sua assenza, sono attribuiti al vice Segretario, se tale figura è istituita.

CAPO XII - SERVIZIO DI ECONOMATO

Art. 86 - Affidamento del servizio - Compenso.

  1. Il servizio di Economato è affidato, con apposita determinazione del Sindaco ad un impiegato di ruolo coadiuvato, eventualmente, da altro personale in conformità della Pianta Organica.
  2. All'Economo spetta il trattamento economico in relazione alla q.f. di inquadramento e nella misura determinata dai contratti collettivi nazionali di lavoro per il comparto Regioni Enti Locali.

Art. 87 - Competenze dell'Economo.

  1. Le competenze dell'Economo sono quelle risultanti dall'apposita tabella delle attribuzioni allegata al Regolamento Organico nonché quelle risultanti dal presente Regolamento.
  2. In ordine al maneggio dei valori l'Economo dovrà attenersi, scrupolosamente, alle norme fissate dagli articoli seguenti rifiutandosi di eseguire qualsiasi operazione ivi non riconducibile.
  3. All'Economo Comunale fa carico anche il controllo della gestione degli altri agenti contabili e dei consegnatari dei beni.

Art. 88 - Responsabilità dell'Economo.

  1. L'Economo, nella sua qualità di Agente Contabile ai sensi dell'art. 58, comma 2, della Legge 8.6.1990, n. 142, è personalmente responsabile delle somme ricevute in anticipazione. Egli è tenuto all'osservanza degli obblighi previsti dalle Leggi Civili per i depositari ed è responsabile della regolarità dei pagamenti, da eseguire sempre in applicazione del presente Regolamento.
  2. Oltre alla responsabilità vivile e contabile di cui al comma precedente ed eventualmente a quella penale ai sensi delle Leggi vigenti , l'Economo è soggetto anche alla responsabilità disciplinare secondo le norme contenute nel Regolamento Organico del Personale Dipendente.
  3. L'Economo non può fare, delle somme ricevute in anticipazione, un uso diverso da quello per il quale vennero concesse.

Art. 89 - Anticipazione all'Economo.

  1. Per provvedere al pagamento delle somme rientranti nella sua competenza sarà emesso, in favore dell'Economo, all'inizio di ogni esercizio finanziario, un mandato di anticipazione di lire 5.000.000 (diconsi lire cinquemilioni), sul relativo fondo stanziato in Bilancio nel Titolo IV° "Spese per servizi per conto di terzi" - al capitolo relativo ai fondi economali.
  2. Alla fine di ciascun esercizio finanziario l'Economo restituirà, integralmente, le anticipazioni ricevute a copertura degli ordinativi di incasso che saranno emessi in corrispondenza dei mandati di anticipazione di cui ai precedenti commi.

Art. 90 - Attività dell'economo - Limiti.

  1. L'Economo provvede, nel rispetto delle norme che seguono all'acquisizione dei seguenti beni e servizi:

  1. Acquisto di stampati, modulistica, articoli di cancelleria e materiali di consumo, occorrenti per il funzionamento degli Uffici e dei Servizi comunali;
  2. Acquisti e forniture comunque necessarie per il normale funzionamento di tutti i Servizi comunali;
  3. Manutenzione e riparazione di mobili e arredi, delle macchine e delle attrezzature di proprietà comunale, al fine di assicurare la buona conservazione e l'efficienza per il normale svolgimento dei Servizi d'Istituto;
  4. Manutenzione di tutti gli autoveicoli e motoveicoli in dotazione ai Servizi comunali;
  5. Acquisto di pubblicazioni necessarie per i vari servizi;
  6. Quant'altro necessario per il funzionamento dei servizi.

  1. La Giunta Comunale, all'inizio di ciascun esercizio determina la somma presumibilmente occorrente per le forniture di beni e servizi da acquistare a mezzo dell'Economo. La detta Deliberazione costituisce, ad ogni effetto, prenotazione di impegno ai sensi dell'art. 27, comma 3, del D.Lgs. 25.02.1995, n. 77.

  1. Il responsabile del servizio finanziario adotta all'inizio dell'esercizio finanziario, successivamente alla delibera di Giunta Comunale predetta, una determinazione di impegno per i diversi acquisti relativi a vari beni di consumo e prestazioni di servizio, con indicazione dei capitoli di spesa.

  1. Il buono d'ordine dell'Economo costituisce provvedimento d'impegno di cui all'art. 35, commi 1 e 2, del D. Lgs 25.02.1995, n. 77.

Art. 91 - Procedure per il pagamento dell'economo.

  1. L'Economo potrà dare corso ai seguenti pagamenti, esclusivamente sulla scorta di appositi "buoni di pagamento":

  1. posta, telegrafo, carta e valori bollati, facchinaggi e trasporto merci;
  2. giornali, abbonamenti alla gazzetta Ufficiale e pubblicazioni periodiche di carattere tecnico-amministrativo, inserzioni sui giornali previsti dalla Legge e dai Regolamenti, abbonamenti;
  3. tassa di circolazione degli automezzi, imposte, tasse, diritti erariali diversi;
  4. spese per la stipulazione di contratti, atti esecutivi verso debitori morosi, visure catastali, registrazioni e simili;
  5. anticipi per missioni ad Amministratori e dipendenti, nei limiti di cui all'art.5, comma 8, del D.P.R. 29.08.1988, n. 395;
  6. trasferte degli Amministratori e Dipendenti;
  7. spese diverse e minute anche per cerimonie, ricevimenti, onoranze, ecc.;
  8. erogazioni di sussidi straordinari urgenti, nel rispetto del Regolamento di cui all'art. 12 della Legge 07.08.1990, n. 241

  1. Nessun buono di pagamento potrà essere emesso in assenza di disponibilità:

  1. del fondo economale di cui al precedente art.5;
  2. dell'intervento o capitolo di bilancio su cui deve essere imputata la spesa.

  1. I pagamenti di cui al precedente comma 1 possono essere eseguiti con singoli importio che non superino la somma di £ 700.000 (lire settecentomila);
  2. Potrà essere disposto il pagamento a mezzo dell'Economo nei soli casi di comprovata urgenza di dare corso al pagamento immediato.

Art. 92 - Rimborsi delle somme anticipate.

  1. Ogni tre mesi e comunque in relazione anche alle esigenze di disponibilità del fondo, sarà cura dell'Economo di richiedere il rimborso delle somme anticipate. Il rimborso sarà disposto con determinazione del responsabile del servizio finanziario.
  2. Alla detta determinazione dovranno essere allegati:

  1. il "buono di pagamento" di cui al precedente art. 7, debitamente quietanzato;
  2. tutta la documentazione che si riferisce al pagamento effettuato.

Art. 93 - Anticipazioni provvisorie dell'economo.

  1. L'Economo comunale potrà dare corso ad anticipazioni provvisorie di somme nei seguenti casi:

  1. per missioni fuori sede, degli Amministratori e dei Dipendenti, a richiesta dell'interessato, pari al 75% del trattamento spettante per la missione, come previsto dall'art. 5, comma 8, del D.P.R. 23.08.1988, n. 395;
  2. per far fronte ad urgenti esigenze quando non riesca possibile, senza grave danno per i servizi, provvedere con le normali procedure;
  3. per le anticipazioni provvisorie di cui al comma precedente dovranno essere osservate le procedure di cui al successivo art. 94.

Art. 94 - Disciplina delle anticipazioni provvisorie dell'economo.

(vedasi art. 3 del Regolamento riguardante gli agenti contabili)

Art. 95 - Riscossione di somme.

  1. L'Economo è tenuto ad assicurare tutte le riscossioni ad esso affidate.
  2. Per le dette riscossioni dovranno essere tenuti:

  1. un registro delle riscossioni effettuate;
  2. un bollettario delle quietanze rilasciate.

Art. 96 - Registri obbligatori per la tenuta del servizio di economato.

  1. Per la regolare tenuta del Servizio di Economato, l'Economo dovrà tenere sempre aggiornati i seguenti registri o bollettari:

  1. registro dei pagamenti e dei rimborsi;
  2. bollettario dei buoni di pagamento;
  3. bollettari delle anticipazioni provvisorie;
  4. bollettario dei buoni delle forniture;
  5. registro generale delle riscossioni e dei versamenti in Tesoreria.

  1. Tutti i Registri ed i Bollettari dovranno essere numerati e vidimati, prima dell'uso, a cura del responsabile dell'Ufficio di Ragioneria. Dovranno, altresì, essere regolarmente registrati nel registro di carico e scarico dei Bollettari.
  2. Tutti i Registri ed i Bollettari dovranno essere diligentemente conservati dall'Economo per poi documentare il rendiconto annuale di cui al successivo articolo 19.

Art. 97 - Tenuta degli inventari e consegna dei materiali.

  1. L'Economo è consegnatario dei mobili, impianti, arredi e suppellettili, macchine d'ufficio, oggetti di cancelleria, stampati, ecc., degli uffici e di tutti gli altri servizi a cui, comunque, provvede l'Ente.
  2. L'Economo sovrintende a tutti gli eventuali sub consegnatari del mobilio e dei materiali vari.
  3. Per la corretta tenuta degli inventari dovrà tenere, sempre aggiornati, tutti i registri previsti dal "Regolamento Comunale di Contabilità".

Art. 98 - Acquisto di nuovi materiali d'uso.

  1. Qualunque mobile, oggetto o suppellettile di cui all'art. precedente, di nuova acquisizione, deve essere assunto in carico dall'economo e, debitamente numerato, deve da questi essere annotato nell'inventario relativo.
  2. I mobili e gli oggetti destinati agli uffici o ai servizi saranno affidati a mezzo di speciale verbale di consegna ai rispettivi Capi Uffici, Capi Servizio o singoli dipendenti che ne rimarranno responsabili quali sub-consegnatari.
  3. I verbali di consegna saranno controfirmati dal Responsabile dell'ufficio Ragioneria.
  4. I sub-consegnatari non potranno procedere a spostamenti degli oggetti avuti in consegna senza preventiva autorizzazione scritta dell'Economo.
  5. Ad ogni cambiamento del sub-consegnatario deve procedersi, a cura dell'Economo alla verifica della consistenza dei beni consegnati ed al conseguente passaggio al nuovo sub-consegnatario, mediante apposito verbale firmato dall'Economo, dal sub-consegnatario cessante e da quello subentrante.

Art. 99 - Registro di carico e scarico dei materiali di consumo.

  1. Per i materiali di consumo, di cui l'Economo è consegnatario, dovrà tenersi un registro di carico e scarico, con la indicazione della data di entrata dei singoli materiali, della qualità e della quantità di essi, della data di consegna e delle qualità e quantità consegnate ai singoli uffici, servizi o agenti.

Art. 100 - Manutenzione dei beni mobili.

  1. L'Economo, nella sua qualità di consegnatario responsabile dei beni mobili, ha l'obbligo di curare la buona manutenzione di tutti i beni che ha in consegna, provvedendo a segnalare all'Ufficio di Segreteria tutti quei lavori, spese o provvedimenti che ritenga necessari o opportuni per la buona conservazione dei beni stessi.

Art. 101 - Deposito degli oggetti smarriti e rinvenuti.

  1. L'Economo è depositario degli oggetti smarriti o rinvenuti che vengono depositati nell'Ufficio comunale in attesa che si rintracci il legittimo proprietario. Al momento in cui l'Economo riceve tali oggetti, dovrà redigere verbale di ricevimento, nel quale saranno chiaramente indicate:

  1. le generalità della persona che ha rinvenuto gli oggetti;
  2. una dettagliata descrizione degli oggetti spessi;
  3. le circostanze di tempo e di luogo del rinvenimento.

  1. Gli oggetti cosi consegnati all'Ufficio comunale saranno registrati in apposito registro di carico e scarico.
  2. In caso di rinvenimento del proprietario, ovvero, trascorso il periodo di tempo previsto dalla Legge senza che il proprietario sia stato rintracciato, la consegna degli oggetti di cui trattasi, al proprietario o al rinvenitore, sarà oggetto di apposito verbale.
  3. Prima, però, di effettuare tale consegna, l'Economo dovrà curare che l'Amministrazione Comunale sia rimborsata di tutte le spese che avesse sostenute perla buona conservazione degli oggetti rinvenuti.

Art. 102 - Controllo del servizio di economato.

  1. Il controllo del servizio economato spetta al Responsabile dell'Ufficio di Ragioneria.

Art. 103 - Conto della gestione.

  1. Entro il termine di due mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario, l'Economo comunale deve rendere il conto della propria gestione. Al conto, redatto su modello ufficiale, dovrà essere allegata la documentazione esattamente indicata dall'art. 75 del D. Lgs. 25.02.1995, n. 77.
  2. Il Responsabile del Servizio Finanziario con propria determinazione approva il rendiconto delle spese anticipate dall'economo nell'esercizio finanziario.

Art. 104 - Modifiche al regolamento.

  1. Le modifiche del presente Regolamento sono deliberate dal Consiglio sentito il Revisore dei Conti.

Art. 105 - Applicazione del Regolamento.

  1. L'applicazione delle disposizioni contenute nel presente Regolamento decorre con la stessa gradualità e negli stessi termini previsti dalla normativa vigente.

Art. 106 - Norme abrogate.

  1. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le norme con esso contrastanti.
  2.  

    NORME REGOLAMENTARI RIGUARDANTI GLI AGENTI CONTABILI

    Art. 1 - Incaricati speciali

    1. La riscossione viene demandata ad incaricati speciali, ma limitatamente alle riscossioni dei diritti di segreteria, stato civile, carte d'identità, canoni ricognitori, occupazione temporanea di suolo pubblico, affissioni e pubblicità, iscrizioni al centro di aggregazione sociale o ad attività del medesimo, proventi dei servizi a domanda individuale, e tutti gli altri servizi per i quali l'entità delle somme ed il cospicuo numero delle operazioni, suggeriscano più agili sistemi di riscossione.
    2. Con decreto sindacale, per ciascuno dei servizi sopracitati, vengono individuati gli incaricati speciali della riscossione.
    3. Gli incaricati speciali assumono la figura di agenti contabili. Essi svolgono l'incarico loro affidato sotto la vigilanza dei responsabili dei servizi di competenza e sono soggetti al controllo del servizio finanziario, del segretario nonché alla giurisdizione della Corte dei Conti alla quale sono tenuti a rendere il conto giudiziale della loro gestione corredato, se richiesto dalla Corte medesima, della documentazione occorrente per il giudizio di conto. Agli stessi obblighi sono sottoposti tutti coloro che, anche senza legale autorizzazione, si ingeriscano negli incarichi attribuiti agli agenti anzidetti.
    4. L'agente contabile e gli altri soggetti di cui all'art. 58, comma 2, della legge 8.6.1990, n. 142, entro il termine di due mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario, rendono il conto della loro gestione all'ente locale su modelli conformi a quelli approvati con DPR 194/96, di tutta la documentazione giustificativa relativa alle riscossioni effettuate ed ai versamenti effettuati nel corso della gestione. Il servizio finanziario provvede, dopo aver effettuato i riscontri contabili di propria competenza, a darne discarico amministrativo. In presenza di irregolarità che comportassero una modifica al conto, il servizio finanziario intima all'agente contabile, di rettificare il conto entro un termine massimo di 30 giorni. Decorso il termine senza che l'agente abbia provveduto integralmente ad accogliere le osservazioni formulate, il servizio finanziario ne da immediata comunicazione al Sindaco per la nomina di un commissario, anche estraneo all'Ente, che provvederà a compilare il conto d'ufficio. Le spese per la compilazione del conto sono anticipate dalla amministrazione e poste a carico dell'agente contabile. Il conto verrà trasmesso alla Corte dei conti per il necessario giudizio di conto.
    5. Identica procedura verrà seguita qualora venissero riscontrate irregolarità dall'organo di revisione economico-finanziario o dal responsabile del servizio che ha la vigilanza sull'agente contabile.
    6. I conti riepilogativi della gestione dell'esercizio precedente di cui al comma 5, saranno consegnati al Responsabile del Servizio Finanziario il quale ne curerà il successivo inoltro alla Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti corredandoli, su richiesta della Corte medesima, della documentazione occorrente per il giudizio di conto.
    7.  

      Art. 2 - Modalità per la riscossione diretta.

      1. La riscossione delle entrate a mezzo incaricati speciali, viene eseguita:

  1. A ciascun responsabile del servizio viene assegnato dall'ufficio economato un congruo numero di marche segnatasse ed un numero di bollettari idoneo a garantirne il fabbisogno annuale.
  2. L'economo consegnerà ad ogni agente contabile un registro di cassa, previamente vidimato, sul quale saranno trascritti tutti gli incassi effettuati, nonché i versamenti eseguiti al tesoriere. Tale registro potrà essere assoggettato, in qualsiasi momento, al controllo del servizio finanziario.
  3. Gli incaricati della riscossione, per il tramite del responsabile del servizio, devono provvedere, con cadenza mensile, al versamento, presso la Tesoreria del Comune, delle somme riscosse. All'atto dell'esecuzione del versamento, il responsabile del servizio ha l'onere di verificare la rispondenza contabile delle somme consegnate con l'ammontare delle ricevute emesse da ciascun incaricato.
  4. Prima dell'esaurimento della scorta assegnata, l'incaricato della riscossione, presenta all'ufficio economato il rendiconto del periodo allegando i bollettari esauriti, totalizzando ciascuno di essi.
  5. Gli incaricati della riscossione rispondono delle somme dai medesimi riscosse e dei danni arrecati all'ente per loro colpa o negligenza o per l'inosservanza degli obblighi loro demandati. Fatte salve le azioni per l'applicazione delle sanzioni disciplinari, l'ente può porre a carico dei responsabili tutto o parte del danno accertato, ancorchè il medesimo possa decidere di stipulare un'assicurazione contro furti, rapine o smarrimenti.
  6. Il responsabile dei servizi finanziari, in qualsiasi momento, può disporre accertamenti e verifiche, comunicandone gli esiti al Sindaco ed al Segretario. La medesima facoltà è attribuita ai Revisori dei Conti.
  7. In caso di omissioni o ritardi nei versamenti delle somme riscosse, il responsabile del servizio competente ovvero il ragioniere, opportunamente interessato dall'ufficio economato o dall'unità organizzativa entrata, ne informano il Sindaco ed il Segretario per i provvedimenti disciplinari conseguenziali.
  8.  

    Art. 3 - Anticipazioni.

    1. In presenza di specifiche esigenze che dovessero imporre il ricorso ad anticipazioni di somme nei confronti di un responsabile preposto ad un determinato servizio, il responsabile del servizio finanziario con formale provvedimento, autorizza l'anticipazione in favore del richiedente che assume, pertanto, la figura di funzionario delegato, perché provveda al pagamento delle spese disposte con l'atto di anticipazione nei modi e nelle forme ivi previste. Il servizio finanziario terrà in evidenza l'eseguita anticipazione al fine di verificarne la regolare rendicontazione.
    2. In difetto di spesa parziale o totale, la somma anticipata deve essere restituita al Tesoriere nel medesimo termine previsto per la rendicontazione.
    3. L'anticipatario deve provvedere alla rendicontazione entro il termine indicato nell'atto di anticipazione ed in ogni caso entro la fine dell'esercizio finanziario esibendo, in originale, le relative fatture o altra documentazione giustificativa dell'anticipazione, corredate delle quietanze rilasciate dai creditori. Il rendiconto viene presentato al servizio finanziario il quale ne accerta la regolarità.
    4. Nei casi di mancato rendiconto ovvero, di mancata restituzione nel termine sopra indicato, il responsabile del servizio finanziario segnalerà tali omissioni all'amministrazione, al segretario.
    5. I funzionari assegnatari dell'anticipazione, assumono la figura di agenti contabili. Essi svolgono l'incarico loro affidato sotto la vigilanza del responsabile del servizio finanziario. Essi sono soggetti alla giurisdizione della Corte dei Conti, alla quale devono rendere il loro conto giudiziale corredato, se richiesto dalla Corte medesima, della documentazione occorrente per il giudizio di conto. Tale circostanza deve essere partecipata ai medesimi all'atto dell'accordata anticipazione. 
    6.  

      Art. 4 - Servizio Economato.

      1. Al fine di provvedere al pagamento di spese che debbano avvenire immediatamente, in relazione alle esigenze di mantenimento e di funzionamento dei servizi erogati dal Comune, alle condizioni richieste dai fornitori ed alla modesta entità dell'acquisto o della prestazione, il Servizio Finanziario si avvale, in via ordinaria, dell'Economo del Comune.
      2. L'erogazione del fondo annuale avviene in quote periodiche e, ciascuna di esse, è subordinata alla rendicontazione della precedente erogazione da sottoporre all'esame del responsabile del servizio finanziario nei termini e con le modalità di cui al comma 10 del successivo articolo. L'ordinazione di ciascuna spesa è effettuata nel limite di lire settecentomila con divieto di effettuare artificiose separazioni di un'unica fornitura.
      3. L'economo e gli altri Funzionari delegati assumono la figura di agenti contabili e sono soggetti alla giurisdizione della Corte dei Conti, alla quale devono rendere il loro conto giudiziale corredato, se richiesto dalla Corte medesima, della documentazione occorrente per il giudizio di conto. Tale circostanza deve essere partecipata ai medesimi all'atto dell'incarico o dell'attribuzione del fondo.
      4. L'Economo è tenuto alla gestione del fondo economale nei limiti e con le modalità di cui al relativo Regolamento che dovrà essere uniformato alle presenti norme. Il medesimo deve utilizzare il fondo economato per le sole spese tassativamente previste nel relativo regolamento e non può distrarlo per eseguire spese od effettuare anticipazioni non espressamente previste nel regolamento.
      5. L'Economo ed i Funzionari Delegati effettuano le spese di loro competenza in conformità alle disposizioni normative e regolamentari che disciplinano l'acquisto di beni e servizi.
      6.  

        Art. 5 - Funzionamento del servizio economato.

        1. All'inizio di ciascun esercizio la Giunta Comunale determina la somma occorrente all'economo per fronteggiare le spese di sua pertinenza. 
        2. I buoni economato sono sottoscritti dall'economo e controfirmati dal responsabile del servizio finanziario. Nessuna spesa economale può essere disposta oltre i limiti di assegnazione del fondo nella sua integrità ed oltre i limiti di stanziamento per ciascun intervento di spesa. Ciascun buono,deve recare, pertanto, l'annottazione dell'avvenuto impegno e l'attestazione della copertura finanziaria da apporsi a cura del responsabile del servizio finanziario. Inoltre, esso deve essere numerato progressivamente e deve indicare, oltre all'identificazione del fornitore, del tipo ed importo della fornitura.
        3. Ciascun buono economato deve essere riportato nella determinazione riepilogativa del responsabile del servizio finanziario.
        4. L'economo può utilizzare le anticipazioni ricevute esclusivamente per l'ordinazione di spese minute, nel limite di lire settecentomila, con divieto di effettuare artificiose separazioni di un'unica fornitura al fine di eludere la presente norma regolamentare. Tale divieto deve essere osservato, oltre che dall'economo, anche e soprattutto dal servizio che richiede la fornitura.
        5. Non soggiacciono ai limiti di cui al quarto comma le spese di pubblicità delle gare e loro esiti sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica, sulla Gazzetta della Comunità Europea o sul Bollettino Ufficiale della Regione né le imposte, le tasse e gli oneri concessori.

 

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