Comune di Ittireddu

REGOLAMENTO INTERNO DEL CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE

Art. 1

E' istituito ad Ittireddu il Centro di Aggregazione Sociale con sede in via Aldo Moro n. 28

Art. 2

Con la denominazione C.A.S.I. (Centro di Aggregazione Sociale Ittireddu) si indica un insieme di servizi collocati in una struttura edilizia attrezzata in modo tale da consentire agli utenti la permanenza in essa di un periodo più o meno lungo della giornata.

Art. 3

Il C.A.S.I. di cui all'art. 27 della L.R. n. 4/1988 ha la funzione di promuovere iniziative ed attività di aggregazione culturale, ricreativa, ludica, sportiva e di informazione. Costituisce inoltre la base operativa di sostegno e di socializzazione rivolta alla generalità degli utenti ed in particolare agli anziani, ai minori, agli handicappati ed ai soggetti a rischio di emarginazione, costituisce inoltre il punto di incontro per la vita della comunità, nonché di riferimento per l'assistenza domiciliare e per la ludoteca comunale.

Art. 4

I servizi del C.A.S.I. sono rivolti alla generalità degli utenti e prioritariamente alla sfera anziani e minori. I servizi sono inoltre rivolti a fasce di popolazione che necessitano di interventi di attività formative e socializzanti.

Art. 5

Sono ammesse a godere dei servizi del C.A.S.I. tutte le persone residenti e/o dimoranti ad Ittireddu senza distinzione di carattere giuridico, economico, sociale, ideologico e religioso.

Art. 6

Le prestazioni erogate dal Centro sono gratuite per quanto attiene:

·       segretariato sociale

·       servizio sociale professionale.

E' prevista una quota d'iscrizione annuale al Centro da parte di tutti gli utenti. La contribuzione economica avviene secondo il seguente schema:

A.     anziani: donne dai 55 anni - uomini dai 60 anni lire 2.000 annue

B.     giovani ed adulti: donne dai 18 ai 54 anni - uomini dai 18 ai 59 anni lire 10.000 annue;

C.     minori dai 13 ai 17 anni lire 2.000 annue

D.    portatori di handicap - gratuità

La quota di iscrizione annuale dovrà essere corrisposta di norma entro il 31 marzo di ogni anno. Coloro i quali si iscrivano oltre tale data dovranno comunque corrisponderla per intero.

 

N.B. A DECORRERE DALL’1.1.2004 IL TESTO DELL’ART.6 SOPRA CITATO VIENE SOSTITUITO DAL SEGUENTE (modifica apportata con deliberazione di Consiglio n. 12 del 18.03.2003)

ART. 6

             Le prestazioni erogate dal Centro sono gratuite per quanto attiene:

-       Segretariato Sociale

-       Servizio Sociale Professionale.

E’ prevista una quota d’iscrizione annuale al Centro da parte di tutti gli utenti.

La contribuzione economica avviene secondo il seguente schema:

Fascia A , dai 18 anni : €. 6,00 annue

Fascia B (minori) da 3 anni ai 17 anni: €. 1,50 annuo

Fascia C (portatori handicap)                gratuità

La quota di iscrizione dovrà essere corrisposta entro il 15 febbraio di ciascun anno.

Coloro i quali si iscrivano oltre tale data dovranno comunque corrisponderla per intero.

 

Art. 7

Per l'organizzazione di attività straordinarie (gite, soggiorni climatici, colonie per minori) e per attività a carattere continuativo (assistenza domiciliare, servizio mensa) è prevista la partecipazione finanziaria secondo le disposizioni del D.P.G.R. 145/1990.

Art. 8

Per alcuni servizi non rientranti nella tipologia di cui all'art.7, potrà essere richiesta una eventuale contribuzione simbolica a titolo di responsabilizzazione.

Art. 9

Le attività del C.A.S.I. saranno seguite da un Operatore Sociale convenzionato con questo Ente che avrà il compito di coordinare le varie attività proposte dagli utenti e terrà i rapporti tra gli stessi utenti e l'Ente gestore. Collaborerà con altri organismi esistenti sul territorio al fine di studiare problemi e promuovere iniziative in ordine alla finalità del C.A.S.I.

Art. 10

Per la gestione delle varie attività promosse dal C.A.S.I. ed incluse nella programmazione annuale dell'Ente, ci siavvarrà della collaborazione di Cooperative iscritte all'Albo Regionale, giusto i dispositivi dell'art. 42 della L.R. n. 4/1988, e di eventuali tecnici qualificati in base alla tipologia del servizio erogato.

Art. 11

I rapporti tra l'Amministrazione Comunale di Ittireddu e i vari gestori dei servizi erogati dal Centro di Aggregazione Sociale, siano essi cooperative o tecnici qualificati, verranno regolati mediante rapporto di convenzione.

Art. 12

Il Comune di Ittireddu garantisce l'utilizzo delle strutture socio - aggregative ai Gruppi Giovanili e alle Associazioni di Volontariato che svolgono attività di carattere socio - assistenziale. Per beneficiare delle strutture i gruppi e le associazioni devono inoltrare domanda al Sindaco.

Art. 13

Gli utenti che frequentano le strutture socio - aggregative hanno tutti gli stessi diritti, non ci sono differenze di ruolo o privilegi indiviaduali. I soggetti portatori di handicap sono inseriti nelle fasce d'età a cui appartengono senza distinzione o discriminazione alcuna sull'handicap che li affligge. L'ammissione al Centro di Aggregazione Sociale avviene su domanda dell'interessato. Possono essere allontanati dalla struttura gli utenti che non mantengono un comportamento corretto e che per validi motivi siano considerati "elementi disgreganti".

Art. 14 ORGANISMI DELLE STRUTTURE DI AGGREGAZIONE SOCIALE

1.     Commissione di Coordinamento

2.     Assemblea degli utenti (Anziani, Giovani - Adulti)

Art. 15

La Commissione di coordinamento è composta da:

a.      Sindaco o Assessore ai Servizi Sociali;

b.     L'Operatore Sociale;

c.     Il responabile del Centro di Aggregazione Sociale;

d.     Delegazione di utenti eletti tra gli iscritti. (n. 2 rappresentanti: uno eletto dai giovani - adulti e uno dagli anziani, i quali durano in carica 2 anni)

La Commissione ha la funzione di coordinare e programmare le attività socio-educative, culturali, di impiego del tempo libero e di socializzazione da realizzare all'interno delle strutture organizzative. Ha inoltre il compito di redigere i programmi periodici di animazione con l'impiego di personale competente, le gite, i soggiorni climatici, pranzi sociali, conferenze e dibattiti.

Art. 16

L'Assemblea degli utenti è composta da tutti coloro che sono iscritti al Centro di Aggregazione Sociale, esclusi i minori. L'Assemblea (presieduta dal Sindaco o dall'Ass.re ai Servizi Sociali) si riunisce in seduta ordinaria per nominare i rappresentanti che partecipano alle riunioni della Commissione di Coordinamento e in seduta straordinaria ogni qualvolta sia ritenuto opportuno dal Sindaco, dall'Ass.re ai Servizi Sociali, dal Responsabile dei Servizi Socio Assistenziali, dall'Assistente Sociale o da almeno 1/3 degli utenti iscritti.

Per motivi organizzativi l'elezione rispettivamente del rappresentante dei giovani-adulti e degli anziani avviene in momenti differenti. L'elezione è valida in prima convocazione se è presente la metà più uno degli iscritti (giovani-adulti o anziani a seconda del rappresentante che deve essere eletto) o in seconda convocazione se sono presenti almeno 1/3 degli iscritti. Risulta eletto colui che ottiene il maggior numero di preferenze. A parità di voti, risulterà eletto il più anziano d'età.

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