STATUTO - REGOLAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE DI ITTIREDDU
TITOLO 1° DENOMINAZIONE E FINI
Art. 1
E' costituita in Ittireddu una biblioteca pubblica, che assume il nome di "BIBLIOTECA COMUNALE" ed è di proprietà del Comune.
Art. 2
La Biblioteca Comunale ha per scopo di fornire gratuitamente a tutti i cittadini, senza limitazione alcuna, un moderno servizio pubblico di lettura, quale strumento primario di formazione ed elevazione culturale e spirituale. In particolare la Biblioteca mira a:
Art. 3
La biblioteca svolge il servizio di lettura in sede e di prestito a domicilio. Promuove, inoltre, conferenze, incontri, dibattiti, mostre, audizioni, proiezioni di films e ogni altra attività che risulti rispondente agli interessi del pubblico a cui si rivolge e utile alla diffusione della cultura.
Art. 4
La Biblioteca comprende una "sezione per ragazzi" dotata di opere adatte all'età dei lettori più giovani.
TOTOLO 2° FINANZIAMENTO E AMMINISTRAZIONE
Art. 5
Alle spese per il funzionamento della biblioteca si farà fronte:
Art. 6
Il Comune provvede a fornire locali idonei e sufficienti per la sede della biblioteca, adatti anche allo svolgimento delle attività di cui all'art. 3.
Art. 7
La biblioteca è amministrata, secondo le rispettive competenze, dalla Giunta e dal Consiglio Comunale che vengono assistiti da una commissione di gestione formata da:
La Commissione è presieduta dal Sindaco o dal suo delegato. Delle riunioni della Commissione di Gestione e delle delibere adottate verrà data comunicazione ai competenti uffici dell'Assessorato Regionale alla P.I. che sono altresì a disposizione per ogni consulenza tecnica. A tal fine un funzionario del predetto ufficio potrà partecipare alle riunioni della Commissione stessa.
Art. 8
Le cariche e le funzioni di membro della Commissione sono esercitate a titolo gratuito. Esse durano un triennio e sono rinnovabili alla scadenza del mandato.
Art.9
La Commissione di Vigilanza:
1° - effettuare periodici controlli concernenti l'effettivo adempimento da parte del Direttore degli obblighi che gli derivano secondo quanto precisato in questo Statuto;
2° - qualora dovessero essere accertate irregolarità farne debita e formale comunicazione all'Amministrazione Comunale;
Art. 10
La Commissione è responsabile verso la Giunta Municipale del funzionamento e della buona amministrazione della Biblioteca. Delle entrate e delle spese per la biblioteca dovrà essere compilato annualmente un preventivo ed un conto consuntivo da presentare alla Giunta Comunale. A favore del Direttore della Biblioteca sarà emesso all'inizio di ogni anno un mandato di anticipazione da imputarsi nel Capitolo del Bilancio relativo alle spese epr la Biblioteca. Tale fondo sarà destinato al pagamento delle spese di cancelleria, postali, illuminazione e spese minute in genere oltre che all'acquisto di singole pubblicazioni di immediata attualità o di antiquariato, entro i limiti che vengono fissati annualmente dalla Giunta Comunale. Di tale fondo il Direttore renderà conto documentatamente almeno ogni trimestre alla Giunta Municipale che ne disporrà la liquidazione e il rimborso al Direttore delle somme liquidate ad integrazione del fondo originario. Alla fine dell'esercizio si emetterà un mandato di saldo nel caso che dal conto il Direttore risulti in credito; ove risulti in debito, la somma rimasta sull'anticipazione verrà versata in cassa, in conto entrate eventuali. Le spese del fondo in parola sono ordinate con buoni da staccare da un registro a madre e figlia, firmati dal Sindaco e dal Segretario Comunale. Ciascun buono deve indicare il numero del mandato di anticipazione, l'oggetto della spesa e la persona del creditore.
Art. 11
Di tutti i mobili ed immobili appartenenti alla Biblioteca dovrà essere redatto un inventario patrimoniale secondo le norme amministrative e contabili in vigore. I libri, i cataloghi e gli scaffali relativi sono da considerarsi beni immobili per destinazione. Il loro inventario è costituito dal registro cronologico di entrata. I materiali comunque acquisiti alla Biblioteca con spese, contributi e sussidi dell'Amministrazione Regionale e del Ministero della Pubblica istruzione, quali risultano dagli inventari della Biblioteca nei quali la loro provenienza sarà specificatamente indicata, conservano in ogni caso la loro specifica finalità pubblica e restano di proprietà del Comune.
Art. 12
Annualmente il Direttore della Biblioteca presenterà alla Commissione - che dopo averla approvata la trasmetterà alla Giunta - una relazione statistica ed amministrativa sull'attività ed il funzionamento della Biblioteca nell'anno decorso, sui risultati raggiunti e sulle prospettive di miglioramento e di sviluppo del servizio. Copia di essa sarà trasmessa all'Assessorato Regionale alla Pubblica Istruzione e alla Soprintendenza ai beni librari.
TOTOLO 3° - PERSONALE
Art. 13
La Direzione della Biblioteca è affidata per concorso pubblico; La Commissione di concorso sarà integrata da un rappresentante della Soprintendenza Bibliografica e da un rappresentante dell'Assessorato alla P.I.
Art. 14
Il Direttore alla Biblioteca ha in consegna tutto il materiale di essa ed è responsabile della sua conservazione ed amministrazione. In particolare è responsabile della buona tenuta dei registri e dei cataloghi e del funzionamento di tutti i servizi dell'Istituto cui è preposto.
Art. 15
Il Direttore della Biblioteca potrà essere coadiuvato nel suo compito da altro personale il cui numero e le sue mansioni saranno determinate nei modi di legge sulla base dello sviluppo che la Biblioteca verrà ad assumere nel corso del tempo.
TITOLO IV - ORDINAMENTO INTERNO
Art. 16
Tutto il patrimonio in libri e mobili esistente nella Biblioteca è affidato per la custodia, l'incremento e la conservazione al Direttore che ne sarà responsabile verso l'Amministrazione Comunale.
Art. 17
Tutti i volumi, le stampe, i manoscritti della Biblioteca debbono portare:
Art. 18
Tutte le opere, stampe e manoscritti che entrano a far parte del patrimonio della Biblioteca debbono essere registrati, al momento del loro ingresso in un regolare registro che gli numero progressivamente in ordine cronologico di registrazione. Il numero del registro dovrà essere ripetuto sul libro e sulla scheda del catalogo topografico.
Art. 19
La Biblioteca deve possedere i seguenti cataloghi:
Per le opere in continuazione, per le collezioni e i periodici si compileranno gli appositi schedoni. Dei manoscritti, autografici, stampe, carte geografiche, musica, incunaboli, libri rari, dovranno essere redati inventari e cataloghi separati.
Art. 20
I cataloghi di cui ai numeri 1, 2, 3, dell'art. 19 saranno compilati su schede; gli inventari dei manoscritti, autografici, stampe, carte geografiche, musica, incunaboli e libri rari dovranno essere redatti in volumi con pagine numerate e timbrate. Negli inventari è rigorosamente vietato raschiare o cancellare con acidi. Le correzioni dovranno essere effettuate in rosso ed in modo tale che si possa leggere quel che vi era scritto prima e con annotazione firmata dal Direttore del motivo della cancellazione.
Art. 21
Per la schedatura saranno di massima seguite le norme dettate per le biblioteche pubbliche governative, con le variazioni e gli andamenti consigliabili dall'uso e dalle necessità locali, d'intesa con la Soprintendenza Bibliografica, della quale dovrà essere sentito il parere.
Art. 22
Tutti i libri devono portare l'indicazione del posto occupato negli scafali. La sistemazione dei libri sugli scafali dovrà essere fatta razionalmente in modo da facilitare la consultazione, lo spostamento e la manegevolezza.
TITOLO V - USO PUBBLICO
Art. 23
L'orario di apertura è fissato dalla Commissione per la Biblioteca, in vista delle particolari finalità della Biblioteca e del pubblico che essa è destinata a servire.
Art. 24
La Biblioteca è aperta a tutti, gratuitamente, senza alcuna discriminazione. E' consentito l'accesso dei lettori agli scafali ed ai libri esistenti nelle sale di lettura.
Art. 25
Sono ammessi al prestito tutti coloro che ne facciano richiesta, fornendo i propri dati anagrafici e l'indirizzo con la presentazione di un documento d'identità legale, i cui estremi saranno annotati dal Bibliotecario.
Art. 26
Il lettore è responsabile dello smarrimento e del deterioramento dei libri presi in lettura.
Art. 27
Sono di regola esclusi dal prestito:
E' in facoltà del Direttore derogare, in casi particolari, altre discriminazioni di cui sopra.
Art. 28
I lettori devono rispettare la tranquillità e il decoro della Biblioteca, mantenendo un contegno corretto e avendo cura di non turbare la lettura e lo studio dei frequentatori e di non recar danno ai libri e agli oggetti di proprietà della Biblioteca stessa. E' data facoltà al Bibliotecario di allontanare coloro che venissero meno alle norme di correttezza di cui sopra.
Art. 29
In genere ad una persona non si possono prestare più di due volumi per volta. Il prestito dura ordinariamente 15 giorni. Qualora non venga puntualmente restituito, il lettore sarà invitato a riportarlo senza indugio in Biblioteca, non ottemperando a questo invito, può essere escluso dal prestito e in casi più gravi si potrà procedere contro di lui a norma di legge.
NORME TRANSITORIE
Art. 30
Durante la prima fase di funzionamento e in attesa che il Consiglio Comunale provveda alla regolamentazione definitiva della parte relativa al personale da adibirsi alla Biblioteca, questa verrà affidata, con apposita convenzione, ad un soggetto estraneo all'Amministrazione che provvederà allo svolgimento del servizio, curando tutti gli adempimenti previsti a carico del Bibliotecario dal presente Statuto. In tale ipotesi la Giunta Comunale nomina un proprio dipendente consegnatario del materiale di proprietà della Biblioteca.