COMUNE DI ITTIREDDU
(Provincia di Sassari)
REGOLAMENTO COMUNALE PER LA COSTITUZIONE E LA RIPARTIZIONE DEL
FONDO INCENTIVANTE DI CUI ALL'ART. 18, COMMA 1, DELLA LEGGE 11 FEBBRAIO 1994, N.
109, e successive modifiche e integrazioni (fino alla legge 17 maggio 1999, n.
144)
CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1.1 - Oggetto del regolamento;
Art. 1.2 - Definizione delle prestazioni;
Art. 1.3 - Costituzione e accantonamento del
fondo incentivante;
Art. 1.4 - Conferimento degli incarichi;
CAPO II - RIPARTIZIONE DEL FONDO
Art. 2.1 - Ripartizione verticale;
Art. 2.2 - Prestazioni parziali;
Art. 2.3 - Ripartizione orizzontale;
Art. 2.4 - Incarichi collegiali con
professionisti esterni;
Art. 2.5 - Incarichi collegiali con uffici
tecnici di altri enti;
Art. 2.6 - Collaudi;
CAPO III - TERMINI TEMPORALI E PENALITA'
Art. 3.1 - Termini per le prestazioni;
Art. 3.2 - Ritardato adempimento delle
prestazioni;
Art. 3.3 - Omesso o inesatto adempimento delle
prestazioni;
Art. 3.4 - Termini per la liquidazione del
fondo relativo alla progettazione;
Art. 3.5 - Termini per la liquidazione del
fondo relativo agli atti di pianificazione;
Art. 3.6 - Termini di chiusura per la
liquidazione del fondo;
CAPO IV - DISPOSIZIONI DIVERSE
Art. 4.1 - Sottoscrizione degli elaborati;
Art. 4.2 - Utilizzazione degli elaborati;
Art. 4.3 - Prestazioni professionali
specialistiche;
CAPO V - ALTRI ONERI
Art. 5.1 - Spese;
Art. 5.2 - Oneri per l'iscrizione agli albi
professionali;
Art. 5.3 - Oneri per la copertura
assicurativa;
CAPO VI - NORME FINALI
Art. 6.1 - Applicazione del regolamento ai
fondi pregressi e a quelli futuri;
Art. 6.2 - Entrata in vigore del regolamento;
Allegati :
-
tabella
1: Ripartizione verticale del fondo (art.
2.1, comma 1);
-
tabella 2:
Termini per la progettazione (art. 3.1, comma 2).
CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1.1 - Oggetto del regolamento
Il presente regolamento è adottato in attuazione dell'articolo
18, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche e
integrazioni, come sostituito dall'articolo 13, comma 4, della legge 17 maggio
1999, n.144 (nel seguito del presente regolamento denominata semplicemente
«legge»).
2. Il regolamento ha per oggetto i criteri e le modalità di costituzione,
di accantonamento, di ripartizione, di distribuzione e di liquidazione del
fondo incentivante previsto dall'articolo 18, commi 1 e 2, della legge.
3. Il fondo è costituito in relazione alle prestazioni previste
dall'articolo 1.2 qualora prestate, in tutto o in parte,dall'ufficio tecnico
dell'amministrazione.
4. Qualora nel corso della vigenza del regolamento sia
introdotta, per i lavori pubblici, l'unità di valore DSP (diritti speciali di
prelievo), tutti i valori già espressi in Euro devono intendersi espressi in
DSP.
Art. 1.2
- Definizione delle prestazioni
l. Per progetto di lavoro pubblico si intende quello relativo ad
un intervento che rientri nell'ambito oggettivo di applicazione della legge,
descritto all'articolo 2 della stessa legge; per progetti preliminare,
definitivo ed esecutivo si intendono le prestazioni descritte rispettivamente
ai commi 3, 4 e 5, dell'articolo 16, della legge, eventualmente integrate e
modificate ai sensi del comma 2 dello stesso articolo 16.
2. Per i lavori pubblici, per i quali la soppressione della
distinzione fisica tra progetto definitivo e progetto esecutivo risponda a
criteri di ragionevolezza, di economicità e di efficacia, questi due livelli
possono essere congiunti e fusi in un unico livello di progettazione successivo
a quello preliminare. Tale facoltà si applica, su indicazione preventiva del responsabile del
procedimento, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, della legge,
ai lavori pubblici in rapporto alla specifica tipologia ed alla dimensione
dell'importo stimato e che, nel contempo, non necessitano di nulla osta,
pareri, autorizzazioni o altri atti di assenso da parte di autorità o
amministrazioni esterne all'ente e non siano destinati all'acquisizione di
pareri all'interno di una conferenza.di servizi; ai fini della presente
disposizione l'autorizzazione di cui all'articolo 7 della legge n. 1497 del
1939, se rilasciata da un organo comunale delegato o sub-delegato, e il parere
di cui all'articolo 221 testo unico leggi sanitarie approvato con R.D. n. 1265
del 1934, sono considerati atti di assenso interni all'amministrazione.
3. Per atti di pianificazione generale si intendono: il piano
urbanistico comunale o intercomunale e le sue revisioni, le varianti allo
stesso strumento urbanistico, il piano urbano del traffico e i suoi
aggiornamenti.
4. Per atti di pianificazione esecutiva si intendono: i piani di
lottizzazione d'ufficio, i piani di recupero di iniziativa pubblica, i piani
integrati di recupero di iniziativa pubblica o mista pubblica e privata, i piani
particolareggiati, i piani per insediamenti produttivi, i piani di zona per
l'edilizia economica e popolare, le localizzazioni degli interventi per
l'edilizia economico-popolare alternative ai piani di zona ai sensi
dell'articolo 51 della legge n. 865 del 1971 e gli altri piani urbanistici
esecutivi, comunque denominati, attuativi di strumenti urbanistici generali
anche in variante o in deroga a questi ultimi.
5. Rientrano tra le prestazioni disciplinate dal regolamento le
varianti ai progetti di lavori e agli atti di pianificazione, limitatamente al
loro importo e alla loro dimensione, purché aventi propria autonomia sotto il
profilo delle prestazioni necessarie alla loro redazione e dei procedimento di
approvazione.
Art. 1.3
- Costituzione e accantonamento del fondo incentivante
l. Per i progetti di lavori pubblici il fondo è calcolato nella
misura del 2 comprensivo degli oneri a carico dell’Ente sull’importo dei lavori
posti a base di gara, aumentato della parte di somme a disposizione
eventualmente previste per lavori da affidare separatamente dall'appalto
principale o in economia, per i quali siano eseguite le prestazioni
Professionali di progettazione o di direzione, lavori, in ogni caso al netto
dell' I.V.A.
2- Per gli atti di pianificazione il fondo è calcolato nella
misura del 30 per tento sull'importo della tariffa Professionale per le
prestazioni urbanistiche di cui alla circolare del Ministero dei lavori
pubblici, Direzione generale urbanistica, dell'1 dicembre 1969, n. 6679,
aggiornata all'ultimo adeguamento disponibile alla data di affidamento
dell'incarico, ovvero ad eventuali provvedimenti successivi ad applicazione
obbligatoria.senza considerare quanto. stabilito per le spese e per i compensi
a tempo.
3- Il fondo relativo alla progettazione non è soggetto ad alcuna
rettifica qualora in sede di appalto si verifichino dei ribassi o in sede di
esecuzione sì verifichino aumenti o diminuzioni dei lavori fino ad un quinto
dell'importo contrattuale. Il fondo è tuttavia costituito ed accantonato
autonomamente per eventuali progetti di perizia di variante non causata da
errori o omissioni imputabili all'ufficio tecnico responsabile della
progettazione, ai sensi dell'articolo 1.2, comma 5, del regolamento.
4. Le somme occorrenti per la costituzione dei fondo sono
prelevate dalle quote degli stanziamenti annuali riservate a spese di
progettazione ai sensi dell'articolo 16, comma 7, della legge, e assegnate ad
apposita voce del bilancio.
Art. 1.4
- Conferimento degli incarichi
l. Gli incarichi alla struttura interna all'ente sono conferiti
di norma con provvedimento scritto del Responsabile del servizio tecnico, salvo
che il Presidente o, per esso, il Segretario Generale o il dirigente, abbiano
ordinato allo stesso Responsabile di predisporre le procedure per
l'individuazione di un professionista esterno da incaricare.
2. Gli incarichi per interventi per i quali negli atti di
programmazione approvati sia stato preventivamente previsto l'affidamento
all'ufficio tecnico dell'ente sono conferiti con atto dei Responsabile del
Servizio Tecnico, salva diversa determinazione in seguito all'accertamento
dell'impossibilità dell'affidamento interno.
3. Nell'atto di conferimento dell’incarico sono indicati il
responsabile unico del procedimento, se non già diversamente individuato, e il
tecnico o i tecnici che assumono la responsabilità professionale dei
progetto,se non già diversamente individuati; tali indicazioni sono omesse
qualora l'ufficio tecnico abbia un solo soggetto abilitato alla progettazione
del lavoro pubblico o alla redazione dell'atto di pianificazione; il tecnico o
i tecnici che assumono la qualità di progettisti, titolari formali
dell'incarico, devono avere i requisiti di cui all'articolo 17, comma 2, della
legge.
4. La Giunta Esecutiva può, con provvedimento motivato, revocare
l'incarico in ogni momento. Qualora il Responsabile del Servizio tecnico sia
direttamente interessato all'affidamento come progettista, l'efficacia
dell'atto di conferimento può essere sospesa dal dirigente che gerarchicamente
sovrintende al responsabile dell'ufficio o, in mancanza di questi, dal
Presidente o, per esso, dal Segretario Generale, qualora sia ritenuto che
l'incarico possa causare disfunzioni o pregiudizio al normale svolgimento dei
compiti dell'ufficio; nei quindici giorni successivi alla sospensione la Giunta
Esecutiva può provvedere ai sensi del comma 4; trascorso tale termine senza
diversa determinazione, cessa ogni sospensione e l'atto di conferimento svolge
i suoi effetti esecutivi.
6. Il personale, diverso dal tecnico incaricato, che svolge
l'attività di collaborazione per il raggiungimento del risultato, deve essere
individuato prima dell'inizio di ogni prestazione; il Responsabile dei Servizio
tecnico provvede, sentito il responsabile unico del procedimento, se diverso, a
formare l'elenco dei partecipanti all'attività di progettazione e di
pianificazione anche a titolo di collaborazione, indicando ove possibile i
compiti e i tempi assegnati a ciascuno; l'elenco può essere interno all'atto di
conferimento di cui al camma 3 e viene conservato agli atti.
7. Il personale incaricato della progettazione o della redazione
dell'atto di pianificazione, e quello comunque interessato al progetto o al
piano, può svolgere l'incarico anche al di fuori dell'orario di lavora;
tuttavia le ore straordinarie saranno retribuite, nella misura e alle
condizioni previste dal contratto, solo se preventivamente autorizzate secondo
le modalità vigenti nell'ente, nei limiti della quota stabilita
contrattualmente, ovvero nei limiti stabiliti a qualsiasi titolo con disposizione
amministrativa.
CAPO II RIPARTIZIONE DEL FONDO
Art. 2.1
- Ripartizione verticale
l. La ripartizione verticale del fondo per la progettazione di
lavori pubblici, con riferimento ai singoli livelli progettuali e alle altre
prestazioni, è effettuata con il provvedimento di affidamento dell'incarico;
nel silenzio del provvedimento trova applicazione la ripartizione riportata
nella tabella 1, allegata al regolamento.
2. Per le prestazioni elementari componenti i singoli livelli
progettuali dei lavori pubblici, in mancanza di accordi preventivi, si fa
riferimento alla tabella B, di cui all'articolo 18 della legge 2 marzo 1949, n.
143, della tabella I.2 di cui all'articolo 59 della legge 2 marzo 1949 n. 144,
o ad eventuali successive disposizioni regolanti la stessa materia, in
relazione al titolo professionale del tecnico responsabile della prestazione.
3. L'eventuale ulteriore ripartizione verticale del fondo per le
prestazioni elementari relative alla progettazione di lavori pubblici, ovvero
la ripartizione per la redazione degli atti di pianificazione, è predeterminata
mediante accordo dei partecipanti su proposta del responsabile dei
procedimento, unitamente alla determinazione di cui all'articolo 1.4, comma 3;
in assenza di accordo, la ripartizione è definita dal responsabile del
procedimento, sentiti gli interessati dissenzienti, secondo i criteri di
professionalità, imparzialità e proporzionalità in relazione al contributo
individuale al raggiungimento del risultato.
Art. 2.2
- Prestazioni parziali
I. Qualora all'ufficio tecnico dell'ente sia affidato uno solo
dei livelli di progettazione, ovvero sia affidata una o più d'una delle
prestazioni previste dall'articolo 18, comma 1, della legge, ma non tutte le
prestazioni, in quanto le altre siano affidate o siano state affidate a
professionisti esterni, qualunque sia l'importo stimato del lavoro pubblico, la
quota da calcolarsi sull'intero è determinata mediante l'applicazione dei
coefficienti di cui alla tabella 1, allegata al regolamento.
2. In caso di incarico per prestazioni parziali le ulteriori
suddivisioni, eventualmente stabilite in relazione alle prestazioni elementari
ai sensi dell'articolo 2.1, sono riferite alla quota di cui al comma 1 del
presente articolo.
3. Qualora l'incarico all'uffício tecnico venga ampliato o
esteso in modo che allo stesso ufficio sia affidato uno dei successivi livelli
di progettazione, ovvero siano affidate anche altre prestazioni, anche
collegialmente con altri soggetti ai sensi degli articoli 2.4 e 2.5, i coefficienti
di cui alla tabella 1 devono essere applicati come se le stesse prestazioni
fossero state affidate unitariamente in origine.
4. Non si applicano i coefficienti di riduzione dì cui alla
tabella 1 quando l'ufficio tecnico svolga tutte le prestazioni di cui alla
stessa tabella, ancorché in seguito all'ampliamento o all'estensione
dell'incarico già affidato in forma parziale per alcune di esse; in tal caso il
fondo incentivante è stabilito nella misura unica dell'1,50% dell'importo a
base d'asta, anche se il collaudo di cui all'articolo 28 della legge sia
affidato a terzi.
Art. 2.3
- Ripartizione orizzontale
l- La quota di fondo relativa alle prestazioni per i lavori pubblici è ripartita come
segue:
a) - il 50 % al responsabile unico del procedimento;
b)- il 40 % al tecnico o ai tecnici che sottoscrivono il
progetto (per quanto riguarda la progettazione), che rivestono la figura
giuridica di direttore dei lavori sottoscrivendo anche la contabilità, la
figura giuridica di coordinatori per la sicurezza in cantiere, di collaudatori,
assumendone la responsabilità professionale,ognuno in proporzione alla singola
prestazione come individuata nella tabella 1;
c)- il 10 % al rimanente personale dell'ufficio tecnico che abbia
partecipato direttamente, mediante contributo intellettuale e materiale, alla
redazione del progetto, alla redazione dei piano di sicurezza, alla direzione
dei lavori, alla loro contabilizzazione, al coordinamento per la sicurezza nel
cantiere, alla duplicazione ed al perfezionamento formale in cartaceo degli
allegati del progetto;
2. La quota di fondo relativa alle prestazioni per la redazione
degli atti di pianificazione è ripartita come segue:
a)- il 50 % al responsabile del procedimento;
b)- il 40
% al tecnico o ai tecnici che sottoscrivono l'atto, assumendone la
responsabilità
professionale,
c)- il 10 % al rimanente personale dell'ufficio tecnico che
abbia partecipato direttamente alla predisposizione e alla redazione dell'atto
di pianificazione, mediante contributo intellettuale e materiale e prestato la
propria opera materiale per la predisposizione, la formazione, la duplicazione
o il perfezionamento formale degli atti di pianificazione e dei suoi allegati.
3. I destinatari del fondo possono concordare in ogni momento,
prima della liquidazione, una diversa ripartizione rispetto a quanto previsto
ai comini 1 e 2, purché con decisione unanime, ovvero, in assenza dì unanimità,
garantendo ai dissenzienti o a coloro che non aderiscono alla diversa ripartizione
la quota a loro spettante ai sensi degli stessi commi.
4. In assenza della partecipazione di cui al comma 1, lettera c)
e al comma 2, lettera c) , le relative quote sono ripartite per metà alle
figure professionali di cui alle rispettive lettere b) e per metà al
responsabile del procedimento di cui alle rispettive lettere a).
5. Qualora il responsabile del procedimento coincida con il
progettista, il direttore dei lavori o il coordinatore per la sicurezza, le
singole quote di competenza sono cumulate.
6. La quota del 45 % del fondo spettante al responsabile unico
del procedimento ai sensi del comma 1, lettera a) e del comma 2, lettera a), è
dovuta in ogni caso, anche qualora l'incarico sia affidato, in tutto o in
parte, a professionisti esterni.
Art. 2.4
- Incarichi collegiali con professionisti esterni
I. Sono ammessi incarichi collegiali congiuntamente all'ufficio
tecnico dell'amministrazione e a professionisti esterni; sono equiparati ai
professionisti esterni i tecnici di altri enti locali che, in forza delle
vigenti disposizioni di legge e del loro ordinamento interno, sono iscritti ai
relativi Ordini o Collegi professionali, possono esercitare l'attività
professionale a favore di enti locali diversi da quello di appartenenza e sono
stati autorizzati allo scopo dalla propria amministrazione.
2. Qualora si proceda all'incarico collegiale con professionisti
esterni il fondo di incentivazione, o la sua frazione in caso di incarico
parziale, è ridotto mediante la moltiplicazione per il coefficiente di 0,75; in
tal caso tutte le ripartizioni, i coefficienti, le variazioni e i riferimenti
al fondo previsti dal regolamento si intendono rapportati e ragguagliati alla
quota rettificata ai sensi del presente comma.
3. In deroga all'articolo 7 della legge 2 marzo 1949, n. 143,
all'articolo 11 della legge 2 marzo 1949 n. 144, all'articolo 6, commi secondo
e terzo, della legge l' luglio 1977, n. 404 e ad ogni altra disposizione dello
stesso tenore, in caso dì incarico collegiale affidato ai sensi del comma 3, l'onorario
del professionista esterno, da determinare con apposito disciplinare ai sensi
delle vigenti disposizioni, è ridotto alla metà.
4. Non è considerato incarico collegiale quello che, seppure
riferito ad un lavoro pubblico unitario, consenta di distinguere le prestazioni
parziali affidate all'ufficio tecnico dell'ente da quelle affidate a soggetti
esterni;ovvero quello nel quale le prestazioni parziali affidate all'ufficio
tecnico dell'ente costituiscano segmenti determinati e definiti tra quelli di
cui alla tabella l.
Art. 2.5
- Incarichi collegiali con uffici tecnici di altri enti
l. Sono ammessi incarichi collegiali congiuntamente all'ufficio
tecnico dell’amministrazione e ad uno o più d'uno degli uffici tecnici di altre
amministrazioni; i rapporti tra i diversi organi tecnici sono regolati da una
convenzione che si attiene ai principi del presente regolamento, contemperati
da eventuali principi diversi desumibili dai regolamenti analoghi delle altre
amministrazioni.
2. Qualora il lavoro pubblico da progettare o l'atto di
pianificazione da redigere siano di interesse intercomunale per effetto di
accordo di programma, conferenza di servizi o convenzione, il fondo
incentivante deve essere accantonato per quote proporzionali da ciascuna delle
amministrazioni locali partecipanti, in base alla convenzione o, nel silenzio
di questa, in proporzione al numero degli abitanti di ciascun ente locale alla
data del 31 dicembre dell'anno precedente l'affidamento; ogni quota così
determinata è aumentata di un quarto; qualora una o più d'una delle
amministrazioni partecipanti abbia disposizioni interne incompatibili col
presente commi, o in ogni caso non conforme al principio di reciprocità, la
quota di fondo di competenza di questa amministrazione, aumentata di un quarto,
è devoluta esclusivamente ai propri dipendenti e ripartita ai sensi del
regolamento.
3. Qualora il lavoro pubblico, ovvero l'atto di pianificazione,
siano di pertinenza esclusiva di questa amministrazione, il fondo di cui al
presente regolamento da erogare anche al personale degli altri enti è
interamente a carico di questa amministrazione.
4. Qualora il lavoro pubblico, ovvero l'atto di pianificazione,
sia di pertinenza esclusiva di altro ente pubblico, la convenzione deve
prevedere l'esclusione di qualsiasi onere a carico di questa amministrazione,
nonché le modalità di rimborso delle eventuali spese per l'uso di beni
strumentali o di materiali di consumo di proprietà di quest'ultima e utilizzati
dall'ufficio tecnico per l'espletamento delle prestazioni convenzionate.
Art. 2.6
- Collaudo
l. L'affidamento del collaudo al personale interno, qualora lo
stesso personale non abbia partecipato in alcun modo all'attuazione del lavoro
pubblico, comporta il riconoscimento di una frazione dell'intero incentivo dovuto
per lavoro pubblico pari al 20% per i lavori di manutenzione eseguiti senza
necessità di progetto esecutivo e del
25% per gli altri lavori.
CAPO III TERMINI TEMPORALI E PENALITA'
Art. 3.1
- Termini per le prestazioni
1. Nel provvedimento
di affidamento dell'incarico sono previsti i termini entro i quali devono
essere eseguite le prestazioni, eventualmente suddivisi in relazione ai singoli
livelli di progetto o di atto. I termini per la direzione dei lavori e per il
coordinamento per la sicurezza coincidono con il tempo utile contrattuale
assegnato all'impresa per l'esecuzione dei lavori; ì termini per il collauda
coincidono con quelli legali previsti dall'articolo 28 della legge e dalle
norme del regolamento di attuazione.
2. Nei casi di
assenza o di incompletezza delle indicazioni di cui al comma 1 si applicano i
termini previsti dalla tabella 2, allegata al regolamento. Per i lavori
pubblici di importo stimato superiore ad 1 milione di Euro e per gli atti di
pianificazione, i termini devono essere indicati espressamente nel
provvedimento di affidamento pena l'inefficacia dello stesso.
3. Tutti i termini
per gli adempimenti possono essere prorogati, con provvedimento motivato, dal
Responsabile del Servizio tecnico per proroghe fino al 20 per cento dei termine
originario (con arrotondamento in eccesso ad un giorno), dall'organo che ha
disposto l'affidamento per proroghe maggiori.
4. Tutti i termini
sono computati in giorni naturali consecutivi; qualora l'ultimo giorno utile coincida
con un giorno festivo ovvero con un giorno per il quale l'ente abbia adottato
la chiusura degli uffici, il termine si intende automaticamente prorogato al
primo giorno successivo utile.
5. I termini
decorrono sempre dalla data di comunicazione al responsabile unico del
procedimento del conferimento dell'incarico all'ufficio tecnico dell'ente,
ovvero, se successive, dalla data nella quale sono venute meno eventuali
condizioni ostative che rendevano inattuabile l'incarico o dalla data in cui si
verificala disponibilità della documentazione preliminare necessaria per
procedere all'esecuzione delle prestazioni.
6. Il responsabile
unico del procedimento cura la tempestiva attivazione delle strutture e dei
soggetti interessati all'esecuzione delle prestazioni e prende nota della data
di inizio della decorrenza dei termini.
Art. 3.2
- Ritardato adempimento delle prestazioni
l. In caso di ritardato adempimento delle prestazioni, sono
applicate le penalità previste dal presente comma,
a)- ritardi fino a 10 giorni: penalità pari all'1 per cento del
fondo o della sua quota relativa alla singola prestazione, se frazionabile ai
sensi del regolamento, per ogni giorno di ritardo;
b)- ritardi da 10 fino a 30 giorni: penalità pari al 3 per cento
dei fondo, relativa alla singola prestazione, se frazionabile ai sensi del
regolamento, per ogni giorno di ritardo oltre i primi 10;
c)- ritardi superiori a 30 giorni: nessuna ripartizione del
fondo, o della sua quota se frazionabile in relazione alla prestazione,
relativamente all'affidamento per il quale si è verificato il ritardo;
d)- ritardi che hanno pregiudicato il finanziamento, che hanno
costretto alla modifica dell'ordine dei giorno del Consiglio comunale già
convocato, che hanno causato il rinvio dell'approvazione o dell'appalto
all'anno finanziario successivo o altri pregiudizi gravi per l'attività
amministrativa: nessuna ripartizione del fondo, revoca delle quote di fondo
eventualmente accantonate o distribuite in relazione alle fasi precedenti
relative allo stesso progetto o piano per il quale si è verificato il ritardo;
e)- nei casi di cui alle lettere c) e d) l'amministrazione può
revocare l'incarico e affidarlo ad altri ovvero a persone titolari del primo
affidamento, non risultate responsabili del ritardo; la revoca è subordinata
alla garanzia del contraddittorio con gli interessati, sentiti il Responsabile
dei Servizio tecnico e il responsabile unico del procedimento.
2. Le penalità
possono essere disapplicate solo con provvedimento motivato; sono in ogni caso
disapplicate le penalità di cui al comma 1, lettere a), b) e c), qualora il
ritardo sia relativo ad una fase intermedia dell'incarico e tale ritardo sia
interamente recuperato nella fase immediatamente successiva; sono fatte salve
le eventuali sanzioni disciplinari e il giudizio di risarcimento del danno,
previsti dal vigente ordinamento.
3. Nel
provvedimento di affidamento possono essere previste penalità in misura
maggiore rispetto a quelle determinate al comma 1, lettere a) e b), in ogni
caso mai superiore all'importo del fondo da ripartire, in relazione all'urgenza
o all'importanza dell'intervento.
4. Nel silenzio del
provvedimento di affidamento le penalità si applicano nella misura e con le
modalità di cui al comma I.
Art. 3.3
- Omesso o inesatto adempimento delle prestazioni
l. In caso di inesatto adempimento sono applicate le penalità
previste dal presente comma,.
a)- qualora l'inesatto adempimento sia sanabile senza
l'approvazione di ulteriori atti dì programmazione o della loro modifica e
senza la necessità del reperimento di diverse o maggiori risorse finanziarie,
il fondo,ovvero la quota relativa alla singola prestazione se frazionabile ai
sensi dei regolamento, previsto per la prestazione per la quale si è verificato
l'inesatto adempimento è ridotto di un decimo;
b)-qualora l'inesatto adempimento comporti modifiche agli atti
di programmazione, ovvero varianti progettuali sotto il profilo tecnico o sotto
il profilo finanziario che necessitano di nuove approvazioni,compatibili con i
tempi, le finalità e le disponibilità dell'amministrazione, il fondo, ovvero la
quota relativa alla singola prestazione se frazionabile ai sensi dei
regolamento, previsto per la prestazione per la quale si è verificato
l'inesatto adempimento è ridotto di un quarto;
e)- nei casi di cui alla lettera b) qualora gli eventuali rimedi
non siano compatibili coi tempi, le finalità e le disponibilità
dell'amministrazione, comportino variazioni del bilancio, rinvio
dell'approvazione o dell'appalto all'anno finanziario successivo, o altri
pregiudizi gravi per l'attività amministrativa, il fondo,ovvero la quota
relativa alla singola prestazione se frazionabile ai sensi del regolamento,
previsto per la prestazione per la quale si è verificato l'inesatto adempimento
è ridotto della metà;
d)-qualora l'inesatto adempimento o gli errori abbiano costretto
l'amministrazione ad abbandonare il progetto o il piano o a dispone il
rifacimento integrale, oppure siano stati causa inequivocabile di annullamento in
sede giurisdizionale o di rigetto o rifacimento integrale imposti da altra
autorità a ciò preposta per legge: nessuna ripartizione del fondo, revoca delle
quote di fondo eventualmente accantonate o distribuite in relazione alle fasi
precedenti relative allo stesso progetto o piano;
e)- nei casi di cui alle lettere c) e d) l'amministrazione può
revocare l'incarico e affidarlo ad altri ovvero a persone titolari del primo
affidamento che non siano risultate responsabili; la revoca è subordinata alla
garanzia del contraddittorio con gli interessati, sentiti il Responsabile del
Servizio tecnico e il responsabile unico del procedimento.
2. All'omissione
dell'adempimento delle prestazioni si applicano le disposizioni di cui al comma
1, lettere d) ed e); sono fatte salve le eventuali sanzioni disciplinari e il
giudizio di risarcimento dei danno, previsti dal vigente, ordinamento.
3. Ai fini del presente articolo si considera inesatto
adempimento delle prestazioni l'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la
mancata o erronea individuazione della normativa vincolante per la
progettazione o per la redazione del piano, il mancato rispetto dei requisiti
funzionari ed economici prestabiliti, il mancato rispetto di legittime
direttive o indirizzi programmatici impartiti dai competenti organi
dell’amministrazione risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di
diligenza nella predisposizione degli elaborati e degli atti tecnici.
4. Le penali di cui al presente articolo si sommano, se del
caso, con quelle di cui all'articolo 3.2, fermo restando che il loro importo
Complessivo non può essere superiore al fondo relativo al progetto o all'atto
di pianificazione.
Art. 3.4
- Termini per la liquidazione del fondo relativo alla progettazione
l. Gli importi
relativi alle prestazioni di progettazione di lavori pubblici sono liquidati,
in relazione alle singole quote, nel seguente modo:
a)- per il progetto preliminare, entro 30 giorni
dall'esecutività della delibera di approvazione del progetto o dell’atto di
programmazione che recepisce o contiene il progetto preliminare;
b)- per il progetto definitivo, entro 30 giorni dal
conseguimento di tutti i pareri, le autorizzazioni e i nulla osta previsti
dall’ordinamento, anche da parte di amministrazioni o organi esterni agente;
c)- per il progetto esecutivo, entro 30 giorni
dall'aggiudicazione o dall'affidamento dei lavori;
d)- per il coordinamento per la sicurezza e la salute nei
cantieri in fase di progettazione, con redazione del piano di sicurezza e del
fascicolo di cui all'articolo 4 del decreto legislativo n. 494 del 1996, entro
30 giorni dall'aggiudicazione o dall'affidamento dei lavori;
e)- per il coordinamento per la sicurezza e la salute nei
cantieri in fase di esecuzione, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo
n. 494 del 1996, entro 30 giorni dall'approvazione del collaudo o del C.R.E.;
f)- per la direzione dei lavori e la contabilità dei medesimi,
entro 30 giorni dall'approvazione del collaudo o del C.R.E.;
g)- per il collaudo, entro 30 giorni dall'approvazione del
medesimo certificato;
h)- per la responsabilità del procedimento, il 50% entro 30 gg.
dall' aggiudicazione o dall'affidamento dei lavori ed il restante 50% entro 30
gg. dall'approvazione del collaudo o del C.R.E.;
i)- per il personale di cui alla lett. c) del precedente art. 2.3, entro 30 gg.
dall'approvazione delle fasi progettuali a cui ha partecipato;
2. Qualora il progetto definitivo e quello esecutivo siano
redatti in un unico livello, la liquidazione avviene secondo i termini del
progetto esecutivo.
3. Per i soli progetti di lavori di importo a base d’asta
inferiore a 100.000 Euro la liquidazione di tutte le quote relative alle
prestazioni effettuate, ad eccezione della responsabilità del procedimento di
cui alla lett. a) del precedente
art. 2.3, avverrà in unica soluzione entro 30 giorni dall’ultimo dei termini di
cui al comma 1, tra quelli riferiti alle prestazioni svolte.
4. Qualora uno dei soggetti destinatari dell'incentivo cessi
dall'impiego per qualunque causa, ovvero sia trasferito ad altra
amministrazione,.per qualunque causa, la liquidazione della quota di incentivo
di sua competenza, eventualmente frazionata secondo i criteri dei regolamento
con atto del Responsabile unico del procedimento, è liquidata entro 30 giorni
dalla cessazione o dal trasferimento.
Art. 3.5
- Termini per la liquidazione dei fondo relativo agli atti di pianificazione
l. Il fondo
relativo alla redazione del piano regolatore generale, della sua revisione o
variante, è liquidato nel seguente modo:
a)- per un quarto entro 30 giorni dalla esecutività della
delibera di adozione dell'atto di pianificazione;
b)-per metà entro 30 giorni dalla esecutività della
deliberazione comunale di contro deduzioni alle osservazioni ovvero, se
prevista dall'ordinamento, di approvazione dell'atto di pianificazione;
e)- per un quarto entro 30 giorni dall’entrata in vigore dello
strumento urbanistico.
2. Il fondo relativo alla redazione degli atti di pianificazione
esecutiva è liquidato nel seguente modo:
a)- per metà entro 30 giorni dalla esecutività della delibera di
adozione dell'atto di pianificazione;
b)- per metà entro 30 giorni dalla esecutività della delibera di
approvazione dell'atto di pianificazione.
3. Per le varianti
ai piani regolatori che non coinvolgono più del 10 per cento del territorio
urbanizzato, oppure che sono limitate alle norme tecniche di attuazione, alla
individuazione di vincoli procedurali o alla localizzazione di infrastrutture
pubbliche, anche in caso di presenza contemporanea delle predette condizioni,
la liquidazione è fatta in unica soluzione entro 30 giorni dall'entrata in
vigore dell'atto. Lo stesso termine si applica ai piani urbani del traffico.
4. Per i piani
urbanistici attuativi nei quali sono previsti meno di 100 abitanti teorici se con
destinazione residenziale, o meno di 5.000 mq di superfici coperte, se con
destinazioni diverse da quella residenziale, la liquidazione è fatta in unica
soluzione entro 30 giorni dalla esecutività della delibera di approvazione
dell'atto. In caso di piano con destinazioni miste, i due parametri massimi
indicati sono applicati proporzionalmente secondo la corrispondenza
convenzionale di 1 abitante teorico equivalente a 50 mq.
5. Nulla è dovuto
per l'istruttoria delle contro deduzioni alle osservazioni e agli eventuali
conseguenti adeguamenti degli elaborati.
Art. 3.6
- Termini di chiusura per la liquidazione del fondo
l. Qualora uno
degli eventi di cui all'articolo 3.4, comma 1, ovvero all'articolo 3.5, commi 1
e 2, non si verifichi a causa di mutati orientamenti amministrativi o leggi
sopravvenute, la liquidazione del fondo è disposta entro i 60 giorni successivi
al verificarsi della causa di impedimento.
2. Qualora una
degli eventi di cui all'articolo 3.4, comma 1, ovvero all'articolo 3.5, commi 1
e 2, non si verifichi a causa di un provvedimento giurisdizionale, della
mancata approvazione da parte di altra autorità a ciò preposta per legge o di
altro impedimento, sempre che queste cause non siano imputabili alla
responsabilità del tecnico estensore o di altri destinatari del fondo, la
liquidazione è disposta entro i 60 giorni successivi al verificarsi della causa
di impedimento o, se questa non è accettabile con precisione, entro i 60 giorni
successivi all'ultimazione della singola prestazione.
3. Nei casi di cui
ai commi 1 e 2, qualora le prestazioni affidate non siano ancora concluse in
tutte le loro fasi, l'amministrazione deve comunicare tempestivamente al
responsabile unico del procedimento se intenda o meno continuare
nell'attuazione del progetto o del piano; nel silenzio dell’ amministrazione il
responsabile del procedimento deve sollecitarne il pronunciamento e, perdurando
il silenzio, l'incarico è sospeso.
4. Qualora i
destinatari del fondo siano più di uno, il responsabile unico del procedimento
nel trasmettere l'atto di liquidazione all'ufficio di ragioneria indica
distintamente l'elenco dei soggetti partecipanti e, per ciascuno di essi, la
somma di competenza effettiva.
5. Per ragioni
contabili e di economia generale degli atti, tutti i termini previsti per le
liquidazioni sono automaticamente prorogati fino alla data della prima
erogazione dello stipendio o di qualunque altra somma a favore del
destinatario, al fine di agevolare l'emissione dei mandato di pagamento di cui
all'articolo 29 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77.
CAPO IV DISPOSIZIONI DIVERSE
Art. 4.1
- Sottoscrizione degli elaborati
l. Gli elaborati sono sottoscritti, con timbro e firma, dal
tecnico o dai tecnici dell'ufficio tecnico che hanno assunto la responsabilità
professionale del progetto o dell'atto di pianificazione, individuati nell'atto
di conferimento di cui all'articolo 1.4, comma 3 e che, secondo le norme del
diritto privato e della deontologia professionale, possono essere definiti
autori e titolari dei progetto o dell'atto di pianificazione medesimi.
2. Il timbro, oltre a recare il titolo professionale, il
nominativo e la qualifica del tecnico, l'eventuale Ordine o Collegio
professionale territoriale di appartenenza e il relativo numero di iscrizione,
deve recare anche l'indicazione «Comune di Ittireddu - Ufficio tecnico», o
altra indicazione che identifichi la struttura di appartenenza, qualora
l'ufficio sia articolato in dipartimenti, servizi, settori o unità operative.
Art. 4.2
- Utilizzazione degli elaborati
l. Il progetto resta sempre nella piena disponibilità
dell'amministrazione committente, la quale può usarlo a propria discrezione
purché per le finalità pubbliche perseguite al momento dell'incarico.
2. L'amministrazione ha la facoltà, ricorrendone i presupposti
di legge, di affidare ad altri i livelli progettuali successivi ad un livello
già affidato al proprio ufficio tecnico; in tal caso, dovendo i livelli
progettuali successivi essere coerenti con i livelli precedenti, i progettisti
di questi ultimi non possono porre riserve, opposizioni o altri impedimenti
all'utilizzazione degli elaborati già predisposti.
3. L'amministrazione ha altresì la facoltà, ricorrendone i
presupposti, di affidare al proprio ufficio tecnico i livelli progettuali successivi
ad un livello già affidato ad altri; in tal caso, dovendo i livelli progettuali
successivi essere coerenti con i livelli precedenti, l'ufficio tecnico deve
attenersi ai contenuti progettuali già definiti, previa una propria valutazione
degli stessi, e con l'obbligo di rilevare eventuali errori od omissioni e fatti
salvi gli adeguamenti e aggiornamenti necessari.
4. Per quanto non diversamente disposto dal regolamento, sono
fatte salve le norme vigenti sui diritti d'autore.
Art. 4.3
- Prestazioni professionali specialistiche
1. Sono estranee al regolamento le prestazioni per:
a)- gli studi e le analisi di fattibilità, la formazione di
elenchi o di programmi annuali o pluriennali di lavori pubblici, comunque
denominati, in quanto non configurabili come atti di progettazione;
b)- la redazione dei programmi pluriennali di attuazione e del
regolamento edilizio, in quanto non configurabili come atti di pianificazione.
2. Sono altresì estranei al regolamento gli studi e le indagini geognostiche,
idrologiche, sismiche. Agronomiche e chimiche, qualora non rientrino
specificatamente nelle competenze professionali di figure presenti nell'ufficio
tecnico incaricato della progettazione.
3. Sono infine estranei al regolamento i calcoli strutturali e
la progettazione delle opere in cemento armato o metalliche e i calcoli per il
dimensionamento e la progettazione degli impianti specialistici, qualora non
rientrino specificatamente nelle competenze professionali di figure presenti
nell'ufficio tecnico. Nel caso le prestazioni specialistiche di cui al presente
comma siano affidate a soggetti esterni all'ente committente, il fondo
incentivante per la progettazione di cui all'articolo 1.3, comma 1, è adeguato
in relazione alla loro incidenza rispetto alle prestazioni complessive,
calcolata in termini economici sulle tariffe professionali di competenza;
l'adeguamento avviene mediante la moltiplicazione dell'aliquota che costituisce
il fondo per i seguenti coefficienti:
a)- per 1,00 qualora le prestazioni specialistiche ammontino a
meno di un quarto delle prestazioni complessive;
b)- per 0,80 qualora le prestazioni specialistiche ammontino da
un quarto alla metà delle prestazioni complessive;
c)- per 0,60 qualora le prestazioni specialistiche ammontino a
più della metà delle prestazioni complessive;
d)-qualora le prestazioni specialistiche siano superiori ai tre
quarti delle prestazioni complessive, ovvero qualora l'importo delle relative
opere strutturali e impiantistiche sia superiore ai tre quarti dell'importo
presunto dei lavori. il progetto è affidato interamente a professionisti
esterni ovvero è affidato con incarico collegiale ai sensi degli articoli 2.4 e
2.5 del regolamento, purché si tratti di soggetti aventi le necessarie
competenze professionali.
CAPO V ALTRI ONERI
Art. 5.1
- Spese
l. Tutte le spese occorrenti alla redazione dei progetti e dei
piani, siano esse relative ai materiali di consumo 0ai beni strumentali, sono a
carico dell'amministrazione.
2. La fornitura dei beni e dei materiali occorrenti per la redazione dei progetti e
dei piani è effettuata con i normali sistemi di approvvigionamento previsti
dall'ordinamento interno dell'amministrazione.
3. Il servizio economato e gli altri servizi preposti o connessi
alla gestione dei beni e all'acquisto dei materiali devono adottare procedure
idonee e semplificate al fine di consentire un celere e ordinato svolgimento
delle prestazioni tecniche. L'ufficio tecnico e, per esso, il responsabile del
procedimento, devono informare tempestivamente gli eventuali diversi servizi
competenti all'acquisizione dei beni e dei materiali occorrenti, affinché le
forniture non abbiano a causare ritardi nell'espletamento delle prestazioni.
4. Con l'atto di conferimento di cui all'articolo 1.4, o con
indicazione nel Piano esecutivo di gestione di cui all'articolo 11 del decreto
legislativo n. 77 del 1995, possono essere messi a disposizione preventivamente
dei fondi sui quali imputare le spese di cancelleria, copia, riproduzione,
materiale di consumo e simili.necessarie all'espletamento degli incarichi
tecnici di cui al regolamento.
5. Qualora, per qualsiasi motivo, uno o più dipendenti
incaricati dell'atto facciano uso di materiale o beni
strumentali di loro proprietà privata per l'espletamento delle prestazioni, non
può essere corrisposto loro alcun indennizzo, rimborso o altra somma comunque
denominata.
Art. 5.2
- Oneri per l'iscrizione agli albi professionali
l. Gli oneri per l'iscrizione agli Ordini o Collegi
professionali di appartenenza, ove questa sia obbligatoria ai sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge o di altre disposizioni, nella misura
stabilita dai singoli ordinamenti professionali, sono a carico
dell'amministrazione.
2. Sono altresì a carico dell'amministrazione i contributi obbligatori
di solidarietà o assimilabili, conseguenti l'iscrizione agli Ordini o Collegi
professionali e dovuti in forza di legge anche a organismi diversi quali le
Casse autonome, per i quali l'ordinamento preveda che siano a carico
genericamente del committente.
3. In
ogni caso gli obblighi a carico dell'amministrazione cessano qualora:
a)- il dipendente si dimetta o cessi dal servizio per qualsiasi motivo;
b)- il dipendente sia trasferito ad altra amministrazione;
e)- il dipendente perda i requisiti necessari allo svolgimento
dell'attività di progettazione;
d)- per il dipendente si verifichi la condizione di cui al comma
5;
e)- per il dipendente si verifichi la decadenza o la destituzione
dall'impiego per motivi disciplinari.
4. Nei casi di cui al comma 3, lettere a) e b),
l'amministrazione è esentata da ogni obbligo e da ogni onere dal primo giorno
dell'anno solare successivo al verificarsi dell'evento; nei casi di cui al comma
3, lettere c), d)ed e), il dipendente deve rimborsare gli oneri sostenuti
dall'amministrazione per la quota riferita al periodo successivo alla data del
verificarsi dell'evento.
5. Qualora il dipendente per il quale è richiesta o è necessaria
l'iscrizione all'Ordine o Collegio professionale sia autorizzato all'esercizio
della libera professione ai sensi dell'articolo 1, commi 56, 56-bis, 58-bis e
60,della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come modificata dal decreto-legge 28
marzo 1997, n. 79, convertito dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, gli oneri per
l'iscrizione e quelli conseguenti, di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo
sono a carico dello stesso dipendente.
Art. 5.3
- Oneri per la copertura assicurativa
l. Ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge, sono a
carico dell'amministrazione gli oneri per la stipula della polizza assicurativa
per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti
incaricati della progettazione di lavori pubblici, nonché per la loro direzione
e per il coordinamento per la sicurezza.
2. Fino all'entrata in vigore di diverse norme legislative o
regolamentari disciplinanti le modalità e i limiti della polizza assicurativa
ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della stessa legge, l'assicurazione è
soggetta alle disposizioni del presente articolo; dopo l'entrata in vigore
delle norme sopravvenute il presente articolo troverà applicazione solo per le
parti non incompatibili.
3. La polizza assicurativa è obbligatoria solo per i progetti
esecutivi, per la direzione dei lavori e per il coordinamento per la sicurezza;
i relativi massimali non possono essere inferiori ad una quota percentuale
dell'importo dei lavori da progettare e da porre, ovvero posti, a base di gara,
così stabilita:
a)- lavori di nuova costruzione
20 %
b)- lavori di recupero del patrimonio edilizio esistente 25 %
c)- lavori di manutenzione straordinaria
20 %
d)- lavori stradali, di urbanizzazione e assimilati
15 %
e)- altri lavori
20 %
4. In relazione a caratteristiche particolari del lavoro
pubblico da progettare, riferite alla sua urgenza o alla sua complessità, da
indicare in sede di conferimento dell'incarico, sentito il responsabile unico
dei procedimento, il massimale determinato al comma 3 può essere aumentato fino
al doppio.
5. In ogni caso il massimale, riferito ad ogni singolo lavoro,
non può essere inferiore a 10 mila Euro o superiore a 2 milioni di Euro.
6. In caso di incarichi collegiali con professionisti esterni, i
massimali della polizza possono essere ridotti fino alla metà, purché il
professionista esterno sia munito a sua volta di polizza adeguata; in caso di
incarichi collegiali con tecnici di altre amministrazioni, la polizza è a
carico dell'amministrazione nell'interesse della quale è redatto il progetto.
CAPO VI NORME FINALI
Art. 6.1
- Applicazione dei regolamento ai fondi progressi e a quelli futuri
l. Il presente regolamento si applica anche agli interventi di
progettazione interna, esterna e di pianificazione effettuati dalla data di
entrata in vigore della 1egge 17-05-1999, n. 144.
2. Qualora il fondo sia già stato ripartito o ne siano state
definite le modalità di ripartizione, ma non liquidato, il regolamento si
applica solo ai termini di pagamento.
3. Qualora le aliquote dell'1,50 per cento di cui all'articolo
1.3, comma 1, e del 30 per cento di cui all'articolo 1.3, comma 2, del
regolamento, fossero aumentate con provvedimento legislativo, col contratto
collettivo nazionale di lavoro o con altra disposizione normativa, nelle more
dell'adeguamento del presente regolamento questo continuerà a trovare
applicazione ove non incompatibile con le norme sopravvenute, fermo restando
che le aliquote e le ripartizioni saranno riferite alla nuova maggior misura
dell'incentivo.
Art. 6.3
- Entrata in vigore del regolamento
l. Il regolamento entra in vigore dopo la sua pubblicazione all'Albo
pretorio, per quindici giorni consecutivi, successivi alla avvenuta esecutività
della deliberazione di approvazione.
2. Copia del regolamento è inserita nella raccolta degli atti
normativi dell'ente.
TABELLA 1 (1) |
||||||||||
RIPARTIZIONE
VERTICALE DEL FONDO (Art. 2.1, comma 1 e art. 2.2, comma 1) |
||||||||||
|
Coefficienti di riduzione in % |
Totale |
Collaudo |
|||||||
|
Livelli
progettuali |
Coord.
sicurezza |
Direzione lavori |
|
||||||
|
Prelim |
Defin |
Esecut |
Fase proget. |
Fase
esecuz |
|||||
Soggetti al
D.Lgs.n. 494 del 1996 |
|
|
|
|
|
|
|
(3) |
||
Lavori
di manutenzione |
parziali |
15 |
30 |
(2) |
10 |
20 |
25 |
100 |
20 |
|
Altri
lavori |
parziali |
10 |
20 |
15 |
10 |
20 |
25 |
100 |
25 |
|
Esenti al
D.Lgs n. 494 del 1996 |
|
|
|
|
|
|
|
(3) |
||
Lavori
di manutenzione |
parziali |
20 |
40 |
(2) |
|
|
40 |
100 |
20 |
|
Altri
lavori |
parziali |
15 |
25 |
25 |
|
|
35 |
100 |
25 |
|
TABELLA 2 |
||||||||||||
TERMINI
PER LA PROGETTAZIONE (Art. 3.1, comma 2) |
||||||||||||
|
preliminare |
definitivo |
Definitivo ed esecutivo |
Esecutivo (4) |
||||||||
Tipologia lavori: |
Fino
a 100. 000 |
Da
100. 000 a
1 milione |
Oltre
1 milione |
Fino a 100. 000 |
Da
100. 000 a
1 milio ne |
Oltre
1 milio ne |
Fino a 100. 000 |
Da 100. 000 a 1 milio ne |
Oltre 1 milio ne |
Fino a 100. 000 |
Da
100. 000 a
1 milione |
Oltre
1 milione |
Lavori
di manutenzione (2) |
30 |
50 |
80 |
30 |
50 |
60 |
|
|
(5) |
|
|
|
Altri
lavori |
40 |
60 |
90 |
40 |
60 |
80 |
80 |
100 |
30 |
50 |
70 |
(1)
Il coefficiente percentuale risultante deve
essere sempre moltiplicato per l’aliquota dell’1,5%;
(2)
I lavori di manutenzione straordinaria non
necessitano di progettazione esecutiva;
(3)
Il collaudo si ritiene estraneo al cumulo
delle prestazioni in quanto, per ragioni di incompatibilità soggettiva, di
norma è affidato ad uffici diversi e autonomi rispetto a quelli che hanno
curato le altre prestazioni;
(4)
Per lavori a base d’asta superiore a 1
milione di Euro si ritiene improponibile la fusione dei due livelli
progettuali;
(5)
Per lavori a base d’asta superiori a 1
milione di Euro si ritiene improponibile la fusione dei due livelli
progettuali.
IL SINDACO IL
SEGRETARIO COMUNALE
Approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 79 in data
09/12/2002.
Referto di pubblicazione