ALLEGATO A DELIBERA G.C. N.   29  DEL 11 /04/2002

Oggetto:  Regolamento disciplinante le modalità di effettuazione dei tirocini di formazione.

INDICE

OGGETTO E FINALITA’ DEL REGOLAMENTO                ARTICOLO 1

GENERALITA’ DEI TIROCINI                                          ARTICOLO 2

MODALITA’ DI ATTIVAZIONE                                        ARTICOLO 3

AMMISSIONE AI TIROCINI                                            ARTICOLO 4

CONVENZIONE                                                              ARTICOLO 5

SVOLGIMENTO DEI TIROCINI                                       ARTICOLO 6

ACCESSO ALLE BANCHE DATI                                     ARTICOLO 7

ALTRE MODALITA’ DI SVOLGIMENTO

DEI TIROCINI                                                                ARTICOLO 8

SICUREZZA E SALUTE DEI TIROCINANTI                      ARTICOLO 9

COPERTURE ASSICURATIVE                                        ARTICOLO 10

RINVII                                                                           ARTICOLO 11

                                                                                                                

ALLEGATO A

SCHEMA DI DOMANDA DI TIROCINIO

 

ARTICOLO 1

OGGETTO E FINALITA’ DEL REGOLAMENTO

1.       Il presente regolamento disciplina le modalità con cui possono essere effettuati presso il Comune di Ittireddu I tirocini formativi e di orientamento nell’ambito delle previsioni di cui all’art. 18 della Legge  24 giugn 1997 n.196 e del regolamento interministeriale approvato con il Decreto 25 marzo 1998 n.142.

2.       Finalità del presente regolamento è di agevolare le scelte professionali degli interessati offrendo loro la possibilità di alternare studio e lavoro nell’ambito dei processi formativi in cui sono coinvolti o di arricchire la formazione già raggiunta mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro con specifico riferimento alle attività svolte nel Comune ed ai servizi offerti dal medesimo .

ARTICOLO 2

GENERALITA’ DEI TIROCINI

1.       Il rapporto fra Comune e tirocinanti non costituisce rapporto di lavoro.

2.       I tirocinanti non potranno sostituire personale assente a vario titolo né sopperire ad alcun modo a carenza d’organico.

ARTICOLO 3

MODALITA’ DI ATTIVAZIONE

1.       I soggetti interessati a svolgere un periodo di tirocinio formativo e di orientamento presso il Comune di Ittireddu, ai sensi del presente Regolamento, dovranno rivolgere domanda di ammissione diretta al Servizio Amministrativo dell’Ente.

2.       Si accede al tirocinio mediante selezione pubblica a procedura semplificata con valutazione dei titoli di servizio, culturali e professionali, ai sensi della vigente normativa (art. 36 D.Lgs 29/1993 e art. 3 CCNL Regioni EE.LL: 14.09.2000).

3.       Requisiti minimi richiesti per l’ammissione sono:

·         aver compiuto il diciottesimo anno di età ed aver conseguito il titolo di studio che sarà richiesto dal bando, in relazione allo specifico  progetto.

·         Residenza nel Comune di Ittireddu.

·         Avere un’età compresa tra i 18 e i 32 anni.

·         Conoscenza della videoscrittura.

·         Valutazione del titolo di studio richiesto:

votazione da 55 a 60/60 o da 91 a 100/100:         punti 10.

                    Da 49 a 54/60 o  da 81 a 90/100:      punti   9.

                    Da 43 a 48/60 o  da 71 a  80/100      punti   8.

                  Da 37 a 42/60 o   da 61 a 70/100         punti   7

                36/60  o     60/100                                            punti   6

·         Valutazione del curriculm professionale: si rinvia alla disposizione disposizione di cui all’art. 22 della parte seconda del Regolamento degli Uffici e Servizi  “Accesso agli impieghi”.

·         A parità di punteggio sarà data precedenza al più giovane d’età.

4.   La valutazione verrà effettuata dall’apposita Commissione, composta dal Segretario Comunale e dai responsabili di area dell’Ente.

4.       Lo schema tipo di domanda di ammissione con le dichiarazioni richieste all’interessato e l’eventuale documentazione da produrre, ( allegato al presente regolamento sotto la lettera “A”). Potrà essere allegato un curriculum formativo e professionale.

1.       Sono fatte salve le eventuali modifiche e integrazioni che potranno essere apportate nel tempo al predetto schema, in base all’ evoluzione della normativa di riferimento o secondo le specifiche natura e finalità del tirocinio.

ARTICOLO 4

AMMISSIONE AI TIROCINI

1.       Il Segretario Comunale, qualora non intenda provvedere direttamente, potrà individuare un responsabile del procedimento di ammissione ai tirocini secondo le normative generali.

2.       Il Responsabile di cui al comma 1, informerà dei contenuti delle domande prevenute e preventivamente esaminate i Responsabili dei Servizi dell’Ente presso le quali i tirocini richiesti potranno avere luogo.

3.   Sarà redatta una graduatoria in riferimento ai singolo progetto elaborato e alle professionalità richieste.

Il Responsabile dell’area amministrativa provvederà a disporre la non ammissione delle domande di tirocinio che non possono essere accolte per mancanza dei requisiti minimi previsti. Disporrà anche la non ammissione delle domande :

·         dalle quali si desume, o si desume dalla documentazione allegata, che i titoli e il percorso culturale e formativo posseduti dal richiedente non sono adeguati all’oggetto e alle finalità del tirocinio desiderato;

·         in cui è richiesto l’espletamento di tirocini incompatibili con l’organizzazione, i servizi e le possibilità dell’Ente.

3.       I Responsabili di cui al comma 2, del presente articolo, d’ora in poi indicati come Responsabili del tirocinio, programmano le relative attività e ne stilano i calendari compatibilmente con le ordinarie incombenze. Comunicheranno, quindi, i tempi e le modalità delle ammissioni ai tirocinio al Responsabile dell’area amministrativa che procederà al compimento degli atti necessari a tal fine, comprese le eventuali integrazioni e/o regolarizzazione delle domande.

ARTICOLO 5

CONVENZIONE

1.       Il tirocinio è disciplinato DALLE Direttive dell’Agenzia regionale del Lavoro e dalle norme della Convenzione n. 84/2002 stipulata tra l’Agenzia Regionale del Lavoro della Sardegna – denominato soggetto promotore – e il Comune di Ittireddu – denominato soggetto ospitante.

ARTICOLO 6

SVOLGIMENTO DEI TIROCINI

1.       I Responsabili del tirocinio individuano, all’interno della struttura presso la quale saranno ospitati i tirocinanti, un Tutore con funzioni didattiche e organizzative incaricato di seguire i tirocinanti stessi, verificarne l’attività e curarne l’inserimento nell’ambiente in cui operano.

2.       Il Tutore fungerà da riferimento per i tirocinanti e da tramite fra loro e il Responsabile del tirocinio.

3.       Il Tutore curerà il rispetto di tutte le disposizioni che saranno impartite dal Responsabile del tirocinio, in particolare della regolamentazione di cui al successivo articolo 7.

·         Il tirocinio non può avere durata superiore ai 6 mesi. I tirocini per i soggetti svantaggiati, o che si trovano in situazioni di handicap, possono avere una durata maggiore;

·         L’orario di lavoro che il tirocinante deve effettuare è lo stesso dei dipendenti in forza presso l’ufficio ospitante, orientativamente 8.00 - 14.00 e due rientri pomeridiani. Differenti articolazioni dell’orario devono essere concordate con l’Agenzia Regionale del Lavoro. Per raggiungere al meglio l’obiettivo formativo prestabilito è preferibile un tirocinio più breve ma svolto a tempo pieno.

 

ARTICOLO 7

ACCESSO ALLE BANCHE DATI

1.       L’accesso alle banche dati, informatizzate, automatizzate e/o cartacee della struttura presso la quale è svolto il tirocinio, dovrà essere limitato alla sola conoscenza delle informazioni utili all’espletamento delle attività da eseguire. L’accesso dovrà, in ogni caso, essere regolamentato dal Responsabile del tirocinio, in special modo quello riferito ai dati personali, ordinari e sensibili, che, all’occorrenza, potrebbe essere  vietato.

2.       Il Responsabile del tirocinio provvederà a tale regolamentazione con la consulenza del Responsabile delle banche dati della struttura, se soggetto diverso, e del Responsabile delle banche dati informatizzate e automatizzate.

3.       I tirocinanti non saranno incaricati del trattamento dei dati personali ai sensi della legge 31.12.1996, n.675 e successive modifiche e integrazioni.

4.       Le prescrizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, saranno osservate anche con riguardo all’accesso alle banche dati di strutture diverse da quelle presso la quale il tirocinante opera. In tal caso l’accesso sarà consentito esclusivamente se indispensabile ai fini del tirocinio e previo accordo con il Responsabile della banca dati interessata.

ARTICOLO 8

ALTRE MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEI TIROCINI

1.       L’esperienza di tirocinio può svolgersi in più settori  dell’Ente.

2.       Oltre a quanto stabilito al comma 4 del precedente articolo 7, i tirocinanti potranno avere contatti diretti con le altre strutture organizzative dell’Ente nei limiti richiesti dall’espletamento del tirocinio. Di regola, dovranno essere accompagnati dal Tutore o, in subordine, autorizzati dal Responsabile del tirocinio.

ARTICOLO 9

SICUREZZA E SALUTE DEI TIROCINANTI

1.       Il Responsabile del tirocinio curerà la formazione/informazione dei tirocinanti ai sensi del D.Lvo n.626/94 e provvederà agli altri adempimenti esecutivi della richiamata normativa di regola affidati ai Responsabili di struttura.

2.       I tirocinanti sono tenuti al rispetto delle disposizioni in materia di sicurezza e salute nell’ambiente in cui operano.

ARTICOLO 10
COPERTURE ASSICURATIVE

1.       Il Comune assicura i tirocinanti con oneri a proprio carico contro gli infortuni sul lavoro e per la responsabilità civile presso terzi.

2.       Le coperture assicurative devono riguardare anche le attività eventualmente svolte dal tirocinante al di fuori delle strutture comunali e rientranti nelle modalità di svolgimento regolate nella convenzione di cui all’art.5 del presente regolamento.

ARTICOLO 11

RINVII

1.       Per gli aspetti procedurali, tecnici e organizzativi, non direttamente disciplinati dal presente regolamento, è fatto rinvio al Regolamento degli Uffici e dei Servizi ed al regolamento per il reclutamento e la selezione di personale in quanto applicabile, di cui il presente costituisce integrazione.

 

INDICE REGOLAMENTI