Allegato a deliberazione G.C. n. 72 del 15.10.2001

 

COMUNE DI ITTIREDDU

PROVINCIA DI SASSARI

REGOLAMENTO PER L’AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PROPEDEUTICI ALLA REALIZZAZIONE DI OO.PP. DI IMPORTO INFERIORE AI 40.000 EURO ( £. 77.450.800)

Art. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Con il presente regolamento si disciplinano le procedure che, nel rispetto del combinato disposto dell’art.17, comma 12, della Legge 109/94 e dell’art. 62, 1° comma, del DPR n. 554/99, dovranno essere rispettate dall'Ufficio Tecnico dell'Ente, nell’affidamento di incarichi professionali propedeutici alla progettazione ed esecuzione di Opere Pubbliche il cui importo stimato risulti inferiore ai 40.000 Euro.

Art. 2 PRESUPPOSTI DELL’AFFIDAMENTO

Quando sussistono le condizioni previste dall’art 17, comma 4, della Legge 109/94 e succ. mod., è possibile ricorrere all’affidamento esterno dei servizi di cui al successivo art. 3, ai soggetti di cui all’art. 17, comma 1 lettere d) e) della legge medesima e precisamente:

- lett. d) :     liberi professionisti singoli od associati nelle forme di cui alla legge

23.11.1939 n° 1815 e succ. mod;

- lett. e) :      società di professionisti di cui all’art. 17, comma 6, lett. a, della legge

109/94 e succ. mod.

La sussistenza dei presupposti di ammissibilità al ricorso a professionisti esterni dovrà essere certificata dal Responsabile Unico del Procedimento (art. 8 comma 1 lett. d) del DPR n. 554/99).

La certificazione del R.U.P. dovrà essere vistata dal Dirigente competente per materia (quando tali figure non coincidano).

Art. 3 PRESTAZIONI ESTERNALIZZABILI

I servizi oggetto di affidamento, alle condizioni di cui al precedente art. 2, sono quelli previsti dall’art. 50 del Regolamento Generale dei LL.PP. (DPR n. 554/99) e precisamente:

A)   Incarichi di Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva

B)   Attività tecnico-amministrative connesse

alla progettazione quali :          

a) Prestazioni professionali speciali;

b) Prestazioni accessorie

I servizi di cui al precedente punto B), a titolo indicativo e non esaustivo, sono i seguenti:

a)     Supporto nella REDAZIONE ED APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE;

b)    Redazione STUDI DI FATTIBILITA’;

c)     Redazione CALCOLI STATICI;

d)    Incarichi di DIREZIONE LAVORI e connesse attività di collaborazione;

e)     Incarichi per la SICUREZZA DEI CANTIERI (Responsabilità dei lavori, coordinamento in fase di progettazione ed esecuzione);

f)      Incarichi di ASSISTENZA DI CANTIERE;

g)     Incarichi di COLLAUDO di OO.PP.

h)     Incarichi TOPOGRAFICI (Rilievi, frazionamenti ecc.)

i)       Incarichi GEOLOGICI e GEOGNOSTICI

j)       Analisi CHIMICHE, BATTERIOLOGICHE, AGRONOMICHE ecc.

k)     Consulenze NATURALISTICHE, ARTISICHE, STORICHE ecc.

l)       ALTRI INCARICHI di supporto al Responsabile Unico del procedimento nelle fasi di progettazione, affidamento ed esecuzione di LL.PP.

ART. 4 - COMPENSI

Il compenso per lo svolgimento delle prestazioni sopra elencate dovrà essere calcolato con esclusivo riferimento ai tariffari professionali di riferimento.

Qualora non esistano riferimenti tariffari disciplinati da leggi si farà riferimento, in subordine, alle disposizioni degli Ordini professionali . In difetto di qualsiasi riferimento normativo, o disciplinare il Responsabile Unico del Procedimento dovrà calcolare il compenso in riferimento ai valori di mercato della prestazione. In questo caso sarà necessario un giudizio di congruità espresso dal R.U.P. e vistato dal Dirigente competente per materia.

Gli sconti dovranno essere previsti, di norma,  nella misura massima ammessa.

ART.5 - FORME DI PUBBLICITA’ DELL’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI

Ai sensi dell’art. 62 del Regolamento DPR n. 554/99 sono previste due forme di pubblicità:

A)   Pubblicità relativa all’esigenza di acquisire la prestazione del/i servizio/i da affidare;

B)   Pubblicità relativa all’avvenuto affidamento unitamente alle motivazioni;

Entrambe le forme di pubblicità saranno espletate sull’ Albo pretorio del Comune per almeno 15 giorni (salvo motivi di urgenza accertata e cerificata dal Responsabile del Procedimento).

La pubblicità di cui al precede punto B) dovrà avvenire entro 10 giorni dalla data di adozione dell’atto di affidamento.

Tali forme di pubblicità potranno essere integrate dal Responsabile del procedimento per particolari ragioni, su ulteriori organi di divulgazione (quali Stampa, Ordini professionali,  ecc.)

La pubblicità potrà avvenire:

a)     per ogni singolo intervento, 

b)    per raggruppamenti di servizi da affidare;

c)     su base temporale (non superiore a 12 mesi) per tutti gli incarichi da conferire in rapporto ai lavori contenuti nell’elenco annuale dei lavori allegato al programma triennale dei lavori pubblici.

Nel caso in cui il dirigente responsabile del programma opti per la forma di pubblicità di tipo c), il termine di ricezione delle candidature non potrà essere inferiore a 30 giorni dalla data di pubblicazione del bando-informativo preliminare e, lo stesso, dovrà essere inviato obbligatoriamente agli ordini professionali.

Nel caso in cui il dirigente responsabile del programma non provveda alla pubblicità di tipo c) la pubblicità di ogni singolo affidamento (o di raggruppamenti di affidamenti) sarà garantito dai singoli responsabili del procedimento.

ART. 6 MODALITA’ DI AFFIDAMENTO DEI SERVIZI

L’affidamento dei servizi verrà attribuito, con determina del dirigente competente, su proposta del Responsabile Unico del Procedimento, contenente la motivazione del conferimento al professionista sulla base dei seguenti elementi da predeterminare nel bando-informativo:

§        competenze specifiche e livello professionale determinate sulla base dei curricula dei candidati;

§        Validità delle soluzioni progettuali proposte;

§        rotazione degli incarichi

§        giovani professionisti (per incarichi di non rilevante entità).

§        Attitudine ed esperienza risultanti dal curriculum;

§        Conseguenzialità e complementarità con altri incarichi aventi lo stesso oggetto.

§        Economicità dell'offerta

La selezione del candidato compete al Responsabile unico del singolo procedimento che dovrà proporre il candidato prescelto al dirigente competente  con una relazione motivata per l’adozione della determina di affidamento.

La motivazione dovrà essere pubblicizzata secondo le modalità descritte nel precedente art. 5 lett. B);

ART. 7 - CONVENZIONI / LETTERE DI INCARICO

Per incarichi di importo pari o superiore ai 20.000 euro si procederà alla stipula della convenzione d’incarico che preveda le seguenti condizioni di contratto, da determinare di volta in volta in rapporto alla specifica prestazione, a discrezione del dirigente del settore di competenza:

§        Specificazione di dettaglio dell’oggetto della prestazione (con riferimento al documento preliminare alla progettazione);

§        Corrispettivo computato sulla base delle vigenti tariffe professionali e sulla base dei regolamenti interni dell’Ente ovvero come stabilito nel precedente art. 4.

§        Sconti (da determinarsi normalmente nella misura massima prevista dalla legge)

§        Previsione di cauzione contrattuale pari al 5%

§        Previsione delle Garanzie Assicurative previste dalle normative vigenti;

§        Previsione di idonee penali in rapporto alla natura ed alla entità dell’incarico per inadempimenti e/o ritardi;

§        Previsione di clausole risolutive espresse;

§        Clausola arbitrale;

§        Obbligo del rispetto di norme, regolamenti e contratti collettivi  nazionali e locali;

§        Clausole riferite alla specificità della prestazione;

Per incarichi di importo inferiore a 20.000 euro si potrà procedere all’affidamento del servizio con una lettera d’incarico sottoscritta per accettazione dal professionista incaricato.

Tale lettera d’incarico dovrà contenere, in linea di massima, gli elementi contrattuali sopra indicati per le convenzioni relative ad incarichi di importo pari o superiore a 20.000 euro.

INDICE REGOLAMENTI